Specifiche tecniche Clausole campione

Specifiche tecniche. (art. 23, dir. 2004/18; art. 34, dir. 2004/17; artt. 10 e 11, d.lgs. n. 406/1991; art. 8, d.lgs. n. 358/1992; art. 20, d.lgs. n. 157/1995; art. 19, d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, d.P.R. n. 554/1999) 1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII, figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale. 2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza. 3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti: a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»; b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto; c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti; d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche. 4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti...
Specifiche tecniche. Le specifiche tecniche richiamate nel presente allegato e di seguito elencate sono state previamente concordate e scambiate tra le Parti.
Specifiche tecniche. Articolo 80. Etichettature.
Specifiche tecniche. L’allegato contiene tutte le informazioni di carattere tecnico, fornite dal Committente al Subfornitore per l’esecuzione delle lavorazioni. Può trattarsi di progetti esecutivi, modelli, prototipi, disegni, ecc. Devono essere precisate dimensioni, qualità, quantità, composizione, caratteristiche, gradi di finitura, tolleranze, variazioni ammissibili, qualora non risultanti dall’allegato “Lavorazioni e corrispettivi”. Può essere previsto il potere del Committente di modificare, con modalità e limiti determinati, le specifiche tecniche. I maggiori costi che il Subfornitore dovesse conseguentemente sostenere saranno posti a carico del Committente secondo criteri di calcolo consensualmente predeterminati dalle parti.
Specifiche tecniche. Gestione e controllo dei parassiti e delle erbe infestanti Alle ditte affidatarie di appalti di manutenzione del verde pubblico nel territorio del Comune di Firenze è vietato l’impiego di diserbanti di tipo chimico contenenti “gliphosate”. Materiale vegetale da mettere a dimora L’elenco prezzi unitari contiene, fra l’altro, la lista delle più comuni specie vegetali adatte alle condizioni climatiche della Regione Toscana (piovosità media, livelli di temperature nell’arco dell’anno), tenendo in considerazione il tipo di suolo sul quale verranno messe a dimora e dando priorità alle specie con esigenze idriche limitate.
Specifiche tecniche. 1. Le specifiche tecniche sono definite e disciplinate all’allegato II.5.
Specifiche tecniche. Gestione e controllo dei parassiti e delle erbe infestanti Materiale vegetale da mettere a dimora
Specifiche tecniche. Il sistema PACS dovrà essere composto dai seguenti sottosistemi:
Specifiche tecniche. 1. L’ente aggiudicatore non elabora, adotta o applica specifiche tecniche, né pre- scrive procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l’effetto di creare inutili ostacoli agli scambi tra le Parti. 2. Nel prescrivere le specifiche tecniche per le merci o i servizi appaltati, l’ente aggiudicatore, se necessario: (a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e di requisiti fun- zionali piuttosto che di caratteristiche di progettazione o descrittive; e (b) determina le specifiche tecniche in base a norme internazionali, ove disponi- bili, o a regolamenti tecnici nazionali, norme nazionali riconosciute o codici del settore edile. 3. Se le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrit- tive, l’ente aggiudicatore indica, se necessario, inserendo nella documentazione di gara una dicitura del tipo «o equivalente», che saranno prese in considerazione offerte di merci e servizi equivalenti che dimostrano di rispettare i requisiti del- l’appalto. 4. L’ente aggiudicatore non prescrive specifiche tecniche che impongano o richia- mino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d’autore, un determinato disegno o tipo, un’origine specifica, un particolare produttore o un prestatore di servizi, salvo che non esista un altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell’appalto e a condizione che, in tali casi, l’ente inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo «o equivalente». 5. L’ente aggiudicatore non può sollecitare o accettare, in modo tale da ostacolare la concorrenza, consulenze utilizzabili ai fini dell’elaborazione o dell’adozione di specifiche tecniche per un determinato appalto da persone che possono avere un interesse commerciale nell’appalto. 6. Per garantire maggiore certezza, le Parti e i loro enti aggiudicatori possono, conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecni- che intese a promuovere la salvaguardia delle risorse naturali o a proteggere l’am- biente.
Specifiche tecniche. I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all’importazione ed all’immissione in commercio ed all’uso e dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e ad ogni altro eventuale provvedimento emanato nel corso dei contratti di fornitura. Tutti i dispositivi medici descritti per ogni lotto dovranno possedere le caratteristiche tecniche di minima di seguito indicate: 1. dovranno essere conformi ai requisiti stabiliti dal Regolamento Dispositivi medici 2017/745 (o alla Direttiva CEE 93/42 ratificata dal D.Lgs. 46 del 24/02/1997) e idonei all’uso; 2. il materiale dovrà essere confezionato a norma di legge, in modo da garantire per il materiale sterile, il mantenimento della sterilità fino al momento dell’uso. I prodotti dovranno essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione ed integrità anche durante le fasi di trasporto e comunque essere in regola con le norme nazionali e comunitarie in vigore. Le etichette dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.L. 46/97 CEE. Sulle scatole e sulle singole buste dovranno essere riportati, in lingua italiana, la descrizione qualitativa del contenuto, il numero di lotto, la data di scadenza, la data di produzione, la dicitura sterile e monouso, o relativo simbolo, il tipo di sterilizzazione, il nome del produttore. Non saranno accettati prodotti con etichettatura non conforme. Eventuali avvertenze e precauzioni particolari da prendere per la conservazione e la manipolazione del materiale, devono essere chiaramente identificabili e leggibili. Suddetto materiale dovrà essere consegnato diviso in buste o pacchi con etichettatura conforme alla normativa e descrittiva del contenuto e della ditta; 3. essere marcati CE; 4. essere realizzati con materiale avente le seguenti caratteristiche: - biocompatibile; - latex free - appartenere alla classe di rischio prevista per la tipologia di prodotto; 5. essere corredati dalle necessarie informazioni per garantire un utilizzo in totale sicurezza; 6. le protesi ortopediche devono essere corredate da almeno 4 etichette autoadesive di tracciabilità del prodotto; I dispositivi medici devono essere contenuti in confezioni che garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitati...