Definizione di PREVENZIONE ODONTOIATRICA

PREVENZIONE ODONTOIATRICA una serie di misure o azioni destinate a promuovere la salute orale che implicano procedure o servizi coperti dalla presente assicurazione, indicate al fine di evitare la formazione di carie dentarie o malattie periodontali.
PREVENZIONE ODONTOIATRICA prestazioni sotto elencate effettuate esclusivamente in Centri Sanitari Convenzionati indicate dalla Centrale Operativa previa prenotazione: • Ablazione del tartaro mediante utilizzo di ultrasuoni, o in alternativa, qualora si rendesse necessario, mediante il ricorso ad un altro tipo di trattamento per l’igiene orale. La garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 60,00 per persona; • Visita specialistica odontoiatrica. La garanzia opera una sola volta per Annualità Assicurativa.
PREVENZIONE ODONTOIATRICA visita specialistica e seduta di igiene orale (ablazione tartaro mediante utilizzo di ultrasuoni), nel limite di un’unica soluzione all’anno per ciascuna persona assicurata, con spesa totalmente a carico di Reale Mutua;

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PREVENZIONE ODONTOIATRICA prevede una visita specialisti- ca ed una seduta di igiene orale professionale l'anno (a titolo gratuito) in Strutture convenzionate.

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  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.

  • sigillatura deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

  • ovvero la condanna alla «specific performance» si concretizza solo quando il 133 Per quanto attiene, in particolare, il lucro cessante da inadempimento contrattuale si veda Cass. civ., sent. 134 Sul rapporto tra risoluzione per inadempimento e costituzione in mora si vedano: Cass. Civ., sent. n. 2500 del 1986, (conf. Cass. 20.07.87, n. 6362), ove emerge chiaro come la cosituzione in mora della parte inadempiente può essere necessaria per escludere - in presenza di un inadempimento temporaneo - una presunzione di tolleranza della controparte a fronte di dell'inosservanza di un termine non essenziale, mentre non è richiesta nel caso di inadempimento di tipo definitivo (salva la sua rilevanza al diverso scopo, oltre che del risarcimento del danno, dell'assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1221 cod. Civ.). Mentre la Cass. Civ., sent. n. 8199 del 1991, si sofferma sulla formale costituzione in mora del debitore che è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. risarcimento del danno si presenta “inadeguato” per il creditore. Nell’ordinamento tedesco, invece, è il § 241 BGB a stabilire che il rimedio principale è l’adempimento in natura; lo stesso, infatti, deve essere richiesto tutte le volte in cui l’esecuzione materiale della prestazione è ancora possibile, residuando il rimedio del risarcimento del danno allorquando vi è impossibilità di eseguire la prestazione da parte del creditore. Infine – sempre rimanendo all’interno dei sistemi di civil law – l’ordinamento francese assume connotati analoghi a quelli del nostro ordinamento. L’art. 1142 code civil afferma espressamente che il diritto ad ottenere i relativi danni ed interessi sorge tutte le volte in cui le obbligazioni – di fare o non fare – sono rimaste inadempiute. Anche qui rimane in capo alla parte non inadempiente la possibilità di scegliere tra l’adempimento in natura – ove possibile – e la risoluzione del contratto, ma detto potere deve però fare i conti con la previsione di cui sopra. Introduttiva appunto di un generale principio di incoercibilità degli obblighi di fare e non fare.

  • Giorno Lavorativo un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l’elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Capitolato Tecnico il documento di cui all’Allegato “A”;

  • Guasto il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'assicurato l'utilizzo in condizioni normali;

  • Operazione di pagamento l’attività di versare o trasferire fondi, posta in es- sere indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Titolare, Esercente e Società.

  • Avvalimento v. punto E del Disciplinare • Verifica dell’offerta anomala: v. punto J del Disciplinare

  • Giornata operativa il giorno in cui il prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa;

  • Collegio Sindacale indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

  • Condizioni Particolari Si intendono le condizioni particolari che, unitamente alle Condizioni Generali del Contratto, al Documento di Sintesi e ad eventuali allegati, costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto.

  • Tipologia indicare la tipologia del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce ‘Altro’ specificare la “Tipologia” nel campo “Note sugli attributi”.

  • Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.

  • Sottolimite L’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

  • Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 5,2%.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Amministrazione Aggiudicatrice l’INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all’operatore economico individuato mediante la presente procedura.

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Compagno di viaggio La persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso.

  • Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

  • tempo parziale l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto;

  • Periodo di Carenza Sono i primi 3 (tre) giorni di malattia e/o infortunio non professionale o seguenti a quello dell’infortunio professionale, in cui l’INPS/INAIL non erogano al Lavoratore alcun trattamento indennitario. Infatti, le indennità riconosciute dall’INPS o dall’INAIL decorrono solo dal 4° (quarto) giorno di malattia/infortunio.

  • Trasporto le operazioni di movimentazione dei rifiuti;