Definizioni. 1. Ai fini del presente Accordo, salvo diversa definizione: a) l’espressione “Parte contraente” designa la Svizzera o San Marino a seconda del contesto; il termine “Svizzera” designa il territorio della Confederazione Svizzera in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale; il termine “San Marino” designa il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso ogni altro spazio sul xxxxx la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale; b) l’espressione “autorità competente” designa: i) in Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; ii) a San Marino, l'Ufficio Centrale di Collegamento (CLO); c) il termine “persona” comprende una persona fisica, una società e ogni altra associazione di persone;
Appears in 4 contracts
Samples: Agreement for the Exchange of Information on Tax Matters, Agreement for the Exchange of Information on Tax Matters, Tax Information Exchange Agreement