Definizione di Regolamento eIDAS

Regolamento eIDAS indica il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/07/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.
Regolamento eIDAS il regolamento (UE)
Regolamento eIDAS. Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

Examples of Regolamento eIDAS in a sentence

  • L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

  • Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

  • L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identitm digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

  • La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all’Allegato II del Regolamento eIDAS.

  • Ha conseguito le certificazioni ai sensi dell’art 24 del Regolamento eIDAS quale “Prestatore di Servizi Fiduciari Qualificati per l’emissione di validazioni temporali, Autorità di Certificazione e l’emissione di certificati di autenticazione di siti web”, “Prestatore di Servizi Fiduciari di identificazione digitale SPID”, “Prestatore di Servizi Fiduciari di Conservazione a norma”.

  • Inoltre, il Cliente può sottoscrivere il Contratto tramite l’apposizione di firma elettronica avanzata (“FEA”) e, in particolare, attraverso l’utilizzo di firma grafometrica, nonché attraverso altre diverse forme tecniche che permettano comunque di qualificare la firma apposta come FEA, conformemente a quanto previsto dal Regolamento eIDAS e dalle relative disposizioni europee e nazionali tempo per tempo applicabili.

  • L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

  • Si modifica, inoltre, il comma 2 dell’articolo 29 per garantire una migliore rispondenza della norma nazionale al Regolamento eIDAS, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come già previsto dalla vigente disposizione, la precisa definizione dei requisiti necessari per lo svolgimento della attività di cui al comma 1 del citato articolo 29.

  • L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; ad oggi è possibile l’accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password.

  • Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n.910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n.

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  • Operazione di pagamento l’attività di versare o trasferire fondi, posta in es- sere indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Titolare, Esercente e Società.

  • Risarcimento la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.