Definizione di Precisazioni

Precisazioni ci si riferisce alle locazioni turistiche in termini di “locazioni brevi” (anche in ragione della durata, che frequentemente è inferiore a 30 giorni), ma le due nozioni non coincidono. Le locazioni brevi, infatti, sono contratti definiti all’art. 4 del DL 24.4.2017 n. 50 ai soli fini dell’applicazione di uno specifico regime fiscale. In particolare, ai fini dell’art. 4 del DL 50/2017, sono locazioni brevi “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”. La nozione di locazioni brevi, dunque, non coincide con quella di locazioni turistiche: anche se in entrambi i casi si tratta di locazioni ad uso abitativo, le seconde si caratterizzano per le esigenze che il contratto soddisfa (ma non hanno limiti di durata), mentre le prime sono contraddistinte dalla durata inferiore a 30 giorni. Peraltro, è possibile che una locazione turistica abbia durata inferiore a 30 giorni e sia stipulata da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. In presenza di questi requisiti, anche alla locazione turistica si applica la disciplina dell’art. 4 del DL 50/2017.
Precisazioni. Fatto salvo il principio della par condicio fra i concorrenti, l’offerente, nell’interesse della stazione appaltante, giusta art. 46 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., potrà essere invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti opportuni in merito ai documenti presentati. Qualora l’esame della Documentazione Amministrativa non si esaurisca nell’arco della seduta fissata per il giorno stabilito, la stessa verrà aggiornata al giorno successivo (esclusi sabato e domenica); i plichi - posti in contenitori sigillati a cura del soggetto deputato all’espletamento della gara - saranno custoditi con forme idonee ad assicurare la loro integrità. La Stazione Appaltante, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può altresì effettuare verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali. Il verbale di gara relativo all’aggiudicazione provvisoria per l’appalto di cui trattasi non avrà, in alcun caso, valore di contratto che sarà stipulato successivamente alle necessarie verifiche e agli altri adempimenti da parte di questa stazione appaltante.
Precisazioni. La procedura selettiva non prevede un lotto minimo e massimo di fornitura; Gli ordini di fornitura non tengono conto dei quantitativi medi richiamati in premessa e le quantità occorrenti verranno individuate dal direttore sanitario del Canile di Colleluna mese per mese; L’ordine periodico di fornitura verrà trasmesso a mezzo pec all’operatore di mercato che si classifica primo nella graduatoria, salvo la possibilità per l’Ente di richiedere la fornitura agli altri operatori di seguito classificati nelle seguenti tassative ipotesi: - Regolarità contributiva ed assicurativa; - Mantenimento dei requisiti alimentari sulla base del giudizio del Direttore Sanitario; - Particolari esigenze da rispettare nell’esigenza di rispettare l’esigenza primaria di tutela del benessere animale. -Presentazione delle offerte di prezzo. Per partecipare alla procedura la ditta dovrà fare pervenire a mano o a mezzo del servizio postale statale o di agenzia di recapito autorizzata, in plico sigillato, entro e non oltre le ore 13,00 del , con i documenti di seguito indicati. Su tutti i lembi di chiusura, a pena di esclusione, deve essere apposta la firma del legale rappresentante del soggetto legittimato a presentare offerta. Sul plico dovrà, inoltre, chiaramente apporsi la seguente scritta: “ ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI DUE ANNI PER LA FORNITURA DEGLI ALIMENTI PER CANI DETENUTI NEL CANILE RIFUGIO MUNICIPALE DI COLLELUNA” . Sul plico, inoltre, dovrà essere riportato il nominativo e la ragione sociale della ditta mittente, Partita IVA o Codice Fiscale. Il plico dovrà essere indirizzato all'Amministrazione Comunale di Terni, Piazza ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, 1 – Direzione LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI. RUP ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. La procedura selettiva avrà luogo nei locali presso la Sede Municipale il giorno alle ore . Nell’eventualità che l’esame della documentazione non sia ultimato in un’unica seduta, detto esame sarà rinviato al giorno successivo senza che ne sia data comunicazione ai concorrenti. La seduta è pubblica. Giova precisare che nel caso in cui l’esame della documentazione si esaurisca nello stesso giorno fissato per l’apertura dei plichi, si procederà, nella stessa seduta, ove non occorresse procedere al sorteggio per la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa delle offerte ammesse, all’apertura delle buste contenenti le offerte e le giustificazioni. ▇▇▇▇▇▇▇ presenziare alla gara i rappresentanti della ditta. -Il plico...

Examples of Precisazioni in a sentence

  • Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; VISTA la circolare RGS-MEF del 10/3/2023, n.

  • L’ eventuale “Busta C” – Precisazioni ai sensi dell’articolo 2359 C.C., deve contenere pena l’esclusione dalla gara, la documentazione idonea a dimostrare che, nel caso di Società in rapporto di controllo ex art.

  • Sulla base della documentazione disponibile e delle Precisazioni di Credito pervenute è stato possibile evidenziare il seguente elenco dei Creditori: NOMINATIVO CAUSALE CHIROGRAFO PRIVILEGIO GRADO 1 Agenzia Entrate Riscossione Tributi Vari 21.320,68 41.730,71 1° ▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Tributi Locali 999,52 20° 4 REGIONE PIEMONTE Tributi Locali 1.242,44 7° SP.

  • Precisazioni in merito ad alcune tipologie di assistenza riabilitativa.” Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa contrattualizzato saranno remunerate secondo quanto previsto all’articolo 12 del presente contratto.

  • Precisazioni dettagliate concernenti il punto b) saranno fornite all'Impresa dalla Direzione Lavori, note le caratteristiche del sistema di infissione.


More Definitions of Precisazioni

Precisazioni. Novero dei terzi: Per prestatori di lavoro si intendono:
Precisazioni. La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
Precisazioni ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto 8.1.3 lett b) può essere presa in considerazione anche l'esecuzione di un contratto tuttora in fase di esecuzione, a condizione che alla data di pubblicazione del Bando di gara sia stata eseguita la fornitura di un quantitativo non inferiore a MWH 52.400,00.
Precisazioni. La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. Nel caso di operatore economico costituito da soggetti riuniti, le dichiarazioni sostitutive concernenti l’insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti dovranno essere presentate dal rappresentante legale di ciascun soggetto che costituisce il RTI, Consorzio ordinario o GEIE. Nel caso di operatori economici costituiti da soggetti che intendono riunirsi, le suddette dichiarazioni sostitutive devono essere prodotte dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento temporaneo o consorzio. Nel caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) le suddette dichiarazioni devono essere prodotte dal legale rappresentante del Consorzio e dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata indicata quale esecutore del servizio. A pena di esclusione dalla gara, ciascuno dei soggetti elencati di seguito ai punti da a) a d), deve dichiarare specificatamente, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:
Precisazioni la pendenza del procedimento deve riguardare il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società. Inoltre, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa previste al punto b), pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di gara ove non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Precisazioni avevano chiarito che il rilascio del visto di buon esito, a cura dell’Autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, dovesse risultare dal certificato elettronico presente sul Casellario dell’Osservatorio, istituito presso l’ANAC.
Precisazioni. Qualora il Consorzio adotti tariffe differenziate tra le Compagnie operanti sul proprio territorio do competenza per una medesima combinazione comune/prodotto/franchigia, la Società si riserva la facoltà di modificare, in senso più favorevole nei confronti di tutti o di alcuni dei Soci/Assicurati, le condizioni tariffarie inizialmente comunicate.