PRESIDENZA
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della funzione pubblica
DECRETO 12 agosto 2021, n. 148.
Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell’ar- ticolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
E
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, re- cante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, gli articoli 44 e 58;
Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;
Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’ap- palto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’ener- gia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la diret- tiva 2004/17/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le tran- sazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta- mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamen- to generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, re- cante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamen- to europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trat- tamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposi- zioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli stru- menti informatici»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della norma- tiva nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisi- che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la diretti- va 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei con- tratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infra- strutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni dalla legge del 14 giugno 2019, n. 55;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture ammini- strative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto del Ministro dell’industria e dell’arti- gianato 30 novembre 1993, n. 591, recante «Regolamen- to concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura del Sistema internazionale (SI) in attuazione dell’articolo 3 della legge 11 agosto 1991,
n. 273»;
Visto il decreto del Ministro per l’innovazione e le tec- nologie dell’8 luglio 2005, recante «Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informati- ci», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 ago- sto 2005»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri 10 agosto 2016, recante la disciplina della compo- sizione e delle modalità di funzionamento della Cabina della regia di cui all’articolo 212, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale n. 203 del 31 agosto 2016;
Visto il piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2020 - 2022, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020;
Considerata la strategia per la riforma del sistema degli appalti pubblici, approvata nel dicembre 2015 dal Comi- tato interministeriale per gli affari europei (CIAE) e inse- xxxx tra le azioni del Piano d’azione condizionalità ex ante
«Appalti pubblici» allegato all’Accordo di partenariato italiano 2014/2020 - e, in particolare, l’azione in esso pre- vista riguardante la necessità di assegnare a un Forum na- zionale dell’e-procurement compiti di consultazione, pro- posta e monitoraggio - e garantire il coordinamento con la struttura di governance dedicata all’e-procurement;
Considerato la comunicazione n. 179/2016 della Com- missione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regio- ni, recante il Piano d’azione dell’UE per l’e-Government 2016-2020, che ha introdotto il principio di base del
«once only»;
Acquisito il parere dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Visti i concerti espressi dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dal Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto il parere favorevole del Ministro per l’innovazio- ne tecnologica e la transizione digitale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Se- zione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 novembre 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I
Principi generali
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le de- finizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legi- slativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici, di seguito «codice». Ai fini del presente regola- mento si intende per:
a) CAD: il Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) regolamento eIDAS: il regolamento (UE)
n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel merca- to interno;
c) Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDN- CP): la Banca Dati Nazionale gestita dall’Autorità Nazio- nale Anticorruzione (ANAC), di cui all’articolo 213 del codice, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite dalla stessa Autorità tramite i propri sistemi in- formatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabi- lità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;
d) sistema telematico: il sistema costituito da solu- zioni informatiche e di telecomunicazione che consento- no lo svolgimento in modalità telematica delle procedure di affidamento disciplinate dal codice;
e) utente: persona fisica, che agisce per sé o per un soggetto giuridico pubblico o privato, autorizzata dal responsabile del sistema telematico all’accesso e all’uti- lizzo del sistema telematico, identificata e autenticata se- condo quanto previsto dal presente regolamento e dalle regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2;
f) gestore del sistema telematico: soggetto pubblico o privato che garantisce il corretto funzionamento e la si- curezza del sistema telematico, individuato con le proce- dure di affidamento disciplinate dal codice;
g) responsabile del sistema telematico: persona indivi- duata tra il personale della stazione appaltante provvisto di adeguata professionalità che si avvale del sistema telemati- co che assicura l’operatività del sistema medesimo, garan- tendone l’utilizzo da parte dei soggetti autenticati, in ragio- ne delle regole di utilizzo definite dalla stazione appaltante;
h) sistema di ripristino (disaster recovery): insieme delle misure tecniche e organizzative adottate per assicu- rare il funzionamento del sistema, delle procedure e ap- plicazioni informatiche, in siti alternativi a quelli primari ovvero di produzione, a fronte di eventi che provocano o possono provocare indisponibilità prolungate;
i) gestione della continuità operativa (Business Im- pact Analysis - BIA): metodologia utilizzata per determi- nare le conseguenze di un evento e per valutarne l’impat- to sull’operatività del sistema o dell’organizzazione;
l) gestione della vulnerabilità: insieme delle misu- re tecniche e organizzative adottate per la valutazione, la gestione e la prevenzione di eventi indesiderati che possono comportare danni o perdite per il sistema o per l’organizzazione;
m) gestione degli aggiornamenti: processo di acqui- sizione, verifica, test e installazione degli aggiornamen- ti dei sistemi operativi e delle applicazioni informatiche finalizzato a risolverne le vulnerabilità eventualmente individuate e di mantenere la sicurezza e l’efficienza ope- rativa del sistema;
n) gestione degli incidenti di sicurezza (security in- cident management): insieme delle misure tecniche e or- ganizzative adottate per la prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatica;
o) caratterizzazione: l’attribuzione all’utente di un profilo, da parte del responsabile del sistema telematico, sulla base delle informazioni fornite, al termine della pro- cedura di identificazione, coerente con il ruolo o la fun- zione svolta nella procedura a cui sono legate specifiche autorizzazioni operative;
p) Sistema pubblico d’identità digitale (SPID): l’in- sieme aperto di soggetti pubblici e privati di cui all’ar- ticolo 64 del CAD che, previo accreditamento da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l’ac- cesso ai servizi in rete.
Art. 2.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 44, comma 1, del codice, definisce le modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento disciplinate dal codice, anche
attraverso l’interconnessione per l’interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal co- dice, anche nel rispetto di quanto previsto dal Piano triennale per l’informatica della pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera b), del CAD.
2. Le regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione di cui al comma 1, comprensive della descrizione dei flussi, degli schemi dei dati e degli stan- dard europei di interoperabilità tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e con- trollo previsti dal codice, sono dettate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) con apposite linee guida, ai sensi dell’articolo 71 del CAD, tenendo conto delle regole e dei principi di cui all’articolo 29 del codice.
Art. 3.
Accesso digitale al sistema telematico e caratterizzazione dei profili
1. L’accesso al sistema telematico da parte degli utenti avviene esclusivamente mediante una procedura di auto- rizzazione che prevede l’identificazione dell’utente me- desimo e il rilascio di un apposito codice alfanumerico.
2. Ai fini dell’accesso al sistema telematico, l’identifi- cazione avviene mediante SPID, secondo quanto previ- sto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 64, comma 2-sexies, del CAD o attraverso gli altri mezzi di identificazione elet- tronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del regolamento eIDAS.
3. Una volta completata la procedura di identificazione, il responsabile del sistema telematico, sulla base delle informa- zioni fornite, attribuisce all’utente un profilo, coerente con il ruolo o la funzione svolta nella procedura, in base a quanto previsto dal codice, che ne consente la caratterizzazione.
4. Ove previsto, il sistema telematico consente agli utenti di gestire le deleghe per ogni procedura di affida- mento, mantenendone le informazioni, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.
5. Il sistema telematico supporta i diversi livelli di si- curezza di autenticazione informatica in relazione alla ti- pologia delle proprie funzionalità e al profilo dell’utente, secondo le modalità definite nelle regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.
Art. 4.
Comunicazioni e scambi di informazioni in modalità digitale
1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra gli utenti e il sistema telematico che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, tra i quali i messaggi di avviso e di notifica, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6- ter del CAD o, per gli operatori economici transfrontalie- ri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento eIDAS, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 52 del codice.
2. Se l’utente non è presente negli indici di cui al com- ma 1, il sistema telematico consente all’utente di eleggere domicilio digitale speciale presso il sistema stesso.
3. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni di- versi da quelli di cui al comma 1, nonché le richieste di chiarimenti sul bando di gara, sono accessibili in sezio- ni apposite del sistema telematico. In tal caso, il sistema telematico può prevedere anche la generazione e l’invio automatico di una segnalazione agli operatori economici.
Art. 5.
Allineamento temporale
1. Il sistema operativo del sistema telematico è sincro- nizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell’industria e dell’artigianato 30 novem- bre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
Art. 6.
Tracciabilità
1. Il sistema telematico integra apposite funzionalità di registrazione cronologica (log applicativi e di sistema) delle operazioni eseguite, nonché dei cambiamenti che le operazioni introducono sulla base di dati, per finalità di controllo anche automatico degli accessi degli utenti e di verifica delle operazioni effettuate.
2. Per le finalità del comma 1, il sistema telematico prevede la creazione di registri che riportano, per ciascu- na operazione eseguita, i parametri utili alla ricerca, quali la tipologia, il soggetto che l’ha effettuata e la data e l’ora di esecuzione.
3. I formati utilizzati per la creazione dei registri sono definiti nelle regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.
Art. 7.
Gestione digitale e conservazione della documentazione di gara
1. I dati, i documenti e le comunicazioni di cui all’ar- ticolo 4, redatti in un formato idoneo alla loro conser- vazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 44 del CAD, sono raccolti in un fascicolo informatico gestito dal sistema telematico.
2. Il fascicolo informatico di cui al comma 1 contiene anche l’impronta delle registrazioni cronologiche di cui all’articolo 6 calcolata al momento dell’invio del fascico- lo stesso in conservazione.
3. Il sistema telematico rende disponibile il fascicolo informatico di cui al comma 1 alla stazione appaltante, che provvede alla conservazione dello stesso secondo quanto stabilito dalle regole tecniche in materia di con- servazione digitale dei documenti informatici.
4. Il gestore del sistema telematico mette a disposizio- ne delle stazioni appaltanti le registrazioni cronologiche di cui all’articolo 6 e provvede all’invio in conservazione delle stesse secondo le regole tecniche in materia di siste- ma di conservazione.
Art. 8.
Accesso agli atti di gara
1. Il sistema telematico permette la presentazione di istanze di accesso agli atti di gara e la messa a disposizio- ne dei medesimi, ove ne ricorrano i presupposti e i requi- siti ai sensi della normativa vigente.
Art. 9.
Sicurezza informatica e protezione dei dati personali
1. Il sistema telematico assicura agli utenti autenticati di cui all’articolo 3, la disponibilità dei dati e dei docu- menti gestiti, la cui integrità e segretezza è garantita anche attraverso l’uso di idonee tecniche di crittografia e offu- scamento, mantenendo anche la tracciabilità degli accessi secondo quanto previsto dall’articolo 6 e garantendo la terzietà del gestore del sistema telematico anche mediante l’impiego di tecnologie basate su registri distribuiti, come definite dall’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
2. Il titolare e il responsabile del trattamento assicura- no, mediante idonee misure tecniche e organizzative, un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio, che comprendono, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare su base per- manente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento e una procedura per testare, verificare e valutare l’efficacia del- le misure tecniche e organizzative messe in atto.
3. Le informazioni gestite dal sistema telematico sono contenute in data center secondo le specifiche descritte dalle regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.
Art. 10.
Continuità operativa e disaster recovery
1. Al fine di garantire la continuità operativa e il disa- ster recovery, il gestore del sistema telematico definisce e aggiorna periodicamente il documento di gestione del- la continuità operativa (Business Impact Analysis - BIA), nonché i piani di continuità operativa e disaster recovery redatti in conformità alle linee guida in materia emanate da AgID ai sensi dell’articolo 71 del CAD.
Art. 11.
Pagamenti telematici
1. Il sistema telematico è integrato con la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall’articolo 5 del CAD.
Capo II
Gestione digitale delle procedure di acquisto e di negoziazione
Art. 12.
Acquisizione del codice identificativo della gara
1. Il sistema telematico consente alla stazione ap- paltante l’acquisizione del codice identificativo della gara, nel rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni dell’ANAC.
2. La richiesta del codice identificativo della gara di cui al comma 1 avviene attraverso il sistema telematico, sulla base dell’accordo di servizio sottoscritto dal responsabile del sistema e dal gestore del sistema con ANAC.
Art. 13.
Determina a contrarre
1. Il sistema telematico consente alla stazione appal- tante l’acquisizione della determina a contrarre tramite caricamento della stessa nel sistema, provvedendo altresì al successivo inserimento nel fascicolo informatico di cui all’articolo 7.
2. Il sistema telematico consente alla stazione appal- tante la redazione dello schema di determina a contrarre.
Art. 14.
Redazione e pubblicazione del bando e degli atti di gara
1. Il sistema telematico, anche tramite la interconnes- sione con le apposite piattaforme del Ministero delle in- frastrutture e della mobilità sostenibili e dell’ANAC, con- sente alla stazione appaltante di assolvere agli obblighi di pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi previsti dal codice, garantendo la gestione automatizzata delle relati- ve notifiche, secondo le specifiche descritte dalle regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.
2. Il sistema telematico, anche tramite la interconnes- sione con la apposita piattaforma del Ministero delle in- frastrutture e della mobilità sostenibili, consente alle sta- zioni appaltanti di predisporre gli schemi di documento di gara unico europeo in formato elettronico ai sensi dell’ar- ticolo 85 del codice.
3. Il sistema telematico acquisisce la documentazione di gara e ne consente la redazione.
4. Ove la procedura di affidamento lo preveda, il siste- ma telematico supporta la stazione appaltante nella reda- zione e nell’invio di inviti corredati dai necessari allegati.
Art. 15.
Partecipazione alla procedura di gara
1. Il sistema telematico consente all’operatore econo- mico di compilare e presentare l’offerta mediante inter- faccia web, oppure tramite applicativi di acquisizione dei documenti strutturati secondo le regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.
2. Il sistema telematico, anche tramite la interconnes- sione con la apposita piattaforma del Ministero delle in- frastrutture e della mobilità sostenibili, consente agli ope- ratori economici di compilare o di inserire nel sistema il documento di gara unico europeo in formato elettronico ai sensi dell’articolo 85 del codice, nonché di inserire l’of- ferta tecnica con i relativi allegati e l’offerta economica.
3. Il sistema telematico, al momento della ricezione dell’offerta, trasmette automaticamente all’operatore economico un messaggio di notifica dell’avvenuta rice- zione della documentazione, indicando la data e l’ora di presentazione della stessa.
4. Il sistema telematico effettua la verifica preliminare dell’avvenuto inserimento di tutti i documenti previsti per la partecipazione alla gara e l’integrale compilazione dei moduli on-line. In caso di esito negativo della verifica, il sistema telematico trasmette automaticamente all’opera- tore economico un messaggio di errore con l’indicazione delle criticità riscontrate.
Art. 16.
Commissione giudicatrice
1. Il sistema telematico gestisce le comunicazioni ese- guite dalla stazione appaltante ai fini della composizione della commissione giudicatrice.
2. Il sistema telematico acquisisce dalla stazione ap- paltante i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice.
3. Completata la composizione della commissione giudicatrice, il sistema telematico trasmette all’ANAC l’elenco dei commissari nominati.
Art. 17.
Modalità telematica di svolgimento dell’attività della commissione giudicatrice
1. Il sistema telematico consente ai componenti della commissione giudicatrice l’accesso alla documentazio- ne di gara inserita nel sistema telematico dagli operatori economici. Il sistema telematico consente anche, previa autorizzazione della medesima commissione e nei limiti dell’autorizzazione concessa, lo svolgimento dell’attività istruttoria di competenza degli eventuali segretari respon- sabili del procedimento o componenti del seggio di gara.
2. Il sistema telematico consente la gestione telematica delle sedute collegiali della commissione giudicatrice ve- rificando, ove necessario, l’accesso al sistema telematico di tutti i soggetti di cui al comma 1 e il loro collegamento nel corso dell’intera seduta. Esso garantisce, inoltre, la riservatezza delle sedute collegiali che non sono pubbli- che, con le modalità definite nelle regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.
3. Il sistema telematico consente l’acquisizione dei verbali o la loro redazione e registra le sedute della com- missione giudicatrice, anche garantendo la segretezza della registrazione delle sedute non pubbliche.
Art. 18.
Sedute pubbliche
1. Il sistema telematico consente la gestione delle sedu- te pubbliche in modalità telematica, permettendo l’acces- so alle stesse con le modalità indicate all’articolo 3.
Art. 19.
Apertura e verifica della documentazione amministrativa
1. Tramite il sistema telematico, agli operatori econo- mici partecipanti sono comunicate la data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura della docu- mentazione amministrativa.
2. A partire dal momento dell’apertura della documen- tazione amministrativa e fino alla conclusione della re- lativa fase valutativa, il sistema telematico non consente l’accesso alla documentazione di cui agli articoli 21 e 22, salvo che detta documentazione sia già stata aperta e la relativa valutazione sia già stata conclusa.
3. Il sistema telematico permette alla stazione appaltan- te di consultare e verificare la documentazione ammini- strativa richiesta ai fini dell’ammissibilità alla procedura di gara e di attivare il soccorso istruttorio o la richiesta di chiarimenti sulla documentazione presentata. Il sistema te- lematico consente agli operatori economici partecipanti di accedere agli atti di gara ai sensi della normativa vigente.
4. Il sistema telematico consente alla stazione appal- tante la redazione, l’acquisizione e la notifica del prov- vedimento di ammissione o di esclusione degli operatori economici e lo inserisce nel fascicolo informatico di cui all’articolo 7.
5. In caso di esclusione dalla gara di un partecipante, il sistema telematico, nel rispetto della normativa vigen- te, consente alla stazione appaltante la comunicazione del relativo provvedimento di esclusione alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all’arti- colo 213, comma 8, del codice, anche ai fini dell’iscrizio- ne nel casellario informatico dei contratti pubblici di cui all’articolo 213, comma 10, del codice.
6. Al termine della verifica della documentazione am- ministrativa presentata dagli operatori economici, il siste- ma telematico conferma gli esiti delle verifiche di cui al comma 3, consentendo la prosecuzione della procedura per i soli soggetti ammessi.
7. Ove ne ricorrano le condizioni, il sistema telemati- co consente alla stazione appaltante di modificare gli esiti delle verifiche, garantendo la tracciabilità delle modifiche apportate.
8. La stazione appaltante provvede, tramite il sistema telematico, all’invio della notifica di ammissione o di esclusione agli operatori economici.
Art. 20.
Verifica dei requisiti di partecipazione
1. La stazione appaltante, attraverso il sistema tele- matico, effettua la verifica dei requisiti di partecipazione tramite l’interazione con la banca dati nazionale dei con-
tratti pubblici (BDNCP) e con le modalità previste dal provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 81, com- ma 2, del codice.
Art. 21.
Apertura e valutazione delle offerte tecniche
1. La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate, tra- mite il sistema telematico, agli operatori economici am- messi ai sensi dell’articolo 19, comma 6.
2. Ultimata l’apertura delle offerte tecniche e fino alla conclusione della relativa fase valutativa, il sistema tele- matico non consente l’accesso alla documentazione di cui agli articoli 19 e 22, salvo che detta documentazione sia già stata aperta e la relativa valutazione sia già stata conclusa.
3. Il sistema telematico consente alla commissione giu- dicatrice di consultare e valutare le offerte tecniche pre- sentate dagli operatori economici ammessi, registrando gli esiti della valutazione delle stesse.
4. Il sistema telematico esegue il calcolo del punteggio tecnico totale assegnato a ciascun operatore economico e ne registra l’esito segnalando l’eventuale mancato supe- ramento del valore soglia.
5. In caso di esclusione, il sistema telematico consente alla stazione appaltante l’invio di notifica all’operatore economico escluso.
6. Al termine delle operazioni di valutazione delle of- ferte tecniche presentate dagli operatori economici am- messi, la commissione, avvalendosi del sistema telema- tico conferma gli esiti e i punteggi assegnati ai sensi del comma 4, consentendo la prosecuzione della procedura per i soli soggetti ammessi.
Art. 22.
Apertura e valutazione delle offerte economiche
1. La data e l’ora della seduta pubblica in cui si proce- de all’apertura delle offerte economiche sono comunica- te, tramite il sistema telematico, agli operatori economici ammessi ai sensi dell’articolo 21, comma 6.
2. La commissione giudicatrice consulta e valuta le offerte economiche degli operatori economici ammessi, tramite il sistema telematico, che ne registra gli esiti. Ul- timata l’apertura delle offerte economiche e fino alla con- clusione della relativa fase valutativa, il sistema telemati- co non consente l’accesso alla documentazione di cui agli articoli 19 e 20, salvo che detta documentazione sia già stata aperta e la relativa valutazione sia già stata conclusa.
3. Nelle procedure aggiudicate con il criterio dell’of- ferta economicamente più vantaggiosa la commissione giudicatrice calcola la soglia di anomalia avvalendosi del sistema telematico. Per le procedure di affidamento aggiu- dicate con il criterio del prezzo più basso la commissione giudicatrice utilizza il sistema telematico per l’elencazio- ne delle offerte economiche in ordine di ribasso d’asta.
4. Il sistema telematico consente di procedere al rical- colo del punteggio assegnato qualora l’esclusione di un concorrente al momento della valutazione dell’offerta economica ne determini la necessità.
5. Al fine di formare la graduatoria dei concorrenti, il sistema telematico procede, per ciascun operatore econo- mico, al calcolo totale del punteggio relativo all’offerta tecnica e di quello relativo all’offerta economica e ne re- gistra l’esito.
Art. 23.
Valutazione delle eventuali offerte anormalmente basse
1. Il sistema telematico consente di calcolare la soglia di anomalia nei casi e secondo i criteri previsti dall’arti- colo 97 del codice, segnalando la presenza di offerte che appaiano anormalmente basse.
2. Il sistema telematico consente alle stazioni appal- tanti di richiedere agli operatori economici, la cui offerta appare anormalmente bassa, le relative giustificazioni.
3. L’operatore economico, con le modalità indicate nella comunicazione di cui al comma 2, trasmette le giu- stificazioni richieste dalla stazione appaltante tramite il sistema telematico.
4. A seguito dell’accertamento dell’anomalia dell’of- ferta, la stazione appaltante comunica, tramite il sistema telematico, l’eventuale esclusione dell’operatore econo- mico che l’ha presentata.
Art. 24.
Formazione della graduatoria di gara
1. Il sistema telematico predispone la graduatoria di gara e la rende disponibile secondo la normativa vigente.
Art. 25.
Aggiudicazione
1. Il sistema telematico consente l’acquisizione del provvedimento di aggiudicazione e l’inserimento dello stesso nel fascicolo informatico di cui all’articolo 7.
2. Il sistema telematico consente alla stazione appal- tante di inviare le comunicazioni relative all’esito della procedura di gara agli operatori economici e alla BDNCP.
Art. 26.
Avvisi successivi all’aggiudicazione
1. Ai fini della successiva pubblicazione, il sistema te- lematico acquisisce la documentazione relativa all’esito della procedura di affidamento e ne supporta la redazione.
2. Il sistema telematico consente alla stazione appal- tante di assolvere all’obbligo di pubblicazione dell’avvi- so sull’esito della procedura di affidamento.
Art. 27.
Acquisizione del contratto
1. Il sistema telematico consente la redazione del con- tratto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32, comma 14, del codice e, comunque, l’acquisizione del contratto e il suo inserimento nel fascicolo informatico di cui all’articolo 7.
Art. 28.
Migliori pratiche
1. Al fine di rendere più efficiente ed efficace l’azione della stazione appaltante nello svolgimento delle attività connesse alle procedure di acquisto e di negoziazione, il sistema telematico è realizzato tenendo conto delle mi- gliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazio- ne, riferite anche all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, nonché alle solu- zioni informatiche, telematiche e tecnologiche di suppor- to, tra le quali:
a) redazione in modalità informatica della documen- tazione utile nell’espletamento delle procedure di gara;
b) integrazione con i sistemi di gestione dei docu- menti informatici e di conservazione degli archivi digitali dei fascicoli di gara;
c) scambio di dati in interoperabilità sia con i sistemi contabili delle stazioni appaltanti sia con i sistemi rile- vanti ai fini della semplificazione delle procedure per gli operatori economici;
d) utilizzo di strumenti per la comunicazione, il co- ordinamento e la collaborazione anche per la gestione di scadenzari per il rispetto degli obblighi e degli adempi- menti normativi;
e) adozione di strumenti innovativi per lo scambio di comunicazioni da e verso gli operatori economici;
f) adozione di procedure di gestione della vulnerabi- lità e degli aggiornamenti, nonché di gestione degli inci- denti di sicurezza (security incident management), forma- lizzati in conformità agli standard internazionali;
g) integrazione degli strumenti per la pianificazione degli acquisti e la raccolta dei requisiti utili all’indizione delle gare.
2. L’AgID, ai sensi dell’articolo 71 del CAD, detta, con proprie linee guida, le regole tecniche per la definizione delle migliori pratiche di cui al comma 1.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 29.
Disposizioni finali
1. Fatte salve le disposizioni transitorie previste dal codice, le stazioni appaltanti adeguano i propri sistemi te- lematici entro sei mesi dall’adozione delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 agosto 2021
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Brunetta
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Xxxxxxxxxx
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Xxxxxx
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, xxx.xx n. 2461
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio- ne competente in materia, ai sensi dell’art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invaria- ti il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
— Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 ago- sto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamen- ti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono esse- re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
— Si riporta il testo degli articoli 44 e 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016, n. 91, S.O.:
«Art. 44 (Digitalizzazione delle procedure). — 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Mi- nistro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’eco- nomia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) non- ché dell’Autorità garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie
di programmazione e pianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.»
«Art. 58 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione). — 1. Ai sensi della normativa vigente in materia di do- cumento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell’articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L’utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara.
2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l’aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un’unica offerta ovvero attraverso un’asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all’articolo 56.
3.
4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a cia- scun operatore economico che partecipa alla procedura un codice iden- tificativo personale attraverso l’attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all’interno del sistema.
5. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa.
6.
7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria.
8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare l’accessibi- lità delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei.
10. L’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) emana, entro il 31 lu- glio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la con- divisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione.».
— La direttiva del 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 marzo 2014, n. L 94.
— La direttiva del 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE del Parlamen- to europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 marzo 2014, n. L 94.
— La direttiva del 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE del Parlamen- to europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 marzo 2014, n. L 94.
— Il regolamento (UE) del 23 luglio 2014, n. 910/2014 del Parla- mento europeo e del Consiglio, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 agosto 2014, n. L 257.
— Il regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 2016/679 del Parla- mento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguar- do al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 4 maggio 2016, n. L 119.
— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in mate- ria di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adegua- mento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
— La legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire e sem- plificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disa- bilità agli strumenti informatici), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2004, n. 13.
— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’ammini- strazione digitale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
— Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del rego- lamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguar- do al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 settem- bre 2018, n. 205.
— Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modi- ficazioni dalla legge del 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione de- gli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2019, n. 92.
— Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedu- re), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021, n. 129, Edizione straordinaria.
— Il decreto del Ministro dell’industria e dell’artigianato 30 no- vembre 1993, n. 591 (Regolamento concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura del Sistema internazionale (SI) in attuazione dell’articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 273), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, n. 37, S.O.
— Il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie dell’8 luglio 2005 (Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibi- lità agli strumenti informatici), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2005, n. 183.
— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016 (Composizione e modalità di funzionamento della Cabina della regia), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2016, n. 203.
Note all’art. 1:
— Si riporta il testo dell’articolo 3, comma 1, e dell’articolo 213 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 3 (Coordinamento della fase attuativa). — 1. Ai fini del pre- sente codice si intende per:
a) “amministrazioni aggiudicatrici”, le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, co- munque denominati, costituiti da detti soggetti;
b) “autorità governative centrali”, le amministrazioni aggiudica- trici che figurano nell’allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;
c) “amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali”, tutte le ammi- nistrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;
d) “organismi di diritto pubblico”, qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell’allegato IV:
1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di inte- resse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) dotato di personalità giuridica;
3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubbli- co oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costitui- to da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
e) “enti aggiudicatori”, ai fini della disciplina di cui alla:
1) parte II del presente codice, gli enti che:
1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbli- che che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121;
1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né im- prese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli artico- li da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente;
2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all’allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svol- gimento di una di tali attività, quali:
2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territo- riali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;
2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente
comma;
2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell’esercizio di una o più delle attività di cui all’allegato II. Gli enti cui sono stati con- feriti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono “enti aggiudicatori” ai sensi del presente punto 2.3;
f) “soggetti aggiudicatori”, ai soli fini delle parti IV e V le am- ministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alle citate parti IV e V;
g) “altri soggetti aggiudicatori”, i soggetti privati tenuti all’os- servanza delle disposizioni del presente codice;
h) “joint venture”, l’associazione tra due o più enti, finalizzata all’attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria;
i) “centrale di committenza”, un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
l) “attività di centralizzazione delle committenze”, le attività svolte su base permanente riguardanti:
1) l’acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
2) l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi qua- dro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
m) “attività di committenza ausiliarie”, le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appal- tanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per con- to della stazione appaltante interessata;
4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
n) «soggetto aggregatore”, le centrali di committenza iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giu- gno 2014, n. 89;
o) “stazione appaltante”, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);
p) “operatore economico”, una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qual- siasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giu- ridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che of- fre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
q) “concessionario”, un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;
r) “promotore”, un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
s) “prestatore di servizi in materia di appalti”, un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di committenza da parte dei sog- getti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);
t) “imprese pubbliche”, le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’in- fluenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette
imprese. L’influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa, al- ternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa;
3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa;
u) “raggruppamento temporaneo”, un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura pri- vata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno spe- cifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;
v) “consorzio”, i consorzi previsti dall’ordinamento, con o senza personalità giuridica;
z) “impresa collegata”, qualsiasi impresa i cui conti annuali sia- no consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il predetto decreto legislativo, per “impresa collegata” si intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:
1) su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante; oppure che possa esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore;
2) che, come l’ente aggiudicatore, sia soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di parte- cipazione finanziaria ovvero di norme interne;
aa) “microimprese, piccole e medie imprese”, le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
bb) “candidato”, un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una pro- cedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l’innovazione o ad una procedura per l’aggiudica- zione di una concessione;
cc) “offerente”, l’operatore economico che ha presentato un’offerta;
dd) “contratti” o “contratti pubblici”, i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di fornitu- re, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;
ee) “contratti di rilevanza europea”, i contratti pubblici il cui va- lore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi;
ff) “contratti sotto soglia”, i contratti pubblici il cui valore sti- mato al netto dell’imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all’articolo 35;
gg) “settori ordinari”, i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici; (16)
hh) “settori speciali” i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice;
ii) “appalti pubblici”, i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;
ll) “appalti pubblici di lavori”, i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:
1) l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I;
2) l’esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l’esecu- zione di un’opera;
3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corri- spondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita un’influenza determinante sul tipo
o sulla progettazione dell’opera;
mm) “scritto o per iscritto”, un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni tra- smesse e archiviate con mezzi elettronici;
nn) “lavori” di cui all’allegato I, le attività di costruzione, demo- lizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
oo) “lavori complessi”, i lavori che superano la soglia di 15 mi- lioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e componenti innova- tivi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o par- ticolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
oo-bis) “lavori di categoria prevalente”, la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costi- tuenti l’intervento e indicate nei documenti di gara;
oo-ter) “lavori di categoria scorporabile”, la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo su- periore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all’articolo 89, comma 11;
oo-quater) “manutenzione ordinaria”, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di ripa- razione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connes- se, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguar- dando il valore del bene e la sua funzionalità;
oo-quinquies) “manutenzione straordinaria”, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all’uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di ca- ratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;
pp) “opera”, il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civi- le, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
qq) “lotto funzionale”, uno specifico oggetto di appalto da ag- giudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
rr) “opere pubbliche incompiute”, opere pubbliche incompiu- te di cui all’articolo 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei traspor- ti 13 marzo 2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile
2013, n. 96; (16)
ss) “appalti pubblici di servizi”, i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la presta- zione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);
tt) “appalti pubblici di forniture”, i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può include- re, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
uu) “concessione di lavori”, un contratto a titolo oneroso stipu- lato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l’esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzio- ne, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto
del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere; (18)
vv) “concessione di servizi”, un contratto a titolo oneroso stipu- lato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del con- tratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
zz) “rischio operativo”, il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito all’operatore economico. Si considera che l’operatore econo- mico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l’insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi so- stenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita all’operatore economico deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni po- tenziale perdita stimata subita dall’operatore economico non sia pura- mente nominale o trascurabile; (19)
aaa) “rischio di costruzione”, il rischio legato al ritardo nei tem- pi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato com- pletamento dell’opera;
bbb) “rischio di disponibilità”, il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;
ccc) “rischio di domanda”, il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;
ddd) “concorsi di progettazione”, le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell’architettura, dell’ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianifica- zione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel set- tore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idroge- ologici ed idraulici e dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;
eee) “contratto di partenariato pubblico privato”, il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni ap- paltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investi- mento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di at- tività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo mo- dalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat; (20)
fff) “equilibrio economico e finanziario”, la contemporanea pre- senza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finan- ziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento; (16)
ggg) “locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica uti- lità”, il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l’esecuzione di lavori;
hhh) “contratto di disponibilità”, il contratto mediante il qua- le sono affidate, a rischio e a spese dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico ser- vizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l’onere assunto a proprio rischio dall’affidatario di assicurare all’ammi- nistrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell’opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo sco- po la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;
iii) “accordo quadro”, l’accordo concluso tra una o più stazio- ni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
lll) “diritto esclusivo”, il diritto concesso da un’autorità com- petente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o di- sposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati, aven- te l’effetto di riservare a un unico operatore economico l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;
mmm) “diritto speciale”, il diritto concesso da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati aven- te l’effetto di riservare a due o più operatori economici l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;
nnn) “profilo di committente”, il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall’allegato V;
ooo) “documento di gara”, qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell’appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l’avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, l’avviso periodico in- dicativo o gli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candi- dati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
ppp) “documento di concessione”, qualsiasi documento pro- dotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa ri- ferimento per descrivere o determinare gli elementi della concessione o della procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informa- zioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
qqq) “clausole sociali”, disposizioni che impongono a un da- tore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in ap- palto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie;
rrr) “procedure di affidamento” e “affidamento”, l’affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appal- to; l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l’affidamen- to di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;
sss) “procedure aperte”, le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta;
ttt) “procedure ristrette”, le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle sta- zioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice;
uuu) “procedure negoziate”, le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto;
vvv) “dialogo competitivo”, una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezio- nati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura;
zzz) “sistema telematico”, un sistema costituito da soluzioni in- formatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice;
aaaa) “sistema dinamico di acquisizione”, un processo di acqui- sizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui carat- teristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;
bbbb) “mercato elettronico”, uno strumento di acquisto e di ne- goziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla so- glia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
cccc) “strumenti di acquisto”, strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli stru- menti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
dddd) “strumenti di negoziazione”, strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comun- que consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;
eeee) “strumenti telematici di acquisto” e “strumenti telematici di negoziazione”, strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti me- diante un sistema telematico;
ffff) “asta elettronica”, un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permet- tendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;
gggg) “amministrazione diretta”, le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acqui- stati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
hhhh) “ciclo di vita”, tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scam- bi e le relative condizioni, il trasporto, l’utilizzazione e la manutenzio- ne, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all’utilizzazione;
iiii) “etichettatura”, qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le pro- cedure in questione soddisfano determinati requisiti;
llll) “requisiti per l’etichettatura”, i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura;
mmmm) “fornitore di servizi di media”, la persona fisica o giu- ridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;
nnnn) “innovazione”, l’attuazione di un prodotto, servizio o pro- cesso nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli re- lativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizza- tivo nelle prassi commerciali, nell’organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;
oooo) “programma”, una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui for- ma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmi radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si considerano programmi le trasmissio- ni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
pppp) “mezzo elettronico”, un mezzo che utilizza apparecchia- ture elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione xxx xxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx ottici o altri mezzi elettromagnetici;
qqqq) “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunica- zione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
rrrr) “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi forniti, di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utiliz- zate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comuni- cazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali conte- xxxx; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
ssss) “AAP”, l’accordo sugli appalti pubblici stipulato nel qua- dro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round;
tttt) “Vocabolario comune per gli appalti pubblici”, CPV (Com- mon Procurement Vocabulary), la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicuran- do nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;
uuuu) “codice” , il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
vvvv) “servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici”, i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione rego- lamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;
zzzz) “categorie di opere generali” le opere e i lavori caratteriz- zati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l’opera o il lavoro finito in ogni sua parte;
aaaaa) “categorie di opere specializzate”, le opere e i lavori che, nell’ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratte- rizzate da una particolare specializzazione e professionalità;
bbbbb) “opere e lavori puntuali” quelli che interessano una limi- tata area di territorio;
ccccc) “opere e lavori a rete” quelli che, destinati al movimento di persone e beni materiali e immateriali, presentano prevalente svilup- po unidimensionale e interessano vaste estensioni di territorio;
ddddd) “appalto a corpo” qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;
eeeee) “appalto a misura” qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;
fffff) “aggregazione”, accordo fra due o più amministrazioni ag- giudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune o di tutte le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di controllo per l’acquisizione di beni, servizi o lavori;
ggggg) “lotto prestazionale”, uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;
ggggg-bis) “principio di unicità dell’invio”, il principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informa- tivo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati;
ggggg-ter) “unità progettuale”, il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto;
ggggg-quater) “documento di fattibilità delle alternative proget- tuali”, il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini am- bientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico;
ggggg-quinquies) “programma biennale degli acquisti di beni e servizi”, il documento che le amministrazioni adottano al fine di indivi- duare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’amministrazio- ne preposta;
ggggg-sexies) “programma triennale dei lavori pubblici”, il do- cumento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rile- vati e valutati dall’amministrazione preposta;
ggggg-septies) “elenco annuale dei lavori”, l’elenco degli inter- venti ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferi- mento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;
ggggg-octies) “elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi”, l’elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;
ggggg-nonies) “quadro esigenziale”, il documento che vie- ne redatto ed approvato dall’amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell’intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell’opera o dell’intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell’interven- to, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell’intervento, anche in relazio- ne alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;
ggggg-decies) “capitolato prestazionale”, il documento che in- dica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l’opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l’opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualità da assicurare nella progettazione e realizzazione;
ggggg-undecies) “cottimo”, l’affidamento della sola lavorazio- ne relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all’im- porto del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell’eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’appaltatore.»
«Art. 213 (Autorità Nazionale Anticorruzione). — 1. La vigilan- za e il controllo sui contratti pubblici e l’attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dal- la legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.
2. L’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque de- nominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’at- tività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti ammini- strativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Re- sta ferma l’impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall’ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L’ANAC, per l’emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell’impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pub- blicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge
n. 11 del 2016 e dal presente codice.
3. Nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’Autorità:
a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché sui contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice;
b) vigila affinché sia garantita l’economicità dell’esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;
c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, feno- meni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;
d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;
e) predispone e invia al Governo e al Parlamento la relazio- ne prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012,
n. 190, come modificato dall’articolo 19, comma 5-ter, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, annuale sull’attività svolta evidenziando le di- sfunzioni riscontrate nell’esercizio delle proprie funzioni;
f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;
g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso pro- cedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all’articolo 163 del presente codice;
h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vi- gilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell’attività di gestione dell’intera pro- cedura di gara;
h-bis) al fine di favorire l’economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le normative di settore, all’elaborazione dei xxxxx xxxx- dard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell’ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, alle condizioni di mag- giore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente an- che delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei con- tratti pubblici.
4. L’Autorità gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni ap- paltanti e delle centrali di committenza.
5. Nell’ambito dello svolgimento della propria attività, l’Autorità può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonché dell’ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.
6. Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità han- no rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.
7. L’Autorità collabora con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del “Rating di legalità” delle impre- se di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10.
8. Per le finalità di cui al comma 2, l’Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi in- formatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, traspa- renza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l’Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette ban- che dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell’unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l’Autorità, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell’articolo 29 concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell’ambito della banca dati nazio- nale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all’articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto le-
gislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del prin- cipio di unicità dell’invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, l’efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva.
9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l’Autorità si avvale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servi- zi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L’Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite conven- zioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso pres- so le sezioni regionali e presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nei settore dei contratti pubblici. L’Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appal- tanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di for- nire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l’Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell’Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l’acquisizione delle informazio- ni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, sulla base di appositi accordi con le regioni. La sezione centrale dell’Osservatorio provvede a monitorare l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all’articolo 34, comma 1, e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.
10. L’Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli ope- ratori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’artico- lo 80. L’Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84. L’Autorità assicura, altresì, il collegamento del ca- sellario con la banca dati di cui all’articolo 81.
11. Presso l’Autorità opera la Camera arbitrale per i contratti pub- blici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all’articolo 210.
12. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
13. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pe- cuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiu- dicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Au- torità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni ap- paltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l’eventuale sanzione penale, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000. Con propri atti l’Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza.
14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui all’ar- ticolo 211 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la suc- cessiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere destinate, con decreto dello stesso Ministro, alla premialità delle stazio- ni appaltanti, secondo i criteri individuati dall’ANAC ai sensi dell’arti- colo 38. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap- portare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
15. L’Autorità gestisce e aggiorna l’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 78 non- ché l’elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell’articolo 192.
16. E’ istituito, presso l’Autorità, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l’elenco dei soggetti aggregatori.
17. Al fine di garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall’ANAC comunque denominati, l’ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con modalità tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni ap- paltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento.
17-bis. L’ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data in cui gli stessi acquistano efficacia, che di regola coincide con il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che, in casi di particolare urgen- za, non può comunque essere anteriore al giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di decorrenza di efficacia indicata dall’ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di contratti senza pubbli- cazione di bandi o di avvisi si applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.».
— Si riporta il testo dell’articolo 64 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche ammini- strazioni). — 1. - 2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’ac- cesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID).
2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’AgID, secon- do modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identifica- no gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l’accesso ai servizi in rete.
2-quater. L’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche ammi- nistrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le moda- lità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell’erogazione dei propri servizi in rete, è al- tresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell’identità digitale dei propri utenti, nonché la fa- coltà di avvalersi della carta di identità elettronica. L’adesione al sistema SPID ovvero l’utilizzo della carta di identità elettronica per la verifica dell’accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il ri- conoscimento dell’utente esonera i predetti soggetti da un obbligo gene- rale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e del Mi- nistro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
b) alle modalità e ai requisiti necessari per l’accreditamento dei gestori dell’identità digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e orga- nizzative da adottare anche al fine di garantire l’interoperabilità del- le credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell’identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;
d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.
2-septies. - 2-octies.
2-nonies. L’accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell’identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da XxXX, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell’identità digitale con livello di ga- ranzia almeno significativo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio euro- peo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l’accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all’articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicu- rezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell’utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.
3.
3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell’iden- tificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Mi- nistro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l’accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta Na- zionale dei servizi ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.».
— Il Regolamento (UE) del 23 luglio 2014, n. 910/2014 (Rego- lamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identifi- cazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE), è pubblicato nel- la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 agosto 2014, n. L 257.
Note all’art. 2:
— Si riporta il testo degli articoli 44 e 29 del citato decreto legisla- tivo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 44 (Digitalizzazione delle procedure). — 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di con- certo con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia Digita- le (AGID) nonché dell’Autorità garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalità di digitalizzazione delle proce- dure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organiz- zative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecno- logiche di supporto.»
«Art. 29 (Principi in materia di trasparenza). — 1. Tutti gli atti del- le amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle proce- dure per l’affidamento e l’esecuzione di appalti pubblici di servizi, for- niture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, alla composizione della commissione giu- dicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, devo- no essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezio- ne “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto le- gislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del
committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decor- rono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.
2. Tutte le informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di lavo- ri, servizi e forniture relativi all’affidamento, inclusi i concorsi di pro- gettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all’articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all’ar- ticolo 213, comma 9. L’ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell’articolo 162, la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la pubbli- cazione ai sensi dell’articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubbli- cazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblica- zione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano colla- borano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della le- galità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell’attuazione del pre- sente codice ed nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affida- mento ed esecuzione dei contratti anche attraverso la messa a disposizio- ne di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalità indicate all’articolo 213, comma 9.
4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all’articolo 44.
4-bis. L’interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazio- nale dei Contratti pubblici dell’ANAC, il sistema di cui al decreto legi- slativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L’insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del de- creto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.».
— Si riporta il testo dell’articolo 14-bis, comma 2, e dell’artico- lo 71 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale). — (Omissis).
2. AgID svolge le funzioni di:
a) emanazione di Linee guida contenenti regole, standard e gui- de tecniche, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo sull’attuazione e sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l’adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pub- blici e quelli dell’Unione europea;
b) programmazione e coordinamento delle attività delle ammi- nistrazioni per l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comuni- cazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell’attuazione del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l’individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle ammini- strazioni pubbliche. Il predetto Piano è elaborato dall’AgID, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti di cui all’artico- lo 2, comma 2, ed è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno;
c) monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni, ivi in- clusi gli investimenti effettuati ai sensi dell’articolo 1, comma 492, lettera a- bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalità fissate dalla stessa Agenzia;
d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e pro- getti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o av- valendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonché svolgendo attività di progettazione e coordina- mento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;
e) promozione della cultura digitale e della ricerca anche tramite comunità digitali regionali;
f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni cen- trali concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere è reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l’adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il parere è reso entro il termine di quarantacin- que giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell’Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall’AgID a detta Autorità;
g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti, sugli ele- menti essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell’articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai sog- getti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi infor- mativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta e si applica l’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai fini della presente lette- ra per elementi essenziali si intendono l’oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f);
h) definizione di criteri e modalità per il monitoraggio sull’ese- cuzione dei contratti da parte dell’amministrazione interessata;
i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell’articolo 17 del re- golamento UE 910/2014 in qualità di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui soggetti di cui all’articolo 34, comma 1-bis, lettera b), nonché sui soggetti, pubblici e privati, che parte- cipano a SPID di cui all’articolo 64; nell’esercizio di tale funzione l’Agen- zia può irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all’articolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione accertata e all’entità del danno provocato all’utenza;
l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto.
(Omissis).»
«Art. 71 (Regole tecniche). — 1. L’AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le ammini- strazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nel- le materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l’attuazione del presente Xxxxxx. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell’apposita area del sito Internet istituzio- nale dell’AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.
1-bis.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 del- la legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell’Unione europea.
2.».
Note all’art. 3:
— Si riporta il testo dell’articolo 64, comma 2-sexies del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 64 (Agenzia per l’Italia digitale). — (Omissis).
2-sexies Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e del Mi- nistro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
b) alle modalità e ai requisiti necessari per l’accreditamento dei gestori dell’identità digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizza- tive da adottare anche al fine di garantire l’interoperabilità delle creden- ziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell’identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;
d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.
(Omissis).».
Note all’art. 4:
— Si riporta il testo degli articoli 6-bis e 6-ter del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 6-bis (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti). — 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professio- nisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L’Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall’ar- ticolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Nell’Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbli- che amministrazioni e istituiti con legge dello Stato. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.
2-bis. L’INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell’identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 64, comma 2-sexies.
3.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del conteni- mento dei costi e dell’utilizzo razionale delle risorse, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell’Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche del- le Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di ac- cesso e di aggiornamento.
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali nonché le pubbli- che amministrazioni comunicano all’Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
«Art. 6-ter (Indice dei domicili digitali delle pubbliche ammini- strazioni e dei gestori di pubblici servizi). — 1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia de- nominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche ammini- strazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.
2. La realizzazione e la gestione dell’Indice sono affidate all’AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle ammi- nistrazioni pubbliche.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell’Indice tempestivamen- te e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazio- ni dell’AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».
— Si riporta il testo dell’articolo 52 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 52 (Regole applicabili alle comunicazioni). — 1. Nei setto- ri ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal pre- sente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell’ammini- strazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discri- minatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori eco- nomici alla procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell’offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, disposi- tivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a de- scrivere l’offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti me- diante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;
c) l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede at- trezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un model- lo fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
e) l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettroni- ci è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente ele- vato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito median- te l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6.
2. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del terzo periodo del comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione.
3. Le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario in applicazione del comma 1, terzo periodo.
4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione orale può essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero inci- dere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati.
5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di infor- mazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano man- tenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione. (301)
6. Le stazioni appaltanti possono, se necessario, richiedere l’uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, ma, in tale caso, offrono modalità alternative di accesso. Sono adeguate modalità alternative di accesso quelle che:
a) offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diret- to per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, conformemente all’allegato V o dalla data di invio dell’invito a confermare interesse. Il testo dell’avviso o dell’in- xxxx a confermare interesse indica l’indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili;
b) assicurano che gli offerenti, che non hanno accesso agli stru- menti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all’offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroni- che per un’autenticazione provvisoria fornite gratuitamente on-line;
c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pos- sono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che i predetti soggetti rendo- no disponibili durante tutta la procedura di appalto.
8. Oltre ai requisiti di cui all’allegato XI, agli strumenti e ai dispo- sitivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezio- ne elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:
a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei soggetti in- teressati le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione;
b) le stazioni appaltanti specificano il livello di sicurezza richie- sto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d’aggiudicazione degli appalti. Il livello è proporziona- to ai rischi connessi;
c) qualora ritengano che il livello dei rischi, valutato ai sensi della lettera b), sia tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nel Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le stazioni appaltanti accettano le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009/767/CE, create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni:
1) le stazioni appaltanti stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nelle regole tecniche adottate in attuazione del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle possibilità di convalida esistenti. Le possi- bilità di convalida consentono alla stazione appaltante di convalidare on-line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il coordi- namento della Cabina di regia, comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione europea che le pub- blica su internet;
2) in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un elenco di fiducia, le stazioni appaltanti non applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l’uso di tali firme da parte degli offerenti.
9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che sono firmati dall’autorità competente o da un altro ente responsabile del rilascio, l’autorità o l’ente competente di rilascio può stabilire il formato della firma elettronica avanzata in conformità ai re- quisiti previsti dalle regole tecniche adottate in attuazione del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82. Essi si dotano delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamen- to della firma nei documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possi- bilità di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elet- troniche ricevute on-line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua.
10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l’uso dei mezzi elet- tronici è obbligatorio ai sensi del presente codice, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o più dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:
a) mezzi elettronici;
b) posta;
c) comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni di- verse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di una concessione e purché il contenuto della comuni- cazione orale sia sufficientemente documentato su un supporto durevole;
d) la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento.
11. Nei casi di cui al comma 10, il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio e non deve limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudi- cazione della concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecni- che, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell’in- formazione e della comunicazione comunemente in uso.
12. Alle concessioni si applicano i commi 5 e 7.».
Note all’art. 5:
— Il decreto del Ministro dell’industria e dell’artigianato 30 no- vembre 1993, n. 591 (Regolamento concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura del Sistema internazionale (SI) in attuazione dell’articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 273), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, n. 37, S.O.
Note all’art. 7:
— Si riporta il testo dell’articolo 44 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 44 (Requisiti per la gestione e conservazione dei documen- ti informatici). — 1. Il sistema di gestione informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è organizzato e gestito, anche in modo da assicurare l’indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il sistema di cui all’artico- lo 40-ter nel rispetto delle Linee guida.
1-bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici delle pub- bliche amministrazioni è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il dirigente dell’ufficio di cui all’articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, nella definizione e gestione delle atti- vità di rispettiva competenza. Almeno una volta all’anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al siste- ma di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti non conclusi.
1-ter. In tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conser- vazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, ca- ratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida.
1-quater. Il responsabile della conservazione, che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, può affida- re, ai sensi dell’articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali. Il responsabile della conservazione della pubblica ammini- strazione, che opera d’intesa, oltre che con i responsabili di cui al com- ma 1-bis, anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti informatici secondo quanto previsto all’articolo 34, comma 1-bis.».
Note all’art. 9:
— Si riporta il testo dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione):
«Art. 8-ter (Tecnologie basate su registri distribuiti e smart con- tract). — 1. Si definiscono “tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
(Omissis).».
Note all’art. 10:
— Si riporta il testo dell’articolo 71 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 71 (Regole tecniche). — 1. L’AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le ammini- strazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nel- le materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l’attuazione del presente Xxxxxx. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell’apposita area del sito Internet istituzio- nale dell’AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.
1-bis.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 del- la legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell’Unione europea.
2.».
Note all’art. 11:
— Si riporta il testo dell’articolo 5 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche). —
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qual- siasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discrimi- nazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell’articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle com- missioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consi- glio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’in- teroperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all’articolo 64, l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.
2-bis. Ai sensi dell’articolo 71, e sentita la Banca d’Italia, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all’utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma.
2-ter. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, consentono di ef- fettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pa- gamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l’utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei ver- samenti unitari di cui all’articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino all’adozione di un decreto del Presi- dente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite l’Agenzia delle entrate e l’AgID, che fissa, anche in maniera progressiva, le modalità tecniche per l’effet- tuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma di cui al comma 2.
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le infor- mazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislati- vo 5 agosto 2015, n. 127.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazio- ne, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono defi- nite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.
3. – 3-ter.
4. L’Agenzia per l’Italia digitale, sentita la Banca d’Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell’ente le informazioni relative al pagamento medesimo.
5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risor- se umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
Note all’art. 14:
— Si riporta il testo dell’articolo 85 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 85 (Documento di gara unico europeo). — 1. Al momen- to della presentazione delle domande di partecipazione o delle offer- te, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. II DGUE è fornito esclusi- vamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 80;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’articolo 83;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell’articolo 91.
2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89, indica l’autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione for- male secondo cui l’operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.
3. Se la stazione appaltante può ottenere i documenti comple- mentari direttamente accedendo alla banca dati di cui all’articolo 81, il DGUE riporta altresì le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.
4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le infor- mazioni ivi contenute sono ancore valide.
5. La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presen- tare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, la stazione appaltante richiede all’of- ferente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell’articolo 54, comma 3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all’articolo 86 e, se del caso, all’articolo 87. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87.
6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qua- lora questi siano presenti nella banca dati di cui all’articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l’appalto o concluso l’accor- do quadro, possieda già tali documenti.
7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con le modalità individuate con il provvedimento di cui all’ar- ticolo 81, comma 2.
8. Per il tramite della cabina di regia è messo a disposizione e ag- giornato su e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti infor- mazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consul- tate dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo.».
Note all’art. 15:
— Per il testo dell’articolo 85 del citato decreto legislativo 18 apri- le 2016, n. 50, si veda nelle note all’articolo 14.
Note all’art. 19:
— Si riporta il testo dell’articolo 213 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 213 (Autorità Nazionale Anticorruzione). — 1. La vigilan- za e il controllo sui contratti pubblici e l’attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dal- la legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.
2. L’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque de- nominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’at- tività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti ammini- strativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Re- sta ferma l’impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall’ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L’ANAC, per l’emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell’impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pub- blicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge
n. 11 del 2016 e dal presente codice.
3. Nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’Autorità:
a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché sui contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice;
b) vigila affinché sia garantita l’economicità dell’esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;
c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, feno- meni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;
d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;
e) predispone e invia al Governo e al Parlamento la relazio- ne prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012,
n. 190, come modificato dall’articolo 19, comma 5-ter, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, annuale sull’attività svolta evidenziando le di- sfunzioni riscontrate nell’esercizio delle proprie funzioni;
f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;
g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso pro- cedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all’articolo 163 del presente codice;
h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vi- gilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell’attività di gestione dell’intera pro- cedura di gara;
h-bis) al fine di favorire l’economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le normative di settore, all’elaborazione dei xxxxx xxxx- dard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell’ISTAT e
degli altri enti del Sistema statistico nazionale, alle condizioni di mag- giore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente an- che delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei con- tratti pubblici.
4. L’Autorità gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni ap- paltanti e delle centrali di committenza.
5. Nell’ambito dello svolgimento della propria attività, l’Autorità può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonché dell’ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.
6. Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità han- no rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.
7. L’Autorità collabora con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del “Rating di legalità” delle impre- se di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10.
8. Per le finalità di cui al comma 2, l’Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informa- tizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa pro- dromiche e successive. Con proprio provvedimento, l’Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, pre- via stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell’unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l’Autorità, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al com- ma 4 dell’articolo 29 concordano le modalità di rilevazione e interscam- bio delle informazioni nell’ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all’articolo 36 del decre- to-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislati- vo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di unicità dell’invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, l’efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva.
9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l’Autorità si avvale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L’Osservatorio opera me- diante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso le sezioni re- gionali e presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operan- ti nel settore dei contratti pubblici. L’Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ri- chieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l’Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell’Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l’acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimen- to dei compiti istituzionali, sulla base di appositi accordi con le regioni. La sezione centrale dell’Osservatorio provvede a monitorare l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all’articolo 34 com- ma 1 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.
10. L’Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli ope- ratori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’artico- lo 80. L’Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84. L’Autorità assicura, altresì, il collegamento del ca- sellario con la banca dati di cui all’articolo 81.
11. Presso l’Autorità opera la Camera arbitrale per i contratti pub- blici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all’articolo 210.
12. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
13. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pe- cuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiu- dicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Au- torità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni ap- paltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l’eventuale sanzione penale, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000. Con propri atti l’Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza. (1095) (1089)
14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui all’ar- ticolo 211 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la suc- cessiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere destinate, con decreto dello stesso Ministro, alla premialità delle stazio- ni appaltanti, secondo i criteri individuati dall’ANAC ai sensi dell’arti- colo 38. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap- portare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
15. L’Autorità gestisce e aggiorna l’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 78 non- ché l’elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell’articolo 192.
16. È istituito, presso l’Autorità, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l’elenco dei soggetti aggregatori.
17. Al fine di garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall’ANAC comunque denominati, l’ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con modalità tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni ap- paltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento.
17-bis. L’ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data in cui gli stessi acquistano efficacia, che di regola coincide con il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che, in casi di particolare urgen- za, non può comunque essere anteriore al giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di decorrenza di efficacia indicata dall’ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di contratti senza pubbli- cazione di bandi o di avvisi si applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.».
Note all’art. 20:
— Si riporta il testo dell’articolo 81 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 81 (Documentazione di gara). — 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il pos- sesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed econo- mico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal
presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all’articolo 213, comma 8.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l’AgID, i dati concernenti la partecipa- zione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifi- ca attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i criteri e le modalità relative all’accesso e al funzionamento della Banca dati. L’interoperabi- lità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall’ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate dall’AgID con le Linee guida in materia.
3. Costituisce oggetto di valutazione della performance il rifiuto, ovvero l’omessa effettuazione di quanto necessario a garantire l’intero- perabilità delle banche dati, secondo le modalità individuate con il prov- vedimento di cui al comma 2, da parte del soggetto responsabile delle stesse all’interno dell’amministrazione o organismo pubblico coinvolti nel procedimento. A tal fine, l’ANAC effettua le dovute segnalazioni all’organo di vertice dell’amministrazione o organismo pubblico.
4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 che l’operatore economico cari- ca. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la par- tecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere uti- lizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l’ope- ratore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.
4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazio- ni di cui all’articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità se- condo le modalità individuate dall’AgID con le linee guida in materia. L’ANAC garantisce l’accessibilità alla propria banca dati alle stazio- ni appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all’articolo 84, commi 1 e seguenti, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l’ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l’utilizzo degli accertamenti per gare diverse.».
Note all’art. 23:
— Si riporta il testo dell’articolo 97 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 97 (Offerte anormalmente basse). — 1. Gli operatori econo- mici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormal- mente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più bas- so e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi per- centuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e del- lo scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio arit- metico di cui alla lettera b).
2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la con- gruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della de- terminazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere prede- terminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’uni- tà superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quel- le di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla let- tera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offe- renti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l’individuazione del- la soglia di anomalia.
3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta eco- nomicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l’ultimo periodo del comma 6.
3-bis. Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, rife- rirsi a:
a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei ser- vizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmen- te favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente.
5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al con- corrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi pro- posti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3.
b) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 105;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’ar- ticolo 95, comma 10 rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16.
6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
7. La stazione appaltante qualora accerti che un’offerta è anor- malmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l’offerente e se quest’ultimo non è in grado di dimostrare, en- tro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l’aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un’offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.
8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazio- ne è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfronta- liero, la stazione appaltante prevede nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e
6. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
9. La Cabina di regia di cui all’articolo 212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione ammi- nistrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.».
Note all’art. 27:
— Si riporta il testo dell’articolo 32, comma 14 del citato decre- to legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento)
(Omissis).
14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministra- tiva a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affida- menti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrisponden- za secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
(Omissis).».
Note all’art. 28:
— Si riporta il testo dell’articolo 71 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 71 (Regole tecniche). — 1. L’AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le ammini- strazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nel- le materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l’attuazione del presente Xxxxxx. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell’apposita area del sito Internet istituzio- nale dell’AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.
1-bis.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 del- la legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell’Unione europea.
2.».
21G00159