Segreto professionale. Il Professionista rispetta il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all’esecuzione dell’incarico; né degli stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell’altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale. Le eventuali segnalazioni di operazioni sospette effettuate non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.
Segreto professionale. Il Professionista è tenuto al segreto professionale e quindi a non divulgare fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all’esecuzione dell’incarico; né degli stessi potrà farne uso, sia nel proprio che nell’altrui interesse, curando e vigilando che anche gli eventuali collaboratori, dipendenti e/o tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.
Segreto professionale. (articolo valido per le prestazioni di assistenza alla persona)
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Segreto professionale. L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. i medici eventualmente investiti dell'esame del Sinistro stesso, che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.
Segreto professionale. (articolo valido per le prestazioni di assistenza alla persona) I medici eventualmente designati dalla Compagnia, che hanno visitato l’Assicurato prima o anche dopo il sinistro, sono liberati dal segreto professionale nei confronti della Struttura organizzativa da parte dell’Assicurato.
Segreto professionale è un obbligo normativo a carico di alcune figure professionali di non rivelare o pubblicizzare informazioni delle quali esse siano a conoscenza, per motivi di lavoro, per le quali vi è imposto uno specifico obbligo di
Segreto professionale. L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. i medici eventualmente investiti dell’esame del Sinistro stesso, che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.
Segreto professionale. Il collaboratore temporaneo si impegna a mantenere il segreto professionale sugli affari della Esempio SA nei confronti delle ditte acquisitrici e di terze persone. Viceversa, si impegna a mantenere il segreto professionale sugli affari delle ditte acquisitrici/dei clienti nei confronti della Esempio SA e di terze persone. Tale obbligo sussiste anche dopo la conclusione della missione, nella misura in cui la tutela degli interessi del datore di lavoro lo esiga (art. 321a, cpv. 4 CO).
Segreto professionale. (articolo valido per le Pre- stazioni di Assistenza alla persona) L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della Struttura Orga- nizzativa, i medici eventualmente in- vestiti dell’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro.
Segreto professionale. (articolo valido per le Prestazioni di Assistenza alla persona) L’Assicurato li- bera dal segreto professionale nei confronti della Struttura Organizzativa, i medici eventualmente investiti dell’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro.