CONTRATTO DI CONTO CORRENTE "Fidù"
CONTO Fidù n. Data 28/11/2024 |
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE "Fidù"
FASCETTA OLOGRAFICA
In data 28/11/2024
il soggetto cui sono riferiti i dati sotto riportati, nel seguito indicato come “Cliente”,
Cognome / Nome
Luogo / data di nascita Codice Fiscale
Residenza
Via n. civico
CAP Comune Provincia
Recapiti
Indirizzo E-mail
Tel. Cellulare Tel. Abitazione
e
il Banco di Desio e della Brianza SpA , con sede legale in Xxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx x. 0, iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi, R.E.A. n. MB-129094, Codice Fiscale n. 01181770155 e P. IVA n. 10537880964, capitale sociale Euro 70.692.590,28, i.v., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche al cod. ABI n. 3440/5 e Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5. N. Iscrizione RUI D000190058. Intermediario soggetto a vigilanza IVASS. (di seguito, il “Banco” o “Banco Desio” e congiuntamente al Cliente le “Parti” e ciascuna di esse singolarmente la "Parte") convengono la conclusione, mediante “Tecniche di Comunicazione a Distanza”, del presente contratto avente ad oggetto l’apertura di un conto corrente che sarà regolato dalle seguenti norme e al quale saranno applicate le condizioni economiche indicate nei documenti di sintesi del conto corrente e del servizio bonifici (ciascuno, di seguito, denominato "Documento di Sintesi"), che costituiscono parte integrante e frontespizio del contratto medesimo.
Il conto corrente è destinato esclusivamente al Cliente che - ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 06/09/2005 n. 206 (di seguito, il "Codice del Consumo") - riveste la qualifica di "Consumatore", intendendosi con tale espressione la persona fisica (maggiorenne, con piena capacità di agire e residente in Italia) che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Xxxxx quanto precede, il Cliente si impegna sin d'ora ad utilizzare il conto corrente solo per scopi strettamente di natura personale, escludendosi, pertanto, finalità afferenti l'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale dal medesimo eventualmente svolta. La modifica, per qualsiasi ragione intervenuta, della predetta qualifica di "Consumatore" del Cliente, modifica che quest'ultimo è tenuto in ogni caso a comunicare immediatamente per iscritto al Banco, è un evento che comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 Cod. Civ..
DOCUMENTO DI SINTESI
Mod. M10103D_FIDU - 05/11/24
Il presente Documento di Sintesi è volto a fornire al Cliente una chiara evidenza delle condizioni economiche del conto corrente.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
SPESE FISSE | |
Spese per l’apertura del conto | Euro 0,00 |
Tenuta del conto | |
Canone annuo massimo applicabile per la tenuta del conto (include la spesa di tenuta conto, l'imposta di bollo obbligatoria per legge se a carico del consumatore) | Euro 34,20 |
Canone mensile | Euro 0,00 |
Numero operazioni incluse nel canone | Tutte |
Gestione Liquidità | |
Spese annue per conteggio interessi e competenze | Euro 0,00 |
Servizi di pagamento | |
Rilascio di una carta Nexi Debit Consumer, circuiti internazionali: Visa ® / Mastercard ® | Servizio non previsto |
Rilascio di una carta di debito circuito nazionale: BANCOMAT®, PagoBANCOMAT®, FastPay, circuiti internazionali: Cirrus® / Maestro® | Servizio non previsto |
Rilascio di una carta di credito Nexi Classic individuale (circuiti Visa® /Mastercard®) | Servizio non previsto |
Rilascio moduli assegni | Operatività non prevista |
Canone annuo per Internet Banking (addebito trimestrale) | |
- DWEB Banking Light | Euro 0,00 |
- DWEB Banking | Euro 0,00 |
- DWEB Trade Base | Servizio non previsto |
- DWEB Trade Avanzato | Servizio non previsto |
- DWEB Trade Plus | Servizio non previsto |
- DMOBILE SMS.Sempre | Servizio non previsto |
CONTO Fidù n. | ||
- DMOBILE SMS.Ora | Servizio non previsto | |
SPESE VARIABILI | ||
Gestione Liquidità | ||
Invio estratto conto | ||
- produzione cartaceo | Euro 0,47 | |
- invio cartaceo | Euro 0,78 | |
- produzione online | Euro 0,00 | |
- invio online | Euro 0,00 | |
Documentazione relativa a singole operazioni | ||
- produzione cartaceo | Euro 0,00 | |
- invio cartaceo | Euro 0,70 | |
- produzione/invio online | Euro 0,00 | |
Servizi di pagamento | ||
Prelievo di contante allo sportello automatico eseguito in tutti Paesi appartenenti alla Zona Euro con Carta Nexi Debit Consumer | Operatività non prevista | |
Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa banca in Italia con carta di debito | Operatività non prevista | |
Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra banca/intermediario in Italia con carta di debito | Operatività non prevista | |
Bonifico - SEPA eseguito allo sportello | Operatività non prevista | |
Bonifico - SEPA eseguito online | Euro 0,30 | |
Bonifico - EXTRA SEPA di importo non superiore al controvalore di Euro 1.000,00 | Operatività non prevista | |
Bonifico - EXTRA SEPA di importo superiore al controvalore di Euro 1.000,00 | Operatività non prevista | |
Ordine permanente di bonifico | Operatività non prevista | |
Addebito diretto (SDD Core Utenze Enel) | Operatività non prevista | |
Addebito diretto (SDD Core altre utenze) | Operatività non prevista | |
Addebito diretto (SDD Core pagamenti commerciali) | Operatività non prevista | |
Ricarica carta prepagata | Operatività non prevista | |
INTERESSI SOMME DEPOSITATE | ||
Interessi creditori | ||
Tasso creditore annuo nominale | 0,000 % | |
Indicizzazione del tasso creditore annuo nominale | Non indicizzato | |
FIDI E SCONFINAMENTI | ||
Fidi | ||
Non è prevista la concessione di affidamenti | ||
Sconfinamenti | ||
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido | 13,650 % | |
Indicizzazione del tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido | Non indicizzato | |
Commissione di Istruttoria Veloce per utilizzi in assenza di fido(CIV) applicata al verificarsi di operazioni che determinano uno sconfinamento, o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente,rispetto al saldo disponibile di fine giornata. La CIV, computata una sola volta nella giornata pur in presenza di più addebiti, è calcolata e addebitata trimestralmente in sede di liquidazione delle competenze o all'estinzione del rapporto e rappresenta il rimborso delle spese sostenute dal Banco per la valutazione dello sconfinamento, compresa l'analisi creditizia e le conseguenti attività di monitoraggio per il rientro dallo sconfinamento. Per sconfinamento si intendono 1) le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido (“utilizzo extrafido”); 2) le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente (“sconfinamento in assenza di fido”). La CIV non è dovuta: 1) al verificarsi di uno sconfinamento di importo inferiore o pari a Euro 500,00 - anche se derivante da più addebiti - nel caso in cui lo stesso si protragga per un periodo non superiore a sette giorni consecutivi. Tale esclusione opera per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare; 2) se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore del Banco; 3) se lo sconfinamento non ha avuto luogo perché il Banco non vi ha acconsentito. | Euro 25,00 | |
Franchigia sull'ammontare dello sconfinamento/incremento dello sconfinamento esistente | Euro 50,00 | |
Importo massimo della CIV applicato al trimestre | Euro 150,00 | |
Interessi di mora | ||
Tasso debitore annuo nominale applicato nel caso di ritardo nel pagamento degli interessi debitori | 13,650 % | |
Indicizzazione del tasso debitore annuo nominale applicato nel caso di ritardo nel pagamento degli interessi debitori | Non indicizzato |
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CONTO Fidù n. | |
DISPONIBILITA' SOMME VERSATE | |
Contanti | Operatività non prevista |
Assegni circolari stessa banca | Operatività non prevista |
Assegni bancari stessa filiale | Operatività non prevista |
Assegni bancari altra filiale | Operatività non prevista |
Assegni circolari altri istituti/vaglia postali/vaglia Banca d'Italia | Operatività non prevista |
Assegni bancari altri istituti/assegni postali esigibili su piazza | Operatività non prevista |
Assegni bancari altri istituti/assegni postali esigibili fuori piazza | Operatività non prevista |
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
OPERATIVITA’ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA’ | |
Tenuta del conto (spese diverse dal canone annuo) | |
Spese aggiuntive trimestrali per giacenza media liquida, nel trimestre, inferiore al minimo | Euro 0,00 |
Giacenza media liquida nel trimestre per esenzione spese aggiuntive | Euro 0,00 |
Invio comunicazioni | |
- cartaceo | Euro 0,70 |
- online | Euro 0,00 |
Frequenza invio estratto conto | Trimestrale |
Spese produzione/invio documento di sintesi | |
- produzione cartaceo | Euro 0,47 |
- invio cartaceo | Euro 0,78 |
- produzione online | Euro 0,00 |
- invio online | Euro 0,00 |
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione) | |
- operazioni allo sportello | Operatività non prevista |
- operazioni centralizzate | Euro 0,00 |
- operazioni via Internet Banking | Euro 0,00 |
- operazioni con carta di debito / Self Service | Operatività non prevista |
Minimo spese per operazioni | Euro 0,00 |
Altro | |
Commissione per prelievo contante allo sportello | Operatività non prevista |
Cfr. "Interessi creditori"; i tassi si intendono al lordo della ritenuta fiscale tempo per tempo vigente | |
Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico | |
Nessuna | |
COMPUTO DEGLI INTERESSI | |
Periodicità di computo degli interessi | Annuale |
VALUTE | |
Versamenti | |
Contanti | Operatività non prevista |
Con mandato interno | Operatività non prevista |
Con carta Nexi Debit Consumer | Operatività non prevista |
Con carta di debito | Operatività non prevista |
Imposta di bollo relativa agli estratti conto | Nella misura prevista dalla legge |
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CONTO Fidù n. |
DOCUMENTO DI SINTESI
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Il presente Documento di Sintesi è volto a fornire al Cliente una chiara evidenza delle condizioni economiche del Servizio Bonifici.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
BONIFICI SEPA CREDIT TRANSFER (SCT) DA E VERSO PAESI ADERENTI ALL'AREA SEPA | |
Spese bonifici in uscita | |
Spese per bonifico su nostra banca eseguito online (DWEB) (operatività non prevista allo sportello) | |
- su conto corrente con stessa intestazione (giroconto) | Euro 0,00 |
- su conto corrente con diversa intestazione (vs. disposizione) | Euro 0,00 |
Ordine permanente di bonifico (bonifico ordinario a carattere ripetitivo eseguito allo sportello /online) | Operatività non prevista |
Spese per bonifico ad alta priorità eseguito allo sportello | Operatività non prevista |
Spese per bonifico ad alta priorità eseguito online (DWEB) | Operatività non prevista |
Commissioni per il servizio “Bonifico Istantaneo” eseguito online (**) | |
- per disposizioni effettuate a favore di conto corrente presso il Banco | Euro 1,50 |
- per disposizioni effettuate a favore di conto corrente presso altra banca | Euro 1,50 |
(**) Limite importo massimo per disposizioni di Bonifico Istantaneo: nel rispetto dei massimali dispositivi (giornaliero/mensile) previsti per il servizio DWEB, e comunque non superiore a Euro 15.000,00 per singola disposizione. | |
Bonifici disposti tramite internet entro l’orario indicato in apposita informativa allegata al contratto | Accredito alla banca del beneficiario nella Giornata Operativa successiva alla data ricezione ordine |
Bonifici disposti tramite servizio “Bonifico Istantaneo” eseguito online | Accredito alla banca del beneficiario entro 15 secondi dalla ricezione ordine |
Valute | |
Valuta di addebito all'ordinante | Data ricezione ordine |
- Se è fissata la data di accredito al beneficiario (bonifici su altre banche disposti tramite internet) | 1 giornata operativa precedente la data di accredito al beneficiario |
Spese bonifici in entrata | |
Spese per bonifico in entrata | Euro 0,00 |
Valute | |
Valuta di accredito e disponibilità sul conto del beneficiario | Pari alla giornata operativa di accredito al Banco |
Valuta di accredito e disponibilità sul conto del beneficiario (bonifici istantanei) | Pari alla giornata di esecuzione dell'ordine |
"R-Transaction" per Bonifici Domestici/Sepa Credit Transfer (SCT) | |
- Reject Rifiuto all'esecuzione dell'addebito, entro un giorno lavorativo successivo dalla ricezione dell'ordine dal cliente | Euro 11,00 |
- Return Storno dell'operazione entro 3 giorni lavorativi successivi alla data di regolamento | Euro 3,00 |
- Recall Richiamo: la Banca del Pagatore chiede la cancellazione di un SCT entro 10 giorni lavorativi dall'esecuzione dell'SCT originario | Euro 3,00 |
BONIFICI DA E VERSO PAESI UE NELLA DIVISA UFFICIALE DI UNO STATO MEMBRO | |
Bonifici in uscita | |
Operatività non prevista | |
Spese bonifici in entrata | |
Commissioni Bonifico in Euro e Corone Svedesi | Euro 0,00 |
Spese relative a bonifici in divisa Paesi UE | Euro 16,50 |
Commissioni di intervento relative a bonifici in divisa Paesi UE | 2,000 per mille minimo Euro 3,00 |
Valute | |
Valuta di accredito al beneficiario | pari alla Giornata Operativa di accredito al Banco |
Altre spese (bonifici in uscita / entrata) | |
Spese reclamate da corrispondente estera per rettifiche/modifiche delle istruzioni di pagamento | Ripetute alla pari |
Spese per ricerche di archivio per conto della clientela | Euro 17,50 |
Cambio applicato | Rilevabile sul listino Cambi disponibile presso le filiali |
N.b. il listino cambi riporta i cambi spot delle varie divise, rilevate in via continuativa da Telekurs e maggiorati (acquisti Banca) o diminuiti (vendite Banca) di uno spread massimo pari a 0,50% | |
BONIFICI DA E VERSO PAESI UE NELLA DIVISA DIVERSA DALLA DIVISA UFFICIALE DI UNO STATO MEMBRO | |
Bonifici in uscita |
CONTO Fidù n. | ||
Operatività non prevista | ||
Spese bonifici in entrata | ||
Spese | Euro 16,50 | |
Commissione di intervento | 2,000 per mille minimo Euro 3,00 | |
Valute | ||
Valuta di accredito al beneficiario | pari alla Giornata Operativa di accredito al Banco | |
Altre spese (bonifici in uscita / entrata) | ||
Spese reclamate da corrispondente estera per rettifiche/modifiche delle istruzioni di pagamento | Ripetute alla pari | |
Spese per ricerche di archivio per conto della clientela | Euro 17,50 | |
Cambio applicato | Rilevabile sul listino Cambi disponibile presso le filiali | |
N.b. il listino cambi riporta i cambi spot delle varie divise, rilevate in via continuativa da Telekurs e maggiorati (acquisti Banca) o diminuiti (vendite Banca) di uno spread massimo pari a 0,50% | ||
ALTRI BONIFICI (EXTRA SEPA) | ||
Bonifici in uscita | ||
Operatività non prevista | ||
Spese bonifici in entrata | ||
Spese | Euro 16,50 | |
Commissione di intervento | 2,000 per mille minimo Euro 3,00 | |
Valute | ||
Valuta di accredito al beneficiario | pari alla Giornata Operativa di accredito al Banco | |
Altre spese (bonifici in uscita / entrata) | ||
Spese reclamate da corrispondente estera per rettifiche/modifiche delle istruzioni di pagamento | Ripetute alla pari | |
Spese per ricerche di archivio per conto della clientela | Euro 17,50 | |
Cambio applicato | Rilevabile sul listino Cambi disponibile presso le filiali | |
N.b. il listino cambi riporta i cambi spot delle varie divise, rilevate in via continuativa da Telekurs e maggiorati (acquisti Banca) o diminuiti (vendite Banca) di uno spread massimo pari a 0,50% |
Mod. M10103D_FIDU - 05/11/24
CONTO Fidù n. |
DATI DEL CLIENTE E DEL RAPPORTO
Numero | Codice IBAN | |||||
Categoria | 02 | Sottocategoria | 199 | Convenzione | ||
Intestazione |
RECAPITI PER COMUNICAZIONI URGENTI (previste dal Capitolo 2)
COMUNICAZIONI TELEFONICHE/INVIO SMS
Telefono |
Cellulare |
COMUNICAZIONI A MEZZO POSTA ELETTRONICA
Indirizzo
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA - INVIO COMUNICAZIONI
Il Cliente, con riferimento alle modalità di scelta di invio delle comunicazioni afferenti il presente contratto (ivi incluse quelle previste dalla Normativa di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) richiede espressamente al Banco che, a far data dalla sottoscrizione del contratto medesimo, le predette comunicazioni:
gli vengano inviate su supporto durevole cartaceo e a mezzo spedizione postale all’indirizzo di residenza sopra dichiarato.
Il Cliente ha facoltà di comunicare successivamente per iscritto al Banco altro indirizzo in sostituzione di quello sopra indicato.
e/o
gli vengano inviate su supporto durevole elettronico, a mezzo modalità telematica.
Il Cliente prende atto e riconosce che il Banco invierà le comunicazioni nell’Area del Sito Internet del Banco riservata al Cliente a seguito dell’attivazione, da parte del Cliente del Servizio di Internet Banking offerto dal Banco alla propria alla clientela; in tale caso, il Cliente potrà consultare le comunicazioni, nei termini e con le modalità previste nel contratto di Internet Banking sottoscritto e nella relativa Guida ai Servizi, a mezzo di apposita funzione consultiva.
Resta ferma in ogni caso la facoltà del Banco di inviare con ogni mezzo idoneo (ad esempio, raccomandata con avviso di ricevimento, Posta Elettronica Certificata, ecc.) all'indirizzo comunque indicato dal Cliente ogni comunicazione afferente il presente rapporto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunicazioni urgenti di qualsivoglia tipo, comunicazioni di recesso, costituzioni in mora, ecc.).
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Direttiva PAD. Trasparenza e comparabilità delle spese relative al Conto di Pagamento. Terminologia standardizzata europea.
Elenco dei Servizi collegati al Conto di Pagamento più rappresentativi a livello nazionale
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Ai fini di cui all’articolo 126-undecies del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, (di seguito, il “Testo Unico Bancario” o il “TUB” o anche il “D.Lgs. n. 385/1993”) si riporta, di seguito, l’elenco dei Servizi collegati al Conto di Pagamento più rappresentativi a livello nazionale, elenco che impiega la terminologia standardizzata definita dalla Commissione Europea ai sensi della Direttiva 2014/92/UE (Payment Account Directive, PAD).
Nome del servizio | Descrizione del Servizio |
Tenuta del conto | La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l’uso da parte del cliente |
Invio estratto conto | Invio dell’estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o su richiesta del cliente |
Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente | |
Rilascio di una carta di xxxxxx | Xxxxxxxx, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente |
Rilascio di una carta di credito | Xxxxxxxx, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L’importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente |
Ricarica carta prepagata | Accreditamento di somme su una carta prepagata |
Prelievo di contante | Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto |
Rilascio moduli di assegni | Rilascio di un carnet di assegni |
CONTO Fidù n. | |
Bonifico – SEPA | Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA |
Bonifico – extra SEPA | Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non-SEPA |
Ordine permanente di bonifico | Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente |
Addebito diretto | Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare |
Fido | Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi |
Sconfinamento | Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido (“utilizzo extrafido”); le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente (“sconfinamento in assenza di fido”) |
Mod. M10103D_FIDU - 05/11/24
CONTO Fidù n. | |
INFORMATIVA – INFORMAZIONI SULLA BANCA - SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI - INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI (ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30) |
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banco di Desio e della Brianza SpA, con sede legale in Xxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx x. 0, iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi, R.E.A. n. MB-129094, Codice Fiscale n. 01181770155 e P. IVA n. 10537880964, capitale sociale Euro 70.692.590,28, i.v., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche al cod. ABI n. 3440/5 e Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5. N. Iscrizione RUI D000190058. Intermediario soggetto a vigilanza IVASS. xxx.xxxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx tel.0362/613.1 fax.0362/488212
SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI
(ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30)
La Banca aderisce al Fondo Interbancario di tutela dei depositi.
In caso di liquidazione coatta amministrativa della Banca sono ammissibili al rimborso da parte del Fondo i crediti relativi ai fondi acquisiti dalla Banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi, conto corrente o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.
Il rimborso è limitato a 100.000 (centomila) euro per depositante.
In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 (centomila) euro. Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 (centomila) euro.
Non sono ammissibili al rimborso:
- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013;
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater (confisca) del codice penale;
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.
Il limite di 100.000 (centomila) euro per depositante non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:
- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.
Per ulteriori informazioni la Banca mette a disposizione il Modulo Standard di seguito riportato.
MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI INFORMAZIONI DI BASE SULLA PROTEZIONE DEI DEPOSITI
Mod. M10103D_FIDU - 05/11/24
(ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, del D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30)
I Suoi depositi presso Banco di Desio e della Brianza sono protetti da: | Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD). Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d’Italia come sistema di garanzia dei depositi. L’adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge. |
Limite della protezione: | 100.000 euro per depositante e per xxxxx. Xx taluni casi la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali1. |
Se possiede più depositi presso la banca: | Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro. Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante. |
Se possiede un conto cointestato con un’altra persona / altre persone: | Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente. |
Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca: | 7 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca2. |
Valuta del rimborso: | Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito. |
CONTO Fidù n. | ||
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti: | FITD – Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Xxx xxx Xxxxxxxxxx, 000 00000 XXXX (XXXXXX) Tel. 0000 00-000000 – Fax: 0039 00-0000000 | |
Per maggiori informazioni: |
Informazioni supplementari
1 Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB).
2 La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).
CAPITOLO 1 - NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E I SERVIZI CONNESSI
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art. 1 - Definizioni
1.1 - Le Parti convengono che i termini di seguito elencati e utilizzati con la lettera iniziale maiuscola in questo e nei successivi Capitoli, nonché in altri punti del Contratto, anche se al plurale, avranno il seguente significato:
- “Certificato di Firma Elettronica”: indica, ai sensi del Regolamento eIDAS, un attestato elettronico che collega i dati di convalida di una firma elettronica a una
persona fisica e conferma almeno il nome o lo pseudonimo di tale persona.
- “Certificato Qualificato di Firma Elettronica”: indica, ai sensi del Regolamento eIDAS, un Certificato di Firma Elettronica che è rilasciato da un Prestatore di Servizi
Fiduciari Qualificato ed è conforme ai requisiti previsti dal predetto Regolamento.
- “Codice dell’Amministrazione Digitale” o anche “CAD”: indica il D. Lgs. 07/03/2005 n.°82 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la correlata normativa
regolamentare (anche di natura tecnica) di attuazione.
- “Conto” o anche “Rapporto”: indica il presente rapporto di conto corrente acceso tramite la stipulazione del Contratto.
- “Contratto”: indica il presente contratto di Conto concluso a mezzo dell’impiego di Tecniche di Comunicazioni a Distanza e, segnatamente, sottoscritto con Firma Digitale Remota.
- “Documento di Sintesi”: indica il documento contenente le condizioni economiche del Conto e dei servizi connessi all’utilizzo del medesimo, riportato nel frontespizio
del Contratto e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso. A tale documento, quale tempo per tempo vigente, le Parti fanno pieno riferimento per la determinazione delle condizioni economiche applicate al Conto e ai Servizi.
- “Filiale”: indica una filiale del Banco.
- “Filiale di Riferimento”: indica la Filiale del Banco, assegnata al Cliente in fase di attivazione digitale del Conto a fini di radicamento dello stesso.
- “Firma Elettronica Avanzata”: indica una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all’art. 26 del Regolamento eIDAS, ossia: (i) è connessa unicamente al firmatario (ii) è idonea a identificare il firmatario (iii) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo (iv) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
- “Firma Elettronica Qualificata”: indica, ai sensi del Regolamento eIDAS, una Firma Elettronica Avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una Firma
Elettronica Qualificata e basata su un Certificato Qualificato per firme elettroniche.
- “Firma Digitale”: indica, ai sensi dell’art. 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale, un particolare tipo di Firma Elettronica Qualificata basato su un sistema di chiavi
crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
- “Firma Digitale Remota”: indica una particolare procedura di Firma Digitale, generata su HSM (insieme di hardware e software che realizza dispositivi sicuri per la
generazione delle firme in grado di gestire in modo sicuro una o più copie di chiavi crittografiche) che consente di garantire il controllo esclusivo delle chiavi private da parte del relativo titolare.
- “Foglio Informativo del Conto”; indica il documento che riporta informazioni sul Banco, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche del Conto e dei Servizi
connessi all’utilizzo di quest’ultimo, quale quello tempo per tempo vigente. Il Foglio Informativo viene messo a disposizione della Clientela su Supporto Durevole cartaceo o informatico disponibile ed accessibile per gli stessi in tempo utile prima che siano vincolati dal Contratto e/o da un’offerta ad esso afferente. Il Foglio Informativo viene pubblicato sul Sito Internet del Banco nella sezione dedicata all’informativa precontrattuale sui servizi e prodotti offerti, nonché reso disponibile per il Cliente nella Piattaforma Digitale.
- "Giornata Operativa”: indica un qualsiasi giorno feriale in cui le Filiali del Banco sono regolarmente aperte e forniscono servizi alla Clientela ed in cui il Banco
medesimo può regolare l’operazione di pagamento interessata sul sistema interbancario.
- “Informativa sull’Offerta tramite Tecniche di Comunicazione a Distanza”: indica l’Informativa del Banco sull’Offerta tramite Tecniche di Comunicazione a Distanza
ai sensi del Codice del Consumo in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari. L’Informativa sull’Offerta tramite Tecniche di Comunicazione a Distanza viene messa a disposizione della Clientela su Supporto Durevole cartaceo o informatico disponibile ed accessibile per gli stessi in tempo utile prima che siano vincolati dal Contratto e/o da un’offerta ad esso afferente. L’Informativa sull’Offerta tramite Tecniche di Comunicazione a Distanza viene pubblicata sul Sito Internet del Banco nella sezione dedicata all’informativa precontrattuale sui servizi e prodotti offerti, nonché resa disponibile per il Cliente nella Piattaforma Digitale e presso le Filiali del Banco.
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- “Normativa di Trasparenza” o anche “Disposizioni di Trasparenza”: indica congiuntamente la normativa primaria e quella regolamentare tempo per tempo vigente
in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.
- “Normativa Antiriciclaggio ed Antiterrorismo": indica congiuntamente la normativa primaria e quella regolamentare tempo per tempo vigente in tema di
antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
- “Operazione di Deposito Vincolato” o anche “Deposito Vincolato”: indica il servizio di Banco Desio, accessorio al Conto, mediante il quale il Cliente può vincolare,
totalmente o parzialmente, le somme depositate e disponibili sul Rapporto medesimo.
- “Piattaforma Digitale”: indica la piattaforma digitale di Banco Desio, accessibile attraverso la specifica sezione del Sito Internet del Banco, oppure mediante i canali
che, tempo per tempo, il Banco renderà a tali fini disponibili, dedicata alla conclusione del Contratto a mezzo dell’impiego di Tecniche di Comunicazioni a Distanza.
- “Prestatore di Servizi Fiduciari Qualificato” o anche “Certificatore Qualificato”: indica un soggetto che rilascia “Certificati Qualificati di Firma Elettronica” a norma
del Regolamento eIDAS. L’elenco dei Certificatori Qualificati abilitati in Italia è tenuto presso l’AGID – “Agenzia per l’Italia Digitale”.
- “Regolamento eIDAS”: indica il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/07/2014 in materia di identificazione elettronica e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.
- “Servizi di Conto” o anche “Servizi”: indica, in via congiunta, i servizi disciplinati dal Contratto, ivi inclusi i Servizi di Pagamento previsti dalla PSD.
- “Sito Internet del Banco” o anche il “Sito”; indica il sito (web) del Banco, ossia xxx.xxxxxxxxxx.xx.
- “Area Riservata del Sito del Banco”: indica l’area riservata del Sito Internet del Banco, protetta, dedicata ed accessibile solo ai Clienti registrati i quali, a loro volta, hanno preventivamente attivato il Servizio di Internet Banking.
- “Servizio di Internet Banking” o anche “Servizio DWEB Banking”: indica il servizio di Banca Telematica del Banco denominato “DWEB Banking”.
“Guida ai servizi del DWEB Banking”: indica la Guida ai servizi di Banca Telematica del “DWEB Banking” del Banco. La Guida ai servizi del “DWEB Banking” è messa a disposizione dal Banco, su Supporto Durevole informatico, sul Sito Internet del Banco, nonché resa disponibile nell’Area Riservata del Sito Internet di quest’ultimo protetta, dedicata ed accessibile solo al Cliente e presso le Filiali del Banco e dallo stesso costantemente aggiornata.
- “Supporto Durevole”: indica ogni strumento che permetta al Cliente di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate. Si intendendo quali “Supporti Durevoli” i (i) documenti su carta, nonché i (ii) documenti elettronici (file), acquisibili dalla Piattaforma Digitale e/o dal Sito Internet del Banco e/o nell’Area del Sito Riservata al Cliente, ovvero da quest’ultimo ricevuti per posta elettronica, idonei ad essere dal Cliente medesimo salvati durevolmente su supporti elettronici quali ad esempio. Hard disk, CD-ROM, dvd-rom, pendrive ecc. in modo che in qualsiasi momento li possa stampare.
- “Tecniche di Comunicazione a Distanza”: indica le tecniche di contatto con il Cliente, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e
simultanea del Cliente e del Banco o di un incaricato di quest’ultimo. Le Tecniche di Comunicazione a Distanza messe tempo per tempo dal Banco a disposizione della propria Clientela sono indicate nell’Informativa sull’Offerta tramite Tecniche di Comunicazione a Distanza, quale quella pro tempore vigente.
Art. 2 - Identificazione del Cliente
2.1 All'atto della richiesta di apertura del Conto, nonché successivamente in corso di rapporto, il Cliente si impegna a fornire al Banco tutti i dati e le informazioni anagrafiche e finanziarie necessarie ad ottemperare a norme di carattere fiscale, ivi incluse le disposizioni che prevedono lo scambio internazionale di informazioni con l’amministrazione fiscale di paesi terzi, secondo le procedure operative tempo per tempo adottate dal Banco stesso.
2.2 Ove richiesto dal Banco, il Cliente, è altresì, tenuto a fornire eventuali chiarimenti, documenti aggiuntivi o dichiarazioni utili a comprovare l’accuratezza, la
completezza e la veridicità dei dati e delle informazioni anagrafiche e finanziarie fornite. Inoltre, il Cliente dovrà adoperare la massima diligenza possibile per segnalare al Banco, autonomamente, eventuali variazioni di stati e circostanze relativi ai dati e alle informazioni forniti, in modo da consentire un loro tempestivo aggiornamento.
2.3 Per acquisire dal Cliente tali dati e informazioni, il Banco potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente, ivi
compreso l’utilizzo di Tecniche di Comunicazione a Distanza in forma elettronica e/o telematica che il Cliente dichiara fin d’ora di accettare.
2.4 Il Banco non è responsabile della accuratezza, completezza e veridicità dei dati e delle informazioni ricevute dal Cliente, né del loro mancato aggiornamento dovuto
a fatto del Cliente. Quest’ultimo è, pertanto, responsabile delle conseguenze che possano derivare dal rilascio di dati ed informazioni false, incomplete, inesatte o intempestive, nonché del mancato aggiornamento a questi imputabile e si obbliga, a tal fine, a tenere indenne il Banco ed eventuali terzi che ne abbiano diritto da eventuali pregiudizi che dovessero essere subiti dal Banco stesso e/o dai terzi anche per effetto della eventuale comminazione di provvedimenti sanzionatori.
2.5 All’atto della costituzione del Rapporto o dell’effettuazione delle singole operazioni, il Cliente è tenuto per legge a fornire al Banco le informazioni e le dichiarazioni
necessarie ed aggiornate (ivi compresi i dati identificativi propri e degli eventuali titolari effettivi) nonché gli altri dati e notizie necessari in conformità alla Normativa vigente anche in materia di Antiriciclaggio ed Antiterrorismo per consentire allo stesso il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della Clientela richiesti dalla predetta Normativa.
2.6 Ai fini dell’identificazione del Cliente, il Banco potrà avvalersi di tutte le modalità tempo per tempo consentite dalla Normativa Antiriciclaggio ed Antiterrorismo quali,
a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle prevedenti processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, a due fattori, basati su credenziali già rilasciate all’Utente nell’ambito del Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese (“SPID”) di cui all’art. 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale o in sede di attivazione di una Carta d'Identità Elettronica (“CIE”) riferita al Cliente medesimo.
2.7 Il Cliente prende atto e riconosce che, se il Banco non sarà in grado di ottenere i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’identificazione e, più in generale,
dell’adeguata verifica, non darà corso alla singola operazione richiesta, non attiverà il Conto ovvero, qualora lo stesso sia già in essere, porrà fine al medesimo.
Art. 3 - Tecniche di Comunicazione a Distanza
3.1 L’apertura del Conto avviene a mezzo dell’utilizzo di Tecniche di Comunicazione a Distanza, quali quelle tempo per tempo rese disponibili dal Banco alla propria Clientela.
3.2 Il Banco rende noti al Cliente, a mezzo indicazione nel Foglio Informativo del Conto e nella predetta Informativa sull’Offerta tramite Tecniche di Comunicazione a
Distanza, i recapiti che permettono a quest’ultimo di contattare rapidamente il Banco e di comunicare efficacemente con esso.
3.3 Il Banco potrà rendere disponibili, allo scopo di migliorare la sicurezza e/o l’efficacia del Conto e/o dei Servizi di Conto e, in ogni caso, ai fini di una migliore
interazione con il Cliente stesso, Tecniche di Comunicazione a Distanza diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste al momento dell’apertura del Conto, nonché ogni altro sistema basato su tecnologie rese disponibili dal progresso tecnico. Il Banco aggiorna il Cliente sulle Tecniche di Comunicazione a Distanza rese tempo per tempo disponibili con riferimento al Conto mediante indicazione e descrizione delle medesime nell’Informativa sull’Offerta tramite Tecniche di Comunicazione a Distanza e provvede ad inviare al Cliente (o rendere disponibile) comunicazione a ciò dedicata.
3.4 Il Banco potrà sospendere o interrompere l’utilizzo di talune Tecniche di Comunicazione a Distanza in qualsiasi momento, anche senza preavviso qualora ciò non
fosse possibile, in presenza di eventi o situazioni che ne facciano sospettare un utilizzo fraudolento o comunque non conforme alle previsioni del Contratto o della normativa di riferimento o che ne possano pregiudicare l’efficacia e/o la sicurezza. Salvo il caso di dolo o colpa grave, è esclusa ogni responsabilità del Banco a fronte di eventuali danni e/o pregiudizi che potessero derivare al Cliente dalla sospensione o interruzione dell’utilizzo di Tecniche di Comunicazione a Distanza per le predette circostanze.
3.5 Per poter usufruire del Conto e dei Servizi a mezzo di Tecniche di Comunicazione a Distanza, il Cliente si impegna sin d’ora ad utilizzare apparecchiature proprie
che devono rispondere alle specifiche esigenze tecniche tempo per tempo indicate dal Banco nell’Informativa sull’Offerta tramite Tecniche di Comunicazione a Distanza, nonché nella Piattaforma Digitale di cui all’art. 4 del presente Capitolo I che segue. Il Cliente si fa carico della configurazione delle apparecchiature utilizzate e di tutto quanto necessario per accedere al Conto e ai Servizi di Conto.
3.6 Nell’utilizzare i Servizi di Conto offerti dal Banco, il Cliente garantisce che qualunque messaggio e/o materiale immesso nella Piattaforma Digitale o altro spazio
reso disponibile dal Banco medesimo o, altresì, oggetto di Tecniche di Comunicazione a Distanza, è veritiero, originale e comunque rispetta eventuali diritti di terzi, e non sarà in violazione di ordine pubblico e buon costume. Il Banco non s’impegna a controllare l’operato dei Clienti, ma, qualora venisse occasionalmente a conoscenza di infrazioni alla presente disposizione, si riserva il diritto di cancellare siffatte comunicazioni del Cliente, riservandosi, altresì, la possibilità di ulteriori azioni a tutela della propria posizione.
3.7 Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente dichiara che di ritenere comunque validi e a sé opponibili le scelte e/o le istruzioni comunicate al Banco mediante la
selezione dei tasti o dei flag virtuali (c.d. “point and click”).
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Art. 4 - Conclusione del Contratto mediante l’impiego di Tecniche di Comunicazione a Distanza - Sottoscrizione a mezzo della Firma Digitale Remota - Recesso Cliente (cd. Diritto di Ripensamento)
4.1 Ai fini della conclusione del Contratto tramite l’impiego di Tecniche di Comunicazione a Distanza, è necessario che il Cliente: (i) acceda alla Piattaforma Digitale (ii) venga identificato dal Banco (anche) in conformità alla Normativa Antiriciclaggio e Antiterrorismo pro tempore vigente e si concludano con esito positivo le correlate attività di adeguata verifica della Clientela svolte dallo stesso Banco (iii) segua la procedura operativa prevista dal Banco ai fini dell’accensione digitale del Rapporto, così come descritta nella Piattaforma Digitale. Nell’ambito del predetto processo di accensione digitale del Conto, a fini di radicamento del Rapporto, verrà assegnata al Cliente la propria Filiale di Riferimento, come definita ai sensi dell’art.1 del presente Capitolo I. Resta inteso che sia in fase di accensione del Rapporto, sia in fase di svolgimento del medesimo, la Filiale di Riferimento non potrà essere modificata dal Cliente.
4.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4.1 del presente articolo, la sottoscrizione digitale del presente modulo da parte del Banco e del Cliente (i)
avviene all’interno della Piattaforma Digitale e (ii) perfeziona, a tutti gli effetti di legge e contrattuali, il Contratto mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza.
4.3 Le Parti convengono di utilizzare, quale forma di sottoscrizione del Contratto, nonché dei moduli e i documenti informatici ad esso xxxxxxx, conseguenti od
accessori, la Firma Digitale Remota, previa adesione, da parte del Cliente, ai servizi di Firma Elettronica Qualificata e/o Firma Digitale del Prestatore di Servizi Fiduciari Qualificato o dei Prestatori di Servizi Fiduciari Qualificati promossi dal Banco; il Cliente riconosce sin d’ora che detta documentazione, se sottoscritta con l'apposizione della Firma Digitale Remota, soddisfa il requisito della forma scritta ex artt. 0000 Xxx. Civ. e 117, comma 1, del Testo Unico Bancario, ed ha la medesima validità giuridica dei documenti cartacei sottoscritti con firma manuale autografa, in conformità a quanto previsto dagli artt. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale e 25, comma 2, del Regolamento eIDAS.
4.4 Il Cliente dichiara di accettare che la soluzione di Firma Digitale Remota potrà essere utilizzata solo per la sottoscrizione del Contratto e della correlata modulistica,
nonché, più in generale, per la sottoscrizione dei documenti informatici per i quali, tempo per tempo, il Banco la renderà disponibile.
4.5 Il Cliente prende atto ed accetta che la soluzione di Firma Digitale Remota potrà essere utilizzata solo con riguardo a rapporti al medesimo intestati.
4.6 Il Cliente accetta e riconosce, altresì, che l'emissione del Certificato Qualificato di Firma Elettronica (quest’ultimo necessario ai fini dell’utilizzo della Firma Digitale
Remota) è subordinata all'esattezza e completezza delle informazioni dallo stesso fornite; in ogni caso, l’emissione del Certificato Qualificato di Firma Elettronica da parte del competente Certificatore Qualificato non costituisce alcun obbligo per il Banco di concludere un contratto o instaurare un rapporto.
4.7 Il Cliente si assume ogni responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 495 bis Cod. Pen. (falsa dichiarazione o attestazione al Certificatore Qualificato
sull'identità o su qualità personali proprie o di altri), per eventuali informazioni false rese al soggetto che presta servizi di certificazione della Firma Digitale. 4.8 Fermo quanto precede, il Cliente si impegna ad utilizzare la Firma Digitale Remota esclusivamente secondo quanto indicato nel Contratto e nelle condizioni di servizio sottoscritte con il competente Certificatore Qualificato, manlevando e tenendo fin da ora indenne il Banco da ogni eventuale danno che dovesse derivare a quest’ultimo in ragione di un uso improprio di detta modalità di sottoscrizione.
4.8 Fermo quanto precede, il Cliente si impegna ad utilizzare la Firma Digitale Remota esclusivamente secondo quanto indicato nel Contratto e nelle condizioni di
servizio sottoscritte con il competente Certificatore Qualificato, manlevando e tenendo fin da ora indenne il Banco da ogni eventuale danno che dovesse derivare a quest’ultimo in ragione di un uso improprio di detta modalità di sottoscrizione.
4.9 I contratti e/o i moduli sottoscritti dal Cliente (nonché quelli sottoscritti dal Banco e al Cliente indirizzati) con Firma Digitale Remota, sono (gratuitamente) messi a
disposizione di quest’ultimo, su Supporto Xxxxxxxx informatico, a mezzo dell’invio all’indirizzo di posta elettronica comunicato dal Cliente medesimo in fase di apertura del Rapporto o, per iscritto, successivamente a tale momento; ciò, anche in ottemperanza all’obbligo del Banco di consegnare al Cliente stesso un esemplare sottoscritto per accettazione del Contratto, di cui all’art. 117, comma 1, del TUB e delle relative disposizioni attuative.
4.10 Il Cliente è informato che, ai sensi dell’art. 67-undecies del Codice del Consumo, nonché della Normativa di Trasparenza, è suo diritto acquisire, in tempo utile,
prima che lo stesso sia vincolato dal Contratto e/o da un’offerta ad esso afferente, copia completa (su Supporto Durevole cartaceo o informatico) del Contratto medesimo e della documentazione prevista dalla Normativa di Trasparenza contenenti le informazioni ed i termini contrattuali del Conto e dei relativi Servizi per una ponderata valutazione del loro contenuto. Tale diritto non può essere sottoposto a termini e condizioni e la consegna di copia della citata documentazione è gratuita e non impegna le Parti alla stipula del Contratto.
4.11 Fermo quanto precede, in qualsiasi momento del Rapporto, se lo richiede, è diritto del Cliente ricevere copia sottoscritta del Contratto e della documentazione di
Trasparenza esclusivamente su Supporto Durevole cartaceo; è, altresì, suo diritto cambiare la Tecnica di Comunicazione a Distanza utilizzata, a meno che ciò sia incompatibile con il Contratto concluso o con la natura dei Servizi prestati. Il Cliente è, inoltre, informato che, ai sensi dell’art. 67-duodecies del Codice del Consumo, è suo diritto, entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto, recedere dallo stesso senza alcuna penalità e senza la necessità di indicare la motivazione, inviando al Banco, prima dello scadere del sopra citato termine, apposita comunicazione, il tutto come meglio indicato al successivo art. 18 del presente Capitolo I, nonché nell’ Informativa sull’Offerta tramite Tecniche di Comunicazione a Distanza.
Art. 5 – Condizione sospensiva
5.1 Gli effetti del Contratto sono sospesi sino all'esito positivo delle verifiche del Banco propedeutiche all’accensione del Rapporto.
5.2 Il Banco procederà, ordinariamente entro 15 (quindici) Giornate Operative, a dare la comunicazione del positivo esito delle predette verifiche con qualsiasi idoneo
mezzo ivi compreso l’invio, ai recapiti indicati in Contratto, di un messaggio di posta elettronica.
5.3 Da tale momento, il Contratto acquisterà piena efficacia. Viceversa, in caso di valutazione negativa, sarà altresì comunicata Cliente con le modalità che precedono,
che il Contratto non acquisterà alcun'efficacia.
Art. 6 - Conto corrente e poteri di rappresentanza
6.1 Il Conto consente al Cliente, nei limiti del saldo disponibile, di ricevere e disporre bonifici, nonché di disporre “Operazioni di Deposito Vincolato”, così come definite al precedente art.1, Capitolo 1, del Contratto, registrando sul Conto le relative partite contabili, tra cui il rimborso delle somme vincolate una volta terminato il periodo di vincolo. Il Conto è il rapporto sul quale vengono registrate le operazioni di dare e avere tra il Banco e il Cliente.
6.2 Il Cliente prende atto e accetta che l’operatività sul Conto e la fruizione dei Servizi potrà avvenire solo mediante il Servizio di Internet Banking, in relazione al quale il
Cliente dovrà sottoscrivere il relativo contratto.
L’apertura del Conto e la fruizione dei Servizi di Conto potranno essere effettuate solo dal Cliente e non è consentita alcuna operatività sul Conto e/o la fruizione dei Servizio di Conto da parte di soggetti terzi aventi poteri di rappresentanza.
Art. 7 - Invio corrispondenza e comunicazioni
7.1 L'invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione del Banco - anche relativa alle presenti condizioni sia contrattuali che economiche , queste ultime riportate nel Documento di Sintesi, quale tempo per tempo vigente - sarà effettuato al Cliente con piena efficacia rispetto alla normativa di riferimento con le modalità ed agli indirizzi scelti dal Cliente in sede di apertura del Rapporto alla sezione DATI DEL CLIENTE E DEL RAPPORTO – INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA – INVIO COMUNICAZIONI oppure con le modalità ed agli indirizzi fatti conoscere successivamente per iscritto. In tal senso, il Cliente riconosce ed accetta che costituisce indirizzo e recapito ai sensi del presente articolo l'Area Riservata del Sito del Banco. Il Banco fornisce, su Supporto Durevole, almeno una volta l’anno una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del Rapporto.
7.2 Il Cliente, al momento della sottoscrizione del Contratto, ha la facoltà di scegliere per l'invio delle comunicazioni tra Supporto Durevole cartaceo e non cartaceo. In
ogni momento del Rapporto, il Cliente ha il diritto di cambiare la modalità di invio delle comunicazioni utilizzata. Le condizioni economiche applicate alle diverse modalità di comunicazione messe a disposizione del Banco sono riportate nel Documento di Sintesi, che costituisce parte integrante ed essenziale nonché frontespizio del Contratto. Il Cliente, nel caso in cui scelga, ai fini dell’invio delle comunicazioni a lui destinate, il Supporto durevole non cartaceo, prende atto e riconosce che le stesse avverranno esclusivamente in formato elettronico e per il tramite dell’attivazione del sopra citato Servizio di Internet Banking del Banco e, più in generale, dei canali telematici che, tempo per tempo, lo stesso Xxxxx mette a disposizione della propria Clientela. Il Cliente, in qualsiasi momento, può chiedere al Banco la variazione della modalità di invio prescelta, passando a quella basata sul formato cartaceo, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o dei servizi richiesti.
7.3 Il Cliente è tenuto ad informare prontamente, per iscritto o con Tecnica di Comunicazione a Distanza accettata dal Banco, della eventuale variazione del suo
recapito, variazione che avrà, comunque, effetto dal momento della ricezione della relativa comunicazione da parte del Banco. Sino a tale momento ogni comunicazione del Banco indirizzata all'ultimo recapito comunicato dal Cliente si intenderà eseguita con pieno effetto. Qualora il Cliente trasferisca il proprio domicilio all'estero oppure non risulti di fatto reperibile al recapito indicato o comunque individuato sulla base degli accordi contrattuali con il Banco, egli s'intenderà domiciliato presso la casa comunale dell'ultimo recapito eletto.
Art. 8 – Convenzioni di assegno
8.1 Il servizio di convenzione assegni non rientra tra i Servizi di Conto consentiti e disciplinati nel Contratto.
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Art. 9 - Versamento in Conto
9.1 Il Cliente prende atto e accetta che, salvo specifica e diversa pattuizione tra le Parti, sul Conto potranno essere accreditate le somme provenienti da i) tutti i bonifici disposti da terzi a favore del Cliente e ii) dalle Operazioni di Deposito Vincolato” una volta decorso il termine del vincolo.
9.2 Sul Conto non potranno essere accreditate somme mediante versamento di contante allo sportello e/o con altre modalità e strumenti diverse dai bonifici.
Art. 10 - Diritto di garanzia e compensazione
10.1 Il Banco è investito del diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dal Banco stesso o che pervengano ad esso successivamente, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, diretto ed indiretto o cambiario, anche se non liquido ed esigibile e/o assistito da altra garanzia reale e personale, già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati al credito vantato dal Banco e comunque non superiori a due volte il predetto credito.
10.2 In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore del Banco stanno a garantire anche ogni altro credito,
qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, del Banco verso il Cliente.
10.3 Quando esistono tra il Banco ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché non intrattenuti presso la medesima
dipendenza, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
10.4 Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 Cod. Civ. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o
economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dal Banco, quest'ultimo ha altresì diritto di valersi della compensazione di legge ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione d'assegno - il Banco darà comunicazione al Cliente entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi. Il Cliente prende atto che non incide sul diritto del Banco di avvalersi della compensazione l’eventuale emissione, da parte del Cliente stesso, di assegni bancari che non siano stati ancora addebitati in conto.
10.5 In quest'ultimo specifico caso, il diritto di compensazione fra crediti anche non liquidi ed esigibili non si applica nei rapporti di Conto ove il Cliente rivesta la qualità di “Consumatore”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo, salvo diverso specifico accordo con il Cliente; resta comunque inteso, che sarà sempre possibile, previa comunicazione, la compensazione, ove i crediti che ne sono oggetto siano liquidi ed esigibili.
10.6 Tutte le obbligazioni del Cliente verso il Banco, si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi
titolo dal Cliente stesso.
Art. 11 - Apertura di credito e scoperto del Conto
11.1 I servizi di apertura di credito e di scoperto del Conto non rientrano tra i Servizi di Conto consentiti e disciplinati nel Contratto.
Art. 12 - Commissioni, spese ed oneri – Interessi – Autorizzazione preventiva all’addebito in conto degli interessi debitori per il Cliente
12.1. Al rapporto di Xxxxx si applicano le condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi, quale tempo per tempo vigente.
12.2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 12.3 del presente articolo in tema di interessi, i rapporti di dare e avere relativi al Conto, sia esso debitore o
creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita ed indicata nel Documento di Sintesi, portando in conto, con valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli oneri, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Le competenze, le commissioni, le spese e tutti gli oneri diversi dagli interessi, dovuti dal Cliente al Banco sono determinati nella misura pattuita nel Documento di Sintesi e sono liquidati e addebitati con periodicità trimestrale sul conto corrente indicato nel frontespizio del Contratto.
12.3. Il Banco assicura nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli
interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui essi sono dovuti. Per i rapporti accesi nel corso dell’anno, il conteggio degli interessi è effettuato il 31 dicembre dello stesso anno.
Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. Gli interessi debitori
maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale.
Nell’ambito dei rapporti di apertura di credito regolata in conto corrente, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi
debitori per il Cliente, maturati giorno per giorno e conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno, diventano esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati, senza necessità di formale richiesta di pagamento da parte del Banco. Ferma ed impregiudicata l’esigibilità degli interessi maturati il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati, il Banco assicura al Cliente un periodo di almeno 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’estratto conto prima che gli interessi maturati divengano esigibili.
In caso di chiusura definitiva del rapporto, per qualsiasi causa intervenuta, anche per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli
interessi sono immediatamente esigibili.
Nell’ambito dei rapporti di apertura di credito regolata in conto corrente, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il Cliente
può, preventivamente, autorizzare il Banco a procedere all’addebito degli interessi debitori maturati sul conto corrente su cui è regolata l’apertura di credito, anche in caso di sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, al momento in cui gli interessi stessi diventano esigibili: in questo caso il Cliente espressamente accetta e riconosce, senza alcuna eccezione, che la somma addebitata è considerata dal momento dell’addebito sorte capitale. L’autorizzazione preventiva è revocabile in ogni momento dal Cliente, mediante apposita comunicazione scritta inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. presso la sede legale del Banco – Area Commerciale ovvero mediante mail all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo; la revoca dell’autorizzazione avrà efficacia dal momento della ricezione da parte del Banco. Il Cliente espressamente prende atto ed accetta che, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, pur in presenza della autorizzazione preventiva all’addebito in conto il Banco potrà, in assenza della necessaria provvista da parte del Cliente, rifiutare di procedere, integralmente o parzialmente, all’addebito in conto inviando apposita comunicazione al Cliente.
Resta in ogni caso convenuto che, anche in caso di revoca della predetta autorizzazione preventiva all’addebito in conto, anche in caso di sconfinamento in assenza di
affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori nel rispetto del termine di esigibilità devono essere comunque pagati dal Cliente al Banco utilizzando una delle modalità di pagamento accettata dal Banco.
Il Cliente e il Banco si danno reciprocamente atto ed accettano che, anche in caso di revoca della predetta autorizzazione preventiva all’addebito in conto, i versamenti,
i fondi e gli accrediti, provenienti dal Cliente o da soggetti terzi, destinati ad affluire sul conto del Cliente, saranno impiegati per estinguere il debito del Cliente esigibile da interessi e saranno pertanto imputati, automaticamente e prioritariamente, al pagamento degli interessi debitori maturati divenuti esigibili.
In ogni caso di ritardo nel pagamento degli interessi debitori divenuti esigibili, il Banco potrà esigere gli interessi di mora nella misura indicata nel Documento di Sintesi e
nel rispetto della disciplina del Codice Civile. Resta fermo, in ogni caso, che se tra il Banco ed il Cliente esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, avverrà la compensazione ai sensi dell’art. 1853 Cod. Civ. tra i saldi attivi ed i saldi debitori per oneri, commissioni, spese e interessi debitori, corrispettivi o di mora, maturati e divenuti esigibili. In caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo del conto corrente su cui è regolata l’apertura di credito, limitatamente alla sorte capitale, produce interessi nella misura indicata nel Documento di Sintesi come tasso nominale annuo per sconfinamenti in assenza di fido; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.
12.4. Qualora l’interesse sia indicizzato, la modifica al correntista derivante dalla modifica del parametro pattuito non è soggetta all’obbligo di comunicazione al Cliente.
12.5. Tutte le obbligazioni del Cliente verso il Banco si intendono assunte in modo solidale ed indivisibile anche per i successori ed aventi causa a qualsiasi titolo del
Cliente medesimo.
Art. 13 - Approvazione dell'estratto conto
13.1 L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato, ove concordato anche in forma telematica, dal Banco entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 Cod. Civ. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla fine del periodo di riferimento dell’estratto conto, il Cliente, che non abbia ricevuto l’estratto conto, dovrà darne comunicazione scritta entro i successivi 30 (trenta) giorni alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto di Xxxxx.
13.2 Salvo quanto previsto al Capitolo 2 del Contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto al Banco, per
iscritto, un reclamo specifico, gli estratti conto s'intenderanno senz'altro approvati dal Cliente, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze di conto.
13.3 Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre l'impugnazione, entro il termine di prescrizione ordinaria
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alla data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto, il Banco può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
13.4 Nel caso di operazioni disposte dal Cliente a mezzo di strumenti elettronici, secondo le norme che regolano i corrispondenti servizi cui il Cliente abbia aderito, gli
addebiti in Conto verranno eseguiti dal Banco in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche medesime in conseguenza di dette istruzioni. Ove dette apparecchiature rilascino una comunicazione scritta all'atto dell'operazione, essa farà parimenti prova fra le Parti, qualora sia conforme alle scritture contabili del Banco.
13.5 Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3 e al Capitolo 2 del Contratto, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dal Banco per conto del
Cliente dovranno essere fatti da questi al momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l'avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma. Trascorsi 60 (sessanta) giorni, l'operato del Banco si intenderà approvato.
13.6. I libri e le scritture contabili del Banco fanno piena prova nei confronti del Cliente.
Art. 14 - Conto non movimentato
14.1 Qualora il Conto non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore inferiore a Euro 250,00, il Banco cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del Conto e di inviare l'estratto conto ed il Documento di Sintesi.
104.2 Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi né le operazioni che il Banco effettua di iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi o il recupero di spese), ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.
Art. 15 - Mono intestazione del Conto
15.1 Il Conto può essere intestato esclusivamente al Cliente; pertanto, non è ammessa alcuna forma di cointestazione del Rapporto.
Art. 16 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla Clientela
16.1 Tutte le obbligazioni del Cliente verso il Banco, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo.
Art. 17 - Decesso o sopravvenuta incapacità del Cliente
17.1 Il decesso o la sopravvenuta incapacità del Cliente, non sono opponibili al Banco finché a questo non venga prodotta documentazione legalmente idonea a comprovare il verificarsi di tali eventi.
Art. 18 – Durata del Contratto – Recesso, risoluzione
18.1 Il Contratto si intende concluso a tempo indeterminato. Il Cliente ed il Banco possono recedere in qualsiasi momento dal Contratto o anche solo dalla relativa convenzione di assegno mediante comunicazione scritta da darsi:
- in caso di recesso del Banco, con termine minimo di preavviso al Cliente di 2 (due) mesi, se questi è un “Consumatore” - ai sensi del Codice del Consumo (Codice del
Consumo) - o una “Microimpresa” - così come definita al Capitolo 2 del Contratto -, di 15 (quindici) giorni negli altri casi. Il termine minimo di preavviso è sempre di 10 (dieci) giorni nel caso di recesso dalla convenzione di assegno. La comunicazione scritta è inoltrata a mezzo lettera raccomandata R.R. all'indirizzo indicato dal Cliente nel Contratto o consegnata a mano al Cliente stesso;
- in caso di recesso del Cliente anche senza preavviso. La comunicazione scritta è inoltrata a mezzo raccomandata R.R. o consegnata a mano alla Filiale di Riferimento
del Cliente presso la quale è intrattenuto il Rapporto. L’esercizio del recesso da parte del Cliente avverrà senza applicazione di spese o penali.
18.2 Il Cliente che riveste la qualifica di “Consumatore” dispone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67-duodecis del Codice del Consumo, di un periodo di 14 (quattordici)
giorni per recedere dal Contratto se concluso a distanza senza dover indicare il motivo e senza penali; eventuali operazioni e pagamenti disposti dal Cliente sino al ricevimento, da parte del Banco, della comunicazione scritta di recesso, inviata con lettera raccomandata R.R. alla Filiale di Riferimento del Cliente, si intenderanno validi ed efficaci nei suoi confronti. Analogamente si intenderanno validi ed efficaci i pagamenti dallo stesso ricevuti. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Banco solo quanto dovuto allo stesso per i Servizi effettivamente prestati.
18.3 In deroga a quanto sopra, e ferme restando le norme inderogabili di legge, il Banco avrà facoltà di recedere con effetto immediato, dal Contratto o da uno o più
Servizi in esso compresi, così come dalle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi, dandone comunicazione al Cliente qualora:
a) vengano introdotte nuove norme di legge e/o disposizioni amministrative o regolamentari che rendano impraticabile e/o impossibile e/o eccessivamente oneroso lo
svolgimento di uno o più servizi o delle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi;
b) si sia verificata una delle ipotesi di cui all’art. 1186 Cod. Civ., anche senza pronuncia giudiziale di insolvenza;
c) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o iniziata altra procedura concorsuale avente analogo effetto;
d) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una
significativa parte dei crediti;
e) siano stati levati protesti nei confronti del Cliente;
f) qualora la situazione giuridica, amministrativa, tecnica ed economica del Cliente sia risultata diversa da quella esposta al momento di sottoscrizione del Contratto;
g) qualora si sia verificata la sussistenza di elementi sintomatici dell’insolvenza o di altra situazione di crisi economico-patrimoniale-finanziaria;
h) qualora si siano verificati eventi tali da incidere sostanzialmente, in senso pregiudizievole al Banco, sulla situazione patrimoniale e/o economica e/o finanziaria del
Cliente;
i) in caso di diminuzione della garanzia patrimoniale generica del Cliente o dei garanti e/o del valore delle garanzie reali;
l) nei casi di sopravvenienza di procedure esecutive sui beni o valori costituiti in garanzia a favore del Banco.
18.4 Il Banco avrà facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto ex art. 1456 Cod. Civ. del Contratto o di ciascuno dei Servizi in esso compresi, così come delle singole
operazioni concluse ai sensi degli stessi, nei seguenti casi:
a) il Cliente non provveda a versare quanto dovuto in base al Contratto o ai singoli Servizi, o a dare dimostrazione dell’effettivo ordine di versamento, accettato ed
eseguito dall’intermediario all’uopo incaricato, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta del Banco;
b) il Cliente non provveda ad integrare il saldo debitore del Conto entro il terzo giorno lavorativo successivo alla richiesta del Banco o il diverso termine indicatogli;
c) il Cliente non provveda al rimborso di tutte le spese ed oneri anche fiscali.
La risoluzione si verificherà, senza necessità di pronuncia giudiziale, nel momento in cui il Banco comunicherà al Cliente mediante lettera raccomandata a.r. l’intenzione
di avvalersi della presente clausola.
18.5 Le facoltà di cui sopra potranno essere esercitate, di volta in volta, con riferimento al solo Contratto o, salvo diversa specifica disposizione, ad uno o più Servizi in
esso compresi. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio approntato dalla legge.
18.6 Il recesso del Servizio di conto corrente di corrispondenza determinerà automaticamente anche il recesso dal Contratto e da tutti i Servizi qui previsti. Viceversa, lo
scioglimento di un Servizio diverso da quello di conto corrente non determina lo scioglimento automatico del Contratto e/o degli altri Servizi, fatte salve diverse disposizioni. Restano impregiudicati gli eventuali ordini impartiti dal Cliente anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente da quest’ultimo revocati in tempo utile.
18.7 Dal momento in cui il recesso è efficace ovvero una volta trascorso il termine di preavviso a far data dal momento della ricezione della comunicazione di recesso
dall’intero Contratto o da uno o più degli specifici Servizi, il Cliente non potrà più usufruire degli stessi e dovrà restituire al Banco, salvo quanto ulteriormente disposto nelle norme che disciplinano i singoli Servizi, i relativi strumenti di legittimazione all’uso dei Servizi (eventuali dispositivi elettronici, ecc.).
18.8 In ogni caso il Cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla abusiva prosecuzione dell’uso dei Servizi previsti sino alla
avvenuta restituzione degli strumenti di legittimazione ad essi connessi.
18.9 In caso di cessazione degli effetti del Contratto, il Banco provvede a mettere a disposizione del Cliente, previo soddisfacimento da parte del Banco di tutti i diritti
dallo stesso vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti, presso l’intermediario indicato dal Cliente, le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione del Contratto.
Art. 19 - Modifiche contrattuali
19.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del Testo Unico Bancario, il Banco ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, qualora sussista un giustificato motivo, i tassi, i prezzi e ogni altra condizione economica o normativa del Contratto.
Le relative comunicazioni saranno validamente effettuate dal Banco mediante lettera semplice al Cliente o mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza ed
entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sarà comunicata al Cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto» con preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni.
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19.2. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni del Contratto ai sensi del comma che precede, il Cliente ha diritto di recedere entro la data prevista per la sua
applicazione senza spese e con l’applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il Cliente non abbia comunicato al Banco il proprio recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.
19.3. Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni economiche siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. Euribor), non
costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
Art. 20 - Reclami
20.1 Per eventuali contestazioni relative al Contratto, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami del Banco, Xxx Xxxxxxxxx, 0 00000 - Xxxxx (XX), fax. x00.0000.000000, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx, che provvede ad evadere i reclami per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di loro ricezione, ovvero entro 15 (quindici) giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i Servizi di Pagamento di cui al Capitolo 2.
20.2 Se il Cliente non è soddisfatto della risposta del Banco o non ha ricevuto riscontro dal Banco nel termine sopra previsto, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità indicate nell’apposita guida, che il Banco mette a disposizione della Clientela presso le proprie Filiali e sul proprio sito internet.
20.3 Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo, potrà presentare istanza al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR) con le modalità stabilite da detto organismo, disponibili in Filiale o consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
20.4 La Guida Pratica all'ABF e il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario, sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul Sito Internet del Banco.
20.5 La Banca d’Italia esercita la vigilanza sull’attività svolta dal Banco in base al Contratto. Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
Art. 21 - Definizione stragiudiziale delle controversie
21.1 Il Banco e il Cliente concordano che qualora quest’ultimo intendesse avviare, con riferimento al Contratto, una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ogni contestazione dovrà essere sottoposta in via esclusiva al Conciliatore Bancario e Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia).
21.2 Resta ferma in ogni caso la facoltà per il Cliente - e/o il Garante- di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità descritte al precedente articolo 18.
Art. 22 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente
22.1 E' in facoltà del Banco assumere o meno gli incarichi del Cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dal Banco tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione. Il Banco, nell'esecuzione dell'incarico, osserva i criteri di diligenza adeguati alla natura dell'attività professionale svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 Cod. Civ..
22.2 In relazione agli incarichi assunti, il Banco, oltre alla facoltà attribuita dall'art. 1856, 2 comma Cod. Civ. (concernente la possibilità per lo stesso di avvalersi di
un'altra banca o di un suo corrispondente per l'esecuzione di incarichi su piazze dove non esistono Filiali del Banco) è comunque autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 Cod. Civ., a farsi sostituire nell'esecuzione da un proprio corrispondente anche non bancario. Il Cliente ha facoltà di revocare l'incarico conferito al Banco finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima; nel caso di incarichi soggetti ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma la revoca non avrà effetto sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Quanto stabilito al presente articolo resta valido ove non espressamente derogato dalle disposizioni del Capitolo 2 del Contratto in quanto applicabili al caso di specie.
Art. 23 - Spese
23.1 Le spese e gli oneri fiscali che il Banco dovesse sostenere in relazione al rapporto di Xxxxx e all'esecuzione delle disposizioni impartite dal Cliente sono a carico di quest'ultimo.
Art. 24 - Disposizioni del Cliente
24.1 Il Cliente potrà utilizzare modalità telematiche di comunicazione di ordini e informazioni in merito ai propri rapporti presso il Banco, sulla base delle specifiche condizioni e norme all'uopo sottoscritte.
Art. 25 - Legge applicabile e foro competente in via esclusiva
25.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di "Consumatore" ai sensi del Codice del Consumo è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo. Per ogni controversia derivante dal Contratto insorta con contraenti non qualificabili come "Consumatori" ai sensi del Codice del Consumo, è competente in via esclusiva il Tribunale di Monza.
Art. 26 – Lingua del Contratto e delle comunicazioni – Copia del contratto – Sanzioni
26.1 La lingua del Contratto e delle comunicazioni inerenti il Rapporto è quella italiana.
26.2 Il Cliente ha diritto di ottenere, a richiesta, copia del contratto e del Documento di Sintesi aggiornato.
26.3 Per eventuali violazioni della disciplina in materia di Servizi di Pagamento sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative all’uopo previste ai sensi del Testo Unico Bancario e del D. Lgs. 11 gennaio 2010, n. 27 e successive modifiche e integrazioni.
CAPITOLO 2 - NORME GENERALI CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO
Art. 1 - Definizioni
1.1 - Le Parti convengono che i termini di seguito elencati e utilizzati con la lettera iniziale maiuscola in questo e nei successivi Capitoli, nonché in altri punti del Contratto, anche se al plurale, avranno il seguente significato:
- “Area dell’Euro”: indica l’insieme degli Stati membri dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, che hanno adottato come propria moneta l’Euro, nonché qualsiasi altro Stato
che dovesse di tempo in tempo adottare l’Euro come propria moneta, in base alle norme del Trattato istitutivo della Comunità Europea (Legge 11 maggio 2002 n. 102 e successive modifiche ed integrazioni) e relativi strumenti applicativi.
- “APP X.XXXXXX” o anche “X.XXXXXX”: indica l’applicazione tecnologica per dispositivi mobili contraddistinta dal logo “Banco Desio”. L’APP X.XXXXXX è disponibile
gratuitamente per gli Utenti sugli APP Store “Apple Store” e” Play Store” ed è necessaria ai fini dell'utilizzo del Servizio “DWEB Banking”, disciplinato in autonomo e separato contratto. Con riferimento alle concrete modalità di accesso ed utilizzo dell’APP X.XXXXXX e delle funzionalità disponibili tramite essa, si rimanda alle indicazioni all'uopo previste nella “Guida ai servizi del DWEB Banking”.
- “Autenticazione”: indica la procedura che consente al Prestatore di Servizi di Pagamento di verificare l’identità di un Utente di Servizi di Pagamento o la validità
dell’uso di uno specifico Strumento di Pagamento, incluse le relative Credenziali di Sicurezza Personalizzate fornite dal Prestatore.
- “Autenticazione forte del cliente”: indica, ai sensi della Normativa PSDII, un’Autenticazione basata sull’uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della
conoscenza (qualcosa che solo l’Utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l’Utente possiede) e dell’inerenza (qualcosa che caratterizza l’Utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l’affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di Autenticazione.
- "Beneficiario": indica il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell'Operazione di Pagamento.
- “Bonifico”: indica l’accredito sul Conto di Pagamento del Beneficiario tramite un’Operazione di Pagamento o una serie di Operazioni di Pagamento effettuate a valere sul Conto di Pagamento del Pagatore ed eseguite dal Prestatore di Servizi di Pagamento di radicamento del conto del Pagatore, sulla base di un’istruzione impartita da quest'ultimo.
- “Chiusura della Giornata Operativa”: indica il momento di una Giornata Operativa nel quale è interrotta l’ordinaria attività del Banco.
- “Cliente Beneficiario”: indica il Cliente quando è destinatario dei fondi oggetto di un’Operazione di Pagamento.
- “Cliente Pagatore”: indica il Cliente quando è il Pagatore di un’Operazione di Pagamento e i relativi fondi sono addebitati sul Conto, sia nel caso in cui l’Ordine di Pagamento proviene dal medesimo soggetto sia nel caso in cui l’Ordine di Pagamento proviene dal Beneficiario dello stesso o per il suo tramite.
- “Cliente”: indica il titolare del Conto e Parte del Contratto.
- “Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento”: indica (i) il complesso di norme contenute in Contratto che disciplinano l’emissione di uno Strumento di Pagamento e l’erogazione di un Servizio di Pagamento, a debito o credito del Conto e (ii) i singoli contratti conclusi dal Cliente con il Banco che hanno ad oggetto l’emissione di Strumenti di Pagamento e/o l’erogazione di un Servizio di Pagamento, a debito o credito del Conto.
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- “Conto di Pagamento”: indica, anche ai sensi della Normativa PAD , un conto di pagamento offerto o sottoscritto da un “Consumatore” che consente almeno
l’esecuzione di tutte le seguenti operazioni: versamento fondi; prelievo di contanti; esecuzione e ricezione di Operazioni di Pagamento. In relazione ai rapporti tra il Banco ed il Cliente, il Conto, ossia il conto corrente disciplinato dal precedente Capitolo 1, rappresenterà il Conto di Pagamento su cui saranno regolate le Operazioni di Pagamento riferite al Cliente.
- “Conto OnLine”: indica il Conto di Pagamento al quale l’Utente può accedere online utilizzando il Servizio di Internet Banking del Banco.
cui ha acceso i rapporti.
- “Credenziali di Sicurezza Personalizzate”: indica le funzionalità personalizzate fornite ad un Utente di Servizi di Pagamento dal Prestatore di Servizi di Pagamento a
fini di Autenticazione nell’APP “X.XXXXXX”, nonché, più in generale, quelle fornite all’Utente per l’utilizzo degli Strumenti di Pagamento.
- “D. Lgs.” indica il Decreto Legislativo n. 11, del 27 gennaio 2010, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata data attuazione alle disposizioni
contenute nella Direttiva PSD, come oltre definita.
- “Data Valuta”: indica la data di riferimento utilizzata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi ai fondi addebitati o accreditati su un Conto
di Pagamento.
- “Dati sensibili relativi ai pagamenti”: indicano i dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le Credenziali di Sicurezza Personalizzate. Per l’attività
dei Prestatori di Servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei Prestatori di Servizi d’informazione sui conti, il nome del titolare del Conto e il numero del Conto non costituiscono Dati sensibili relativi ai pagamenti.
- “Direttiva PSD” o anche “PSD”: indica la Direttiva (UE) 2015/2366 del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno dell’Unione Europea.
- “Dispositivo” o “Device” o anche “Smartphone”: indica il telefono cellulare evoluto “Smartphone” (o altro device evoluto) a mezzo del quale l’Utente accede all’APP “X.XXXXXX” . Le minimali caratteristiche tecnologiche e funzionali dei dispositivi evoluti, atte a consentire all’Utente l’uso del sopra citato Servizio di Internet Banking, sono all’uopo indicate nella Guida ai servizi del DWB Banking.
- “Documento Informativo sulle Spese”: indica un documento, redatto in conformità alla Normativa PAD e segnatamente al Regolamento (UE) 2018/34 del
28/09/2017. Il Documento Informativo sulle Spese riporta tutte le spese che il Cliente “Consumatore” è tenuto a pagare in relazione ai Servizi collegati al Conto (di Pagamento) più rappresentativi a livello nazionale, indicati con la terminologia standardizzata europea.
- “Euro”: indica la moneta avente corso legale nell’Area dell’Euro.
- “Fondi”: si intendono banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall’art. 1, comma 2, lettera h-ter), del Testo Unico Bancario.
- “Giornata Operativa”: indica qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli del Banco sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla Clientela ed in cui il Banco può regolare l’Operazione di Pagamento interessata sul sistema interbancario.
- “Identificativo Unico”: indica la combinazione di lettere o di numeri o simboli che il Cliente deve fornire al Banco per identificare in modo certo il Beneficiario di
un’Operazione di Pagamento o il suo Conto di Pagamento.
- “Informazioni e Condizioni Obbligatorie”: indica le informazioni e le condizioni che il Banco deve fornire al Cliente prima della sottoscrizione del Contratto e,
successivamente, ogni volta in cui il Cliente ne faccia richiesta al Banco con le modalità previste dal Contratto.
- “Microimpresa” indica l’impresa che, al momento della conclusione del Contratto, possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 104, lettera a), nonché dalla Normativa PSD II.
- “Normativa PAD” o anche “PAD”: indica congiuntamente (i) la Direttiva 2014/92/UE (Payment Account Directive, PAD) (ii) la normativa regolamentare comunitaria di
esecuzione e/o d’integrazione della Direttiva PAD (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo il Regolamento delegato (UE) 2018/32 della Commissione, del 28/09/2017, che integra la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alle norme tecniche di regolamentazione per la terminologia standardizzata dell’Unione per i servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento, il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/33 della Commissione, del 28/09/2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del riepilogo delle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/34 della Commissione, del 28/09/2017 che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (iii) la normativa nazionale, anche regolamentare, di recepimento ed attuazione della Direttiva PAD e dei correlati Regolamenti (UE).
- “Normativa PSD II”: indica congiuntamente (i) la Direttiva (UE) 2015/2366 del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno dell’Unione
Europea (ii) le norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea (iii) le relative norme nazionali (primarie e regolamentari) di recepimento.
- “Operazione di Pagamento”: indica qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento con la quale viene
chiesta l’esecuzione di un’Operazione di Pagamento.
- “Operazione di pagamento a distanza” indica un’Operazione di Pagamento iniziata tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare
a distanza.
- “Orario Limite”: indica gli orari di una qualsiasi Giornata Operativa oltre i quali il Banco può considerare un Ordine di Pagamento come ricevuto nella Giornata
Operativa immediatamente successiva a quella in cui tale ordine è effettivamente ricevuto.
- “Ordine di Pagamento”: indica l’istruzione di un Pagatore o di un Beneficiario a un Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un’Operazione di Pagamento.
- “Pagamento transfrontaliero” o anche “Operazione transfrontaliera”: indica un’Operazione di Pagamento elaborata elettronicamente disposta dal Pagatore oppure dal Beneficiario, o per il suo tramite, quando il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore e il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario sono situati in Stati membri diversi.
- “Pagatore”: indica il soggetto titolare di un Conto di Pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di Pagamento ovvero, in mancanza di Conto di
Pagamento, il soggetto che impartisce un Ordine di Pagamento.
- “Prestatore di Servizi di Pagamento”: indica un soggetto autorizzato a prestare Servizi di Pagamento ed effettuare Operazioni di Pagamento, ivi espressamente
incluso il Banco.
- “Prestatore di Servizi di Pagamento di radicamento del conto” o anche “ASPSP”: indica un Prestatore di Servizi di Pagamento che offre e amministra un Conto di
Pagamento per un Pagatore.
- “Regolamento di Banca d’Italia” indica il regolamento emanato da Banca d’Italia il 15.02.2010 (e successive modifiche ed integrazioni) per dare attuazione al Capo
II-bis (Servizi di Pagamento) del Titolo VI del Testo Unico Bancario e che introduce la sezione VI del regolamento di Banca d’Italia del 29 luglio 2009, denominato “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari”.
- “Regolamento (UE) 260/2012”: indica il Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e
commerciali per i Bonifici e gli Addebiti Diretti in Euro.
- “Riepilogo delle Spese”: indica un documento, redatto in conformità del Regolamento (UE) 2018/33 della Commissione del 28/09/2017, che riporta (i) un riepilogo di
tutte le spese sostenute dallo stesso Cliente nel periodo di riferimento, nonché (ii), nell’ipotesi di sconfinamento in assenza di fido, il tasso d’interesse debitore applicato allo sconfinamento e l’importo totale degli interessi addebitati nel periodo di riferimento (ii) il tasso d’interesse creditore applicato al Conto e l’importo totale degli interessi maturati nel periodo di riferimento.
- “SEPA”: indica l’acronimo che identifica la Single Euro Payments Area (Area unica dei pagamenti in Euro), ovvero un’area nella quale gli utilizzatori degli Strumenti di
Pagamento - i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici - indipendentemente dalla loro residenza, possono effettuare e ricevere pagamenti (non in contanti) in Euro, sia all’interno dei confini nazionali che fra Paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. La SEPA riguarda Operazioni di Pagamento in Euro a valere su Conti di Pagamento accesi in uno dei Paesi dell’Unione Europea, nonché in Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Principato di Monaco e Repubblica di San Marino.
- “Servizio di Pagamento”: indica l’attività oggetto delle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento.
- “Strumenti di Pagamento”: indica qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e il Banco, di cui si avvale il Cliente per dare al Banco un Ordine di Pagamento.
- “Tasso di cambio di riferimento”: indica il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal Prestatore di
Servizi di Pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico.
- “Xxxxxxx Xxxxxxx di Esecuzione”: indica i termini previsti dall’art. 10 del presente Capitolo 2.
- “Utente di Servizi di pagamento”: indica il soggetto che utilizza un Servizio di Pagamento in veste di Pagatore o Beneficiario o di entrambi.
1.1 È fatta salva la terminologia standardizzata europea di cui al precedente Capitolo 1 del Contratto.
Art. 2 - Ambito di applicazione
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2.1 Il Capitolo 2, insieme alle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento, disciplina termini, condizioni e conseguenti diritti e obblighi del Cliente e del Banco connessi all’erogazione di uno o più Servizi di Pagamento prestati nel territorio della Repubblica.
2.2 Il presente Capitolo 2 si applica ai Servizi di Pagamento nella valuta di uno Stato membro prestati nell’Unione Europea a condizione che i Prestatori di Servizi di
Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nell’Unione Europea ovvero l’unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell’Operazione di Pagamento sia insediato nell’Unione medesima.
2.3 Il presente Capitolo 2, salvo l’art. 10, nonché salvo gli articoli da 18 a 22 del D. Lgs., e 126-quater del Testo Unico Bancario si applica, secondo le modalità stabilite
dalla Banca d’Italia in conformità alla Direttiva PSD, ai Servizi di Pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato membro, a condizione che i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nell’Unione Europea ovvero l’unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell’Operazione di pagamento sia insediato nell’Unione medesima, per le parti dell’Operazione di Pagamento ivi effettuate.
2.4 Il presente Capitolo 2, salvo gli artt. 10, 15 e 18 nonché salvo gli articoli 3, commi 2 e 4, 13, 14 e 18, 20, comma 1, 25 e 27, del D. Lgs. e 126-quater, del Testo
Unico Bancario si applica, secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia in conformità alla Direttiva PSD, ai Servizi di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento sia insediato nell’Unione Europea, per le parti dell’Operazione di Pagamento ivi effettuate.
Art. 3 - Informazioni preliminari e accessibilità del Contratto
3.1 Il Cliente ed il Banco convengono che ai sensi dell’art. 126-bis Testo Unico Bancario e del Regolamento di Banca d’Italia, gli artt. 3 e 4 del presente Capitolo 2 non trovano applicazione nel caso in cui il Cliente non sia un “Consumatore” o una “Microimpresa”. Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2015/751.
3.2 Il Cliente ha diritto di ricevere in tempo utile e, in ogni caso, prima della conclusione del Contratto o delle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento
interessato, se il relativo contratto è concluso in un momento diverso, le Informazioni e Condizioni Obbligatorie previste dal Regolamento di Banca d’Italia. Le Informazioni e Condizioni Obbligatorie sono fornite dal Banco su Supporto Durevole cartaceo o altro Supporto Durevole mediante consegna al Cliente di copia del Contratto idonea per la stipula, il cui frontespizio è costituito dal Documento di Sintesi.
3.3 Il Cliente ha diritto di richiedere al Banco - in qualsiasi momento - copia del Contratto e delle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento ovvero delle Informazioni e Condizioni Obbligatorie aggiornate con le condizioni economiche in vigore, che dovranno essere forniti dal Banco su Supporto Durevole cartaceo o altro Supporto Durevole.
Gratuità
3.4 Il Banco deve fornire al Cliente le Informazioni e Condizioni Obbligatorie a titolo gratuito. Art. 4 - Informazioni relative alle Operazioni di Pagamento
4.1 Prima dell’effettuazione di ogni singola Operazione di Pagamento, il Cliente Pagatore:
(a) è informato di eventuali spese imposte per l’utilizzo di un determinato Strumento di Pagamento;
(b) può chiedere al Banco informazioni relative ai tempi massimi di esecuzione e alle relative spese. Se non diversamente stabilito nelle Condizioni per
l’Erogazione del Servizio, le suddette informazioni sono messe a disposizione del Cliente su Supporto Durevole elettronico.
4.2 Il Banco fornisce al Cliente, dopo che l’importo di una singola Operazione di Pagamento è stato addebitato sul Conto di Pagamento del Cliente, le informazioni
previste dal Regolamento di Banca d’Italia in relazione ad ogni singola Operazione di Pagamento.
4.3 Le informazioni di cui al comma 4.2 del presente articolo, su richiesta del Cliente, possono essere messe a disposizione, mensilmente, a titolo gratuito dal Banco
mediante supporto durevole elettronico, disponibile nell’Area Riservata on line, qualora attivato il relativo Servizio di Internet Banking del Banco. In difetto, le predette informazioni saranno rese su supporto cartaceo.
4.4 Ferme restando le disposizioni inderogabili previste dalla Direttiva PSD, eventuali informazioni supplementari o richieste in modo più frequente dal Cliente o con
strumenti di comunicazione diversi rispetto a quanto previsto dal Contratto, saranno fornite dal Banco al Cliente.
Art. 5 - Autorizzazione di un’Operazione di Pagamento Consenso
5.1 Un’Operazione di Pagamento è considerata autorizzata se il Cliente Pagatore ha validamente manifestato il proprio consenso mediante la trasmissione di un Ordine di Pagamento ai sensi del successivo art. 6.1 oppure, nel caso di operazioni disposte su iniziativa del Beneficiario o del Prestatore di Servizi di disposizione di pagamento, con le modalità previste nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento.
5.2 Il Cliente deve manifestare al Banco il proprio consenso all’Operazione di Pagamento, o ad una serie di Operazioni di Pagamento, prima che l’Operazione, o la
prima Operazione della serie, sia eseguita se non diversamente concordato nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio. Il consenso all’esecuzione di una Operazione di Pagamento o di una serie di Operazioni di Pagamento deve essere espresso nella forma e con le modalità previste in questo Contratto per il singolo Servizio di Pagamento o, in mancanza:
- in forma scritta su documento cartaceo sottoscritto dal Cliente e consegnato al Banco o su documento elettronico predisposto dal Banco e sottoscritto dal
Cliente mediante Firma Elettronica/Firma Elettronica Avanzata/Firma Elettronica Qualificata/Firma Digitale (anche Remota), ove tale modalità sia stata pattuita tra il Cliente e il Banco;
- per le operazioni eseguite allo sportello – ove tale modalità sia stata pattuita tra il Cliente e il Banco - , per mezzo della sottoscrizione e della consegna allo
sportello della relativa disposizione cartacea oppure per mezzo della sottoscrizione con Firma Elettronica/Firma Elettronica Avanzata/Firma Elettronica Qualificata/Firma Digitale (anche Remota) della relativa disposizione elettronica predisposta dal Banco;
- per le operazioni relative ai servizi di carte di debito/credito e Internet Banking – qualora attivati - con le modalità previste nei relativi contratti di servizi.
Revoca del consenso
5.3 Il Cliente ha il diritto di revocare il consenso all’esecuzione di un’Operazione di Pagamento o di una serie di Operazioni di Pagamento in qualsiasi momento prima che il relativo Ordine di Pagamento sia divenuto irrevocabile ai sensi del successivo art. 7.
5.4 La revoca del consenso dovrà avvenire nella forma e con le modalità previste in Contratto per il singolo Servizio di Pagamento o, in mancanza, con le stesse forme e modalità con cui il consenso è stato prestato e quindi:
- in forma scritta su documento cartaceo sottoscritto dal Cliente e consegnato al Banco o su documento elettronico predisposto dal Banco e sottoscritto dal
Cliente mediante Firma Elettronica/Firma Elettronica Avanzata/Firma Elettronica Qualificata/Firma Digitale (anche Remota) ove tale modalità sia stata pattuita tra il Cliente e il Banco;
- per le operazioni eseguite allo sportello - ove tale modalità sia stata pattuita tra il Cliente e il Banco -, per mezzo della sottoscrizione e della consegna allo
sportello della relativa disposizione cartacea oppure per mezzo della sottoscrizione con Firma Elettronica/Firma Elettronica Avanzata/Firma Elettronica Qualificata/Firma Digitale (anche Remota) della relativa disposizione elettronica predisposta dal Banco;
- per le operazioni relative ai servizi di carte di debito/credito e Internet Banking – qualora attivati - con le modalità previste nei relativi contratti di servizi.
5.5 Nel caso di revoca del consenso relativa ad una serie di Operazioni di Pagamento, la revoca produce effetti unicamente per le Operazioni di Pagamento non
ancora eseguite.
5.6 Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca non sono considerate autorizzate.
Art. 6 - Ricezione di un Ordine di Pagamento Ricezione di un Ordine di Pagamento
6.1 Se non diversamente indicato nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio, il Cliente deve trasmettere al Banco un Ordine di Pagamento, con le seguenti modalità:
(a) se sul Conto di Pagamento è consentita l’operatività allo sportello, mediante compilazione, sottoscrizione e presentazione alla Filiale di Riferimento del modulo
predisposto dal Banco per il Servizio di Pagamento interessato o di un documento su carta intestata del Cliente avente contenuto analogo e completo di tutte le informazioni necessarie per la corretta esecuzione dell’operazione;
(b) se il Cliente ed il Banco hanno concordato l’utilizzo di servizi telematici, Strumenti di Pagamento o altri dispositivi che consentono l’esecuzione di Operazioni di
Pagamento, mediante l’autorizzazione della relativa disposizione elettronica ai sensi di quanto convenuto nei contratti regolanti i servizi telematici, gli Strumenti di Pagamento o i dispositivi utilizzati.
6.2 Un Ordine di Pagamento si considera ricevuto dal Banco quando è entrato nella disponibilità del Banco. Prima di tale momento, il Conto di Pagamento del Cliente
Pagatore non può essere addebitato.
6.3 Il Cliente prende atto che, se l’Ordine di Pagamento è ricevuto dal Banco in un giorno diverso da una Giornata Operativa, l’Ordine di Pagamento si intende ricevuto
dal Banco nella prima Giornata Operativa successiva al giorno in cui è effettivamente ricevuto.
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6.4 Se non è diversamente indicato nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento l’Orario Limite per la ricezione degli Ordini di Pagamento coincide con
l’orario di chiusura al pubblico dell’operatività di cassa della Filiale di riferimento, ai sensi del successivo art. 24.3 del presente Capitolo 2.
6.5 Gli Ordini di Pagamento ricevuti dal Banco in una Giornata Operativa ma dopo l’Orario Limite di cui al comma 6.4 del presente articolo sono considerati come
ricevuti nella Giornata Operativa immediatamente successiva. Il Banco può sempre eseguire gli Ordini di Pagamento nella medesima Giornata Operativa in cui li ha
ricevuti.
Ordini ad esecuzione differita
6.6 Se il Cliente e il Banco concordano che un Ordine di Pagamento deve essere eseguito:
(a) in un giorno determinato;
(b) all’esito di un periodo determinato; o
(c) in un determinato giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione del Banco, l’Ordine di Pagamento si considera ricevuto dal Banco il giorno
convenuto.
Se il giorno convenuto per ricevere l’Ordine di Pagamento non coincide con una Giornata Operativa, l’Ordine di Pagamento si considera ricevuto nella Giornata
Operativa immediatamente successiva al giorno convenuto tra il Cliente e il Banco.
6.7 Il Banco può, dal momento della presentazione dell’Ordine ad esecuzione differita, rendere indisponibile l’importo necessario all’Operazione di Pagamento,
comprensivo delle eventuali spese e commissioni.
Art. 7 - Revoca di un Ordine di Pagamento
7.1 Un Ordine di Pagamento ricevuto dal Banco ai sensi del precedente art. 6 non può essere revocato dal Cliente, salvo quanto previsto nei successivi artt. 7.3 e 7.5.
7.2 Un Ordine di Pagamento deve essere revocato tramite comunicazione scritta da presentare alla Filiale di riferimento, se non diversamente specificato nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio.
7.3 Se il Cliente Pagatore dispone che l’Operazione di Pagamento sia ad esecuzione differita, il relativo Ordine di Pagamento può essere revocato non oltre la fine
della Giornata Operativa precedente la data di ricezione ordine convenuta ai sensi del precedente art. 6.6.
7.4 Se l’Operazione di Pagamento è disposta da un Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento o su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Cliente non può revocare l’Ordine di Pagamento dopo averlo trasmesso al Beneficiario o avergli dato il consenso all’esecuzione dell’Operazione di Pagamento.
7.5 Scaduto il termine entro il quale il Cliente può revocare un Ordine di Pagamento ai sensi delle precedenti disposizioni di questo art. 7, l’Ordine di Pagamento può
essere revocato se è stato concordato tra l’Utente e i Prestatori di Servizi di Pagamento interessati. Nel caso di un’Operazione di Pagamento disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'Operazione di Pagamento è necessario anche il consenso del Beneficiario. Il Banco addebita le spese della revoca, così come previste nel Documento di Sintesi.
Art. 8 - Rifiuto del Banco di eseguire un Ordine di Pagamento Ragioni del rifiuto
8.1 Il Banco può rifiutare di eseguire un Ordine di Pagamento autorizzato se:
(a) l’Ordine di Pagamento non ha i requisiti previsti dal Capitolo 2 e dalle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento, incluso il caso in cui sul Conto non sono disponibili i fondi (comprensivi di eventuali spese) per eseguire l’Ordine di Pagamento;
(b) l’esecuzione è contraria a norme nazionali o comunitarie (come ad esempio i casi in cui il Banco è tenuto ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità);
(c) il rifiuto è consentito da norme di legge o regolamentari.
8.2 In ogni caso, un Ordine di Pagamento legittimamente rifiutato si considera come non ricevuto dal Banco.
8.3 Il Cliente prende atto che, se non sono disponibili sul Conto i fondi (comprensivi di eventuali spese) per dare corso all’Ordine di Pagamento, o vi siano ragioni che impediscono il loro utilizzo, il Banco può sospendere l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento e considerarlo ricevuto nella Giornata Operativa in cui saranno disponibili sul Conto medesimo fondi sufficienti per eseguire l’operazione ovvero siano cessate le ragioni che impediscano l’utilizzo dei fondi.
Comunicazione del rifiuto al Cliente
8.4 In caso di rifiuto di eseguire o di disporre un Ordine di Pagamento, il Banco deve comunicare al Cliente, entro i Termini Massimi di Esecuzione dell’Operazione di Pagamento interessata previsti dall’art. 10 di questo Capitolo, le seguenti informazioni:
(a) l’avvenuto rifiuto di eseguire un Ordine di Pagamento;
(b) le motivazioni del rifiuto, a meno che non sussistono ragioni che impongono al Banco di non portare tali motivazioni a conoscenza del Cliente;
(c) ove possibile, la procedura per correggere gli eventuali errori materiali che hanno determinato il rifiuto dell’Ordine di Pagamento.
8.5 Se non diversamente specificato nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio, il Banco può effettuare la suddetta comunicazione telefonicamente o tramite messaggio di posta elettronica, sms o telegramma ai recapiti indicati dal Cliente nel Contratto, oppure secondo le modalità previste dall’art 22.2 di questo Capitolo.
8.6 Il Banco non deve comunicare il rifiuto ai sensi del precedente art. 8.4 di questo Capitolo se tale comunicazione è in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza individuati ai sensi dell’art. 126 del Testo Unico Bancario o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento e nel caso previsto dall’art. 8.3 di questo Capitolo.
8.7 Il Banco può addebitare al Cliente Pagatore le spese ragionevoli per la comunicazione del rifiuto giustificato di un Ordine di Pagamento.
8.8 Quando tutte le condizioni previste dal presente Capitolo 2 sono soddisfatte il Banco non può rifiutare di eseguire un Ordine di Pagamento autorizzato disposto dal Pagatore direttamente o per il tramite di un Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, o dal Beneficiario o per il tramite di quest’ultimo, salvo che ciò sia contrario a disposizioni di diritto dell’Unione o nazionali.
Art. 9 - Identificativo Unico
Obbligo del Cliente di fornire al Banco l’Identificativo Unico
9.1 Il Cliente deve fornire al Banco - nel momento in cui trasmette un Ordine di Pagamento - l’Identificativo Unico dell’Operazione di Pagamento di cui richiede l’esecuzione nella forma indicata nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio.
9.2 Se l’Operazione di Pagamento è eseguita in conformità all’Identificativo Unico fornito dal Cliente, deve essere considerata eseguita a favore del corretto Beneficiario.
9.3 Se il Cliente fornisce al Banco informazioni ulteriori rispetto all’Identificativo Unico di ciascun Servizio di Pagamento, il Banco non deve verificare le ulteriori informazioni ricevute ed è responsabile unicamente per l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento in base all’Identificativo Unico.
Identificativo Unico inesatto
9.4 Se il Cliente ha fornito al Banco un Identificativo Unico inesatto, il Banco non è responsabile per la mancata esecuzione o per l’esecuzione inesatta dell’Operazione di Pagamento e non si applica l’art. 13 di questo Capitolo. Tuttavia, in tale caso, il Banco si adopera - per quanto ragionevolmente possibile - per recuperare i fondi trasferiti in modo inesatto. Se non è possibile il recupero dei Fondi, il Banco che agisce per conto del Cliente Pagatore, su richiesta scritta del Pagatore, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un’azione di tutela.
9.5 Il Banco può addebitare al Cliente le spese per il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto fornito dal Cliente.
Art. 10 - Xxxxxxx Xxxxxxx di esecuzione delle Operazioni di Pagamento Termini Massimi di Esecuzione
10.1 Il presente articolo si applica alle Operazioni eseguite in Euro ed alle Operazioni di Pagamento transfrontaliere che comportano un’unica conversione tra l’Euro e la valuta ufficiale di uno Stato Membro non appartenente all’Area dell’Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria avvenga nello Stato Membro non appartenente all’Area dell’Euro.
10.2 Il Cliente Pagatore ha diritto che l’importo di un’Operazione di Pagamento sia accreditato sul conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario al più tardi entro la Chiusura della Giornata Operativa successiva a quella in cui il Banco ha ricevuto l’Ordine di Pagamento in conformità all’art. 6 di questo Capitolo.
10.3 Il Cliente prende espressamente atto che il Banco può sempre eseguire le Operazioni di Pagamento entro un termine più breve dei Termini Massimi di Esecuzione previsti dal precedente art. 10.2 di questo Capitolo.
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10.4 Il Cliente prende espressamente atto e conviene che le disposizioni di cui ai commi 10.2 e 10.3 di questo Capitolo non si applicano alle Operazioni di Pagamento diverse da quelle indicate al comma 10.1.
10.5 Per le Operazioni di Pagamento effettuate nel territorio dell’Unione Europea, quando le parti di un contratto di pagamento convengono un termine massimo di esecuzione superiore a quello di cui all’art. 20 del D. Lgs., tale termine non può essere superiore a 4 (quattro) Giornate Operative dal momento della ricezione dell’Ordine di Pagamento.
Art. 11 - Data valuta e disponibilità dei fondi Ambito di applicazione
11.1 Il presente articolo si applica a qualsiasi Operazione di Pagamento disposta o ricevuta dal Cliente tramite un Servizio di Pagamento, anche se il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto nell’Operazione di Pagamento non è situato nell’Unione Europea.
Diritti del Cliente Beneficiario
11.2 L’importo di un’Operazione di Pagamento accreditato sul Conto del Cliente Beneficiario non può avere Data Valuta successiva alla Giornata Operativa in cui i fondi sono accreditati sul conto del Banco.
11.3 Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra Euro e la valuta di uno Stato membro ovvero tra le valute di due Stati membri, l’importo di un’Operazione di Pagamento deve essere reso disponibile sul Conto del Cliente Beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del Banco ovvero nella medesima Giornata Operativa di ricezione dell’Ordine di Pagamento per i pagamenti gestiti da un unico Prestatore di Servizi di Pagamento.
Diritti del Cliente Pagatore
11.4 L’importo di un Operazione di Pagamento addebitato sul Conto del Cliente Pagatore non può avere Data Valuta precedente alla Giornata Operativa in cui è effettivamente addebitato.
Art. 11 - bis – Autenticazione e misure di sicurezza
11.1 -bis. Conformemente all'articolo 98 della Direttiva PSD e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, il Banco applica l'Autenticazione forte del Cliente quando l'Utente:
(a) accede al suo Conto di Pagamento Online;
(b) effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che puo' comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.
11.2 -bis. Nel caso dell'avvio di un'Operazione di Pagamento elettronico di cui al paragrafo 1, lettera b), per le Operazioni di Pagamento elettronico a distanza, l’Autenticazione forte del Cliente applicata dal Banco comprende elementi che colleghino in maniera dinamica l'Operazione a uno specifico importo e a un Beneficiario specifico.
11.3 -bis Conformemente all'articolo 98 della Direttiva PSD e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, il Banco predispone misure di sicurezza adeguate per tutelare la riservatezza e l'integrità delle Credenziali di Sicurezza Personalizzate degli utenti di Servizi di Pagamento.
11.4 - bis. I commi 2 e 3 si applicano anche allorché i pagamenti sono disposti mediante un Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento. I commi 1 e 3 si applicano anche allorché le informazioni sono richieste mediante un Prestatore di Servizi di informazione sui conti.
11.5 - bis Il Banco consente ai Prestatori di Servizi di disposizione di ordine di pagamento e ai Prestatori di Servizi di informazione sui conti di utilizzare le procedure di Autenticazione fornite dal Banco all'Utente.
11.6 -bis In parziale deroga a quanto precede, ai sensi dell’art. 10-bis del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 che integra la Direttiva PSD per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri, così come modificato dal Regolamento Delegato (UE) 2022/2360 della Commissione del 3 agosto 2022, il Banco non applica l’Autenticazione forte del cliente se l’Utente medesimo accede al suo Conto di Pagamento Online mediante un Prestatore di Servizi di Informazione sui conti, a condizione che l’accesso sia limitato a uno dei seguenti elementi online senza che siano divulgati dati sensibili relativi ai pagamenti:
a) il saldo di uno o più Conti di Pagamento designati;
b) le operazioni di pagamento eseguite negli ultimi 90 (novanta) giorni attraverso uno o più Conti di Pagamento designati
11.7 -bis Il Banco, in ogni caso, applica l’Autenticazione Forte del cliente se una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
-l’Utente accede online alle informazioni di cui ai punti a) e b) del comma 11.6-bis che precede per la prima volta mediante il Prestatore di Servizi di Informazione sui conti;
-sono trascorsi più di 180 (centottanta) giorni dall’ultima volta che l’Utente ha avuto accesso online alle informazioni di cui ai punti a) e b) del comma 11.6-bis che precede mediante il Prestatore di Servizi di Informazione sui conti ed è stata applicata l’Autenticazione Forte del cliente.
Art. 12 - Notifica e rettifica di Operazioni di Pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite Termine per la comunicazione al Banco
12.1 Il Cliente ha diritto che un’Operazione di Pagamento sia rettificata se comunica al Banco che:
(a) l’Operazione di Pagamento non è stata correttamente eseguita; o
(b) l’Operazione di Pagamento non è stata autorizzata ai sensi dell’art. 5 di questo Capitolo,
(c) non appena venutone a conoscenza e - in ogni caso - entro il termine perentorio di 13 (tredici) mesi decorrenti dalla data di addebito o accredito, a seconda del caso, dell’importo dell’Operazione contestata sul Conto.
12.2 Il Cliente ed il Banco convengono che ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 comma 4 e art. 9 comma 1 del D. Lgs, il suddetto termine è di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’estratto conto nel caso in cui il Cliente non sia un “Consumatore” o una “Microimpresa”.
12.3 Il Cliente può richiedere la rettifica dell’Operazione di Pagamento contestata anche dopo il termine di 13 (tredici) mesi previsto dal precedente art. 12.1 se il Banco non ha fornito o messo a disposizione del Cliente le informazioni relative all’Operazione di Pagamento contestata.
12.4 Se è coinvolto un Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, il Cliente ha il diritto di ottenere la rettifica dal Banco a norma del primo comma del presente articolo, fatti salvi gli articoli 14.3 e 13.14 del presente Capitolo 2.
Comunicazione al Banco
12.5 Il Cliente deve effettuare la comunicazione al Banco prevista dal precedente art. 12.1 con le modalità previste dalle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento o, in mancanza, dall’art. 22.1 di questo Capitolo.
Art. 13 - Operazioni di Pagamento non eseguite o non eseguite correttamente
13.1 Un’Operazione di Pagamento è considerata come “non eseguita correttamente” o “non eseguita” se l’esecuzione non è conforme alle disposizioni del Contratto e delle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento o all’Ordine di Pagamento, ivi espressamente incluso l’Identificativo Unico. Resta espressamente inteso che non è considerata come “non eseguita correttamente” o “non eseguita” e non dà quindi luogo a responsabilità del Banco nei confronti del Cliente Pagatore, l’Operazione di Pagamento non eseguita dal Banco per totale o parziale assenza o indisponibilità di fondi.
13.2 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 12 e 16 del presente Capitolo 2, il Banco è responsabile della corretta esecuzione dell’Ordine di Pagamento
ricevuto.
13.3 La responsabilità del Banco è, tuttavia, esclusa se dimostra al Cliente, e se del caso al Prestatore dei Servizi di Pagamento del Beneficiario, di aver eseguito
l’Operazione in conformità al Contratto e alle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento.
13.4 Nel caso in cui il Banco agisca quale Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore, rimborsa senza indugio al Cliente l’importo dell’Operazione di Pagamento
non eseguita o non eseguita correttamente, ripristinando la situazione del Conto come se l’Operazione di Pagamento non fosse avvenuta. La Data Valuta dell’accredito sul Conto di Pagamento del Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell’importo. Nel caso in cui il Banco agisca quale Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, mette senza indugio a disposizione del Cliente l’importo relativo all’Operazione di Pagamento non eseguita o non correttamente eseguita, accreditando le relative somme sul Conto del Cliente. La Data Valuta dell’accredito sul Conto di Pagamento del Beneficiario non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al Beneficiario in caso di esecuzione corretta dell’Operazione di Pagamento.
Onere della prova
13.5 Il Cliente ed il Banco convengono che ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 4, e dell’art. 10 del D. Lgs. il successivo art. 13.6 non trova applicazione se il Cliente non è un “Consumatore” o una “Microimpresa”.
13.6 Nel caso in cui il Cliente contesti al Banco la mancata o inesatta esecuzione di un’Operazione di Pagamento, il Banco ha l’onere di provare che l’Operazione di
Pagamento contestata è stata eseguita correttamente.
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13.7 Se l’Operazione di Pagamento è disposta mediante un Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, questi ha l’onere di provare che, nell’ambito
delle proprie competenze, l’Operazione di Pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al Servizio di disposizione di ordine di pagamento prestato.
Ulteriori obblighi del Banco
13.8 Il Cliente può richiedere al Banco di adoperarsi - senza indugio - a rintracciare l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e di essere informato dei risultati delle ricerche effettuate dal Banco.
13.9 In caso di responsabilità del Banco per inesatta o mancata esecuzione di un’Operazione di Pagamento, il Cliente ha diritto di ricevere il rimborso di tutte le spese
e degli interessi direttamente connessi all’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto.
13.10 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9, 12 e 16 del presente Capitolo 2 quando l’Operazione di Pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo
tramite, il Banco è responsabile nei confronti del Cliente Beneficiario della corretta trasmissione dell’Ordine di Pagamento al Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore conformemente a quanto previsto dall’art. 10 del presente Capitolo 2 ed è tenuto a trasmettere l’Ordine di Pagamento in questione senza indugio. In caso di trasmissione tardiva, la Data Valuta riconosciuta al Cliente Beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell’Operazione di Pagamento.
13.11 Il Banco è altresì responsabile nei confronti del Cliente Beneficiario per il rispetto delle disposizioni di cui all’art.11 del presente Capitolo 2 ed è tenuto a mettergli
a disposizione l’importo dell’Operazione di Pagamento non appena tale importo sia accreditato sul proprio Conto di Pagamento, applicando una Data Valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
13.12 Nel caso in cui il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un’Operazione di Pagamento ai
sensi dei commi precedenti del presente articolo, il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore è responsabile nei confronti del Cliente Xxxxxxxx ed è tenuto a rimborsare al Cliente Pagatore senza indugio l’importo dell’Operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l’esecuzione dell’Operazione sia stato addebitato un Conto di Pagamento, il Prestatore di Servizi di Pagamento riporta quest’ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione non avesse avuto luogo. La Data Valuta dell’accredito sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell’importo.
13.13 L’obbligo di cui al comma precedente non si applica se il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore dimostra che il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario ha ricevuto l’importo dell’Operazione, anche se con lieve ritardo.
13.14 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9, 12 e 16 del presente Capitolo 2 se l’Ordine di Pagamento è disposto mediante un Prestatore di Servizi di disposizione
di ordine di pagamento il Banco rimborsa al Pagatore l’importo dell’Operazione di Pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il Conto di Pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.
Art. 14 - Operazioni di Pagamento non autorizzate - Strumenti di Pagamento Rimborso di Operazioni di Pagamento non autorizzate
14.1 Il Cliente ha diritto che il Banco rimborsi l’importo dell’Operazione di Pagamento non autorizzata ai sensi dell’art. 5 di questo Capitolo (Autorizzazione di un’Operazione di Pagamento) immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui il Banco prende atto dell’Operazione o riceve una notifica in merito, riportando il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita e assicurando che la Data Valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo.
14.2 Il Cliente non ha diritto al rimborso di un’Operazione di Pagamento non autorizzata se non effettua la comunicazione prevista dall’art. 12 di questo Capitolo nei
termini ivi previsti.
14.3 Se l’Operazione di Pagamento è disposta mediante un Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, il Banco rimborsa al Cliente Pagatore
immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della Giornata Operativa successiva, l’importo dell’Operazione non autorizzata, riportando il Conto di Pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di Pagamento non avesse avuto luogo. In caso di Operazione di Pagamento non autorizzata, se il relativo Ordine di Pagamento e' disposto mediante un Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, quest'ultimo e' tenuto a rimborsare immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della Giornata Operativa successiva, senza che sia necessaria la costituzione in mora, al Banco su richiesta di quest'ultimo, gli importi rimborsati al Pagatore.
14.4 Se il Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile dell’Operazione di Pagamento non autorizzata, risarcisce immediatamente e, in
ogni caso, entro la fine della Giornata Operativa successiva, senza che sia necessaria la costituzione in mora, il Banco su richiesta di quest’ultimo anche per le perdite subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltà' del Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in conformità' a quanto disposto dall’art.
13.7 del presente Capitolo 2, che, nell'ambito delle sue competenze, l'Operazione di Pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti relativi al Servizio di Pagamento da questo prestato, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest'ultimo versate al Banco ai sensi del presente comma.
Onere della prova
14.5 Il Cliente ed il Banco convengono che ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 4, e dell’art. 10 del D. Lgs. il successivo art. 14.6 non trova applicazione se il Cliente non è un “Consumatore” o una “Microimpresa”.
14.6 Il Banco, se ritiene che l’Operazione di Pagamento contestata sia stata correttamente autorizzata, deve fornire al Cliente la prova della corretta Autenticazione dell’Operazione contestata.
Sospensione del rimborso
14.7 Il Banco, se ha il motivato sospetto che il Cliente abbia agito fraudolentemente, può sospendere le operazioni di rimborso previste dal precedente art. 14.1 di questo Capitolo dandone immediata comunicazione per iscritto a Banca d’Italia.
Restituzione del rimborso
14.8 Il Cliente prende atto che il Banco, anche se ha effettuato il rimborso previsto dal precedente art. 14.1 e 14.2 di questo Capitolo, può provare - in un momento successivo - che l’Operazione di Pagamento contestata era stata debitamente autorizzata dal Cliente. In tal caso, il Banco ha diritto di richiedere direttamente al Cliente e di ottenere da quest’ultimo la restituzione dell’importo rimborsato e, pertanto, il Cliente autorizza, sin d’ora e senza riserva alcuna, il Banco a procedere in tal senso, ferma restando la necessità della previa comunicazione da parte del Banco medesimo.
Obblighi a carico del Cliente per l’utilizzo degli Strumenti di Pagamento e delle Credenziali di Sicurezza Personalizzate
14.9 Non appena ricevuto lo Strumento di Pagamento, il Cliente adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le Credenziali di Sicurezza Personalizzate. II Cliente è tenuto ad utilizzare lo Strumento di Pagamento in conformità delle previsioni di cui al Contratto e delle previsioni di cui ai singoli Servizi di Pagamento PSD e che devono essere obiettivi, non discriminatori e proporzionati. Il Cliente prende atto espressamente che gli obblighi di riservatezza dei dispositivi personalizzati di sicurezza (ad esempio PIN, password o Token) rilevano in modo specifico nel caso in cui il pagamento sia effettuato a distanza, ad esempio per mezzo di un dispositivo telefonico o di un sito internet. E’ necessario che il Cliente ottenga l’autorizzazione del Banco prima di fornire a terzi i codici per l’utilizzo del Servizio o dello Strumento di Pagamento: in tal modo è possibile per il Banco individuare le richieste dei codici di sicurezza provenienti da soggetti che simulino la legittimità della richiesta medesima, come nel caso del phishing. In aggiunta, ciò consente di limitare i rischi connessi con l’eventuale utilizzo di piattaforme per i pagamenti su internet (in particolare quelli a valere su un conto, quali i bonifici) che non sono autorizzate dal Banco (cc.dd. overlay services). Il Cliente prende atto ed accetta che è fatto espresso divieto allo stesso Cliente di comunicare a terzi i codici di sicurezza, salva l’autorizzazione preventiva e fornita per iscritto del Banco e che la violazione del suddetto divieto integra una condotta negligente da parte del Cliente, non consentendogli di avvalersi dell’esenzione di responsabilità di cui al successivo art. 14.12 del Contratto.
14.10 Il Cliente deve comunicare, immediatamente e non appena ne abbia conoscenza, e comunque non oltre le 24 (ventiquattro) ore successive, al Banco la perdita,
lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita o l'utilizzo non autorizzato dello Strumento di Pagamento. In tali casi il Banco fornisce al Cliente una conferma dell'avvenuto blocco. A tal fine potrà avvalersi dei canali specificati per i singoli Servizi di Pagamento PSD per consentire al Banco di inibire l'utilizzo dello Strumento di Pagamento. AI Cliente è consentito richiedere lo sblocco, se previsto, qualora siano cessati i motivi che hanno determinato l'inibizione all'utilizzo, esclusivamente con le modalità previste per i singoli Servizi di Pagamento PSD.
Limiti di utilizzo degli Strumenti di Pagamento
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14.11 Il Banco si riserva il diritto di bloccare l'utilizzo dei singoli Strumenti di Pagamento, o di rifiutare singole transazioni previsti dal Contratto, in presenza dei giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza dello Strumento di Pagamento;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) un significativo aumento del rischio che il Cliente Pagatore non ottemperi ai propri obblighi di pagamento, qualora lo Strumento di Pagamento preveda la concessione
di una linea di credito per il suo utilizzo.
In tali casi, il Banco informa il Cliente Pagatore secondo le modalità indicate per i singoli Servizi di Pagamento PSD del blocco dello Strumento di Pagamento motivando
tale decisione. Ove possibile, tale informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello Strumento di Pagamento o immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del Testo Unico Bancario, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
Venute meno le ragioni del blocco dello Strumento di Pagamento, il Banco provvede a riattivare lo stesso o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello
precedentemente bloccato. Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico Strumento di Pagamento, il Banco può concordare con il Cliente limiti per numero di transazioni giornaliere e importi giornalieri, limiti che saranno indicati nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio.
Responsabilità del Cliente Pagatore per l'utilizzo non autorizzato di Strumenti di Pagamento o Servizi di Pagamento
14.12 Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non è responsabile della perdita, derivante dall'utilizzo dello Strumento di Pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, purché intervenuta dopo che il Cliente abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione di perdita, smarrimento, furto o appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato dello Strumento di Pagamento cui all'art. 14.10 che precede.
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente Pagatore non sopporta alcuna perdita se il Prestatore di Servizi di Pagamento non esige un’Autenticazione forte del Cliente. Il Cliente Beneficiario o il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario rimborsano il danno finanziario causato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore se non accettano l’Autenticazione forte del Cliente.
Il Cliente Pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l’appropriazione indebita dello Strumento di Pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali del Prestatore di Servizi di Pagamento o dell’ente cui sono state esternalizzate le attività.
Salvo il caso in cui il Cliente abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più degli obblighi di cui ai commi 14.9 e 14.10 del presente articolo con dolo o colpa grave, prima della comunicazione eseguita ai sensi del precedente art. 14.10, il Cliente medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 50 (cinquanta) Euro la perdita relativa a Operazioni di Pagamento non autorizzate derivante dall’utilizzo indebito dello Strumento di Pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita.
Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi su di lui incombenti in forza dell'art.14.9 che precede, con dolo o colpa grave, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni di Pagamento non autorizzate. In tal caso non si applica il limite di 50 (cinquanta) Euro di cui al comma precedente. Ai fini del presente articolo, per «colpa grave» si intende il comportamento del Cliente che opera con negligenza o imprudenza non scusabili, ovvero senza adottare quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato nella cura degli interessi patrimoniali propri. A titolo esemplificativo e non esaustivo si ha colpa grave se si verifica uno o più dei seguenti casi in cui il Cliente:
i) non conserva lo Strumento di Pagamento e i relativi codici di utilizzo in luogo segreto,
ii) comunica in ogni modo i codici di utilizzo dello Strumento di Pagamento a terza persona,
iii) non adotta ogni precauzione volta a mantenere la riservatezza dei codici di sicurezza propri dello Strumento di Pagamento (in particolare quando i codici sono registrati su dispositivi fissi o mobili quali pc, tablet, smartphone, smart tv. ecc.),
iv) non verifica con frequenza e costanza le Operazioni che risultano compiute attraverso i Servizi di Pagamento,
v) fruisce dei Servizi di Pagamento con modalità (es. siti web), dispositivi o supporti che non si avvalgono di elevati standard di sicurezza,
vi) denuncia con ritardo lo smarrimento, il furto o l’utilizzo non autorizzato dello Strumento di Pagamento e/o dei relativi codici di utilizzo e non provvede al tempestivo blocco dello Strumento di Pagamento e dei servizi fruibili attraverso lo stesso,
vii) non provvede a richiedere senza indugio il blocco dello Strumento di Pagamento e dei servizi fruibili attraverso lo stesso nonostante il sospetto di utilizzi non autorizzati e/o eventuali segnalazioni anche di pericolo da parte del Banco (es. avvisi inviati nell’ambito dei programmi di sicurezza),
viii) non adotta soluzioni tecnologiche che proteggono da rischi di frodi (es. software antivirus),
ix) non attiva i sistemi di sicurezza messi a disposizione dal Banco,
x) omette di comunicare al Banco i propri recapiti aggiornati ai quali trasmettere informazioni relative agli utilizzi dei Servizi e degli Strumenti di Pagamento,
xi) omette di verificare costantemente la presenza del corretto acronimo di protocollo “https” (c.d. protocollo di trasferimento ipertestuale, Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer) che è utilizzato per garantire trasferimenti riservati di dati nel web, in modo da impedire intercettazioni dei contenuti che potrebbero essere effettuati tramite attacchi informatici, a differenza di quanto accade nel caso del protocollo di trasferimento “http”,
xii) in ogni caso se viola gli obblighi posti in capo all’utilizzatore di un Servizio di Pagamento PSD dalla legge o dal Contratto.
In merito alle modalità di utilizzo degli Strumenti di Pagamento il Cliente è tenuto a rispettare con attenzione le istruzioni rese note di tempo in tempo dal Banco per
iscritto, ovvero nelle aree dedicate del Sito Internet del Banco.
Art. 15 - Rimborso al Cliente Pagatore di Operazioni di Pagamento disposte dal Beneficiario o per il suo tramite nel caso in cui il Cliente sia un “Consumatore”
Diritti del Cliente Pagatore
15.1 Il Cliente ed il Banco convengono che ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 4, dell’art. 13 e dell’art. 14 del D. Lgs. il presente art. 15 si applica unicamente quando il Cliente Pagatore è un “Consumatore”.
15.2 Il Cliente Pagatore - ad eccezione di quanto previsto nell’art 15.3 - può richiedere al Banco il rimborso di un’Operazione di Pagamento già eseguita, disposta su
iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
(a) al momento in cui il Cliente Xxxxxxxx ha autorizzato l’Operazione di Pagamento, tale autorizzazione non conteneva la specificazione dell’importo
dell’Operazione di Pagamento;
(b) l’importo addebitato supera quello che il Cliente Xxxxxxxx avrebbe ragionevolmente potuto aspettarsi sulla base del suo precedente modello di spesa, delle
condizioni del Contratto, delle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento applicabile e delle altre circostanze del caso, purché ragionevolmente conoscibili dal Banco. A tal fine, il Cliente prende atto di non poter addurre ragioni legate al cambio se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con il Banco.
15.3 Il Cliente Pagatore non ha il diritto al rimborso di cui al precedente art. 15.2 se:
(a) il Cliente Pagatore ha dato l’autorizzazione al compimento dell’Operazione di Pagamento contestata direttamente al Banco; e
(b) ove possibile, il Beneficiario dell’Operazione di Pagamento o il Banco hanno fornito o messo a disposizione del Cliente Pagatore, secondo quanto concordato, le informazioni relative all’Operazione di Pagamento interessata almeno 4 (quattro) settimane prima della sua esecuzione.
Termine per presentare la richiesta di rimborso
15.4 Il Cliente Pagatore può richiedere al Banco il rimborso previsto dal precedente art. 15.2 entro 8 (otto) settimane dalla data di addebito sul Conto dell’importo dell’Operazione di Pagamento.
Onere della prova
15.5 In caso di richiesta di rimborso, il Banco può chiedere al Cliente Pagatore di fornire documenti ed ogni altro elemento utile a provare la sussistenza di entrambe le condizioni di fatto richieste dal precedente art. 15.2.
Procedura di rimborso
15.6 Il Banco, entro 10 (dieci) Giornate Operative dalla ricezione di richiesta di rimborso del Cliente Pagatore, sempre che tale richiesta sia ricevuta nei termini indicati nel precedente art. 15.4, rimborsa l’intero importo dell’Operazione di Pagamento eseguita a meno che non fornisca al Cliente Pagatore una giustificazione per il rifiuto del rimborso. In tal caso, il Cliente Pagatore può presentare un esposto a Banca d’Italia o un ricorso stragiudiziale avverso il rifiuto ai sensi dell’art. 21 di questo Capitolo.
15.7 Ove ammissibile ai sensi del presente articolo, il rimborso corrisponde all’intero importo dell’Operazione di Pagamento eseguita e la Data Valuta dell’accredito non
è successiva a quella dell’addebito dell’importo.
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15.8 Nel caso di addebiti diretti di cui all’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 260/2012, il Cliente Pagatore ha un diritto incondizionato al rimborso nei termini di cui al
presente articolo e il Banco non può esercitare il diritto di rifiutare il rimborso.
Art. 16 - Circostanze anormali e imprevedibili
16.1 Il Cliente prende atto che la responsabilità del Banco ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Capitolo e delle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento è esclusa se dipendente da caso fortuito, causa di forza maggiore (ivi compreso lo sciopero del personale del Banco) ovvero dall’adempimento di obblighi ad essa imposti da norme di legge nazionali o comunitari (ivi espressamente inclusi i casi in cui il Banco è tenuta ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità).
Art. 17 - Valuta
17.1 Le Operazioni di Pagamento sono effettuate nella valuta di denominazione del Conto.
Art. 18 - Spese
18.1 Il Cliente ed il Banco convengono che ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 4 e dell’art. 3, comma 1, del D. Lgs, l’art. 18.2 non trova applicazione nel caso in cui il Cliente non sia un “Consumatore” o una “Microimpresa”.
18.2 Il Banco non può addebitare al Cliente le spese per l’adempimento dei propri obblighi di informazione o per l’adozione di misure preventive o correttive ai sensi
del Contratto o delle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento interessato.
18.3 In deroga al precedente art. 18.1 di questo Capitolo, il Banco può addebitare al Cliente le spese sostenute per:
(a) revoca di un Ordine di Pagamento ai sensi dell’art. 7 di questo Capitolo;
(b) rifiuto di un Ordine di Pagamento ai sensi dell’art. 8 di questo Capitolo;
(c) il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto ai sensi dell’art. 9 di questo Capitolo.
18.4 Il Banco può addebitare al Cliente le spese per informazioni richieste dallo stesso con frequenza maggiore di quella prevista dal Contratto o dalle Condizioni per
l’Erogazione del Servizio di Pagamento interessato o informazioni supplementari ovvero richieste dal Cliente con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti dal Contratto o dalle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento interessato; dette spese sono ragionevoli e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dal Banco.
18.5 Il Banco deve trasferire l’intero importo di un’Operazione di Pagamento senza trattenere spese sull’importo trasferito.
18.6 In deroga a quanto stabilito al comma precedente, se il Banco agisce quale Prestatore di Servizi del Beneficiario, può trattenere le proprie spese nella misura
indicata nel Documento di Sintesi, prima di accreditare l’importo dell’Operazione di Pagamento al Cliente.
18.7 Se dall’importo trasferito sono state trattenute spese diverse da quelle previste al precedente art. 18.6 di questo Capitolo, il Banco ed il Prestatore di Servizi di
Pagamento dell’altro soggetto coinvolto nell’Operazione di Pagamento assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, che il Pagatore e il Beneficiario ricevano l’intero importo dell’Operazione di Pagamento.
18.8 Se un’Operazione di Pagamento non comporta conversioni valutarie da parte del Banco, il Cliente sostiene le spese applicate dal Banco stesso, con
l’esclusione delle spese di competenza del Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto nell’Operazione di Pagamento, Beneficiario o Pagatore, a seconda del caso.
18.9 Le commissioni applicate alle Operazioni di Pagamento devono essere oggetto di analitica rendicontazione. Art. 19 - Modifiche
Modalità
19.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art.126-sexies del Testo Unico Bancario qualsiasi modifica delle disposizioni contenute nel Capitolo 2, deve essere proposta dal Banco al Cliente:
(a) mediante comunicazione scritta, su supporto durevole cartaceo o su altro Supporto Durevole, contenente la formula “Proposta di modifica del contratto”;
(b) almeno 2 (due) mesi prima della data indicata nella proposta per l’entrata in vigore delle modifiche.
19.2 La modifica si considera approvata se il Cliente non comunica al Banco, prima della data indicata nella proposta per l’entrata in vigore della modifica stessa, che
non intende accettarla. Prima di tale data, il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
19.3 Le modifiche proposte al Cliente in conformità al precedente comma 19.1, in assenza di espresso rifiuto delle stesse, comunicato al Banco nei termini e con le
modalità previste, si intendono accettate dal Cliente.
Modifiche dei tassi di interesse o di cambio
19.4 Il Cliente prende atto che il Banco può applicare senza preavviso e con effetto immediato ai Servizi di Pagamento modifiche dei tassi d’interesse o di cambio più favorevoli al Cliente rispetto a quelli concordati o applicati in precedenza.
19.5 Il Cliente prende atto che il Banco può applicare senza preavviso e con effetto immediato ai Servizi di Pagamento modifiche dei tassi d’interesse o di cambio, in
senso sfavorevole al Cliente, se tali modifiche sono conseguenza della variazione del tasso di interesse o di cambio di riferimento convenuto nel Contratto e/o nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento interessato.
Il Cliente è informato dal Banco delle modifiche del tasso di interesse o di cambio nell’ambito delle comunicazioni periodiche, se non diversamente indicato nelle
Condizioni per l’erogazione del Servizio di Pagamento.
19.6 Se il Cliente è un Consumatore, il contratto quadro o le informazioni rese ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente Capitolo possono essere modificate se sussiste
un giustificato motivo. Art. 20 - Recesso Recesso del Cliente
20.1 Il Cliente ha il diritto di recedere da tutti o dai singoli rapporti relativi ai Servizi di Pagamento ai sensi dell’art. 15 del Capitolo 1, senza che siano applicabili penalità o spese di chiusura.
Recesso del Banco
20.2 Il Banco ha il diritto di recedere da tutti o dai singoli rapporti relativi ai Servizi di Pagamento, ai sensi dell’art. 15 del Capitolo 1.
20.3 Se sussiste un giustificato motivo, il Banco può recedere dal Contratto e dalle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento senza preavviso e con effetto
immediato, dandone pronta comunicazione al Cliente.
20.4 E’ considerato quale “giustificato motivo” di recesso del Banco il ricorrere di situazioni che rientrano nell’ambito di norme nazionali o comunitarie in materia di
riciclaggio di capitali, finanziamento del terrorismo, mirate al congelamento di fondi o riguardanti l’adozione di misure specifiche previste per la prevenzione di reati e le relative indagini. Resta espressamente inteso che l’identificazione delle predette fattispecie non esclude altre e diverse ipotesi di “giustificato motivo” che presentino profili di gravità ed eccezionalità tali da rendere non proseguibile il rapporto con il Cliente.
Spese periodiche
20.5 In caso di recesso, il Cliente deve pagare le spese fatturate periodicamente in misura proporzionale al periodo di tempo precedente il recesso. Pertanto, se il Cliente ha pagato in anticipo più di quanto dovuto, ha diritto di ricevere dal Banco il rimborso delle spese pagate in eccesso.
Effetti del recesso
20.6 Il recesso del Cliente o del Banco dal Contratto si intende esercitato anche per tutte le Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento, anche se concluse in un momento diverso rispetto al Contratto medesimo.
20.7 La cessazione per qualsiasi motivo del rapporto di Conto comporta il contestuale scioglimento del Contratto e di tutte le Condizioni per l’Erogazione del
Servizio di Pagamento.
Art. 21 - Reclami e ricorsi stragiudiziali
Per eventuali contestazioni relative a Servizi di Pagamento e/o Operazioni di Pagamento, il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami del Banco con le modalità indicate all’art. 17 del Capitolo 1.
La risoluzione stragiudiziale di controversie tra il Banco ed il Cliente relative a Servizi di Pagamento e/o Operazioni di Pagamento avviene con le modalità indicate agli
artt. 17 e 18 del Capitolo 1.
Art. 22 - Comunicazioni e notifiche Comunicazioni e notifiche indirizzate al Banco
22.1 Tutte le comunicazioni e notifiche indirizzate al Banco devono essere effettuate utilizzando uno dei seguenti strumenti di comunicazione all’indirizzo di seguito indicato:
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(a) se effettuata personalmente, presso la Filiale di Riferimento del Cliente;
(b) se effettuata mediante lettera raccomandata, o telegramma all’indirizzo della Filiale di Riferimento del Cliente.
Comunicazioni e notifiche indirizzate al Cliente
22.2 Tutte le comunicazioni e notifiche indirizzate al Cliente devono essere effettuate a mezzo posta all’indirizzo comunicato dal Cliente al Banco ovvero, qualora il Cliente si avvalga di servizi messi a disposizione dal Banco per via telematica e abbia optato per tale forma di comunicazione, secondo le modalità di comunicazione e notifica previste per il servizio telematico.
Art. 23 - Informazioni essenziali relative al Banco
Banco di Desio e della Brianza SpA con sede Legale e Amministrativa in Desio - Xxx Xxxxxxxxx 0
Iscritto all’Albo delle Banche al numero 2210.3.0 codice abi 03440 - Gruppo Banco Desio iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al numero 03440/5 Per richiedere ulteriori informazioni sul Servizio Oggetto del Contratto, il Cliente può rivolgersi alla Filiale di Riferimento ed ai seguenti indirizzi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Direzione Commerciale della Capogruppo - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXX (XX)
Art. 24 - Condizioni per l’Erogazione del Servizio Bonifici Caratteristiche del servizio
24.1 Il Bonifico bancario è un’Operazione di Pagamento che il Cliente indirizza al Banco, affinché quest'ultimo trasmetta una somma di denaro presso una banca controparte, con la richiesta di pagare la stessa somma ad un indicato Beneficiario. L’ordine di Bonifico bancario può essere disposto dal Cliente attraversa l’utilizzo del Servizio DWEB Banking Per poter effettuare un Bonifico è necessario conoscere l’identificativo unico rappresentato dal codice IBAN - International Bank Account Number (“IBAN”) del destinatario.
Il “SEPA CREDIT TRANSFER” (SCT – Bonifico europeo o, altresi, Bonifico - SEPA) è il Servizio, analogo al Bonifico che, intercorre tra banche aderenti al SEPA Credit Transfer Scheme e può trattare sia pagamenti singoli sia di massa (bulk payment), di qualunque importo. Il Credit Transfer richiede l’indicazione, da parte del debitore alla sua banca, dell’IBAN del creditore. L’esecuzione di un Credit Transfer è basata su di un processo interamente automatizzato, dalla disposizione dell’Ordine sino all’accredito sul conto del Beneficiario, ivi comprese le operazioni di riconciliazione. Il Servizio tratta le Operazioni in Euro tra i Paesi aderenti alla SEPA. Il Cliente prende atto ed accetta che a decorrere dal 1° febbraio 2014 i Bonifici all’interno dell’area SEPA e quelli domestici potranno essere effettuati solo attraverso il Servizio “SEPA CREDIT TRANSFER” (SCT). A decorrere dal suddetto termine tutte le disposizioni contrattuali inerenti il Bonifico bancario dovranno intendersi come riferibili al Servizio Sepa Credit Transfer se la disposizione viene effettuata all’interno dell’area SEPA ed ai Bonifici internazionali se la disposizione viene effettuata al di fuori dell’area SEPA.
L’Identificativo Unico, così come previsto dal precedente art. 9, è costituito dall’IBAN (Identification Bank Account Number secondo lo standard ISO).
Non è consentito disporre Bonifici Internazionali e Bonifici Extra SEPA.
Tempi di esecuzione
24.2 L’Ordine di Bonifico è eseguito nel rispetto dei tempi massimi indicati nel Documento di Sintesi. Se il Cliente richiede che l’accredito al Beneficiario sia eseguito in tempi più ristretti rispetto ai tempi di esecuzione concordati per i Bonifici ordinari, il Banco esegue il bonifico accreditando il Beneficiario nella prima Giornata Operativa possibile o, eseguendo un Bonifico di tipo “ad alta priorità”.
Ricezione dell’ordine e Orario limite
24.3 L’Ordine di Pagamento deve essere ricevuto dal Banco in una Giornata Operativa, entro l’Orario Limite (ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 6), di seguito indicato:
(a) Bonifico disposto su tramite canali telematici: entro l’orario indicato in apposita informativa consegnata al Cliente in sede di apertura del presente Rapporto,
nonché resa altresì disponibile per il medesimo (quale tempo per tempo vigente) su Supporto Durevole, in Filiale e sul sito istituzionale del Banco. Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che detta informativa in tema di “Orari limite” costituisce allegato al Contratto, nonché parte integrante ed essenziale dello stesso.
(b) Bonifici disposti su Supporto Durevole Cartaceo entro l'orario indicato nell'informativa di cui alla precedente lettera (a).
- ove concordato per iscritto tra le Parti -:
Art. 24-Bis Revoca / Rifiuto / Richiamo / Storno di un Ordine di Pagamento - Operazioni di tipo “R”
Un Ordine di Pagamento può essere:
nel caso di SEPA Credit Transfer (SEPA/SCT):
(I) Rifiutato (Reject): ciò consiste nel rifiuto all’esecuzione dell’addebito da parte della banca del soggetto ordinante, entro un giorno lavorativo successivo dalla
ricezione dell’ordine dal Cliente (es. errori tecnici, IBAN invalido).
(II) Stornato (Return): ciò consiste nello storno dell’Operazione da parte della banca del soggetto Beneficiario, entro 3 (tre) giorni lavorativi successiva alla data di
regolamento.
(III) Richiamato (Recall): ciò consiste nel richiamo da parte del Cliente ordinante / banca del soggetto Pagatore di un SCT entro 10 (dieci) giorni lavorativi
dall’esecuzione del SCT originario (es. doppio invio, problemi tecnici, operazione fraudolenta).
Art. 25 – Normativa PAD
25.1 Qualora titolare del Conto sia un “Consumatore”, il Banco, con riferimento alle Disposizioni di Trasparenza ed in particolare alla Normativa PAD, il Banco ha – tra gli altri – anche i seguenti obblighi:
(i) in aggiunta all’estratto conto e al Documento di Sintesi, deve fornire al Cliente, gratuitamente e almeno una volta l’anno, il Riepilogo delle Spese, per la cui
definizione e contenuto si rimanda all’art. 1 che precede del presente Capitolo 2;
(ii) deve mettere a disposizione del Cliente, su Supporto Durevole cartaceo o altro Supporto Durevole, il Documento Informativo sulle Spese per la cui definizione e
contenuto si rimanda altresì all’art. 1 che precede del presente Capitolo 2. Detto documento deve essere in ogni caso consegnato al Cliente in tempo utile prima della conclusione del Contratto relativo al Conto.
Art. 26 – Servizio “Bonifico Istantaneo”
26.1 Il “Bonifico Istantaneo” è una particolare tipologia di Bonifico SEPA di cui allo Schema SEPA Instant Credit Transfer – SCT Inst, definito dall’European Payments
Council (“EPC”) e disciplinato dalle norme contenute nel Rulebook SEPA Instant Credit Transfer vigente (“Rulebook”), approvato dall’EPC.
26.2 Il Servizio di Pagamento “Bonifico Istantaneo” (o, altresì, “Instant Payment”) consente al Cliente di ricevere e disporre dei fondi in tempo reale ed è soggetto a un
limite massimo d’importo previsto ai sensi del “Rulebook”, importo che può essere periodicamente rivisto ai sensi del “Rulebook” stesso; fermo quanto precede, con riguardo ai limiti (inferiori a quelli stabiliti dall’EPC) previsti dal Banco per gli Ordini di “Bonifico Istantaneo” in uscita, nonché relativamente alle condizioni economiche applicate, alle valute applicabili, ai termini, ai tempi e alle pertinenti modalità di esecuzione, le Parti rimandano al Documento di Sintesi pro tempore vigente. Il Cliente prende atto e riconosce che il Banco, per finalità/esigenze di sicurezza del presente Servizio, potrà prevedere, previa informativa resa tramite i canali a mezzi dei quali lo stesso Servizio viene prestato, specifici vincoli di natura operativa.
26.3 In relazione al Servizio di Pagamento “Bonifico Istantaneo”, si richiama l’attenzione del Cliente su quanto di seguito indicato:
- gli Ordini di “Bonifico Istantaneo” possono essere impartiti (i) tramite il Servizio di DWEB Banking (ii) direttamente presso la propria Filiale di riferimento – ove sia stata concordato per iscritto con il Banco (iii) nel caso di Cliente non “Consumatore” (anche) tramite il Servizio di Remote Banking (iv) mediante eventuali ulteriori canali digitali attivati dal Banco (previa attivazione degli stessi);
- gli Ordini di “Bonifico Istantaneo” possono essere impartiti solo nei confronti di Beneficiari il cui conto di pagamento sia aperto presso un Prestatore di Servizi di Pagamento che abbia anch’esso aderito allo Schema SEPA Instant Credit Transfer; gli Ordini di “Bonifico Istantaneo” sono soggetti a verifiche Antifrode da parte del Banco che, in relazione alla rischiosità individuata dai propri sistemi, si riserva la possibilità di non eseguire l’Ordine di Pagamento medesimo.
In caso di “Bonifico Istantaneo”, gli Orari Limite (cut-off time) di cui al Contratto non sono applicati; infatti, il presente Servizio risulta, infatti, disponibile 24 ore su 24 e in
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tutte le giornate dell’anno (lavorative, festive e semifestive), salvo nel caso in cui gli ordini vengano impartiti dal Cliente a mezzo della propria Filiale di Riferimento o degli ATM a ciò abilitati, ove tali modalità di trasmissione ordini siano state preventivamente pattuite tra il Cliente e il Banco.
26.4 Per il “Bonifico Istantaneo” la data esecuzione coincide sempre con quella in cui il relativo Ordine viene impartito: non è, infatti, possibile per il Cliente impartire
disposizioni di “Bonifico Istantaneo” con data di esecuzione futura.
26.5 Con riferimento al “Bonifico Istantaneo” si precisa che la giornata di ricezione del relativo Ordine è considerata sempre operativa: il Servizio di “Bonifico Istantaneo”
è, infatti, disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
26.6 Relativamente all’esecuzione di un “Bonifico Istantaneo” si precisa, altresì, che il relativo Ordine di Pagamento può considerarsi eseguito solo a seguito della
ricezione della conferma che i fondi sono stati resi disponibili sul conto di pagamento del Beneficiario da parte del Prestatore di Servizi di Pagamento di quest’ultimo. Diversamente, qualora il Banco riceva notifica dell’esito negativo della transazione da parte del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, ne sarà data immediata comunicazione al Cliente.
26.7 Il Cliente è informato che il Banco, qualora operi in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento del Cliente ordinante, è tenuto a garantire l’esecuzione del
“Bonifico Istantaneo” in tempi più stringenti di quelli ordinariamente previsti; una volta ricevuto l’Ordine di “Bonifico Istantaneo” da parte del Cliente ed espletate tutte le dovute verifiche (es. disponibilità dei fondi sul Conto, controlli formali, autorizzazione), il Banco deve, infatti, provvedere con immediatezza alle attività necessarie a garantire al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario la certezza dello stanziamento dei fondi a copertura della disposizione di “Bonifico Istantaneo”, così da consentire la messa a disposizione dei fondi sul conto di pagamento del Beneficiario da parte del Prestatore di Servizi di Pagamento di quest’ultimo in tempo reale.
26.8 In merito alla facoltà del Banco di rifiutare un Ordine di Pagamento, si precisa che, in caso di disposizione di “Bonifico Istantaneo”, il Banco rifiuterà l’esecuzione
del relativo Ordine, informandone il Cliente, qualora:
- l’Ordine sia d’importo superiore ai limiti massimi tempo per tempo vigenti con riferimento ai “Bonifici Istantanei” in uscita, ossia in addebito del Conto di Pagamento del Cliente ordinante;
- il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario a favore del quale l’Ordine viene disposto non abbia aderito allo Schema SEPA Instant Credit Transfer.
26.9 Il Cliente è, altresì, informato che il Banco, qualora operi in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento del Cliente Beneficiario, deve far pervenire al Prestatore di Servizi di Pagamento dell’Ordinante la conferma della messa a disposizione dei fondi sul Conto del Cliente Beneficiario in tempo reale, entro pochi secondi (15 secondi) dal momento della ricezione della conferma dell’Ordine di “Bonifico Istantaneo” da parte del Prestatore di Servizi di Pagamento dell’ordinante. In caso contrario, entro lo stesso lasso di tempo, deve essere fatto pervenire al Prestatore di Servizi di Pagamento dell’ordinante un messaggio di esito negativo della transazione con il relativo codice giustificativo, ai sensi di quanto previsto nel sopra citato “Rulebook”. Tra le cause che giustificano il rifiuto della transazione da parte del Banco si richiama, in particolare, l’attenzione del Cliente sul fatto che l’importo della disposizione di “Bonifico Istantaneo” ricevuta superi il limite massimo, tempo per tempo vigente, con riferimento ai “Bonifici Istantanei” in entrata, ossia in accredito del Conto di Pagamento del Cliente.
Art. 27 – Non revocabilità del “Bonifico Istantaneo”
27.1 Il Cliente prende altresì che, in caso di “Bonifico Istantaneo”, una volta che il relativo Ordine sia stato ricevuto dal Banco, lo stesso non potrà in alcun modo essere revocato. Si richiama, dunque, l’attenzione del Cliente sulla necessità di verificare con cura la correttezza di tutti i dati indicati ai fini della disposizione dell’Ordine di Bonifico, prima di procedere alla conferma dello stesso. In tale ipotesi, infatti, assume particolare rilievo la responsabilità del Cliente Pagatore circa la corretta indicazione dell’IBAN del Beneficiario, posto che il Banco esegue la disposizione esclusivamente sulla base di tale Identificativo Unico, non assumendo responsabilità alcuna per la sua eventuale inesattezza o mancata riconducibilità al soggetto Beneficiario.
27.2 In caso di contrasto tra quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 del presente Capitolo 2 e le norme generali sui Servizi di Pagamento prevalgono le
disposizioni contenute nei sopra citati articoli.
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CAPITOLO 3 – DICHIARAZIONI E SOTTOCRIZIONI
Con la firma qui apposta il Cliente prende atto che il Contratto è concluso a mezzo dell’impiego di Tecniche di Comunicazione a Distanza ed è sottoscritto con Firma Digitale Remota, nonché approva tutte le norme contrattuali ivi riportate.
Il Cliente conferma veridicità e correttezza dei dati forniti, ivi inclusi quelli afferenti i recapiti/indirizzi per l’invio delle comunicazioni, nonché approva espressamente le condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi che costituisce frontespizio e parte integrante del Contratto medesimo.
Il Cliente conferma, inoltre, le informazioni contenute nella documentazione afferente l'identificazione e l'adeguata verifica della Clientela e dichiara e garantisce che, con ogni più ampia responsabilità, dette informazioni sono veritiere e che vengono rilasciate nella piena consapevolezza delle conseguenze del rilascio di informazioni mendaci, impegnandosi ad aggiornare tali informazioni ogni qualvolta si renda necessario, sollevando il Banco da ogni e qualsiasi responsabilità in merito alle citate informazioni, tenendo il Banco medesimo indenne da ogni e qualsiasi conseguenza che da ciò possa derivarne nei confronti di chiunque.
Con la firma qui apposta, il Cliente, conferma altresì di aver ricevuto dal Banco, prima della conclusione del Contratto, idonea informativa afferente la normativa nota come FATCA (“Foreign Account Tax Compliance Act”) e la normativa nota come CRS (“Common Reporting Standard”) e gli obblighi ed adempimenti dalle medesime rivenienti. Il Cliente dà atto di aver rilasciato, con documento a parte, idonea dichiarazione ai sensi della legge 18 giugno 2015
n. 95 e relative disposizioni attuative, in merito agli obblighi di adeguata verifica fiscale della clientela per lo scambio automatico d'informazioni finanziarie con gli Stati Uniti, ai fini della normativa FATCA, e con i Paesi aderenti allo scambio d'informazioni attraverso il Common Reporting Standard (CRS) previsto dal Multilateral Competent Authority Agreement sottoscritto dall'Italia nonché dalla Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014.
Il Cliente dichiara di assumersi tutte le responsabilità derivanti dalle presenti dichiarazioni, autorizzando sin d'ora l'addebito, da parte del Banco, di ogni costo, onere o sanzione in cui la stessa possa incorrere in conseguenza di errori, omissioni o inesattezze contenuti nella presente dichiarazione.
Il Cliente acconsente, infine, alla comunicazione da parte del Banco, alle autorità italiane ed estere dei propri dati personali, dei dati relativi ai propri conti finanziari e della documentazione rilasciata, laddove ciò si rendesse necessario in applicazione delle disposizioni CRS FACTA citate.
28/11/2024
Firmato digitalmente
Il Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, Cod. Civ., approva specificatamente, anche ai sensi degli articoli 118 e 126 sexies del Testo Unico Bancario, le seguenti clausole:
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Art. 2 (Identificazione del Cliente);
Art. 3 (Tecniche di Comunicazione a Distanza);
Art. 5 (Condizione sospensiva);
Art. 12 (commissioni, spese ed oneri - Interessi - Autorizzazione preventiva all'addebito in conto degli interessi debitori per il Cliente); Art. 13 (approvazione dell'estratto conto);
Art. 14 (Conto non movimentato);
Art. 17 (decesso o sopravvenuta incapacità del Cliente); Art. 18 (durata del Contratto - recesso,risoluzione);
Art. 19 (modifiche contrattuali); Art. 20 (Reclami);
Art. 21 (definizione stragiudiziale delle controversie);
Art. 25 (legge applicabile e foro competente in via esclusiva).
CONTO Fidù n. | |
NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO DA APPROVARE SPECIFICATAMENTE, AI SENSI DELL'ART. 1341, COMMA 2, COD.CIV. E DELL' ARTICOLO 126 SEXIES DEL D. LGS. 1° SETTEMBRE 1993, N. 385 |
Norme che regolano i Servizi di Pagamento (Capitolo 2 di questo Contratto):
Art. 6 (Ricezione di un Ordine di Pagamento); Art. 7 (Revoca di un Ordine di Pagamento);
Art. 8 (Rifiuto del Banco di eseguire un Ordine di Pagamento); Art. 9 (Identificativo Unico);
Art. 14 (Operazioni di Pagamento non autorizzate - Strumenti di Pagamento)
Art. 18 (Spese);
Art. 19 (Modifiche);
Art. 20 (Recesso);
Art. 21 (Xxxxxxx, esposti e ricorsi stragiudiziali); Art. 22 (Comunicazioni e notifiche);
Art. 24.3 (Ricezione dell'Ordine e Orario limite); Art. 26 (Servizio “Bonifico Istantaneo”);
Art. 27 (Non revocabilità del “Bonifico Istantaneo”);
Condizioni che approva specificatamente il Cliente non qualificabile come Consumatore o Microimpresa Art. 3 (Informazioni preliminari e accessibilità del contratto);
Art. 4 (Informazioni relative alle operazioni di pagamento);
Art. 12.2 (Notifica e rettifica di Operazioni di Pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite); Art. 13.5 (Operazioni di Pagamento non eseguite o non eseguite correttamente);
Art. 14.5 (Operazioni di Pagamento non autorizzate - Strumenti di Pagamento); Art. 18.1 (Spese)
28/11/2024
Firmato digitalmente
Il Cliente, ai sensi dell'art. 12, comma 3, Capitolo 1, del Contratto rubricato “Commissioni, spese ed oneri - Interessi - Autorizzazione preventiva all'addebito in conto degli interessi debitori per il Cliente” autorizza preventivamente ed espressamente il Banco a procedere all'addebito degli interessi maturati sul conto corrente su cui è regolata l'apertura di credito, anche in caso di sconfinamento in assenza di fido ovvero oltre il limite del fido, al momento in cui gli interessi stessi diventano esigibili: in questo caso il Cliente espressamente accetta e riconosce, senza alcuna eccezione, che la somma addebitata è considerata dal momento dell'addebito sorte capitale.
28/11/2024
Firmato digitalmente
Mod. M10103D_FIDU - 05/11/24
Con riferimento alle Disposizioni di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari il Cliente conferma di agire ai fini del Contratto in qualità di Cliente “Consumatore” (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), nonché dichiara:
(i) di essere stato informato dal Banco, prima della sottoscrizione del Contratto, delle condizioni e dei termini del Contratto medesimo e della possibilità di ricevere una copia del Contratto idonea per la stipula o a scelta del Cliente il solo Documento di Sintesi;
(ii) che gli sono stati messi gratuitamente a disposizione, su Supporto Durevole elettronico, con possibilità di accedere, consultare e disporre degli stessi, i seguenti documenti di natura precontrattuale:
(a) l’Informativa sul trattamento dei dati personali;
(b) l’Informativa sull’Offerta tramite Tecniche di Comunicazione a Distanza;
(c) il Foglio Informativo del Conto;
(d) la Guida ai servizi del “DWEB Banking”;
(e) la Guida Pratica all'ABF;
(f) la Guida Pratica al conto corrente della Banca d’Italia;
(g) l’Opuscolo informativo della Commissione europea in materia di pagamenti elettronici;
(h) l’informativa sui Sistemi di Garanzia dei Depositi e le informazioni da fornire ai depositanti (ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni) e connesso “Modulo Standard” per le informazioni da fornire ai depositanti;
(i) l’Informativa afferente la normativa nota come FATCA (“Foreign Account Tax Compliance Act”) e la normativa nota come CRS (“Common Reporting Standard”) e gli obblighi ed adempimenti dalle medesime rivenienti;
(l) l’Informativa sugli Orari Limite (cut-off time) applicati dal Banco;
CONTO Fidù n. |
(iii) di aver ricevuto, in tempo utile prima della conclusione del Contratto, copia del Contratto idonea per la stipula il cui frontespizio è costituito dal Documento di Sintesi;
(iv) di essersi avvalso del diritto di cui al punto (ii) che precede, in tempo utile prima di essere vincolato dal Contratto e/o dall’offerta ad esso afferente, riconoscendo, inoltre, di aver stampato e/o salvato su Supporto Xxxxxxxx adeguato al recupero, copia integrale e conforme dei documenti di cui al sopra citato punto (ii) per tutta la durata del Rapporto che è interessato a concludere;
(v) di essere stato informato che, in qualsiasi momento del Rapporto, se lo richiede, è suo diritto ricevere su Supporto Durevole cartaceo copia del Contratto sottoscritto;
(vi) di essere stato informato che è suo diritto cambiare la Tecnica di Comunicazione a Distanza utilizzata, a meno che ciò sia incompatibile con il Contratto concluso o con la natura dei Servizi prestati;
(vii) di essere stato informato del diritto di recedere dal Contratto, senza penali e senza dover indicare il motivo, entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto medesimo;
(viii) di avere ricevuto, ai sensi dell’art. 117, comma 1, del TUB, una copia sottoscritta del Contratto, comprensiva del Documento di Sintesi;
(ix) di avere letto attentamente e di accettare integralmente e senza eccezioni le condizioni contrattuali ed economiche del Contratto contenute nel Documento di Sintesi, che ne costituisce il frontespizio;
(x) di avere ricevuto una copia sottoscritta del contratto concluso con terzo Certificatore Qualificato ai fini dell’adesione ai servizi di Firma Elettronica Qualificata e/ Firma Digitale di quest’ultimo.
28/11/2024
Firmato digitalmente
Banco di Desio e della Brianza SpA Filiale di
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