Common use of Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni e accesso nei locali del Fornitore Clause in Contracts

Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni e accesso nei locali del Fornitore. 31.1 Il Committente è in facoltà di controllare e verificare in ogni fase del processo produttivo la corretta osservanza, da parte del Fornitore ovvero dei subappaltatori o subcontraenti in genere, di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’esecuzione del Contratto. I controlli e le verifiche di cui al presente comma possono essere esercitate, tra l’altro, mediante: i) l’esame di documenti tecnici, gestionali e programmatici; ii) riunioni nelle fasi di progettazione, fabbricazione in officina, costruzione, montaggio ecc.; iii) sorveglianza tecnica sulle attività produttive; iv) partecipazione a qualifiche, prove e verifiche; v) partecipazione alle prove di collaudo; vi) verifiche ispettive. 31.2 A tal fine, il Committente, mediante dipendenti, ausiliari o collaboratori, propri ovvero nominati da un altro ente (da esso Committente incaricato), è in facoltà di accedere in ogni momento agli stabilimenti del Fornitore, dei subappaltatori o subcontraenti in genere, al fine di seguire le lavorazioni inerenti all’allestimento della fornitura e di svolgere tutte le verifiche ritenute necessarie per accertare la rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali o, in assenza di specifiche norme, alle buone regole dell’arte per ciò che riguarda la qualità dei materiali, la bontà delle lavorazioni e il buon funzionamento delle parti oggetto della fornitura. In base alla documentazione di pianificazione della qualità presentata dal Fornitore, il Committente individua le attività al cui svolgimento intende presenziare (fasi notificanti: “N”) ovvero, in casi particolari, le attività oltre le quali il Fornitore non può procedere in assenza di una esplicita autorizzazione da parte del Committente medesimo (fasi vincolanti: “V”). Il Fornitore, in ogni caso, è tenuto ad informare il Committente dell’inizio delle relative attività, con un preavviso stabilito in Contratto, ma mai inferiore a cinque giorni. Le attività delle fasi indicate come notificanti potranno essere eseguite soltanto alla presenza del Committente; quest’ultimo, ove non intenda presenziare, dovrà rendere per iscritto una esplicita rinuncia, fatta salva una diversa previsione contrattuale. 31.3 Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di controllare in qualunque momento l’idoneità delle procedure, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate dal Fornitore, dai suoi subappaltatori o subcontraenti in genere, per assicurare e attestare la qualità del prodotto. 31.4 Il Committente può eseguire o ripetere tutte le prove ritenute opportune, presso propri laboratori o comunque di proprio gradimento. 31.5 In nessun caso, la sorveglianza e le verifiche, che sono effettuate nell’esclusivo interesse del Committente, sollevano il Fornitore dalle responsabilità circa i requisiti dei materiali ai sensi dell’art. 13 delle presenti Condizioni Generali. 31.6 Durante lo svolgimento delle operazioni di verifica di cui al presente articolo, il Fornitore è in facoltà di sospendere di propria iniziativa le lavorazioni in attesa di conoscere l’esito delle verifiche ovvero di continuare ininterrottamente l’esecuzione del Contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di uniformarsi ai risultati delle verifiche stesse ed il rispetto dei termini di esecuzione contrattualmente previsti. 31.7 Il Fornitore, i subappaltatori e i subcontraenti in genere sono tenuti a mettere a disposizione del personale del Committente tutti i necessari mezzi di protezione antinfortunistica relativi alle lavorazioni in corso e ad informarlo delle precauzioni da adottare durante la permanenza nello stabilimento, ai fini delle verifiche di cui al presente articolo.

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Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni e accesso nei locali del Fornitore. 31.1 Il Committente è in facoltà di controllare e verificare in ogni fase del processo produttivo la corretta osservanza, da parte del Fornitore ovvero dei subappaltatori o subcontraenti in genere, di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’esecuzione del Contratto. I controlli e le verifiche di cui al presente comma possono essere esercitate, tra l’altro, mediante: i) l’esame di documenti tecnici, gestionali e programmatici; ii) riunioni nelle fasi di progettazione, fabbricazione in officina, costruzione, montaggio ecc.; iii) sorveglianza tecnica sulle attività produttive; iv) partecipazione a qualifiche, prove e verifiche; v) partecipazione alle prove di collaudo; vi) verifiche ispettive. 31.2 A tal fine, il Committente, mediante dipendenti, ausiliari o collaboratori, propri ovvero nominati da un altro ente (da esso Committente incaricato), è in facoltà di accedere in ogni momento agli stabilimenti del Fornitore, dei subappaltatori o subcontraenti in genere, al fine di seguire le lavorazioni inerenti all’allestimento della fornitura e di svolgere tutte le verifiche ritenute necessarie per accertare la rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali o, in assenza di specifiche norme, alle buone regole dell’arte per ciò che riguarda la qualità dei materiali, la bontà delle lavorazioni e il buon funzionamento delle parti oggetto della fornitura. In base alla documentazione di pianificazione della qualità presentata dal Fornitore, il Committente individua le attività al cui svolgimento intende presenziare (fasi notificanti: “N”) ovvero, in casi particolari, le attività oltre le quali il Fornitore non può procedere in assenza di una esplicita autorizzazione da parte del Committente medesimo (fasi vincolanti: “V”). Il Fornitore, in ogni caso, è tenuto ad informare il Committente dell’inizio delle relative attività, con un preavviso stabilito in Contratto, ma mai inferiore a cinque giorni. Le attività delle fasi indicate come notificanti potranno essere eseguite soltanto alla presenza del Committente; quest’ultimo, ove non intenda presenziare, dovrà rendere per iscritto una esplicita rinuncia, fatta salva una diversa previsione contrattuale. 31.3 Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di controllare in qualunque momento l’idoneità delle procedure, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate dal Fornitore, dai suoi subappaltatori o subcontraenti in genere, per assicurare e attestare la qualità del prodotto. 31.4 Il Committente può eseguire o ripetere tutte le prove ritenute opportune, presso propri laboratori o comunque di proprio gradimento. 31.5 In nessun caso, la sorveglianza e le verifiche, che sono effettuate nell’esclusivo interesse del Committente, sollevano il Fornitore dalle responsabilità circa i requisiti dei materiali ai sensi dell’art. 13 delle presenti Condizioni Generali. 31.6 Durante lo svolgimento delle operazioni di verifica di cui al presente articolo, il Fornitore è in facoltà di sospendere di propria iniziativa le lavorazioni in attesa di conoscere l’esito delle verifiche ovvero di continuare ininterrottamente l’esecuzione del al Contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di uniformarsi ai risultati delle verifiche stesse ed il rispetto dei termini di esecuzione contrattualmente previsti. 31.7 Il Fornitore, i subappaltatori e i subcontraenti in genere sono tenuti a mettere a disposizione del personale del Committente tutti i necessari mezzi di protezione antinfortunistica relativi alle lavorazioni in corso e ad informarlo delle precauzioni da adottare durante la permanenza nello stabilimento, ai fini delle verifiche di cui al presente articolo.

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Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni e accesso nei locali del Fornitore. 31.1 Il Committente è in facoltà di controllare e verificare in ogni fase del processo produttivo la corretta osservanza, da parte del Fornitore ovvero dei subappaltatori o subcontraenti in genere, di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’esecuzione del Contratto. I controlli e le verifiche di cui al presente comma possono essere esercitate, tra l’altro, mediante: i) l’esame di documenti tecnici, gestionali e programmatici; ii) riunioni nelle fasi di progettazione, fabbricazione in officina, costruzione, montaggio ecc.; iii) sorveglianza tecnica sulle attività produttive; iv) partecipazione a qualifiche, prove e verifiche; v) partecipazione alle prove di collaudo; vi) verifiche ispettive. 31.2 A tal fine, il Committente, mediante dipendenti, ausiliari o collaboratori, propri ovvero nominati da un altro ente (da esso Committente incaricatoincaricato dal Committente), è in facoltà di accedere in ogni momento agli stabilimenti del Fornitore, dei subappaltatori o subcontraenti in genere, al fine di seguire le lavorazioni inerenti all’allestimento della fornitura e di svolgere tutte le verifiche ritenute necessarie per accertare la rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali o, in assenza di specifiche norme, alle buone regole dell’arte per ciò che riguarda la qualità dei materiali, la bontà delle lavorazioni e il buon funzionamento delle parti oggetto della fornitura. In base alla Laddove presente documentazione di pianificazione della qualità presentata dal Fornitore, il Committente individua le attività al cui svolgimento intende presenziare (fasi notificanti: “N”) ovvero, in casi particolari, le attività oltre le quali il Fornitore non può procedere in assenza di una esplicita autorizzazione da parte del Committente medesimo (fasi vincolanti: “V”). Il Fornitore, in ogni tal caso, è tenuto ad informare il Committente dell’inizio delle relative attività, con un preavviso stabilito in Contratto, ma mai inferiore a cinque giorni. Le attività delle fasi indicate come notificanti potranno essere eseguite soltanto alla presenza del Committente; quest’ultimo, ove non intenda presenziare, dovrà rendere per iscritto una esplicita rinuncia, fatta salva diversa volontà espressamente manifestata dal Committente e/o una diversa previsione contrattuale. 31.3 Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di controllare in qualunque momento l’idoneità delle procedure, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate dal Fornitore, dai suoi subappaltatori o subcontraenti in genere, per assicurare e attestare la qualità del prodotto. 31.4 Il Committente può eseguire o ripetere tutte le prove ritenute opportune, presso propri laboratori o comunque di proprio gradimento. 31.5 In nessun caso, la sorveglianza e le verifiche, che sono effettuate nell’esclusivo interesse del Committente, sollevano il Fornitore dalle responsabilità circa i requisiti dei materiali ai sensi dell’art. 13 delle presenti Condizioni Generali. 31.6 Durante lo svolgimento delle operazioni di verifica di cui al presente articolo, il Fornitore è in facoltà di sospendere di propria iniziativa le lavorazioni in attesa di conoscere l’esito delle verifiche ovvero di continuare ininterrottamente l’esecuzione del al Contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di uniformarsi ai risultati delle verifiche stesse ed il rispetto dei termini di esecuzione contrattualmente previsti. 31.7 Il Fornitore, i subappaltatori e i subcontraenti in genere sono tenuti a mettere a disposizione del personale del Committente tutti i necessari mezzi di protezione antinfortunistica relativi alle lavorazioni in corso e ad informarlo delle precauzioni da adottare durante la permanenza nello stabilimento, ai fini delle verifiche di cui al presente articolo.

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