Accettazione dati conservati da altri outsourcer Clausole campione

Accettazione dati conservati da altri outsourcer. T.I.T.T. è in grado di importare dati di altri outsourcer qualora dette informazioni, precedentemente soggette a conservazione a norma, rispettino alcune caratteristiche. La verifica di dette caratteristiche è preventiva rispetto all’accettazione dei dati conservati da migrare. I contratti avranno pertanto una componente di valutazione preventiva della fattispecie. Per i dati provenienti dai nuovi outsourcer (che rientrano nel comma 1 dell’Art.14 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013), si richiede il rispetto della normativa citata, pertanto: - i file conservati dovranno essere esclusivamente di estensione prevista nell’allegato n.2 “Formati” - devono essere forniti i metadati che accompagnano i pacchetti di conservazione, con struttura rispondente alle specifiche tecniche degli allegati al D.P.C.M. del 3 dicembre 2013; - In merito ai documenti fiscali informatici si richiama anche l’art. 3 DM 17 giugno 2014. - devono essere forniti i software licenziati dal cliente con i quali è possibile visualizzare tutti i formati dei file conservati; - il file delle evidenze XML deve rispettare le specifiche tecniche del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013; - tutte le firme e le marche temporali devono essere a norma; - devono essere forniti dei pacchetti conservati per effettuare dei test di verifica. Per i dati provenienti da outsourcer con sistemi già esistenti (che rientrano nel comma 2 dell’Art.14 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Dicembre 2013), si richiede il rispetto della deliberazione CNIPA n. 11/2004, pertanto: - i file conservati dovranno escludere la possibilità di contenere macro istruzioni (vedi i file .doc e .xls); - devono essere forniti i software licenziati dal cliente con i quali è possibile visualizzare tutti i formati dei file conservati; - devono essere forniti dei pacchetti conservati per effettuare dei test di verifica.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).