Conclusioni Clausole campione

Conclusioni. Al termine di questo breve contributo sulle forme dell’attività negoziale a Roma e in particolare sulle regole ed eccezioni in materia di stipulatio, si può ora provare a trarre alcune conclusioni. Si è visto come l’attività negoziale nell’antica Roma si servisse di alcuni negozi tipici presieduti da regole formali ben determinate: in particolare, approfondendo la stipulatio fra le molteplici figure obbligatorie, ci si è resi conto che questa rispondeva ad alcune caratteristiche proprie dell’oralità, quali la presenza contemporanea di due soggetti in grado di esprimersi, la corrispondenza tra domanda e risposta con effetto costitutivo, l’impossibilità che la stessa producesse effetti nei confronti di un soggetto che alla stipulazione stessa non avesse preso parte. Sono queste caratteristiche che si sviluppano in relazione alla stipulatio nel corso del tempo, a partire da quelle forme di eterogaranzia quali il nexus e la sponsio che ne rappresentano gli antecedenti, e restano salde sino, si può dire, ai giorni nostri. Il principio dell’alteri stipulari nemo potest ha infatti rivestito un ruolo di grande importanza nel corso di tutta la storia del diritto codificato, in particolar modo in Francia dove ha trovato espressa previsione nel Code Civil. La relatività degli effetti del contratto è un problema che ha caratterizzato gran parte della scienza giuridica privatistica dal 1800 sino ai giorni nostri: l’ultimo paese in ordine di tempo a rinunciare ad una rigorosa applicazione dello stesso è la Gran Bretagna che nel 1999, con il Contracts (Rights of Third Parties) act, riconosce finalmente l’ammissibilità e la piena autonomia del contratto a favore di terzi. Anche alcune soluzioni nate in diritto romano per ovviare alla rigidità del principio dell’alteri stipulari nemo potest hanno trovato ricezione nei moderni ordinamenti privatistici europei; si è fatto l’esempio della Grecia e della Francia e in effetti le discipline recepite dai codici civili di tali paesi sono per larga parte debitori al diritto romano. Esistono quindi connessioni storiche e giuridiche tra il diritto romano e gli ordinamenti attuali, dovute ad una lunga evoluzione storica di regole ed istituti nati in diritto romano ed adattati nel tempo alle diverse esigenze: è importante capire questo, al di là del facile utilizzo che si pensa di poterne fare, per comprendere come lo studio del diritto romano non sia uno studio fine a se stesso, ma piuttosto, come tutti gli studi storici, sia fondamen...
Conclusioni. Come più volte segnalato, la preparazione, lo sviluppo e l’attivazione di Contratti EPC con Garanzia di Risultato, presuppone da una parte un forte “commitment” politico e d’altra parte una notevole esperienza e capacità di gestire un processo contrattuale non ancora consolidato a livello amministrativo. Inoltre per garantire una reale indipendenza, le Amministrazioni necessitano di un minimo di risorse per predisporre le diagnosi energetiche iniziali e per strutturare la complessa documentazione di gara. Anche se questi costi saranno ripagati nel corso degli anni con i risparmi economici che si otterranno, molte Amministrazioni, per vari motivi, preferiscono non avventurarsi su una strada che è ancora irta di rischi. Occorre considerare inoltre che i fornitori tradizionali non sempre hanno particolare interesse ad andare oltre ai contratti tipici di servizio energia, economicamente più semplici da gestire e con i margini più facili da controllare, specie se c’è il rischio di ritardati pagamenti, che ha messo in difficoltà diverse ESCO di recente56. D’altra parte le ESCO – potenzialmente più inclini a ragionare sugli interventi di riqualificazione – non sempre sono sufficientemente capitalizzate e solide per potersi impegnare a offrire investimenti consistenti e la Consip non può predisporre su questa tipologia di interventi delle gare realmente efficaci (sarebbe necessario un database nazionale di audit energetici delle Amministrazioni centrali e locali, su cui costruire una proposta di riqualificazione strutturata, e la conoscenza a priori delle Amministrazioni coinvolte). Il ruolo della domanda, rappresentata dai contratti delle Amministrazioni, risulta dunque fondamentale per stimolare l’evoluzione del mercato dei servizi energetici attaverso il ricorso a forme contrattuali più convenienti per la P.A. in un’ottica di riqualificazione degli immobili. Da questo punto di vista è necessario promuovere l’evoluzione del settore del credito (banche, fondi di investimento, etc.) verso la predisposizione di modelli e processi mirati a supportare i contratti EPC e l’FTT. Uno strumento di policy che potrebbe essere d’aiuto è quello dei fondi di garanzia, ma molto si può ottenere ricorrendo ai programmi della Banca europea degli investimenti (BEI) già disponibili e utilizzati finora da poche amministrazioni. Occorre sottolineare come operando con contratti innovativi o poco diffusi sia preferibile poter contare su un buon supporto legale, al fine di ridurre il ris...
Conclusioni. Il presente CCNL, in funzione delle concrete situazioni delle Aziende, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, anche grazie ai recuperi di efficienza, alla promozione di servizi e all’attivazione di prestazioni di solidarietà, allo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto, perciò, di porre in essere, ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purchè in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà poi, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità di Mancata Contrattazione”, che non sarà spettante in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che qualora il costo dei benefici di secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutita, l’Accordo per essere applicabile dovrà essere sottoposto a Referendum e approvato dai Lavoratori interessati.
Conclusioni. La prospettiva romana è rimediale. A seconda del tipo di processo che si intendeva incardinare, i romani individua- vano strumenti processuali specifici. Ciò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’, che nella visione moderna si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche importante notare che non vi è, nel diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), cit., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di tutto il processo formulare, e poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il processo poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, oppure di risoluzione.
Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”, in funzione delle concrete situazioni, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stesso.
Conclusioni. La pandemia ha costretto tutti, lavoratori imprese e cittadini, a rivedere le proprie priorità, ha modificato approcci ormai consolidati nelle relazioni fra le persone e nelle attività negoziali, ha evidenziato nuove opportunità e nuove criticità. La pandemia accompagna ormai le nostre vite da quasi un anno e molto probabilmente la accompagnerà ancora per molti mesi, in attesa che la campagna vaccinale possa determinare una sostanziale immunità nella popolazione. Questo focus costruito assieme alla Fondazione Xx Xxxxxxxx, conferma come, anche per la contrattazione di secondo livello, il 2020 sia stato un anno di grandi sfide, veloci trasformazioni, cambiamenti radicali nella scala di priorità delle tematiche da affrontare. La contrattazione ai tempi del Covid offre molti spunti di riflessione e le evoluzioni e le trasformazioni che si sono già determinate o che si potranno determinare nei prossimi mesi, assumeranno, in molte circostanze, caratteristiche di strutturalità. Una contrattazione che si è dovuta concentrare sulle misure di protezione, sugli interventi in materia di salute e sicurezza, sulla riorganizzazione dei processi produttivi, sui cambiamenti nella organizzazione del lavoro e degli orari di lavoro. Una contrattazione focalizzata sulle risposte da dare nella fase di emergenza, alcune peraltro necessarie per la continuità delle attività produttive, che tuttavia ha già indicato e determinato opzioni di stabile cambiamento nei luoghi di lavoro. La contrattazione di secondo livello si è sviluppata in un contesto inedito, per la necessità di affrontare una situazione economica e sociale preoccupante e difficile, come testimonia il ricorso agli ammortizzatori che non ha precedenti, per intensità e diffusione, nella storia del nostro Paese. Migliaia di accordi, gestiti in modalità da remoto, spesso con la relazione con i lavoratori intrattenuta per telefono vista la chiusura di molte aziende e l’impossibilità di gestire, anche nei luoghi definiti essenziali, assemblee sindacali, organizzate, dopo le prime settimane, in modalità da remoto e riprese in presenza solo nella seconda metà del 2020 e non ancora in tutti i luoghi di lavoro. Una contrattazione che è avvenuta durante la fase di rinnovo di quasi tutti i contratti nazionali di lavoro e in una stagione in cui, anche in ragione delle difficoltà economiche determinate dalla crisi, il sindacato ha dovuto in primo luogo scongiurare il tentativo di bloccare i negoziati di primo livello. Una contratta...
Conclusioni. Quando Xxxxxxx difende l'ipotesi di accordo spiega con estrema chiarezza il suo punto di vista su quella che secondo lui è una grande “vittoria politica” della classe operaia: i metalmeccanici conquistano il contratto in una situazione caratterizzata dalla crisi economica e da una direzione politica del paese del tutto spostata a destra; chi non vede questo, attardandosi in critiche puramente quantitative a questo o a quel punto sull'ipotesi di accordo, non comprende il senso fondamentale di una lotta che ha sconfitto il piano padronale di umiliare la classe operaia, di costringerla a segnare il passo (e magari ad arretrare) sulle sue più significative conquiste degli ultimi quattro anni: l'autonomia dei consigli di fabbrica, la contrattazione articolata, il processo unitario, l'intervento nelle questioni dell'organizzazione del lavoro. Anche per la Sinistra Sindacale CGIL (Xxxxxxxx, segretario nazionale della FIOM) la vittoria più grande è quella che non sta scritta nel documento, è la “vittoria politica” della classe operaia sul terreno dell'autonomia dei consigli di fabbrica e della contrattazione articolata. Per valutare appieno la veridicità di queste affermazioni è utile ripercorrere brevemente il percorso storico che la classe operaia italiana ha intrapreso dal 1969 fino alla stipula del contratto del 1973, riassumendone gli aspetti principali. Stando ai risultati ottenuti, il “biennio infuocato '68-'69” rappresentava senza dubbio una svolta di rilievo, perché veniva dopo un lungo periodo di atrofizzazione delle lotte operaie. Dopo molto tempo, ricominciava la lotta per la riduzione dell'orario di lavoro. La rivendicazione del salario, poi, cercava di recuperare autonomia rispetto all'organizzazione capitalistica del lavoro, svincolandosi sia dalle gerarchie professionali, per acquistare un carattere di massa con tendenze perequative, sia dalle ergometrie cottimiste che fino ad allora avevano svolto un ruolo centrale nello sfruttamento intensivo del lavoro. Questi obiettivi, e i delegati che si costituirono per raggiungerli, mettevano in discussione la divisione (quasi una “spartizione”) sindacale del movimento operaio, dando un senso diverso, non burocratico, al discorso sull'unità sindacale. Non era altro che questo lo spirito egualitario che permeava le lotte di fabbrica e si faceva strada nelle stesse organizzazioni sindacali, sino a mutarne la struttura organizzativa e la linea rivendicativa. Il cambiamento della logica del sindacato gli aveva ...
Conclusioni. Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.): • È stato redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08; • È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato. La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dall'Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, opportunamente delegato dal Datore di Lavoro committente, come previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08. L’impresa appaltatrice, con la firma riportata in calce, dichiara: • di aver preso atto delle dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione all’attività della ditta committente; • l’avvenuta cooperazione dell’attività di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull’attività lavorativa oggetto del contratto; tali azioni si sono realizzate mediante la compilazione di documentazione, incontri tra le ditte/imprese e la redazione del presente documento; • che rimane a proprio carico la valutazione dei rischi e l’adozione di idonee misure di prevenzione e protezione inerente i rischi specifici propri dell’attività eseguita; • che provvederà alla formazione, informazione ed eventuale addestramento circa i rischi derivanti dalle interferenze nelle lavorazioni e circa le misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o ridurre tali rischi e relativamente a quant’altro evidenziato e previsto dal presente documento. Per ricevuta del presente documento e conferma ed accettazione di quanto in esso contenuto RUOLO NOME DITTA COGNOME E NOME FIRMA Committente Guardia di Finanza COMANDO REGIONALE SARDEGNA Gen. X. XXXXXXXXXX XXXXXXXX Ditta Appaltatrice Data - In relazione all’incarico che l’impresa ha ricevuto dal Comando della Guardia di Finanza della Sardegna di svolgere il servizio di pulizia interna degli uffici, nelle rispettive qualità di: - Comando della Guardia di Finanza della Sardegna; - Coord. tecnico dell’Impresa appaltatrice;
Conclusioni. A conclusione delle attività di cui ai paragrafi precedenti i risultati sono riepilogati nei Form standard ESA PSS (Procedures, Specification and Standards) in particolare nei PSSA2 per partecipante e totale.
Conclusioni. Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) : • È stato redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08; • È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato. La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di Lavoro committente, come previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.