Definizione di Rischio locativo

Rischio locativo le conseguenze della responsabilita’ civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprieta’ di terzi dall’Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza;
Rischio locativo. La responsabilità dell’Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione dell’assicurato in conseguenza di evento garantito dalla presente polizza.
Rischio locativo. Garanzia prestata nell’ambito della copertura Incendio con la quale s’intende garantire il locatario (affittuario - conduttore) contro eventuali richieste del locatore (proprietario - assicurato) per danni all’immobile locato.

Examples of Rischio locativo in a sentence

  • Se al momento del Sinistro la somma assicurata per il Fab- bricato o per il Rischio locativo risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell’area, e per il Contenuto al valore di rimpiazzo, la Compagnia risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.

  • Le garanzie previste dalla presente sezione sono prestate a primo rischio assoluto per le partite Fabbricato, Contenuto, Rischio locativo, qualora indicato espressamente nella scheda di polizza.

  • INCENDIO E DANNI AI BENI Rischio locativo Se l’assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt.

  • La Società a seguito di Sinistro indennizzabile alla Sezione Danni ai beni, corrisponderà una ulteriore indennità pari al 20% dell’Indennizzo relativo alle partite Fabbricato, Rischio locativo, Contenuto, Lastre.

  • Questa estensione non opera per le partite Fabbricato e Rischio locativo assicurate nella Sezione Danni ai beni e nella Sezione Eventi catastrofali.


More Definitions of Rischio locativo

Rischio locativo responsabilità civile che grava sull’Assicurato/Contraente ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile, per danni materiali cagionati da evento ga- rantito dalla presente polizza al fabbricato tenuto in locazione dall’Assicurato. Se la somma assicurata è inferiore al valore reale del fabbricato, calcolato a termini di poliz- za, viene applicata la regola proporzionale.
Rischio locativo. La somma assicurata
Rischio locativo responsabilità civile che grava sull’Assicurato/Contraente ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati all’Abitazione tenuta in locazione dall’Assicurato.
Rischio locativo. La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza i danni materiali al fabbricato tenuto in locazione dall’Assicurato, direttamente causati da incendio, esplosione o scoppio.
Rischio locativo. Questa copertura garantisce l'assicurato per i danni subiti dai locali da lui affittati, presi in locazione e/o in comodato d’uso, e causati da atti riconducibili alla sua responsabilità, da un incendio o da un altro evento dannoso compreso in polizza.
Rischio locativo. L’impresa in caso di responsabilità dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1588, 1589 e 1611 c.c. risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile ai termini della presente sezione.
Rischio locativo responsabilità civile che grava sull’Assicurato/Contraente ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati da evento garantito dal presente contratto al Fabbricato tenuto in locazione dall’Assicurato. Se previsto in Polizza, sono assicurati anche i Locali adibiti a Archivio/Deposito di riserva.