ACCERTAMENTO DEL PERDURANTE STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA. Dal momento di erogazione della Rendita, sarà richiesto all’Assicurato, con cadenza annuale, il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato medesimo da consegnare alla Compagnia entro la fine di ciascun anno solare. Qualora la Compagnia non sia stata informata per tempo del decesso dell’Assicurato ed abbia quindi proceduto all’erogazione della/e relativa/e rata/e di Rendita, la Società potrà richiedere la restituzione di quanto erroneamente corrisposto maggiorato degli interessi legali. La Società si riserva la facoltà di procedere in ogni momento, eventualmente alla presenza del medico curante dell’Assicurato, a controlli presso l’Assicurato medesimo e in particolare di farlo esaminare da un medico scelto dalla Compagnia. Potrà inoltre richiedere l’invio di ogni documento che ritenga utile e/o necessario per valutare lo stato di salute dell’Assicurato medesimo. Se dai suddetti accertamenti dovesse rilevarsi che non sussistono più i presupposti per l’erogazione della prestazione per la perdita di autosufficienza, con effetto dalla data dell’accertamento del perdurare dello stato di non autosufficienza, la Società previo invio di specifica comunicazione all’Assicurato, potrà cessare l’erogazione della prestazione. Rimane comunque fermo il diritto dell’Assicurato di riproporre successivamente domanda per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza dovuto a cause sopravvenute successivamente alla data di cessazione dell’erogazione. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato di sottoporsi ad un controllo e/o d’inviare i documenti richiesti, l’erogazione delle prestazioni potrà essere sospesa dalla data della richiesta di tale controllo e/o documentazione da parte della Società. Durante il periodo di erogazione delle prestazioni, se l’Assicurato esce dallo stato di Non Autosufficienza sarà tenuto a darne comunicazione alla Società entro un periodo di 60 giorni dalla data in cui non si trova più nello stato di non autosufficienza. Inoltre, in caso di decesso dell’Assicurato, gli eredi di quest’ultimo dovranno informare la Società dell’intervenuto decesso dell’Assicurato entro i 30 giorni successivi alla data del decesso stesso. Le eventuali prestazioni riconosciute all’Assicurato ma riferite a periodi successivi al decesso di questi dovranno essere restituite alla Società maggiorate dei relativi interessi legali.
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Samples: www.postevitafondosalute.it, www.postevitafondosalute.it
ACCERTAMENTO DEL PERDURANTE STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA. Dal momento di erogazione della Rendita, sarà richiesto all’Assicuratoal Socio, con cadenza annuale, il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato del Socio medesimo da consegnare alla Compagnia entro la fine di ciascun anno solare. Qualora la Compagnia assicuratrice sottostante (Poste Vita spa) non sia stata informata per tempo del decesso dell’Assicurato del Socio ed abbia quindi proceduto all’erogazione della/e relativa/e rata/e di Rendita, la Società Compagnia assicuratrice sottostante (Poste Vita) spa potrà richiedere la restituzione di quanto erroneamente corrisposto maggiorato degli interessi legali. La Società Compagnia assicuratrice sottostante (Poste Vita spa) si riserva la facoltà di procedere in ogni momento, eventualmente alla presenza del medico curante dell’Assicuratodel Socio, a controlli presso l’Assicurato il Socio medesimo e in particolare di farlo esaminare da un medico scelto dalla CompagniaCompagnia assicuratrice sottostante (Poste Vita spa). Potrà inoltre richiedere l’invio di ogni documento che ritenga utile e/o necessario per valutare lo stato di salute dell’Assicurato del Socio medesimo. Se dai suddetti accertamenti dovesse rilevarsi che non sussistono più i presupposti per l’erogazione della prestazione per la perdita di autosufficienzaAutosufficienza, con effetto dalla data dell’accertamento del perdurare dello stato Stato di non autosufficienzaNon Autosufficienza, la Società Compagnia assicuratrice sottostante (Poste Vita) spa previo invio di specifica comunicazione all’Assicuratoal Socio, potrà cessare l’erogazione della prestazione. Rimane comunque fermo il diritto dell’Assicurato del Socio di riproporre successivamente domanda per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza dovuto a cause sopravvenute la richiesta della prestazione successivamente alla data di cessazione dell’erogazione. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato del Socio di sottoporsi ad un controllo e/o d’inviare i documenti richiesti, l’erogazione delle prestazioni potrà essere sospesa dalla data della richiesta di tale controllo e/o documentazione da parte della Società. Durante il periodo di erogazione delle prestazioni, se l’Assicurato esce dallo stato di Non Autosufficienza sarà tenuto a darne comunicazione alla Società entro un periodo di 60 giorni dalla data in cui non si trova più nello stato di non autosufficienza. Inoltre, in caso di decesso dell’Assicurato, gli eredi di quest’ultimo dovranno informare la Società dell’intervenuto decesso dell’Assicurato entro i 30 giorni successivi alla data del decesso stesso. Le eventuali prestazioni riconosciute all’Assicurato ma riferite a periodi successivi al decesso di questi dovranno essere restituite alla Società maggiorate dei relativi interessi legaliCompagnia assicuratrice sottostante (Poste Vita spa).
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Samples: Contratto Di Adesione Al Piano Mutualistico Long Term Care (Perdita Della Autosufficienza) Genziana
ACCERTAMENTO DEL PERDURANTE STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA. Dal momento di erogazione della Rendita, sarà richiesto all’Assicurato, con cadenza annuale, il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato medesimo da consegnare alla Compagnia entro la fine di ciascun anno solare. Qualora la Compagnia non sia stata informata per tempo del decesso dell’Assicurato ed abbia quindi proceduto all’erogazione della/e relativa/e rata/e di Rendita, la Società potrà richiedere la restituzione di quanto erroneamente corrisposto maggiorato degli interessi legali. La Società si riserva la facoltà di procedere in ogni momento, eventualmente alla presenza del medico curante dell’Assicurato, a controlli presso l’Assicurato medesimo e in particolare di farlo esaminare da un medico scelto dalla Compagnia. Potrà inoltre richiedere l’invio di ogni documento che ritenga utile e/o necessario per valutare lo stato di salute dell’Assicurato medesimo. Se dai suddetti accertamenti dovesse rilevarsi che non sussistono più i presupposti per l’erogazione della prestazione per la perdita di autosufficienza, con effetto dalla data dell’accertamento del perdurare dello stato Stato di non autosufficienzaNon Autosufficienza, la Società previo invio di specifica comunicazione all’Assicurato, potrà cessare l’erogazione della prestazione. Rimane comunque fermo il diritto dell’Assicurato di riproporre successivamente domanda per il riconoscimento dello stato Stato di non autosufficienza Non Autosufficienza dovuto a cause sopravvenute successivamente alla data di cessazione dell’erogazione. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato di sottoporsi ad un controllo e/o d’inviare i documenti richiesti, l’erogazione delle prestazioni potrà essere sospesa dalla data della richiesta di tale controllo e/o documentazione da parte della Società. Durante il periodo di erogazione delle prestazioni, se l’Assicurato esce dallo stato Stato di Non Autosufficienza sarà tenuto a darne comunicazione alla Società entro un periodo di 60 giorni dalla data in cui non si trova più nello stato di non autosufficienza. Inoltre, in caso di decesso dell’Assicurato, gli eredi di quest’ultimo dovranno informare la Società dell’intervenuto decesso dell’Assicurato entro i 30 giorni successivi alla data del decesso stesso. Le eventuali prestazioni riconosciute all’Assicurato ma riferite a periodi successivi al decesso di questi dovranno essere restituite alla Società maggiorate dei relativi interessi legali.
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ACCERTAMENTO DEL PERDURANTE STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA. Dal momento di erogazione della Rendita, sarà richiesto all’Assicurato, con cadenza annuale, il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato medesimo da consegnare alla Compagnia entro la fine di ciascun anno solare. Qualora la Compagnia non sia stata informata per tempo del decesso dell’Assicurato ed abbia quindi proceduto all’erogazione della/e relativa/e rata/e di Rendita, la Società potrà richiedere la restituzione di quanto erroneamente corrisposto maggiorato degli interessi legali. La Società si riserva la facoltà di procedere in ogni momento, eventualmente alla presenza del medico curante dell’Assicurato, a controlli presso l’Assicurato l'Assicurato medesimo e in particolare di farlo esaminare da un medico scelto dalla Compagnia. Potrà inoltre richiedere l’invio l'invio di ogni documento che ritenga utile e/o necessario per valutare lo stato di salute dell’Assicurato dell'Assicurato medesimo. Se dai suddetti accertamenti dovesse rilevarsi che non sussistono più i presupposti per l’erogazione l'erogazione della prestazione per la perdita di autosufficienza, con effetto dalla data dell’accertamento del perdurare dello stato Stato di non autosufficienzaNon Autosufficienza, la Società previo invio di specifica comunicazione all’Assicuratoall'Assicurato, potrà cessare l’erogazione l'erogazione della prestazione. Rimane comunque fermo il diritto dell’Assicurato dell'Assicurato di riproporre successivamente domanda per il riconoscimento dello stato Stato di non autosufficienza Non Autosufficienza dovuto a cause sopravvenute successivamente alla data di cessazione dell’erogazione. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato dell'Assicurato di sottoporsi ad un controllo e/o d’inviare d'inviare i documenti richiesti, l’erogazione l'erogazione delle prestazioni potrà essere sospesa dalla data della richiesta di tale controllo e/o documentazione da parte della Società. Durante il periodo di erogazione delle prestazioni, se l’Assicurato l'Assicurato esce dallo stato Stato di Non Autosufficienza sarà tenuto a darne comunicazione alla Società entro un periodo di 60 giorni dalla data in cui non si trova più nello stato Stato di non autosufficienzaNon Autosufficienza. Inoltre, in caso di decesso dell’Assicuratodell'Assicurato, gli eredi di quest’ultimo dovranno informare la Società dell’intervenuto dell'intervenuto decesso dell’Assicurato dell'Assicurato entro i 30 giorni successivi alla data del decesso stesso. Le eventuali prestazioni riconosciute all’Assicurato all'Assicurato ma riferite a periodi successivi al decesso di questi dovranno essere restituite alla Società maggiorate dei relativi interessi legali.
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Samples: www.slpcislroma.it
ACCERTAMENTO DEL PERDURANTE STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA. Dal momento di erogazione della Rendita, sarà richiesto all’Assicurato, con cadenza annuale, il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato medesimo da consegnare alla Compagnia entro la fine di ciascun anno solare. Qualora la Compagnia non sia stata informata per tempo del decesso dell’Assicurato ed abbia quindi proceduto all’erogazione della/e relativa/e rata/e di Rendita, la Società potrà richiedere la restituzione di quanto erroneamente corrisposto maggiorato degli interessi legali. La Società si riserva la facoltà di procedere in ogni momento, eventualmente alla presenza del medico curante dell’Assicuratodell'Assicurato, a controlli presso l’Assicurato l'Assicurato medesimo e in particolare di farlo esaminare da un medico scelto dalla Compagnia. Potrà inoltre richiedere l’invio l'invio di ogni documento che ritenga utile e/o necessario per valutare lo stato di salute dell’Assicurato dell'Assicurato medesimo. Se dai suddetti accertamenti dovesse rilevarsi che non sussistono più i presupposti per l’erogazione l'erogazione della prestazione per la perdita di autosufficienza, con effetto dalla data dell’accertamento del perdurare dello stato di non autosufficienza, la Società previo invio di specifica comunicazione all’Assicuratoall'Assicurato, potrà cessare l’erogazione l'erogazione della prestazione. Rimane comunque fermo il diritto dell’Assicurato dell'Assicurato di riproporre successivamente domanda per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza dovuto a cause sopravvenute successivamente alla data di cessazione dell’erogazione. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato dell'Assicurato di sottoporsi ad un controllo e/o d’inviare d'inviare i documenti richiesti, l’erogazione l'erogazione delle prestazioni potrà essere sospesa dalla data della richiesta di tale controllo e/o documentazione da parte della Società. Durante il periodo di erogazione delle prestazioni, se l’Assicurato l'Assicurato esce dallo stato di Non Autosufficienza sarà tenuto a darne comunicazione alla Società entro un periodo di 60 giorni dalla data in cui non si trova più nello stato di non autosufficienza. Inoltre, in caso di decesso dell’Assicuratodell'Assicurato, gli eredi di quest’ultimo dovranno informare la Società dell’intervenuto dell'intervenuto decesso dell’Assicurato dell'Assicurato entro i 30 giorni successivi alla data del decesso stesso. Le eventuali prestazioni riconosciute all’Assicurato all'Assicurato ma riferite a periodi successivi al decesso di questi dovranno essere restituite alla Società maggiorate dei relativi interessi legali.
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Samples: Assicurazione a Premio Annuo Di Rendita Vitalizia in Caso Di Perdita Di Autosufficienza Nel