Preavviso Clausole campione

Preavviso. I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall'articolazione della prestazione lavorativa. Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
Preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso di li- cenziamento non per giusta causa o di dimissioni non per giusta causa, deve essere preceduta da preavviso, da notificarsi dall’una all’altra parte a mezzo di raccomandata A.R. I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della comuni- cazione, sono così stabiliti: • 6 mesi in caso di licenziamento e 3 mesi in caso di dimissioni per gli im- piegati di 6° e 5° livello; • 4 mesi in caso di licenziamento e 2 mesi in caso di dimissioni per gli im- piegati e per gli operai di 5° e 4° livello; • 2 mesi in caso di licenziamento ed 1 mese in caso di dimissioni per tutti gli altri lavoratori. Per gli impiegati con anzianità di servizio superiore a dieci anni i termini di preavviso, in caso di licenziamento, sono aumentati di due mesi. In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, è do- vuta dall’una all’altra parte una indennità sostitutiva equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per la morte del lavoratore. Durante il periodo di preavviso il lavoratore potrà fruire di adeguati permessi per la ricerca di altra occupazione. Nel caso di dimissioni in tronco per giusta causa, al lavoratore è dovuta l’in- dennità di mancato preavviso.
Preavviso. I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono i seguenti:
Preavviso. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
Preavviso. In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della casa mandante, la stessa dovrà darne comunicazione scritta all’agente o rappresentante di commercio, con un preavviso della seguente misura: - tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto; - quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto; - cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto; - sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi. - cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto; - sei mesi per gli anni dal sesto all’ottavo anno; - otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi. In caso di risoluzione del rapporto da parte dell’agente o rappresentante, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta e il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario ed a tre mesi per agenti operanti in forma di plurimandatario. Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del contratto intendendosi il periodo intercorso dalla stipula dello stes- so sino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso. Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che precedono. Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto imme- diato al rapporto, essa dovrà corrispondere all’altra parte, in sostituzione del preav- viso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti. In caso di esonero da una parte di preavviso la parte recedente corrisponderà all’altra una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di com- petenza dell’anno civile precedente (1° gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso non effettuati. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell’anno civile precedente saranno conteggiati i successivi mesi dell’anno in corso per raggiungere i dodici mesi di rife- rimento. Ove più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell’indennità sosti- tutiva di preavviso, sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la co- municazione di recesso. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore ai dodici mesi, il detto computo si...
Preavviso. In caso di risoluzione del rapporto da parte dell’Azienda al termine del periodo di apprendistato ai sensi dell’art. 2118 c.c., spetta al lavoratore un preavviso di un mese, da riconoscersi tramite la corrispondente indennità sostitutiva.
Preavviso. 1. In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato, escluso il caso di giusta causa, dovranno essere osservati i seguenti termini di preavviso:
Preavviso. Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura di giorni trenta di calendario per tutto il personale dipendente. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un’indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso. In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità di servizio agli effetti dell'indennità di anzianità. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al primo comma del presente articolo di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non compiuto.
Preavviso. La parte che esercita il diritto di recesso dal rapporto di lavoro deve rispettare un periodo di preavviso che è fissato in 30 giorni di calendario. L’obbligo non sussiste nei seguenti casi: - risoluzione del rapporto per giusta causa - recesso durante o al termine del periodo di prova - risoluzione del contratto allo scadere del contratto a tempo determinato - risoluzione consensuale - recesso al termine del periodo di prosecuzione del rapporto a seguito di opzione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia - risoluzione del rapporto per mancata ripresa del servizio a seguito di reintegrazione e servizio militare. Le dimissioni o il licenziamento devono risultare da atto scritto ed essere comunicate all’altra parte con modalità che diano certezza di ricevimento. Durante il preavviso le parti hanno tutti gli obblighi e diritti derivanti dal rapporto di lavoro in essere. Nei casi di recesso, in cui sussiste l’obbligo di preavviso, la parte che non lo rispetta deve compensare l’altra con una indennità sostitutiva, tranne l’ipotesi di preavviso non lavorato per forza maggiore. E’ facoltà delle parti concordare la possibilità di non effettuazione della prestazione durante il periodo di preavviso. E’ facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto di lavoro sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non effettuato. L’indennità sostitutiva del preavviso è comunque dovuta per situazioni di sopravvenuta impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa.