Accettazione dei materiali e delle forniture. I materiali e le forniture dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle legge e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alle specifiche normative ed agli standard qualitativi indicati nelle specifiche tecniche e negli altri documenti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. Tutte le forniture, i materiali e le eventuali lavorazioni eseguite sono soggette all'approvazione della Stazione Appaltante che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale dei lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere, con immediatezza e a sue spese, all'esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati. Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, dovranno essere immediatamente allontanate a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai beni forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
Accettazione dei materiali e delle forniture. 12 Art. 7. Prova visione. 12 Art. 8.