Definizione di scarico

scarico qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 D.Lgs. 152/2006;
scarico qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante , anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
scarico qualsiasi immissione diretta o indiretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

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scarico qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla natura inquinante del refluo e dalla sua eventuale preventiva depurazione;
scarico le operazioni inverse.
scarico qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione; Scarichi derivanti da insediamenti di servizio: Si definiscono insediamenti "di servizio" gli insediamenti nei quali vengono effettuate attività "di servizio" suscettibili di produrre reflui di natura diversa da quelli esclusivamente domestica. Scarichi derivanti da insediamenti diversi: Agli scarichi provenienti da attività diverse da quelle contemplate nel precedente punto si applicano le prescrizioni e i limiti previsti per la categoria nella quale i reflui stessi possono rientrare per analoga composizione quali-quantitativa, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3 o 3/A o quelli stabiliti dalle regioni ai sensi delle presenti norme.
scarico qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114 del d. lgs. 152/2006;
scarico comprende il posizionamento dei materiali scaricati nell’area indicata dalla Fondazione e la dislocazione in palcoscenico o in altro luogo indicato.
scarico qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo ed in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione; • trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del Decreto n. 152/06; • trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20% ed i solidi sospesi totali almeno del 50%; • trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell’allegato 5 del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.; • disinfezione: trattamento delle acque reflue mirato a ridurre l’attività patogena al di sotto di un determinato livello; • stabilimento industriale o semplicemente stabilimento: tutta l’area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’allegato 8 alla parte terza del Decreto n.152/06, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
scarico qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.