REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Approvato dall’Assemblea dell’ATO del 2 aprile 2007
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SOMMARIO
SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 5
CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 5
1 Oggetto del Regolamento 5
2 Obbligatorietà del Regolamento 6
3 Utenze preesistenti 7
4 Definizioni generali 7
5 Corretto e razionale uso dell’acqua 7
CAPO SECONDO – USO DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI 8
6 Proprietà delle reti e degli impianti 8
7 Responsabilità delle reti pubbliche e degli impianti interni 8
CAPO TERZO – DISPOSIZIONI SUI CONTRATTI 9
8 Generalità sui contratti 9
9 Tipologie di contratto 10
10 Durata dei contratti 10
11 Titolarità del contratto 11
12 Variazioni della titolarità dell’utenza 11
13 Risoluzione e recesso 12
14 Deposito cauzionale 12
15 Fallimento del titolare del contratto 12
CAPO QUARTO – DISPOSIZIONI SUI LAVORI 13
16 Nulla osta per servitù 13
17 Interferenze di lavori con le condotte e gli impianti di proprietà pubblica 13
18 Esecuzione di reti e impianti nelle nuove lottizzazioni 14
CAPO QUINTO – TARIFFA, FATTURAZIONE E PAGAMENTI 15
19 Tariffario del Servizio Idrico Integrato 15
20 Fatturazione delle prestazioni incluse nel Servizio Idrico Integrato. 16
21 Fatturazione delle prestazioni varie ed accessorie 16
22 Pagamento delle fatture del Servizio Idrico Integrato 16
23 Modalità dei pagamenti al Gestore e dei rimborsi agli utenti 16
CAPO SESTO – PENALITÀ, INDENNIZZI E SANZIONI AMMINISTRATIVE 17
24 Penalità ed indennizzi per violazione dei contratti e del Regolamento 17
25 Indennità di ritardato pagamento e morosità 17
26 Sanzioni pecuniarie amministrative 18
27 Rimborso delle spese sostenute dal Gestore 18
28 Reclami 18
CAPO SETTIMO – DISPOSIZIONI VARIE 18
29 Trattamento dei dati personali 18
30 Identificazione dei dipendenti del Gestore 18
31 Collaborazione degli utenti 18
32 Applicabilità del Diritto e controversie 18
SEZIONE SECONDA – SERVIZIO DI ACQUEDOTTO 19
CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 19
33 Definizioni per il servizio d’acquedotto 19
34 Classificazione degli acquedotti 19
35 Categorie d’uso dell’acqua 19
36 Modalità di fornitura dell’acqua potabile 20
37 Diritto alla fornitura dell’acqua potabile 20
38 Fornitura d’acqua nelle nuove lottizzazioni 21
39 Prelievi abusivi d’acqua potabile 21
CAPO SECONDO – NORME PER LA FORNITURA D’ACQUA 21
40 Procedura per l’attivazione della fornitura d’acqua 21
41 Contratto di somministrazione d’acqua potabile 22
42 Sospensione della fornitura d’acqua 22
43 Revoca della fornitura d’acqua potabile 23
44 Riattivazione dell’utenza idrica 23
45 Divieto di rivendita d’acqua a terzi 23
CAPO TERZO - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI 23
46 Rilevazione dei consumi d’acqua 23
47 Lettura del contatore 24
48 Verifica del funzionamento del contatore 24
CAPO QUINTO - NORME TECNICHE 24
49 Presa d’acqua e punto di consegna 24
50 Costruzione ed uso della presa 25
51 Manutenzione della presa 26
52 Modifiche e spostamento della presa 26
53 Diametro della presa 26
54 Suddivisione della presa 26
55 Spostamento e rimozione del contatore 27
56 Ispezioni e verifiche del Gestore 27
57 Verifica del regime delle pressioni erogate 28
58 Manomissione dei sigilli 28
59 Presa antincendio 28
CAPO SESTO - NORME PER GLI IMPIANTI PRIVATI 28
60 Generalità sugli impianti privati 28
61 Ubicazione ed installazione delle tubazioni 29
62 Installazione di disconnettori sulle utenze non domestiche 30
63 Impianti di sollevamento privati. 30
64 Serbatoi di accumulo privati 30
65 Danni e responsabilità 30
66 Forniture speciali 30
SEZIONE TERZA - SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE 31
CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 31
67 Definizioni per fognatura e depurazione 31
68 Classificazione degli scarichi, delle reti fognarie e degli impianti di depurazione 31
69 Criteri generali di immissione di acque reflue nella fognatura urbana 32
70 Obbligo di allacciamento alla rete fognaria 33
71 Disposizioni generali per l’attivazione di un nuovo scarico 34
72 Procedura di attivazione per nuovi scarichi domestici 35
73 Procedura di attivazione per scarichi non domestici 35
74 Rinnovo di autorizzazione degli scarichi non domestici 38
75 Revisione delle autorizzazioni per scarichi industriali esistenti 38
76 Contenuti del parere del Gestore di conformità per scarichi non domestici 39
77 Casi di diniego del permesso di immissione nelle reti fognarie 39
78 Immissioni di acque di origine meteorica nelle fognature 40
79 Acque di prima pioggia da aree esterne di stabilimenti e insediamenti 41
80 Diffida, revoca e sospensione dell’autorizzazione dello scarico. 42
CAPO SECONDO – ACCETTABILITA’ DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA 43
81 Scarichi tassativamente vietati 43
82 Dispositivi di triturazione e dissipazione dei rifiuti alimentari 43
83 Prescrizioni particolari di accettabilità di scarichi non domestici 44
84 Sversamenti accidentali 45
85 Impianti di pretrattamento degli scarichi. 45
86 Divieto di diluizione degli scarichi in fognatura 46
87 Conferimento di rifiuti liquidi agli impianti di depurazione 46
CAPO TERZO – ESECUZIONE E GESTIONE DEGLI ALLACCIAMENTI FOGNARI 47
88 Componenti degli impianti di scarico in fognatura 47
89 Prescrizioni generali per le opere interne 48
90 Norme generali d’esecuzione della connessione stradale 48
91 Norme tecniche e costruttive per le opere di connessione 49
92 Interventi sugli allacciamenti esistenti 50
CAPO QUARTO – DISPOSIZIONI FINANZIARIE 50
93 Tariffa dei servizi di fognatura e di depurazione 50
94 Determinazione dei volumi degli scarichi domestici e assimilati 51
95 Determinazione della tariffa per scarichi industriali 52
96 Oneri di istruttoria delle domande di autorizzazione degli scarichi industriali 52
97 Contributi d’allacciamento 53
CAPO QUINTO – CONTROLLI, ACCERTAMENTI E SANZIONI 53
98 Responsabilità e modalità dei controlli 53
99 Misura dei parametri degli scarichi industriali 54
100 Accertamenti e controlli sugli scarichi 54
101 Casi di applicazione di sanzioni amministrative 56
CAPO SESTO – DISPOSIZIONI VARIE 56
102 Interferenze ed utilizzazioni 56
103 Divieto di cessione a terzi dell’uso dell’allacciamento 57
104 Canone per immissione di acque da altri sistemi idraulici 57
APPENDICE A – Definizioni e glossario dei termini 59
APPENDICE A – Definizioni e glossario dei termini 59
Parte prima – Servizio Idrico Integrato 59
Parte seconda – Servizio di acquedotto 60
Parte terza – Servizi di fognatura e depurazione 61
APPENDICE B – Criteri di assimilabilità qualitativa a scarichi domestici 63
APPENDICE C – Valori limite di emissione in fognatura 64
APPENDICE D Schema orientativo di classificazione degli scarichi industriali 68
APPENDICE E – Domanda di attivazione scarichi domestici 70
APPENDICE F – Domanda di attivazione di scarichi industriali assimilati ai domestici 73
APPENDICE G – Domanda di attivazione di scarichi industriali 76
A) Xxxxxx per richiesta di autorizzazione 76
B) Scheda di rilevamento dell’attività e dello scarico di acque reflue industriali 79
APPENDICE H – Contenuti del contratto di somministrazione di acqua potabile 87
APPENDICE I – Contenuti del contratto d’allacciamento fognario 88
SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI
1 Oggetto del Regolamento
1 Il presente Regolamento per il Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Rimini, nel seguito Regolamento, contiene le disposizioni per l’impiego delle reti e degli impianti di acquedotto, delle fognature e degli impianti di depurazione destinati all’erogazione del Servizio Idrico Integrato, come definito dalle leggi vigenti in materia e in conformità con la Convenzione stipulata dal Gestore con l’Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Rimini.
2 Il presente Regolamento, nella “Sezione Prima – Disposizioni comuni per Il Servizio Idrico Integrato” contiene le disposizioni comuni ai comparti di acquedotto, fognatura e depurazione che compongono il Servizio Idrico Integrato ed in particolare contiene:
a) le disposizioni di carattere generale relative ai rapporti fra Gestore ed Utente;
b) le responsabilità rispettive del Gestore e degli Utenti riguardo all’uso delle reti e degli impianti ed all’erogazione del Servizio Idrico Integrato;
c) la regolamentazione dei rapporti contrattuali con gli Utenti;
d) le disposizioni riguardo ai lavori sulle reti e sugli impianti;
e) le disposizioni comuni in materia di tariffa e di corrispettivi per prestazioni accessorie;
f) le penalità, gli indennizzi e le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento;
3 Nella “Sezione Seconda - Servizio di Acquedotto” sono contenute le disposizioni specifiche per il comparto e, in particolare, quelle relative a:
a) le modalità d’uso e i diritti / doveri riguardo alla fornitura dell’acqua;
b) le procedure per l’attivazione della fornitura dell'acqua potabile mediante acquedotto;
c) le clausole contrattuali specifiche per la fornitura dell’acqua potabile;
d) l’accertamento dei consumi di acqua potabile da parte degli Utenti;
e) l'uso, da parte degli utenti, pubblici e privati, dell’acqua potabile erogata dagli acquedotti pubblici nonché delle installazioni pubbliche destinate allo scopo;
f) l’esecuzione e l’esercizio degli impianti privati a valle del punto di consegna dell’acqua potabile.
3 Nella “Sezione Terza - Servizi di Fognatura e Depurazione” sono contenute le disposizioni specifiche per il comparto e, in particolare:quelle relative:
a) le procedure e le modalità per i permessi e le autorizzazioni all’immissione di acque reflue e di acque meteoriche nelle fognature urbane;
b) i criteri ed i limiti di accettabilità degli scarichi di acque reflue nelle fognature urbane e i divieti di immissione di determinate sostanze;
c) le norme tecniche ed amministrative di allacciamento alle fognature urbane;
d) gli obblighi degli utenti del servizio di fognatura e di depurazione;
e) l’accertamento dei volumi e delle caratteristiche delle acque di scarico ai fini tariffari;
f) il controllo delle caratteristiche degli scarichi nelle fognature urbane e le sanzioni in caso di irregolarità degli scarichi;
g) la disciplina del conferimento agli impianti di depurazione di rifiuti costituiti da acque reflue ai sensi dell’art. 110 del decreto n. 152/2006.
4 E’ fatto salvo quanto disposto, ai fini igienici, dalle Autorità competenti, e quanto prescritto dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme tecniche emanate in materia di acqua potabile e di acquedotti, di reti fognarie e di trattamento delle acque reflue dagli Enti ufficiali.
5 Il Regolamento non si applica:
a) alla fornitura di acqua di qualità non potabile, che è ammessa solo mediante reti idriche speciali, distinte da quelle dell’acqua potabile, e che sarà regolata da specifiche disposizioni;
b) agli scarichi in recapiti diversi dalle fognature in uso al Gestore;
c) alle reti ed agli impianti destinati esclusivamente alla raccolta, al trasporto ed al trattamento di sole acque meteoriche.
2 Obbligatorietà del Regolamento
1 Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 giugno 2007 ed è obbligatorio per tutti i contratti relativi ai servizi di acqua e/o di fognatura e depurazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale, senza che ne occorra la materiale trascrizione. E’ fatto salvo il diritto dell’Utente di averne copia gratuita al momento della stipula del contratto o del suo rinnovo.
2 Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento sono approvate dall’Agenzia d’Ambito e sono obbligatorie per tutti i contratti con decorrenza dalla data indicata dall’Agenzia all’atto della loro approvazione.
3 Le nuove disposizioni derivanti da norme di legge o comunque prevalenti, ancorché non espressamente e tempestivamente recepite con varianti al presente Regolamento, si intendono implicitamente recepite e divengono, quindi, obbligatorie dalla data della loro entrata in vigore.
4 Le modiche e/o integrazioni approvate sono rese note dal Gestore mediante comunicazione scritta all’ultimo indirizzo ufficiale dell’Utente e mediante appropriate forme di pubblicità in tutto l’ambito territoriale di applicazione del presente Regolamento.
5 L’obbligatorietà del contratto e del Regolamento non cessa nel caso di trasferimento dell’utenza ad un diverso Gestore.
6 Il presente Regolamento sostituisce tutti i precedenti Regolamenti vigenti nei Comuni dell’ATO in materia di servizi pubblici di acquedotto, di fognatura e di depurazione inclusi nel Servizio Idrico Integrato nonché norme e disposizioni contenute in altri Regolamenti comunali, comunque afferenti alle materie del SII, che siano in contrasto con il presente Regolamento.
7 Sono fatte salve speciali e motivate disposizioni più restrittive o integrative che fossero date a norma di legge dalle autorità sanitarie competenti riguardo a questioni relative agli usi potabili dell’acqua, alla balneazione ed alla protezione della salute pubblica.
8 Fermo restando quanto disposto al comma 6, restano applicabili le norme dei Regolamenti previgenti nell’ATO riguardanti le reti e gli impianti del drenaggio urbano che non sono inclusi nella gestione del Servizio Idrico Integrato nonché quelli che riguardano gli insediamenti che immettono i loro scarichi in recapiti diversi dalla fognatura urbana.
9 Il Gestore è tenuto a fornire ai nuovi Utenti, a propria cura e spese, successivamente alla stipula del contratto, copia del presente Regolamento nonché della Carta del Servizio.
Il Gestore è tenuto, altresì, a rendere disponibili agli Utenti, presso i propri uffici, copie gratuite del presente Regolamento e della Carta del Servizio.
3 Utenze preesistenti
1 Coloro che al momento dell’adozione del presente Regolamento da parte del Gestore avessero un rapporto di fornitura del servizio già stipulato con un precedente gestore, sono comunque vincolati alle norme in esso contenute a partire dal 30°giorno dalla spedizione dell’informativa sulla pubblicazione dello stesso e della Carta del Servizio all’indirizzo indicato nel contratto.
2 Per gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento il Gestore comunica agli Utenti del Servizio Idrico Integrato con i quali abbia avviato un rapporto formale per la somministrazione di acqua o per lo scarico in fognatura l’avvenuta approvazione, con l’indicazione dell’obbligo, dalla data di entrata in vigore del Regolamento, di osservanza delle prescrizioni ivi contenute per tutte le disposizioni immediatamente applicabili senza modifiche degli impianti e degli allacciamenti o comunque per quelle imposte dalla legge.
Nel caso che il rispetto del presente Regolamento comportasse modifiche delle prese e degli impianti interni che richiedano tempi più lunghi, l’Utente può segnalare la circostanza al Gestore e concordare con esso modalità e tempi di esecuzione degli interventi che risultassero effettivamente necessari.
4 Definizioni generali
1 Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni principali:
a) Agenzia per i Servizi Idrici o Agenzia d’Ambito o Agenzia: è il Consorzio fra gli Enti Locali della Provincia di Rimini, istituito ai sensi della legge regionale n. 25/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
b) Ambito Territoriale Ottimale o ATO: è l’ambito territoriale definito della legge regionale n. 25/1999 e successive modifiche ed integrazioni nel quale sono erogati in modo unitario i servizi inclusi nel Servizio Idrico Integrato; corrisponde all’intera Provincia di Rimini;
c) Carta del Servizio: è il documento nel quale sono fissati gli impegni del Gestore nei confronti degli Utenti del Servizio Idrico Integrato;
d) Convenzione (del Servizio Idrico Integrato): si intende la Convenzione per l’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato stipulata tra l’Agenzia d’Ambito ed il soggetto Gestore;
e) Gestore: è il soggetto che esercita l’attività di gestione del Servizio Idrico Integrato in base a contratto di servizio stipulato con l’Agenzia d’Ambito;
f) Impianti interni o impianti privati: le condotte e gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione posti a all’interno delle proprietà degli Utenti; partono da un punto ben determinato dal Regolamento (contatore o pozzetto);
g) Titolare del contratto: è la persona, fisica o giuridica, cui è intestato il contratto di fornitura di acqua potabile e/o di erogazione dei servizi di fognatura e depurazione e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti dal contratto medesimo e dal presente Regolamento;
h) Utente: persona fisica o giuridica, che ha stipulato un contratto con il Gestore o che, anche in assenza di contratto, usufruisce dei servizi erogati dal Gestore;
i) Tariffario: è l’elenco degli oneri e dei prezzi relativi a determinate prestazioni, ordinarie ed accessorie, nonché ad indennizzi e penalità relative ai servizi erogati dal Gestore; è fissato dall’Agenzia in base alla normativa vigente;
2 Altre definizioni generali e specifiche dei singoli comparti sono incluse nell’Appendice A.
5 Corretto e razionale uso dell’acqua
1 Si intende corretto e razionale l’uso dell'acqua commisurato alle reali disponibilità della risorsa idrica, valutate nel tempo e nello spazio, e proporzionato al buon funzionamento degli impianti di utilizzo, secondo criteri di massimo rendimento nei confronti della quantità e della qualità dell'acqua, finalizzato alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
2 Ai fini del corretto e razionale uso dell’acqua il Gestore si impegna a svolgere con la massima diligenza le attività d’erogazione di acqua potabile e di convogliamento e depurazione delle acque reflue che hanno effetti
sulle risorse idriche incluse nell’ATO, in particolare osservando ed attuando per quanto di sua competenza il Piano di Conservazione della risorsa idrica approvato dall’Agenzia d’ambito.
3 Il Gestore pianifica e svolge le attività di captazione e potabilizzazione dell’acqua dall’ambiente tenendo conto dell'entità e della qualità delle risorse disponibili e dell’uso cui l’acqua sarà destinata (civile, industriale e irriguo).
4 Per la distribuzione della risorsa il Gestore impiega le tecnologie più appropriate e svolge tutte le attività ritenute utili al risparmio della risorsa acqua. A tale scopo pianifica attività di ricerca programmata delle perdite, di ottimizzazione della pressione di rete, di bonifica di reti obsolete e favorisce l’installazione di impianti che riducano lo spreco di acqua.
5 Nella gestione del convogliamento e del trattamento delle acque reflue, il Gestore è impegnato a svolgere i servizi applicando le migliori tecniche nel pieno rispetto della normativa vigente e favorendo la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie.
6 L’Utente si impegna ad utilizzare l’acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa e nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento.
7 Allo stesso modo, l’utente si impegna a non scaricare nella rete fognaria sostanze non consentite e rifiuti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento.
CAPO SECONDO – USO DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI
6 Proprietà delle reti e degli impianti
1 Tutte le reti e gli impianti gli acquedotto, fognatura e depurazione esistenti ed affidati al Gestore per l’erogazione del Servizio idrico integrato, compresi gli allacciamenti sino al punto di consegna dell’acqua potabile o al punto di connessione della rete interna con la fognatura pubblica, sono di proprietà pubblica e restano in uso al Gestore stesso per tutta la durata della convenzione stipulata con l’Agenzia d’Ambito.
2 Le nuove opere costruite dal Gestore, inclusi i nuovi allacciamenti, restano di sua proprietà per tutta la durata della convenzione e, alla sua scadenza, sono cedute alla proprietà pubblica al valore stabilito dalla Convenzione.
3 Le connessioni stradali d’acquedotto e di fognatura sono considerate pertinenza della rete pubblica, anche se poste su proprietà privata, rinunciando il Titolare della connessione ed il proprietario del terreno ad ogni privilegio di legge in merito. In caso di cessazione dell’utenza le opere di connessione esistenti di proprietà privata, su richiesta del Gestore, sono cedute a titolo gratuito al Gestore medesimo, che ne dispone per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato.
4 A tutte le proprietà pubbliche ed alle proprietà del Gestore indifferentemente si applicano tutte le disposizioni del presente Regolamento.
7 Responsabilità delle reti pubbliche e degli impianti interni
1 Al Gestore sono attribuite tutte le responsabilità e le competenze di erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli Utenti, inclusi l’esercizio, la conservazione e la manutenzione delle reti e degli impianti esistenti, il loro rinnovo e la loro estensione, l’esecuzione e la manutenzione straordinaria degli allacciamenti, idrici e fognari, per la parte pubblica, la riscossione delle tariffe e degli altri corrispettivi a lui spettanti.
2 Il Titolare dell’utenza idrica e/o dello scarico ha la piena responsabilità dell’esecuzione dei lavori, della conservazione, della manutenzione ordinaria e straordinaria, dei rifacimenti e delle verifiche di regolare funzionamento della rete interna, fino al limite della proprietà pubblica, come definito dal presente Regolamento.
Ha, altresì, la responsabilità della manutenzione ordinaria della connessione fognaria stradale, vale a dire di tutte le operazioni correnti necessarie per assicurare la funzionalità dell’immissione, fino all’innesto nella condotta stradale, quali, ad esempio: pulizia delle tubazioni, del sifone e del pozzetto di allacciamento per eliminare occlusioni dovute al normale funzionamento e smaltimento dei residui.
E’ a carico del Gestore, invece, la manutenzione ordinaria della connessione idrica, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del presente Regolamento.
3 Le responsabilità del Titolare sussistono anche per le opere che siano state eseguite, tutte o in parte, dal Gestore o in conformità a sue prescrizioni tecniche nonché per quelle utilizzate in comune con altri utenti per espressa autorizzazione del Gestore.
4 Nel caso che la rete interna interessi aree pubbliche o di terzi, al Titolare incombono anche gli oneri e le spese afferenti al rilascio, da parte del Proprietario, di autorizzazioni e diritti di servitù senza possibilità di rivalsa sul Gestore, ai sensi dell’art. 16.
5 Il Titolare deve assicurare il libero accesso al personale del Gestore alle reti ed agli impianti interni, per eventuali verifiche e controlli, anche nel caso che le opere sia situate su terreno di terzi.
6 La responsabilità riguardo agli allacciamenti di cui al comma 1 è attribuita al Gestore per quelli eseguiti dopo la stipula con l’Agenzia della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato e per quelli eseguiti anche prima che gli siano stati trasferiti dal precedente proprietario con apposito atto. Per tutti gli altri allacciamenti esistenti la responsabilità e le spese conseguenti sono a carico del Titolare dello scarico.
7 Qualora fossero riscontrate negli impianti interni irregolarità o infrazioni alle norme del presente Regolamento od alle eventuali prescrizioni particolari del Gestore, o, in genere, opere non autorizzate, il Gestore può sospendere la fornitura dell'acqua potabile o il permesso allo scarico con le modalità previste dal presente Regolamento, sino a quando l'Utente non abbia eliminato le irregolarità o sanato le inadempienze, e ciò senza che vengano a cessare gli obblighi dell'Utente o senza che questi possa richiedere la rescissione del contratto.
8 Ogni responsabilità e costo riguardo alla costruzione, alla conduzione ed alla manutenzione degli impianti interni grava sull’Utente, senza che il Gestore possa, in alcun modo e per alcun motivo, essere chiamato a rispondere dei danni che possano derivare dagli impianti interni medesimi. In particolare l’Utente è sempre ed esclusivamente responsabile verso i terzi di ogni eventuale danno connesso con l’impianto interno e con il suo esercizio.
9 Nei contratti con l’Utente, afferenti sia a nuove sia ad esistenti realizzazioni, sono indicate le attribuzioni di responsabilità di cui al presente articolo.
10 Il Gestore ha il diritto di richiedere il rimborso delle spese sostenute per lavori sulle opere di allacciamento di cui ha la responsabilità ai sensi del presente articolo che si rendessero necessari a causa di un uso improprio dell’allacciamento, quali l’immissione di sostanze vietate dal presente Regolamento o l’esercizio scorretto della rete e degli impianti interni.
CAPO TERZO – DISPOSIZIONI SUI CONTRATTI
8 Generalità sui contratti
1 Chiunque, persona fisica o persona giuridica, abbia diritto ad usufruire dei servizi inclusi nel Servizio Idrico Integrato ai sensi del presente Regolamento è tenuto a sottoscrivere un contratto, in forma scritta, con il Gestore riguardante le prestazioni richieste.
2 Il contratto, redatto, di norma, su moduli prestampati del Gestore, assume validità all’atto della sottoscrizione da parte dell’Utente e solo se egli:
a) ha espressamente dichiarato di avere la legittima disponibilità dell’immobile per il quale i servizi sono erogati;
b) ha espressamente accettato il presente Regolamento, che si intende integralmente trascritto nel contratto, ancorché non fisicamente allegato.
3 Quando la richiesta di allacciamento è fatta telefonicamente o per posta elettronica, il Gestore invia i moduli precompilati che il richiedente deve restituire firmati con le modalità indicate dal Gestore.
Il Gestore, all’atto della richiesta telefonica o per posta elettronica, comunica i casi speciali in cui il contratto deve essere stipulato solo presso i propri sportelli.
4 I contenuti del contratto devono essere conformi alla legge ed al presente Regolamento e riguardano gli argomenti indicati nelle Appendici H (servizio acquedotto) ed I (servizio fognatura e depurazione).
5 E’ fatto obbligo all’Utente di comunicare al Gestore ogni modifica della propria situazione, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, che comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.
6 Tutte le spese di xxxxx, registrazione e consequenziali inerenti ai contratti sono a carico dell’Utente.
9 Tipologie di contratto
1 Il contratto può riguardare:
a) il solo servizio di acquedotto, per la fornitura di acqua potabile per ogni singolo uso consentito;
b) il solo servizio di fognatura e depurazione, per l’immissione di scarichi consentiti nella rete fognaria;
c) entrambi i servizi di acquedotto e fognatura-depurazione.
2 Ai sensi del comma 1, si indicano i principali casi-tipo seguenti.
a) Quando la domanda di un nuovo allacciamento alla pubblica fognatura è contestuale alla domanda di un nuovo allacciamento ad un acquedotto del Servizio Idrico Integrato, è stipulato un unico contratto se gli allacciamenti sono richiesti a favore dello stesso Titolare.
b) Quando per un edificio già allacciato all’acquedotto è fatta nuova domanda di immissione di scarichi domestici in fognatura, il Gestore procede alla stipula di un separato contratto di allacciamento con il Titolare o con i Titolari.
c) Per gli scarichi industriali sono sempre stipulati contratti separati per gli allacciamenti idrici e per l’immissione in fognatura.
d) Per le prese antincendio è sempre stipulato apposito contratto. La categoria d’uso associata a tale contratto, e la conseguente tariffa applicata per la fatturazione dei consumi, corrisponde alla categoria d’uso prevalente del contratto di fornitura di acqua potabile associato.
e) Per gli scarichi assimilabili per legge ai domestici è facoltà del Gestore, in base alle specifiche situazioni, scegliere la forma di contratto più appropriata e più conveniente per l’Utente.
3 Quando un edificio sia già allacciato alla pubblica fognatura ed abbia il permesso rilasciato dal Gestore, in tutti i nuovi contratti di somministrazione di acqua potabile nel medesimo edificio stipulati successivamente sono espressamente indicati gli estremi del permesso vigente e sono richiamate le obbligazioni reciproche di osservanza del presente Regolamento. La sottoscrizione di tali clausole sostituisce a tutti gli effetti il contratto d’allacciamento alla fognatura. La disposizione si applica anche in caso di subentro.
10 Durata dei contratti
1 La durata dei contratti dipende dalla loro tipologia nel modo seguente:
a) per le utenze domestiche e non domestiche di solo acquedotto il contratto ha scadenza il 31 dicembre dell’anno di stipula, con successivi rinnovi taciti di anno in anno;
b) per le utenze domestiche il contratto unificato di acquedotto e di fognatura/depurazione ha scadenza il 31 dicembre dell’anno di stipula, con successivi rinnovi taciti di anno in anno;
c) per gli scarichi in fognatura assimilati ai domestici, il contratto ha durata di quattro anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione con successivi rinnovi taciti per la stessa durata, salvo che non vengano meno i requisiti di assimilabilità;
d) per gli scarichi industriali il contratto ha durata di quattro anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione e deve essere rinnovato in caso di rinnovo dell’autorizzazione ai sensi della normativa vigente.
2 I contratti relativi a cantieri di costruzione terminano con la fine della validità della concessione edilizia o, se precedente, con l’ultimazione dei lavori di costruzione e l’erogazione dei servizi può proseguire solo con la stipula di nuovi contratti ordinari.
11 Titolarità del contratto
1 Nella domanda di allacciamento ai servizi richiesti, nonché, per le fognature, nella domanda di autorizzazione, quando prevista, deve essere indicato il nominativo della persona fisica o giuridica alla quale sarà intestato il contratto.
Con l’attivazione dell’allacciamento la persona indicata ne assume la piena titolarità con i connessi obblighi e diritti, a tutti gli effetti di legge e del presente Regolamento.
2 Il contratto è stipulato, alternativamente:
a) quando trattasi di singola unità immobiliare: con il proprietario, con l’usufruttuario, con l’affittuario o con la persona occupante a qualunque titolo giuridicamente valido;
b) quando trattasi di immobili in condominio: con l’amministratore legalmente nominato oppure, in mancanza, con uno solo degli occupanti a titolo giuridicamente valido che si impegna senza riserve anche per gli altri utenti o per tutti gli occupanti le singole unità immobiliari;
c) quando trattasi di cantieri di costruzione: con l’impresa esecutrice o con il proprietario della costruzione.
3 Se l’utente è persona giuridica, il contratto è stipulato con il legale rappresentante ovvero con persona fisica da quest’ultimo autorizzata, munita di apposita delega indicante il potere di rappresentanza.
4 Il Titolare del contratto ha facoltà di indicare, al momento della stipula od in seguito, ai soli fini della ricezione della corrispondenza, un diverso soggetto quale destinatario delle fatture e delle eventuali comunicazioni, senza che si costituisca nei confronti di quest’ultimo alcun vincolo contrattuale.
12 Variazioni della titolarità dell’utenza
1 La titolarità dell’utenza può essere modificata solo con l’espressa accettazione del Gestore e con le modalità stabilite nel presente articolo.
2 Si ha voltura dell'utenza in caso di recesso da parte del titolare del contratto con contestuale subentro di un nuovo titolare.
La voltura ha effetto solo se il recesso è comunicato al Gestore con le modalità messe a disposizione (call center, comunicazione scritta) e se il titolare subentrante stipula un nuovo contratto di fornitura. In caso contrario, risponde in solido di tutti gli impegni contrattuali il titolare precedente. La voltura ha effetto dalla data della lettura conclusiva del contatore da parte del Gestore.
Il nuovo titolare dell'utenza è tenuto al pagamento del deposito cauzionale, del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura e delle imposte di bollo, per la parte a suo carico.
2 Si ha subentro nel contratto nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto. Il subentro è riservato al coniuge o altro erede in linea diretta convivente oppure al convivente con il titolare alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso; tale situazione deve essere attestata con autocertificazione alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso.
Il subentrante assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e deve, in ogni caso, stipulare un nuovo contratto, con pagamento solo dell’imposta di bollo per la parte ad esso relativa.
In caso di morte del titolare del contratto, i suoi eredi od aventi causa, sono responsabili verso il Gestore di tutte le somme dovute dal cliente deceduto e sono tenuti ad informare il Gestore nel termine di due mesi dell’avvenuto decesso e a provvedere alla stipula di un nuovo contratto. Qualora, invece, il Gestore venga a conoscenza del decesso, senza che questo sia stato comunicato dagli interessati, dà congruo avviso agli interessati ed ha diritto di sospendere la fornitura dell’acqua fino alla stipula di un nuovo contratto.
3 Il contratto non può mai intendersi risolto per il fatto soltanto che il fabbricato servito sia trasferito ad altro proprietario, usufruttuario od utilizzatore a titolo legittimo.
L’avvenuto trasferimento deve essere comunicato formalmente al Gestore sia dal titolare cessante sia dal cessionario e fino a tale comunicazione il titolare cessante, i suoi eredi ed aventi causa restano obbligati al contratto fino alla sua scadenza naturale.
Il nuovo utente è tenuto a stipulare un nuovo contratto entro 30 giorni dalla comunicazione o, se successiva, dall’effettiva occupazione dell’immobile. Quando ciò non avvenisse, neppure a seguito di sollecito del Gestore, questi ha il diritto di recedere dal precedente contratto.
4 La voltura è ammessa anche per gli allacciamenti di scarichi industriali solo nei casi in cui non si abbiano trasformazioni dell’attività che implichino modifiche degli scarichi ai sensi dell’art. 124, comma 12, del
d. lgs. 152/2006; in caso contrario la voltura è concessa, a discrezione del Gestore, se le modifiche degli scarichi non implicano interventi sulle opere di allacciamento.
5 Il subentro nel contratto è ammesso solo per le utenze domestiche ed è riservato alle persone indicate al comma 2.
13 Risoluzione e recesso
1 I contratti possono essere risolti dalle parti per giusta causa con preavviso di 60 giorni, dato per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante sottoscrizione di apposito modulo fornito dal Gestore.
2 La risoluzione del contratto comporta la chiusura e la rimozione del contatore dell’acqua potabile entro i tempi previsti dalla Carta del Servizio, la revoca del permesso d’allacciamento fognario e la disattivazione della connessione alla fognatura stradale e la sua demolizione, per la parte in area pubblica, a cura del Gestore e a spese del Titolare, se essa non è più riutilizzabile, oppure la cessione a titolo gratuito al Gestore medesimo dell’intero tratto di connessione fino al pozzetto d’allacciamento, quando il Gestore ritenga conveniente la sua conservazione per futuri utilizzi.
3 All’atto della risoluzione del contratto il Gestore emette l’ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore o della disattivazione della connessione fognaria, l’addebito degli oneri di chiusura del contatore o di disattivazione e/o demolizione della connessione fognaria e la restituzione del deposito cauzionale in assenza di debiti pregressi.
4 Al fine dell’esecuzione della disattivazione, il recedente dal contratto deve garantire l’accesso al personale del Gestore nei casi in cui la connessione non fosse installata in posizione liberamente accessibile. Il termine previsto al comma 2 per l’esecuzione della disattivazione è prorogato nel caso di impossibilità di accesso al contatore da parte del personale del Gestore finché l’accesso medesimo non è garantito, restando nel frattempo validi tutti gli obblighi contrattuali del titolare dell’utenza.
5 Nel caso di scarico industriale il contratto d’allacciamento è risolto di diritto in caso di revoca dell’autorizzazione allo scarico disposta dall’Autorità competente.
14 Deposito cauzionale
1 Al momento della stipula del contratto l’Utente è obbligato a versare al Gestore un deposito cauzionale fruttifero il cui importo è definito dall’Agenzia.
2 Tale deposito cauzionale è addebitato all’Utente sulla prima fattura emessa.
3 In caso di cessazione o trapasso dell’utenza, l’ammontare del deposito cauzionale è accreditato con l’ultima fattura utile, detratti gli eventuali importi dovuti dall’Utente e rimasti insoluti.
4 Il deposito cauzionale è restituito qualora l’Utente scelga la domiciliazione bancaria o postale per il pagamento delle fatture.
15 Fallimento del titolare del contratto
1 In caso di fallimento del Titolare, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il Gestore ne venga comunque a conoscenza.
2 Il curatore, con l’autorizzazione del Giudice delegato al fallimento, può subentrare nel contratto al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi, oppure può recedere dal medesimo.
CAPO QUARTO – DISPOSIZIONI SUI LAVORI
16 Nulla osta per servitù
1 Nel caso che l’esecuzione di un allacciamento idrico o fognario comporti la posa di tubazioni o altri dispositivi su terreni di terzi, il richiedente l'allacciamento ha l’onere di assicurare la costituzione di una servitù, a termini di legge, a favore del Gestore.
2 La servitù deve essere costituita con atto scritto, che deve essere allegato alla domanda; in mancanza il Gestore ha il diritto di rifiutare l’allacciamento.
3 Tutte le spese di costituzione della servitù, incluso l’indennizzo al proprietario del fondo servente, sono a carico del richiedente l’allacciamento. La servitù si intende validamente costituita ai fini dell’esecuzione dell’allacciamento solo quando il richiedente dimostri di aver corrisposto al proprietario del fondo servente le somme dovute.
4 Il contratto di servitù deve espressamente indicare che il Gestore ha il diritto di eseguire tutte le opere necessarie per l’esecuzione dell’allacciamento e di avere, successivamente, il libero accesso in ogni momento alle opere ed impianti, con il personale ed i mezzi necessari, per gli interventi di conduzione e manutenzione delle opere medesime e di eseguire ogni tipo di intervento necessario ai fini del corretto esercizio dell’allacciamento secondo le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti.
17 Interferenze di lavori con le condotte e gli impianti di proprietà pubblica
1 Chiunque abbia necessità di eseguire lavori che possano interferire con le opere appartenenti alle reti pubbliche in uso al Gestore, inclusi gli allacciamenti idrici e le connessioni fognarie, in quanto parte integrante delle reti pubbliche, o che possano comportarne la manomissione o il danneggiamento deve dare avviso scritto dei lavori, almeno 5 giorni prima dell’inizio, al Gestore, che, da parte sua, è tenuto a fornire tutte le informazioni possedute e rilevanti per l’esecuzione.
2 Il Gestore, valutata la documentazione dei lavori di cui al comma 1, rilascerà il nullaosta all’esecuzione, prescrivendo quanto necessario per la protezione delle reti e degli impianti gestiti.
3 Se le opere appartenenti alla rete pubblica sono rilevate solo a lavori iniziati, questi devono essere immediatamente sospesi, con comunicazione prima telefonica e poi scritta al Gestore delle circostanze e degli eventuali danni o manomissioni provocate. I lavori possono essere ripresi solo dopo l’assenso del Gestore.
4 Tutti i lavori di cui al comma 1 possono essere eseguiti solo dopo l’assenso scritto e nell’osservanza delle prescrizioni del Gestore, che si riserva di essere presente in corso d’opera per i controlli del caso.
5 I lavori che richiedono modifiche o spostamenti delle opere di proprietà pubblica, inclusi gli allacciamenti idrici e fognari, sono, di norma, eseguiti dal Gestore, a spese dell’interessato.
6 In deroga a quanto disposto al comma 5, il Gestore può, previa richiesta scritta, autorizzare l’interessato ai lavori citati all’esecuzione diretta o a mezzo d’impresa di propria fiducia, fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti e purché siano osservate tutte le prescrizioni impartite dal Gestore per quanto attiene la normativa tecnica applicabile, specialmente per quanto attiene le dimensioni, la qualità dei materiali, le modalità di posa e di ripristino della rete e degli impianti e della sede stradale.
In tal caso sono a carico dell’interessato tutti gli oneri e le spese connessi alle autorizzazioni ed ai permessi di occupazione delle aree pubbliche e private, inclusi quelli assicurativi di ogni tipo e in materia di sicurezza del lavoro, ai sensi della vigente normativa, nonché quelli derivanti dalla interferenza con opere e servizi preesistenti fuori terra e nel sottosuolo.
7 L’autorizzazione del comma 6 è rilasciata dal Gestore, a proprio insindacabile giudizio, all’interessato solo se egli sottoscrive apposita convenzione con il Gestore che preveda l’obbligo, a suo carico ed a sue spese, di:
a) comunicazione al Gestore della ragione sociale dell'impresa esecutrice dei lavori;
b) costituzione da parte dell'impresa esecutrice dei lavori a favore del Gestore di una fideiussione bancaria o assicurativa, del tipo a "prima richiesta", per un importo pari a quello dei lavori, aumentato di una somma forfetaria per il ripristino di eventuali danni alle opere pubbliche in uso al Gestore;
c) comunicazione scritta al Gestore della data di inizio dei lavori, con un preavviso non inferiore a 15 giorni, con indicazione delle generalità e dei recapiti dei tecnici responsabili;
d) termine di ultimazione dei lavori e degli eventuali ripristini;
e) facoltà del Gestore di accedere in qualunque momento ai cantieri per effettuare la supervisione dei lavori in corso;
f) fornitura al Gestore di idonea documentazione fotografica dei lavori eseguiti e di disegni quotati, in pianta ed in sezione, delle opere effettivamente eseguite, dai quali risulti anche la posizione delle opere stesse rispetto ai capisaldi indicati dal Gestore.
8 Per i lavori autorizzati ai sensi del comma 6, il Gestore esegue, oltre alla supervisione dei lavori, anche la verifica finale di conformità con le proprie specifiche tecniche e con eventuali prescrizioni contenute nella convenzione di cui al comma 7.
L’esecuzione delle opere non conforme alle specifiche tecniche del Gestore comporta l’obbligo di regolarizzazione con oneri e spese a carico dell’interessato.
Nel caso che l’inosservanza delle specifiche tecniche e delle prescrizioni particolari abbia effetti negativi sulla gestione della rete e degli impianti pubblici, il Gestore, previa ingiunzione ad adempiere in un tempo congruo, ha il diritto ad eseguire direttamente gli interventi necessari, con addebito delle spese all’esecutore dei lavori.
9 L’assenza della documentazione di cui al comma 7, lettera e), è considerata inadempienza alla convenzione e, previa diffida ad adempiere entro un termine congruo, il Gestore può procedere direttamente alla produzione della documentazione mancante con oneri a carico dell’interessato inadempiente.
10 La fideiussione di cui al comma 7, lettera b), è escussa dal Gestore nei seguenti casi:
a) esecuzione di lavori in difformità ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo;
b) impossibilità per il Gestore di supervisione dei lavori per impedimenti riconducibili all'Impresa esecutrice dei lavori, inclusa la mancata comunicazione in tempo utile dell’inizio lavori.
La fideiussione è svincolata in seguito all’accertamento da parte del Gestore della corretta esecuzione dei lavori.
11 Tutte le opere di xxxxx, rinterro, ripristino ed eventuali opere murarie sulla proprietà pubblica devono eseguite in conformità con i regolamenti e le prescrizioni dell’Amministrazione proprietaria ed essere ultimate entro i tempi stabiliti nella convenzione di cui al comma 7.
18 Esecuzione di reti e impianti nelle nuove lottizzazioni
1 I piani ed i progetti, di iniziativa pubblica e privata, in aree di nuova urbanizzazione o di estensione di urbanizzazioni esistenti, che riguardano la realizzazione di nuove opere di acquedotto, fognatura e depurazione o l’ampliamento e la ristrutturazione di opere esistenti (ma non connesse alle reti urbane) e che prevedono l’allacciamento alle reti, esistenti o in progetto, del Servizio Idrico Integrato in uso al Gestore, devono essere sottoposti, prima dell’approvazione definitiva da parte degli Enti competenti, all’esame del Gestore per il rilascio, prima dell’approvazione del progetto definitivo/esecutivo, del suo nullaosta di connessione alla rete urbana, contenente anche il parere di conformità tecnica al Regolamento di cui al comma 3.
2 I soggetti, pubblici e privati, che intendano attuare gli interventi indicati al comma 1 (soggetti attuatori) devono inoltrare al Gestore, per iscritto, di norma dopo l’approvazione del progetto preliminare o elaborato equivalente, domanda di connessione alla rete urbana per la pianificazione dei lavori necessari all’allacciamento, che sono sempre eseguiti dal Gestore.
3 Con apposito Regolamento, approvato dall’Agenzia, sono fissate le norme tecniche, le attribuzioni di competenza, le procedure e le modalità per la redazione e l’approvazione dei progetti nonché per l’esecuzione ed il collaudo dei lavori nelle nuove lottizzazioni o nelle aree di espansione.
4 Sono interamente a carico del lottizzante nella misura stabilita dalla convenzione urbanistica, in quanto oneri di urbanizzazione primaria, le spese di costruzione della rete acquedottistica, della rete fognaria e degli eventuali impianti di pretrattamento, inclusi quelli per le acque meteoriche, nonché degli allacciamenti all’interno della lottizzazione.
Sono, altresì, a carico del lottizzante tutte le spese per l’estensione o per il potenziamento delle reti e degli impianti pubblici esistenti che si rendessero eventualmente necessari all’esterno della lottizzazione.
5 La proprietà delle opere realizzate è conferita al demanio pubblico nei modi e tempi stabiliti dalla convenzione urbanistica.
CAPO QUINTO – TARIFFA, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
19 Tariffario del Servizio Idrico Integrato
1 Sono definite prestazioni ordinarie quelle fornite agli Utenti dal Gestore ed afferenti al Servizio Idrico Integrato; esse sono soggette al pagamento della tariffa stabilita dall’Agenzia d’Ambito in base al metodo di calcolo stabilito dalla normativa vigente.
Sono definite prestazioni accessorie quelle fornite a richiesta e non incluse nella tariffa per le prestazioni ordinarie; esse sono soggette al pagamento dei corrispettivi stabiliti dall’Agenzia, in base alle competenze attribuite dalla normativa vigente o dalla Convenzione stipulata con il Gestore.
2 L’Agenzia determina anche le variazioni annuali e le revisioni periodiche della tariffa del Servizio Idrico Integrato e gli aggiornamenti dei corrispettivi per le prestazioni accessorie.
3 La tariffa per le prestazioni ordinarie incluse nel Servizio Idrico Integrato è articolata in:
a) quota per il servizio acquedotto e sue articolazioni e modulazioni per tipologia d’utenza, per fasce di consumo e per zone territoriali;
b) quota per il servizio di fognatura;
c) quota per il servizio di depurazione, distinta per utenze civili ed industriali.
4 I corrispettivi per prestazioni accessorie riguardano, a titolo esemplificativo e non limitativo, i servizi seguenti forniti dal Gestore, riservandosi l’Agenzia di individuare altri casi secondo necessità:
a) corrispettivi per i servizi antincendio;
b) contributi per allacciamenti all’acquedotto;
c) contributi per allacciamenti alla fognatura;
d) corrispettivo per le volture d’utenza;
e) corrispettivi per la chiusura e la riapertura del contatore;
f) corrispettivo per la prova di taratura del contatore;
g) deposito cauzionale;
h) corrispettivi per il trattamento di rifiuti negli impianti di depurazione, ai sensi dell’art. 110 del d. lgs. 152/2006;
i) compensi e spese accessorie per l’istruzione delle pratiche di autorizzazione degli scarichi;
j) corrispettivi per l’impiego autorizzato dal Gestore di apparecchi di dissipazione di rifiuti alimentari su scarichi connessi col rete fognaria pubblica;
k) canone dovuto al Gestore per interferenze con condotte fognarie ai sensi dell’art. 102 .
5 L’Agenzia individua anche i casi di applicazione e l’entità delle penalità a carico degli Utenti per violazione delle disposizioni contrattuali o del presente Regolamento, ai sensi dell’art. 24, comma 3.
6 Il Gestore non può, di propria iniziativa e senza l’espressa approvazione dell’Agenzia, modificare le tariffe ed i corrispettivi precedentemente approvati ed è tenuto, in caso contrario, al rimborso degli importi eccedenti richiesti agli utenti.
7 La tariffa ed i corrispettivi dovuti sono pagati al Gestore alle scadenze dallo stesso stabilite in conformità con la Carta del Servizio o con il presente Regolamento, essendo l’Utente soggetto, in caso di ritardato pagamento, alle penalità indicate nel contratto con l’Utente entro i limiti stabiliti dall’Agenzia.
20 Fatturazione delle prestazioni incluse nel Servizio Idrico Integrato
1 Il Gestore provvede alla fatturazione dei corrispettivi tariffari per i servizi prestati all’Utente in base al contratto o ai contratti, applicando le tariffe stabilite dall’Agenzia ai sensi dell’art. 19, comma 2 a partire dalla data in cui entrano in vigore, di norma al 1° gennaio di ciascun anno.
2 Le fatture sono inviate o consegnate al domicilio dichiarato dall’Utente in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di inviare le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso.
3 La periodicità della fatturazione è, di norma, bimestrale.
4 Nel caso di variazioni dei corrispettivi del Servizio, dovute a motivi tariffari o fiscali con scadenze diverse da quelle ordinarie, il Gestore non è obbligato alla contestuale rilevazione dei consumi; è, tuttavia, facoltà dell’Utente comunicare la lettura effettiva del contatore affinché il Gestore ne tenga conto in sede di conguaglio annuale.
5 Il pagamento della fattura non libera l’Utente dall’addebito d’eventuali precedenti consumi o prestazioni non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento d’addebiti erroneamente non imputati.
6 Le fatture, oltre all’indicazione dei consumi effettuati, accertati con i metodi previsti dal presente Regolamento, ed all’importo da pagare calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono anche gli importi dovuti dall’Utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità e arretrati.
21 Fatturazione delle prestazioni varie ed accessorie
1 Per le prestazioni di cui all’art. 19, comma 4, e per altre diverse non soggette a determinazione da parte dell’Agenzia, la fatturazione è fatta dal Gestore nei tempi e modi da lui stabiliti, in conformità con quanto eventualmente stabilito al riguardo dal contratto o da specifiche convenzioni stipulati con l’Utente.
22 Pagamento delle fatture del Servizio Idrico Integrato
1 L'obbligo di provvedere al pagamento dei corrispettivi per l’erogazione dei servizi inclusi nel Servizio Idrico Integrato inizia dal giorno in cui viene attivata l’erogazione.
2 Il pagamento deve essere fatto dall’Utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, nei modi indicati sulle fatture stesse e previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
3 Qualsiasi reclamo ed opposizione che l’Utente ritenesse di fare in merito all’importo dei consumi d’acqua fatturati e per ogni altro motivo devono essere rivolti al Gestore entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture. La risposta ai reclami scritti è compiuta dal Gestore entro i termini indicati dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
23 Modalità dei pagamenti al Gestore e dei rimborsi agli utenti
1 Quando il presente Regolamento prevede pagamenti anticipati al Gestore, questi ha facoltà di non procedere all’esecuzione delle prestazioni o di sospendere quelle avviate fino all’avvenuto pagamento da parte del debitore.
2 Per il ritardo dell’Utente nei pagamenti delle fatture emesse dal Gestore per l’erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione soggetti a regime tariffario del Servizio Idrico Integrato si applica quanto previsto dal contratto d’utenza e dalla Carta del Servizio.
3 Per il ritardo nei pagamenti dovuti al Gestore per prestazioni regolate da specifiche convenzioni si applicano le condizioni pattuite che non potranno essere più favorevoli per il debitore di quelle stabilite per gli utenti del Servizio Idrico Integrato.
4 La restituzione delle cauzioni e dei depositi effettuati a favore del Gestore e i rimborsi di importi a credito per l’erogazione dei servizi inclusi nel Servizio Idrico Integrato, sono effettuati dal Gestore, detratta la parte eventualmente utilizzata per giusta causa, nel termine previsto dalla Carta del Servizio.
CAPO SESTO – PENALITÀ, INDENNIZZI E SANZIONI AMMINISTRATIVE
24 Penalità ed indennizzi per violazione dei contratti e del Regolamento
1 L’Agenzia d’ambito stabilisce i casi di applicazione e l’ammontare delle penalità per violazione di determinate disposizioni contenute nei contratti stipulati fra il Gestore e l’Utente e nel presente Regolamento. A titolo esemplificativo sono soggetti al pagamento di penalità:
a) il ritardo nei pagamenti delle fatture emesse dal Gestore;
b) la manomissione del contatore;
c) la manomissione dei sigilli sul contatore o altri strumenti di misura obbligatori;
d) la manomissione delle opere e dispositivi di proprietà pubblica in uso al Gestore;
e) i prelievi abusivi d’acqua;
f) la rivendita di acqua a terzi.
2 Le penalità a carico del Gestore e gli indennizzi agli utenti per violazione di determinati standard di qualità del Servizio sono stabilite dalla Carta del Servizio.
3 Le penalità a carico degli Utenti e gli indennizzi al Gestore sono stabilite dal presente Regolamento o da apposite determinazioni dell’Agenzia, assunte, di norma, contestualmente alla fissazione e/o revisione del tariffario ai sensi dell’art. 19.
4 Le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento o previste dal contratto sono verbalizzate dal personale del Gestore, o dallo stesso incaricato, con l'assistenza – se del caso – di un pubblico ufficiale.
5 E’ fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dal Gestore ed il risarcimento degli eventuali danni provocati al Gestore medesimo o a terzi per effetto degli atti compiuti dall’Utente.
25 Indennità di ritardato pagamento e morosità
1 Qualora il pagamento delle somme dovute in base alle fatture emesse dal Gestore non fosse effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura saranno addebitati nelle fatture di successiva emissione gli interessi di mora, calcolati su base annua al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali.
Agli Utenti che abbiano pagato regolarmente negli ultimi 12 mesi le fatture non sono addebitati gli interessi di mora se il pagamento avviene entro i primi 10 giorni successivi alla data di scadenza.
2 I reclami o le richieste di chiarimento in merito alle fatture inoltrati dall’Utente non gli danno diritto a differire il pagamento. In tale evenienza, se l’Utente ha effettuato i pagamenti in ritardo, non è tenuto al pagamento dell’indennità di mora se le sue ragioni risultano fondate e sono riconosciute valide; in caso contrario sono, invece, applicati all’Utente l’addebito previsto al comma 1 per i pagamenti oltre i termini.
3 Come specificato nella Carta del Servizio Idrico Integrato, in caso di mancato pagamento, trascorsi 20 giorni dalla data della scadenza della fattura, l’Utente è regolarmente messo in mora, con indicazione del termine ultimo di 20 giorni per il pagamento e con avviso che, trascorso detto termine, il Gestore potrà procedere alla sospensione del servizio. L’Utente può evitare la sospensione dell’erogazione dimostrando di avere effettuato nel frattempo tutti i pagamenti dovuti.
Resta salva, per il Gestore, la facoltà di provvedere secondo la procedura stabilita dagli articoli 633 e seguenti del Codice Procedura Civile (procedimento di ingiunzione per la riscossione del credito).
4 Nel caso di sospensione dell’erogazione dell’acqua per mancato pagamento, l’erogazione è riattivata nei tempi e modi previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato e sempre che l’Utente dimostri di avere effettuato tutti i pagamenti arretrati nonché le eventuali spese relative alle procedure di recupero crediti intraprese dal Gestore e le spese di riattivazione.
5 Nel periodo d’interruzione della fornitura, per qualsiasi motivo, è dovuta ugualmente dall’Utente la quota fissa per il servizio.
6 L’Utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
26 Sanzioni pecuniarie amministrative
1 Oltre alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, potranno essere definite, con apposito Regolamento dell’Agenzia, sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 16 della legge 16/1/2003, n. 3, che introduce l’art. 7 bis del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 (TU sull’ordinamento degli EELL), successivamente modificato ed integrato dalla legge 20/5/2003, n. 116 (di conversione del decreto-legge 31/3/2003 n. 50).
27 Rimborso delle spese sostenute dal Gestore
1 Tutte le spese sostenute dal Gestore a cui possa dar luogo l’inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento rimangono sempre a carico dell’Utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle a prima richiesta.
2 Il rimborso è dovuto indipendentemente dall’irrogazione di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie per le medesime violazioni che hanno prodotto le spese del Gestore o del pagamento di danni a terzi.
28 Reclami
1 Qualsiasi reclamo connesso all’andamento del servizio dovrà essere inoltrato per iscritto al Gestore.
2 L’inoltro di reclami non dà alcun diritto all’utente di differire i pagamenti dovuti ma solo all’eventuale diritto ai rimborsi stabiliti dalla Carta del Servizio.
CAPO SETTIMO – DISPOSIZIONI VARIE
29 Trattamento dei dati personali
1 Il trattamento dei dati personali dell’utente da parte del Gestore avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal d. lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il Gestore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’articolo 13 di tale decreto, consegnerà all’utente specifica informativa.
2 Il conferimento dei dati è essenziale per l’identificazione del contraente, per la stipula del contratto e per la successiva gestione del rapporto da questo derivante, che risulterebbe materialmente impossibilitato in carenza, o parziale difetto, delle informazione richieste.
30 Identificazione dei dipendenti del Gestore
1 Il personale del Gestore è munito di apposito documento di riconoscimento, che ne attesta l’abilitazione all’esercizio dei compiti che gli sono attribuiti, ed è tenuto ad esibirlo, a richiesta, nell'espletamento delle proprie funzioni.
31 Collaborazione degli utenti
1 Gli Utenti sono tenuti a prestare la massima collaborazione al personale del Gestore nell’espletamento delle loro funzioni e per gli scopi del presente Regolamento, anche facendosi rappresentare da altre persone in caso di assenza o di impedimento, consentendo l’accesso ai luoghi che sono nelle proprie disponibilità, fornendo tutte le informazioni richieste ed adottando tutte le misure atte a facilitare le attività, specie per quanto riguarda i controlli.
32 Applicabilità del Diritto e controversie
1 Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme di legge, le disposizioni e gli usi vigenti.
2 Per ogni controversia relativa ai contratti il foro competente è quello di Rimini.
SEZIONE SECONDA – SERVIZIO DI ACQUEDOTTO
CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
33 Definizioni per il servizio d’acquedotto
1 Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni illustrate nell’Appendice A “Glossario dei termini impiegati nel Regolamento”.
34 Classificazione degli acquedotti
1 Gli acquedotti sono costituiti dal complesso di condotte, impianti ed installazioni accessorie destinati all’attingimento dalle fonti, al trattamento di potabilizzazione, al trasporto a distanza ed alla distribuzione di acqua potabile nei centri abitati, fino al punto di consegna agli Utenti.
2 Si definiscono:
a) impianti di produzione d’acqua potabile: l’insieme delle opere destinate al prelievo di acqua grezza dalle fonti primarie di attingimento (falde, sorgenti, corsi d’acqua, laghi), al trattamento di potabilizzazione e all’accumulo sia di acqua grezza sia di acqua potabile;
b) reti idriche principali o reti di adduzione: l’insieme delle condotte, delle stazioni di pompaggio, dei serbatoi di compensazione preposti al trasporto d’acqua dagli impianti di produzione alle reti di distribuzione agli Utenti;
c) reti di distribuzione: l’insieme delle condotte, delle stazioni di pompaggio, dei serbatoi di compensazione preposti alla distribuzione dell’acqua potabile fino ai punti di consegna agli Utenti, esclusi gli allacciamenti.
35 Categorie d’uso dell’acqua
1 Le forniture d’acqua si distinguono, in base agli usi fatti dall’Utente, in forniture per usi pubblici e forniture per usi privati.
2 Gli usi pubblici sono quelli destinati al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune, per le esigenze connesse alla collettività. Sono, pertanto, considerate forniture per uso pubblico quelle eseguite a:
a) gli edifici e gli impianti comunali, provinciali, regionali e statali destinati a pubblici servizi e quelli dichiarati dalle competenti Amministrazioni di pubblica utilità, purché siano gestiti direttamente dalle stesse Amministrazioni;
b) le associazioni senza scopo di lucro (no-profit), che occupano a titolo gratuito immobili od impianti di proprietà della pubblica Amministrazione;
c) le società partecipate dalla Pubblica Amministrazione che gestiscono a titolo gratuito immobili od impianti della Pubblica Amministrazione;
d) gli impianti antincendio a servizio comune della cittadinanza e degli edifici di cui sopra.
3 Tutte le altre forniture che non ricadono nelle forniture per usi pubblici come definite al comma 2 sono considerate per usi privati.
4 Le forniture per uso privato sono suddivise nelle seguenti categorie:
a) Uso domestico: include i consumi destinati all’alimentazione umana, ai servizi igienici e agli altri impieghi che richiedono una qualità potabile effettuati all’interno di unità abitative;
b) Uso commerciale/artigianale: include le forniture di acqua potabile nei locali destinati ad commerciale, e artigianale;
c) Uso industriale, alberghi, esercizi pubblici: include le forniture di acqua potabile nei locali destinati ad attività industriale, alberghiera, commerciale o del settore terziario
d) Uso agricolo: include le forniture di acqua potabile destinate ad attività di coltivazione del fondo con contratto stipulato sulla base di idonea documentazione;
e) Uso allevamento: include le forniture di acqua potabile destinate ad attività di allevamento del bestiame con contratto stipulato sulla base di idonea documentazione;
Ai fini della stipula del contratto e dell’applicazione della tariffa le categorie suddette possono essere ulteriormente suddivise in sotto-categorie, secondo quanto disposto dall’Agenzia d’Ambito.
5 In assenza di altre fonti economicamente e tecnicamente utilizzabili, la fornitura di acqua potabile può essere adibita anche ad uso antincendio, mediante una presa appositamente ed esclusivamente installata per lo spegnimento di incendio.
36 Modalità di fornitura dell’acqua potabile
1 La fornitura dell'acqua potabile, sia per uso pubblico sia per uso privato, è effettuata dal Gestore solo su espressa richiesta dell’interessato e con la stipulazione di apposito contratto secondo le procedure previste dal presente Regolamento.
2 La fornitura è, di norma, effettuata a deflusso libero, misurato da idonea apparecchiatura (contatore) anche per forniture uso antincendio.
Sono eccezionalmente ammessi contratti di fornitura a forfait, con o senza contatore, nei casi seguenti:
a) usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.);
b) quando tale modalità di fornitura risulti da precedenti contratti consolidati nel tempo.
Nei casi sub b) il Gestore effettua l’installazione di contatore nei tempi stabiliti dalla convenzione con l’Agenzia d’Ambito o comunque nei tempi da questa concordati con il Gestore.
3 Il Gestore garantisce che la fornitura d’acqua avvenga secondo quanto stabilito dalla Carta del Servizio, specialmente per quanto riguarda i livelli di servizio minimi garantiti.
4 I contratti possono stabilire specifiche modalità e condizioni di fornitura quando ricorrano circostanze particolari, dovute alle caratteristiche delle reti e degli impianti presenti al momento della stipula del contratto, e purché siano assicurate le condizioni di idoneità dell’acqua al consumo umano.
37 Diritto alla fornitura dell’acqua potabile
1 Nelle strade e piazze ove esiste la conduttura pubblica dell'acqua potabile, il Gestore fornisce l’acqua per gli usi previsti dal presente Regolamento a fronte dei corrispettivi stabiliti per l’attivazione e l’erogazione del servizio.
2 Il rifiuto del Gestore della fornitura può essere opposto esclusivamente quando si riscontri un’oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio al contorno che non consentano di aumentare la pressione in rete.
3 Il rifiuto dell’allacciamento è comunicato nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
4 Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di condutture stradali di distribuzione o provviste di condutture con caratteristiche insufficienti, il Gestore può accogliere le richieste d’allacciamento, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, destinate all’estensione delle reti, stabilite nel Programma Operativo di interventi approvato dall’Agenzia e con la conseguente programmazione aziendale, indicando nel contratto d’allacciamento la data prevista di attivazione della fornitura, anche in deroga ai tempi stabiliti dalla Carta del Servizio.
5 Nel caso che il Programma Operativo di estensione degli acquedotti approvato dall’Agenzia d’Ambito non includa interventi per la zona interessata o preveda importi insufficienti a soddisfare la richiesta, il Gestore può accogliere la domanda di allacciamento solo se il richiedente si impegna a contribuire finanziariamente alla
realizzazione della condotta mancante per l’importo totale o per la quota aggiuntiva rispetto alle disponibilità indicate nel Programma Operativo.
6 Il diritto all’allacciamento ai sensi del presente Regolamento sussiste solo se l’immobile da allacciare è in regola con la normativa urbanistica e ciò indipendentemente dall’eventuale impegno del richiedente a contribuire a tutte le spese necessarie all’allacciamento.
7 Il Gestore garantisce per tutti i nuovi allacciamenti i livelli minimi di quantitativi d’acqua e di pressione stabiliti nella Carta del Servizio Idrico Integrato. Qualora ciò non fosse possibile, il Gestore informa l’Utente, che sottoscrive l’informazione, dei livelli effettivamente disponibili indicando, se del caso, i tempi previsti di adeguamento ai minimi previsti dalla Carta del Servizio.
38 Fornitura d’acqua nelle nuove lottizzazioni
1 Nel caso di nuove lottizzazioni di terreni a scopo edilizio, il Gestore è obbligato alla fornitura d’acqua potabile solo nei limiti delle disponibilità della rete acquedottistica esistente o delle previsioni di estensione e potenziamento incluse nei programmi approvati dall’Agenzia d’Ambito.
39 Prelievi abusivi d’acqua potabile
1 Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o, in assenza dello stesso, se non espressamente autorizzati dal Gestore o espressamente ammessi dal presente Regolamento.
E’ pertanto vietato, ed è considerato abusivo, l'uso dell'acqua potabile per destinazioni ed usi anche parzialmente diversi da quelli dichiarati e autorizzati.
2 Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua sono assoggettati al pagamento della penalità prevista ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento, salvo la facoltà del Gestore di sospendere l’erogazione senza obbligo di preavviso alcuno ma solo di tempestiva comunicazione all’Utente, ove ciò sia possibile.
3 Sono rigorosamente vietati, e perciò considerati abusivi:
a) i prelievi d’acqua dalle fontane, xxxxxxx e fontanelli pubblici per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, quelli effettuati mediante applicazione alle bocche erogatrici predette di tubazioni, anche solo provvisorie, allo scopo di convogliare acqua;
b) i prelievi d’acqua dalle bocche d’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini nonché di lavaggio delle fognature, se non da parte di persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
c) i prelievi d’acqua dagli idranti antincendio per uso pubblico, se non per spegnimento d’incendi; il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b).
4 I prelievi abusivi, compreso l’uso improprio delle prese antincendio, determinano, oltre all’applicazione delle penalità previste dal presente Regolamento, l’obbligo del pagamento dei quantitativi abusivamente prelevati alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione, in funzione della tipologia d’uso prevalente.
CAPO SECONDO – NORME PER LA FORNITURA D’ACQUA
40 Procedura per l’attivazione della fornitura d’acqua
1 La persona, fisica o giuridica, interessata alla fornitura di acqua potabile fa richiesta al Gestore secondo le modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal Gestore, pena l’improcedibilità della domanda medesima.
2 Entro il termine stabilito dalla Carta del Servizio, il Gestore comunica al richiedente il preventivo di spesa per l’esecuzione dell’allacciamento e delle opere complementari eventualmente necessarie nonché i tempi previsti per l’esecuzione dei lavori e le modalità di pagamento del corrispettivo.
3 Il richiedente manifesta la propria accettazione del preventivo nelle forme indicate dal Gestore, di norma, restituendone copia controfirmata per accettazione, che costituisce anche impegno alla definizione del contratto. Oltre il termine indicato nel preventivo, che decorre dalla data del protocollo del Gestore, esso perde validità e la
domanda deve essere reiterata, salva la facoltà del Gestore di ritenere valida l’accettazione anche oltre il termine medesimo. L’accettazione del preventivo comporta l’accettazione delle eventuali clausole in esso contenute.
4 Dalla data di accettazione del preventivo decorrono i tempi indicati nella Carta del Servizio per la realizzazione delle opere necessarie all’attivazione della fornitura.
5 Nessun onere oltre a quelli espressamente indicati nel preventivo dopo la sua consegna potrà essere posto a carico del richiedente per la prestazione preventivata.
41 Contratto di somministrazione d’acqua potabile
1 I contenuti del contratto sono indicati nell’Appendice H.
2 Ferme restando le disposizioni generali di cui alla Sezione Prima, Capo terzo, del presente Regolamento, nel contratto di somministrazione sono indicati il tipo di fornitura e la categoria e/o sottocategoria cui appartiene l’utenza. Il contratto deve fare riferimento ad una sola tipologia e categoria d’uso dell’acqua non essendo ammessi più contratti nella stessa unità immobiliare, salvo che per l’uso antincendio ed altro tipo d’uso, sia domestico sia non domestico.
3 L’assegnazione di un’utenza ad una specifica categoria e/o sottocategoria è valida ai fini dell’applicazione della tariffa in base ai valori ed ai criteri stabiliti dall’Agenzia d’Ambito nonché dell’applicazione di specifiche disposizioni del presente Regolamento.
4 In caso di utenze per usi privati di tipo promiscuo si applica la categoria che presenta l’uso prevalente, che deve essere espressamente dichiarato dall’Utente sotto la sua piena responsabilità, fermo restando che la tariffa applicata non può essere, in tal caso, quella per usi domestici.
5 Successivamente alla stipula del contratto, qualsiasi modifica delle destinazioni d’uso da parte dell’Utente e di qualsiasi altro dato che modifichi le condizioni contrattuali, deve essere tempestivamente comunicata al Gestore e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si procede alla stipula di un nuovo contratto, adeguato alle diverse condizioni.
42 Sospensione della fornitura d’acqua
1 La fornitura dell'acqua potabile può essere sospesa dal Gestore in qualsiasi momento e senza preavviso, qualora intervengano guasti improvvisi, eccezionali circostanze, ragioni tecniche od igieniche, situazioni di pericolo immanente per persone o cose. In questi casi il Gestore è tenuto a ripristinare l'erogazione dell'acqua potabile nel più breve tempo possibile e l’Utente non può avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, oltre quanto previsto dalla Carta del Servizio per i ritardi nella riattivazione.
Solo in caso di interruzioni prevedibili, il Gestore provvederà ad avvertire gli Utenti, secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi.
2 La fornitura dell’acqua potabile può, inoltre, essere sospesa per le seguenti cause imputabili all’Utente:
a) Mancata o inesatta comunicazione dei dati d’utenza in caso di volture o subentri (art. 12, comma 3);
b) Utilizzo della risorsa idrica per un immobile o per un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto (art. 41, comma 5);
c) Prelievi abusivi d’acqua (art. 39);
d) Cessione dell’acqua a terzi (art. 45);
e) Irregolarità nell’esecuzione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (art. 60, comma 1);
f) Opposizione dell’Utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del Gestore (art. 47, comma 3);
g) Opposizione dell’Utente al controllo dell’impianto interno da parte del Gestore (art. 56, comma 2);
h) Manomissione del contatore e delle opere di proprietà pubblica (art. 49, comma 5);
i) Manomissione dei sigilli del contatore (art. 58, comma 3);
j) Morosità persistente nonostante la regolare messa in mora (art. 25);
k) Mancata realizzazione da parte dell’Utente delle modifiche richieste dal Gestore, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose (art. 60, comma 2).
3 Nei casi del comma 2 la sospensione della fornitura è disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l’invito a regolarizzare la situazione nel caso in cui l’Utente non abbia già provveduto. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), d), g), h) ed i). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alla lettera e).
4 Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio per i casi di cui al comma 3 senza che l’Utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venire meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento e il Gestore potrà rimuovere il contatore. Qualora non sia possibile né chiudere né rimuovere il contatore, il contratto potrà, con comunicazione a mezzo raccomandata A/R inviata all’Utente, essere unilateralmente risolto dal Gestore, che sarà legittimato a richiedere la restituzione del contatore.
43 Revoca della fornitura d’acqua potabile
1 Fermo restando quanto disposto dall’art. 13, nel caso di utenza idrica per uso diverso da quello domestico, è facoltà del Gestore di proporre all’Agenzia la revoca della fornitura già concessa. La richiesta del Gestore all’Agenzia deve indicare le ragioni della proposta, che può essere accolta solo quando si verificassero condizioni eccezionali d’erogazione o di servizio o sorgessero gravi motivi, debitamente provati.
2 La revoca potrà essere fatta dal Gestore solo dopo l’assenso scritto dell’Agenzia.
44 Riattivazione dell’utenza idrica
1 L’Utente interessato alla riattivazione di un’utenza idrica precedentemente cessata per disdetta deve provvedere alla stipula di un nuovo contratto a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di riattivazione.
2 L’Utente interessato alla riattivazione di un’utenza idrica precedentemente cessata per morosità deve provvedere al pagamento del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di chiusura e riattivazione.
45 Divieto di rivendita d’acqua a terzi
1 E’ assolutamente vietata la rivendita dell'acqua erogata dal Gestore ad una determinata utenza. L’accertamento del fatto comporta l’immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell’Utente e il pagamento della penale stabilita ai sensi dell’art. 24 del presente Regolamento.
CAPO TERZO - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI
46 Rilevazione dei consumi d’acqua
1 La valutazione dei volumi erogati all’Utente è effettuata mediante contatori, che sono installati dal Gestore, che non possono mai essere rimossi o spostati se non per disposizione del Gestore ed esclusivamente tramite personale da esso incaricato. Il Gestore potrà, invece, sostituire e modificare i contatori, a proprie spese, ogni qualvolta lo riterrà opportuno.
2 Al momento dell’installazione i tecnici del Gestore appongono sui contatori apposito sigillo, che non può essere rimosso né manomesso.
3 La determinazione dei consumi avviene, di norma, sulla base della lettura del contatore d'utenza, rilevata dal personale del Gestore oppure comunicata dall’Utente stesso. La lettura dei contatori è effettuata direttamente dal Gestore almeno una volta l'anno, per la seconda lettura annuale il Gestore può richiedere all'Utente l'autolettura.
4 Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo (m³) rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.
5 Il Gestore ha l’obbligo di informare tempestivamente l’Utente in caso di rilevazione di letture anomale e di rendersi disponibile all’esecuzione di verifiche supplementari da concordarsi con l’Utente.
47 Lettura del contatore
1 L’Utente ha l’obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento l’accesso ai contatori per la rilevazione dei consumi idrici da parte del personale incaricato dal Gestore, che deve, a tal fine, fornire preventivamente ogni informazione utile ad agevolare tale operazione.
2 In caso d’impossibilità di accesso al contatore per assenza dell’Utente, è rilasciata dall’incaricato una cartolina di “autolettura”; la mancata restituzione della stessa o della comunicazione dell’autolettura al call center del gestore comporta l’addebito di un consumo presunto.
3 Quando perdurasse l’impossibilità di lettura diretta del contatore da parte del Gestore, questo richiede per iscritto la verifica in una determinata data, con avviso che, in caso di ulteriore assenza dell’Utente, si riserva la facoltà di sospensione della fornitura. In tale evenienza la fornitura è riattivata solo a seguito della lettura e del pagamento di quanto eventualmente dovuto dall’Utente, incluse le maggiori spese sostenute per tali motivi dal Gestore.
48 Verifica del funzionamento del contatore
1 Quando l’Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, può richiederne la verifica che è effettuata dal Gestore con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne appositamente incaricate.
2 Nel caso in cui si rendesse necessario, per effettuare la verifica, rimuovere il contatore, questo è sostituto con un nuovo apparecchio previa comunicazione all’Utente.
3 Se dalla verifica, eseguita anche in contraddittorio, il contatore risulta esatto, l’Utente è tenuto, a titolo di contributo alle spese di verifica, al pagamento di un corrispettivo fissato nel tariffario, che è addebitato nella prima fattura utile. Se il contatore risultato idoneo fosse già stato sostituito ai sensi del comma 2, oltre al corrispettivo previsto per la verifica, all’Utente è addebitato anche l’intervento per l’installazione del nuovo contatore, qualora volesse mantenerlo in sostituzione di quello verificato.
4 Quando fosse, invece, riscontrato l’irregolare funzionamento del contatore di cui era stata richiesta la verifica, lo stesso, se non si fosse ancora provveduto ai sensi del comma 2, è sostituito a spese del Gestore, su cui gravano anche tutte le altre spese della verifica.
5 I contatori sono ritenuti idonei quando la loro misura rientra in una tolleranza del 5% in più o in meno.
6 Se il contatore risulta inesatto, il consumo effettivo è ricostruito, per il periodo trascorso dall’ultima lettura o autolettura, sulla base di più letture successive alla sostituzione dell’apparecchio, quando la disfunzione si verifica nel primo anno di fornitura; oppure è rapportato a quello riscontrato nello stesso periodo dell’anno o degli anni precedenti a quello in cui si rileva l’errore, quando il malfunzionamento si verifica negli anni successivi al primo.
7 I criteri di ricostruzione dei consumi indicati al comma 6 si applicano anche in caso di contatore fermo o malfunzionante per manomissione o per qualsiasi altra causa, nonché in caso di manomissione del sigillo di garanzia apposto dal Gestore, ferme restando le responsabilità dell’Utente e le sanzioni per dolo o colpa previste a suo carico dal presente Regolamento.
CAPO QUINTO - NORME TECNICHE
49 Presa d’acqua e punto di consegna
1 Costituiscono la "presa" le opere di derivazione dalla conduttura pubblica di distribuzione fino alla valvola di arresto, installata dopo il contatore, valvola compresa.
Costituisce il "gruppo di alimentazione" il complesso formato dal solo contatore e relativa valvola di arresto.
2 Il punto di consegna dell’acqua è rappresentato dalla sezione di valle del gruppo di alimentazione a valle della valvola di intersezione con la parte privata della rete.
3 La presa è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell'acquedotto, pertanto tutto quanto fa parte della presa, anche se posto su proprietà privata, rimane di esclusiva proprietà pubblica, rinunciando
l'Utente ad ogni privilegio di legge in proposito, anche nel caso di pagamento di contributo alle spese per l’esecuzione dei lavori.
4 Quando, su richiesta dell’Utente, una fornitura di acqua potabile è dichiarata cessata, il Gestore provvede, a spese dell'Utente, alla rimozione della relativa intercettazione, posta sulla tubazione stradale. A richiesta dell'Utente, ed a sue spese, il Gestore potrà altresì rimuovere la parte di presa ubicata nella proprietà privata.
5 E' assolutamente vietato all'Utente manomettere, eseguire o far eseguire modifiche, riparazioni ed ogni altro intervento su apparecchiature, tubazioni od altri accessori di proprietà pubblica. In caso di violazione il Gestore può disporre la sospensione della fornitura d’acqua.
6 L'utente è considerato come comodatario responsabile della presa di proprietà pubblica e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall'uso, anche se dovuti a terzi, furto, rottura per gelo ed ogni evenienza simile della parte di presa esistente sulla proprietà privata a cui l'utenza si riferisce.
Pertanto egli dovrà adottare tutte quelle precauzioni affinché detta parte di presa, ed in particolare il contatore, siano riparati dal gelo. Qualora si verificassero questi od altri inconvenienti o guasti di qualsiasi genere alla parte di presa posta in proprietà privata, l'Utente deve darne immediatamente avviso al Gestore per le riparazioni, i ripristini od i provvedimenti del caso, nonché pagare le spese inerenti, se a lui imputabili.
7 In caso di rimozione abusiva e/o smarrimento o manomissione del contatore, l’Utente risponderà al Gestore del danno subito per mancata custodia del medesimo, rifondendo tutte le spese sostenute dal Gestore stesso.
8 La responsabilità e la manutenzione dei pozzetti e degli alloggiamenti del contatore, a servizio dell’utenza, ubicati nelle proprietà pubbliche o private, sono a carico dell'Utente.
50 Costruzione ed uso della presa
1 Tutte le opere necessarie per l’esecuzione della presa, a partire dalla rete di distribuzione e sino alla valvola di arresto, installata dopo il contatore, sono eseguite, a spese del richiedente, dal Gestore sotto la sua responsabilità e con le modalità ed i materiali da lui stabiliti.
2 All'origine di ogni presa è installata una valvola di intercettazione che può anche, eccezionalmente, essere ubicata prima del contatore. All'Utente è vietato nel modo più assoluto la manovra, con qualsiasi mezzo, di detta valvola.
3 All'estremità opposta della diramazione di presa, all’inizio della proprietà privata e nelle immediate vicinanze del confine con la proprietà pubblica (in pozzetto o sul muro frontale interno del fabbricato, nel punto di ingresso dell’allacciamento, in locale tecnico o vano comune), il Gestore colloca il contatore e, subito dopo, una valvola di arresto, che l'utente può manovrare per le proprie necessità.
4 Se si dovessero installare più derivazioni in un’unica posizione, il Gestore, qualora lo ritenga necessario, può eseguire un solo allacciamento dalla condotta stradale e costruire poi all'interno della proprietà le varie derivazioni per le singole utenze (collettore).
Anche in questo caso tutti i contatori sono collocati, raggruppati, in area di proprietà privata condominiale o comune a tutte le utenze servite, nella posizione già definita precedentemente.
5 Tutti i contatori a servizio dell’edificio devono sempre risultare in posizione adatta per una facile ispezione e lettura, al riparo dal gelo e dall’eccessivo calore, dalla pioggia o da altre condizioni non idonee.
6 Nel caso di installazione di contatori in batteria a servizio di varie unità immobiliari, costituenti il fabbricato, è responsabilità degli Utenti provvedere al corretto collegamento degli impianti interni di dette unità ai relativi contatori, secondo gli abbinamenti che saranno indicati dal Gestore. Il Gestore medesimo declina qualsiasi responsabilità in caso di errori nella fatturazione dovuti ad erroneo allacciamento da parte dell’Utente dei singoli impianti interni ai relativi stacchi. In tali circostanze il Gestore provvederà alla sola rettifica dell’ultima bolletta emessa.
7 Il Gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.
51 Manutenzione della presa
1 La manutenzione, ordinaria e straordinaria, della presa è eseguita esclusivamente a cura del Gestore, sotto la sua responsabilità e con le modalità ed i materiali da lui stabiliti, e la spesa è posta a carico:
a) del Gestore quando il gruppo di misura sia installato nelle immediate vicinanze del confine con la proprietà pubblica (in pozzetto o sul muro frontale interno del fabbricato, nel punto di immissione della presa nel locale scantinato).
b) dell’Utente, in caso di posizione diversa del contatore. In questa circostanza sono però addebitati solo gli interventi eseguiti sulla parte di allacciamento posto tra il confine con la proprietà pubblica ed il gruppo di misura; restano sempre a carico del Gestore i lavori sulla parte di presa in proprietà pubblica.
2 Nel caso di guasto del tubo di presa, nel tratto posato in proprietà pubblica, che comporti il rifacimento integrale della diramazione, il Gestore provvede anche, a suo insindacabile giudizio e con oneri e spese a proprio carico, ad uniformare la posizione inadatta del gruppo di alimentazione. In tal caso, il tratto di tubazione di presa insistente sulla proprietà privata, una volta ricollegato al gruppo di alimentazione, diventa parte integrante dell’impianto interno privato.
Se tale circostanza dovesse riguardare un allacciamento a servizio di più contatori, il contatore installato all’inizio della proprietà privata è definito utenza generale (punto di consegna) a servizio di tutto il complesso con proprio contratto “condominiale” ed i contatori a valle dello stesso sono considerati contatori divisionali per cui il Gestore non ha alcun obbligo.
52 Modifiche e spostamento della presa
1 Il Gestore può in ogni momento modificare o spostare la presa, con obbligo di preavviso all'Utente interessato, qualora dovesse essere sospesa l'erogazione dell'acqua o fossero necessari interventi nella proprietà privata.
2 Lo spostamento della presa può essere disposto dal Gestore nel caso in cui il luogo in cui si trovano la presa stessa o il gruppo di alimentazione non sia più di pertinenza dell'edificio a cui l'utenza si riferisce e, in ogni caso, quando non siano più rispettate le norme del presente Regolamento.
3 Le modifiche e lo spostamento della presa possono essere richiesti dall'Utente, per propria necessità.
4 Se le modifiche o lo spostamento sono eseguiti a richiesta dell’Utente o per sua causa, il Gestore gli addebita le spese sulla prima fattura utile.
53 Diametro della presa
1 Il diametro della presa e del contatore sono stabiliti dal Gestore a suo esclusivo giudizio, in considerazione dei vincoli connessi al diametro della tubazione stradale, alle possibilità di erogazione dell'acquedotto ed alle esigenze del servizio idrico in generale.
2 Nel caso in cui il diametro della presa fosse inadeguato, per eccesso o per difetto, rispetto all’effettivo consumo, il Gestore può, a proprio insindacabile giudizio, eseguire tutti i lavori necessari all’adeguamento della presa o delle singole componenti.
Detti lavori sono a carico dell'Utente quando il consumo, l'utenza o l'impianto privato non corrispondano più alla domanda originaria di allacciamento o al contratto di fornitura.
54 Suddivisione della presa
1 La suddivisione della presa è obbligatoria qualora l'unica proprietà di un complesso di più fabbricati, per i quali storicamente venne concesso un unico allacciamento, sia stata successivamente ripartita.
In tal caso si applica quanto disposto dall’art. 12, specialmente per l’obbligo di stipulare nuovi contratti da parte dei nuovi proprietari.
2 Qualora i nuovi allacciamenti siano da collocarsi in posizione non derivabile dalla rete idrica esistente, secondo le norme tecniche del presente Regolamento, sono poste a completo carico del richiedente le spese per la posa della tubazione necessaria alla costruzione delle nuove prese.
55 Spostamento e rimozione del contatore
1 I contatori dell'acqua possono essere rimossi o spostati esclusivamente dal Gestore.
2 L’Utente può richiedere lo spostamento del contatore, a proprie spese. Spettano all’Utente anche gli oneri per la connessione degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore.
3 Qualora il Gestore riscontrasse che il luogo dove è installato il contatore non fosse adatto all’esecuzione delle verifiche, delle letture oppure alla conveniente conservazione ed alla agevole manutenzione delle apparecchiature, può provvedere, a proprie spese, allo spostamento, se vi sia necessità ed urgenza, con preavviso all'Utente.
4 Lo spostamento del contatore per i motivi esposti al comma 3 è eseguito dal Gestore a spese dell’Utente quando l’intervento si rendesse necessario in conseguenza di modifiche fatte dall’Utente medesimo all’immobile o comunque al posto in cui si trova il gruppo di alimentazione.
5 Nei casi in cui si rendessero necessarie, a giudizio del Gestore, modifiche delle pertinenze della parte di presa in proprietà privata, l’Utente è tenuto ad eseguire i lavori richiesti entro il termine stabilito, con l’obbligo di comunicazione al Gestore di eventuali motivi di ritardo. Se l’Utente non esegue quanto richiesto, il Gestore ha la facoltà di provvedere direttamente, con addebito all’Utente dei costi sostenuti alla prima fatturazione utile.
6 E’ diritto-dovere dell’Utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie In caso di guasto o di palese malfunzionamento del contatore, l’Utente ha l’obbligo di avvisare immediatamente il Gestore.
Se il contatore risulta deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all’Utente, è sostituito a cura e spese del Gestore.
7 L’Utente è tenuto ad intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d’acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore.
8 All'atto dell'installazione, chiusura, sostituzione e rimozione del contatore, è compilato un apposito modulo predisposto dal Gestore che funge da verbale.
56 Ispezioni e verifiche del Gestore
1 Il Gestore ha il diritto di ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dallo stesso incaricato.
2 I dipendenti e/o gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, in relazione sia al presente Regolamento sia ai patti contrattuali.
3 L'Utente è tenuto a prestare la propria disponibilità e la migliore collaborazione ed ha facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le ispezioni e verifiche.
4 In caso d’opposizione od ostacolo dell’Utente, il Gestore si riserva, previa diffida scritta con anticipo di almeno 24 ore, il diritto di sospendere l'erogazione dell’acqua fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell’Utente.
La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze o motivi d’urgenza, per pericolo incombente per le persone o le cose.
5 Nei casi del comma 4 restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti ed è fatta salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.
Resta altresì salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato, previa regolare notifica di messa in mora e d’intimazione a provvedere nel termine di 20 giorni.
57 Verifica del regime delle pressioni erogate
1 L’Utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del punto di consegna.
La verifica è effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell’Utente, previo appuntamento, nel rispetto delle modalità fissate dalla Carta del Servizio.
2 Le spese relative alla verifica sono poste a carico del Gestore nel caso in cui il livello di pressione misurato risulti non congruo alle esigenze ed alle capacità ricettive dell’utenza per cause imputabili alla non appropriata gestione del sistema acquedottistico rispetto alle caratteristiche delle reti e degli impianti gestiti; in caso contrario tali spese sono poste a carico dell’Utente.
58 Manomissione dei sigilli
1 E’ assolutamente vietato all’Utente manomettere i sigilli apposti dal Gestore al contatore nonché quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua nel caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi.
2 La manomissione dei sigilli apposti dal Gestore comporta l’addebito all’Utente delle spese per il loro ripristino oltre al pagamento di un importo pari ai presumibili consumi, determinati secondo quanto disposto dal presente Regolamento, e della penalità prevista ai sensi dell’art. 24.
3 In caso di accertata manomissione per colpa o dolo, il Gestore ha facoltà di sospendere l’erogazione dell’acqua finché ogni cosa non sia ricondotta allo stato normale e l'Utente non abbia effettuato i pagamenti dovuti.
59 Presa antincendio
1 Per l'alimentazione di bocche antincendio è concessa idonea derivazione per la quale è stipulato un apposito contratto, distinto da quello per la fornitura per altri usi.
Ai fini del dimensionamento della derivazione, il richiedente deve fornire al Gestore le prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
2 Le derivazioni antincendio sono realizzate con oneri a carico dell’Utente e sono soggette al pagamento di un canone fisso, stabilito dall’Agenzia d’Ambito.
3 Il gruppo di alimentazione antincendio, che è affiancato, di norma, a quello adibito ad altri usi nello stesso edificio o nella stessa unità immobiliare, è dotato di contatore.
4 Le bocche da incendio possono essere utilizzate solamente in caso di incendio o per effettuare le eventuali verifiche periodiche. In detti casi l’Utente ne dovrà dare comunicazione scritta al Gestore, precisando, in occasione di verifiche periodiche, anche le letture del contatore di inizio e fine prova. Il quantitativo d’acqua utilizzato è fatturato alle tariffe vigenti.
5 L’Utente è ritenuto responsabile ad ogni effetto per l’utilizzo improprio delle bocche da incendio; nell’ipotesi di reiterate violazioni il Gestore potrà agire per la tutela dei propri diritti in ambito sia civile sia penale.
CAPO SESTO - NORME PER GLI IMPIANTI PRIVATI
60 Generalità sugli impianti privati
1 La realizzazione e la manutenzione degli impianti a valle del punto di consegna è effettuata a cura e spese dell’Utente, il quale si assume anche l’onere per la corretta manutenzione di tutte le componenti installate.
Tali lavori dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad una impresa con i requisiti di cui alla legge 46/90. Gli installatori sono tenuti a rilasciare apposito certificato di conformità.
2 Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, per gli aspetti tecnici ed igienici, gli impianti interni, prima che gli stessi siano posti in servizio e, successivamente, ogni qual volta lo ritenga necessario.
61 Ubicazione ed installazione delle tubazioni
1 Le tubazioni costituenti gli impianti privati alimentati dal pubblico acquedotto devono essere realizzate seguendo le norme di buona tecnica e sulla scorta delle indicazioni tecniche del Gestore, utilizzando materiali idonei al convogliamento di acqua destinata al consumo umano.
2 Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni sicure da danneggiamenti, ad un’adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini. Le tratte interrate devono essere poste ad una profondità tale da scongiurare i rischi di congelamento e riscaldamento dell’acqua. Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte devono essere convenientemente protette ed isolate.
3 Nessun tubo dell'impianto può, di norma, sottopassare e, in nessun caso, essere posto all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, xxxxx xxxx o simili.
4 All'inizio della diramazione interna, subito dopo la valvola a valle del contatore, deve essere installato idoneo dispositivo, approvato del Gestore, atto ad impedire il riflusso dell'acqua dall'impianto interno alla rete di distribuzione.
In fase di prima costruzione o manutenzione straordinaria della presa detto dispositivo verrà installato dal Gestore, a spese dell’Utente.
5 La tubazione interna, dal gruppo di alimentazione fino alla prima derivazione di consistente prelievo, deve avere diametro non inferiore a quello del dispositivo antiriflusso di cui al comma 4. Le altre condutture devono avere un diametro proporzionato alla loro lunghezza, all'entità del consumo di acqua previsto, al diametro e al numero dei rubinetti e loro equivalenti.
A tale scopo gli utenti devono uniformarsi a tutte le prescrizioni che il Gestore ritenesse necessario fare osservare nell'interesse del servizio pubblico e privato. In particolare non devono esservi comunicazioni fra le condutture di acqua potabile ed apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque di pozzi privati o di altro acquedotto o acque comunque commiste a sostanze estranee. E' egualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
Il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto ad impedire lo scambio dell'acqua dell'impianto con quella dell'acquedotto.
6 Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile ed essere poste ad una quota superiore al livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
7 L'impianto interno non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.
8 Qualora l'utenza prelevi acqua anche da pozzi privati, da condotte diversamente alimentate oppure da altri allacciamenti derivati dalla rete del pubblico acquedotto, deve impedire qualunque tipo di connessione fisica fra gli impianti interni diversamente riforniti.
9 L’impianto interno antincendio deve essere dimensionato in base alle condizioni di funzionamento degli erogatori, tenendo conto della portata e della pressione di fornitura concessa dal Gestore. Le condutture e le bocche da incendio, installate all’esterno, devono essere realizzate in modo da avere idonea protezione dal gelo.
10 Nel caso vi fosse la necessità di installare nell’impianto interno antincendio un attacco per il gruppo motopompa dei Vigili del Fuoco, il dispositivo antiriflusso deve essere tassativamente costituito da un disconnettore a tre vie con scarico automatico, conforme alle norme UNI. Tale dispositivo deve essere altresì installato nel caso in cui l’impianto interno della rete antincendio fosse alimentato alternativamente anche da altra fonte (pozzo privato, ecc.).
11 Il Gestore non ha responsabilità alcuna, in tutti i casi di interruzione o irregolarità del servizio, circa l'efficacia dei sistemi antincendio e sulla disponibilità idrica al momento dell'uso, particolarmente in caso di utilizzo per prelievi superiori a quelli previsti.
62 Installazione di disconnettori sulle utenze non domestiche
1 Le utenze industriali, artigianali e comunque considerate a rischio d’inquinamento sono tenute ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dal Gestore, per evitare il verificarsi di riflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile.
2 La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all’Utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.
3 Qualora il Gestore accerti che l'utenza a rischio non ha ottemperato alle prescrizioni del presente articolo, può, previa diffida, sospendere l'erogazione dell'acqua fino alla regolarizzazione della situazione.
63 Impianti di sollevamento privati
1 L'Utente che avesse la necessità di una pressione superiore a quella normale di esercizio dell'acquedotto può installare un impianto per il sollevamento dell'acqua con interposizione di serbatoio a pelo libero. Lo schema funzionale dell'impianto, da allegarsi alla domanda di allacciamento per l’esame e l’approvazione del Gestore, deve essere realizzato in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto delle apparecchiature.
64 Serbatoi di accumulo privati
1 Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d’acqua in serbatoi privati, essi devono essere realizzati in maniera da mantenere inalterata la qualità dell’acqua contenuta. Devono, inoltre, essere installati in locali areati ed asciutti, in posizione tale da assicurare una agevole manutenzione, compresa la periodica pulizia.
2 La bocca d’alimentazione del serbatoio deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
3 Il serbatoio deve essere dotato di scarico di fondo, di scarico di troppo pieno collocato al di sotto della bocca di alimentazione, di tappi ermetici, di valvole di aerazione e di afflussi singoli per ogni vasca.
4 Gli scarichi del serbatoio non possono essere collegati direttamente con le reti fognarie.
65 Danni e responsabilità
1 Il Gestore non risponde per danni causati da modificazioni eseguite dall'Utente, o suoi aventi causa, alla derivazione di presa, ai locali originari in cui è stato a suo tempo collocato il gruppo di alimentazione oppure alla destinazione d'uso dei locali stessi.
2 L'Utente, che ne è responsabile, dovrà sostenere anche le spese dei consumi per le perdite d'acqua potabile derivanti da fughe, visibili e non, che il contatore avrà misurato.
66 Forniture speciali
1 In casi speciali (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere, esposizioni non permanenti, circhi equestri, manifestazioni, feste popolari ecc.), il Gestore può concedere l'esecuzione di prese temporanee, sempre secondo le norme di Regolamento, se ed in quanto applicabili, ed impartire prescrizioni particolari secondo le circostanze riscontrate.
2 Sull'Utente gravano le spese di installazione e rimozione della presa provvisoria, che includono anche idonea cauzione a garanzia di eventuali insolvenze, secondo le modalità disposte dal Gestore.
3 Al termine della fornitura d'acqua, ed in ogni caso ad ogni semestre, è emessa regolare fattura, per i consumi effettuati e spese inerenti e conseguenti, contabilizzando per l'acqua la tariffa più elevata fra i diversi usi e scaglioni.
SEZIONE TERZA - SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
67 Definizioni per fognatura e depurazione
1 Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni riportate nell’Appendice A.
68 Classificazione degli scarichi, delle reti fognarie e degli impianti di depurazione
1 Ai fini del presente Regolamento gli scarichi di acque reflue sono classificati in:
a) scarichi di acque reflue domestiche: scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche e quelli di acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense, anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni, purché non siano miscelate con altre acque reflue provenienti da cicli produttivi o con acque meteoriche di dilavamento;
b) scarichi di acque reflue industriali: scarichi di acque reflue di qualsiasi tipo di acque provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
c) scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell’art. 101, comma 7, del decreto n. 152/2006.
2 Con riferimento alla definizione di acque reflue domestiche della lettera a) dell’art. 67, per la valutazione del criterio di “prevalenza”, e più in generale delle condizioni che portano a qualificare “domestici” con riferimento a quanto indicato nei punti 2.1 e 2.2 della delibera della Giunta Regionale n. 1053/2003, si rimanda alla tabella riportata nell’Appendice B.
4 Con riferimento alla lettera c) del comma 1, sono assimilate per legge alle domestiche le acque reflue:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l’utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all’art. 112, comma 2, del d. lgs. 152/2006 e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto 152/2006;
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d) provenienti da impianti di acquicoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
5 Sono inoltre assimilate per equivalenza qualitativa alle domestiche le acque reflue con caratteristiche inferiori ai valori limite della tabella 1 della Deliberazione di Giunta Regionale 1053/2003, riportata nell’Appendice B.
Ai sensi delle disposizioni in materia di scarichi di sostanze pericolose di cui all’art. 108 del d. lgs. 152/2006, non rientrano nel suddetto criterio di assimilazione gli scarichi finali di sostanze pericolose, come definite al comma 6. Il criterio di assimilazione trova applicazione, invece, qualora sia stata effettuata la separazione effettiva degli scarichi delle sostanze pericolose da quelli delle altre acque reflue industriali, che possono essere assimilate alle domestiche ai sensi delle predette disposizioni.
6 Agli effetti del presente Regolamento sono considerati scarichi di sostanze pericolose quelli derivanti da stabilimenti nei quali si svolgano attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze indicate nella tabella 3/A Allegato 5 alla parte terza del decreto n. 152/2006 e quelle riportate nell'allegato 2 alla Deliberazione di Giunta Regionale 1053/2003 (sostanze pericolose "diverse") e nei cui scarichi sia stata accertata la presenza di sostanze pericolose in quantità o in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità analitica.
7 Fatte salve le decisioni dell’Autorità competente in sede di autorizzazione degli scarichi non domestici e quanto precisato nei commi precedenti in ordine all’assimilabilità a scarichi domestici per determinate categorie di attività economiche si riporta nell’Appendice D uno schema di riferimento orientativo per la classificazione degli scarichi industriali.
8 La classificazione risultante dal permesso scritto di attivazione di cui all’art. 71 fa fede per l’attribuzione dell’utenza di fognatura urbana alla corrispondente categoria contrattuale e tariffaria e per tutti gli effetti del presente Regolamento.
9 Le reti fognarie nelle quali è ammesso lo scarico di acque reflue ai sensi del presente Regolamento sono esclusivamente quelle destinate all’erogazione del Servizio Idrico Integrato, a servizio degli agglomerati urbani definiti dall’Agenzia d’ambito, e si distinguono in:
a) reti fognarie nere, quando sono destinate alla raccolta ed allo scarico in un ricettore finale di sole acque reflue domestiche e/o industriali;
b) reti fognarie miste, quando sono destinate alla raccolta ed allo scarico in un ricettore finale di acque reflue domestiche e/o industriali in combinazione con acque di origine meteorica.
Con il termine di rete fognaria urbana o rete fognaria pubblica si identificano indifferentemente entrambe le tipologie di reti sopra indicate.
10 Gli impianti di depurazione terminali sono le installazioni destinate al trattamento delle acque reflue poste in corrispondenza dello scarico delle reti fognarie urbane nel recapito autorizzato dall’Autorità competente. Essi si distinguono in funzione dei processi depurativi adottati in:
a) impianti di depurazione primari oppure di 1° livello, quando adottano sistemi di trattamento esclusivamente di tipo meccanico, fisico o chimico-fisico quali grigliatura, dissabbiatura, sedimentazione con o senza precipitazione chimica;
b) impianti di depurazione secondari oppure di 2° livello, quando adottano sistemi di trattamento di tipo biologico, preceduti o meno da sezioni di tipo primario, o sistemi anche non di tipo biologico di efficienza depurativa equivalente ai sistemi biologici convenzionali;
c) impianti di depurazione avanzati, quando adottano sistemi di trattamento che consentono efficienza depurativa mediamente superiore a quella degli impianti di secondo livello.
69 Criteri generali di immissione di acque reflue nella fognatura urbana
1 L’immissione di acque reflue di qualunque tipo e di acque meteoriche e di dilavamento nelle fognature urbane è ammessa solo previo assenso del Gestore e nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
L’assenso del Gestore assume forma espressa, mediante rilascio di un permesso scritto, o forma tacita come specificato nei commi 2 e 3 seguenti.
2 Devono essere espressamente approvate dal Gestore tutte le immissioni in fognatura che sono attivate per la prima volta in data successiva all’entrata in vigore del presente Regolamento (nuovi scarichi o nuovi allacciamenti) e ciò anche quando non sussista l’obbligo di autorizzazione dello scarico da parte dell’Autorità competente ai sensi dell’art. 124, comma 7, del decreto n. 152/2006.
Pertanto, chiunque intenda attivare un nuovo scarico nella fognatura urbana deve presentare domanda al Gestore ed avere il suo permesso scritto nei modi previsti dal presente Regolamento.
3 Per gli scarichi già attivi al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento (scarichi o allacciamenti esistenti) l’immissione dei reflui può proseguire senza il permesso scritto del Gestore, fermo restando che tutti gli utenti sono tenuti all’osservanza del presente Regolamento e che i titolari di scarichi diversi da quelli domestici devono richiedere il rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 74.
Il Gestore, previa comunicazione, può richiedere in qualunque momento, ai Titolari di scarichi esistenti la formalizzazione del rapporto d’utenza e la sottoscrizione di un contratto d’allacciamento, ai sensi dell’art. 71, procedendo, per gli scarichi industriali, alla verifica delle autorizzazioni.
4 Il diritto all’immissione di acque reflue nella fognatura cessa nei casi di revoca o di sospensione previsti dal presente Regolamento per gli scarichi industriali. In tutti gli altri casi il Gestore non può impedire l’immissione precedentemente permessa delle acque reflue nelle fognature urbane, fatti salvi gli obblighi dei Titolari di eliminare eventuali irregolarità nei termini indicati dal Gestore.
5 Non è ammesso lo scarico di acque reflue di qualunque origine nelle reti idrauliche di drenaggio destinate esclusivamente alla raccolta ed allo smaltimento di acque di origine meteorica negli agglomerati urbani, denominate anche usualmente “reti bianche”. Tali reti di drenaggio sono, peraltro, escluse dall’ambito di applicazione del presente Regolamento.
I titolari di insediamenti che, al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento, immettono nelle reti bianche acque reflue di qualunque tipo, anche se miscelate ad acque di origine meteorica, sono obbligati a fare domanda al Gestore di immissione nella rete fognaria urbana, applicandosi le procedure dell’art. 71 per i nuovi scarichi, ed a cessare l’immissione entro 180 giorni, ai sensi dell’art. 70. La regolarizzazione dello scarico non libera l’Utente da eventuali sanzioni irrogate dall’Autorità competente per effetto di specifiche norme o regolamenti.
70 Obbligo di allacciamento alla rete fognaria
1 Nelle località servite da rete fognaria, chiunque effettua uno scarico di acque reflue è obbligato al loro smaltimento mediante allacciamento alla pubblica fognatura, secondo le modalità e le prescrizioni del presente Regolamento.
2 Per gli insediamenti esistenti, l’obbligo di allacciamento decorre dalla data dell’ordinanza del Sindaco, che fissa il termine, non superiore ad un anno, entro il quale i titolari di insediamenti di cui al precedente comma debbono provvedere nonché le modalità di presentazione della domanda al Gestore e d’esecuzione dei lavori secondo le disposizioni del presente Regolamento.
3 L’ordinanza del Sindaco può includere anche:
a) l’obbligo di eliminazione di xxxxx xxxx o fosse settiche o altri sistemi di smaltimento che possono costituire pericolo per la salute dei cittadini o per l’ambiente;
b) la facoltà d’esecuzione d'ufficio da parte del Gestore, con spese a carico degli obbligati, dei lavori prescritti e non realizzati nei termini;
c) le eventuali deroghe all’obbligo di allacciamento, da concordarsi preventivamente con l’Agenzia d’ambito e con il Gestore, con facoltà di adozione di sistemi individuali di smaltimento.
4 Nel caso in cui dovesse eseguire, in aree precedentemente non servite, estensioni della rete fognaria collegata ad idoneo impianto di depurazione, il Gestore inoltra al Comune territorialmente competente richiesta di emissione di ordinanze all’esecuzione delle opere di allacciamento alla rete fognaria per i titolari degli insediamenti a spese dei medesimi titolari. Comune e Provincia territorialmente competenti saranno informati della realizzazione delle opere e potranno derogare all’obbligo di allacciamento per i titolari degli scarichi non domestici in possesso di regolare autorizzazione allo scarico sul suolo o in corpo idrico superficiale.
5 In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Gestore con specifico preavviso, in esecuzione del presente articolo e dell’ordinanza del Sindaco. Qualora, entro il termine indicato nel preavviso il proprietario non provveda a regolarizzare la propria situazione, il Gestore comunica al proprietario l’importo presunto delle opere e procede all’esecuzione dell’allacciamento ad avvenuto pagamento della somma indicatagli, salvo conguaglio o rimborso dell’eccedenza in sede di liquidazione finale.
6 Ai fini del presente Regolamento, specialmente per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di allacciamento degli scarichi, il Gestore redige la cartografia delle aree servite da pubblica fognatura, indicante i confini delle aree stesse.
L’assenza della cartografia o il suo mancato aggiornamento non costituiscono motivo valido di inottemperanza degli obblighi di allacciamento disposti nelle ordinanze del Sindaco, essendo considerati Insediamenti, edifici ed installazioni serviti da rete fognaria: quelli prospicienti ad una strada, o comunque quelli gravitanti idraulicamente su di essa, in cui sia presente una rete fognaria pubblica, raggiungibile con un allacciamento avente uno sviluppo planimetrico su suolo pubblico, espresso in metri, non superiore a
50 + S/4
dove S è la superficie complessiva del fabbricato, espressa in metri quadri, determinata secondo i vigenti criteri catastali. Gli insediamenti, edifici ed installazioni sulle cui aree di proprietà e pertinenze sia presente una rete fognaria pubblica si considerano sempre serviti.
7 Quando, per assenza della fognatura pubblica oppure, anche in sua presenza, le condizioni orografiche o altri impedimenti di natura tecnica rendono l’allacciamento impossibile o eccessivamente oneroso, il Gestore comunica al richiedente e segnala al contempo al Comune la circostanza, anche ai fini della concessione di autorizzazione in recapiti diversi dalla pubblica fognatura secondo le disposizioni di legge vigenti.
71 Disposizioni generali per l’attivazione di un nuovo scarico
1 Chiunque, avendone diritto, intenda attivare un nuovo scarico nella fognatura urbana deve fare tempestivamente domanda al Gestore, con le modalità previste nel presente Regolamento.
2 Ai sensi dell’art. 124 comma 7 del decreto n. 152/2006 e della legge regionale 24 marzo 2000 n. 22 recante "Norme in materia territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3", l’Autorità competente a rilasciare l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse dalle domestiche è il Comune, su parere preventivo di conformità del Gestore.
3 Fermo restando l’obbligo di domanda, l’attivazione di un nuovo scarico è subordinata all’esistenza di una rete fognaria di tipo nero o misto nelle strade o nelle aree confinanti con l’area in cui sorge l’insediamento, applicandosi quanto indicato all’art.70, comma 6.
4 Per l’attivazione di un nuovo scarico industriale o di un nuovo scarico assimilabile a domestico, gli effetti della domanda di attivazione sono sospesi fino al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in fognatura da parte dell’Autorità competente, che avviene secondo la procedura indicata nell’art. 73.
5 La richiesta di attivazione di un nuovo scarico deve essere presentata al Gestore utilizzando i moduli riportati in Appendice e predisposti per:
A scarico di acque reflue domestiche (Appendice E),
B scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento (Appendice F),
C scarico di acque reflue industriali (Appendice G),
D uso allacciamento esistente e dichiarazione di conformità delle opere di allacciamento.
6 Quando l’area non sia servita da fognatura pubblica, i titolari di scarichi domestici hanno il diritto ad ottenere il permesso d’allacciamento quando si preveda la loro partecipazione al finanziamento dei lavori necessari all’estensione della fognatura pubblica.
La richiesta è, in tali casi, trasmessa all’Agenzia d’Ambito, per la verifica di conformità con il Piano d’ambito, e deve contenere, oltre alle caratteristiche tecniche essenziali dei lavori, almeno:
a) l’indicazione dell’esecuzione del progetto e dei lavori di pubblica fognatura esclusivamente a cura del Gestore;
b) il termine impegnativo di ultimazione dei lavori di pubblica fognatura;
c) l’ammontare complessivo della spesa per la pubblica fognatura con relativo piano delle fonti di finanziamento e con le modalità di erogazione dei contributi;
d) le eventuali penalità per ritardo nell’ultimazione dei lavori;
e) l’espressa rinuncia del Titolare ad ogni diritto di proprietà delle opere realizzate con il proprio contributo.
7 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai titolari degli scarichi industriali e degli scarichi assimilati ai domestici che siano stati autorizzati a recapitare i propri scarichi in acque superficiali, nel suolo o nel sottosuolo e che intendano allacciarsi alla pubblica fognatura per recapitarvi in tutto o in parte i loro scarichi.
Si applicano, altresì, ai titolari di insediamenti di qualunque tipo che, al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento, effettuano scarichi di acque reflue in reti bianche e che sono tenuti a regolarizzare la propria situazione.
8 Restano fermi, sia per i nuovi scarichi sia per gli scarichi esistenti, gli obblighi di fare domanda di rinnovo dell’autorizzazione nei casi previsti dall’art. 74.
72 Procedura di attivazione per nuovi scarichi domestici
1 La domanda di attivazione di un nuovo scarico domestico è presentata al Gestore con le modalità indicate nell’Appendice E. Il Gestore, esamina la regolarità della domanda, verifica le caratteristiche delle reti fognarie esistenti e comunica per iscritto al richiedente:
a) qualora sia necessario realizzare le opere di allacciamento, il preventivo per la loro costruzione con le modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato;
b) se lo scarico avviene mediante allacciamento esistente, il proprio formale consenso, se nulla osta, che ha effetto ai fini dell’immissione materiale dei reflui solo dopo che è stata effettuata la verifica della conformità delle opere di allacciamento.
In entrambi i casi il Gestore comunica la data entro la quale deve essere stipulato il contratto, previo pagamento degli oneri a carico del richiedente.
2 Quando ricorrano condizioni critiche di deflusso nelle reti fognarie, specialmente di tipo unitario, o necessità di maggiore tutela dei corpi idrici, il Gestore può richiedere, all’atto della verifica degli allegati tecnici alla domanda di attivazione dello scarico, che siano adottate particolari misure precauzionali per l’immissione, quali l’installazione di fosse settiche a tenuta o di limitazione di acque meteoriche o, comunque, non inquinate.
3 Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso che il titolare di uno scarico esistente di acque reflue domestiche esegua lavori che modificano la volumetria o le superfici utilizzabili dell’immobile o delle relative aree di pertinenza o che, in ogni caso, comportino permessi di costruzione ai sensi della normativa urbanistica.
Le suddette disposizioni non si applicano nel caso di lavori che interessano solo singole unità abitative di edifici che effettuano scarichi domestici.
73 Procedura di attivazione per scarichi non domestici
1 Tutti gli scarichi di acque reflue industriali ed industriali assimilate alle domestiche prima dell’immissione nella fognatura urbana devono essere autorizzati dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 71, comma 2. Il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Autorità competente è titolo necessario per l ’attivazione dello scarico in fognatura da parte del Gestore.
2 Oltre alla domanda di attivazione dello scarico, indirizzata al Gestore, il richiedente presenta anche la domanda di autorizzazione allo scarico. Quest’ultima, redatta su appositi moduli (Appendice F per scarichi assimilati ai domestici ed Appendice G per scarichi industriali) e corredata di tutta la documentazione richiesta, è indirizzata all’Autorità competente e, per conoscenza, al Gestore.
3 L’istruttoria della domanda di autorizzazione è eseguita dal Gestore in conformità con gli art. 124 e 125 del d. lgs. n. 152/2006 e con la direttiva della Giunta Regionale n. 1053/2003.
4 In esito all’istruttoria, il parere è formulato entro 45 giorni dalla ricezione, salvo integrazioni della documentazione, che danno diritto al Gestore ad ulteriori 30 giorni, per una sola volta.
5 Le determinazioni dell’Autorità competente sono assunte nei modi stabiliti dal proprio Statuto e sono comunicate al richiedente ed al Gestore entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione, salvo che non ricorrano i motivi di prolungamento dei tempi di istruttoria di cui al comma 4. In tali casi è
ammesso il rilascio di un’autorizzazione temporanea, salvo revoca, ai sensi dell’art. 124, comma 7, del d. lgs. 152/2006.
6 Il Gestore, nel caso che l’Autorità competente abbia concesso l’autorizzazione dello scarico, e qualora null’altro osti, procede all’attivazione dello scarico in fognatura e, dopo la verifica della conformità delle opere interne allo stabilimento e di connessione:
a) qualora sia necessario realizzare le opere di allacciamento, comunica al richiedente il preventivo per la loro costruzione con le modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato;
b) se lo scarico avviene mediante allacciamento esistente, dà il proprio formale consenso, se nulla osta, che ha effetto ai fini dell’immissione materiale.
Nel caso b) il Gestore comunica la data entro la quale deve essere stipulato il contratto, previo pagamento degli oneri a carico del richiedente.
7 Per gli scarichi assimilati ai domestici alla domanda di autorizzazione è allegata una dichiarazione di conformità alle norme che consentono tale classificazione per legge o per equivalenza qualitativa sottoscritta dal Titolare dell’attività, redatta su modulo predisposto dal Gestore.
La dichiarazione del richiedente fa fede ai fini del rilascio del parere di conformità del Gestore e dell’autorizzazione, fatta salva ogni verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati sia in fase istruttoria sia successivamente. A tal fine, per gli scarichi assimilati per equivalenza qualitativa, alla domanda è allegata una relazione contenente le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico e da referti analitici in numero sufficiente ad attestare la qualità delle acque reflue industriali prodotte nell’arco dell’intero ciclo produttivo ed il rispetto dei limiti di cui all’Appendice B del presente Regolamento.
Per i nuovi scarichi di acque reflue industriali potrà essere fatto riferimento a dati e documentazioni riferiti a scarichi provenienti da processi produttivi e stabilimenti industriali analoghi o dalla più aggiornata letteratura tecnica di settore. In tale caso l’Ente competente rilascia il provvedimento di autorizzazione allo scarico prevedendo l’obbligo per il titolare dell’autorizzazione di presentare, entro sei mesi dall’effettiva attivazione dello scarico e a pena di decadenza dell’ autorizzazione, la documentazione sopra prevista per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte.
Qualora dalla documentazione prodotta ovvero dai controlli effettuati emerga il non rispetto dei valori limite di cui all’Appendice B, l’Autorità competente provvede alla revoca dell’autorizzazione.
In sede di istruttoria la qualità degli scarichi è valutata prima di ogni trattamento depurativo e dell’eventuale miscelazione con acque che non richiedono trattamento.
8 I titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali o assimilate alle domestiche che sono allacciati alla fognatura urbana alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono tenuti a comunicare al Gestore, a sua richiesta ed entro il termine nella stessa indicato, le informazioni in merito all’autorizzazione a suo tempo ottenuta, compilando l’apposito modulo annesso alla richiesta.
In caso di mancata risposta o di gravi omissioni nella compilazione del modulo, il Gestore comunica la circostanza al Titolare dello scarico con richiesta di inoltrare nuova domanda di autorizzazione secondo la procedura stabilita nel presente Regolamento.
9 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli scarichi industriali esistenti nel caso che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo scarico, i Titolari intendano trasferire l’attività o effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche dei loro cicli produttivi tali da determinare modificazioni delle caratteristiche qualitative o quantitative delle acque di scarico e, più precisamente, quando le modificazioni siano tali che:
a) la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 20% quella originaria;
b) il carico giornaliero o la concentrazione media di uno o più dei principali inquinanti superi di oltre il 10% il valore originario;
c) venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità previsti nell’autorizzazione originaria, o quando, a giudizio del Gestore, le nuove sostanze modifichino in misura apprezzabile il carico inquinante o quando trattasi di nuove sostanze pericolose.
10 I titolari di attività per le quali è stata rilasciata autorizzazione allo scarico e che eseguono modifiche di qualunque tipo nel proprio stabilimento che comportano variazioni delle caratteristiche quantitative o qualitative delle acque reflue non superiori ai limiti indicati al comma precedente sono tenuti a comunicare al Gestore la circostanza e a produrre, a richiesta, una conforme dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ferma restando la facoltà del Gestore di eseguire i controlli previsti dal presente Regolamento.
11 Le nuove immissioni di scarichi industriali e di scarichi assimilati ai domestici sono ammesse solo se rispettano le prescrizioni ed i limiti di accettabilità stabiliti nell’atto di autorizzazione.
12 Per le nuove domande di immissione nella rete fognaria pubblica, le condizioni ed i limiti accettabilità sono definiti, all’atto della formulazione del parere di conformità di cui all’art. 76, in rapporto alla consistenza dell’agglomerato servito dalla rete fognaria nonché alla presenza di idoneo impianto di depurazione terminale, alla sua tipologia ed alla sua potenzialità nel rispetto del criteri generali seguenti:
a) devono essere presenti adeguati margini di riserva di capacità delle condotte della rete fognaria urbana rispetto alle condizioni idrauliche più gravose che si possono verificare nella rete stessa in assenza dell’immissione dei reflui da autorizzare;
b) il carico inquinante aggiuntivo dei reflui da autorizzare non deve comportare una variazione della classe attuale di consistenza di agglomerato a cui appartiene la rete fognaria di recapito né, in ogni caso, la necessità di un adeguamento della tipologia dell’impianto di depurazione terminale che non sia già previsto nei piani e nei programmi d’investimento approvati dall’Agenzia;
c) l’impianto di depurazione terminale della rete fognaria di recapito deve avere, e mantenere nel tempo, un congruo margine di potenzialità non utilizzata rispetto alle condizioni di funzionamento più gravose previste in assenza dell’immissione dei reflui da autorizzare;
d) né la rete fognaria né l’impianto di depurazione terminale possono avere funzione di diluizione delle concentrazioni di sostanze non suscettibili di normale riduzione mediante i processi depurativi che si instaurano usualmente nel sistema ricettore;
e) l’immissione dei nuovi scarichi non deve pregiudicare o peggiorare le possibilità preesistenti di riuso delle acque reflue depurate e di utilizzazione agronomica dei fanghi residui dalla depurazione.
13 Per le nuove domande di immissione nella rete fognaria pubblica, i valori limite di accettabilità dei reflui sono stabiliti dal Gestore, caso per caso ed a suo giudizio in applicazione dei criteri generali di cui al comma precedente ed assumendo a riferimento indicativo i valori per i parametri di qualità riportati in dettaglio nell’Appendice C e precisamente i valori riportati:
a) sulla tabella A, corrispondente alla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto n. 152/2006 riferita agli scarichi in acque superficiali, se la rete fognaria urbana non è dotata di impianto di depurazione terminale o se l’impianto non è idoneo;
b) della tabella B, corrispondente alla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto n. 152/2006 riferita agli scarichi in fognatura, se le reti fognarie sono dotate di impianti di depurazione di livello almeno secondario o, comunque, di tipo appropriato in rapporto alle dimensioni dell’agglomerato.
14 Il Gestore può stabilire limiti più restrittivi di quelli indicati al comma 13 quando ciò sia necessario per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente in condizioni di particolare vulnerabilità o sensibilità del recapito finale, per la tutela delle risorse idriche con specifiche destinazioni funzionali e per la salvaguardia dell’integrità delle infrastrutture e del loro regolare ed economico funzionamento.
Tale disposizione si applica, in particolare, agli scarichi di sostanze pericolose, come definiti all’art. 68, comma 6, in ordine sia alle concentrazioni degli inquinanti nelle acque reflue sia ai quantitativi massimi consentiti dei carichi immessi nella fognatura, con riferimento alle unità di prodotto o materia prima lavorata specifiche dell’attività industriale.
15 L’Autorità competente può stabilire deroghe ai limiti indicati al comma 13 solo quando ciò sia conforme con i criteri di cui al comma 12. In particolare, eventuali deroghe ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto n. 152/2006, nei limiti ivi consentiti, potranno essere ammesse, solo a seguito di specifiche valutazioni e campagne analitiche che consentano di determinare le compatibilità dei carichi di massa derivanti dallo scarico con la capacità residua dell’impianto terminale e solo qualora siano espressamente assentite da ARPA, qualora il suo parere sia dovuto ai sensi della normativa vigente.
16 Nel parere di conformità sulle nuove domande il Gestore può stabilire clausole particolari riguardanti le modalità dello scarico o dell’allacciamento o i controlli dei processi produttivi e degli scarichi che sono essenziali ai fini dell’autorizzazione e che possono essere oggetto di specifica considerazione nel contratto di allacciamento, anche ai fini della sospensione o della revoca del permesso di immissione in caso di inosservanza da parte del Titolare dello scarico.
In particolare, il Gestore può prescrivere che determinati reflui, specie se contenenti o suscettibili di contenere sostanze pericolose, siano mantenuti separati da altri in fase di raccolta e di immissione nella fognatura urbana.
17 I limiti di accettabilità stabiliti dal Gestore in sede di rilascio del parere di conformità sono vincolanti ai fini dell’autorizzazione da parte dell’Autorità competente.
18 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in sede di rinnovo delle autorizzazioni, ancorché rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento.
19 Le disposizioni del presente articolo riguardanti gli scarichi industriali si applicano agli scarichi precedentemente assimilati ai domestici se intervengono o possono intervenire modifiche delle attività negli insediamenti tali da provocare il venir meno dei presupposti di assimilabilità degli scarichi.
74 Rinnovo di autorizzazione degli scarichi non domestici
1 Il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico, anche se rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, deve essere richiesto dal Titolare entro 12 mesi dalla scadenza, tenendo conto che esse hanno una durata di 4 anni e che lo scarico può essere mantenuto in funzione fino all’adozione di un nuovo provvedimento solo se la domanda di rinnovo è stata presentata in tempo utile.
2 Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento per gli scarichi assimilati ai domestici hanno durata di quattro anni e si intendono tacitamente rinnovate, salvo che non sussistano gli obblighi di nuova domanda nei casi di modifiche degli scarichi o della titolarità.
3 Le domande di rinnovo dell’autorizzazione sono inoltrate con le medesime procedure previste dall’art. 73 per quelle di nuovi scarichi, applicandosi quanto disposto al riguardo dal medesimo articolo anche per l’istruttoria ed il rilascio della nuova autorizzazione.
4 Il rinnovo dell’autorizzazione comporta il rinnovo del contratto precedente o la stipula di un nuovo contratto se, all’atto del rinnovo, sono state introdotte nuove prescrizioni.
5 Sono a carico del Titolare, in caso di ritardo o di mancanza della domanda di rinnovo, tutti gli effetti e le conseguenze della scadenza dell’autorizzazione.
6 Gli scarichi per i quali è negato espressamente il rinnovo devono cessare alla scadenza della precedente autorizzazione.
7 Ai sensi dell’art. 124, comma 8, del d. lgs. 152/2006, per gli scarichi contenenti sostanze pericolose il rinnovo dell’autorizzazione deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico deve cessare immediatamente.
75 Revisione delle autorizzazioni per scarichi industriali esistenti
1 Il Gestore, nell’ambito delle proprie attività di conservazione del catasto degli scarichi industriali ed assimilati nella pubblica fognatura, verifica le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento.
2 Il Gestore provvede, sulla base delle informazioni in proprio possesso, alla verifica di congruità delle autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento e segnala ai Titolari ed all’Autorità competente eventuali irregolarità e necessità di adeguamento degli scarichi e/o delle opere di connessione alla rete fognaria, indicando anche le misure ed i provvedimenti che si rendono necessari, inclusa la eventuale revisione della precedente autorizzazione.
3 Il Titolare di uno scarico esistente è tenuto all’osservanza delle prescrizioni che gli saranno date, con apposito atto dall’Autorità competente, a seguito delle verifiche della sua posizione autorizzativa ai sensi del presente articolo.
76 Contenuti del parere del Gestore di conformità per scarichi non domestici
1 Nei casi in cui la normativa prevede il rilascio di un’autorizzazione da parte dell’Autorità competente, il Gestore esprime il preventivo parere di conformità, che deve avere i seguenti contenuti minimi:
a) idoneità di installazione degli strumenti di misura delle acque prelevate da fonti autonome;
b) prescrizioni relative alle tipologie di acque per le quali è consentito/vietato lo scarico;
c) prescrizioni relative ai limiti di accettabilità in fognatura;
d) adeguatezza e funzionalità di eventuali impianti di pretrattamento;
e) conformità ed accessibilità per i controlli del pozzetto di campionamento.
2 Le modalità di immissione ed i limiti di accettabilità degli scarichi soggetti a preventivo parere sono stabiliti dall’Autorità competente tenuto conto delle caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali delle reti fognarie e degli impianti di depurazione terminali nonché del carico complessivo non domestico di cui sia stata autorizzata l’immissione nella rete o negli impianti di depurazione.
3 Il parere di conformità può prevedere, fermo restando quanto disposto al comma 12 dell’art. 73, eventuali deroghe, nei casi ammessi dal presente Regolamento, ai limiti di accettabilità degli scarichi, purché sia assicurato e mantenuto nel tempo il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie ricettrici nonché lo smaltimento dei fanghi residui dei depuratori terminali in conformità alla normativa vigente.
4 In caso di assenza di impianto terminale di depurazione o di presenza di impianto con trattamento inadeguato il Gestore può negare il permesso senz’altra motivazione o prevedere, anche per scarichi assimilabili ai domestici, prescrizioni speciali o restrizioni allo scopo di assicurare e mantenere nel tempo il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie ricettrici.
5 Il parere di conformità può prevedere disposizioni più restrittive di quelle contemplate dal presente Regolamento in ordine ai limiti di accettabilità di determinate sostanze o anche fissare limiti o divieti di immissione per sostanze non contemplate quando l’immissione di tali sostanze possa, a parere insindacabile del Gestore, essere pericolosa per gli operatori addetti alla gestione o rischi per le reti fognarie e gli impianti di depurazione.
6 Ferme restando le norme di legge imperative, il Gestore ha facoltà di indicare nel parere, specialmente nei casi di deroghe di cui al precedente comma 3, quali disposizioni hanno carattere provvisorio e sono suscettibili di revoca o successive modifiche ed integrazioni sulla base degli esiti dei controlli eseguiti dopo l’attivazione dello scarico.
7 In fase di istruttoria delle domande di autorizzazione il Gestore richiede il preventivo parere all’ARPA, quando necessario, ed è tenuto ad assumerlo incondizionatamente nel proprio parere di conformità quando lo scarico contenga o possa verosimilmente contenere sostanze pericolose e, comunque, qualora la domanda riguardi attività individuate dalla Regione quali potenzialmente originanti scarichi di sostanze pericolose.
77 Casi di diniego del permesso di immissione nelle reti fognarie
1 Fermo restando che non può essere negato dal Gestore per alcun motivo il permesso d’immissione per le acque reflue domestiche nelle reti fognarie, fatto salvo l’obbligo per gli Utenti di osservanza del presente Regolamento, per le nuove domande relative ad acque reflue domestiche, il Gestore può negare il permesso di immissione di acque meteoriche nel caso che esista un idoneo ricettore alternativo nelle vicinanze o richiedere che le acque meteoriche siano immesse separatamente nella fognatura urbana, anche se di tipo misto, applicandosi le disposizioni dell’art. 78.
2 Per le nuove domande riguardanti gli scarichi industriali e gli scarichi industriali assimilabili a domestici, il Gestore può esprimere parere negativo di conformità e rifiutare, di conseguenza, il permesso di immissione nella fognatura urbana quando, a suo insindacabile giudizio:
a) i quantitativi di acque reflue e/o di acque meteoriche da immettere sono incompatibili con il regolare funzionamento della rete fognaria e/o dell'impianto di depurazione terminale;
b) le caratteristiche delle acque reflue da immettere non sono conformi ai limiti di accettabilità fissati dal presente Regolamento;
c) il carico inquinante dello scarico da immettere, anche dopo eventuale pretrattamento, è o può verosimilmente essere incompatibile con il rispetto dei limiti fissati dall’Autorità competente per lo scarico finale della fognatura urbana;
d) gli stabilimenti, le opere di collettamento degli scarichi, gli eventuali impianti di pretrattamento e gli allacciamenti eseguiti dal richiedente non sono conformi ai progetti approvati dalle Autorità competenti o dal Gestore nonché alle prescrizioni date in sede di rilascio di pareri e autorizzazioni;
e) le informazioni fornite in sede di domanda dal titolare dell’attività e le verifiche eseguite dal Gestore in fase istruttoria non abbiano consentito l’accertamento dell’accettabilità dello scarico nella fognatura urbana;
f) l’immissione dello scarico possa comportare, a giudizio del Gestore, malfunzionamenti o disservizi nelle reti fognarie e negli impianti o costi di gestione eccessivi delle infrastrutture pubbliche.
3 Il rifiuto di cui al comma 2 può essere provvisorio ed essere revocato quando il richiedente assume a proprio carico le spese necessarie a rimuovere le cause o quando provvede alla regolarizzazione della propria situazione e, in ogni caso, dopo accertamento da parte del Gestore dell’avvenuta esecuzione degli interventi.
4 In caso di xxxxxxx definitivo il richiedente è, in ogni caso, tenuto al pagamento delle spese sostenute dal Gestore per l’istruttoria.
5 Le disposizioni del presente articolo per gli scarichi industriali si applicano in sede di istruttoria per il rinnovo di precedenti autorizzazioni, anche se le situazioni di cui al comma 2 si verificano dopo il precedente rilascio.
78 Immissioni di acque di origine meteorica nelle fognature
1 Per le nuove costruzioni e per i fabbricati oggetto di ristrutturazione degli impianti e delle reti idrico – sanitarie da cui si originano scarichi domestici o assimilabili a domestici, è prescritta, al momento del rilascio del parere di competenza del Gestore sulle autorizzazioni edilizie, la realizzazione di reti interne separate per le acque reflue e per le acque di origine meteorica, anche se la zona è servita da fognatura pubblica di tipo unitario.
Per gli scarichi domestici esistenti l’obbligo di separazione delle reti interne sussiste solo nel caso che esso sia previsto da progetti di sdoppiamento della rete fognaria urbana di tipo unitario approvati dal Comune ed inseriti nel Piano d’ambito, che devono, a tal fine, stabilire anche tempi, modalità di esecuzione e di finanziamento della spesa. L’obbligo è disposto da un’apposita ordinanza dell’Amministrazione comunale.
Tutti gli oneri e le spese derivanti dall’ottemperanza alle disposizioni dell’ordinanza del Sindaco sono a carico degli obbligati, nella misura indicata nel progetto di sdoppiamento e richiamata nell’ordinanza.
2 Le reti interne separate devono confluire, di norma, in due distinti pozzetti di allacciamento, anche se il Gestore può prevedere opere di connessione comuni, nel caso che sia presente una fognatura pubblica di tipo unitario.
Su esplicita indicazione del Gestore, le acque di origine meteorica provenienti da coperture di fabbricati possono essere scaricate sul suolo.
3 Per gli scarichi industriali le modalità di separazione delle acque meteoriche di qualunque origine dalle acque reflue o dalle acque di processo non inquinate nonché le prescrizioni per l’immissione nella fognatura sono stabilite, caso per caso, all’atto del rilascio del parere di conformità, in base al principio di precauzione rispetto al rischio di inquinamento di acque meteoriche, specialmente nel caso che possano essere presenti sostanze pericolose.
Tale disposizione si applica alle nuove domande, incluse quelle di regolarizzazione di scarichi esistenti, e alle domande di rinnovo delle autorizzazioni.
4 E’ ammesso, nel rispetto della normativa vigente, lo scarico in rete fognaria mista o nera delle acque di prima pioggia.
Le acque di origine meteorica diverse da quelle di prima pioggia devono, invece, essere scaricate in reti bianche o in altro ricettore.
Qualora non sia possibile scaricare le acque di origine meteorica diverse da quelle di prima pioggia in recapito diverso dalla pubblica fognatura nera o mista, per motivi tecnici o per la mancanza di idoneo ricettore, il Gestore
si riserva la possibilità di prescrivere l’adozione, a spese del titolare dello scarico, di idonei sistemi per il contenimento delle portate di origine meteorica.
5 Lo scarico di acque di prima pioggia nelle reti fognarie nere è soggetto al rilascio di autorizzazione da parte del Gestore, che valuta e prescrive, in funzione delle caratteristiche delle reti esistenti, le misure ritenute necessarie al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema fognario-depurativo gestito.
In particolare, agli scarichi di acque di prima pioggia e di quelle derivanti dal lavaggio di aree esterne di pertinenza di installazioni in cui sono svolte attività commerciali o di produzione di beni si applica l’art. 79 del presente Regolamento.
6 Qualora il Gestore abbia segnalato preventivamente ai Titolari degli scarichi, al Comune e all’Agenzia, situazioni, ben individuate e circoscritte e comprovate da adeguata documentazione idraulica, il rischio di rigurgito o di fuoriuscita di acque dalle condotte della rete urbana di tipo misto in occasione di eventi meteorici di determinate intensità, I Titolari degli scarichi sono obbligati ad adottare le contromisure indicate dal Gestore nei tempi stabiliti. L’obbligo dei Titolari è stabilito con ordinanza dell’Amministrazione comunale e decorre dalla data dell’ordinanza medesima.
7 Il Gestore è responsabile dei danni conseguenti ad allagamenti per fuoriuscita dalle condotte qualora non abbia provveduto a segnalare il rischio di rigurgito come indicato al comma 6 e, nei casi in cui abbia provveduto alla segnalazione, fino alla scadenza dei termini stabiliti per l’applicazione delle prescrizioni indicate al Titolare dello scarico citate nel medesimo comma. Alla scadenza di tali termini la responsabilità rimane in capo al Titolare dello scarico.
8 I progetti, di iniziativa pubblica e privata, che includono opere di fognatura destinate ad essere allacciate alle reti fognarie esistenti o in progetto del Servizio Idrico Integrato, devono prevedere la realizzazione di reti separate per le acque reflue e per le acque meteoriche, applicandosi alle reti stesse ed agli scarichi dei singoli edifici e stabilimenti le disposizioni del presente articolo nonché la delibera della Giunta regionale del 14/2/2005,
n. 286, "Direttiva concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne ".
79 Acque di prima pioggia da aree esterne di stabilimenti e insediamenti
1 Le disposizioni del presente articolo si applicano, ai sensi dell’art. 39 comma 3 del d. lgs. n. 152/99, ora sostituito dal comma 3 dell’art. 113 del d. lgs. n. 152/2006, e al punto 8 della Direttiva della Giunta regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx n. 286/05, agli stabilimenti e insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni le cui aree esterne siano adibite all’accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/rifiuti, allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi per i quali vi sia la possibilità di dilavamento delle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e siano dotate di fognatura di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio con recapito in rete fognaria nera e mista.
2 Le acque di prima pioggia raccolte dalle fognature interne negli stabilimenti o insediamenti di cui al comma 1 sono soggette al regime di autorizzazione e a tutte le disposizioni del presente Regolamento previsti per gli scarichi industriali, incluse le disposizioni in materia di contratti di scarico e di tariffa.
3 Fatte salve le eventuali prescrizioni di ulteriori sistemi di controllo e/o trattamento, in sede di rilascio dell’autorizzazione ai sensi del presente Regolamento, è fatto obbligo, in linea generale, di posizionare adeguati sistemi di captazione e/o accumulo delle acque di prima pioggia (vasche di prima pioggia), a monte dell’immissione nelle fognature pubbliche per gli stabilimenti e insediamenti in cui si svolgono le attività di seguito elencate:
a) industria petrolifera: estrazione, trasformazione, deposito, stoccaggio e vendita, compresi i distributori di carburanti,
b) industria dei minerali non energetici: estrazione, trasformazione, deposito, stoccaggio, compresa la produzione di sale,
c) industria metallurgica: estrazione, trasformazione, trattamento superficiale, deposito, stoccaggio e vendita di materiali metallici,
d) industria alimentare e del tabacco,
e) industrie tessili,
f) industrie conciarie e attività di tintoria,
g) industria della carta,
h) industria chimica, compresa la produzione di fibre sintetiche e artificiali, la lavorazione della gomma e delle materie plastiche,
i) fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, elettrici,
l) fabbricazione, riparazione, deposito, rottamazione e demolizione di mezzi di trasporto,
m) luoghi di raccolta, deposito, stoccaggio, trasformazione di rifiuti.
4 Tutte le opere relative ai sistemi di captazione e/o accumulo delle acque di prima pioggia devono essere realizzate e gestite a cura e spese del Titolare dello scarico e i manufatti devono, in ogni caso, essere posizionati all’interno delle aree private.
5 Gli elaborati progettuali relativi alle opere destinate alle acque di prima pioggia sono soggetti all’approvazione preventiva del Gestore che darà le prescrizioni vincolanti ritenute utili al corretto funzionamento della rete fognaria recettrice in merito a:
a) curve di possibilità pluviometrica da applicare per il dimensionamento,
b) tempi di svuotamento delle vasche in funzione delle portate massime ammissibili in rete ed eventuali impianti di controllo e regolazione degli stessi,
c) eventuali ulteriori sistemi di controllo della qualità degli scarichi.
80 Diffida, revoca e sospensione dell’autorizzazione dello scarico
1 Ai sensi dell’art. 130 del d. lgs. 152/2006, la diffida o la revoca o la sospensione dell’autorizzazione allo scarico sono disposte dall’Autorità competente al rilascio, anche su segnalazione del Gestore, nei casi di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico.
2 Alla data della notifica della decisione di cui al comma 1, il Titolare dello scarico deve cessare ogni immissione nella rete fognaria ed assume a proprio carico ogni responsabilità, diretta o indiretta, connessa con l’eventuale prosecuzione dell’immissione. Da parte sua il Gestore notifica al Titolare la sospensione a tempo determinato del permesso di scarico o lo revoca definitivamente, conformemente all’atto dell’Autorità competente.
3 Quando l’Autorità competente, ai sensi del comma 1, lettera a) dell’art. 130 del decreto n, 152/2006 procede alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità, il Gestore è tenuto a verificare il rispetto degli adempimenti ed a segnalare la situazione riscontrata all’Autorità competente per eventuali successive decisioni.
4 In caso di revoca, il contratto di allacciamento stipulato con il Gestore è risolto di diritto ed il Titolare che intenda proseguire l’immissione di acque reflue nella fognatura urbana deve regolarizzare la propria situazione e fare nuova domanda di immissione nel modo previsto dal presente Regolamento per i nuovi scarichi industriali, stipulando, ottenuta l’autorizzazione, un nuovo contratto con il Gestore.
5 Nei casi previsti dal presente articolo il Gestore ha diritto al risarcimento dei danni subiti, in conseguenza dell’irregolarità dello scarico, ferma restando ogni responsabilità del Titolare nei confronti di terzi aventi causa.
6 Si applicano in ogni caso le sanzioni previste dal decreto n. 152/2006 a carico del Titolare dello scarico irregolare.
7 Qualora il Gestore rilevi gravi anomalie degli scarichi, tali da pregiudicare il corretto funzionamento delle reti e degli impianti di trattamento gestiti, si riserva comunque la possibilità di richiedere all’Autorità competente l’immediata interruzione dello scarico.
CAPO SECONDO – ACCETTABILITA’ DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA
81 Scarichi tassativamente vietati
1 Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dai successivi articoli, è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto all’esercizio e alla manutenzione nonché per l’integrità e la funzionalità dei manufatti fognari e degli impianti di depurazione.
In particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, è vietato lo scarico di:
a) idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e di sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione, che possono determinare pericolo di esplosione o di combustione nel sistema fognario;
b) petrolio e prodotti della sua raffinazione o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l’acqua;
c) sostanze tossiche o che possono causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa;
d) sostanze tossiche che possono, anche in combinazione con le altre sostanze, costituire pericolo per le persone, gli animali o l’ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
e) reflui con acidità tale comportare rischi di corrosione delle strutture fognarie e pericolo per il personale addetto alla manutenzione e all’esercizio;
f) reflui con alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa tra i 10 ed i 38 °C, possono precipitare, solidificare o gelificare;
g) oli di frittura provenienti da ristoranti, friggitorie ed attività similari, non connesse alle normali attività domestiche;
h) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali scarti organici dell’alimentazione umana, fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali;
i) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l’ambiente;
j) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possono costituire rischio per le persone esposte lungo le reti e negli impianti di depurazione.
2 Salvo diversa indicazione espressa del Gestore, è vietato lo scarico in fognatura nera o mista di acque di aggottamento provenienti da prosciugamento di scavi e abbassamento della falda in genere.
3 Si richiama il generale divieto di immissione lungo la rete fognaria di ogni tipo di rifiuto, inclusi quelli di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 110 del decreto n. 152/2006, ancorché il Gestore del Servizio Idrico Integrato sia autorizzato al loro trattamento negli impianti di depurazione terminali.
4 Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 82 del presente Regolamento per quanto attiene l’installazione di dispositivi di dissipazione di rifiuti alimentari.
82 Dispositivi di triturazione e dissipazione dei rifiuti alimentari
1 Salvo i casi previsti al comma 2, è vietata l’installazione di dispositivi di triturazione e dissipazione di rifiuti, anche d’origine domestica, su apparecchi comunque connessi con le reti fognarie urbane.
2 Ai sensi del comma 3 dell’art. 107 del d. lgs. 152/2006, i Titolari di scarichi domestici possono prevedere l’installazione di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili (trituratori) solo dopo aver fatto richiesta scritta al Gestore ed aver ottenuto il suo permesso, pure in forma scritta. Il permesso del Gestore è rilasciato previa eventuale verifica del dispositivo installato e degli impianti interni all’unità immobiliare e può essere negato:
a) nei tratti di rete fognaria a deflusso lento o aventi, in ogni caso, caratteristiche costruttive e/o idrauliche non idonee al convogliamento di acque di scarico ad elevato contenuto di solidi sedimentabili;
b) in tutti in casi diversi da quelli della lettera a) in cui sussistano rischi di disfunzioni nel sistema fognario o nei depuratori terminali;
c) se l’apparecchio dissipatore o la rete e gli impianti interni alle unità immobiliari sono giudicati non idonei dal Gestore.
3 Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, i tratti di fognatura di cui al comma 2, lettera a), sono indicati in apposita cartografia, che è redatta inizialmente e, successivamente, aggiornata e conservata dal Gestore.
La cartografia ed i relativi aggiornamenti sono approvati dall’Agenzia d’Ambito. Fino all’approvazione resta in vigore il divieto assoluto di installazione dei dispositivi di cui si tratta.
4 Il Gestore può autorizzare l’impiego di dispositivi di dissipazione di rifiuti alimentari in deroga al comma 2, lettera a), se il Titolare dello scarico colloca, a propria cura e spese, una apparecchiatura appropriata di separazione dei solidi o una fossa settica a monte dell’immissione nella fognatura pubblica. Resta inteso che tutti gli oneri di manutenzione di tali dispostivi, incluso lo smaltimento dei residui, sono a carico del Titolare dello scarico o di chiunque lo utilizzi legittimamente e che il permesso può essere revocato, previa regolare diffida, quando i dispostivi installati siano inefficienti o non adeguatamente gestiti.
5 Gli Utenti che installano i dispositivi di dissipazione di rifiuti alimentari dopo aver ottenuto il permesso del Gestore sono tenuti al pagamento di una quota aggiuntiva di tariffa per fognatura e depurazione, determinata dall’Agenzia ai sensi dell’art.19.
6 Gli Utenti che installano i dispositivi di dissipazione di rifiuti alimentari senza aver richiesto e/o ottenuto il permesso del Gestore o senza aver rispettato le prescrizioni del Gestore in sede di rilascio del permesso, sono tenuti, previa diffida del Gestore, al pagamento, in aggiunta alla normale tariffa, di una penale, stabilita dall’Agenzia ai sensi dell’art. 24 in misura non inferiore alla quota vigente di tariffa per fognatura e depurazione, a decorrere dalla data dell’’accertamento dell’infrazione e fino alla regolarizzazione della propria posizione.
83 Prescrizioni particolari di accettabilità di scarichi non domestici
1 I titolari degli insediamenti industriali sono tenuti a rispettare le prescrizioni speciali seguenti, ancorché non fossero espressamente richiamate nell’atto di autorizzazione:
a) i liquami da allevamenti suinicoli devono essere sottoposti a vibrovagliatura o filtrazione o altro procedimento meccanico atto ad eliminare la maggior parte delle sostanze sedimentabili;
b) le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;
c) la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva devono essere raccolte e smaltite a parte;
d) gli scarti solidi di lavorazione dalle industrie conserviere devono essere raccolti e smaltiti a parte;
e) i bagni esausti di decapaggio, defosfatazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;
f) gli oli esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;
g) le acque di dilavamento da eventuali cumuli di materiali esposti agli agenti atmosferici o di superfici interessate da potenziali sversamenti di carburanti, oli od altri similari, devono essere sottoposte, prima dello sversamento in fognatura, all’eventuale pretrattamento indicato dal Gestore, quale sedimentazione, flottazione od altro, in apposito impianto dimensionato in modo da impedire il trasporto di dette sostanze;
h) le acque di scarico derivanti da attività di lavaggio automezzi devono essere sottoposte alle prescrizioni del Gestore prima dello sversamento in fognatura.
i) Gli scarichi di cucine per collettività/comunità (ristoranti, rosticcerie, mense, ecc.) nonché da altre attività particolari di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 1053/2003 devono essere sottoposti, prima dell’immissione nella fognatura urbana, a trattamento di separazione dei grassi o altre forme di
trattamento idoneo stabilite dal Gestore. Il Gestore stabilisce i tempi di adeguamento degli scarichi esistenti.
2 Gli scarichi degli insediamenti assimilabili a domestici adibiti ad attività sanitaria (case di cura, ambulatori, laboratori d’analisi), ferme restando le altre prescrizioni ricevute in sede di autorizzazione, devono essere sottoposti al trattamento di disinfezione prima dell’immissione nella fognatura, con modalità stabilite dal Gestore.
Tale disposizione si applica anche agli scarichi esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento.
Per le aziende ospedaliere classificate come attività industriali restano valide le prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura.
3 Le immissioni nelle reti fognarie urbane o negli impianti di depurazione terminali mediante condotte dedicate di acque reflue derivanti da attività di smaltimento o di recupero di rifiuti sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 73, specie per quanto riguarda la presenza di sostanze pericolose, fermo restando che il carico veicolato deve essere compatibile con il processo biologico di depurazione e che eventuali deroghe ai valori limite del comma 13 dell’art. 73 citato sono, di norma, limitate ai parametri caratteristici del carico organico biodegradabile ed al carico di azoto e fosforo.
84 Sversamenti accidentali
1 Il Titolare dello scarico è tenuto a dare immediata comunicazione nel caso di sversamenti accidentali o involontari di qualsiasi sostanza vietata o in quantità superiore ai limiti consentiti, che, anche se intervenuti all'interno di insediamenti privati, pervengano o possano pervenire in pubblica fognatura.
2 Tale comunicazione deve avvenire per telefono al numero di Pronto Intervento del Gestore non appena riscontrato l’accaduto, ed essere confermata per iscritto entro le 24 ore successive, per consentire la tempestiva adozione delle misure necessarie per contrastare gli effetti dannosi dell'incidente presso gli insediamenti e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione terminale.
3 Il Titolare dello scarico è tenuto a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente o verbalmente, dagli organi tecnici del Gestore allo scopo di ridurre o evitare le conseguenze dello sversamento.
4 Qualora l’evento possa avere riflessi ambientali esterni, specialmente sulla qualità dello scarico della rete fognaria urbana, dovrà essere tempestivamente data comunicazione alla struttura provinciale dell’ARPA competente per territorio per i provvedimenti del caso.
5 Nel caso vi siano riflessi igienico – sanitari si darà debita comunicazione direttamente all’unità operativa di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.S.L. competente per il territorio per i provvedimenti del caso.
6 Su richiesta del Gestore, il Comune potrà emanare ordinanze finalizzate a ridurre il carico inquinante affluente al depuratore terminale interessato da disfunzioni connesse agli sversamenti accidentali. Qualora lo scarico interessato produca gravi danni alle reti e /o agli impianti del Servizio Idrico Integrato, il Gestore si riserva la possibilità di richiedere alle Autorità competenti l’immediata interruzione dello scarico.
7 Le comunicazioni, ancorché tempestive, dell’evento accidentale non liberano il Titolare dello scarico dalle responsabilità e dalle sanzioni conseguenti ai sensi della normativa vigente e dal rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Gestore.
85 Impianti di pretrattamento degli scarichi.
1 Nel caso che gli scarichi domestici siano dotati, prima dell’immissione nella rete interna o nella fognatura pubblica, di vasca settica di tipo Imhoff, questa deve essere ispezionabile e, per quanto possibile, ubicata fuori dai muri perimetrali dell’edificio. Le acque provenienti da lavabiancheria, lavelli di cucina e lavastoviglie dovranno essere immesse nella fossa settica. Non devono, in nessuno caso, essere immesse nella fossa acque meteoriche.
2 La gestione degli impianti di pretrattamento dei reflui non domestici prima dell’immissione in fognatura avviene a cura e spese del Titolare dello scarico e sotto la sua piena ed incondizionata responsabilità, specialmente per quanto attiene il rispetto ed il mantenimento nel tempo dei limiti di accettabilità stabiliti in sede di autorizzazione e la diligente osservanza delle prescrizioni contenute nell’atto medesimo.
3 Il Titolare si impegna espressamente a gestire i propri impianti di pretrattamento secondo le regole dell’arte ed adottando tutte le misure capaci di assicurare la migliore efficienza depurativa ottenibile con i processi e le tecnologie impiegati.
In ogni caso, il Titolare è obbligato ad eseguire con diligenza controlli periodici sugli scarichi e sugli impianti ed alla registrazione dei risultati.
4 Nei casi di particolare complessità degli impianti di pretrattamento o di scarichi aventi notevole impatto potenziale sui depuratori terminali o sulla qualità degli scarichi depurati della rete fognaria di recapito, il Gestore può richiedere, in qualunque momento, che il Titolare dello scarico adotti procedure scritte d’esercizio riguardanti, in particolare:
b) il controllo della quantità e della qualità dei reflui prima e dopo il pretrattamento;
c) la verifica dei parametri essenziali di funzionamento degli impianti di pretrattamento;
d) la gestione degli eventi critici e delle emergenze;
e) le modalità di campionamento e di registrazione dei dati;
f) i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il manuale d’esercizio, subito dopo la sua adozione ed ogni volta che fossero apportate revisioni significative, è trasmesso al Gestore, che può richiedere, per giusti motivi, modifiche ed integrazioni.
5 Tutta la documentazione riguardante l’esercizio degli impianti di pretrattamento è conservata dal Titolare dello scarico per almeno 4 anni ed è messa a disposizione del Gestore ogni volta che egli la richieda.
6 Nel caso di arresto degli impianti di pretrattamento, dovuti ad avaria o ad altri fatti imprevisti o imprevedibili, il Titolare dello scarico è tenuto a darne immediata comunicazione al Gestore, prima telefonicamente e quindi in forma scritta; analoga comunicazione deve essere data in caso di alterazione delle caratteristiche delle acque immesse nella fognatura urbana, fermo restando quanto disposto nell’art. 84 per gli sversamenti accidentali.
Tale comunicazione ha lo scopo di rendere possibile la tempestiva adozione, presso gli insediamenti e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione terminale, delle misure che fossero necessarie per contrastare gli effetti dannosi dell'incidente.
Il Titolare dello scarico è, pertanto, tenuto a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente o verbalmente, dagli organi tecnici del Gestore.
7 La disattivazione degli impianti di pretrattamento per lavori di manutenzione deve essere concordata preventivamente con il Gestore, al quale vanno confermate, con lettera raccomandata, le date di arresto e di riattivazione degli impianti nonché ogni variazione dei tempi concordati e precedentemente comunicati.
L’obbligo di comunicazione sussiste anche nel caso che il Titolare dello scarico abbia adottato le procedure scritte di manutenzione di cui al comma 3 lettera e).
86 Divieto di diluizione degli scarichi in fognatura
1 I limiti di accettabilità stabiliti dal presente Regolamento per gli scarichi nella fognatura urbana non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2 Il divieto di diluizione si applica sia allo scarico terminale nella fognatura sia agli eventuali scarichi parziali dello stabilimento. E’ vietato, in particolare, xxxxxxx gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al comma 4 dell’art. 101 del d. lgs. 152/2006 con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.
87 Conferimento di rifiuti liquidi agli impianti di depurazione
1 Ai sensi dell’art. 110 decreto n. 152/2006, il Gestore può accettare in determinati impianti di depurazione delle reti fognarie urbane le tipologie di rifiuti indicate nei commi 2 e 3 del medesimo articolo solo in forza, rispettivamente, di autorizzazioni espressamente rilasciate dall’Autorità competente o di autorizzazioni possedute, previa comunicazione all’Autorità medesima, in base al citato comma 3.
2 Ferme restando le disposizioni di legge e le prescrizioni speciali date dall’Autorità competente nell’autorizzazione ai sensi del comma 2 dell’art. 110 citato oppure a seguito della comunicazione del Gestore, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, il Gestore può accettare i rifiuti costituiti da acque reflue purché, dopo i pretrattamenti eventualmente necessari, siano rispettate le disposizioni del presente Regolamento con le seguenti precisazioni:
a) non è ammesso il conferimento di rifiuti in impianti di primo livello;
b ) le acque reflue immesse, dopo gli eventuali pretrattamenti, devono essere conformi ai limiti della tabella B dell’Appendice C;
c) l’immissione dei reflui non deve pregiudicare o peggiorare le possibilità preesistenti di riuso delle acque reflue depurate e di utilizzazione agronomica dei fanghi residui dalla depurazione.
3 Sono ammesse deroghe ai valori di cui al comma 2, lettera b), limitatamente ai parametri caratteristici del carico organico biodegradabile ed al carico di azoto e fosforo, purché compatibili con l’efficienza depurativa dell’impianto.
Possono essere, altresì, imposti limiti più restrittivi di quelli indicati al comma 2, lettera b), particolarmente in presenza di sostanze pericolose.
4 Il Gestore accetta il conferimento dei rifiuti liquidi e svolge il servizio di smaltimento in ottemperanza all’apposito Regolamento interno e a fronte della tariffa determinata dall’Agenzia d’Ambito ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del d. lgs. 152/2006.i.
5 In sede di istruttoria delle nuove domande di immissione di reflui industriali e di rinnovo delle precedenti autorizzazioni il Gestore è tenuto a considerare le eventuali necessità di riservare adeguata potenzialità degli impianti di depurazione, sia per le sezioni di trattamento liquami sia per le sezioni di trattamento dei fanghi, alla gestione di materiali prodotti nell’ambito territoriale di competenza e derivanti dalla manutenzione delle reti fognarie nonché dagli altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi risulti non realizzabile sotto il profilo tecnico o economico.
CAPO TERZO – ESECUZIONE E GESTIONE DEGLI ALLACCIAMENTI FOGNARI
88 Componenti degli impianti di scarico in fognatura
1 Ai fini del presente Regolamento le opere necessarie per il collettamento, lo scarico e l’immissione di acque di scarico nella fognatura urbana sono denominate, nel loro complesso, impianti di scarico e sono distinte, convenzionalmente, in opere interne all’insediamento, pozzetto di allacciamento e allacciamento o connessione stradale.
2 Le opere interne all’insediamento che effettua gli scarichi – nel seguito definite anche rete interna – comprendono i sistemi di tubazioni di scarico e di raccolta delle acque reflue o meteoriche, gli eventuali impianti di sollevamento e le unità e gli impianti di pretrattamento nonché ogni altro dispositivo accessorio della rete; comprendono, inoltre, le apparecchiature di misura della quantità e della qualità degli scarichi e di campionamento automatico.
3 Il pozzetto di allacciamento e di transito costituisce il punto di arrivo della rete interna e di partenza della condotta di connessione con la fognatura urbana. Esso costituisce il confine delle competenze e responsabilità del Titolare dello scarico e del Gestore, ed è, di norma, situato in proprietà privata, con il lato d’uscita posto in prossimità del confine con la proprietà pubblica.
4 La connessione stradale è costituta dalla condotta e dagli accessori necessari per eseguire la connessione fra il pozzetto di allacciamento e la fognatura urbana.
5 Il Gestore, all’atto del rilascio del permesso d’immissione, indica la posizione e stabilisce il manufatto in cui deve terminare la rete interna, anche se esistente e su proprietà pubblica o di terzi.
89 Prescrizioni generali per le opere interne
1 Le opere interne all’insediamento da allacciare, sono eseguite a cura e spese del Titolare dello scarico secondo le migliori tecniche dell’arte, nel rispetto dei Regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel Comune e delle prescrizioni o norme di altri Enti o Autorità in sede di rilascio di autorizzazioni, permessi o altri titoli comunque denominati allo svolgimento delle attività.
A tal fine il Gestore redige ed aggiorna periodicamente specifiche tecniche relative alle situazioni tipiche che possono presentarsi in pratica. Le specifiche tecniche riguardano:
a) i criteri di dimensionamento delle condotte, dei manufatti e delle apparecchiature particolari, quali, ad esempio: pozzetti degrassatori, fosse settiche, stazioni di sollevamento;
b) le caratteristiche dei materiali da utilizzare nelle diverse condizioni d’esercizio;
c) le modalità di posa dei materiali;
d) le norme speciali riguardanti scarichi da insediamenti industriali o comunque di tipo particolare;
e) le apparecchiature di misura e campionamento degli scarichi;
f) le istruzioni per l’uso e la manutenzione, ai fini di una corretta gestione della connessione stradale.
2 Le norme tecniche di cui al comma 1 hanno carattere indicativo e sono inderogabili solo in situazioni particolari indicate dal Gestore all’atto del rilascio del permesso di immissione o quando espressamente indicato nelle specifiche.
3 Le opere interne non devono avere caratteristiche costruttive e condizioni di funzionamento tali da causare effetti negativi sulla gestione delle reti urbane, specialmente per quanto riguarda le portate massime, essendo, a tal fine, il Titolare obbligato all’osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento per quanto riguarda l’immissione di acque meteoriche, specialmente riguardo a:
d) obbligo di realizzazione di reti interne separate in nuovi insediamenti o in caso di ristrutturazioni;
e) divieto di immissione di acque meteoriche in reti urbane nere;
f) obbligo di riduzione dei volumi e delle portate di acque meteoriche nei casi critici indicati dal Gestore.
4 Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna dell’immobile, compresi i pozzetti dei cortili e delle aree esterne in genere, potrà avere la bocca di captazione delle acque ad un livello inferiore al piano stradale, essendo, in caso contrario, ogni possibile conseguenza imputata al Titolare.
A richiesta del Titolare dello scarico, il Gestore potrà autorizzare l’uso di scarichi in deroga, purché siano adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il ritorno delle acque all’interno del fabbricato in caso di funzionamento in pressione della rete fognaria. La concessione di tale deroga non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte del Gestore.
5 Il Gestore è tenuto a segnalare, in sede di rilascio del permesso di nuove immissioni, le situazioni critiche di funzionamento della rete urbana che possono determinare rigurgiti verso la rete interna e ad indicare le misure che il Titolare dello scarico deve adottare, a sue spese, per evitare o minimizzare i rischi.
6 Le reti interne di insediamenti industriali sono soggette alle disposizioni del presente articolo, se e in quanto applicabili, nonché a quelle speciali formulate dal Gestore al momento del rilascio del parere di conformità.
90 Norme generali d’esecuzione della connessione stradale
1 Le connessioni alla rete fognaria urbana sono eseguite nelle posizioni indicate dal Gestore sulla base delle condizioni orografiche e delle caratteristiche tecniche della rete, tenendo conto anche degli obiettivi di minimizzare i costi di esecuzione, di manutenzione, di riparazione e di controllo delle opere, nonché dei conseguenti ripristini delle strade pubbliche.
Il Gestore, sia nelle nuove realizzazioni sia in caso di ristrutturazioni di fabbricati o della rete fognaria pubblica, potrà prevedere che, per quanto possibile, gli scarichi di più fabbricati siano riuniti e convogliati in un pozzetto comune di allacciamento alla rete pubblica, fatto salvo quanto disposto per la separazione delle acque meteoriche. Resta inteso che le opere a monte del pozzetto comune fanno parte della rete interna.
2 Il Gestore, di norma, esegue i lavori di connessione in area pubblica ma può autorizzare, a proprio insindacabile giudizio, il Titolare dello scarico ad eseguire, in proprio o mediante impresa di fiducia, le opere medesime, applicandosi in tal caso quanto previsto dall’art. 17, commi da 6 a 11 del presente Regolamento.
91 Norme tecniche e costruttive per le opere di connessione
1 Il Gestore redige ed aggiorna periodicamente le specifiche tecniche standard di esecuzione delle opere di allacciamento alle reti fognarie urbane relative alle situazioni tipiche che possono presentarsi in pratica. Le specifiche tecniche riguardano:
j) gli schemi grafici di connessione,
k) la lista dei materiali componenti l’allacciamento e le quantità relative,
l) i particolari costruttivi delle componenti dell’allacciamento,
m) le caratteristiche dei materiali da utilizzare nelle diverse condizioni d’esercizio,
n) le modalità di posa dei materiali e dei manufatti,
o) le prescrizioni di sicurezza in fase di costruzione,
p) le modalità di esecuzione dei ripristini stradali,
q) le norme di collaudo e di accettazione delle opere,
r) le istruzioni per l’uso e la manutenzione.
2 Le norme tecniche di cui al comma 1 sono derogabili solo in situazioni particolari che ne impediscano l’osservanza e solo su espressa autorizzazione del Gestore.
3 Fermo restando quanto prescritto nelle specifiche di cui al comma 1 o disposto in particolari circostanze dal Gestore, nell’esecuzione degli allacciamenti devono essere osservate le seguenti direttive:
d) le tubazioni per la connessione, nel tratto interessante la sede stradale o l’area pubblica, devono seguire il tracciato di minor percorso per raggiungere i punti di immissione indicati dal Gestore, oppure, in mancanza, essere perpendicolari all’asse della conduttura stradale;
e) la tubazione per la connessione deve avere sempre funzionamento a gravità, con un diametro esterno minimo di 160 mm ed una pendenza non inferiore all’1,5%, e la sua giunzione con il condotto stradale deve essere realizzata tramite idoneo manufatto d’immissione;
f) non sono consentite connessioni dirette con il condotto fognario urbano di tubazioni di mandata di stazioni di sollevamento appartenenti alla rete interna; le tubazioni in pressione devono recapitare al più nel pozzetto di allacciamento;
g) quando per qualunque motivo, anche a causa di presenza di sottoservizi, gli scarichi provenienti da un edificio siano posti ad una quota inferiore a quella minima ammessa ai sensi della lettera b), la rete interna deve essere dotata di un’idonea stazione di sollevamento, fermo restando quanto disposto alla lettera c);
h) tutti i tubi ed i manufatti in area pubblica devono essere posati in modo da assicurare la stabilità delle pavimentazioni e l’integrità dei componenti dell’allacciamento; in ogni caso il letto di posa deve essere realizzato con calcestruzzo;
i) il pozzetto di allacciamento e transito deve essere munito di sifone, con braga d’ispezione, ed essere posizionato in area privata nelle immediate vicinanze dell’area pubblica o del condotto fognario urbano, se questo percorre area privata;
j) l’immissione delle reti interne di acque meteoriche deve avvenire o mediante apposita connessione alla condotta pubblica o a valle del sifone della rete delle acque reflue, realizzato come indicato alla lettera f).
4 Le connessioni di scarichi industriali sono soggette alle disposizioni del presente articolo, se e in quanto applicabili, nonché a quelle speciali formulate dal Gestore al momento del rilascio del parere di conformità.
92 Interventi sugli allacciamenti esistenti
1 Gli interventi di riparazione o di rifacimento o di spostamento di opere di connessione esistenti, incluso il pozzetto d’allacciamento, possono essere eseguite solo con il consenso del Gestore, anche se non ha proprietà delle opere.
2 Ai lavori del comma 1, se richiesti dal Titolare dello scarico, si applicano tutte le procedure previste per l’attivazione di un nuovo scarico, con la sola eccezione di quelle di autorizzazione degli scarichi industriali o assimilati ai domestici, quando lo scarico sia già stato regolarmente autorizzato o ne sia stato richiesto il rinnovo.
Resta inteso che, salvo motivi d’urgenza, i tempi d’esecuzione sono stabiliti a discrezione del Gestore nell’interesse generale, anche oltre i termini previsti per i nuovi allacciamenti.
Tutte le spese conseguenti ai lavori sono a carico del Titolare richiedente, incluse quelle del personale di sorveglianza del Gestore.
3 Se i lavori del comma 1 sono disposti dal Gestore, questi ne dà preavviso al Titolare dello scarico, indicando i motivi dell’intervento, il preventivo di spesa ed il programma previsto d’esecuzione. Nel caso che il Titolare non abbia a suo tempo sottoscritto un contratto di allacciamento, il Gestore può richiedere la sottoscrizione di un nuovo contratto con le modalità previste dal presente Regolamento per i nuovi allacciamenti.
Tutte le spese sono a carico del Titolare dello scarico, salvo che per quelle afferenti ad opere di proprietà del Gestore.
4 I lavori di cui al presente articolo sono eseguiti esclusivamente dal Gestore in conformità con le norme e le specifiche tecniche del presente Regolamento vigenti per i nuovi allacciamenti.
5 Qualora, durante i lavori di ispezione o di manutenzione della rete urbana, si riscontrassero perdite dagli allacciamenti esistenti o altre gravi disfunzioni che rendano opportuno l’immediato intervento, tali situazioni sono comunicate, in via breve, agli utilizzatori degli allacciamenti ed eseguite dal Gestore. Le spese conseguenti saranno poste a carico dei Titolari degli scarichi o, se non individuati, dagli utenti degli allacciamenti nella misura che sarà comunicata appena possibile insieme alle modalità di pagamento.
6 Quando i lavori del comma 1 sono dovuti o associati a rifacimento totale di interi tratti della rete urbana di reti esistenti le spese possono essere incluse, tutte o in parte, nel quadro economico dell’intervento ed i Titolari degli scarichi devono effettuare il pagamento delle spese per l’importo eccedente le previsioni del quadro economico stesso nonché quelle per i lavori che si rendessero necessari sulle reti interne e sul pozzetto d’allacciamento.
In questi casi ai Titolari degli scarichi può essere richiesta dal Gestore la sottoscrizione di un nuovo contratto, con le modalità previste dal presente Regolamento per i nuovi allacciamenti, con indicazione dell’importo dovuto per i lavori relativi alle opere di connessione.
7 Quando, durante i lavori di cui al comma 6, si debba procedere alla dismissione di condotti della rete pubblica presenti in proprietà privata sostituendoli con altri e le utenze ad essi ancora collegate non fossero, anche per difficoltà tecniche, trasferite ai nuovi condotti, le utenze interessate possono mantenere la situazione preesistente ma sia le vecchie connessioni ai condotti in proprietà privata sia i tratti dei condotti stessi sino al pozzetto ubicato al confine con la proprietà pubblica, da dove sarà derivato il nuovo allacciamento, sono considerati a tutti gli effetti appartenenti alle reti interne.
8 Tutti gli interventi sulle reti interne, incluso il pozzetto di allacciamento, che si rendono necessarie a seguito degli interventi di cui al presente articolo sono a carico del Titolare dello scarico.
CAPO QUARTO – DISPOSIZIONI FINANZIARIE
93 Tariffa dei servizi di fognatura e di depurazione
1 Le quote tariffarie relative ai servizi di fognatura e depurazione sono dovute al Gestore da tutti gli utenti del Servizio Idrico Integrato che sono allacciati alla fognatura urbana anche se non hanno stipulato apposito contratto con il Gestore ed anche se la fognatura non è connessa ad un impianto di depurazione, ai sensi dell’art. 155 del d. lgs. 152/2006.
2 Ai sensi del comma 2 dell’art. 155 del d. lgs 152/2006, gli utenti tenuti al versamento della quota di fognatura e depurazione di cui al precedente comma sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.
3 Ai sensi dell’art. 155 del d. lgs. 152/2006, le quote tariffarie relative ai servizi di fognatura e depurazione sono applicate ai quantitativi di scarichi così determinati:
a) per gli scarichi domestici e industriali assimilati ai domestici che sono allacciati agli acquedotti del Servizio Idrico Integrato: la quantità è pari al volume d’acqua potabile consumato e fatturato;
b) per gli scarichi domestici e industriali assimilati ai domestici che non sono allacciati agli acquedotti del Servizio Idrico Integrato: la quantità è determinata in base ai volumi prelevati dalle fonti di approvvigionamento, che sono determinati come indicato nell’art. 96;
c) per gli scarichi industriali: la quantità è determinata in base ai volumi prelevati dalle fonti di approvvigionamento, che sono determinati come indicato nell’art. 97.
4 Le quote di cui al comma 3, lettera a), sono addebitate agli utenti contestualmente ai consumi d’acqua potabile mentre le quote di cui alle lettere b) e c) sono addebitate secondo quanto stabilito nel contratto d’allacciamento fognario o, in sua mancanza, con le medesime modalità previste per gli utenti d’acquedotto.
5 Le quote tariffarie per gli scarichi domestici e industriali assimilati ai domestici sono indipendenti dalle caratteristiche qualitative delle acque reflue mentre per gli scarichi industriali esse tengono conto della qualità in conformità con quanto stabilito dall’Agenzia in base alla normativa vigente.
6 Le quote tariffarie di cui al presente articolo sono sempre riscosse dal Gestore del Servizio Idrico Integrato a cui è affidato il servizio d’acquedotto anche nei casi speciali in cui i servizi di fognatura e depurazione siano gestiti da altri soggetti, applicandosi, in tali casi, quanto disposto dall’art. 156 del d. lgs. 152/2006 riguardo ai rapporti fra i diversi gestori.
7 Il pagamento delle tariffe decorre dalla data indicata nel contratto d’allacciamento.
94 Determinazione dei volumi degli scarichi domestici e assimilati
1 Il volume a cui si applica la tariffa di fognatura e di depurazione per gli scarichi domestici e assimilati ai domestici che si approvvigionano, totalmente o in parte, da fonti diverse dagli acquedotti del Servizio Idrico Integrato, sono determinati in base ad autodenunce annuali presentate al Gestore.
2 L’autodenuncia è presentata entro il 31 gennaio di ogni anno e deve contenere, oltre ai dati identificativi dell’utenza di fognatura, le seguenti informazioni, per ciascuna delle fonti di approvvigionamento utilizzate diverse dall’acquedotto:
l) presenza di strumento di misura dei volumi utilizzati;
m) valore del volume misurato al 31 dicembre dell’anno precedente;
n) volume prelevato nell’anno precedente.
3 Quando l’approvvigionamento avviene da una fonte autonoma (pozzo, sorgente, cisterna, fiume) o da acquedotto privato non gestito in forma d’impresa, l’autodenuncia è fatta per ogni singola unità immobiliare residenziale o adibita ad attività assimilata a domestica, eventualmente pro quota dei volumi complessivamente prelevati dalla fonte autonoma, quando questa sia utilizzata da più utenti.
4 Nei casi del comma 3 gli utenti di scarichi esistenti nella fognatura sono tenuti alla stipula di un contratto di allacciamento con il Gestore.
5 Quando il rifornimento è effettuato da un acquedotto gestito da un Ente diverso dal Gestore e dotato di autonoma personalità giuridica (Comune, Consorzio legalmente costituito, Impresa industriale), la denuncia è fatta da tale Ente per il volume complessivo fornito ai propri utenti. In tal caso tale Ente corrisponde al Gestore del Servizio Idrico Integrato la quota di fognatura e depurazione stabilita dall’Agenzia, con diritto di rivalsa nei confronti dei propri utenti.
6 In caso di ritardo nella trasmissione dell’autodenuncia, decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine, il Gestore comunica all’utente il valore presunto dei consumi, stimato in base a precedenti denunce o per analogia
con utenze similari, ed ha diritto a riscuotere le somme corrispondenti al valore comunicato, salvo eventuale conguaglio nella fatturazione successiva alla prima autodenuncia utile.
7 Resta ferma la facoltà del Gestore di accertare i valori dichiarati nell’autodenuncia nei modi previsti dall’art. 98.
95 Determinazione della tariffa per scarichi industriali
1 Per gli scarichi industriali, la determinazione della tariffa si basa sull’autodenuncia presentata dal Titolare dello scarico al Gestore entro il 31 gennaio di ciascun anno e contenente gli elementi quantitativi atti a stabilire i volumi scaricati e gli elementi qualitativi atti ad accertare i parametri inclusi nel calcolo secondo la normativa vigente.
2 Gli elementi quantitativi sono riferiti all’anno precedente quello dell’autodenuncia e devono riguardare:
g) i prelievi complessivi di acque utilizzate nei processi produttivi, incluse quelle per i circuiti termici ed i lavaggi, disaggregati per fonti di approvvigionamento (reti d’acquedotto, pozzi, corsi d’acqua, ecc,);
h) i volumi di acque reflue scaricate nella fognatura, dedotte le eventuali quantità di acque di origine meteorica, se raccolte separatamente dalle acque reflue ai sensi dell’art. 78;
i) i volumi di prima pioggia di acque meteoriche comunque generate, incluse quelle derivanti dal dilavamento da aree esterne, soggette al regime di autorizzazione ed alla tariffa ai sensi dell’art. 79.
I quantitativi delle acque prelevate devono risultare dalle letture, ugualmente indicate nell’autodenuncia, di appositi misuratori installati sulle singole fonti di approvvigionamento. I quantitativi delle acque reflue scaricate sono ricavati da appositi misuratori o ricavati dai bilanci idrici e di materia degli stabilimenti.
3 L’autodenuncia deve includere, ai fini delle eventuali detrazioni nel computo della tariffa, i quantitativi di acque reflue prodotte dallo stabilimento ma smaltite in recapiti diversi dalla fognatura.
4 Gli elementi qualitativi sono costituiti dalla media annuale, eventualmente destagionalizzata, dei valori dei parametri caratteristici, desunti dai controlli periodici effettuati dal Gestore, come stabilito nell’autorizzazione o nel contratto d’allacciamento.
5 Il Titolare può allegare all’autodenuncia i referti ed i certificati di analisi eseguiti o fatti eseguire da laboratori esterni, avendo diritto all’esame in contraddittorio con il Gestore ai fini tariffari. In tal caso il certificato d’analisi deve essere accompagnato da apposito verbale di prelievo.
6 In caso di ritardo nella trasmissione dell’autodenuncia, decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Gestore comunica all’utente il proprio calcolo della tariffa, stimato in base a precedenti denunce o per analogia con utenze similari, ed ha diritto a riscuotere le somme corrispondenti al valore comunicato, salvo eventuale conguaglio nella fatturazione successiva alla prima autodenuncia utile.
7 Resta ferma la facoltà del Gestore di accertare i valori dichiarati nell’autodenuncia nei modi previsti dall’art. 100.
96 Oneri di istruttoria delle domande di autorizzazione degli scarichi industriali
1 Gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico e ammissione al servizio da parte del Gestore, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, sono a carico del richiedente.
2 L’Agenzia d’ambito approva i corrispettivi massimi che possono essere richiesti dal Gestore per i soli scarichi industriali, a titolo di anticipazione all’atto dell’inoltro della domanda, il cui pagamento è condizione di procedibilità della stessa.
3 Il Gestore comunica al richiedente l’importo provvisorio all’atto dell’accettazione della domanda e, al termine dell’istruttoria, l’importo definitivo delle spese effettivamente sostenute, procedendo alla loro fatturazione nei modi previsti dal contratto d’allacciamento.
4 I corrispettivi di cui al comma 2 non includono le eventuali spese di istruttoria dell’ARPA, che sono rimborsate dal richiedente al costo, contestualmente all’importo definitivo di cui al comma 3.
97 Contributi d’allacciamento
1 L’Agenzia d’ambito, su proposta del Gestore, approva il prezziario dei contributi a carico dei richiedenti per l’esecuzione degli allacciamenti alla fognatura urbana. Nel prezziario sono indicate le modalità di definizione dei costi relativi all’esecuzione dei lavori con modalità a forfait o con preventivo analitico.
2 Il prezziario include, oltre alle voci relative all’esecuzione dei lavori, anche:
f) il costo d’istruzione della pratica, che è dovuta a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Gestore per le attività svolte dal proprio personale, inclusi eventuali sopralluoghi, che è dovuto al Gestore anche nel caso che l’allacciamento non possa essere eseguito per giusti motivi e quando i lavori di allacciamento sono realizzati in proprio dal richiedente. Tale costo include anche l’ammontare del rimborso al Gestore delle spese di sorveglianza e controllo dei lavori, che il richiedente è tenuto a versare nel caso che fosse autorizzato a provvedere all’esecuzione in proprio dei lavori d’allacciamento;
g) l’ammontare del deposito cauzionale che il richiedente è tenuto a versare nel caso che provvedesse in proprio all’esecuzione dei lavori.
2 Il pagamento di tutte le spese che il Gestore deve sostenere per l’allacciamento è effettuato dal richiedente secondo le indicazioni del Gestore.
3 Il deposito cauzionale è restituito al richiedente entro 3 mesi dal verbale di accettazione dei lavori eseguiti dal richiedente stesso, salvo che esso non sia stato utilizzato dal Gestore, tutto o in parte, per la regolazione di difformità o di irregolarità.
CAPO QUINTO – CONTROLLI, ACCERTAMENTI E SANZIONI
98 Responsabilità e modalità dei controlli
1 Xxxxx restando i compiti di sorveglianza e di controllo attribuiti dalle leggi all’Agenzia e ad altri Enti ed Autorità, il controllo dell’osservanza del presente Regolamento è attuato dai Comuni e dal Gestore secondo le disposizioni del presente Capo V.
In particolare, i compiti di controllo degli scarichi non domestici nelle fognature urbane soggetti ad autorizzazione competono al Comune, che si avvale dell’ARPA, ai sensi della LR. 44/95. I controlli di competenza dei Comuni sono coordinati dall’Agenzia.
2 Il Gestore organizza un proprio sistema di controllo delle reti e degli impianti destinati all’erogazione del Servizio Idrico integrato per le finalità dell’art. 165, comma 1, del decreto n. 152/2006 nonché per verificare che l’uso delle infrastrutture in dotazione non causi, in alcun caso, danni alle opere ed all’ambiente o disfunzioni del servizio e che esso sia conforme alle leggi ed al presente Regolamento, anche per quanto riguarda gli aspetti tariffari ed i contenuti del contratto di allacciamento.
3 Il Gestore svolge le attività di controllo di propria competenza mediante tecnici appositamente incaricati, i quali, in forza della Convenzione stipulata con l’Agenzia dal Gestore ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 358 del Codice penale, hanno la qualifica di personale incaricato di un pubblico servizio ed hanno, per lo svolgimento del proprio incarico, il diritto, tra l’altro, di:
d) accedere alle proprietà di xxxxx, alla presenza del proprietario o di suo incaricato o sostituto delegato, per gli accertamenti necessari;
e) redigere verbali di sopralluogo e di infrazione alle norme regolamentari, rilasciando copia ai presenti e partecipanti, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 103 e di quelle eventualmente definite dall’Agenzia ai sensi dell’art. 26;
f) prelevare, anche in contraddittorio con il Titolare degli scarichi o con suoi delegati, campioni di acque e di materiali che abbiano attinenza con lo svolgimento del servizio idrico, inclusi quelli afferenti alle attività ed ai processi produttivi che generano gli scarichi immessi nella fognatura;
g) apporre, togliere o sostituire sigilli di garanzia sugli strumenti di misura installati presso gli utenti con finalità di controllo delle variabili e dei parametri di quantità e di quantità di interesse per la gestione del Servizio Idrico Integrato e per l’applicazione delle tariffe;
h) ordinare, se del caso, l’immediata sospensione di attività o di atti compiuti in violazione dei contratti di utenza o del presente Regolamento, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti di quanto accertato.
4 Per le attività di controllo sugli scarichi nella pubblica fognatura il Gestore definisce programmi annuali.
99 Misura dei parametri degli scarichi industriali
1 I Titolari di scarichi non domestici in fognatura urbana che si approvvigionano, totalmente o in parte, da fonti autonome diverse dagli acquedotti inclusi nel Servizio Idrico Integrato sono tenuti ad installare ed a garantire il corretto funzionamento nel tempo di strumenti per la misura della quantità delle acque prelevate autonomamente.
2 I misuratori di portata di cui al comma 1 devono essere installati a cura ed a spese del Titolare dello scarico, previo accordo con il Gestore riguardo alla tipologia, alle caratteristiche ed alle modalità di installazione. Il Gestore, dopo l’installazione, esegue le verifiche d’idoneità tecnica dell’apparecchio e dell’impianto e procede poi all’applicazione del sigillo di garanzia.
3 I misuratori di portata devono essere installati in posizione di facile accesso, protetti dal gelo e resi disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del loro buon funzionamento.
4 L’installazione, la sostituzione, la manutenzione e/o la riparazione dei misuratori è a cura ed a spese del Titolare dello scarico, che è altresì tenuto a segnalare tempestivamente al Gestore guasti e blocchi o altri malfunzionamenti riscontrati, prima di togliere il sigillo di garanzia, al fine di permettere al Gestore la sua sostituzione a riparazione o manutenzione avvenuta.
5 Ogni difformità rispetto alle istruzioni del Gestore ai sensi dei commi 2 e 3 deve essere eliminata tempestivamente a cura ed a spese del Titolare dello scarico. In caso contrario il Gestore ha il diritto di negare o sospendere il permesso di immissione dello scarico nella fognatura urbana.
6 Sono obbligati all’autodenuncia al Gestore dei quantitativi d’acqua prelevati da fonti autonome senza essere soggetti all’obbligo di installazione di misuratori:
d) le imprese familiari coltivatrici, limitatamente ai quantitativi utilizzati per usi domestici, inclusi in questi: l’innaffiamento dei giardini e degli orti annessi alle abitazioni e l’abbeveraggio del bestiame.
e) i proprietari di un fondo i quali estraggono liberamente, anche con mezzi meccanici ed esclusivamente per usi domestici, le acque sotterranee del proprio fondo.
7 Si precisa che le imprese familiari coltivatrici che utilizzano l’acqua per uso agricolo sono tenute esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici della Provincia, dei Consorzi e del Comune.
8 L’Agenzia può disporre, ai sensi dell’art. 131 del d. lgs. 152/2006, l’obbligo di installazione di misuratori di portata e di strumenti per il controllo in automatico degli scarichi contenenti sostanze pericolose, nonché prescrivere le modalità di gestione degli strumenti stessi e di conservazione dei relativi risultati.
100 Accertamenti e controlli sugli scarichi
1 Il Gestore esegue il controllo di propria competenza delle immissioni nelle reti fognarie pubbliche di scarichi industriali, anche se assimilati a domestici, sia direttamente nei punti di scarico sia lungo le reti fognarie, in sezioni di propria scelta.
2 I controlli diretti delle caratteristiche degli scarichi sono compiuti, di norma, nei punti indicati nell’atto di autorizzazione e, in ogni caso, in un apposito pozzetto di prelievo, posto immediatamente a monte del punto di immissione nella pubblica fognatura.
Nel caso che le acque reflue dello stabilimento contengano o possano contenere le sostanze indicate nella Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza d. lgs. 152/2006, il punto di controllo si intende stabilito subito a valle dell’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di pretrattamento eventualmente presente.
3 I punti di controllo di cui al comma 2 devono essere in posizione resa facilmente accessibile al personale incaricato per tutte le operazioni necessarie e, comunque, devono trovarsi in luoghi a disposizione del Titolare dello scarico.
4 Quando i controlli hanno lo scopo di accertare la rispondenza dello scarico ai limiti stabiliti dall’autorizzazione o il valore dei parametri necessari per l’applicazione della tariffa, tutti i prelievi devono essere suddivisi in due campioni contenuti in recipienti sigillati, uno dei quali è consegnato al Titolare dello scarico o ad un suo delegato.
Il prelievo e l’analisi dei campioni sono effettuati secondo le procedure indicate al paragrafo 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del d. lgs. 152/2006
5 Quando sia necessario, a giudizio del personale incaricato dei controlli, per migliori accertamenti di cui al comma 2, possono essere effettuati saggi, prelievi e misurazioni sulle linee di produzione e sui materiali coinvolti nei processi produttivi, specialmente nei casi in cui siano stabiliti dall’autorizzazione limiti riferiti ai quantitativi di materie prime o di prodotti o quando siano state date prescrizioni speciali.
6 I controlli negli stabilimenti possono riguardare anche le condizioni di funzionamento delle apparecchiature di misura e di campionamento automatico installate sulle acque di scarico o sulle acque primarie utilizzate nei processi produttivi e nelle attività accessorie.
7 Al personale incaricato dei controlli deve essere, a richiesta, prodotta la documentazione relativa all’autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente, completa di tutti gli allegati. In mancanza, il Gestore darà comunicazione all’Agenzia e all’ARPA, per gli accertamenti della posizione del Titolare dello scarico e per l’assunzione di eventuali provvedimenti, in caso di irregolarità, inclusa la denuncia alle altre Autorità competenti ai sensi dell’art. 135 del d. lgs. 152/2006.
8 Di tutte le operazioni eseguite durante i controlli è redatto verbale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 ed ogni altro effetto di legge, un esemplare del quale è consegnato sul posto al Titolare o a suo delegato.
Contestualmente a tale consegna sono comunicati i riferimenti del Responsabile del laboratorio presso cui verranno eseguite le analisi, affinché il Titolare dello scarico possa ricevere le informazioni ritenute necessarie ed eventualmente presenziare alle attività di analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.
9 Nel verbale devono essere indicate eventuali irregolarità riscontrate, fatte salve le successive risultanze delle analisi dei campioni, che sono comunicate al Titolare dello scarico in caso di difformità rispetto a quanto previsto nell’autorizzazione.
10 Nel caso che, durante gli accertamenti nello stabilimento o a seguito delle analisi dei campioni ivi prelevati, fossero accertate definitivamente difformità o irregolarità rispetto a quanto disposto nell’autorizzazione o, in ogni caso, dalla normativa vigente, il Gestore ne darà comunicazione, nel più breve termine possibile, al Comune ed alla sezione dell’ARPA competenti per territorio per l’assunzione dei provvedimenti del caso, ai sensi dell’art. 130 del d. lgs. 152/2006.
11 Quando il Gestore riscontri valori anomali dei parametri di qualità in uno o più punti della rete fognaria pubblica, riconducibili a immissioni illegittime di reflui o di rifiuti, senza potere individuare la provenienza delle immissioni o la causa delle anomalie, ne darà immediata comunicazione al Comune ed alla sezione dell’ARPA competenti per territorio, con riserva di denuncia contro ignoti all’Autorità giudiziaria nel caso che le anomalie fossero tali da provocare danni alle infrastrutture o effetti negativi sul funzionamento dei depuratori terminali della rete pubblica.
12 Quando le irregolarità riscontrate ai sensi del comma 10 fossero tali da provocare danni alle infrastrutture o effetti negativi sul funzionamento dei depuratori terminali della rete pubblica, e non fossero eliminate entro il termine indicato nella diffida inviata al Titolare dello scarico dal Gestore, questi può richiedere al Comune di disporre, in via d’urgenza e fatti salvi successivi accertamenti, la sospensione immediata delle immissioni fino al ripristino di condizioni normali, fatto salvo il risarcimento dei danni a carico del Titolare dello scarico.
13 Il Gestore ha facoltà di eseguire i controlli di cui al presente articolo anche ai fini della redazione e della conservazione del catasto degli scarichi produttivi nella pubblica fognatura. In tal caso ha diritto ad ottenere dal Titolare dello scarico tutte le informazioni rilevanti, anche mediante compilazione di appositi questionari.
14 Tutte le informazioni raccolte dal Gestore in occasione dei controlli di cui al presente articolo sono coperte da segreto d'ufficio.
15 Il Gestore procederà a comunicare all’Autorità giudiziaria competente eventuali ipotesi di reato accertato nell'esercizio dell’attività di controllo.
101 Casi di applicazione di sanzioni amministrative
2 Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’art. 26, per gli scarichi nelle fognature urbane oggetto del presente Regolamento, si applicano nei casi di seguito sinteticamente richiamati le sanzioni amministrative previste dall’art. 133 del d. lgs. 152/2006:
f) superamento dei limiti di emissione fissati dal presente Regolamento (comma 1);
g) immissione di acque reflue senza autorizzazione (comma 2)
h) proseguimento di scarichi dopo la sospensione o la revoca dell’autorizzazione (comma 2)
i) inosservanza, oltre al caso della lettera a), delle prescrizioni date all’atto dell’autorizzazione allo scarico (comma 3);
j) violazione delle norme regionali in materia di acque di prima pioggia ai sensi dell’art. 113 del d. lgs. 152/2006.
L’applicazione delle sanzioni di cui al presente comma non impedisce all’Autorità competente di procedere ai sensi dell’art. 130 del d. lgs. 152/2006, secondo la gravità dell’infrazione, alla diffida, con o senza contestuale sospensione a tempo determinato dell’autorizzazione, o alla revoca definitiva dell’autorizzazione medesima.
3 Per le sanzioni penali si rinvia al disposto dell’art. 137 d. lgs. 152/2006.
In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate dall’art. 137 del d. lgs. 152/2006, sarà data comunicazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.
CAPO SESTO – DISPOSIZIONI VARIE
102 Interferenze ed utilizzazioni
1 Per gli attraversamenti delle condotte fognarie destinate all’erogazione del Servizio idrico integrato al di sopra della generatrice superiore o per utilizzazioni della sezione interna delle medesime da parte di altri servizi o opere si applica quanto previsto dall’art. 17 in merito all’obbligo di stipula di una convenzione con il Gestore, previa richiesta scritta.
Copia della convenzione è trasmessa all’Agenzia entro 10 giorni dalla sua stipulazione.
2 Per tali opere di utilizzazione e/o attraversamento è dovuto al Gestore un canone annuo, che include anche i compensi per le spese di ricognizione e di istruttoria per il rilascio del nullaosta ai sensi dell’art. 17.
Il canone è commisurato alla maggiore dimensione lineare dell’interferenza ed è fissato nel prezziario stabilito dall’Agenzia.
3 L’ammontare dei canoni di cui al comma 2, al netto delle spese sostenute dal Gestore anche in conseguenza dei lavori, resta nella disponibilità dell’Agenzia, che dispone le modalità di utilizzo delle somme accantonate a vantaggio dei proprietari e/o degli utenti del Servizio idrico Integrato.
4 Nella convenzione sono stabiliti:
il termine di validità autorizzazione e le modalità di eventuale rinnovo;
l’obbligo per l’interessato di rimozione, a sue spese ed a cura del Gestore, delle opere interferenti alla scadenza dell’autorizzazione;
la subordinazione della validità della convenzione al nulla osta dell’Agenzia.
5 Grava sul Gestore ogni responsabilità connessa al rilascio delle autorizzazioni, specialmente per quanto riguarda le spese che possono essere poste a suo carico in caso di lavori sulle condotte che fossero necessari prima della scadenza dell’autorizzazione
6 Il pagamento del canone non libera il debitore dal risarcimento di eventuali danni conseguenti a qualsiasi inconveniente dovuto all’esecuzione e all’esercizio delle opere interferenti, anche se autorizzate dal Gestore.
103 Divieto di cessione a terzi dell’uso dell’allacciamento
1 L’utente non può cedere ad altri, a nessun titolo, gratuito o remunerativo, l’utilizzo del proprio allacciamento alla pubblica fognatura.
2 Viceversa, l’utente non potrà opporsi né avrà diritto ad alcun compenso nel caso che fosse necessario il trasferimento della propria utenza ad altro gestore del Servizio idrico integrato a seguito di decisioni dell’Agenzia.
104 Canone per immissione di acque da altri sistemi idraulici
1 Chiunque immetta nelle reti fognarie del Servizio Idrico Integrato acque non classificabili come acque reflue in modo continuativo o ripetuto provenienti da altri sistemi idraulici e di drenaggio è tenuto a richiedere l’autorizzazione del Gestore e a corrispondergli un canone stabilito ai sensi del comma 3.
2 Il Gestore, sentita l’Agenzia, rilascia l’autorizzazione a sua discrezione e sotto la sua piena responsabilità, valutati gli effetti sull’erogazione del Servizio Xxxxxx Xxxxxxxxx, ed è tenuto a comunicare all’Agenzia, annualmente, le informazioni rilevanti riguardo alle autorizzazioni rilasciate, ai volumi di acqua accettati nella rete e all’entità delle somme incassate come canone.
3 Il canone è stabilito dal Gestore in accordo con chi effettua l’immissione.
4 L’Agenzia può vietare le immissioni di acque di cui al comma 1 quando esse possano avere effetti negativi sulla gestione delle fognature o dei depuratori terminali e quando non siano state adottate, a spese del Gestore o di chi è interessato all’immissione, le misure appropriate ad evitare gli effetti negativi medesimi.
APPENDICI
APPENDICE A – Definizioni e glossario dei termini
Nella presente Appendice è riportato il significato dei termini specialistici impiegati nelle tre Sezioni del presente Regolamento.
Parte prima – Servizio Idrico Integrato
Agenzia per i Servizi Idrici o Agenzia d’Ambito o Agenzia: è il Consorzio fra gli Enti Locali della Provincia di Rimini, istituito ai sensi della legge regionale n. 25/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Allacciamento: è la connessione fra la rete pubblica di acquedotto (allacciamento idrico) o di fognatura (allacciamento fognario) con la rete privata dell’Utente (o di più Utenti); è denominata anche connessione stradale (vedi);
Ambito Territoriale Ottimale: è l’ambito territoriale definito della legge regionale n. 25/1999 e successive modifiche ed integrazioni nel quale sono erogati in modo unitario i servizi inclusi nel Servizio Idrico Integrato; corrisponde all’intera Provincia di Rimini;
Carta del Servizio: è il documento nel quale sono fissati gli impegni del Gestore nei confronti degli Utenti del Servizio Idrico Integrato;
Conguaglio: è il procedimento contabile mediante il quale è garantita una corretta ripartizione del consumo d’acqua effettuato nell’arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe;
Connessione stradale: è il termine impiegato per designare l’allacciamento idrico o fognario, in quanto, di norma, costituita da condotta collocata su strade pubbliche;
Convenzione: si intende la Convenzione per l’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato stipulata tra l’Agenzia d’Ambito ed il soggetto Gestore;
Deposito cauzionale: è l’importo che è versato dall’Utente, a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti al Gestore;
Disdetta (del contratto): è la richiesta fatta dall’Utente di cessazione del contratto, alla quale segue la conclusione del rapporto d’utenza con il titolare del contratto stesso;
Gestore: è il soggetto che esercita l’attività di gestione del Servizio Idrico Integrato in base a contratto di servizio stipulato con l’Agenzia d’Ambito;
Impianti interni o impianti privati: le condotte e gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione posti a all’interno delle proprietà degli Utenti; partono da un punto ben determinato dal Regolamento (contatore o pozzetto
Penalità: è la somma in denaro che l’Utente è tenuto a pagare al Gestore per determinate violazioni del contratto e/o del Regolamento;
Prestazioni ordinarie (del Gestore): sono le prestazioni incluse nel Servizio Idrico Integrato e compensate al Gestore dalla Tariffa del Servizio medesimo in rapporto alla quantità d’acqua prelevata dall’acquedotto pubblico o da fonti diverse di rifornimento;
Prestazioni accessorie (del Gestore): sono le ulteriori prestazioni fornite dal Gestore a richiesta dell’Utente e compensate con corrispettivi non inclusi nella tariffa del Servizio Idrico Integrato;
Preventivo: è la comunicazione fatta dal Gestore al richiedente un allacciamento idrico o fognario riguardo alla spesa prevista a carico del richiedente stesso per la realizzazione, la modifica o la sostituzione dell’impianto destinato alla fornitura delle prestazioni di competenza del Gestore;
Sanzioni pecuniarie amministrative: sono le somme in denaro dovute dall’Utente all’Autorità competente all’irrogazione ed all’incasso a seguito dell’accertamento di violazioni di norme di legge o di altre disposizioni dell’Agenzia;
Subentro nel contratto: si ha subentro nel contratto quando interviene una causa che porta alla successione nel contratto stesso;
Tariffario: è l’elenco degli oneri e dei prezzi relativi a determinate prestazioni, ordinarie ed accessorie, nonché ad indennizzi e penalità relative ai servizi erogati dal Gestore; è fissato dall’Agenzia in base alla normativa vigente;
Titolare del contratto: è la persona, fisica o giuridica, cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti dal contratto medesimo e dal presente Regolamento;
Utente: persona fisica o giuridica, che ha stipulato un contratto con il Gestore o che, anche in assenza di contratto, usufruisce dei servizi erogati dal Gestore;
Voltura dell’utenza idrica: variazione della titolarità del contratto di fornitura, nel caso in cui il titolare faccia disdetta del contratto ed a lui succeda un nuovo titolare.
Parte seconda – Servizio di acquedotto
Acqua potabile: è l’acqua avente caratteristiche idonee al consumo umano secondo le disposizioni della normativa vigente;
Allacciamento idrico: collegamento fra la condotta dell’acquedotto pubblico ed il punto di consegna dell’acqua all’Utente o a più Utenti;
Autolettura: è la rilevazione da parte dell’Utente e la successiva comunicazione al Gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore;
Categoria d’uso (dell’acqua): è la categoria alla quale è assegnato un contratto di fornitura in relazione all’utilizzo prevalente dell’acqua ed alla quale è applicata una specifica tariffa;
Contatore: è lo strumento per la misurazione della quantità dell’acqua erogata;
Disattivazione (dell’utenza): è la sospensione della fornitura, con sigillatura o rimozione del contatore;
Lettura del contatore: è la rilevazione, da parte del Gestore, dei dati espressi del contatore intestato all’Utente;
Limitatore di portata: è l’apparecchiatura in grado di limitare i quantitativi d’acqua prelevabili nel tempo dall’acquedotto;
Livello di pressione: valore della pressione esercitata dall’acqua contenuta all’interno della condotta, espressa in bar o in metri di colonna d’acqua;
Perdita occulta: è un guasto non rilevabile con la normale cura del buon padre di famiglia che interviene a valle del contatore e che provoca la dispersione della risorsa idrica;
Presa stradale o presa: è la derivazione d’allacciamento da una condotta di distribuzione appartenente all’acquedotto pubblico fino al punto di consegna all’Utente o a più Utenti, posta, di norma, in sede stradale;
Punto di consegna (dell’acqua): è la posizione in cui il Gestore provvede alla fornitura dell’acqua nella conduttura dell’impianto privato del titolare del contratto. d’utenza. Si considera individuato in corrispondenza della sezione di uscita del contatore, dopo la valvola d’arresto;
Riattivazione: è il ripristino della fornitura d’acqua nel punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento;
Richiesta d’allacciamento idrico: è la richiesta dell’interessato con cui è avviata la pratica per la preventivazione o per l’esecuzione dei lavori necessari alla fornitura d’acqua in base a specifico contratto di fornitura;
Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni o manomissioni;
Sospensione della fornitura: è la temporanea interruzione dell’erogazione dell’acqua;
Parte terza – Servizi di fognatura e depurazione
Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
Acque di prima pioggia: sono le acque derivanti dalla prima fase di precipitazioni, avente la durata indicata dalla Delibera della Giunta Regionale dell’Xxxxxx-Romagna n. 286/2005;
Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
Acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche se separate, e provenienti da agglomerato;
Acque termali: le acque minerali naturali di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, utilizzate per le finalità consentite dalla stessa legge;
Agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di recapito finale;
Autorizzazione allo scarico: è l’assenso, dato dall’Autorità competente (Agenzia d’Ambito); all’immissione di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche, previo parere del Gestore;
Domanda di attivazione (di uno scarico in fognatura): è la richiesta scritta, rivolta al Gestore, di allacciamento di uno scarico alla fognatura pubblica; per gli scarichi industriali ed assimilati ai domestici è accompagnata dalla domanda di autorizzazione rivolta all’Autorità competente;
Fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
Insediamento: qualunque complesso edilizio adibito ad usi residenziali o commerciali, di tipo industriale, agricolo e di servizi, in cui sono svolte attività generatrici di acque reflue di qualunque tipo;
Insediamenti, edifici ed installazioni serviti da rete fognaria: quelli prospicienti ad una strada, o comunque quelli gravitanti idraulicamente su di essa, in cui sia presente una rete fognaria pubblica, raggiungibile con un allacciamento avente uno sviluppo planimetrico su suolo pubblico, espresso in metri, non superiore a
50 + S/4
dove S è la superficie complessiva del fabbricato, espressa in metri quadri, determinata secondo i vigenti criteri catastali. Gli insediamenti, edifici ed installazioni sulle cui aree di proprietà e pertinenze sia presente una rete fognaria pubblica si considerano sempre serviti.
Permesso di immissione (in fognatura): è l’assenso dato dal Gestore ad un utente di immettere uno scarico nella fognatura urbana una volta accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, inclusa l’autorizzazione dell’Autorità competente, quando prevista dalla normativa vigente;
Rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale;
Rete fognaria urbana, fognatura urbana ovvero rete fognaria pubblica, fognatura pubblica: il sistema di condotte e relativi impianti, di proprietà pubblica, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane, dato in uso al Gestore;
Scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114 del d. lgs. 152/2006;
Scarico domestico: è lo scarico di acque reflue domestiche;
Scarico non domestico: qualunque scarico di acque reflue non domestiche; include gli scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche;
Scarico esistente: lo scarico di acque reflue domestiche, industriali e urbane già attivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e debitamente autorizzato, quando richiesto, in base alla normativa previgente;
Stabilimento industriale o, semplicemente, stabilimento: tutta l’area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’Allegato 8 della Parte terza del d. lgs. 152/2006, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
Trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del decreto 152/2006;
Trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque reflue in trattamento sia ridotto almeno del 20% de i solidi sospesi totali almeno del 50%;
Trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 della parte terza del d. lgs. 152/2006;
Valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un’emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo.
APPENDICE B – Criteri di assimilabilità qualitativa a scarichi domestici
(estratto da punto 5 della delibera della Giunta Regionale n. 1053/2003)
Possiedono caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche le acque reflue industriali che rispettano per i parametri e le sostanze di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 del decreto i valori limite fissati nella seguente Tabella.1. Il rispetto dei valori stabiliti deve essere posseduto prima di ogni trattamento depurativo.
Tabella 1
Parametro/sostanza | unita di misura | valore limite di emissione (*) |
Portata | m3/giorno | 15 |
pH | 5,5-9,5 | |
Temperatura | C° | < 30 |
Colore | Non percettibile con diluizione 1 : 40 | |
Materiali grossolani | Assenti | |
Solidi Sospesi Totali | mg/l | < 700 |
BOD5 (come ossigeno) | mg/l | < 300 |
COD (come ossigeno) | mg/l | < 700 |
Rapporto COD / BOD5 | < 2,2 | |
Fosforo totale (come P) | mg/l | < 30 |
Azoto ammoniacale (come NH4) | mg/l | < 50 |
Azoto nitroso (come N) | mg/l | < 0,6 |
Azoto nitrico (come N) | mg/l | < 30 |
Grassi e oli animali/vegetali | mg/l | < 40 |
Tensioattivi | mg/l | < 20 |
(*) N.B Per i restanti parametri/sostanze valgono i valori limite previsti alla Tab.3 dell’allegato 5 del decreto per gli scarichi in acque superficiali.
APPENDICE C – Valori limite di emissione in fognatura
Nella presente Appendice sono riportate, per rapido riferimento, le tabelle, denominate “Tabella A” e “Tabella B”, citate nell’art. 73, comma 13, del Regolamento, che corrispondono alla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del d. lgs. 152/2006. Per una più completa informazione si faccia riferimento direttamente al testo dell’Allegato citato.
TABELLA A – Valori limite per i casi di cui all’art. 73, comma 13, lettera a) del Regolamento
(corrisponde alla Tabella 3 Allegato 5 a parte terza D. Lgs. n. 152/2006 per scarichi in acque superficiali)
Numero parametro | PARAMETRI | unità di misura | Valori limite di emissione |
1 | PH | 5,5-9,5 | |
2 | Temperatura | °C | nota 1 |
3 | Colore | non percettibile con diluizione 1:20 | |
4 | Odore | non deve essere causa di molestie | |
5 | materiali grossolani | Assenti | |
6 | Solidi sospesi totali | mg/L | ≤80 |
7 | BOD5 (come O2) | mg/L | ≤40 |
8 | COD (come O2) | mg/L | ≤160 |
9 | Alluminio | mg/L | ≤1,0 |
10 | Arsenico | mg/L | ≤0,5 |
11 | Bario | mg/L | 20 |
12 | Boro | mg/L | ≤2 |
13 | Cadmio | mg/L | ≤0,02 |
14 | Cromo totale | mg/L | ≤2 |
15 | Cromo VI | mg/L | ≤0,20 |
16 | Ferro | mg/L | ≤2 |
17 | Manganese | mg/L | ≤2 |
18 | Mercurio | mg/L | ≤0,005 |
19 | Nichel | mg/L | ≤2 |
20 | Piombo | mg/L | ≤0,2 |
21 | Rame | mg/L | ≤0,1 |
22 | Selenio | mg/L | ≤0,03 |
23 | Stagno | mg/L | ≤10 |
24 | Zinco | mg/L | ≤0,5 |
25 | Cianuri totali (come CN) | mg/L | ≤0,5 |
26 | Cloro attivo libero | mg/L | ≤0,2 |
27 | Solfuri (come H2S) | mg/L | ≤1 |
28 | Solfiti (come SO3) | mg/L | ≤1 |
29 | Solfati (come SO4) | mg/L | ≤1000 |
30 | Cloruri | mg/L | ≤1200 |
31 | Fluoruri | mg/L | ≤6 |
32 | Fosforo totale (come P) | mg/L | ≤10 |
33 | Azoto ammoniacale (come NH4) | mg /L | ≤15 |
34 | Azoto nitroso (come N) | mg/L | ≤0,6 |
35 | Azoto nitrico (come N) | mg /L | ≤20 |
36 | Grassi e oli animali/vegetali | mg/L | ≤20 |
37 | Idrocarburi totali | mg/L | ≤5 |
38 | Fenoli | mg/L | ≤0,5 |
39 | Aldeidi | mg/L | ≤1 |
40 | Solventi organici aromatici | mg/L | ≤0,2 |
41 | Solventi organici azotati | mg/L | ≤0,1 |
42 | Tensioattivi totali | mg/L | ≤2 |
43 | Pesticidi fosforati | mg/L | ≤0,10 |
44 | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) | mg/L | ≤0,05 |
tra cui: | |||
45 | - xxxxxx | mg/L | ≤0,01 |
46 | - dieldrin | mg/L | ≤0,01 |
47 | - endrin | mg/L | ≤0,002 |
48 | - isodrin | mg/L | ≤0,002 |
49 | Solventi clorurati | mg/L | ≤1 |
50 | Escherichia coli | UFC/100mL | nota 4 |
51 | Saggio di tossicità acuta | il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale |
TABELLA B – Valori limite per i casi di cui all’art. 73, comma 13, lettera b) del Regolamento
(corrisponde alla Tabella 3 Allegato 5 a parte terza D. Lgs. n. 152/2006 per scarichi in fognatura)
Numero parametro | PARAMETRI | unità di misura | Valori limite di emissione |
1 | PH | 5,5-9,5 | |
2 | Temperatura | °C | nota 1 |
3 | Colore | non percettibile con diluizione 1:40 | |
4 | Odore | non deve essere causa di molestie | |
5 | materiali grossolani | Assenti | |
6 | Solidi sospesi totali | mg/L | ≤200 |
7 | BOD5 (come O2) | mg/L | ≤250 |
8 | COD (come O2) | mg/L | ≤500 |
9 | Alluminio | mg/L | ≤2,0 |
10 | Arsenico | mg/L | ≤0,5 |
11 | Bario | mg/L | - |
12 | Boro | mg/L | ≤4 |
13 | Cadmio | mg/L | ≤0,02 |
14 | Cromo totale | mg/L | ≤4 |
15 | Cromo VI | mg/L | ≤0,20 |
16 | Ferro | mg/L | ≤4 |
17 | Manganese | mg/L | ≤4 |
18 | Mercurio | mg/L | ≤0,005 |
19 | Nichel | mg/L | ≤4 |
20 | Piombo | mg/L | ≤0,3 |
21 | Rame | mg/L | ≤0,4 |
22 | Selenio | mg/L | ≤0,03 |
23 | Stagno | mg/L | - |
24 | Zinco | mg/L | ≤1,0 |
25 | Cianuri totali (come CN) | mg/L | ≤1,0 |
26 | Cloro attivo libero | mg/L | ≤0,3 |
27 | Solfuri (come H2S) | mg/L | ≤2 |
28 | Solfiti (come SO3) | mg/L | ≤2 |
29 | Solfati (come SO4) | mg/L | ≤1000 |
30 | Cloruri | mg/L | ≤1200 |
31 | Fluoruri | mg/L | ≤12 |
32 | Fosforo totale (come P) | mg/L | ≤10 |
33 | Azoto ammoniacale (come NH4) | mg /L | ≤30 |
34 | Azoto nitroso (come N) | mg/L | ≤0,6 |
35 | Azoto nitrico (come N) | mg /L | ≤30 |
36 | Grassi e oli animali/vegetali | mg/L | ≤40 |
37 | Idrocarburi totali | mg/L | ≤10 |
38 | Fenoli | mg/L | ≤1 |
39 | Aldeidi | mg/L | ≤2 |
40 | Solventi organici aromatici | mg/L | ≤0,4 |
41 | Solventi organici azotati | mg/L | ≤0,2 |
42 | Tensioattivi totali | mg/L | ≤4 |
43 | Pesticidi fosforati | mg/L | ≤0,10 |
44 | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) | mg/L | ≤0,05 |
tra cui: | |||
45 | - xxxxxx | mg/L | ≤0,01 |
46 | - dieldrin | mg/L | ≤0,01 |
47 | - endrin | mg/L | ≤0,002 |
48 | - isodrin | mg/L | ≤0,002 |
49 | Solventi clorurati | mg/L | ≤2 |
50 | Escherichia coli | UFC/100mL | |
51 | Saggio di tossicità acuta | il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale |
APPENDICE D Schema orientativo di classificazione degli scarichi industriali
Con riferimento all’art. 68, comma 7, del Regolamento, nella tabella seguente è presentato uno schema orientativo per l’attribuzione degli scarichi di determinate attività produttive, industriali e commerciali, alla categoria delle acque reflue industriali o alla categoria delle acque reflue assimilabili alle domestiche. Restano ferme le disposizioni riguardo all’accertamento, in sede di rilascio delle autorizzazioni, delle caratteristiche effettive degli scarichi rispetto ai parametri ed ai valori limite di assimilabilità riportati nell’Appendice B, specialmente per le attività segnate con (**), nonché all’imposizione di speciali prescrizioni.
Restano, inoltre, ferme per tutte le attività industriali e commerciali le prescrizioni dell’art. 79 del Regolamento in ordine alle acque di dilavamento delle aree esterne.
ATTIVITA’ | A.R. INDUSTRIALI | A. R. DOMESTICHE |
Allevamenti ittici | n | |
Magazzini ortofrutticoli (con scarico acque di lavorazione) | n | |
Magazzini ortofrutticoli (senza scarico acque di lavorazione) | n | |
Cave | n | |
Produzione di sale | n | |
Industrie alimentari della carne (lavorazione e conservazione) | n | |
Industrie alimentari del pesce lavorazione e conservazione) | n | |
Industrie alimentari di frutta e ortaggi (lavorazione e conservazione) | n | |
Industrie alimentari di oli e grassi (lavorazione e conservazione) | n | |
Industria lattiero casearia (lavorazione e conservazione) | n | |
Lavorazione di granaglie e prodotti amidacei | n | |
Cantine | n | |
Industrie di produzione bevande in genere (liquorificio, ecc.) | n | |
Frantoi | n | |
Magazzini di granaglie e prodotti amidacei (senza lavorazione) | n | |
Ind. per l’alimentazione animale (lavorazione e conservazione) | n | |
Produzione pasti industriali - mense | n | |
Ind. tessili con acqua di produzione | n | |
Ind. tessili senza acqua di produzione | n | |
Industria conciaria | n | |
Industria del legno e derivati (con acque di lavorazione) | n | |
Cartiera | n | |
Ipermercati con attività di lavorazione degli alimenti che produca acque reflue (**) | n | |
Ipermercati senza attività di lavorazione degli alimenti che produca acque reflue | n | |
Produzione di prodotti dermocosmetici con lavorazione e lavaggio attrezzature | n | |
Confezionamento di prodotti dermocosmetici senza uso di acque | n | |
Editoria – tipografia | n |
Raffineria | n | |
Industria di prodotti chimici | n | |
Industria delle materie plastiche | n | |
Produzione di vetroceramici e/o ceramici | n | |
Produzione e lavorazione di metallo | n | |
Produzione e distribuzione energia elettrica, gas, acqua e trattamento rifiuti | n | |
Autolavaggi | n | |
Auto officine con lavaggio pezzi | n | |
Autodemolitori | n | |
Lavaggio cisterne ed autocisterne | n | |
Distributori di carburanti | n | |
Commercio al dettaglio con lavorazione di carni o pesce | n | |
Rivendita pane | n | |
Forno – Pasticceria – Pasta fresca – Rosticceria | n | |
Chioschi per piadine – Gelaterie e similari | n | |
Alberghi con ristorazione – Ristoranti (**) | n | |
Alberghi senza ristorazione | n | |
Bar | n | |
Impianti natatori (**) | n | |
Lavanderie a secco a ciclo chiuso e lavanderie ad acqua per l’utenza residenziale – Stirerie | n | |
Lavanderie industriali | n | |
Laboratori di parrucchieri, xxxxxxxx e istituti di bellezza | n | |
Odontotecnici | n | |
Strutture sanitarie (case di cura, ambulatori medici, laboratori di analisi) (**) | n | |
Deposito prodotti vari (ferro, ecc.) con possibile contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento | n |
APPENDICE E – Domanda di attivazione scarichi domestici
Il Sottoscritto | c.f./p.IVA | ||||||||||
nato a | prov. | il | |||||||||
residente a | prov. | CAP | |||||||||
in via | n. | ||||||||||
recapito telefonico | |||||||||||
in qualità di | |||||||||||
per conto del proprietario sig. | |||||||||||
nato a | prov. | il | |||||||||
residente a | prov. | CAP | |||||||||
in via | n. | ||||||||||
recapito telefonico |
Per l’immobile ubicato in Comune di Prov.
in via n.
composto da n. unità immobiliari abitative e/o n. unità immobiliari non abitative.
CHIEDE
L’autorizzazione all’uso del terminale di scarico già predisposto per i seguenti scarichi
n. rete nera, n. rete mista, n. rete bianca
L’esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura per i seguenti scarichi
n. rete nera, n. rete mista, n. rete bianca
L’esecuzione delle opere di allacciamento temporaneo alla fognatura per i seguenti scarichi
n. rete nera, n. rete mista, n. rete bianca
Dichiara che lo scarico sarà attivo dal | al | ||
Sono presenti piani interrati | SI | NO | |
L’immobile è soggetto all’attuazione dell’invarianza idraulica | SI | NO | |
Sono presenti vasche di prima pioggia | SI | NO | |
Data Il Richiedente |
Il sottoscritto dichiara di esser stato verbalmente informato delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, dei propri diritti in ordine alla tutela degli stessi, del nominativo del Responsabile del Trattamento, nonché degli altri elementi previsti dall’articolo 13 D.lgs. n. 196 del 30/6/2003.
Data Il Richiedente
ALLEGA ALLA PRESENTE
i seguenti elaborati, sottoscritti da Tecnico Abilitato e dal Titolare dello scarico:
Planimetria catastale in scala 1/1000 o 1/2000, con individuazione dell’insediamento da cui traggono origine gli scarichi da allacciare alla fognatura;
Planimetria generale dell’insediamento in scala 1/500 o 1/200, rappresentativa dei seguenti elementi:
- Percorso delle canalizzazioni degli scarichi e relativi pozzetti di ispezione fino al punto di recapito predisposto dal Gestore con l’indicazione di: diametri delle tubazioni utilizzate, quote di scorrimento delle tubazioni, dimensione dei pozzetti, distanze rispetto al fabbricato, pendenze, ecc.;
- Indicazione di eventuali altre fonti di approvvigionamento idrico al di fuori del pubblico acquedotto.
Relazione tecnica riportante la descrizione delle opere idrauliche (reti, impianti di sollevamento, vasche di laminazione e/o di prima pioggia, vasche imhoff, pozzetti degrassatori, ecc.) completa della descrizione del calcolo effettuato per il dimensionamento. Qualora siano presenti piani interrati, la relazione dovrà contenere la descrizione delle soluzioni tecniche adottate per evitare il rigurgito delle acque in conseguenza del funzionamento in carico del condotto pubblico nel quale avviene l'immissione o per evitare che l’acqua meteorica caduta sulla sede stradale defluisca all’interno della proprietà privata.
Scheda tecnica
Riferimenti utenza acquedotto:
- Titolare dell’utenza.
- Codice utenza
- Matricola contatore n°
- Elenco degli utenti serviti dallo stesso contatore (per gli immobili condominiali)
Il sottoscritto, dichiara di esser stato verbalmente informato delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, dei propri diritti in ordine alla tutela degli stessi, del nominativo del Responsabile del Trattamento, nonché degli altri elementi previsti dall’articolo 13 D.lgs. n. 196 del 30/6/2003.
Data Il Richiedente
APPENDICE F – Domanda di attivazione di scarichi industriali assimilati ai domestici
Il Sottoscritto | c.f./p.IVA | ||||||||
nato a | prov. | il | |||||||
residente a | prov. | CAP | |||||||
in via | n. | ||||||||
recapito telefonico | |||||||||
in qualità di Legale Rappresentante della Ditta | |||||||||
codice ISTAT attività |
p. IVA | codice fiscale | ||||||
recapito telefonico recapito e-mail | recapito fax | ||||||
per l’immobile ubicato in Comune di | Prov. | ||||||
in via | n. |
CHIEDE
L’autorizzazione all’uso del terminale di scarico già predisposto per i seguenti scarichi
n. rete nera, n. rete mista, n. rete bianca
L’esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura per i seguenti scarichi
n. rete nera, n. rete mista, n. rete bianca
L’esecuzione delle opere di allacciamento temporaneo alla fognatura per i seguenti scarichi
n. rete nera, n. rete mista, n. rete bianca
Dichiara che lo scarico sarà attivo dal | al | ||
Sono presenti piani interrati piani interrati | SI | NO | |
L’immobile è soggetto all’attuazione dell’invarianza idraulica | SI | NO | |
Sono presenti vasche di prima pioggia | SI | NO | |
Data Il Richiedente |
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara che l'allacciamento oggetto della presente richiesta sarà esclusivamente utilizzato per scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell’art. 101, comma 7 del d. lgs. n. 152/2006 e dell’art. 68 (segnare il caso di specie):
comma 4 del Regolamento (equivalenza per legge)
comma 5 del Regolamento (equivalenza qualitativa)
Data Il Richiedente
Il sottoscritto, dichiara di esser stato verbalmente informato delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, dei propri diritti in ordine alla tutela degli stessi, del nominativo del Responsabile del Trattamento, nonché degli altri elementi previsti dall’articolo 13 D.lgs. n. 196 del 30/6/2003.
Data Il Richiedente
ALLEGA ALLA PRESENTE
i seguenti elaborati, sottoscritti da Tecnico abilitato e dal Titolare dello scarico:
se già in possesso dell’Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche rilasciata dell’Ente competente sulla base del parere espresso dal Gestore
n. 1 copia dell’Autorizzazione allo scarico
se già in possesso dell’Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche rilasciata dell’Ente competente senza il parere espresso dal Gestore
n. 1 copia dell’Autorizzazione allo scarico
n. 1 copia degli allegati definitivi prodotti per il rilascio dell’Autorizzazione allo scarico
Planimetria catastale in scala 1/1000 o 1/2000, con individuazione dell’insediamento da cui traggono origine gli scarichi da allacciare alla fognatura;
Planimetria generale dell’insediamento in scala 1/500 o 1/200, rappresentativa dei seguenti elementi:
- Percorso delle canalizzazioni degli scarichi e relativi pozzetti di ispezione fino al punto di recapito predisposto dal Gestore con l’indicazione di: diametri delle tubazioni utilizzate, quote di scorrimento delle tubazioni, dimensione dei pozzetti, distanze rispetto al fabbricato, pendenze, ecc.;
- Indicazione di eventuali altre fonti di approvvigionamento idrico al di fuori del pubblico acquedotto.
Relazione tecnica riportante la descrizione delle opere idrauliche (reti, impianti di sollevamento, vasche di laminazione e/o di prima pioggia, vasche imhoff, pozzetti degrassatori, ecc.) completa della descrizione del calcolo effettuato per il dimensionamento. Qualora siano presenti piani interrati, la relazione dovrà contenere la descrizione delle soluzioni tecniche adottate per evitare il rigurgito delle acque in conseguenza del funzionamento in carico del condotto pubblico nel quale avviene l'immissione o per evitare che l’acqua meteorica caduta sulla sede stradale defluisca all’interno della proprietà privata.
Relazione ex art. 73, comma 7, del Regolamento Scheda tecnica
Dichiarazione ai sensi dell’art. 73, comma 7, del Regolamento, di conformità dello scarico alle norme che consentono l’assimilabilità ad acque reflue (barrare il caso di specie se la dichiarazione è presente):
acque reflue assimilate alle domestiche per legge, ex art. 68, comma 4 del Regolamento
acque reflue assimilate alle domestiche per equivalenza qualitativa, ex art. 68, comma 5 del Regolamento.
Riferimenti utenza acquedotto:
- Titolare dell’utenza.
- Codice utenza
- Matricola contatore n°
APPENDICE G – Domanda di attivazione di scarichi industriali
A) Xxxxxx per richiesta di autorizzazione
Il Sottoscritto | c.f./p.IVA | ||||||||
nato a | prov. | il | |||||||
residente a | prov. | CAP | |||||||
in via | n. | ||||||||
recapito telefonico | |||||||||
in qualità di Legale Rappresentante della Ditta | |||||||||
codice ISTAT attività |
p. IVA | codice fiscale | ||||||
recapito telefonico recapito e-mail | recapito fax | ||||||
per l’immobile ubicato in Comune di | Prov. | ||||||
in via | n. |
CHIEDE
L’autorizzazione all’uso del terminale di scarico già predisposto per i seguenti scarichi
n. rete nera, n. rete mista, n. rete bianca
L’esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura per i seguenti scarichi
n. rete nera, n. rete mista, n. rete bianca
L’esecuzione delle opere di allacciamento temporaneo alla fognatura per i seguenti scarichi
n. rete nera, n. rete mista, n. rete bianca
Dichiara che lo scarico sarà attivo dal | al | ||
Sono presenti piani interrati piani interrati | SI | NO | |
L’immobile è soggetto all’attuazione dell’invarianza idraulica | SI | NO | |
Sono presenti vasche di prima pioggia | SI | NO | |
Data Il Richiedente |
Il sottoscritto, dichiara di esser stato verbalmente informato delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, dei propri diritti in ordine alla tutela degli stessi, del nominativo del Responsabile del Trattamento, nonché degli altri elementi previsti dall’articolo 13 D.lgs. n. 196 del 30/6/2003.
Data Il Richiedente
ALLEGA ALLA PRESENTE
I seguenti elaborati, sottoscritti da Tecnico abilitato e dal Titolare dello scarico:
se già in possesso dell’Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali rilasciata dell’Ente competente sulla base del parere espresso dal Gestore
n. 1 copia dell’Autorizzazione allo scarico
se già in possesso dell’Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali rilasciata dell’Ente competente senza il parere espresso dal Gestore
n. 1 copia dell’Autorizzazione allo scarico
n. 1 copia degli allegati definitivi prodotti per il rilascio dell’Autorizzazione allo scarico
Planimetria catastale in scala 1/1000 o 1/2000, con individuazione dell’insediamento da cui traggono origine gli scarichi da allacciare alla fognatura;
Planimetria generale dell’insediamento in scala 1/500 o 1/200, rappresentativa dei seguenti elementi:
- Percorso delle canalizzazioni degli scarichi e relativi pozzetti di ispezione fino al punto di recapito predisposto dal Gestore con l’indicazione di: diametri delle tubazioni utilizzate, quote di scorrimento delle tubazioni, dimensione dei pozzetti, distanze rispetto al fabbricato, pendenze, ecc.;
- Indicazione di eventuali altre fonti di approvvigionamento idrico al di fuori del pubblico acquedotto.
Relazione tecnica riportante la descrizione delle opere idrauliche (reti, impianti di sollevamento, vasche di laminazione e/o di prima pioggia, vasche imhoff, pozzetti degrassatori, ecc.) completa della descrizione del calcolo effettuato per il dimensionamento. Qualora siano presenti piani interrati, la relazione dovrà contenere la descrizione delle soluzioni tecniche adottate per evitare il rigurgito delle acque in conseguenza del funzionamento in carico del condotto pubblico nel quale avviene l'immissione o per evitare che l’acqua meteorica caduta sulla sede stradale defluisca all’interno della proprietà privata.
Scheda tecnica
Riferimenti utenza acquedotto:
- Titolare dell’utenza.
- Codice utenza
- Matricola contatore n°
B) Scheda di rilevamento dell’attività e dello scarico di acque reflue industriali
(da allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico)
Primo rilascio
Modifica
Rinnovo
B1) IDENTIFICAZIONE DELL’AZIENDA
Denominazione
Sede legale in via n° cap.
Comune Prov.
Tel. Fax E-mail
N° iscrizione C.C.I.A.A. Codice ISTAT
C.F. Partita I.V.A.
Legale rappresentante
recapito in via n° cap.
Comune
Tel. Fax E-mail
B2) DATI GENERALI DELLO STABILIMENTO
Denominazione
Via n° cap.
Comune
C.F. Partita I.V.A.
Responsabile dello stabilimento produttivo:
Via n° cap.
Comune
Tel. Fax E-mail
Responsabile legale dello scarico:
Nome Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza: Via n° cap.
Comune
Tel. Fax E-mail
B3) ATTIVITA’ DELLO STABILIMENTO
a) TIPOLOGIA
INDUSTRIALE ARTIGIANALE COMMERCIALE DI SERVIZIO AGRICOLA
CODICE ISTAT E TIPO DI PRODUZIONE
NUMERO ADDETTI FISSI STAGIONALI
GIORNI LAVORATIVI/ANNO ORE LAVORATIVE/GIORNO
b) CARATTERISTICHE
Indicare se vengono utilizzate sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e nel caso quali:
b1) MATERIE PRIME UTILIZZATE
Denominazione | Unità di misura | Q.tà max giornaliera utilizzata | Q.tà annuale utilizzata |
b2) SOTTOPRODOTTI O PRODOTTI INTERMEDI
Denominazione | Unità di misura | Q.tà max giornaliera prodotta | Q.tà annuale prodotta |
b3) PRODOTTI FINITI
Denominazione | Unità di misura | Q.tà max giornaliera prodotta | Q.tà annuale prodotta |
DEPOSITO MATERIE PRIME EFFETTUATO:
All’interno dello stabilimento All’esterno dello stabilimento
MODALITA’ DI DEPOSITO MATERIE PRIME
b4) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
Fonte | Denominazione ed estremi autorizzazione rilasciata da ente gestore | Quantità massima prelevata | Utilizzazione | Quantità riciclata | |||
mc/giorno | mc/anno | processo % | servizi % | xxxxxxx. % | Mc/anno | ||
Acquedotto | |||||||
Fiume | |||||||
Canale | |||||||
Lago | |||||||
Pozzo |
Misuratori di portata installati : generale (al punto di prelievo
parziale (al prelievo idrico del ciclo produttivo)
b5) RIFIUTI
DEPOSITO RIFIUTI EFFETTUATO:
All’interno dello stabilimento All’esterno dello stabilimento
MODALITA’ DI DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE A RIFIUTI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE:
Luogo di deposito temporaneo
Modalità di smaltimento:
in proprio a terzi
Codice rifiuto | Quantità annua prodotta (in m3 o kg) |
B4) SCARICO
a) IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE (DEPURATORE)
Presenza del depuratore SI NO In caso affermativo fornire le seguenti informazioni:
a1) Caratteristiche qualitative dei reflui in ingresso all’impianto di trattamento
Parametro | Concentrazioni mg/l | Parametro | Concentrazioni mg/l |
a2) Tipo di impianto/trattamento
Capacità di trattamento m3/giorno
Fanghi prodotti m3/giorno m3/anno
Caratteristiche chimico-fisiche dei fanghi prodotti
Luogo e modalità di stoccaggio dei fanghi prima dello smaltimento
Smaltimento dei fanghi prodotti: In proprio
A terzi A ditte debitamente autorizzate ai sensi del D. Lgs. 22/97
a3) Tipo di gestione:
Individuale diretta Consortile Affidata a ditta esterna nome ditta esterna
indirizzo
b) CARATTERISTICHE DELLO SCARICO TERMINALE
b1) CARATTERISTICHE GENERALI
Lo scarico terminale è formato:
dalle acque reflue industriali di un unico processo produttivo
dalle acque reflue industriali provenienti da processi produttivi diversi
dall’unione delle acque reflue industriali provenienti dai processi produttivi con altre acque reflue prodotte all’interno dello stabilimento specificare:
acque reflue domestiche (servizi igienici, mense ecc..) acque meteoriche di dilavamento
Presenza di ulteriori punti terminali di scarico originati dallo stabilimento:
SI NO
in caso affermativo specificare numero, tipologia e recapito di tali scarichi (la loro localizzazione deve essere riportata sulle planimetrie allegate alla domanda di autorizzazione):
altri scarichi di acque reflue industriali
in rete fognaria in acque superficiali sul suolo
scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, mense ecc..) in rete fognaria in acque superficiali sul suolo
scarichi di acque meteoriche di dilavamento
in rete fognaria in acque superficiali sul suolo
Ulteriori dati sulle superfici di raccolta delle acque meteoriche:
superfici di tetti e/o terrazze mq
superfici impermeabili scoperte (piazzali, ecc..) mq
superfici permeabili (aree verdi, ecc..) mq
b2) CORPO IDRICO RICETTORE PUBBLICA FOGNATURA
CONTINUO (lo scarico è in atto tutti i giorni lavorativi) | DISCONTINUO (lo scarico avviene ad intervalli regolari nei giorni lavorativi) | PERIODICO (lo scarico non è in atto tutti i giorni lavorativi) | ||||
La q.tà scaricata è COSTANTE | La q.tà scaricata è VARIABILE | La q.tà scaricata è COSTANTE nel periodo di scarico | La q.tà scaricata è VARIABILE nel periodo di scarico | La q.tà scaricata è COSTANTE nel periodo di scarico | La q.tà scaricata è VARIABILE nel periodo di scarico | |
Q.tà tot. annua scaricata | ||||||
Q.tà max scaricata nel periodo di punta | NO | NO | NO | |||
Indicare il periodo relativo allo scarico1 | NO | NO | ||||
Indicare il periodo di massimo scarico | NO | NO | NO |
b3) DATI SULLA PORTATA DELLO SCARICO
1 Tutto l’anno, ovvero mese, settimana, giorni, ore, ecc. Misuratori di portata installati : SI
NO
B5) STRUMENTAZIONE AUTOMATICA DI CONTROLLO
Analizzatori in continuo installati | Punto di installazione | Parametri controllati |
B6) SISTEMI DI SICUREZZA
Sono disponibili sistemi di sicurezza per la segnalazione delle anomalie, il blocco dello scarico, il contenimento delle perdite in caso di guasto, incidente, manutenzione degli impianti?
NO SI
quali
Sono state adottate procedure operative di intervento in caso di guasto, incidente, manutenzione degli impianti?
NO SI
quali
B7) ALTRI DATI
Descrivere eventuali altre attività non contemplate negli schemi precedenti utili alla caratterizzazione delle acque reflue scaricate:
Il presente documento è stato compilato da (dati anagrafici e qualifica):
Data
APPENDICE H – Contenuti del contratto di somministrazione di acqua potabile
Il contratto di somministrazione di acqua potabile deve avere i seguenti contenuti minimi, con riferimento a quanto disposto dal Regolamento:
a) Tipologia dell’utenza e categoria d’uso dell’acqua;
b) Dichiarazione del Titolare di legittima disponibilità dell’immobile servito;
c) Dichiarazione del Titolare di accettazione Regolamento;
d) Facoltà del Gestore di variare il Regolamento;
e) Durata del contratto;
f) Corrispettivi richiesti con riferimento al tariffario vigente;
g) Responsabilità ed obblighi del Gestore;
h) Responsabilità ed obblighi dell’Utente;
i) Termini e modalità dei pagamenti;
j) Indennizzi all’Utente;
k) Prelievi abusivi
l) Penalità e sanzioni;
m) Risoluzione e recesso;
n) Casi di sospensione dell’erogazione d’acqua;
o) Diritto di revoca della fornitura d’acqua per utenze non domestiche;
p) Divieto di rivendita d’acqua;
q) Disposizioni varie e particolari;
r) Risoluzione delle controversie.
APPENDICE I – Contenuti del contratto d’allacciamento fognario
Il contratto di allacciamento fognario deve avere i seguenti contenuti minimi, con riferimento a quanto disposto dal Regolamento:
Tipologia dello scarico;
Dichiarazione del Titolare di legittima disponibilità dell’immobile servito; Dichiarazione del Titolare di accettazione Regolamento;
Facoltà del Gestore di variare il Regolamento; Estremi dell’autorizzazione allo scarico in fognatura;
Diffida, sospensione e revoca dell’autorizzazione allo scarico; Dispositivi di triturazione e dissipazione di rifiuti alimentari; Sversamenti accidentali;
Durata del contratto;
Corrispettivi richiesti con riferimento al tariffario vigente; Responsabilità ed obblighi del Gestore;
Responsabilità ed obblighi dell’Utente; Termini e modalità dei pagamenti; Indennizzi all’Utente;
Penalità e sanzioni; Risoluzione e recesso;
Divieto di cessione a terzi dell’allacciamento; Disposizioni varie e particolari;
Risoluzione delle controversie.
APPENDICI
APPENDICE A – Definizioni e glossario dei termini
Nella presente Appendice è riportato il significato dei termini specialistici impiegati nelle tre Sezioni del presente Regolamento.
Parte prima – Servizio Idrico Integrato
Agenzia per i Servizi Idrici o Agenzia d’Ambito o Agenzia: è il Consorzio fra gli Enti Locali della Provincia di Rimini, istituito ai sensi della legge regionale n. 25/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Allacciamento: è la connessione fra la rete pubblica di acquedotto (allacciamento idrico) o di fognatura (allacciamento fognario) con la rete privata dell’Utente (o di più Utenti); è denominata anche connessione stradale (vedi);
Ambito Territoriale Ottimale: è l’ambito territoriale definito della legge regionale n. 25/1999 e successive modifiche ed integrazioni nel quale sono erogati in modo unitario i servizi inclusi nel Servizio Idrico Integrato; corrisponde all’intera Provincia di Rimini;
Carta del Servizio: è il documento nel quale sono fissati gli impegni del Gestore nei confronti degli Utenti del Servizio Idrico Integrato;
Conguaglio: è il procedimento contabile mediante il quale è garantita una corretta ripartizione del consumo d’acqua effettuato nell’arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe;
Connessione stradale: è il termine impiegato per designare l’allacciamento idrico o fognario, in quanto, di norma, costituita da condotta collocata su strade pubbliche;
Convenzione: si intende la Convenzione per l’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato stipulata tra l’Agenzia d’Ambito ed il soggetto Gestore;
Deposito cauzionale: è l’importo che è versato dall’Utente, a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti al Gestore;
Disdetta (del contratto): è la richiesta fatta dall’Utente di cessazione del contratto, alla quale segue la conclusione del rapporto d’utenza con il titolare del contratto stesso;
Gestore: è il soggetto che esercita l’attività di gestione del Servizio Idrico Integrato in base a contratto di servizio stipulato con l’Agenzia d’Ambito;
Impianti interni o impianti privati: le condotte e gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione posti a all’interno delle proprietà degli Utenti; partono da un punto ben determinato dal Regolamento (contatore o pozzetto
Penalità: è la somma in denaro che l’Utente è tenuto a pagare al Gestore per determinate violazioni del contratto e/o del Regolamento;
Prestazioni ordinarie (del Gestore): sono le prestazioni incluse nel Servizio Idrico Integrato e compensate al Gestore dalla Tariffa del Servizio medesimo in rapporto alla quantità d’acqua prelevata dall’acquedotto pubblico o da fonti diverse di rifornimento;
Prestazioni accessorie (del Gestore): sono le ulteriori prestazioni fornite dal Gestore a richiesta dell’Utente e compensate con corrispettivi non inclusi nella tariffa del Servizio Idrico Integrato;
Preventivo: è la comunicazione fatta dal Gestore al richiedente un allacciamento idrico o fognario riguardo alla spesa prevista a carico del richiedente stesso per la realizzazione, la modifica o la sostituzione dell’impianto destinato alla fornitura delle prestazioni di competenza del Gestore;
Sanzioni pecuniarie amministrative: sono le somme in denaro dovute dall’Utente all’Autorità competente all’irrogazione ed all’incasso a seguito dell’accertamento di violazioni di norme di legge o di altre disposizioni dell’Agenzia;
Subentro nel contratto: si ha subentro nel contratto quando interviene una causa che porta alla successione nel contratto stesso;
Tariffario: è l’elenco degli oneri e dei prezzi relativi a determinate prestazioni, ordinarie ed accessorie, nonché ad indennizzi e penalità relative ai servizi erogati dal Gestore; è fissato dall’Agenzia in base alla normativa vigente;
Titolare del contratto: è la persona, fisica o giuridica, cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti dal contratto medesimo e dal presente Regolamento;
Utente: persona fisica o giuridica, che ha stipulato un contratto con il Gestore o che, anche in assenza di contratto, usufruisce dei servizi erogati dal Gestore;
Voltura dell’utenza idrica: variazione della titolarità del contratto di fornitura, nel caso in cui il titolare faccia disdetta del contratto ed a lui succeda un nuovo titolare.
Parte seconda – Servizio di acquedotto
Acqua potabile: è l’acqua avente caratteristiche idonee al consumo umano secondo le disposizioni della normativa vigente;
Allacciamento idrico: collegamento fra la condotta dell’acquedotto pubblico ed il punto di consegna dell’acqua all’Utente o a più Utenti;
Autolettura: è la rilevazione da parte dell’Utente e la successiva comunicazione al Gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore;
Categoria d’uso (dell’acqua): è la categoria alla quale è assegnato un contratto di fornitura in relazione all’utilizzo prevalente dell’acqua ed alla quale è applicata una specifica tariffa;
Contatore: è lo strumento per la misurazione della quantità dell’acqua erogata;
Disattivazione (dell’utenza): è la sospensione della fornitura, con sigillatura o rimozione del contatore;
Lettura del contatore: è la rilevazione, da parte del Gestore, dei dati espressi del contatore intestato all’Utente;
Limitatore di portata: è l’apparecchiatura in grado di limitare i quantitativi d’acqua prelevabili nel tempo dall’acquedotto;
Livello di pressione: valore della pressione esercitata dall’acqua contenuta all’interno della condotta, espressa in bar o in metri di colonna d’acqua;
Perdita occulta: è un guasto non rilevabile con la normale cura del buon padre di famiglia che interviene a valle del contatore e che provoca la dispersione della risorsa idrica;
Presa stradale o presa: è la derivazione d’allacciamento da una condotta di distribuzione appartenente all’acquedotto pubblico fino al punto di consegna all’Utente o a più Utenti, posta, di norma, in sede stradale;
Punto di consegna (dell’acqua): è la posizione in cui il Gestore provvede alla fornitura dell’acqua nella conduttura dell’impianto privato del titolare del contratto. d’utenza. Si considera individuato in corrispondenza della sezione di uscita del contatore, dopo la valvola d’arresto;
Riattivazione: è il ripristino della fornitura d’acqua nel punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento;
Richiesta d’allacciamento idrico: è la richiesta dell’interessato con cui è avviata la pratica per la preventivazione o per l’esecuzione dei lavori necessari alla fornitura d’acqua in base a specifico contratto di fornitura;
Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni o manomissioni;
Sospensione della fornitura: è la temporanea interruzione dell’erogazione dell’acqua;
Parte terza – Servizi di fognatura e depurazione
Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
Acque di prima pioggia: sono le acque derivanti dalla prima fase di precipitazioni, avente la durata indicata dalla Delibera della Giunta Regionale dell’Xxxxxx-Romagna n. 286/2005;
Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
Acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche se separate, e provenienti da agglomerato;
Acque termali: le acque minerali naturali di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, utilizzate per le finalità consentite dalla stessa legge;
Agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di recapito finale;
Autorizzazione allo scarico: è l’assenso, dato dall’Autorità competente (Agenzia d’Ambito); all’immissione di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche, previo parere del Gestore;
Domanda di attivazione (di uno scarico in fognatura): è la richiesta scritta, rivolta al Gestore, di allacciamento di uno scarico alla fognatura pubblica; per gli scarichi industriali ed assimilati ai domestici è accompagnata dalla domanda di autorizzazione rivolta all’Autorità competente;
Fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
Insediamento: qualunque complesso edilizio adibito ad usi residenziali o commerciali, di tipo industriale, agricolo e di servizi, in cui sono svolte attività generatrici di acque reflue di qualunque tipo;
Insediamenti, edifici ed installazioni serviti da rete fognaria: quelli prospicienti ad una strada, o comunque quelli gravitanti idraulicamente su di essa, in cui sia presente una rete fognaria pubblica, raggiungibile con un allacciamento avente uno sviluppo planimetrico su suolo pubblico, espresso in metri, non superiore a
50 + S/4
dove S è la superficie complessiva del fabbricato, espressa in metri quadri, determinata secondo i vigenti criteri catastali. Gli insediamenti, edifici ed installazioni sulle cui aree di proprietà e pertinenze sia presente una rete fognaria pubblica si considerano sempre serviti.
Permesso di immissione (in fognatura): è l’assenso dato dal Gestore ad un utente di immettere uno scarico nella fognatura urbana una volta accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, inclusa l’autorizzazione dell’Autorità competente, quando prevista dalla normativa vigente;
Rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale;
Rete fognaria urbana, fognatura urbana ovvero rete fognaria pubblica, fognatura pubblica: il sistema di condotte e relativi impianti, di proprietà pubblica, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane, dato in uso al Gestore;
Scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114 del d. lgs. 152/2006;
Scarico domestico: è lo scarico di acque reflue domestiche;
Scarico non domestico: qualunque scarico di acque reflue non domestiche; include gli scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche;
Scarico esistente: lo scarico di acque reflue domestiche, industriali e urbane già attivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e debitamente autorizzato, quando richiesto, in base alla normativa previgente;
Stabilimento industriale o, semplicemente, stabilimento: tutta l’area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione
e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’Allegato 8 della Parte terza del d. lgs. 152/2006, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
Trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del decreto 152/2006;
Trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque reflue in trattamento sia ridotto almeno del 20% de i solidi sospesi totali almeno del 50%;
Trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 della parte terza del d. lgs. 152/2006;
Valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un’emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo.
APPENDICE B – Criteri di assimilabilità qualitativa a scarichi domestici
(estratto da punto 5 della delibera della Giunta Regionale n. 1053/2003)
Possiedono caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche le acque reflue industriali che rispettano per i parametri e le sostanze di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 del decreto i valori limite fissati nella seguente Tabella.1. Il rispetto dei valori stabiliti deve essere posseduto prima di ogni trattamento depurativo.
Tabella 1
Parametro/sostanza | unita di misura | valore limite di emissione (*) |
Portata | m3/giorno | 15 |
pH | 5,5-9,5 | |
Temperatura | C° | < 30 |
Colore | Non percettibile con diluizione 1 : 40 | |
Materiali grossolani | Assenti | |
Solidi Sospesi Totali | mg/l | < 700 |
BOD5 (come ossigeno) | mg/l | < 300 |
COD (come ossigeno) | mg/l | < 700 |
Rapporto COD / BOD5 | < 2,2 | |
Fosforo totale (come P) | mg/l | < 30 |
Azoto ammoniacale (come NH4) | mg/l | < 50 |
Azoto nitroso (come N) | mg/l | < 0,6 |
Azoto nitrico (come N) | mg/l | < 30 |
Grassi e oli animali/vegetali | mg/l | < 40 |
Tensioattivi | mg/l | < 20 |
(*) N.B Per i restanti parametri/sostanze valgono i valori limite previsti alla Tab.3 dell’allegato 5 del decreto per gli scarichi in acque superficiali.
APPENDICE C – Valori limite di emissione in fognatura
Nella presente Appendice sono riportate, per rapido riferimento, le tabelle, denominate “Tabella A” e “Tabella B”, citate nell’art. 73, comma 13, del Regolamento, che corrispondono alla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del d. lgs. 152/2006. Per una più completa informazione si faccia riferimento direttamente al testo dell’Allegato citato.
TABELLA A – Valori limite per i casi di cui all’art. 73, comma 13, lettera a) del Regolamento
(corrisponde alla Tabella 3 Allegato 5 a parte terza D. Lgs. n. 152/2006 per scarichi in acque superficiali)
Numero parametro | PARAMETRI | unità di misura | Valori limite di emissione |
1 | PH | 5,5-9,5 | |
2 | Temperatura | °C | nota 1 |
3 | Colore | non percettibile con diluizione 1:20 | |
4 | Odore | non deve essere causa di molestie | |
5 | materiali grossolani | Assenti | |
6 | Solidi sospesi totali | mg/L | ≤80 |
7 | BOD5 (come O2) | mg/L | ≤40 |
8 | COD (come O2) | mg/L | ≤160 |
9 | Alluminio | mg/L | ≤1,0 |
10 | Arsenico | mg/L | ≤0,5 |
11 | Bario | mg/L | 20 |
12 | Boro | mg/L | ≤2 |
13 | Cadmio | mg/L | ≤0,02 |
14 | Cromo totale | mg/L | ≤2 |
15 | Cromo VI | mg/L | ≤0,20 |
16 | Ferro | mg/L | ≤2 |
17 | Manganese | mg/L | ≤2 |
18 | Mercurio | mg/L | ≤0,005 |
19 | Nichel | mg/L | ≤2 |
20 | Piombo | mg/L | ≤0,2 |
21 | Rame | mg/L | ≤0,1 |
22 | Selenio | mg/L | ≤0,03 |
23 | Stagno | mg/L | ≤10 |
24 | Zinco | mg/L | ≤0,5 |
25 | Cianuri totali (come CN) | mg/L | ≤0,5 |
26 | Cloro attivo libero | mg/L | ≤0,2 |
27 | Solfuri (come H2S) | mg/L | ≤1 |
28 | Solfiti (come SO3) | mg/L | ≤1 |
29 | Solfati (come SO4) | mg/L | ≤1000 |
30 | Cloruri | mg/L | ≤1200 |
31 | Fluoruri | mg/L | ≤6 |
32 | Fosforo totale (come P) | mg/L | ≤10 |
33 | Azoto ammoniacale (come NH4) | mg /L | ≤15 |
34 | Azoto nitroso (come N) | mg/L | ≤0,6 |
35 | Azoto nitrico (come N) | mg /L | ≤20 |
36 | Grassi e oli animali/vegetali | mg/L | ≤20 |
37 | Idrocarburi totali | mg/L | ≤5 |
38 | Fenoli | mg/L | ≤0,5 |
39 | Aldeidi | mg/L | ≤1 |
40 | Solventi organici aromatici | mg/L | ≤0,2 |
41 | Solventi organici azotati | mg/L | ≤0,1 |
42 | Tensioattivi totali | mg/L | ≤2 |
43 | Pesticidi fosforati | mg/L | ≤0,10 |
44 | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) | mg/L | ≤0,05 |
tra cui: | |||
45 | - xxxxxx | mg/L | ≤0,01 |
46 | - dieldrin | mg/L | ≤0,01 |
47 | - endrin | mg/L | ≤0,002 |
48 | - isodrin | mg/L | ≤0,002 |
49 | Solventi clorurati | mg/L | ≤1 |
50 | Escherichia coli | UFC/100mL | nota 4 |
51 | Saggio di tossicità acuta | il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale |
TABELLA B – Valori limite per i casi di cui all’art. 73, comma 13, lettera b) del Regolamento
(corrisponde alla Tabella 3 Allegato 5 a parte terza D. Lgs. n. 152/2006 per scarichi in fognatura)
Numero parametro | PARAMETRI | unità di misura | Valori limite di emissione |
1 | PH | 5,5-9,5 | |
2 | Temperatura | °C | nota 1 |
3 | Colore | non percettibile con diluizione 1:40 | |
4 | Odore | non deve essere causa di molestie | |
5 | materiali grossolani | Assenti | |
6 | Solidi sospesi totali | mg/L | ≤200 |
7 | BOD5 (come O2) | mg/L | ≤250 |
8 | COD (come O2) | mg/L | ≤500 |
9 | Alluminio | mg/L | ≤2,0 |
10 | Arsenico | mg/L | ≤0,5 |
11 | Bario | mg/L | - |
12 | Boro | mg/L | ≤4 |
13 | Cadmio | mg/L | ≤0,02 |
14 | Cromo totale | mg/L | ≤4 |
15 | Cromo VI | mg/L | ≤0,20 |
16 | Ferro | mg/L | ≤4 |
17 | Manganese | mg/L | ≤4 |
18 | Mercurio | mg/L | ≤0,005 |
19 | Nichel | mg/L | ≤4 |
20 | Piombo | mg/L | ≤0,3 |
21 | Rame | mg/L | ≤0,4 |
22 | Selenio | mg/L | ≤0,03 |
23 | Stagno | mg/L | - |
24 | Zinco | mg/L | ≤1,0 |
25 | Cianuri totali (come CN) | mg/L | ≤1,0 |
26 | Cloro attivo libero | mg/L | ≤0,3 |
27 | Solfuri (come H2S) | mg/L | ≤2 |
28 | Solfiti (come SO3) | mg/L | ≤2 |
29 | Solfati (come SO4) | mg/L | ≤1000 |
30 | Cloruri | mg/L | ≤1200 |
31 | Fluoruri | mg/L | ≤12 |
32 | Fosforo totale (come P) | mg/L | ≤10 |
33 | Azoto ammoniacale (come NH4) | mg /L | ≤30 |
34 | Azoto nitroso (come N) | mg/L | ≤0,6 |
35 | Azoto nitrico (come N) | mg /L | ≤30 |
36 | Grassi e oli animali/vegetali | mg/L | ≤40 |
37 | Idrocarburi totali | mg/L | ≤10 |
38 | Fenoli | mg/L | ≤1 |
39 | Aldeidi | mg/L | ≤2 |
40 | Solventi organici aromatici | mg/L | ≤0,4 |
41 | Solventi organici azotati | mg/L | ≤0,2 |
42 | Tensioattivi totali | mg/L | ≤4 |
43 | Pesticidi fosforati | mg/L | ≤0,10 |
44 | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) | mg/L | ≤0,05 |
tra cui: | |||
45 | - xxxxxx | mg/L | ≤0,01 |
46 | - dieldrin | mg/L | ≤0,01 |
47 | - endrin | mg/L | ≤0,002 |
48 | - isodrin | mg/L | ≤0,002 |
49 | Solventi clorurati | mg/L | ≤2 |
50 | Escherichia coli | UFC/100mL | |
51 | Saggio di tossicità acuta | il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale |
APPENDICE D Schema orientativo di classificazione degli scarichi industriali
Con riferimento all’art. 68, comma 7, del Regolamento, nella tabella seguente è presentato uno schema orientativo per l’attribuzione degli scarichi di determinate attività produttive, industriali e commerciali, alla categoria delle acque reflue industriali o alla categoria delle acque reflue assimilabili alle domestiche. Restano ferme le disposizioni riguardo all’accertamento, in sede di rilascio delle autorizzazioni, delle caratteristiche effettive degli scarichi rispetto ai parametri ed ai valori limite di assimilabilità riportati nell’Appendice B, specialmente per le attività segnate con (**), nonché all’imposizione di speciali prescrizioni.
Restano, inoltre, ferme per tutte le attività industriali e commerciali le prescrizioni dell’art. 79 del Regolamento in ordine alle acque di dilavamento delle aree esterne.
ATTIVITA’ | A.R. INDUSTRIALI | A. R. DOMESTICHE |
Allevamenti ittici | n | |
Magazzini ortofrutticoli (con scarico acque di lavorazione) | n | |
Magazzini ortofrutticoli (senza scarico acque di lavorazione) | n | |
Cave | n | |
Produzione di sale | n | |
Industrie alimentari della carne (lavorazione e conservazione) | n | |
Industrie alimentari del pesce lavorazione e conservazione) | n | |
Industrie alimentari di frutta e ortaggi (lavorazione e conservazione) | n | |
Industrie alimentari di oli e grassi (lavorazione e conservazione) | n | |
Industria lattiero casearia (lavorazione e conservazione) | n | |
Lavorazione di granaglie e prodotti amidacei | n | |
Cantine | n | |
Industrie di produzione bevande in genere (liquorificio, ecc.) | n | |
Frantoi | n | |
Magazzini di granaglie e prodotti amidacei (senza lavorazione) | n | |
Ind. per l’alimentazione animale (lavorazione e conservazione) | n | |
Produzione pasti industriali - mense | n | |
Ind. tessili con acqua di produzione | n | |
Ind. tessili senza acqua di produzione | n | |
Industria conciaria | n | |
Industria del legno e derivati (con acque di lavorazione) | n | |
Cartiera | n | |
Ipermercati con attività di lavorazione degli alimenti che produca acque reflue (**) | n | |
Ipermercati senza attività di lavorazione degli alimenti che produca acque reflue | n | |
Produzione di prodotti dermocosmetici con lavorazione e lavaggio attrezzature | n | |
Confezionamento di prodotti dermocosmetici senza uso di acque | n | |
Editoria – tipografia | n | |
Raffineria | n | |
Industria di prodotti chimici | n | |
Industria delle materie plastiche | n | |
Produzione di vetroceramici e/o ceramici | n |