Malattia Clausole campione

Malattia. Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia. Durante il periodo di malattia l’apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente:
Malattia. Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.
Malattia. Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia. Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio.
Malattia. Durante il periodo di malattia l’apprendista avrà diritto:
Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’...
Malattia. Alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia. 1. Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente per la sua qualifica, allo stesso trattamento del dipendente qualificato.
Malattia. L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’Istituzione secondo quanto indicato nell’art. 71. Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore dovranno inviare all’Istituzione stessa entro 48 ore dall’i- nizio dell’assenza il numero del protocollo informatico relativo alla certificazione sanitaria attestante l’incapacità lavorativa, nonché i successivi numeri di protocollo dei certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine. La comunicazione del numero di protocollo dovrà avvenire secondo la normativa vigente. L’Istituzione ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti. Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 365 giorni di calendario continuativi ovvero frazionati nell’arco dell’ultimo triennio a partire dall’evento in corso e comprensivo dello stesso. I limiti di cui sopra potranno essere raggiunti per assenze di malattia o di infortunio non sul lavoro anche se in più riprese. Nel caso di superamento di tale comporto l’Istituzione potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell’indennità di anzianità e di preavviso. Le lavoratrici o i lavoratori affetti da patologie gravi, debitamente documentate dalle strut- ture pubbliche o private convenzionate/accreditate, che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, non sono soggetti al computo del comporto di cui sopra. La retribuzione dei giorni di malattia sarà corrisposta secondo la normativa INPS vigente. Nel caso di lavoratore assunto con contratto a termine, le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al presente articolo saranno applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso. Il periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di anzianità, della 13° e 14° mensilità. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto: