REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 Giugno 2020
SOMMARIO
AMBITO DI EFFICACIA DEL REGOLAMENTO 7
PARTE 1^ - NORME CONTRATTUALI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO 8
ART. 1 - ENTE GESTORE E NORME PER LA FORNITURA DELL'ACQUA 8
ART. 3 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA (FORNITURA DELL’ACQUA) 12
ART. 4 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 13
ART. 4 BIS - CONTRATTO PER PRESA SINGOLA DA UTENZA CONDOMINIALE PLURIMA 14
ART. 6 - VOLTURA A TITOLO GRATUITO 16
ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO E SUA DISDETTA 16
ART. 9 – TIPI DI USO, TIPOLOGIA DI UTENZA E LIMITAZIONI ALL'USO 17
ART. 10- TARIFFA PER LA FORNITURA DI ACQUA NON POTABILE 20
ART. 11 - REALIZZAZIONE D’ALLACCIAMENTI PER USO PUBBLICO, MISURAZIONE DEI PRELIEVI D'ACQUA E RELATIVA FATTURAZIONE 20
ART. 12 - PRELIEVI ABUSIVI DALLE UTENZE PER USO PUBBLICO 21
ART. 13 - SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA DI XXXXXXXX PER FORNITURA D’ACQUA 21
ART. 14 – RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO 21
ART. 15 - DIRITTO DI RIFIUTO O REVOCA DELLA FORNITURA 22
ART. 18 - DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA 24
ART. 19 - REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI, FORNITURA SU STRADE E COMPETENZA PER LE MANUTENZIONI 24
Misuratore d’Utenza e Prese Idriche 25
ART. 20 –MISURATORE D’UTENZA E MANUTENZIONE DELLE RETI INTERNE 25
ART. 21 - COLLOCAZIONE DEL MISURATORE PER LE UTENZE SINGOLE 25
ART. 22 - COLLOCAZIONE DEL MISURATORE PER LE UTENZE CONDOMINIALI 26
ART. 23 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO E VERIFICA DEL MISURATORE D’UTENZA 27
ART. 24 - DIRITTO DI ACCESSO PER VERIFICA DELLA RETE INTERNA. 28
ART. 25 - VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE 29
ART. 26 - MANOMISSIONI DELLE OPERE DEL MISURATORE D’UTENZA 29
ART. 27 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 30
ART. 28 - REDAZIONE DEL VERBALE PER INTERVENTI E VERIFICHE 30
ART. 29 - LIMITATORI DI PORTATA 31
ART. 30 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE IDRICHE 31
ART. 31 – SERVIZIO IDRANTI ANTINCENDIO 31
ART. 32 – DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE ALL’UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER GLI EDIFICI APERTI AL PUBBLICO 31
ART. 33 – FONTANELLE E FONTANE PUBBLICHE 32
ART. 34 - DISPOSIZIONI PER IL RISPARMIO IDRICO 32
ART. 35 - GENERALITÀ SUGLI IMPIANTI INTERNI 32
ART. 36 - UBICAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE IDRICHE IN AREA PRIVATA 32
ART. 37 - COLLEGAMENTI D’IMPIANTI ED APPARECCHI UTILIZZATORI 33
ART. 38 - INSTALLAZIONE DI DISCONNETTORI SULLE UTENZE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, OSPEDALI, ECC 33
ART. 39 - IMPIANTI DI POMPAGGIO PRIVATI 33
ART. 40 – SERBATOI DI ACCUMULO PRIVATI 34
ART. 41 – POZZI D’ACQUA AD USO PRIVATO 34
ART. 42 - VIGILANZA IMPIANTI ED APPARECCHI 34
ART. 43 – LETTURA DEL MISURATORE 34
Art 44 - PROCEDURA DI AUTOLETTURA DEI MISURATORI DI UTENZA 36
Art. 45 - STIMA E RICOSTRUZIONE DEI DATI DI MISURA DI UTENZA 37
ART. 46 – FATTURAZIONE DEI CONSUMI 38
ART. 47 – CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE 39
Art. 48 - RICONOSCIMENTO E GESTIONE DI PERDITE OCCULTE 42
ART. 49 – UTENZE CONDOMINIALI 43
Art. 50 - PAGAMENTO DEI CONSUMI DELLE UTENZE, GESTIONE DELLA MOROSITÀ E RATEIZZAZIONE 43
ART. 51 - CASI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA 46
ART. 52 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO PARTICOLARI 47
Art. 53 – DEPOSITO CAUZIONALE 47
ART. 54 - ADDEBITI E PENALITA’ 48
ART. 55 – UTENZE PREESISTENTI 49
ART. 56 – CONTROVERSIE E RECLAMI 49
ART. 57 - PRELIEVO E FORNITURA D’ACQUA CON AUTOBOTTI 49
ART. 60 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE 49
Parte 2° - REGOLAMENTO PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE E LA DEPURAZIONE 50
Art. 61 - Oggetto del Regolamento per gli scarichi di acque reflue e la depurazione 50
Art. 62 - Compiti e attribuzioni del Gestore 50
Art. 63 - Finalità del Regolamento di fognatura 50
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA 53
Art. 66 - Classificazione degli scarichi idrici 53
ART. 67- AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO 54
Art. 68 - Autorizzazione allo scarico di Acque reflue domestiche 54
Art. 69 – Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, munita di impianto di depurazione, che recapita in corpi d’acqua superficiale 55
Art. 70 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di Acque reflue domestiche in pubblica fognatura, sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corsi d’acqua superficiale 55
Art. 71 - Obbligo di allacciamento. Ordinanze del Sindaco 56
Art. 72 - Autorizzazione allo scarico di Acque reflue di utenze non domestiche produttive e industriali in pubblica fognatura 56
Art. 73 – Scarichi di utenze non domestiche produttive e industriali non in pubblica fognatura 56
Art. 74 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue di utenze non domestiche produttive e industriali in pubblica fognatura afferente ad impianto di depurazione gestito dal gestore 57
Art. 75- Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari 58
Art. 76- Sversamenti accidentali 58
RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLE PUBBLICHE FOGNATURE 58
Art. 77 – Allacciamento scarichi di acque reflue domestiche: procedura e documentazione 58
Art. 78 - Allacciamento scarichi di acque reflue industriali assimilabili ad acque reflue domestiche: procedura e documentazione 59
Art. 79 - Allacciamento scarichi di Acque reflue industriali: procedura e documentazione 60
MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO 62
Art. 81 – Zona servita da fognatura. Definizione e prescrizioni di allacciamento 62
Art. 82 – Collegamento ai collettori esistenti 63
Art. 83 -AllacciamentidiscarichidiAcquerefluedomesticheeindustriali –oneri di allacciamento 63
Art. 84 - Titolarità e manutenzione dei condotti 64
Art. 85 - Immissione tramite predisposizioni esistenti. 64
Art. 86 - Norme tecniche per l’Allacciamento alla Fognatura Pubblica 65
Art. 87 - Disposizioni tecniche per lo scarico dei liquami in pubblica fognatura 65
Art. 88 - Impianti di chiarificazione (pretrattamento) 66
Art. 90 - Conformità delle opere - visite di controllo 67
DISCIPLINA ECONOMICA CON L’UTENZA 67
Art. 91- Tariffa per oneri di fognatura e depurazione 67
Art. 92 - Tariffa relativa alle utenze domestiche e/o assimilabili 67
Art. 93 - Cambio del titolare di utenza domestica e/o assimilabile 69
Art. 94 - Tariffa relativa alle utenze industriali. 69
Art. 95 - Cambio del titolare di utenza industriale 70
Art. 96 - Modulo di denuncia delle Acque prelevate e scaricate 70
Art. 97 - Campionamenti ai fini tariffari su utenze industriali 71
Art. 98 - Richiesta di esenzione dalla tariffa di fognatura e depurazione 71
Art. 99 – Sanzioni amministrative 71
Art.101 – Provvedimenti amministrativi 72
ALLEGATO A – Tariffario dei servizi accessori e delle indennità 73
L’AMAM Spa gestisce il Servizio Idrico Integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e depurazione delle Acque reflue secondo livelli di efficienza, efficacia ed economicità, in base alle direttive della Legge Xxxxx (legge n. 36/94), le Delibere dell’ARERA, le Normative Nazionali, in particolare il D. Lgs 152/2006, e le normative Regionali.
AMBITO DI EFFICACIA DEL REGOLAMENTO
L’esercizio del servizio affidato e del presente regolamento ha validità su tutto il territorio del Comune di Messina e nei comuni sottoelencati:
L’AMAM si riserva di fornire acqua anche nei territori dei Comuni attraversati dagli acquedotti aziendali e/o prossimi ad essi.
Può inoltre provvedere a norma del vigente regolamento, previa richiesta e/o autorizzazione dell’Amministrazione Comunale interessata e deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla costruzione, gestione ed esercizio degli impianti di approvvigionamento, adduzione e distribuzione d’acqua, gestione del servizio Fognatura e Depurazione per altri Comuni e Consorzi di Comuni.
PARTE 1^ - NORME CONTRATTUALI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO
ART. 1 - ENTE GESTORE E NORME PER LA FORNITURA DELL'ACQUA
Il presente regolamento si applica alle utenze nel territorio dei comuni elencati al precedente punto del presente Regolamento, “Ambito di efficacia del Regolamento”
L’AMAM Spa in seguito verrà denominata in breve “Gestore”.
Questo regolamento disciplina le modalità d’erogazione del servizio e i rapporti fra gestore ed utente finale.
Il Regolamento è soggetto a revisione triennale salvo modifiche necessarie all’adeguamento alla normativa emanata dall’ARERA, comprese eventuali deroghe concesse al gestore, che saranno immediatamente recepite nel medesimo.
Le future revisioni apportate al Regolamento e concordate tra Gestore e, se operativa, con l’Autorità di Ambito, sentito il parere delle Associazioni Consumatori maggiormente rappresentative, saranno portate a conoscenza degli utenti finali.
Le norme contrattuali contenute nella presente Parte I sono applicabili, per quanto compatibili, anche ai contratti relativi ai servizi di fognatura e depurazione degli scarichi civili e industriali disciplinati nella Parte II – Regolamento di fognatura edepurazione.
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
ARERA: è l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
Autolettura: è la rilevazione da parte dell’utente finale e la successiva comunicazione al gestore della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore
Allacciamento idrico: è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all’erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell’acquedotto.
Contratto di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono: è l’atto stipulato fra l’utente finale e il gestore del servizio;
Deflusso: passaggio d’acqua attraverso una tubazione
Deposito cauzionale: è l’importo versato dall’utente finale a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso.
Derivazione: prelevamento di parte dell’acqua da una condotta all’altra Disattivazione della fornitura: è la sospensione dell’erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell’utente finale, ovvero del gestore nei casi di morosità dell’utente finale;
Disconnettere: separare fisicamente due condotte o l’allacciamento dalla condotta principale
Disdetta: è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d’utenza con il titolare del contratto stesso
Richiesta d’allacciamento: è la richiesta con cui s’inizia la pratica per l’effettuazione dei lavori necessari all’erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura
Dati di misura sono le misure elaborate e validate da un soggetto abilitato; Domiciliazione bancaria: è il pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo sul conto corrente bancario intestato all’utente finale
Gestore: è il soggetto che gestisce il SII.
Fasce tariffarie: sono limiti che individuano l’applicazione di una tariffa piuttosto di un’altra a seguito dei consumi effettuati
Fornitura per uso privato: è l’erogazione dell’acqua in tutti gli altri casi che non siano di pubblica utilità
Fornitura per uso pubblico: è l’erogazione dell’acqua a scopi di pubblica utilità. Gruppo di misura o misuratore del SII: è il dispositivo atto alla misura dei volumi in transito in ciascuno dei servizi che compongono il SII inclusi gli eventuali dispositivi presso i punti di attingimento interni ai siti industriali i cui scarichi sono autorizzati in pubblica fognatura; sono compresi infine i dispositivi di telecomunicazione correlati ai dispositivi di misura.
Indennizzo automatico: è un importo riconosciuto all’utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità.
Lettura: è la rilevazione effettiva da parte del gestore della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore.
Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri
Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all’acqua all’interno della conduttura espressa in atmosfere
Metro cubo: è l’unità di misura dell’acqua ed è equivalente a 1.000 litri
Misura di processo: è l’insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente degli impianti e delle reti del SII e di ciascuno dei servizi che locompongono. Misura di utenza: è l’insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente dei misuratori, con particolare riferimento
agli strumenti conformi alle normative e prescrizioni vigenti, installati presso gli utenti finali e alla produzione di dati utilizzabili (validati) ai fini della fatturazione.
Misuratore accessibile: è il misuratore per cui l’accesso da parte dell’operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica.
Misuratore non accessibile: è il misuratore per cui l’accesso da parte dell’operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata.
Misuratore parzialmente accessibile: è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l’accesso al luogo dove il misuratore è installato.
Misuratore non funzionante: un misuratore è ritenuto “non funzionante”, fra l’altro, quando il totalizzatore numerico del misuratore medesimo risulti illeggibile.
Misure: sono i valori di volume rilevati da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura da remoto (telelettura) o infine raccolti da parte dell’utente finale e successivamente comunicati al gestore del SII (autolettura).
Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l’alloggiamento ed il riparo del misuratore d’utenza e dei rubinetti d’intercettazione.
Perdita occulta: Una perdita occulta è una perdita che si genera nell’impianto privato dell’utente finale a valle del misuratore del SII, non individuabile dall’utente finale, secondo il principio della normale diligenza. Essa si verifica in conseguenza di una rottura avvenuta in tratti di tubazione incassate o interrate o a causa di guasti ad impianti inaccessibili o non ispezionabili, escludendo ad esempio malfunzionamenti a galleggianti, valvole, rubinetti e ad altri apparati visibili direttamente o comunque ispezionabili.
Portata: misura della quantità d’acqua che attraversa la condotta nell’unità di tempo.
Pozzetto: manufatto che consente l’accesso ad apparecchiature interrate.
Punto di scarico della fognatura: è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all’impianto o agli impianti di raccolta reflui dell’utente finale.
Riattivazione: è il ripristino dell’erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità.
Ricostruzione del dato di misura: è l’attività di determinazione dei consumi a partire dall’ultimo dato di misura disponibile, basata sull’applicazione di opportuni algoritmi numerici, nel caso di misuratore illeggibile o non più funzionante.
RQSII: è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, di cui all’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 655/2015/R/IDR.
Servizio Idrico Integrato (SII): è l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali,definiti ai sensi della regolazione dell’unbundling contabile del SII.
Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni
Sospensione della fornitura: è la temporanea chiusura nell’erogazione della risorsa idrica.
Stima del dato di misura: è l’attività di stima della misura e dei consumi a un certo momento temporale a partire da dati di misura antecedenti, basata sull’applicazione di opportuni algoritmi numerici.
Subentro: è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo.
Tipologia d’utenza: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all’utilizzo che s’intende effettuare della risorsa idrica.
TICSI: è il Testo Integrato Corrispettivi dei Servizi Idrici, di cui all’Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR.
TIUC: è il Testo Integrato in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile), di cui all’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 137/2016/R/IDR.
TIMSII: Testo Integrato Misura S.I.I., di cui all’Allegato A della Deliberazione ARERA n. 218/2016/R/IDR.
Unità immobiliare: è la singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all’interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi.
Utente finale: è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del S.I.I.
Utenza condominiale: è l’utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso. Le utenze condominiali sono equiparate a tutti gli effetti alle utenze finali.
Validazione delle misure: è l’attività di verifica della qualità del dato proveniente dalla raccolta della misura o dall’autolettura del misuratore, finalizzata a valutare l’ammissibilità all’uso formale del medesimo dato, con presa di responsabilità da parte del gestore.
Voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.
ART. 3 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA (FORNITURA DELL’ACQUA)
La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (misuratore d’utenza).
Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait, con o senza misuratore d’utenza, nei casi d’uso occasionale e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.) o per gli usi per i quali non sarà possibile l’installazione del contatore o per difficoltà obiettive di contabilizzazione. Detti casi verranno vagliati dalla Direzione dell’Azienda che li autorizzerà di volta in volta. Il compenso viene determinato dalle tariffe in vigore all’atto della somministrazione.
Il Gestore garantisce che l’acqua erogata ha caratteristiche chimiche ed igienico- sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme.
Possono essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture d’acqua non potabile o comunque per usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall’utente finale nel contratto di fornitura.
ART. 4 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
I contratti di fornitura dell'acqua sono intestati come segue:
a) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad un immobile, ad un appartamento o ad un terreno può essere intestato al proprietario dell’immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo, da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, l’immobile nel quale deve essere utilizzato il servizio;
b) L’acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili o terreni diversi da quelli specificati nel contratto, anche se i vari immobili o terreni appartengono allo stesso proprietario. Per “immobile” si intende ogni fabbricato al cui servizio è posta la fornitura idrica.
c) Ad ogni immobile, appartamento o terreno deve corrispondere un contratto diverso di fornitura e deve essere installato un diverso misuratore d’utenza, prevedendo un ulteriore misuratore d’utenza per le eventuali parti comuni.
d) In presenza di un immobile con più appartamenti, qualora risulti tecnicamente impossibile o eccessivamente oneroso dotare ogni appartamento di un misuratore d’utenza differente, il contratto per la fornitura dell'acqua è intestato come segue:
- Nel caso in cui vi sia una fruibilità dell’utenza da parte di più utilizzatori, il contratto dovrà essere stipulato da uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri;
- In caso di Condomini formalmente costituiti il contratto di fornitura sarà stipulato dall’Amministratore di condominio;
e) Il contratto per la fornitura dell'acqua per uso cantiere è intestato all'impresario edile o al proprietario della costruzione. Tale contratto termina con la fine dei lavori di costruzione e, in ogni caso, alla scadenza della concessione, e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto, da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b) e seguendo le disposizioni successive.
Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l’utente finale è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento e di codice fiscale.
Nei casi eccezionali in cui siano concesse “Forniture Temporanee a Forfait” il contratto viene stipulato per la somministrazione di acqua per particolari necessità straordinarie limitate nel tempo e comunque per frazioni di tempo inferiori all’anno.
Per tali Forniture temporanee a forfait il pagamento del compenso, indicato sul contratto e determinato sulla base dei giorni richiesti e delle tariffe in vigore, verrà effettuato anticipatamente all’atto della sottoscrizione del contratto stesso.
Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d’apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.
L’allacciamento non potrà essere eseguito nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei diritti di allaccio previsti e/o nel caso in cui l’utente finale non abbia accettato il preventivo.
Tutte le spese di bollo, registrazione e consequenziali inerenti ai contratti sono acarico degli utenti finali.
ART. 4 BIS - CONTRATTO PER PRESA SINGOLA DA UTENZA CONDOMINIALE PLURIMA
Un Utente “indiretto” proveniente da una fornitura plurima condominiale può fare richiesta di stipula di Contratto di Utenza per l’allaccio di un contatore singolo, ma dovrà provvedere a sue spese a fornire un punto di allaccio in una zona accessibile o semi-accessibile. Non può in nessun modo richiedere l’installazione del misuratore all’interno della proprietà privata (per esempio cortile o balcone).
Qualora l’Utenza Condominiale sia in regola con i pagamenti fino all’ultima fattura emessa da AMAM, l’utente può immediatamente fare la richiesta attraverso il call center, le procedure WEB o recandosi presso gli uffici di Amam. La richiesta in tal caso rientra nelle modalità previste dal presente regolamento, Art. 4 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO.
Qualora l’utenza non sia in regola con i pagamenti, ovvero abbia ricevuto una comunicazione da parte di AMAM per morosità, affinché l’utente possa distaccarsi dalla fornitura condominiale occorre che:
1. Il Condominio deliberi in assemblea, secondo le normative vigenti, la ripartizione del debito espresso in EURO per ognuno dei condomini;
2. Il nuovo utente paghi la quota spettante come da delibera nelle forme previste (compresa la rateizzazione prevista dal regolamento) contestualmente alla richiesta di nuovo contratto singolo;
3. Se il nuovo utente richiede una rateizzazione prevista dal regolamento, è necessario che insieme al contratto venga allegata una scrittura in cui il debito restante diventa il debito della nuova utenza e l’utente si obbliga al pagamento;
La voltura è la richiesta di variazione nelle titolarità di un contratto.
La richiesta di voltura deve essere di norma sottoscritta sia dall’intestatario uscente del punto di consegna sia dal nuovo titolare.
In alternativa a quanto disposto dall’alinea precedente, la richiesta può essere inoltrata dal solo Utente finale entrante, purché integrata da parte del medesimo da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell’unità immobiliare interessata, ai sensi del D.L. 28 marzo 2014, n. 47.
Il soggetto richiedente deve stipulare un nuovo contratto d’utenza e provvedere al versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative.
Al momento della richiesta di voltura, il nuovo Utente finale deve comunicare al Gestore la lettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. Nel caso in cui tale lettura non coincida con
quella comunicata dall’Utente finale che ha richiesto la cessazione del contratto, il Gestore deve provvedere ad effettuare una lettura di verifica entro sette (7) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo Utente finale.
I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell’utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo Utente finale, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l’emissione della bolletta di chiusura del rapporto contrattuale.
Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l’intestatario uscente risulti moroso, il Gestore ha facoltà di:
a) richiedere all’Utente finale entrante una dichiarazione, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l’estraneità al precedente debito;
b) non procedere all’esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l’Utente finale entrante occupava a qualunque titolo l’unità immobiliare cui è legato il punto di consegna in oggetto.
In quest’ultimo caso, ovvero in tutti i casi in cui l’intestatario uscente risulti moroso, e qualora il Gestore eserciti le facoltà previste sopra, il tempo di esecuzione della voltura decorre dalla data di ricevimento da parte del Gestore:
a) della dichiarazione, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l’estraneità al precedente debito;
b) dell’attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l’Utente finale entrante occupava a qualunque titolo l’unità immobiliare cui è legato il punto di consegna in oggetto.
In quest’ultimo caso, l’avvenuto pagamento può essere comunicato al Gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell’attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.
Il Gestore può in ogni caso richiedere all’Utente finale, successivamente alla voltura della fornitura, l’esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.
ART. 6 - VOLTURA A TITOLO GRATUITO
In caso di decesso dell’intestatario del contratto, l’erede ovvero un soggetto appartenente al medesimo nucleo familiare che intende richiedere voltura del contratto d’utenza in proprio favore:
a) presenta apposita domanda su un modulo standard predisposto dal Gestore, scaricabile dal sito internet o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio;
b) all’interno della domanda di cui alla precedente lettera a), comunica la lettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal Gestore;
c) ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000;
d) assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.
Nel caso di cui al presente paragrafo il Gestore:
a) provvede ad eseguire la voltura nei tempi sopra indicati;
b) invia al nuovo intestatario del contratto d’utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;
c) attribuisce il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d’utenza.
Nessun corrispettivo, al di fuori dell’ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal Gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura nel rispetto del presente paragrafo.
ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO E SUA DISDETTA
I contratti per la fornitura dell'acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente d’anno in anno, salvo disdetta, o pattuizioni diverse per casi particolari, che dovranno essere esplicitamente indicate sul contratto stesso. Gli utenti finali, che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua, devono darne comunicazione scritta, oppure rivolgendosi agli uffici preposti, citando il numero d’utenza o quei dati che possano inequivocabilmente far individuare l'utenza stessa e dichiarando la lettura finale del misuratore d’utenza.
La disdetta comporta la disattivazione della fornitura con la chiusura del misuratore, il pagamento del corrispettivo previsto dal “Tariffario dei servizi accessori e delle indennità”, con l’emissione dell’ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del misuratore d’utenza e la restituzione del deposito cauzionale in assenza dei debiti pregressi.
Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione. Pertanto, nel caso in cui il misuratore d’utenza non sia ubicato esternamente alla proprietà privata o comunque in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l’accesso al misuratore d’utenza al personale del gestore.
Il venire meno della condizione di cui sopra annulla a tutti gli effetti di legge la volontà di disdetta espressa dall’utente finale, che rimane titolare dell’utenza e quindi responsabile d’eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.
ART. 8 - RIATTIVAZIONE
L’utente finale interessato alla riattivazione di una fornitura idrica, precedentemente disattivata o sospesa per morosità, dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura a suo nome, nonché al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale, dei corrispettivi stabiliti dal “Tariffario dei servizi accessori e delle indennità” e di quant’altro dovuto.
Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l’intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà di:
a) Richiedere all’utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l’estraneità al precedente debito;
b) non procedere all’esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l’utente finale entrante occupava a qualunque titolo l’unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.
Il contratto decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di effettiva riattivazione della fornitura.
ART. 9 – TIPI DI USO, TIPOLOGIA DI UTENZA E LIMITAZIONI ALL'USO
Le forniture si distinguono in:
• Forniture per uso privato
• Forniture per uso pubblico
Le forniture per uso privato sono le seguenti:
A. Utenza domestica - è considerata tale, ai fini del presente Regolamento, l’utenza che utilizza l’acqua per l’alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all’interno d’unità abitativa/e. In tale uso rientra anche l’utilizzo dell’acqua effettuata per abbeveraggio di animali ed innaffiamento di orti e giardini privati, purché tali utilizzi siano rivolti al nucleo familiare dell’utilizzatore e non configurino un’attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.
All’interno di tale categoria si distinguono due classi tariffarie:
- Domestica residente
1) La tariffa domestica residente sarà applicata esclusivamente a coloro che hanno la residenza nell’unità immobiliare oggetto della fornitura.
2) Agli appartenenti alle Forze Armate, all'arma dei carabinieri, alla polizia di Stato, alla guardia di finanza ed ai dipendenti pubblici, per i quali vige il divieto di iscrizione anagrafica nel Comune dove prestano servizio di cui all’art. 10bis del D.P.R. 30 Maggio 1989, n°223, ed ai membri delle loro famiglie, intestatari di contratti di fornitura idrica, sarà applicata la tariffa domestica residente.
3) Al personale straniero dipendente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere in Italia ed al personale al seguito delle Forze armate dei Paesi aderenti alla N.A.T.O. ed ai loro familiari, intestatari di contratti di fornitura idrica, sarà applicata la tariffa domestica residente.
4) Al momento della stipulazione del contratto, gli utenti dovranno dichiarare la sussistenza delle condizioni di cui ai punti 1, 2, e 3 mediante autocertificazione.
5) Gli utenti dovranno comunicare entro 30 giorni al Gestore nelle stesse forme qualsiasi variazione intervenuta successivamente.
- Domestica non residente
La tariffa domestica non residente sarà applicata a coloro che non rientrano nella classe di cui sopra e fatti salvi i casi di cui sotto.
CASI PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DOMESTICA RESIDENTE E MODALITÀ APPLICATIVE
Alle comunità religiose, esclusivamente con riferimento ai religiosi ivi residenti, o alle case famiglia, esclusivamente con riferimento agli assistiti ivi residenti, qualora non rientranti nei casi di applicazione della tariffa pubblica, si applicherà la tariffa domestica residente rapportata ad un numero di unità abitative pari al numero di presenze medie divise per tre.
B. Utenza uso Industriale — rientra in tale tipologia l’utenza che utilizza l’acqua per qualsiasi uso idropotabile nei locali destinati ad un’attività industriale, tipicamente con consumi annui superiori ai 500 mc;
C. Utenza uso Artigianale e Commerciale, rientra in tale tipologia l’utenza che utilizza l’acqua per qualsiasi uso idropotabile nei locali destinati ad attività artigianali e commerciali, con consumi che tipicamente non sono superiori a 500 mc annui;
D. Utenza uso Agricolo e Zootecnico - rientra in tale tipologia l’utenza che utilizza l’acqua per l’agricoltura o l’abbeveramento del bestiame.
ATTRIBUZIONE DELLA CATEGORIA CONTRATTUALE
L’attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata sulla base dell’uso prevalente. Nel caso prevalga l’utilizzo domestico i vari scaglioni previsti dalla tariffa relativa saranno applicati in base al numero delle sole unità abitative (escluse dunque le unità immobiliari non adibite ad abitazione). In tal caso
le quote fisse saranno applicate in base al numero delle unità abitative ed alle tipologie di utenza.
E. Utenza ad uso Pubblico non disalimentabile – rientrano in tale tipologia tutte le utenze di salute o sicurezza pubblica, quali ospedali, case di cura o accoglienza, carceri, presidi operativi di forze armate, di vigilanza o di pubblica sicurezza, edifici scolastici di ogni ordine e grado, altri servizi a salvaguardia della salute o della sicurezza quali ad esempio “bocche antincendio”;
F. Utenza ad uso Pubblico disalimentabile – altre tipologie di utenze pubbliche, fra cui anche fontanelle pubbliche;
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA AD USO PUBBLICO
La tariffa ad uso pubblico si applica, oltre che alle Pubbliche Amministrazioni, anche nei seguenti casi:
- agli Enti senza fini di lucro che svolgono in via diretta attività cui le Pubbliche Amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità. Il requisito dell’assenzadi scopo di lucro deve essere previsto dallo Statuto e riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione, anche tramite iscrizione ad appositi registri.
- ai soggetti obbligati/incaricati per specifica disposizione di Pubbliche Amministrazioni a svolgere attività di accoglienza per fini umanitari (accoglienza profughi o accoglienza a seguito di calamità naturali), esclusivamente per il periodo indicato dalla disposizione, per gli immobili a tal fine destinati ed a condizione che il consumo destinato all'uso specificato sia precisamente misurabile da apposito contatore intestato al titolare della fornitura.
- agli Enti che svolgano, gratuitamente e sistematicamente, attività, quali servizi docce, dormitori, mense, per finalità esclusivamente caritative a favore di persone indigenti.
G. Altri Usi - categoria a cui ricondurre tipologie di utenze che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate.
Per tutte le tipologie d’uso e categorie contrattuali è vietato l’utilizzo dell’acqua potabile
per:
a) Il riempimento di piscine private. Per le piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica, quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive, le modalità ed i tempi di riempimento devono essere concordati con il soggetto gestore del servizio idrico integrato.
b) Il lavaggio di autoveicoli e motoveicoli ad uso privato, svolto nell’ambito diun’attività produttiva, ad eccezione dei casi espressamente previsti in accordi specifici con l’utente.
c) L’alimentazione di impianti di irrigazione a servizio di orti e giardini pubblici o privati aventi superficie di irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento.
d) L’innaffiamento e l’irrigazione delle superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private, qualora sia dimostrata l’impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento.
e) L’irrigazione connessa con un’attività produttiva, fatte salve le utenze di cui al comma D del presente articolo, qualora sia dimostrata l’impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento.
f) L’alimentazione degli impianti di climatizzazione ed in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso. Tale divieto vale per gli impianti di condizionamento installati a partire dal 28/5/2008 (data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell’art. 8 bis della Legge Regionale 21/7/1995, emanato con Decreto della Giunta regionale n. 29/r del 26/5/2008).
g) Le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche.
h) Fatto salvo quanto previsto per le utenze ad uso diverso da quello domestico, nei periodi di siccità, sulla base di apposite ordinanze richieste dal gestore ed emesse dai sindaci, può essere vietato, anche per le utenze domestiche, l’utilizzo per usi diversi da quello alimentare, igienico- sanitario e idro- potabile, ivi inclusa l’irrigazione di orti e giardini di qualunque dimensione, ed al lavaggio di autoveicoli e motoveicoli utilizzati dai componenti del nucleo familiare.
Per il calcolo dei corrispettivi tariffari delle varie utenze ci si atterrà alle indicazioni e deliberazioni dell’ARERA in materia di Metodo Tariffario (Deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR) e del TICSI (Deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR).
ART. 10- TARIFFA PER LA FORNITURA DI ACQUA NON POTABILE
Per la fornitura di acqua non potabile, a condizione che l’utente sottoscriva specifico contratto per la fornitura di acqua non potabile, si applicherà, per il servizio acquedotto, il 50% della tariffa Pubblica per ciascun metro cubo di consumo e, per gli altri servizi forniti (fognatura e/o depurazione), il 100% della tariffa della categoria di appartenenza.
La realizzazione degli impianti per uso pubblico è eseguita dal Gestore su richiesta ed a spese dei Comuni, delle province, delle regioni e dello Stato.
Tutti gli allacciamenti e le prese d'acqua eseguite dietro richiesta dei Comuni per il soddisfacimento delle loro necessità idriche sono realizzati a fronte della stipula di un contratto di fornitura.
I consumi stessi sono di norma rilevati da misuratori ed eccezionalmente, per allacciamenti provvisori, in caso di manifestazioni, fiere, sagre, etc. saranno conteggiati a forfait.
ART. 12 - PRELIEVI ABUSIVI DALLE UTENZE PER USO PUBBLICO
E' fatto rigoroso divieto:
a) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione e comunque applicando alle bocche delle fontane e dei fontanelli tubi di gomma o d’altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
b) di prelevare acqua dalle bocche d’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini nonché di lavaggio delle fognature, salvo che il prelievo venga fatto dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
c) di prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d’incendi.
Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e
b) e non è considerato abusivo.
Nei casi di particolare gravità, si procederà alla denuncia del fatto all'autorità competente.
ART. 13 - SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA DI XXXXXXXX PER FORNITURA D’ACQUA
La legittimazione a richiedere l’instaurazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene al proprietario dell’immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo, da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, l’immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio.
Per ottenere un allaccio alla rete idrica è necessario presentare istanza e produrre la documentazione necessaria alla redazione della relativa istruttoria. Accertata la possibilità della fornitura, verrà compilato il preventivo delle spese di xxxxxxxx (con o senza sopralluogo) ed eventualmente di esecuzione di ulteriori lavori (con o senza sopralluogo) e AMAM consentirà la stipula del contratto di utenza. Il cliente è tenuto al pagamento delle spese contrattuali ed a versare il deposito cauzionale.
Per ottenere una fornitura idrica è necessario che l’immobile abbia anche un allaccio alla rete fognaria o sia fornito di dispositivo per il trattamento dei liquami, regolarmente autorizzato.
Per le richieste d’allacciamento ad edifici ancora allo stato di progetto, deve essere presentata una planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione, in scala 1/2000, dalla quale risulti con esattezza l'ubicazione della futura costruzione, ed una pianta del fabbricato, in scala non inferiore a 1/100, sulla quale sia possibile indicare l'esatta posizione dell'allacciamento e la posizione del misuratore d’utenza, concordata tra Gestore e richiedente.
Tali elaborati grafici potranno essere forniti anche su supporto informatico in formato .dwg o .dxf.
ART. 14 – RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO
La richiesta d'allacciamento alla rete idrica deve essere redatta su apposito modulo, predisposto dal Gestore e sottoscritto dal richiedente; la richiesta potrà essere avanzata anche attraverso le procedure WEB o telefonicamente al call-center o ufficio.
Alla richiesta d'allacciamento, dovranno essere allegati da parte del richiedente i documenti indicati nel modulo della richiesta stessa necessari in base alle disposizioni vigenti. Di norma sarà stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare.
ART. 15 - DIRITTO DI RIFIUTO O REVOCA DELLA FORNITURA
Nel caso di richiesta d’allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello domestico, è facoltà del Gestore rifiutare lo stesso o revocare la fornitura già concessa, in qualsiasi momento, ove si verifichino condizioni eccezionali d’erogazione o di servizio, o sorgano gravi motivi valutati insindacabilmente dal Gestore stesso. Il Gestore per servire utenze diverse da quelle domestiche, che richiedono portate o forniture considerate dalla stessa elevate, può concedere il servizio con la stipula di un contratto di fornitura “limitato ed interrompibile”. Le condizioni d’esercizio offerte dal Gestore possono prevedere limiti di portata istantanea e periodi nei quali la fornitura può essere sospesa.
A seguito della richiesta d’allacciamento, e d’ogni richiesta, che prevede il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo dei lavori eventualmente necessari che sarà consegnato al richiedente stesso.
Il preventivo deve contenere:
a) il codice di rintracciabilità con cui il gestore identifica la singola richiesta di prestazione;
b) il codice con cui il gestore individua la prestazione da realizzarsi;
c) i dati identificativi del richiedente;
d) il codice utente nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal titolare di un contratto di fornitura;
e) la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta di preventivo del richiedente;
f) la data di invio del preventivo al richiedente;
g) la tipologia d’uso;
h) l’indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, nonché, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità, l’indicazione dell’entità dell’indennizzo automatico dovuto all’utente finale in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;
i) l’indicazione del corrispettivo previsto per l’esecuzione del lavoro richiesto;
j) l’indicazione degli elementi necessari per l’esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso richiedente deve richiedere per consentire l’esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;
k) la stima dei tempi previsti per l’ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per l’esecuzione del lavoro richiesto;
l) l’indicazione delle modalità di manifestazione di accettazione del preventivo;
m) la durata di validità del preventivo;
n) il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del gestore nel caso di lavori complessi.
Il preventivo deve avere validità non inferiore a tre mesi. L’accettazione del preventivo ne prolunga la validità fino all’esecuzione della prestazione richiesta. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato in detto preventivo potrà essere successivamente preteso dal gestore nei confronti dell’utente finale per l’esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.
E’ fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica cittadina.
Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del misuratore d’utenza o in assenza dello stesso, se non espressamente autorizzati dal Gestore.
I prelievi d’acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. E’ pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi ed assoggettati al pagamento della penalità prevista dall’art. 54.
Qualsiasi modifica da parte dell’utente finale, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, delle normative d’uso e di qualsiasi altro dato relativo alle condizioni contrattuali, dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore. Nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, adeguato alle diverse condizioni, a spese dell’utente finale.
Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'art. 54 del presente regolamento, salva la facoltà del Gestore di sospendere l’erogazione senza obbligo di preavviso. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all’utente finale.
I prelievi abusivi, compreso l’uso improprio delle prese antincendio, oltre che determinare l'applicazione della penalità di cui al comma precedente, saranno fatturati:
- per gli usi domestici: sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e dalla data di validità di un titolo sull’immobile riferiti al responsabile del suddetto prelievo. Xxxxxxx addebitati 70 mc/annui a persona alla tariffa più alta invigore al momento della loro fatturazione.
- per gli usi diversi dal domestico: in base ad un consumo stimato per categoria similare a partire dalla data di validità di un titolo sull’immobile alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione.
In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi eccezionali, e in ogni caso adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra prevista non saranno applicate.
Tutti i prelievi abusivi, in cui si ravvisano ipotesi di reato, saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.
ART. 18 - DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA
E’ fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Gestore. L’accertamento del fatto comporta l’immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell’utente finale e il pagamento della penale di cui al successivo art. 54.
ART. 19 - REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI, FORNITURA SU STRADE E COMPETENZA PER LE MANUTENZIONI
Nelle stradee piazze pubbliche, ove già esiste la conduttura dell'acqua potabile del gestore, entro i limiti del quantitativo d’acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, il Gestore é tenuto alla concessione d’acqua per uso domestico e per altri usi ed ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti. Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Gestore può accogliere le richieste d’allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto (nel Piano d’Ambito).
Nel caso in cui la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l’intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione della tubazione stradale, fatti salvi eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore stesso e/o delle Amministrazioni Comunali del territorio interessato.
Il Gestore rimane responsabile della manutenzione delle canalizzazioni idriche messe in opera e potrà disporne anche per eventuali altri allacciamenti d’utenza.
Nel caso in cui, per eseguire l’allacciamento, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l’utente finale dovrà dichiarare di aver provveduto a richiedere le necessarie autorizzazioni di terzi, sollevando il Gestore da qualsiasi controversia che potesse insorgere.
Le tubazioni idriche stradali, anche se costruite a spese o col contributo degli utenti finali, rimangono di proprietà demaniale, come pure le derivazioni (o allacciamenti) costruite con onere a carico degli utenti finali.
Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle condotte di allacciamento fino al limite della proprietà pubblica, spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli utenti finali o a chiunque altro, pena il pagamento delle penalità previste dal successivo art. 54 e con riserva d’ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.
Per l’applicazione del presente Regolamento, le strade vicinali ad uso pubblico sono equiparate alle strade pubbliche.
MISURATORE D’UTENZA E PRESE IDRICHE
ART. 20 –MISURATORE D’UTENZA E MANUTENZIONE DELLE RETI INTERNE
Il gestore è tenuta a garantire l’installazione, il buon funzionamento, la manutenzione e la verifica dei misuratori, anche laddove richiesta dall’utente finale secondo quanto previsto dalla delibera ARERA n. 218/2016/R/Idr – allegato A).
Tutti i misuratori sono forniti ed installati esclusivamente dal gestore, restando di sua esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal gestore in relazione alla tipologia d’utenza ed alle condizioni dell’impianto idrico esistente.
Gli apparecchi di misura sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.
L’utente finale è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell’acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli e, pertanto, risponde della loro buona conservazione.
Sono a carico dell’utente finale le spese per la posa in opera e la manutenzione dello sportello a protezione del vano.
L’utente dovrà dare pronta e immediata comunicazione di anomalie o danni al misuratore, anche se causati da terzi, ivi compresa la denuncia alla pubblica autorità in caso di furto o danneggiamento.
La responsabilità e la manutenzione delle reti poste all’interno della proprietà privata spetta all’utente finale. Il Gestore è tenuto ad intervenire, su richiesta dell’utente finale, per interrompere il flusso idrico, qualora ciò sia necessario alla manutenzione.
In presenza di perdite nelle reti poste all’interno della proprietà privata, in caso di inottemperanza all’obbligo di riparazione da parte dell’utente finale, il gestore si riserva la facoltà di ridurre il flusso per limitare le perdite ed è esonerato da problemi di qualità del servizio erogato.
E’ comunque fatto salvo quanto previsto dall’art. 21 e dall’art. 22 del presente Regolamento.
La rottura del misuratore viene riparata dal Gestore a sue spese, salvo che sia imputabile a violazione delle regole di ordinaria diligenza da parte dell’utente.
ART. 21 - COLLOCAZIONE DEL MISURATORE PER LE UTENZE SINGOLE
1. Nei nuovi allacciamenti idrici il misuratore deve essere collocato al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata.
2. Negli allacciamenti idrici preesistenti, per i quali non sia rispettata la collocazione di cui al comma 1, il Gestore ha facoltà di spostare il misuratore e di collocarlo al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata, alle condizioni di cui al comma 3 e secondo le modalità di cui al comma 4.
3. La suddetta facoltà può essere esercitata soltanto per ragioni tecnico-gestionali adeguatamente documentate. Si considerano sussistenti le ragioni tecnico-gestionali nei casi in cui sia necessario effettuare interventi di manutenzione sugli impianti in proprietà privata a monte del misuratore, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 e dal comma 8.
4. Il Gestore, che intenda procedere ai sensi del comma 2, deve comunicare in forma scritta la sua intenzione all’utente, dando congrua motivazione delle sue scelte. Il Gestore deve concordare con l’utente un appuntamento per effettuare gli interventi necessari, dando un preavviso minimo di quindici giorni. Gli interventi saranno effettuati soltanto dopo che l’utente li avrà autorizzati per iscritto. Nel caso in cui l’utente sia diverso dal proprietario dell’immobile, sarà necessaria anche l’autorizzazione scritta di quest’ultimo. L’utente, o persona da lui delegata, potranno essere presenti durante l’esecuzione dei lavori.
5. Le spese connesse allo spostamento del misuratore, fino al limite del fabbricato e ad esclusione dei ripristini di pregio, saranno a carico del Gestore.
6. Lo spostamento del misuratore può non essere effettuato qualora lo stesso risulti eccessivamente difficile o eccessivamente oneroso. Lo spostamento del misuratore si considera eccessivamente difficile quando richiede un impegno organizzativo, operativo o temporale da parte del Gestore manifestamente sproporzionato rispetto ai benefici attesi, o quando espone l’utente o soggetti terzi a rischi di danneggiamenti, o quando ci sia fondato motivo di temere che sia impossibile ripristinare il preesistente stato dei luoghi. Lo spostamento del misuratore si considera eccessivamente oneroso quando il costo necessario per la sua realizzazione risulti manifestamente sproporzionato rispetto ai benefici attesi.
7. In mancanza delle autorizzazioni scritte del comma 4 o nel caso di rifiuto a consentire al Gestore l’accesso al misuratore, il Gestore invia una diffida alla persona o alle persone, che non hanno rilasciato le autorizzazioni scritte o che hanno opposto il rifiuto. In caso di inottemperanza alla diffida, il Gestore, valutate le circostanze, si riserva la facoltà di sospendere la fornitura, dando un preavviso minimo di trenta giorni. Restano ferme le disposizioni del Codice Civile e del presente Regolamento in materia di risoluzione del contratto per inadempimento.
8. Nei casi di cui al comma 6 ed al comma 7, il Gestore potrà installare un contatore di controllo al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata, attribuendo in parti uguali a ciascuno degli utenti alimentati l’eventuale consumo misurato in eccedenza rispetto a quanto misurato dai contatori degli utenti singoli.
ART. 22 - COLLOCAZIONE DEL MISURATORE PER LE UTENZE CONDOMINIALI
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle utenze condominiali indipendentemente dall’avvenuta o meno costituzione formale del condominio.
2. Nei nuovi allacciamenti dovranno essere presenti esclusivamente utenze singole con misuratori collocati al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata.
3. Negli allacciamenti idrici preesistenti, per i quali non sia riscontrata la condizione di cui al comma 2, il Gestore ha facoltà di spostare il misuratore generale e di collocarlo al limite fra la proprietà
pubblica e la proprietà privata, alle condizioni di cui al comma 4 e secondo le modalità di cui al comma 5.
4. La suddetta facoltà può essere esercitata soltanto per ragioni tecnico-gestionali adeguatamente documentate. Si considerano sussistenti le ragioni tecnico-gestionali nei casi in cui sia necessario effettuare interventi di manutenzione sugli impianti in proprietà privata a monte del misuratore, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
5. Il Gestore, che intenda procedere ai sensi del comma 3, deve comunicare in forma scritta la sua intenzione all’amministratore o, in mancanza, al responsabile del condominio, dando congrua motivazione delle sue scelte. Il Gestore deve concordare con i soggetti di cui sopra un appuntamento per effettuare gli interventi necessari, dando un preavviso minimo di quindici giorni. Gli interventi saranno effettuati soltanto dopo che i soggetti di cui sopra li avranno autorizzati per iscritto. I soggetti di cui sopra, o persone da loro delegate, potranno essere presenti durante l’esecuzione dei lavori.
6. Le spese connesse allo spostamento del misuratore, fino al limite del fabbricato e ad esclusione dei ripristini di pregio, saranno a carico del Gestore.
7. Lo spostamento del misuratore può non essere effettuato qualora lo stesso risulti eccessivamente difficile o eccessivamente oneroso. Lo spostamento del misuratore si considera eccessivamente difficile quando richiede un impegno organizzativo, operativo o temporale da parte del Gestore manifestamente sproporzionato rispetto ai benefici attesi, o quando espone l’utente o soggetti terzi a rischi di danneggiamenti, o quando ci sia fondato motivo di temere che sia impossibile ripristinare il preesistente stato dei luoghi. Lo spostamento del misuratore si considera eccessivamente oneroso quando il costo necessario per la sua realizzazione risulti manifestamente sproporzionato rispetto ai benefici attesi. In nessun caso l’intervento potrà comportare il raggruppamento di utenze singole.
8. In mancanza dell’autorizzazione scritta di cui al comma 5 o nel caso di rifiuto a consentire al Gestore l’accesso al misuratore, il Gestore invia una diffida alla persona che non ha rilasciato l’autorizzazione scritta o che ha opposto il rifiuto. In caso di inottemperanza alla diffida, il Gestore, valutate le circostanze, si riserva la facoltà di sospendere la fornitura, dando un preavviso minimo di trenta giorni. Restano ferme le disposizioni del Codice Civile e del presente Regolamento in materia di risoluzione del contratto per inadempimento.
ART. 23 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO E VERIFICA DEL MISURATORE D’UTENZA
In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del misuratore d’utenza, l’utente finale ha l’obbligo di darne immediato avviso al Gestore.
Qualora il misuratore d’utenza dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all’utente finale, verrà sostituito a cura e spese del Gestore.
E’ diritto-dovere dell’utente finale verificare periodicamente il misuratore d’utenza allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d’acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso.
Quando l'utente finale ritenga erronee le indicazioni del misuratore d’utenza potrà richiedere la verifica dello stesso che è effettuata dal Gestore con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio. Alle operazioni di verifica deve essere invitato l’utente.
Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il misuratore d’utenza per effettuare la verifica lo stesso verrà sostituto con un nuovo misuratore d’utenza previa autorizzazione dell'utente finale.
I misuratori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nella percentuale del 5% in più o in meno ed, in questo caso, l'utente finale sarà tenuto, per la verifica effettuata, al pagamento del corrispettivo previsto dall’art. 54, che sarà addebitato nella prima fattura utile. Nel caso che il misuratore d’utenza rientri nei limiti di tolleranza non sarà sostituito. Resta ferma la possibilità per l’utente finale di avvalersi di quanto previsto all’art. 48 del presente Regolamento qualora ne ricorrano i prerequisiti. Qualora sia, invece, riscontrato l'irregolare funzionamento dell'apparecchio misuratore di cui era stata richiesta la verifica, lo stesso, se non si fosse ancora provveduto, sarà sostituito a titolo gratuito e si procederà al ricalcolo dei consumi.
Il gestore procede alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati sullabase dei consumi medi degli ultimi tre anni, ovvero, in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d’uso. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del misuratore malfunzionante.
Per i misuratori marcati MID si applica quanto previsto dall’art.5 del Decreto MISE n. 155 del 30/10/2013.
ART. 24 - DIRITTO DI ACCESSO PER VERIFICA DELLA RETE INTERNA.
Il Gestore ha il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua potabile all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dallo stesso incaricato.
I dipendenti e/o gli incaricati del Gestore muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla proprietà privata per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali, accertando tra l’altro il rispetto delle condizioni di sicurezza; - per l'effettuazione di prelievi di acqua allo scopo di verificarne la qualità secondo quanto indicato nel D.Lgs. 31/01; - per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori; - per le periodiche verifiche dei consumi; - per verificare gli adempimenti alle prescrizioni impartite nel contratto di fornitura; - per la limitazione del flusso o la sospensione delle forniture; - per la sostituzione del misuratore non accessibile o parzialmente accessibile.
In caso di opposizione o di ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche non abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell’utente finale. Sono inoltre a carico dell’utente finale le spese per la sospensione della fornitura. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.
Resta infine salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa notifica di messa in mora e d’intimazione a provvedere.
ART. 25 - VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE
La pressione al misuratore e le portate erogate sono quelle consentite dalla rete esistente e possono subire limitazioni o sospensioni a causa di lavori o per cause di forza maggiore.
L’utente finale può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del misuratore. La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell’utente finale previo appuntamento.
Qualora dalla verifica risulti un livello di pressione non compreso nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Xxxxx, o in quelli indicati nel contratto di fornitura, il gestore provvede a risolvere il problema nel minor tempo possibile, quando ciò risulti tecnicamente possibile con il sistema attuale.
Se invece dalla verifica risulti un livello di pressione compreso nei limiti previsti dalla legge o indicati nel contratto, l’utente finale è tenuto al pagamento del corrispettivo previsto dall’art. 54 del presente Regolamento, che sarà addebitato nella prima bolletta utile.
Il gestore si riserva di procedere a variazioni di pressione al misuratore per esigenzedi efficienza complessiva del servizio, fermo restando quanto previsto dalla Carta del servizio idrico integrato e dalla normativa vigente.
ART. 26 - MANOMISSIONI DELLE OPERE DEL MISURATORE D’UTENZA
E’ fatto assoluto divieto all’utente finale di manomettere, i sigilli predisposti dal Gestore al misuratore d’utenza, nonché quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua nel caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi.
La manomissione dei sigilli apposti dall’Azienda, ivi compresi quelli apposti per la disattivazione della fornitura dell’acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell’utente, della penalità prevista dall’art. 54, salvo il diritto dell’utente di provare che la manomissione è stata posta in essere ad opera di un soggetto terzo o che comunque si è verificata a seguito di un fatto a lui non imputabile e salvo il diritto dell’Azienda di denunciare il fatto alle competenti autorità.
Nella nicchia o nel pozzetto ove è installato il misuratore d’utenza, devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private necessarie per l’adduzione dell’acqua all’ utente finale.
Se viene accertata, da parte del Gestore, l'inosservanza di quanto stabilito al precedente comma, l’utente finale dovrà provvedere immediatamente al ripristino a sue spese dell'impianto.
ART. 27 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
Il Gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione di pressione, dovuta a causa di forza maggiore od a necessità di lavori.
Pertanto le utenze che, per la loro natura, richiedano un’assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva.
Per sopperire a fabbisogni d’emergenza di qualsiasi tipo, il Gestore avrà in ogni caso la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua sia agli impianti privati sia a quelli pubblici. Il Gestore s’impegna ad informare gli utenti finali nei modi più adeguati alla circostanza.
ART. 28 - REDAZIONE DEL VERBALE PER INTERVENTI E VERIFICHE
Il personale del Gestore, o il personale dallo stesso delegato, che effettua interventi e verifiche su istanza o segnalazione dell’utente, dovrà redigere un verbale. In quest’ultimo saranno documentate le operazioni compiute e le eventuali problematiche riscontrate. Se le operazioni si sono svolte alla presenza dell’utente, il verbale sarà firmato anche dall’utente, che potrà chiedere che vengano riportate le sue osservazioni. Nello stesso verbale dovrà essere dato conto anche dell’eventuale rifiuto dell’utente di sottoscriverlo.
L’utente potrà chiedere al Gestore copia del verbale.
A seguito delle attività d’installazione, chiusura, sostituzione e rimozione del misuratore d’utenza viene inviata all’utente finale, o per posta elettronica o tramite il servizio postale, la comunicazione relativa all’esecuzione dell’intervento.
I misuratori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non dai dipendenti del Gestore o da personale incaricato dallo stesso.
Il Gestore provvede alla manutenzione dei misuratori di sua proprietà ed ha facoltà di sostituire gli stessi senza obbligo di preavviso. Qualora il gestore operi sostituzioni massive dei misuratori, nell’ambito di attività pianificate di rinnovo del parco installato, gli utenti finali delle aree interessate dovranno essere informati mediante apposita e preventiva comunicazione in bolletta.
Detta comunicazione dovrà indicare un periodo di venti giorni all’interno del quale si prevede di effettuare la sostituzione. L’utente finale interessato dalla sostituzione per maggiori eventuali chiarimenti potrà contattare il gestore.
Tali lavori potranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad una ditta con i requisiti di cui alla L. 46/90.
Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni, prima che gli stessi siano posti in servizio e, successivamente ogni qual volta lo ritenga opportuno.
ART. 29 - LIMITATORI DI PORTATA
Il Gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del misuratore d’utenza.
ART. 30 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE IDRICHE
Spetta al Gestore determinare il diametro della presa idrica e scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa.
Il richiedente l'allacciamento idrico è tenuto a pagare i corrispettivi dovuti alle tariffe previste. Il manufatto di alloggiamento del misuratore d’utenza, compreso lo sportello di protezione sarà predisposto a cura e spese del richiedente seguendo le norme tecniche, prescrizioni e misure prescritte dal gestore.
L’utente finale infine ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie ove si trovano installati i misuratori.
ART. 31 – SERVIZIO IDRANTI ANTINCENDIO
Il Gestore si rende disponibile all’installazione di idranti antincendio, che faranno parte integrante della rete acquedottistica, secondo le disposizioni delle Autorità competenti. Tali idranti, che avranno essenzialmente il compito di alimentare i mezzi antincendio dei VVF e quelli della Protezione civile, verranno ubicati nelle aree individuate dalle Autorità competenti tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle reti di distribuzione. I Comuni si fanno carico della spesa e dei consumi idrici connessi.
In tutti gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico o comunque destinati a pubblico servizio è fatto obbligo di installare sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate dal rubinetto, quali, ad esempio, limitatori di flusso, diffusori, limitatori di pressione, vaporizzatori, ovvero, qualora più rispondenti alla destinazione d’uso degli edifici, di sistemi di interruzione di flusso, quali temporizzatori, pedivella e fotocellula.
ART. 33 – FONTANELLE E FONTANE PUBBLICHE
Tutte le fontanelle pubbliche devono essere dotate di apposito strumento di misurazione delle portate derivate. Il gestore provvede quindi a dotare di misuratore d’utenza tutte le fontanelle pubbliche esistenti sul territorio gestito.
Tali utenze saranno intestate alle amministrazioni comunali, che ne assumeranno gli oneri di manutenzione.
In tal senso il Gestore si riserva di proporre alle singole amministrazioni comunali forme di collaborazione per la gestione e il riordino delle fontanelle pubbliche.
I Comuni e comunque coloro ai quali è affidata la gestione delle fontane pubbliche dotano le stesse di limitatori di portata e di sistemi d’interruzione automatica di flusso, salvo che ciò sia incompatibile con le caratteristiche di particolare pregio storico ed architettonico.
I Comuni dotano d’impianti di ricircolo le vasche di arredo ed i giochi d’acqua alimentati con acqua proveniente da pubblico acquedotto installati in aree pubbliche.
ART. 34 - DISPOSIZIONI PER IL RISPARMIO IDRICO
Al fine di consentire la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata all’interno del servizio idrico integrato dell’Ambito, tutti gli utenti finali sono obbligati ad adottare i comportamenti, a realizzare le misure e le prescrizioni del presente regolamento e della normativa vigente.
ART. 35 - GENERALITÀ SUGLI IMPIANTI INTERNI
La realizzazione e la manutenzione degli impianti in proprietà privata è effettuata a cura e spese dell’utente finale, il quale si assume anche l’onere per la corretta manutenzione di tutte le componenti installate.
Tali lavori dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad una impresa con i requisiti di cui alla Legge 46/90. Gli installatori sono tenuti a rilasciare apposito certificato di conformità.
Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni tecniche in aggiunta a quanto riportato negli articoli seguenti.
ART. 36 - UBICAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE IDRICHE IN AREA PRIVATA
Le tubazioni costituenti gli impianti privati alimentati dal pubblico Acquedotto devono essere realizzate seguendo le norme di buona tecnica e sulla scorta delle indicazioni tecniche del Gestore, utilizzando materiali idonei al convogliamento di acqua destinata al consumo umano.
Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, ad un’adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini. Le tratte
interrate dovranno essere poste ad una profondità tale da scongiurare i rischi di congelamento e riscaldamento dell’acqua. Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate.
Nessun tubo dell'impianto potrà sottopassare od essere posto all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, xxxxx xxxx o simili.
ART. 37 - COLLEGAMENTI D’IMPIANTI ED APPARECCHI UTILIZZATORI
È vietato collegare le condutture d’acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d’altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
È vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche, elettrodomestici, ecc.
I trasgressori saranno tenuti al risarcimento al Gestore degli eventuali danni prodotti dall'inosservanza di quanto indicato al precedente comma.
ART. 38 - INSTALLAZIONE DI DISCONNETTORI SULLE UTENZE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, OSPEDALI, ECC.
Le utenze industriali, artigianali e comunque considerate a rischio, sono tenute ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dal Gestore, per evitare il verificarsi di riflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Tale obbligo permane anche nel caso di impianti antincendio provvisti di attacco per autopompa.
La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all’utente finale,che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.
Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dal Gestore, che l'utenza a rischio non ha ottemperato alle prescrizioni imposte, il medesimo è tenuto, previa diffida, ad interrompere l'erogazione dell'acqua.
ART. 39 - IMPIANTI DI POMPAGGIO PRIVATI
Gli impianti per il sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. Essi dovranno essere collegati ad un adeguato serbatoio di accumulo realizzato come illustrato nell’articolo seguente.
È vietato in ogni caso l'inserimento diretto di pompe o motori aspiranti che adescano direttamente dalla rete delle condotte derivanti da quelle stradali e rilanciano a beneficio dell’utente. I contravventori sono tenuti alla eliminazione della pompa o del motore e tale violazione comporterà il pagamento, da parte dell’utente, della penalità prevista dall’art. 54. Qualora l’utente non provveda all’eliminazione della pompa o del motore, saranno perseguiti con la sospensione della fornitura, nonché sottoposti alle sanzioni previste dalla Legge per la turbativa di pubblico esercizio. Tutte le spese inerenti anche l’interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico dell’utenza, così come ogni responsabilità in merito alla mancata osservanza di quanto sopra.
ART. 40 – SERBATOI DI ACCUMULO PRIVATI
Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d’acqua in serbatoi privati essi dovranno essere realizzati in maniera da mantenere inalterata la qualità dell’acqua contenuta. Inoltre dovranno essereinstallati in locali areati e asciutti, in posizione tale da assicurare un’agevole manutenzione, compresa la periodica pulizia. La bocca d’alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. Dovranno essere presenti inoltre scarico di fondo, scarico di troppo pieno, tappi ermetici, valvole di aerazione e afflussi singoli per ogni vasca. Gli scarichi non dovranno essere collegati direttamente con le reti fognarie.
ART. 41 – POZZI D’ACQUA AD USO PRIVATO
I pozzi d’acqua ad uso privato e le condotte ad essi collegate non potranno in nessun caso essere connesse con gli impianti privati alimentati dall’acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica. In caso di accertata inosservanza di quanto sopra, l’azienda procederà con la sospensione dell’erogazione idrica fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell’utente finale, le modifiche necessarie. Tutte le spese inerenti anche l’interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico dell’utenza, così come ogni responsabilità in merito alla mancata osservanza di quanto sopra.
ART. 42 - VIGILANZA IMPIANTI ED APPARECCHI
Il Gestore ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni, effettuate dal personale del Gestore o dallo stesso incaricato, sono disciplinate dall’art. 24.
ART. 43 – LETTURA DEL MISURATORE
L'utente finale ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore, o comunque incaricato dallo stesso, l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.
Il gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:
a) per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l’anno;
b) per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l’anno.
Le utenze condominiali sono considerate una utenza singola.
Il gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale nell’arco dell’anno temporale di riferimento:
- nel caso di 2 tentativi di raccolta l’anno:150 giorni solari;
- nel caso di 3 tentativi di raccolta l’anno: 90 giorni solari.
Le distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale possono essere differenti da quelle previste sopra, nelle seguenti particolari casistiche:
- laddove si garantisca, per quell’utente finale, un numero di tentativi di raccolta della misura superiore al numero minimo previsto per la corrispondente fascia di consumo; in tal caso deve essere garantita una sufficiente distribuzione delle letture nel corso dell’anno;
- per specifiche tipologie di utenti finali, che presentano un profilo di consumo fortemente variabile nel corso dell’anno, con rilevanti scostamenti dal consumo medio giornaliero;
- laddove l’utilizzo di distanze temporali differenti sia giustificato da esigenze operative e documentabili, volte all’ottimizzazione della pianificazione dell’attività di misura, in un’ottica di razionalizzazione e contenimento dei costi operativi, e comunque garantendo una sufficiente distribuzione delle letture nel corso dell’anno.
Il gestore è tenuto a effettuare:
a) con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, un ulteriore tentativo di raccolta della misura, nel caso di almeno duetentativi diraccolta della misura falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle in cui è solitamente pianificato il passaggio delpersonale;
b) con riferimento alle nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.
c) Gli ulteriori tentativi di raccolta si intendono assolti nei seguenti casi:
- laddove, nel periodo intercorrente rispetto all’ultimo tentativo fallito, il gestore acquisisca e validi una misura comunicata con autolettura;
- laddove il gestore garantisca, per quell’utente finale, un numero di tentativi di raccolta della misura superiore al numero minimo previsto, per la corrispondente fascia di consumo;
- per utenze di tipo stagionale o altre specifiche tipologie di utenza, per le quali le probabilità di fallimento dell’ulteriore tentativo di lettura siano elevate, anche sulla base dell’esperienza del gestore.
Nell’espletamento delle attività programmate di raccolta della misura, il gestore è tenuto a:
a) dare informazione preliminare, agli utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, dei tentativi di raccolta della misura, comunicando loro il giorno e la fascia oraria dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure; tale comunicazione deve essere fornita in un intervallo temporale compreso tra i 5 e i 2 giorni lavorativi antecedenti la data del tentativo di raccolta, in forma riservata ai soli utenti coinvolti con contatore non accessibile o parzialmente accessibile , attraverso posta elettronica o messaggio SMS o telefonata o la modalità preferita indicata dall’utente finale.
b) prendere in carico la misura raccolta dal cliente finale e lasciata a disposizione da quest’ultimo;
c) dotarsi di modalità che permettano la produzione da parte del gestore di evidenza, in caso di contenzioso, della misura espressa dal totalizzatore raccolta e utilizzata ai fini della fatturazione (ad esempio mediante documentazione fotografica).
In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il gestore è tenuto a lasciare all’utente finale una nota cartacea informativa del fallimento del tentativo, della possibilità dell’autolettura, delle modalità per effettuare l’autolettura stessa e dell’invito ad aggiornare le modalità di contatto preferite.
Gli obblighi di cui ai commi precedenti si considerano assolti nel caso in cui vi sia una raccolta dei dati di misura dovuta a voltura, subentro o prestazioni contrattuali di cui all’RQSII, che soddisfi i requisiti di cui al precedente comma c).
Al fine dell’individuazione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura è utilizzata la media aritmetica dei consumi degli ultimi tre anni o dell’eventuale minore periodo disponibile.
La fascia di consumo in base alla quale è stabilita la periodicità di fatturazione, prevista all’Articolo 38 dell’RQSII è determinata in base alla media aritmetica dei consumi degli ultimi tre anni.
Con cadenza biennale, entro il 31 luglio e con riferimento all’anno successivo, per ciascun utente finale, il gestore sulla base del Ca (consumo medio annuo) procede alla revisione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura e alla revisione della periodicità di fatturazione prevista dall’art. 38 RQSII.
ART 44 - PROCEDURA DI AUTOLETTURA DEI MISURATORI DI UTENZA
Il gestore è tenuto a mettere a disposizione degli utenti finali la possibilità di autolettura dei misuratori di utenza, almeno mediante le tre seguenti modalità:
-messaggio SMS
-telefonata
-apposite maschere di web-chat sul proprio sito internet, disponibili per 365 giorni all’anno e 24 ore su 24.
- App per dispositivi mobili, smartphone, tablet.
Il gestore prende in carico la misura comunicata dall’utente finale con la modalità di autolettura, a meno dei casi di dato palesemente errato, ai fini della sua validazione e del suo successivo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione.
Il gestore fornisce immediato riscontro all’utente finale sulla mancata presa in carico della misura da autolettura al momento stesso della comunicazione, nei casi in cui le modalità utilizzate permettano una risposta immediata.
Il gestore fornisce riscontro all’utente finale entro nove giorni lavorativi dalla ricezione dell’autolettura in caso di mancata validazione con le medesime modalità di comunicazione utilizzate dall’utente finale.
La misura comunicata con l’autolettura, che è risultata validata, è equiparata a un dato di misura ottenuto in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore, ma non assolve gli obblighi dei tentativi di raccolta di cui al precedente articolo 43.
ART. 45 - STIMA E RICOSTRUZIONE DEI DATI DI MISURA DI UTENZA
In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autoletture, relativamente ad un determinato intervallo temporale, i gestori procedono alla stima dei dati di misura calcolando il consumo stimato (Cs) come previsto dall’art 11 del TIMSII.
Nello stesso modo si procede alla ricostruzione dei consumi in seguito alla sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante.
ART. 46 – FATTURAZIONE DEI CONSUMI
Le fatture sono inviatealluogo diresidenza dichiarato dall’utente finale in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di spedire le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso.
Il Gestore s’impegna ad emettere di norma le fatture con le periodicità previste dall’art. 36 della Carta dei Servizi Idrici con una “franchigia di tolleranza” del 30% della periodicità con minimo 15 giorni e massimo 45 giorni al fine di:
-individuare gli utenti finali per i quali è stato rispettato lo standard specifico;
-individuare gli utenti finali che hanno diritto all’indennizzo;
-per evitare che utenti finali caratterizzati da una certa periodicità siano poi fatturati con una periodicità inferiore al minimo.
Il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell’anno differenziatoin funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell’anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:
- 2 bollette all’anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
- 3 bollette all’anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
- 4 bollette all’anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
- 6 bollette all’anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del misuratore d’utenza, trascurando le frazioni di metro cubo.
Ai fini dell’applicazione dei corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione, il volume dei reflui scaricato in pubblica fognatura nonché il volume dei reflui depurati sono assunti pari al volume di acqua prelevato dall’acquedotto, salvo diversa previsione specifica.
Sulla base di questi criteri generali e per conseguire una significativa economicità riguardo al servizio rilevazione consumi, il gestore potrà emettere "fatture d’acconto" tra una lettura effettiva e l'altra oppure addebitare importi stimati, contestualmente all’emissione di fatture calcolate sulla base delle letture effettive del misuratore d’utenza. I consumi stimati saranno determinati sulla base dei consumi medi annui dell’utente finale.
Per i nuovi contratti di fornitura, i consumi stimati saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d’appartenenza.
In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del misuratore d’utenza, sarà effettuato il conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva, quale garanzia per l’utente finale della corretta applicazione delle fasce di consumo o d’eventuali variazioni tariffarie intervenute in concomitanza delle precedenti fatturazioni in acconto. Tale conguaglio sarà effettuato con il criterio del pro-die.
L’emissione della fattura per l’addebito dei consumi idrici si ha sempre salvo errori ed omissioni ed il relativo pagamento non libera l’utente finale dall’addebito d’eventuali precedenti consumi non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento d’addebiti erroneamente non imputati.
ART. 47 – CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE
Tipo di fornitura e tariffa applicata
La bolletta riporta l’articolazione tariffaria applicata al cliente.
Periodo di riferimento della fatturazione
• La bolletta riporta il periodo cui si riferisce la fatturazione, con la chiara distinzione tra periodi a lettura effettiva e periodi di acconto, i termini di scadenza del pagamento e la data delle ultime due letture o autoletture.
• Nelle bollette di acconto è chiaramente indicato se le letture di riferimento sono presunte e attribuite sulla base dei consumi storici.
Unità di misura
L’unità di misura con cui nella bolletta vengono contabilizzati i consumi d’acqua è il metro cubo (mc).
Contenuti minimi della bolletta
a) Ogni bolletta, salvo quanto previsto ai successivi commi, contiene un quadro sintetico avente i seguenti requisiti minimi:
• Parte A – Dati identificativi bolletta
• Data di emissione della bolletta
• Codice identificativo della bolletta
• Parte B – Dati identificativi utenza
• Dati identificativi dell’utente finale
• Dati identificativi e collocazione della fornitura e del misuratore d’utenza
• Parte C – Servizi erogati
• Servizi erogati
• Parte D – Consumi
• Consumi effettivi, consumi presunti del periodo e totale.
• Parte E – Importo e modalità di pagamento
• Totale importo bolletta
• Data di scadenza della bolletta.
• Modalità di pagamento
• Messaggio di eventuali insoluti di pagamento
• Parte F – Sportello Clienti
• Numero (verde) per la segnalazione dei guasti
• Modalità di accesso agevolate agli sportelli
• Tempi di contestazione bolletta
b) Ogni bolletta riporta un quadro di dettaglio, redatto secondo i seguenti requisiti minimi:
• Parte A – Tipologia di utenza e tariffe applicate
• Tipologia di utilizzo
• Eventuale classe contrattuale in caso di tipologia Domestica
• Tabella riportante l’articolazione tariffaria applicata
• Parte B – Dettaglio dei consumi e della spesa
• Periodo di riferimento
• Lettura effettiva iniziale
• Lettura effettiva o presunta finale
• Giorni relativi al periodo di riferimento
• Dettaglio dei consumi ripartiti per servizio, per scaglioni di consumo, per quote variabili e fisse, in ciascun caso indicando il valore unitario, le quantità di consumo per scaglione e servizio, l’importo risultante, l’aliquota IVA applicata
• Dettaglio degli altri oneri
• Indicazione dei conguagli in bolletta
• Totale Imposte
• Totale IVA
• Totale della bolletta
Ulteriori chiarimenti sulle bollette
In ogni bolletta sarà posto in evidenza il consumo annuo dell’utente finale, calcolato:
• sulla base delle letture effettive e/o autoletture o delle migliori stimedisponibili.
• Il Gestore fornisce all’utente finale, qualora questo ne faccia richiesta, ulteriori disaggregazioni dei corrispettivi fatturati e ogni informazione utile circa la correttezza di tutti i corrispettivi fatturati.
Rimborsi ed indennizzi automatici
Per i soli utenti finali che ne hanno diritto la bolletta riporta:
• rimborsi dovuti alla restituzione di erronei addebiti in precedenti bollette
• gli indennizzi automatici, se effettuati in bolletta, dovuti al mancato rispetto di livelli specifici di qualità previsti dalla Carta del Servizio e la relativa causale.
Addebiti per imposte
La bolletta riporta separatamente dalla tariffa l’indicazione delle aliquote applicate in base alle disposizioni fiscali vigenti e loro successivi aggiornamenti e modificazioni.
Separazione della fatturazione dei consumi dalla fatturazione di altri oneri
• Tutti i corrispettivi diversi da quelli previsti sopra, compresi quelli di cui all’art. 49, sono riportati nella bolletta in maniera distinta dai corrispettivi relativi aiconsumi.
• Gli addebiti dovuti per interessi moratori, per spese di recupero del credito, per indennità o penalità, per deposito cauzionale o per adeguamento del medesimo deposito cauzionale sono riportati nella bolletta separatamente dai corrispettivi per i consumi.
• Le voci soggette ad imposta sul valore aggiunto sono messe in evidenza.
Situazione dei pagamenti relativi alle bollette precedenti
La bolletta riporta sinteticamente la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, indicando l’eventuale esistenza di bollette che non risultino pagate dall’utente finale.
Modalità di pagamento
La bolletta riporta le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente.
Effetti del ritardato pagamento
La bolletta riporta i riferimenti agli articoli del Regolamento nei quali vengono trattati gli effetti del mancato pagamento e la procedura di sospensione della fornitura
Comunicazione dell’avvenuto pagamento
La comunicazione nella quale è riportata una situazione di morosità relativa a bollette precedenti riporta anche le modalità di comunicazione da parte dell’utente finale al Gestore dell’avvenuto pagamento, al fine di evitare la sospensione della fornitura, nonché altri effetti della mancata comunicazione.
Comunicazioni istituzionali
La bolletta riporta in prima pagina eventuali comunicazioni dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (ARERA) e dell’Autorità di Governo d’Ambito, destinate agli utenti finali.
Servizio guasti, informazioni e reclami
La bolletta riporta uno o più recapiti telefonici per la chiamata del servizio guasti a cui l’utente finale può rivolgersi in qualsiasi momento.
La bolletta riporta uno o più recapiti telefonici per la chiamata del servizio di informazioni ai clienti.
La bolletta riporta in maniera evidente il recapito per la presentazione al Gestore, anche in forma scritta, di reclami o di richieste di informazioni.
Informazioni su aggiornamenti dei corrispettivi e su caratteristiche della fornitura
La bolletta riporta eventuali aggiornamenti dei corrispettivi, indicando in modo completo la fonte normativa o contrattuale da cui derivano.
Informazioni su revisioni di Carta del Servizio e Regolamento
La bolletta riporta i riferimenti agli eventuali aggiornamenti della Carta dei Servizi e del Regolamento.
ART. 48 - RICONOSCIMENTO E GESTIONE DI PERDITE OCCULTE
In caso di lettura che evidenzi un consumo di almeno 100 m3 e comunque superiore del 50% rispetto al consumo storico dello stesso periodo, il personale del Gestore incaricato della lettura dei misuratori ne deve dare segnalazione all’Utente finale, se presente al momento della lettura, oppure lasciare o spedire presso l’indirizzo di fornitura (o di recapito) un apposito avviso, invitandolo a verificare il corretto funzionamento dell’impianto idraulico interno. Il Gestore provvederà ad indicare esplicitamente nella bolletta la possibile esistenza di una perdita con indicazione della facoltà da parte dell’utente finale di richiedere il riconoscimento come perdita occulta dei consumi. In mancanza di fatturazione entro 25 giorni lavorativi dalla rilevazione dei consumi, il gestore ha l’obbligo di comunicare entro lo stesso periodo l’eventuale perdita per raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento della comunicazione.
L’istanza di riconoscimento della perdita occulta, corredata da idonea documentazione, anche fotografica, dovrà essere presentata, di norma, entro il termine di scadenza del pagamento indicato nella fattura. Il ricalcolo sarà concesso una sola volta per ciascuna utenza ogni 365 giorni solari da calcolarsi a partire dalla precedente richiesta.
Qualora si verifichino ulteriori perdite entro 365 giorni solari dalla precedente richiesta, alle successive alla prima, pur non venendo riconosciute, relativamente al periodo intercorrente tra la data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di avvenuta riparazione, sui consumi eccedenti il consumo storico non sarà applicata la quota relativa ai servizi fognatura e depurazione. Su tutto il consumo del periodo saranno applicate le tariffe dell’acquedotto secondo gli scaglioni della tipologia tariffaria di appartenenza.
Dopo l’accoglimento di tre istanze di perdita l’utente finale dovrà dare evidenza di aver provveduto al rifacimento dell’impianto interno.
La riduzione tariffaria dovuta alla perdita sarà applicata sui consumi eccedenti il consumo storico, relativamente al periodo di ricostruzione dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita, in conseguenza di un evento determinabile con certezza, fino alla data di avvenuta riparazione. Non si può, in ogni caso, partire da una data antecedente l’ultima lettura effettiva fatturata non contestata entro i termini di scadenza della relativa bolletta.
Il Gestore applica le tariffe vigenti al consumo corrispondente a quello storico pertutto il periodo di ricostruzione. Al consumo eccedente sarà applicata, con esclusione dei corrispettivi per fognatura e depurazione laddove la dispersione non è defluita in fognatura, la tariffa della prima fascia tariffaria, o seconda per gli utenti finali domestici residenti, della categoria di appartenenza fino al raggiungimento di un consumo pari a dieci volte il consumo storico dell’utente finale per tutto il periodo di ricostruzione. Per i consumi ulteriori sarà applicata una tariffa pari ad un decimo di quella della prima fascia tariffaria, o seconda per gli utenti finali domestici residenti, della categoria di appartenenza. Per le utenze con unica fascia tariffaria si applica la tariffa scontata del 20% fino al raggiungimento di un consumo pari a dieci volte il consumo storico. Per i consumi ulteriori sarà adottata una tariffa pari ad un decimo di quella da applicare.
Nessun altra riduzione tariffaria sarà applicata.
Per i consumi effettuati dalle utenze condominiali servite da un unico misuratore, a valle del quale non siano presenti singoli contratti di fornitura tra le singole unità immobiliari e il gestore, le fatture saranno calcolate costruendo gli scaglioni tariffari tenendo presente il numero delle unità abitative. In tali condomini di ogni pagamento sono responsabili “in solido” sia i singoli condomini, sia l’Amministratore, qualora non abbia adempiuto alle proprie responsabilità di comunicazione della morosità e non abbia proceduto all’ingiunzione di pagamento nei confronti dei condomini non in regola, responsabilità richiamate dagli articoli 1129 e 1130 Codice Civile.
Nel caso si misurino differenze tra il contatore generale intestato ed i contatori intestati alle singole utenze e fatturati direttamente dal gestore, si utilizzerà per tale consumo la tariffa base della categoria di appartenenza prevalente delle unità immobiliari sottostanti il condominio. In caso di parità si utilizzerà la tariffa base più favorevole all'utenza.
Il Gestore ha facoltà di individuare le migliori soluzioni tecnico-economiche al fine di eliminare situazioni preesistenti nelle quali al misuratore d’utenza generale non sia intestato alcun contratto. In fase transitoria, l'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati dal misuratore d’utenza generale non regolato contrattualmente e la somma dei consumi rilevati dai singoli misuratori, per scostamenti significativi, sarà fatturata in parti uguali agli intestatari dei singoli contratti individuali alla tariffa base del solo servizio acquedotto.
Nel caso di utenze condominiali, in presenza di perdita sulla condotta di allacciamento per la parte di questa insistente nella proprietà privata l’utente finale è tenuto a provvedere all’immediata riparazione, seguendo le prescrizioni impartite dal gestore. Nel caso d’inottemperanza il Gestore potrà ridurre l’erogazione idrica al livello essenziale. Il Condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.
ART. 50 - PAGAMENTO DEI CONSUMI DELLE UTENZE, GESTIONE DELLA MOROSITÀ E RATEIZZAZIONE
I corrispettivi per i servizi forniti devono essere pagati integralmente entro la data di scadenza, specificata nella fattura, secondo le modalità indicate dal Gestore.
A tal fine, il termine di scadenza per il pagamento dovrà essere superiore/uguale a 20 giorni solari dalla data di emissione della bolletta adeguandosi di conseguenza. Non sono ammessi pagamenti parziali o ridotti delle bollette, se non espressamente autorizzati dal Gestore.
Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, ovvero nella ricezione della comunicazione dell’avvenuto pagamento non possono essere in nessun caso imputati all’utente finale.
Qualsiasi contestazione, opposizione o reclamo che l’utente finale ritenesse di fare in merito all’importo dei consumi fatturati e per ogni altro motivo, dovrà essere presentata al Gestore di norma entro il termine di scadenza del pagamento indicato in fattura.
Trascorsi almeno 20 giorni solari dalla data di scadenza indicata in fattura e sempre che la stessa non sia stata integralmente pagata, il Gestore invierà una diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., che vale anche come atto di messa in mora, attraverso una comunicazione scritta (raccomandata A/R o pec), riportandovi gli estremi delle fatture non pagate. Precedentemente alla diffida ad adempiere il Gestore ha la facoltà di sollecitare bonariamente il pagamento delle fatture scadute. Su richiesta dell’utente finale, il Gestore è tenuto ad inviare copia della fattura insoluta.
Nella diffida ad adempiere l’utente sarà avvisato delle modalità con cui dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento e, persistendo la morosità, della sospensione della fornitura del servizio idrico integrato o dell’eventuale riduzione del flusso idrico. Per le utenze domestiche residenti la sospensione della fornitura sarà sostituita dalla limitazione di flusso, qualora determini una effettiva diminuzione della fornitura nei confronti del soggetto che ha determinato la morosità e le condizioni tecniche lo consentano.
Nella diffida ad adempiere saranno altresì indicate le conseguenti azioni per il recupero del credito e per la risoluzione del contratto.
La limitazione o la sospensione della fornitura del servizio idrico integrato non può essere effettuata se non sono trascorsi almeno 10 giorni solari dalla data di notifica della diffida ad adempiere.
Tutte le penali per morosità saranno addebitate in fattura.
In caso di mancato pagamento entro la data di scadenza della fattura, verranno applicati i seguenti addebiti:
• gli interessi legali dal primo giorno successivo alla scadenza della fattura al 10° giorno;
• gli interessi legali aumentati di 3,5 punti percentuali in caso di pagamento oltre il 10° giorno solare dalla data di scadenza fino al 60° giorno;
• se lo stato di morosità perdura oltre il 60° giorno solare dalla data di scadenza, gli interessi legali sono aumentati di 5 punti percentuali.
Gli utenti domestici residenti, cui viene riconosciuto il Bonus Sociale Xxxxxx, sono esentati dall’applicazione degli interessi di cui sopra.
Il gestore è tenuto a garantire all’utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.
La possibilità di rateizzare il pagamento deve essere concessa anche agli utenti domestici residenti, cui viene riconosciuta il Bonus Sociale Idrico
Il Gestore, in caso di importi complessivi consistenti e qualora l’utente finale ne faccia espressamente richiesta, potrà comunque prevedere altre forme rateizzate di pagamento.
Il piano di rateizzazione, concordato con il Gestore, deve stabilire un numero di rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.
Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’utente finale che ne ha diritto, è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.
Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:
a) Degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
b) Xxxxx interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
Gli interessi di dilazione non saranno applicati nei seguenti casi:
- prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al gestore
- la presenza di elevati conguagli derivanti dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al gestore.
- agli utenti domestici residenti, cui viene riconosciuta il Bonus Sociale Idrico.
L’utente finale, a cui sia stata inviata la diffida ad adempiere oppure a cui sia stata già limitata o sospesa la fornitura e che effettui il pagamento, dovrà darne comunicazione scritta al gestore, trasmettendo l’attestazione di avvenuto pagamento nelle modalità indicate nella diffida ad adempiere.
L’utente finale moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla limitazione o dalla sospensione della fornitura dell’acqua, né può ritenersi svincolato dall’osservanza degli obblighi contrattuali.
Nei casi in cui il gestore abbia limitato o sospeso la fornitura per morosità, la riattivazione avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta dei servizi idrici integrati.
Non potrà essere limitata o sospesa la fornitura del servizio idrico integrato:
• In assenza di invio di comunicazione scritta di messa in mora;
• quando il pagamento da effettuarsi è inferiore o uguale al deposito cauzionale;
• nei casi in cui il servizio è necessario per primarie necessità sanitarie o di sicurezza individuate dalle amministrazioni competenti;
• in presenza di utenze con agevolazioni tariffarie di cui il gestore è a conoscenza.
• nei giorni prefestivi o festivi;
• quando l’utente finale può dimostrare che il pagamento, pur essendo stato effettuato, non è ancora stato trasmesso per cause non imputabili allo stesso;
In presenza di procedure di verifica relative alla fatturazione, ai reclami e alle conciliazioni non ancora concluse (i casi di reiterazione x xxxxxxxxx delle fattispecie sopra menzionate) non saranno considerate nuove verifiche;
Trascorsi almeno 20 giorni solari dalla sospensione della fornitura del servizio idrico integrato ovvero dalla riduzione del flusso, perdurando l’inadempimento, il Gestore potrà procedere alla risoluzione del contratto con l’eventuale sigillatura o rimozione del misuratore. In quest’ultimo caso, qualora l’utente finale provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le penalità, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura e previo pagamento del corrispettivo previsto.
In caso di richiesta di nuovo contratto di fornitura da parte di un soggetto caratterizzato da una precedente morosità non ancora saldata, anche su un’altra utenza, il Gestore ha la facoltà di non accettare la richiesta fino all’estinzione del debito.
ART. 51 - CASI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
Come disciplinato nei precedenti articoli, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore o imputabili a soggetti terzi, per ragioni di servizio, o per sopperire a fabbisogni d’emergenza, senza che l’utente finale possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta.
La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:
a) Mancata o inesatta comunicazione dei dati d’utenza in caso di volture o subentri (artt. 5 e 8 del presente regolamento);
b) Utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
c) Prelievi abusivi (art. 17 del presente regolamento);
d) Cessione dell’acqua a terzi;
e) In caso di pericolo per persone o cose;
f) Manomissione del misuratore d’utenza e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del misuratore d’utenza stesso;
g) Morosità persistente nonostante la messa in mora (art. 50 del presente regolamento);
h) Mancata realizzazione da parte dell’utente finale delle modifiche suggerite dal gestore, in caso d’irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose.
La sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l’invito a regolarizzare la situazione nel caso in cui l’utente finale non abbia provveduto.
Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), d), h), e j). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alla lettera i).
Sono fatti salvi gli altri casi di sospensione della fornitura previsti in norme specifiche del presente Regolamento.
ART. 52 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO PARTICOLARI
Per le eventuali deroghe alle norme sui termini e sulle modalità di pagamento si rinvia alle singole disposizioni del presente Regolamento.
All'atto della sottoscrizione del contratto di somministrazione, il gestore ai sensi della delibera ARERA n.86/2013, richiede all'utente finale un deposito cauzionale a garanzia dell’assolvimento degli obblighi di pagamento della fornitura. In caso di morosità dell'utente finale, il gestore si riserva la possibilità di trattenere tale somma fino alla concorrenza dei propri crediti e provvedere all’addebito di nuovo deposito, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente regolamento e della legge. In caso di morosità per importi minori o uguali al deposito il gestore non potrà limitare o sospendere il servizio.
Il deposito cauzionale è determinato in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo storico.
Nei casi in cui il titolo giuridico, in base al quale l’utente ha stipulato il contratto di fornitura, sia di durata inferiore a due anni, il deposito cauzionale sarà sempre determinato nella misura massima.
In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base alla raccolta da parte del personale incaricato dal Gestore o da autoletture necessari per la determinazione del consumo medio annuo, il Gestore procederà a stimarlo in base al valore di riferimento delle tipologie di utenza attribuite nel contratto di fornitura idrica stipulato con l’utente finale (delibera ARERA n° 218/2016).
Ogni due anni il gestore procede all’aggiornamento dei depositi cauzionali, qualora l’ammontare del consumo medio annuo sia variato in più o in meno del 20 %. In ogni caso per tutte le utenze il deposito cauzionale potrà essere aggiornato alle tariffe vigenti.
Per le utenze condominiali il deposito è pari al 60% della somma dei depositi cauzionali riferiti ai singoli utenti finali sottesi all’utenza condominiale.
L’addebito dell’importo del deposito avviene con le seguenti modalità:
• per le nuove utenze l’importo si suddivide in almeno tre rate: 50% all’attivazione; 25% nella prima fattura; 25% in fattura successiva.
• per le utenze preesistenti, l’adeguamento dell’importo si suddivide in almeno due rate: 50% nella prima fattura; 50% in fattura successiva.
Sono escluse dall’applicazione del deposito cauzionale:
• le utenze che abbiano attivato il pagamento delle fatture con addebito diretto su conto corrente bancario o postale o su carta di credito;
• le utenze con agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore sia a conoscenza. In tali casi il deposito cauzionale sarà restituito, maggiorato degli interessi legali, fermo restando che
la perdita delle condizioni necessarie per l’applicazione dell’agevolazione tariffaria, determinerà di nuovo l’addebito della cauzione.
Il deposito cauzionale viene restituito alla cessazione del contratto, maggiorato degli interessi legali, mediante l’emissione della fattura di cessazione entro 30 gg. solari dalla data della disattivazione, ovvero di voltura della fornitura.
Sempre in caso di cessazione dell’utenza, qualora l’importo dovuto dall’utente risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il Gestore provvede al rimborso della differenza tramite rimessa diretta entro 45 giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura.
Inoltre, al verificarsi delle cause di esclusione o di adeguamento che comportino un credito per l’utente, l’ammontare viene restituito con la prima fatturazione utile maggiorato degli interessi legali
Per le utenze non domestiche con consumi annui superiori a mc. 500 il gestore può dare facoltà agli utenti finali di scegliere forme alternative al deposito cauzionale, come la fideiussione assicurativa o bancaria di importo pari a quello del deposito. In caso di domiciliazione della bolletta, ove si verifichi una morosità determinata da insufficienza di fondi, le utenze in oggetto perdono il diritto all’esclusione dall’applicazione del deposito cauzionale.
ART. 54 - ADDEBITI E PENALITA’
All’Allegato 1 al presente regolamento denominato “Tariffario dei servizi accessori e delle indennità” sono esposti gli addebiti al pagamento dei quali gli utenti finali saranno tenuti, secondo i casi:
• Corrispettivo per Diritti di Attivazione Utenza;
• Corrispettivo per Modifiche contrattuali;
• Penale per prelievi abusivi e usi impropri (art. 17 del presente Regolamento);
• Penale per rivendita dell’acqua (art. 18 del presente Regolamento);
• Penale per la manomissione degli impianti del gestore e/o dei sigilli ai misuratori (art. 19 e 26 del presente Regolamento);
• Corrispettivo per le volture d’utenza (art. 5 del presente Regolamento);
• Corrispettivo per la riapertura del misuratore d’utenza (art. 8 del presente Regolamento);
• Corrispettivo per la prova di taratura del misuratore d’utenza (art. 23 del presente Regolamento)
• Addebiti per interessi di ritardato pagamento (art. 50 del presente Regolamento)
• Addebiti a titolo di penalità risarcitoria a seguito di morosità (art. 50 del presente Regolamento e allegato)
• Addebito costo sostituzione misuratore d’utenza per cause imputabili all’utente (art. 20 del presente Regolamento)
• Addebito per verifica del livello di pressione (art. 25 del presente Regolamento)
• Addebito per mancata istallazione del misuratore sul pozzo (art. 92 del presente regolamento)
• Addebito per non corretta manutenzione del misuratore del pozzo. (art. 92 del presente regolamento)
• Addebito per omessa o ritardata denuncia dei consumi presunti (art. 92 del presente regolamento)
• Addebito per omessa o ritardata comunicazione dell’utilizzatore del servizio pozzi (art. 92 del presente regolamento).
Coloro che, al momento dell’adozione del presente Regolamento, avessero unrapporto di fornitura già in corso con altro gestore, saranno vincolati alle norme contenute in questo Regolamento, trascorsi 30 giorni dalla spedizione di comunicazione della pubblicazione dello stesso e della Carta del S.I.I. presso il luogo in cui viene effettuata la fornitura.
ART. 56 – CONTROVERSIE E RECLAMI
Per qualsiasi reclamo o richiesta di informazioni l’utente finale deve rivolgersi al gestore, secondo quanto specificato nella Carta dei Servizi Idrici.
ART. 57 - PRELIEVO E FORNITURA D’ACQUA CON AUTOBOTTI
Il prelievo e la fornitura, sia d’acqua potabile sia d’acqua non potabile, con autocisterne private o altri
mezzi di trasporto su gomma, saranno effettuati in base a istruzioni specifiche stabilite dal Gestore.
Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento o nei contratti di fornitura sono verbalizzate dal personale del Gestore, o dallo stesso incaricato, con l'assistenza - se del caso - di un pubblico ufficiale.
Qualsiasi tassa e imposta, presente e futura, che gravi sulla fornitura dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, nonché sui contratti di fornitura, sono ad esclusivo carico dell’utente finale, senza alcuna possibilità di rivalsa verso il Gestore.
ART. 60 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE
Per quanto non previsto dal presente regolamento, sono applicabili le disposizioni normative e regolatori vigenti.
PARTE 2° - REGOLAMENTO PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE E LA DEPURAZIONE
ART. 61 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE E LA DEPURAZIONE
Il presente Regolamento disciplina gli scarichi di acque reflue che recapitano nelle pubbliche fognature del territorio di …………. nel rispetto della legislazione statale (D.Lgs. n. 152/2006) e Regionale, nonché delle prescrizioni tecniche generali espresse nella convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato. Il presente regolamento ha per oggetto:
• Il procedimento di autorizzazione e/o rinnovo degli scarichi di acque reflue nelle pubbliche fognature;
• Il controllo degli scarichi dei complessi produttivi/industriali e civili allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla loro accettabilità, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso delle acque, nonché il controllo per gli accertamenti in materia tariffaria.
• L’individuazione delle norme tecniche generali di allacciamento ed uso della fognatura.
• La gestione amministrativa dell’utenza, con il rispettivo sistema sanzionatorio.
È implicito il rispetto del Regolamento idrico (di cui sopra) anche per le utenze che si approvvigionano da fonti diverse dal pubblico acquedotto e usufruiscono dei servizi di fognatura e depurazione.
ART. 62 - COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL GESTORE
Per la gestione dei servizi pubblici il gestore adotta il presente Regolamento, con cui disciplina i limiti di accettabilità delle acque reflue domestiche e industriali nelle pubbliche fognature, ed esercita il controllo di conformità degli scarichi stessi ai suddetti limiti.
ART. 00 - XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX
Il presente Regolamento intende stabilire una disciplina omogenea degli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature dei comuni associati e nei collettori intercomunali, nel rispetto della legislazione statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977 (in suppl. ord. alla G.U.
n. 48 del 21 febbraio 1977), al fine di:
• tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione;
• promuovere e favorire gli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua al fine di consentire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e nell’adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;
• raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni per gli scarichi terminali delle pubbliche fognature e gli indirizzi generali del Piano di Ambito per il Risanamento e la Tutela delle Acque.
Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; è daconsiderare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno; solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno;
Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
Acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
Acque reflue assimilabili: acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche sono quegli scarichi provenienti da attività che risultino per le loro caratteristiche qualitative e quantitative, assimilabili ad acque reflue domestiche, ai sensi dell’art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, ivi incluse le attività assimilate a domestiche demandate a specifica norma regionale e regolamentare;
Acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC): acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;
Acque meteoriche di prima pioggia (AMPP): acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superficie coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;
Fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
Rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
Fognature separate: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 D.Lgs. 152/2006;
Acque di scarico: tutte le Acque reflue provenienti da uno scarico;
Fognatura pubblica: complesso di canalizzazioni di proprietà pubblica, servite o meno da impianto di depurazione, specificamente destinate a raccogliere e portare al recapito le acque meteoriche e di lavaggio provenienti da agglomerati e quelle reflue domestiche, urbane, industriali;
Stabilimento industriale o, semplicemente, stabilimento: tutta l’area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’allegato 8, alla parte III del decreto legislativo n°152 del 2006, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.
Pozzetto sifonato: il pozzetto che accoglie la braga e il sifone, e svolge, di norma, funzione di punto di separazione fra le competenze del Gestore e quelle dell’Utente. Il pozzetto deve essere posizionato all’interno della proprietà privata sul limite più prossimo alla proprietà pubblica; solo in casi eccezionali, per particolari problematiche tecniche e a insindacabile giudizio del Gestore, può essere autorizzata una posizione diversa.
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
Tutti gli insediamenti civili o produttivi che siano dotati di scarichi di acque reflue sia di natura domestica che industriale, esistenti e/o di nuova realizzazione, che ricadono in aree servite da pubbliche fognature, sono obbligati ad allacciarsi alla pubblica fognatura nei casi previsti dal presente Regolamento con costi a loro carico.
ART. 66 - CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI
Gli scarichi si distinguono in:
• Scarichi di acque reflue domestiche: tali scarichi sono sempre ammessi nel rispetto del presente regolamento fognario, compatibilmente con la capacità idraulica e depurativa del sistema e delle norme nazionali e regionali di settore; il titolare deve inoltrare al Gestore una richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura;
• Scarichi di insediamenti produttivi ma assimilabili a scarichi di acque reflue domestiche: per questo tipo di scarico deve essere presentata al comune, dal titolare dello scarico, una dichiarazione che certifichi che lo scarico in questione è assimilabile a domestico, ai sensi dell’art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e sulla base delle indicazioni della normativa regionale;
• Scarichi di insediamenti produttivi / Industriali: per questo tipo di scarico il titolare dello scarico deve presentare all’Ufficio SUAP del Comune competente, l’Istanza per di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del Dpr 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale…).
ART. 67- AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO
Autorizzazione allo scarico (art. 124- comma 1 D.Lgs. 152/2006) | |||
Tipologia scarichi | Scarichi di acque reflue domestiche | Scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche | Scarichi di acque reflue industriali |
Ammissibilità in pubblica fognatura | Sempre ammessi nel rispetto del presente regolamento fognario (art. 124- comma 4 D. Lgs 152/2006), non serve autorizzazione allo scarico | Dichiarazione di assimilabilità degli scarichi alle acque reflue domestiche (art. 101- comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e normativa regionale) | Autorizzazione allo scarico (art. 125 D.Lgs. 152/2006 e Normativa regionale) |
Richieste del titolare | Xxxxxxxxx di allacciamento al gestore | Richiesta di allacciamento al gestore | Richiesta di autorizzazione allo scarico AUA, da richiedersi tramite il SUAP. Richiesta di allacciamento al gestore |
ART. 68 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Ai sensi degli articoli 107 e 124 del D.Lgs. 152/2006 gli scarichi di acque reflue domestiche nelle reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza del presente regolamento e quindi non deve essere effettuata la domanda di autorizzazione allo scarico.
I titolari degli scarichi di acque reflue domestiche, devono comunque richiedere l’allacciamento alla fognatura con la presentazione degli appositi moduli corredati della documentazione e degli elaborati tecnici necessari, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e della normativa vigente, secondo quanto indicato all’Articolo 77.
Gli scarichi esistenti di acque reflue domestiche nelle pubbliche fognature del territorio di competenza del gestore, munite di impianto di depurazione terminale, sono sempre ammessi e, nel caso di fognature nere, devono essere di tipo diretto. Nei casi di fognature miste, il titolare dello scarico è obbligatoriamente tenuto all’adozione di sistemi di pre-trattamento, tipo fosse biologiche o similari, per evitare fenomeni di sedimentazione e/o di setticizzazione del liquame all’interno delle condotte, o comunque giudicati dal gestore adeguati al sistema fognario depurativo.
Gli scarichi di nuovi insediamenti si allacciano alla pubblica fognatura nel rispetto:
a) della capacità ricettiva del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui sul quale insistono;
b) delle eventuali previsioni di adeguamento della stessa di cui al piano d’ambito;
c) delle modalità previste dal regolamento di fognatura e depurazione; in presenza di fognatura separata, è obbligatorio l’allaccio delle acque reflue alla condotta nera.
Il Gestore si riserva, in caso di sistemi particolarmente critici, di prescrivere, per gli scarichi di nuovi insediamenti, trattamenti a piè d’utenza appropriati e compatibili con l’autorizzazione del sistema fognario depurativo pubblico in gestione.
Gli scarichi esistenti delle acque reflue domestiche nelle pubbliche fognature del territorio di competenza del gestore, sprovviste di impianto di depurazione terminale, devono essere sottoposti, sin dal momento di attivazione, ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzate con le tradizionali pratiche d’uso delle vasche settiche tricamerali o tipo Imhoff.
Gli scarichi di nuovi insediamenti si allacciano alla pubblica fognatura nel rispetto:
a) della capacità ricettiva del sistema di allontanamento dei reflui sul quale insistono;
b) delle eventuali previsioni di adeguamento della stessa di cui al piano d’ambito;
c) delle modalità previste dal regolamento di fognatura e depurazione; in presenza di fognatura, è obbligatorio l’allaccio delle acque reflue alla condotta nera.
Scarichi di nuovi insediamenti in fognature non dotate di impianto di depurazione sono di norma non ammessi o ammessi sulla base delle norme nazionali e regionali di settore e dell’autorizzazione
dello scarico finale della pubblica fognatura. Sulla base di tali valutazioni potranno essere prescritti trattamenti a piè d’utenza equivalenti a trattamenti di scarico in acque superficiali.
ART. 71 - OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO. ORDINANZE DEL SINDACO
Con la realizzazione e la progressiva entrata in funzione del sistema fognario misto separato, i comuni provvederanno ad imporre l’obbligo di allacciamento alla fognatura secondo le procedure e le norme tecniche e finanziarie di seguito specificate. Tale obbligo s’intende esteso a tutte le utenze, sia a quelle nuove sia a quelle già esistenti servite da fognatura pubblica, che non siano ancora allacciate alla stessa.
I proprietari degli immobili situati nelle vie e piazze interessate dall’entrata in funzione del sistema separato di fognatura dovranno provvedere, entro il termine che l’amministrazione comunale stabilirà, allo spurgo, disinfezione e riempimento con idonei materiali inerti dei xxxxx xxxx e delle fosse biologiche ed alla separazione della canalizzazione interna tra quella per le acque meteoriche e quella per le acque nere.
In caso d’inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere eseguiti ai sensi delle disposizioni vigenti. A tal fine il Comune stabilisce anche il termine entro il quale i titolari degli scarichi debbono essere allacciati con spese a loro carico. Per le utenze preesistenti che, ai sensi del presente articolo, si trovino obbligate ad allacciarsi, le amministrazioni competenti provvedono a revocare le autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura precedentemente emesse, laddove le stesse amministrazioni rilevino criticità igienico sanitarie e/o ambientali collegate allo scarico precedentemente autorizzato.
Gli scarichi di acque reflue delle Utenza non domestiche produttive e industriali, devono essere autorizzati nel rispetto dell’All.5 (parte III e Tab 3) del D.Lgs. 152/06, dall’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale). Tutti i richiedenti di autorizzazioni di scarichi industriali/produttivi in pubblica fognatura si possono rivolgere agli sportelli unici sia per avere informazioni e modulistica per il rilascio, il rinnovo o la voltura delle suddette autorizzazioni, sia per presentare la richiesta stessa di autorizzazione.
ART. 73 – SCARICHI DI UTENZE NON DOMESTICHE PRODUTTIVE E INDUSTRIALI NON IN PUBBLICA FOGNATURA
Per gli scarichi produttivi / industriali non in pubblica fognatura, il titolare dovrà provvedere allo scarico autonomo in corpi ricettori e ottenere le corrispondenti autorizzazioni, ai sensi della normativa vigente, dall’ente competente.
Gli scarichi di cui al precedente art. 72, che recapitano nelle pubbliche fognature del territorio di competenza del gestore, dovranno essere compatibili per quantità e qualità alla capacità di trattamento dell’impianto di depurazione terminale di pubblica fognatura e saranno sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite, in base alle caratteristiche dell’impianto. Si precisa che i titolari degli scarichi di acque reflue industriali sono, comunque, tenuti a rispettare le prescrizioni di massima di seguito indicate:
• le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;
• la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell’uva devono essere raccolte e smaltite a parte;
• gli scarti solidi di lavorazione delle conserviere devono essere raccolti e smaltiti a parte;
• i bagni esausti di decapaggio, defosfatizzazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;
• gli oli esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;
• le acque di dilavamento da eventuali cumuli di materiali esposti agli agenti atmosferici e le acque meteoriche provenienti dai piazzali o resedi di pertinenza di insediamenti produttivi devono rispettare quanto previsto dall’Art. 113 del D.Lgs. 152/2006;
• i distributori di carburante, le autorimesse, gli autolavaggi ed in genere gli insediamenti, che diano luogo a scarichi saltuari di oli minerali, benzine e liquami leggeri, dovranno installare anche idonei dispositivi (separatori) per contenere entro i limiti autorizzati tali sostanze. I separatori dovranno essere vuotati e puliti, a cura del titolare, a regolari intervalli di tempo e, comunque, secondo necessità. Il materiale separato dovrà essere smaltito in modo corretto, senza provocare danni, e dell’avvenuta pulizia dovrà essere conservata la documentazione;
• I laboratori fotografici dovranno smaltire i bagni esauriti di sviluppo e fissaggio, separatamente. Tali scarichi non potranno essere recapitati in fognatura;
• I laboratori di analisi dovranno installare contenitori di adeguata capacità per lo stoccaggio e l’eventuale trattamento o conferimento a terzi di qualsiasi tipo di refluo non rientrante nei limiti di accettabilità in pubblica fognatura;
• Gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al successivo art. 75 La suddetta elencazione non è tassativa, potendosi verificare la necessità di determinare ulteriori prescrizioni nel caso di specifiche lavorazioni od attività produttive, cosi come definite nel regolamento di accettabilità adottato del gestore. Tali prescrizioni saranno indicate dal gestore in fase di redazione del parere di competenza al fine del rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano nelle pubbliche fognature del territorio di competenza del gestore, sono tenuti, per quanto riguarda i limiti di
accettabilità, al rispetto dei limiti prescritti del gestore, conformemente dell’All.5 (parte III e Tab 3) del D.Lgs. 152/06, dall’Autorità competente in sede di rilascio dell’autorizzazione.
ART. 75- OBBLIGO DI DISINFEZIONE PER GLI SCARICHI SANITARI
Gli scarichi provenienti da case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini che recapitano in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti, in ogni caso, al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall’attivazione.
ART. 76- SVERSAMENTI ACCIDENTALI
Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al gestore, prima telefonica e poi scritta a mezzo fax.
Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso l’Azienda e/o nella rete fognaria e/o presso l’impianto di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi.
I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente, successivamente confermate per iscritto dal gestore.
Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, dovrà essere tempestivamente data comunicazione alla struttura provinciale Agenzia Regionale per l’Ambiente competente per territorio.
RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLE PUBBLICHE FOGNATURE
ART. 77 – ALLACCIAMENTO SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE: PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE
• Presentazione della domanda di allacciamento presso gli uffici del gestore, redatta su appositi moduli predisposti dal Gestore, corredata dei dati e documenti richiesti e completa della seguente documentazione tecnica:
• Planimetria in scala 1:2.000 della zona oggetto della richiesta in formato A4, con evidenziato il fabbricato da allacciare;
• Sezione stradale, comprensiva di eventuali banchine o marciapiedi pubblici, necessaria per la determinazione della larghezza stradale e la conseguente individuazione del costo di allacciamento da applicare.
• Copia del progetto (in formato A4) conforme all’originale presentato in Comune per l’adeguamento dell’impianto di scarico (nei casi di intervento con opere anche nelle aree private) completo di particolari e tipologie costruttive:
• punto d’innesto in pubblica fognatura;
• quota di scorrimento nel punto d’innesto in pubblica fognatura;
• Verifica in ufficio della documentazione inoltrata, sopralluogo da parte del tecnico del gestore per controllo, valutazione della fattibilità ed accertamento dell’importo economico dovuto per le opere di allacciamento.
• Invio da parte del gestore, all’intestatario della domanda (proprietario o amministratore), di nota contenente l’esito della richiesta (approvazione/sospensione). In caso di approvazione di preventivo di spesa relativa ai costi di realizzazione dell’allaccio richiesto, variabili in funzione della larghezza e della tipologia della strada, oltre che di eventuali importi a conguaglio per oneri accessori e/o opere supplementari, l’intestatario della domanda dovrà darne notizia al gestore, effettuando il relativo pagamento.
• Esecuzione da parte del gestore dei lavori di allaccio fognario, in sede stradale pubblica, dalla canalizzazione fognaria al punto di allaccio indicato negli elaborati grafici
• Invio da parte del gestore, direttamente all’intestatario della richiesta, di fattura, relativa al costo delle opere così come precedentemente pagate, e di autorizzazione all’allacciamento, completa di eventuali prescrizioni tecniche.
a) Presentazione della domanda di allacciamento, presso gli Uffici del gestore, completa della seguente documentazione tecnica:
• Relazione firmata da qualificato professionista e/o analisi eseguite da idonei laboratori nel caso di scarichi già in atto), attestanti che la qualità delle acque immesse in fogna rientrerà nei limiti di cui sopra;
• impegno scritto a che anche in futuro tale qualità rientri entro detti limiti, dichiarando di aver preso conoscenza delle sanzioni cui si esporrebbe in caso di superamento degli stessi;
• Planimetria in scala 1:2.000 della zona oggetto della richiesta in formato A4, con evidenziato il fabbricato da allacciare;
• Sezione stradale, comprensiva di eventuali banchine o marciapiedi pubblici, necessaria per la determinazione della larghezza stradale e la conseguente individuazione del costo di allacciamento da applicare;
• Copia del progetto (in formato A4) conforme all’originale presentato in Comune per l’adeguamento dell’impianto di scarico (nei casi di intervento con opere anche nelle aree private) completo di:
• particolari e tipologie costruttive;
• punto d’innesto in pubblica fognatura;
• quota di scorrimento nel punto di allaccio fognario.
b) Verifica in ufficio della documentazione inoltrata, sopralluogo da parte del tecnico Il gestore per controllo, valutazione della fattibilità ed accertamento dell’importo economico dovuto per le opere di allacciamento.
• Invio da parte del gestore, all’intestatario della domanda (proprietario o amministratore), di nota contenente l’esito della richiesta
(approvazione/sospensione). In caso di approvazione di preventivo di spesa relativa ai costi di realizzazione dell’allaccio richiesto, variabili in funzione della larghezza e della tipologia della strada, oltre ad eventuali importi a conguaglio per oneri accessori e/o opere supplementari, l’intestatario della domanda dovrà darne notizia al gestore, effettuando il relativo pagamento.
c) Esecuzione da parte del gestore dei lavori di allaccio fognario, in sede stradale pubblica, dalla canalizzazione fognaria al punto di allaccio indicato negli elaborati grafici
d) Invio da parte del gestore, direttamente all’intestatario della richiesta, della fattura, relativa al costo delle opere così come precedentemente pagate, oltre ad autorizzazione all’allacciamento, completa di eventuali prescrizioni tecniche.
ART. 79 - ALLACCIAMENTO SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI: PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE
a) Presentazione della domanda di allacciamento, presso gli uffici del gestore, completa della seguente documentazione Tecnica:
• Autorizzazione Unica Ambientale (da presentare al SUAP del comune competente e rilasciata dall’autorità competente);
• Planimetria in scala 1:2.000 della zona oggetto della richiesta in formato A4, con evidenziato il fabbricato da allacciare;
• Sezione stradale, comprensiva di eventuali banchine o marciapiedi pubblici, necessaria per la determinazione della larghezza stradale e la conseguente individuazione del costo di allacciamento da applicare.
• Copia del progetto (in formato A4) conforme all’originale presentato in Comune per l’adeguamento dell’impianto di scarico (nei casi di intervento con opere anche nelle aree private) completo di:
• particolari e tipologie costruttive
• punto d’innesto in pubblica fognatura
• quota di scorrimento nel punto di allaccio fognario
• Planimetria scala 1/500 dell’insediamento produttivo, con indicato:
• i vari reparti di produzione
• i servizi igienici e le altre destinazioni dei locali
• le reti interne di fognatura acque nere, acque chiare, acque meteoriche, acque di processo e degli eventuali impianti di pretrattamento
• pozzetto di ispezione terminale prima della immissione delle acque nel collettore fognario
• la fonte di approvvigionamento idrico sia pubblico acquedotto o pozzo privato, i numeri di matricola dei misuratori installati
• Sezione Longitudinale quotata in scala 1/100 della tubazione di allaccio alla pubblica fognatura con i relativi pozzetti
• Particolare dell’ultimo tratto di condotta con pozzetti d’ispezione, campionamento e misura ed il particolare dell’innesto alla pubblicafognatura
• Relazione Tecnica sull’opera da eseguire con indicato:
• descrizione dettagliata del ciclo o dei cicli produttivi svoltinell’azienda;
• descrizione ed elenco degli impianti presenti nello stabilimento e dai quali si originano gli scarichi;
• elenco dettagliato delle materie prime e delle materie accessorie usate nella produzione, indicando la fase produttiva in cui vengono impiegate ed i rispettivi quantitativi utilizzati mensilmente ed annualmente;
• portata d’acqua prevista in metri cubi utilizzata nell’anno solare
• portata idraulica dello scarico industriale previsto in metri cubi; nel caso di scarico unificato con quello domestico, va dichiarato il volume complessivo dei due scarichi
• tipo e numero di matricola del misuratore d’utenza istallato sulle opere di captazione private
• numero delle giornate lavorative svolte durante l’anno solare
• dichiarazione della piena conoscenza di quanto specificato del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e/o integrazioni.
• Certificato di analisi non anteriore a tre mesi, comunque rispecchiante la situazione aggiornata degli scarichi, nel caso di attività esistenti, altrimenti certificato di analisi presunto con impegno a fornire un certificato di analisi entro tre mesi dall’inizio dell’attività stessa
• Eventuali altre indicazioni richieste dal gestore specificate sulla domanda.
Tutta la documentazione, in triplice copia, deve essere firmata e timbrata dal Progettista, dal Direttore Xxxxxx e dal Richiedente (Proprietario o altro).
b) Verifica in ufficio della documentazione inoltrata, sopralluogo da parte del tecnico del gestore per controllo, valutazione della fattibilità ed accertamento dell’importo economico dovuto per le opere di allacciamento.
c) Invio da parte del gestore, all’intestatario della domanda (proprietario o amministratore), di nota contenente l’esito della richiesta (approvazione/sospensione). In caso di approvazione di preventivo di spesa relativa ai costi di realizzazione dell’allaccio richiesto, variabili in funzione della larghezza e della tipologia della strada, oltre che di eventuali importi a conguaglio per oneri accessori e/o opere supplementari e comprensiva di eventuali prescrizioni tecniche, l’intestatario della domanda dovrà darne notizia al gestore, effettuando il relativo pagamento.
d) Esecuzione da parte del gestore dei lavori di allaccio fognario, in sede stradale pubblica, dalla canalizzazione fognaria al punto di allaccio indicato negli elaborati grafici.
e) Invio da parte del gestore, direttamente all’intestatario della richiesta, di fattura, relativa al costo delle opere così come precedentemente pagate, oltre ad invio informativa all’ente competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico dell’avvenuta esecuzione dell’allacciamento.
f) Rilascio di copia della documentazione di richiesta allacciamento all’utente finale richiedente, vidimata del gestore con gli estremi di approvazione della richiesta e di realizzazione delle opere di allacciamento (documento necessario per poter attivare, assieme all’Autorizzazione allo scarico che il richiedente deve aver contestualmente acquisito, il collegamento dai propri scarichi alla rete fognaria pubblica).
MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO
Il presente titolo regolamenta, nell’ambito di competenza del gestore, gli allacciamenti degli scarichi alle fognature pubbliche, nonché, le procedure cui sono tenuti i singoli utenti finali per la realizzazione delle opere interne.
ART. 81 – ZONA SERVITA DA FOGNATURA. DEFINIZIONE E PRESCRIZIONI DI ALLACCIAMENTO.
Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue sia di natura domestica che industriale sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica fognatura secondo le modalità previste dal presente Regolamento con costi a loro carico.
L’obbligo di allacciamento è previsto per tutti gli edifici e stabilimenti posti nelle vicinanze di una fognatura pubblica ad una distanza massima dall’insediamento e/o agglomerato o parte di esso così determinata:
• finoadueunità abitative o commerciali oppure, incaso di scarichi di acque reflue industriali fino a 5 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblicafognatura dista non più di m 50 dall’immobile più vicino al collettore;
• da 3 a 4 unità abitative e/o commerciali oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 10 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m 100 dall’immobile più vicino al collettore;
• da 5 a 8 unità abitative e/o commerciali oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 20 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m 200 dall’immobile più vicino al collettore;
• da 8 a 12 unità abitative e/o commerciali e oltre oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 30 abitanti equivalenti e oltre: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m 300. Pertanto edifici posti ad una distanza di oltre 300 ml dalla pubblica fognatura non hanno obbligo di allaccio dall’immobile più vicino al collettore.
Si intendono facenti parte di uno stesso insediamento e/o agglomerato o parte di esso l’insieme di immobili distanti fra di loro fino ad un massimo di 50 m.
Le distanze di cui sopra sono calcolate dalla fognatura fino al limite della proprietà privata del richiedente attraverso pubbliche vie o servitù tecnicamente attivabili.
Il presente obbligo si applica esclusivamente nel caso di capacità fognaria disponibile. Ulteriori deroghe potranno essere concesse dai Comuni e dal gestore e in accordo con l’Autorità Ente di Governo d’Ambito, per gli edifici e stabilimenti, situati nell’ambito della zona con obbligo di allacciamento, ma che necessitano di opere straordinarie, come, ad esempio, la realizzazione di attraversamenti e sottopassaggi di torrenti, fiumi, canali, ovvero l’attraversamento di ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali (secondo l’importanza delle stesse), ovvero con particolare difficoltà tecnica o con costi eccessivi non giustificabili.
Nei casi di deroghe all’obbligo di allaccio e comunque nelle zone non servite da pubblica fognatura, secondo la definizione del presente articolo, i titolari degli scarichi dovranno provvedere alla realizzazione di un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni normative vigenti e alla richiesta alle autorità competenti di apposita autorizzazione allo scarico.
Nel caso in cui l’obbligo di allaccio non riguardi singole utenze, ma un raggruppamento delle stesse, la domanda dovrà essere effettuata da tutti gli utenti, che dovranno presentare un unico progetto di collegamento degli scarichi al collettore fognario.
I progetti di allacciamento alla rete fognaria sono sottoposti alla preventiva approvazione del Gestore.
ART. 82 – COLLEGAMENTO AI COLLETTORI ESISTENTI
Per i collegamenti di fognature esistenti, o di nuova costruzione, ad una rete fognaria, gestita del gestore, o comunque, ad un reticolo fognario afferente ad un impianto centralizzato di depurazione gestito dalla stessa, i soggetti richiedenti devono formulare una proposta tecnica alla medesima, corredata dal progetto di massima e dalle altre informazioni necessarie. Sulla base di tali elementi, verificata la fattibilità della proposta con le caratteristiche del sistema gestito, Il gestore esprimerà il proprio parere di merito, impartendo, se del caso, anche le dovute prescrizioni tecniche, necessarie per assicurare il rispetto dei regolamenti edilizi comunali.
Si precisa che il collegamento alla pubblica fognatura può avvenire con funzionamento a gravità, oppure in pressione, tramite pompe di sollevamento, e che saranno stabilite del gestore le modalità tecniche di allacciamento e il punto di recapito nella pubblica fognatura.
Il collegamento sarà realizzato solo dopo detta approvazione, nel rispetto e secondo le modalità prescritte del gestore La medesima procedura dovrà essere seguita nel caso di potenziamenti od estensioni delle reti fognarie.
I lavori di realizzazione dei condotti di allacciamento in suolo pubblico sono effettuati, sempre escludendo i lavori in proprietà privata, dal Gestore previa corresponsione degli oneri previsti nel preventivo di allacciamento. E’ comunque possibile per l’utente finale, dietro formale richiesta, la realizzazione di tali opere per conto proprio, sotto la supervisione ed eventuale assistenza del gestore secondo le prescrizioni dallo stesso impartite. Nel caso in cui il nuovo allacciamento alla pubblica fognatura non possa essere realizzato se non utilizzando fognature private esistenti o attraversando proprietà private, sarà cura dell’interessato richiedere a tutti i proprietari della fognatura o dei terreni attraversati le relative servitù. Tale disponibilità si intende assolta con la presentazione da parte dell’Utente finale dell’atto di assenso da parte dei suddetti proprietari, contestualmente alla presentazione della domanda di allaccio; in ogni caso il Gestore è sollevato da ogni responsabilità o controversia di tipo civilistico.
Il Gestore può accogliere le richieste di allaccio che richiedano interventi di estensione della rete nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre condizioni tecniche. Qualora l’Utente finale (o gruppo di Utenti finali) richiedesse l’allacciamento, o risultasse comunque obbligato ad allacciarsi, le spese per la realizzazione delle tubazioni stradali, delle derivazioni e degli impianti necessari all’estensione della rete fognaria saranno a totale carico dei richiedenti.
Tutti gli adempimenti occorrenti all’attuazione dell’allacciamento, come i permessi per l’occupazione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato, nonché i provvedimenti relativi alla salvaguardia degli altri servizi, che interferiscono con i lavori, e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico sono a carico del gestore, eccetto il caso in cui i lavori di allacciamento siano eseguiti direttamente dall’utente finale.
Nel caso di costruzione o di ripristino di fognature stradali, Il gestore provvederà all’esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli allacciamenti privati non idonei. Gli oneri di tali lavori sono a carico dell’utente finale.
ART. 84 - TITOLARITÀ E MANUTENZIONE DEI CONDOTTI
Le condotte e gli impianti fognari, per la parte insistente sulla proprietà pubblica o su aree espropriate o assoggettate a servitù di passaggio per pubblica utilità vanno considerati a tutti gli effetti parte integrante della rete affidata in carico al gestore che ne assume titolarità della gestione. Per la restante parte, gli oneri di manutenzione saranno a carico del privato.
Nel caso in cui il pozzetto sifonato sia posizionato all’interno della proprietà privata, le competenze del Gestore riguardano di norma la sola tubazione che insiste sul suolo pubblico.
Nel caso in cui il pozzetto sifonato sia posizionato sul suolo pubblico, le competenze del Gestore riguardano la tubazione che si trova tra il collettore principale ed il pozzetto sifonato.
La realizzazione e la manutenzione del pozzetto sifonato sono di competenza esclusiva dell’Utente.
In caso di assenza di pozzetto di consegna, la competenza del privato termina nel punto di allaccio tra la tubazione che colletta i relativi reflui nel collettore pubblico principale e quest’ultimo, anche laddove il collettore, che convoglia i reflui dall’utenza al collettore principale, sia posto in proprietà pubblica.
ART. 85 - IMMISSIONE TRAMITE PREDISPOSIZIONI ESISTENTI.
Per l’immissione degli scarichi nella fognatura pubblica, dovranno essere utilizzate esclusivamente le predisposizioni esistenti installate durante la posa in opera dei collettori fognari principali. La tubazione privata dovrà essere adeguata al diametro delle predisposizioni, salvo quei provvedimenti che il gestore, per motivi di ordine tecnico, igienico o locale, ed in casi eccezionali e previo parere - degli organi competenti, potrà adottare in deroga alle norme sopra riportate.
L’esecuzione degli allacciamenti in sede pubblica sarà gestita direttamente del gestore.
Le condotte di scarico private non potranno essere allacciate tra loro nella carreggiata stradale; tale operazione dovrà essere compiuta lungo la proprietà privata; dopodiché tali condotte andranno allacciate ad un unico attacco tra quelli predisposti sul collettore principale. In caso di impossibilità, le condotte potranno essere allacciate lungo il marciapiede, dopo avere ottenuto, in via preventiva, l’autorizzazione per occupazione permanente di suolo pubblico da parte del competente Ufficio comunale.
Nel caso di fabbricati divisi in più parti appartenenti a diversi proprietari, questi sono tenuti a riunire le rispettive canalizzazioni, per acque bianche e per acque nere, provvedendo alla loro immissione nella fogna stradale mediante un solo condotto per le acque bianche ed un solo condotto per le acque nere.
Tutte le tubazioni, pozzetti, fosse settiche e biologiche ecc., poste su sede pubblica, sono di proprietà dei fabbricati fino all’imbocco del traversante, costruito del gestore. Ai proprietari spetta la manutenzione e la riparazione di dette tubazioni e/o manufatti. I proprietari saranno direttamente responsabili di danni arrecati a terzi per la non corretta gestione degli stessi.
ART. 86 - NORME TECNICHE PER L’ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA
Per la corretta e regolare realizzazione delle opere fognarie interne alla proprietà privata, necessarie per l’adeguamento degli scarichi fognari, si fa riferimento ai vigenti regolamenti edilizi nel comune territorialmente competente.
ART. 87 - DISPOSIZIONI TECNICHE PER LO SCARICO DEI LIQUAMI IN PUBBLICA FOGNATURA
Salvo diverse indicazioni prescritte da regolamenti edilizi locali, nella realizzazione delle opere di raccolta e allontanamento all’interno delle proprietà private, dovranno essere rispettate le seguenti modalità:
• Le tubazioni di scarico di bagni e/o cucine, poste all’interno del fabbricato ed i discendenti relativi, dovranno essere costruiti in materiale impermeabile come grès ceramico, PVC ad alta resistenza PEAD o altri materiali similari ed inoltre ben connessi a regola d’arte, in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita.
• Ove non esistano cortili o giardini privati, le tubazioni di servizio devono essere costruite e collocate in modo da non attraversare al piano terreno i vani adibiti al pernottamento.
• Nel sotterraneo, ove possibile, le tubazioni saranno mantenute al di sopra del pavimento; in caso contrario, esse dovranno essere collocate in apposita incassatura, facilmente ispezionabile, nel muro o nel pavimento, dotata di pareti impermeabili; in casi diversi, si potrà sostenere la condotta con appositi tiranti a soffitto, o con mensole a parete, con almeno un sostegno per ogni giunto.
• Tutti gli apparecchi per l’evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete fognaria, nonché i pozzetti e/o griglie di raccolta delle acque piovane, dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone.
• Per garantire l’assoluta sicurezza dell’impianto in caso di fughe di gas e/o di esalazioni fognarie, le calate degli scarichi provenienti da bagni, cucine e dai condotti principali della rete interna, dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati (ventilazione primaria)
in aggiunta; dovranno altresì essere installate apposite canne di aerazione collegate a valle del sifone di fondo colonna (ventilazione secondaria), prolungate oltre il colmo del tetto e completamente isolate dal resto dell’impianto; deroghe alla presente disposizione potranno essere concesse del gestore, previa autorizzazione degli organi competenti, da allegare in copia alla richiesta d’allaccio fognario.
• È fatto assolutamente divieto di introdurre acque reflue domestiche, acque nere (provenienti da bagni) e/o acque grigie (provenienti da cucine, lavabi, pilozzi, lavatrici ecc), nelle canalizzazioni che recapitano in fognatura di tipo Separata Bianca ed è oltremodo vietato introdurre nelle doccionate scarichi diversi dall’acqua piovana e di utilizzare quest’ultime come sfiati per qualsiasi rete di scarico.
• Per assicurare le migliori condizioni igieniche della fognatura pubblica e/o privata, nell’interesse comune, il gestore, o il Comune, ha la facoltà di posizionare, nei luoghi in cui lo ritenga necessario, tubi di ventilazione fognaria, appoggiandoli ai fronti esterni degli edifici privati.
• Il gestore, o il Comune, ha la facoltà d’imporre, in fase di richiesta di allacciamento o laddove lo ritenga necessario, il posizionamento di un pozzetto sifonato tipo “Firenze”, sito al limite della proprietà privata, a ridosso della fognatura pubblica; l’installazione e la gestione di tale sifone sono attività di esclusiva competenza privata;
• È assolutamente obbligatorio eseguire i lavori all’interno della proprietà privata una volta che il gestore ha terminato la realizzazione dell’allaccio richiesto, in quanto la quota di scorrimento di quest’ultimo è fissa e imposta dai sottoservizi presenti in suolo pubblico.
ART. 88 - IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE (PRETRATTAMENTO)
Laddove sussista un sistema fognario di tipo unitario misto, prima dell’immissione nei canali pubblici della fognatura, dovrà essere installato un impiantodichiarificazione, nel quale dovranno essere fatte confluire le acque nere (provenienti da bagni) e le acque grigie (provenienti da cucine, lavabi, pilozzi, lavatrici ecc); quest’ultimo dovrà essere conforme alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e adeguatamente dimensionato in relazione al numero di utenti finali (ab equivalente) e alla dotazione idrica giornaliera (Litri/ab.).
Gli impianti di pretrattamento (fosse settiche tricamerali a sedimentazione e fosse imhoff) dovranno essere realizzati a perfetta tenuta e collocate in luoghi privati, all’aperto e perfettamente areati, salvo casi particolari, che saranno autorizzati dagli organi competenti, da allegare in copia alla richiesta d’allaccio fognario.
Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli edifici situati lungo le strade private. I proprietari degli edifici fronteggianti tali strade dovranno quindi provvedere alla realizzazione della fognatura nella strada stessa, secondo le norme del presente Regolamento.
ART. 90 - CONFORMITÀ DELLE OPERE - VISITE DI CONTROLLO
Le opere di canalizzazione, sia per gli stabili di nuova costruzione che per i fabbricati già esistenti, dovranno essere eseguite come da elaborati tecnici presentati in Comune per le dovute autorizzazioni all’esecuzione dell’opera e al gestore, seguendo le eventuali prescrizioni tecniche e/o sanitarie descritte nell’autorizzazione ai lavori e all’allacciamento.
Nel caso di lottizzazioni, ad ultimazione dei lavori, il tecnico redattore del progetto e/o direttore dei lavori, provvederà a compilare ed inviare al gestore, idonea dichiarazione di fine lavori e conformità delle opere eseguite, rispetto al progetto approvato.
Il gestore si riserva comunque la facoltà di verificare, tramite propri tecnici, quanto dichiarato; lo scopo delle visite di controllo è quello della constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione alle norme tecniche e sanitarie impartite dai Regolamenti dei rispettivi organi preposti e della conformità dell’opera al progetto presentato.
Tale visita non esime il proprietario da alcuna responsabilità per i difetti che potessero in seguito constatarsi e gli eventuali danni che ne conseguissero alla fognatura cittadina, ovvero allo stesso stabile.
DISCIPLINA ECONOMICA CON L’UTENZA
ART. 91- TARIFFA PER ONERI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle Acque di rifiuto derivanti dai fabbricati pubblici e privati, adibiti ad uso domestico o industriale, è dovuto da parte degli utenti finali al gestore, quale ente gestore del Servizio Idrico Integrato, il pagamento di apposite tariffe, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 152/2006. La quota di tariffa relativa al servizio di depurazione e di fognatura è dovuta anche dagli utenti finali ubicati in zone servite da rete fognaria, ancorché non allacciati alla stessa, purchè siano obbligati ad allacciarsi, a far data dall’ultimazione dei lavori effettuati per la realizzazione della rete fognaria medesima. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sarà cura del Gestore comunicare la data di ultimazione delle nuove opere sia all’Autorità d’Ambito che al sindaco del comune interessato. La tariffa relativa al collettamento e alla depurazione delle Acque reflue viene determinata con l’applicazione del Metodo Tariffario Idrico per il triennio di competenza indicato dall’ Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico.
ART. 92 - TARIFFA RELATIVA ALLE UTENZE DOMESTICHE E/O ASSIMILABILI
Per le utenze domestiche/civili la tariffa è indicata e approvata dall’ Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente, e viene determinata con l’applicazione del Metodo Tariffario Idrico per il periodo di competenza.
Tutti gli utenti finali, che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto, e sversano gli scarichi nella pubblica fognatura, sono obbligati all’installazione di idonei contatori per la misurazione del volume delle acque prelevate, ad assicurarne il buon funzionamento e a farne denuncia con le modalità successivamente descritte nel presente articolo. La mancata installazione dello strumento di misura comporterà l’applicazione dell’apposita penale, prevista all’art. 54 del Regolamento del Servizio Idrico integrato
La tariffa viene calcolata sulla base del 100% dell’acqua prelevata o comunque assunta e misurata dall’ apposito misuratore d’utenza.
I titolari di tali utenze sono tenuti a denunciare, entro il 31 gennaio di ogni anno, facendo uso di appositi moduli messi a disposizione dal gestore, i quantitativi diacqua prelevati o scaricati nel corso dell’anno precedente per l’addebito della tariffa per i servizi di fognatura e, nel caso, di depurazione.
L’omessa o ritardata denuncia di cui al presente articolo darà luogo ad una ricostruzione dei consumi presunti e sarà sanzionata mediante applicazione della penale prevista dall’art. 54.
Nel caso che il prelievo idrico autonomo non sia dotato di idoneo strumento di misura, la quantità annua prelevata presunta non risulterà inferiore a 70 metri cubi di acqua per ogni persona utilizzatrice.
Nell’ipotesi in cui l’utilizzatore comunichi al gestore il rilascio dell’immobile approvvigionato da fonti diverse dal pubblico acquedotto con scarichi recapitanti in pubblica fognatura, senza contestuale voltura a nome del successivo fruitore del servizio, il proprietario dell’unità immobiliare è in ogni caso tenuto al pagamento della tariffa per il servizio di depurazione e fognatura in base alla lettura rilevata sul misuratore installato allo scarico.
In mancanza di misuratore allo scarico, ferma restando l’applicazione della penale prevista all'art. 54, al proprietario verrà addebitato un costo pari ad un prelievo idrico presunto non inferiore a 70 metri cubi annui per ogni persona utilizzatrice, salvo l’invio al gestore del S.I.I. di una autocertificazione attestante il mancato utilizzo della risorsa idrica, al ricevimento della quale il gestore procederà con la disattivazione del servizio di fognatura e depurazione.
Qualora l’immobile venga in seguito utilizzato, il soggetto avente titolo è tenuto ad inoltrare al Gestore apposita richiesta di riattivazione del servizio di fognatura e depurazione ai fini della stipula del contratto a proprio nome.
Il Gestore potrà inoltre predisporre controlli d’ufficio attraverso i propri organi tecnici e/o delle Autorità competenti per territorio al fine di acquisire elementi di valutazione per la più corretta determinazione dei consumi e delle tariffe, di accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché di verificare il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento.
I contatori di cui al presente articolo atti a misurare l’approvvigionamento in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto, devono essere installati e mantenuti in efficienza ad esclusiva cura e spese dei soggetti che prelevano e/o scaricano le acque, dovranno essere atti a misurare le quantità di tutte le acque prelevate e/o scaricate e dovranno essere installati in luoghi
che permettano una facile e agevole lettura delle misurazioni, secondo le indicazioni tecniche fissate dal presente Regolamento.
La non corretta manutenzione dei dispositivi di misura comporterà l’applicazione della penale di cui all’art. 54.
Per le acque prelevate, tali contatori dovranno essere posti sopra il punto di prelevamento per chi si approvvigiona di acque superficiali e sul “collo” per chi si approvvigiona da pozzi. Qualora l’attingimento avvenga da fonti diverse da quelle sopra indicate, potranno di volta in volta essere disciplinate dal gestore condizioni diverse e particolari inerenti il posizionamento dei contatori di portata.
Prima dell’attivazione dei prelievi di acqua dal sottosuolo (emurgimenti), i soggetti interessati, dovranno comunicare all’Azienda:
- la marca e il tipo di contatore installato;
- la matricola;
- il numero di cifre;
- il diametro della tubazione.
ART. 93 - CAMBIO DEL TITOLARE DI UTENZA DOMESTICA E/O ASSIMILABILE
I titolari dell’approvvigionamento dovranno denunciare sollecitamente al gestore il passaggio di proprietà o il cambiamento del titolare di utenza; in difetto, rimarranno personalmente responsabili verso il gestore del pagamento degli oneri dovuti perla depurazione degli scarichi.
ART. 94 - TARIFFA RELATIVA ALLE UTENZE INDUSTRIALI.
Sulla base di quanto previsto dagli Artt. 154 e 155 del D.Lgs. 152/2006, la determinazione delle tariffe per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali è attribuita all’Autorità di Governo d’Ambito, sulla base di quanto indicato al Titolo 4 dell’Allegato A della TICSI (deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR)
La tariffa Fognatura e Depurazione relativa agli utenti finali produttivi/industriali allacciati alla pubblica fognatura e che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto, sarà addebitata all’utente finale con apposita fattura emessa sulla base della denuncia annuale presentata e/o dagli accertamenti eseguiti dal gestore. Qualora pervenisse una denuncia o un modulo relativo alle acque prelevate e scaricate non completo, il gestore provvederà ad attribuire il valore del dato mancante stimandolo. La stima da eseguire si baserà principalmente sulle denunce riferite agli anni precedenti. Se anche tale dato non sarà disponibile il gestore farà riferimento alla documentazione fino ad ora posseduta in merito, stimando il valore del dato mancante nel modo più veritiero possibile e secondo le conoscenze possedute in materia.
ART. 95 - CAMBIO DEL TITOLARE DI UTENZA INDUSTRIALE.
I proprietari degli immobili dovranno denunciare sollecitamente al gestore il passaggio di proprietà o il cambiamento del titolare di utenza industriale; in difetto, rimarranno personalmente responsabili verso il gestore del pagamento degli oneri dovuti per la depurazione degli scarichi.
Gli stessi dovranno richiedere il rinnovo dell’Autorizzazione allo scarico all’Autorità d’Ambitoprevia richiesta inoltrata presso lo Sportello Unico Comunale.
ART. 96 - MODULO DI DENUNCIA DELLE ACQUE PRELEVATE E SCARICATE.
Secondo quanto stabilito dall’Art. 165 del D.Lgs. 152/2006 coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse da pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare al Gestore del Servizio Idrico Integrato il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela della acque dall’inquinamento. Il gestore, al fine di agevolare tale operazione, provvederà ad elaborare un apposito modulo di denuncia, ad inviarlo presso le utenze interessate, ed a indicare le date e i tempi di ricezione. I dati richiesti dovranno essere riferiti al periodo 1 Gennaio
– 31 Dicembre di ciascun anno. La denuncia dovrà essere presentata in carta semplice, e fatta recapitare presso gli uffici amministrativi Il gestore
Se per qualche motivo il modulo relativo alla denuncia non dovesse essere recapitato all’utenza interessata, questa sarebbe ugualmente obbligata a fornire le informazioni relative alle acque prelevate/scaricate, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dagli obblighi prescritti dal D.Lgs. 152/2006.
La compilazione dell’elaborato risulta anche indispensabile al fine di redigere un piano di controllo riguardo la qualità delle acque e degli scarichi immessi nei corpi idrici ricettori, secondo quanto stabilito dall’Art. 165 del D.Lgs. 152/2006 e dagli Artt. 128 e 129 del D.Lgs. 152/2006. La denuncia delle acque prelevate e scaricate dovrà contenere i dati utili per il calcolo della tariffa, nonché tutte le informazioni ritenute utili per la corretta gestione degli scarichi. L’entità dei prelievi dovrà essere rilevata dalla lettura di appositi strumenti di misura. Per le acque reflue industriali, la quantità di liquame scaricato dovrà risultare dall’elaborazione dei dati di prelievo, e, qualora fosse inferiore al liquame prelevato, se ne dovrà dare idonea spiegazione, documentando con dati tecnico-analitici i relativi quantitativi di refluo eventualmente persi durante il processo di approvvigionamento – scarico. Il gestore, se lo riterrà necessario, anche ai fini tariffari, potrà prescrivere idonei strumenti di misura (campionatori e misuratori di portata) a piè di fabbrica da installarsi a cura e spese dell’utente finale. Sempre in riferimento agli articoli di cui sopra, il gestore potrà predisporre controlli d’ufficio, attraverso i propri organi tecnici e/o quelli delle pubbliche autorità territorialmente competenti. Il personale del gestore risulta quindi autorizzato al controllo dei complessi domestici e industriali allacciati alla pubblica fognatura, ivi compresi quelli assimilati agli insediamenti abitativi, sulla base di programmi mirati ad accertamenti fiscali in materia tariffaria, per la verifica quali - quantitativa degli scarichi, ai fini gestionali e manutentivi finali, nonché allo scopo di assicurare l’adeguamento degli effluenti fognari ai limiti di accettabilità imposti dalla
normativa vigente. I tecnici addetti ai controlli, muniti di tesserino di riconoscimento, sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all’interno del perimetro dell’insediamento industriale o domestico, al fine di verificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi (Artt. 128 e 129 del D.Lgs. 152/2006). Tali controlli devono essere eseguiti alla presenza del titolare dello scarico o di persona all’uopo delegata, al fine di verificare la natura e l’accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua e, più in generale, l’osservanza delle norme e prescrizioni del D.Lgs. 152/2006.
ART. 97 - CAMPIONAMENTI AI FINI TARIFFARI SU UTENZE INDUSTRIALI
Fermo restando quanto disposto dagli Artt. 128 e 129 del D.Lgs. 152/2006 e dall’Art. 165 del D.Lgs. 152/2006, durante i controlli di cui al precedente articolo, si potrà procedere all’esecuzione del prelievo di un campione dello scarico, significativo ai fini tariffari.
Il campione potrà derivare da un prelievo istantaneo o da più prelievi ad intervalli di tempo variabili, in modo da formare un campione medio composto in funzione del ciclo produttivo, dei tempi ed delle modalità di scarico, nonché della portata e della durata degli scarichi. Le modalità del prelievo del campione saranno riferite alla normativa vigente, ed in particolare all’art. 101 del D.Lgs. 152/2006.
ART. 98 - RICHIESTA DI ESENZIONE DALLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE.
La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura è dovuta dagli utenti finali nel caso in cui la zona sia servita da pubblica fognatura ed a condizione che sussista l’obbligo di allacciamento ai sensi dell’art. 81 del presente Regolamento. La richiesta di esenzione dal pagamento della quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e/o di depurazione, fatto salvo quanto previsto all’Art. 71, dovrà essere presentata in carta semplice presso gli Uffici del gestore, o presso lo Sportello Unico Comunale, il quale provvederà all’invio della domanda di esonero presso gli uffici del gestore. Successivamente gli addetti dell’Ufficio Tecnico provvederanno ad accertare l’effettivo diritto all’esenzione. A seguito di tale comunicazione, si provvederà all’esonero dal pagamento della tariffa di fognatura ed al rimborso di quanto eventualmente pagato a tale titolo negli anni precedenti.
ART. 99 – SANZIONI AMMINISTRATIVE
Ai titolari di scarichi di Acque reflue industriali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall’Art. 133
del decreto stesso. Le sanzioni saranno determinate ed applicate dall’Autorità d’Ambito, ai sensi dell’Art. 135 del D.Lgs. 152/2006. Restano ferme le indennità e le penali dell’art. 54.
In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate dall’Art.137 del D.Lgs. 152/2006, sarà data comunicazione all’Autorità Giudiziaria.
ART.101 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Ferme restando le norme sanzionatorie richiamate agli artt. 99 e 100, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico, verranno adottati i provvedimenti amministrativi previsti dall’Art. 130 del D.Lgs. 152/2006 . Inoltre, qualora si verifichino casi di omessa o ritardata denuncia delle Acque reflue prelevate e scaricate, ai sensi del precedente art.91, il gestore avrà la facoltà di applicare un’ammenda pari all’ammontare della tariffa dovuta. Tale ammenda risulterà ridotta di un quarto dell’importo della tariffa, qualora la denuncia pervenga entro trenta giorni di ritardo presso gli uffici del gestore. Per il ritardato pagamento della tariffa è prevista una sovrattassa pari al 20 (venti) per cento rispetto al normale pagamento della medesima tariffa. Qualora il ritardo del pagamento si protragga a periodi superiori all’anno, il gestore provvederà a richiedere all’organo competente in materia la diffida e successivamente la revoca dell’Autorizzazione allo scarico. L’archiviazione di tale procedura avverrà solo dopo l’accertamento da parte degli Uffici Amministrativi del gestore dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto.
ALLEGATO A – TARIFFARIO DEI SERVIZI ACCESSORI E DELLE INDENNITÀ
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA
Tariffario relativo alla gestione del servizio idrico integrato inerente le utenze ricadenti nei 108 comuni dell’Ambito Territoriale di Messina
SPESE CONTRATTUALI | IMPORTO (IVA 10% INCLUSA) |
ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA (stipula contratto e installazione contatore) | € 66,00 + marca da bollo € 16,00 + deposito cauzionale |
DISATTIVAZIONE FORNITURA (rescissione contratto e sigillatura contatore) | gratuita |
RIATTIVAZIONE FORNITURA (stipula contratto e rimozione sigilli contatore) | € 66,00 + marca da bollo € 16,00 + deposito cauzionale |
VOLTURA (rescissione contratto precedente intestatario e stipula contratto nuovo intestatario) | € 33,00 + marca da bollo € 16,00 + deposito cauzionale |
73
SPESE CONTRATTUALI | IMPORTO (IVA 10% INCLUSA) |
VOLTURA EREDI (EREDI e residenti nell’unità immobiliare nel caso di decesso dell’intestatario del contratto di fornitura) | marca da bollo € 16,00 |
RIADDEBITI E SPESE VARIE | IMPORTO (IVA 10% INCLUSA) |
SPEDIZIONE BOLLETTA | € 0,58 |
RATEIZZAZIONE PAGAMENTO BOLLETTA | € 2,20 |
INCASSO E RENDICONTAZIONE BOLLETTA | € 0,44 |
INCASSO E RENDICONTAZIONE BOLLETTA ALLO SPORTELLO | gratuita |
INCASSO DOMICILIAZIONE BANCARIA BOLLETTA + REMUNERAZIONE SEDA A BANCHE | € 0,44 + € 0,44 |
74
SPESE CONTRATTUALI | IMPORTO (IVA 10% INCLUSA) |
INCASSO DOMICILIAZIONE POSTALE BOLLETTA + REMUNERAZIONE SEDA A POSTE ITALIANE | € 0,44 + € 0,44 |
VERIFICA CONTATORE EFFETTUATA IN LOCO DA TECNICO LTA (se a carico dell'utente) | € 99,00 |
VERIFICA CONTATORE DA LABORATORIO ESTERNO CERTIFICATO (se a carico dell'utente) | € 110,00 + consuntivo laboratorio (indicativamente € 130,00) |
VERIFICA LIVELLO DI PRESSIONE (se a carico dell'utente) | € 22,00 |
SOSTITUZIONE CONTATORE (guasto imputabile all'utente) | € 99,00 |
SERVIZIO COPERTURA PERDITE OCCULTE (annuale) | € 8,25 |
75
SPESE MOROSITA' | IMPORTO (IVA 10% INCLUSA) |
INSOLUTO DOMICILIAZIONE BANCARIA / POSTALE BOLLETTA | € 0,55 |
INVIO 1° SOLLECITO (lettera semplice) | € 1,05 |
INVIO 2° SOLLECITO (raccomandata A.R. di messa in mora) | € 6,00 |
REDAZIONE PRATICA 1° SOLLECITO | € 2,20 |
REDAZIONE PRATICA 2° SOLLECITO | € 3,30 |
TASSO DI MORA | Tasso BCE aumentato di 3,5 punti percentuali |
REGOLARIZZAZIONE MOROSITA' UTENZE DOMESTICHE (installazione e successiva rimozione del riduttore di portata fornitura) | € 66,00 |
REGOLARIZZAZIONE MOROSITA' UTENZE NON DOMESTICHE (sigillatura/rimozione contatore e successiva rimozione sigillatura/ installazione contatore) | € 66,00 |
76
PENALITA' REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | IMPORTO |
PENALITA' PER MANOMISSIONI / ROTTURA DEL CONTATORE O ACCESSORI | € 100,00 |
PENALITA' USO IMPROPRIO BOCCHE ANTINCENDIO | € 100,00 |
PENALITA' PER RITARDATA CONSEGNA DICHIARAZIONE ANNUALE (scarichi industriali) | € 150,00 (ridotta a € 75,00 se inviata entro 30 gg) |
PENALITA' PER SUPERAMENTO LIMITE DI EMISSIONE PREVISTO DALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO (scarichi industriali) | € 150,00 per ciascun parametro superato |
PENALITA' PER SCARICO DI SOSTANZE VIETATE (comprese acque meteoriche e/o di pozzo nei casi vietati ai sensi del regolamento) | € 150,00 (oltre al ristoro di eventuali danni arrecati) |
PENALITA' PER USCITA OPERATORI LTA A SEGUITO DI ROTTURA PER MANCANZA DI SEGNALAZIONE DI SOTTOSERVIZI (onere aggiuntivo oltre a costi per ripristino) | € 250,00 |
77
I prezzi di seguito riportati sono gli stessi impiegati per la predisposizione dei preventivi di spesa per l’esecuzione o la modifica degli allacciamenti idrici. Si raccomanda di attendere il preventivo di spesa puntuale inviato dal GESTORE prima di effettuare il pagamento.
ALLACCIAMENTO FINO A UNA LUNGHEZZA MASSIMA DI METRI 10 DALLA MEZZERIA STRADALE (escluse spese stipula contratto)
TIPOLOGIA STRADA | DIAMETRO CONTATORE | IMPORTO (IVA 10% INCLUSA) |
Non asfaltata | Fino a DN 1" | € A PREVENTIVO |
Non asfaltata | Da DN 1" a DN 2" | € A PREVENTIVO |
Asfaltata | Fino a DN 1" | € A PREVENTIVO |
Asfaltata | Da DN 1" a DN 2" | € A PREVENTIVO |
Non asfaltata / asfaltata | Oltre il DN 2" | a preventivo |
SOVRAPREZZI PER LUNGHEZZE ALLACCIAMENTI OLTRE I METRI 10
78
TIPOLOGIA STRADA | DIAMETRO CONTATORE | IMPORTO al metro (IVA 10% INCLUSA) |
Non asfaltata | Fino a DN 1" | € A PREVENTIVO |
Non asfaltata | Da DN 1" a DN 2" | € A PREVENTIVO |
Asfaltata | Fino a DN 1" | € A PREVENTIVO |
Asfaltata | Da DN 1" a DN 2" | € A PREVENTIVO |
Non asfaltata / asfaltata | Oltre il DN 2" | A PREVENTIVO |
ALLACCIAMENTO PREDISPOSTO FINO A UNA LUNGHEZZA MASSIMA DI METRI 10 DALLA MEZZERIA STRADALE
TIPOLOGIA STRADA | DIAMETRO CONTATORE | IMPORTO (IVA 10% INCLUSA) |
Non asfaltata | Fino a DN 1" | € 951,50 |
79
TIPOLOGIA STRADA | DIAMETRO CONTATORE | IMPORTO (IVA 10% INCLUSA) |
Non asfaltata | Da DN 1" a DN 2" | € 1.023,00 |
Asfaltata | Fino a DN 1" | € 1.529,00 |
Asfaltata | Da DN 1" a DN 2" | € 1.600,50 |
Non asfaltata / asfaltata | Oltre il DN 2" | a preventivo |
AGGIUNTA ULTERIORE PUNTO DI FORNITURA OLTRE IL PRIMO (raccorderia contatore - escluse spese di stipula contratto)
TIPOLOGIA | DN CONTATORE | IMPORTO (IVA 10% INCLUSA) |
Su nuovo allacciamento | Fino a DN 1" | € 264,00 |
Su allacciamento esistente | Fino a DN 1" | € 418,00 |
80
TIPOLOGIA | DN CONTATORE | IMPORTO (IVA 10% INCLUSA) |
Su nuovo allacciamento / su allacciamento esistente | Oltre il DN 1" | a preventivo |
POSTAZIONE CONTATORE SU ALLACCIAMENTO PREDISPOSTO (escluse spese di stipula contratto)
DN CONTATORE | IMPORTO (IVA 10%INCLUSA) |
Fino a DN 1" | € 489,50 |
Oltre DN 1" e fino a DN 2" | € 731,50 |
Oltre il DN 2" | a preventivo |
MODIFICHE AD ALLACCIAMENTI ESISTENTI (spostamento pozzetto utenza, potenziamenti ecc.)
81
A PREVENTIVO
ISTRUTTORIA E PRATICHE PER AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO
GRATUITA
PRESTAZIONE | IMPORTO (IVA 10% INCLUSA) |
CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO - SCARICHI DOMESTICI E ASSIMILATI A DOMESTICI Il contributo si applica alle nuove unità immobiliari o a quelle esistenti non allacciate. Esso si applica anche se la predisposizione dell'allacciamento su suolo pubblico è già esistente. Il contributo non è dovuto qualora l'allacciamento sia già stato predisposto dal privato/lottizzante senza che questi abbia scomputato i relativi oneri (circostanza da dimostrarsi e dichiararsi a cura del richiedente). | € 440,00 (per ciascun punto di allaccio) + € 165,00 (per ciascuna delle unità oltre la prima afferenti a ciascun allacciamento) |
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PRESTAZIONE | IMPORTO (IVA 10% INCLUSA) |
CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO - SCARICHI INDUSTRIALI Il contributo si applica alle nuove unità immobiliari o a quelle esistenti non allacciate. Esso si applica anche se la predisposizione dell'allacciamento su suolo pubblico è già esistente. Il contributo non è dovuto qualora l'allacciamento sia già stato predisposto dal privato/lottizzante senza che questi abbia scomputato i relativi oneri (circostanza da dimostrarsi e dichiararsi a cura del richiedente). | € 1.100,00 (per ciascun punto di consegna) + € 330,00 (per ciascuna delle unità oltre la prima afferenti a ciascun allacciamento) |
DIRITTI ISTRUTTORIA PER NULLAOSTA ALLO SCARICO IN FOGNATURA – SCARICHI DOMESTICI E ASSIMILATI A DOMESTICI Applicabile a nuove autorizzazioni/nulla osta, modifica di autorizzazioni/ nulla osta esistenti e rinnovi | € 110,00 |
DIRITTI ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN FOGNATURA – SCARICHI INDUSTRIALI Applicabile a nuove autorizzazioni/nulla osta, modifica di autorizzazioni/ nulla osta esistenti e rinnovi | € 275,00 |
VOLTURA Se trattasi di autorizzazione volturabile non sono dovuti diritti d’istruttoria. Se l’autorizzazione da volturare è relativa ad impianti che richiedono adeguamenti la pratica sarà riconfigurata come “nuova autorizzazione” e si applicheranno i diritti di istruttoria sopra identificati | gratuita |
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PRESTAZIONE | IMPORTO (IVA 10% INCLUSA) |
ISTRUTTORIA E PRATICHE PER AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI FOGNARI | gratuita |
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