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Account del Cliente Clausole campione

Account del Cliente. Per poter accedere ai Servizi, il cliente deve disporre di un account AWS associato a un valido indirizzo e-mail e a un valido metodo di pagamento. Salvo ove espressamente consentito dai Termini di Servizio, è possibile creare un solo account per ogni indirizzo e-mail.
Account del Cliente. Tranne nel caso in cui ciò sia causato da un inadempimento contrattuale da parte di AWS, (a) il cliente è responsabile di tutte le attività riconducibili al proprio account, indipendentemente dal fatto che le attività siano state autorizzate dal cliente o intraprese dal cliente stesso o dai suoi dipendenti o da terzi (ivi compresi i fornitori, gli agenti e gli Utenti Finali del cliente), e (b) AWS e le sue collegate non si assumono nessuna responsabilità per l’accesso non autorizzato all’account del cliente.
Account del Cliente. Per accedere al Software e utilizzarlo, il Cliente e i suoi Utenti potrebbero dover utilizzare un Account. Al momento della creazione di un Account, il Cliente e i suoi Utenti devono fornire a Hexagon le informazioni ragionevolmente richieste da Hexagon. Le informazioni fornite devono essere accurate e corrette e devono rimanere accurate e corrette durante il periodo di validità del Contratto.
Account del Cliente. Al fine di accedere al Sito e di utilizzare il Servizio VisionLink, verrà chiesto a voi ed ai vostri Utenti Autorizzati di fornirci una serie di informazioni vere, corrette, aggiornate e complete ai fini della registrazione nonché di aggiornare, se necessario, tali informazioni. Nel caso in cui Trimble abbia ragionevoli motivi per sospettare che le informazioni fornite da un Utente Autorizzato siano inesatte, incomplete o non veritiere, avrà il diritto di sospendere o terminare il vostro diritto di accedere e utilizzare il Servizio VisionLink, o quello dell’Utente Autorizzato. Al completamento della registrazione si riceverà un iniziale codice d’accesso che permetterà l’accesso e l’uso del Servizio VisionLink.

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  • Dati del Cliente 6.1. Il Cliente garantisce che i dati personali forniti a Rubello Impianti per l'integrale esecuzione del contratto sono corretti, aggiornati e veritieri e permettono di individuare la sua vera identità. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore ogni variazione dei propri dati personali indicati nel Modulo di Adesione e ad offrire in qualsiasi momento, previa richiesta, prova adeguata della propria identità, del proprio domicilio o residenza e, se del caso, della propria qualità di legale rappresentante della persona giuridica richiedente il Servizio. 6.2. Il Cliente, quindi, prende atto ed accetta che, qualora abbia fornito a Rubello Impianti dati falsi, non attuali o incompleti, quest’ultimo si riserva il diritto di sospendere il Servizio e/o di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 23 delle presenti Condizioni Generali, trattenendo le somme pagate dal Cliente a titolo di acconto sul maggior danno arrecato, senza alcun diritto da parte del Cliente di rimborso, indennizzo e/o risarcimento danni per il tempo in cui non ha usufruito del Servizio a causa della predetta eventuale sospensione.

  • Obblighi del Cliente 8.1 Fatto salvo quanto diversamente stabilito nelle presenti Condizioni Generali e/o nella Documentazione Tecnico –Economica il Cliente si obbliga a: - non utilizzare il Servizio per scopi diversi rispetto a quelli dallo stesso Cliente dichiarati a Vodafone nel Contratto; - 1.1 Le SIM potranno essere utilizzate solo nell`ambito degli apparati IoT per cui sono state fornite al Cliente, con conseguente divie- to di utilizzo in altri apparati e/o device. L`utilizzo delle SIM in altri apparati potrebbe comportare costi aggiuntivi a causa del traffico extra soglia, costi che il Cliente si obbliga sin d’ora a sostenere. - non effettuare manomissioni e/o interventi, direttamente o tramite personale non espressamente autorizzato da Vodafone, su- gli Apparati/Prodotti e/o prodotti software di proprietà di Vodafone, concessi in uso ovvero a disposizione del Cliente ad altro titolo; - non divulgare, direttamente o indirettamente anche tramite il proprio personale, password e/o login e/o modalità di accesso ai Servizi; - non copiare in tutto o in parte i programmi di software compresi nel Servizio sia in forma stampata che in forma leggibile dall’ela- boratore; - non porre in essere alcuna azione che possa compromettere la sicurezza dei sistemi, degli apparati e/o della Piattaforma e/o del Portale cui il Cliente abbia accesso tramite il Servizio; - non fornire attraverso il Servizio contenuti e/o qualunque altro tipo di materiale contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume o comunque tale da ledere qualunque diritto di terzi, impegnandosi a tenere indenne Vodafone da qualsivoglia pregiudizio che dovesse a quest’ultima a derivare da azioni e/o pretese di terzi fatte valere a causa dei Contenuti e/o altro materiale da esso fornito; - non fornire e non veicolare attraverso il Servizio contenuti che siano contrari alle disposizioni normative in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia di cui alla Legge n. 38/2006; - non fornire e non veicolare attraverso il Servizio contenuti che rappresentino od incitino alla violenza e/o che incitino in modo espresso e/o subliminale, all’odio o ad atteggiamenti di intolleranza e discriminazione basati su differenze di razza, sesso, religione, cultura, nazionalità, salute o che in generale possano nuocere allo sviluppo psichico o morale del minore; - non fornire e non veicolare attraverso il Servizio contenuti che adottino un linguaggio volgare, offensivo ed irriverente o che in modo offensivo facciano riferimento a problemi inerenti le disabilità, il disadattamento sociale, il disagio psichico in età evolutiva; - laddove previsto, costruire/personalizzare il proprio sito in conformità alle norme poste a tutela dell’ordine pubblico e del buon costume, e comunque in modo da non ledere l’immagine di Vodafone e Vodafone Business; - comunicare tempestivamente le informazioni necessarie a Vodafone per l’attivazione del Servizio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parametri, istruzioni, procedure, specifiche tecniche. 8.2 Il Cliente non può utilizzare il Servizio: i) in violazione delle leggi vigenti; ii) in modo da creare turbativa a terzi o malfunzionamento della rete; iii) o in modo da abusare dell’offerta commerciale relativa al Servizio o dello stesso Servizio tramite un suo utilizzo non conforme al presente Contratto e delle eventuali Licenze. 8.3 Il Cliente garantisce che tutte le informazioni e i suoi contenuti, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, testi, dati, notizie, segni distintivi, immagini, suoni nonché i diritti di proprietà intellettuale e industriale da esso detenuti sulle suddette informazioni, non comportano violazione di diritti di terzi, sia in Italia che all’estero, in quanto il Cliente stesso è titolare esclusivo o licenziatario dei pre- detti diritti di privativa. Il Cliente garantisce altresì che le suddette informazioni, contenute e/o trattate nei sistemi messi a disposizione da Vodafone nell’ambito del Servizio, sono nella sua legittima disponibilità. Il Cliente mantiene la titolarità delle informazioni suddette assumendo ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto delle medesime e alle eventuali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale e altre lesioni di diritti altrui, manlevando e tenendo indenne Vodafone da ogni obbligo e/o onere di ac- certamento e/o di controllo al riguardo. È pertanto espressamente esclusa ogni responsabilità di Vodafone in ipotesi di pubblicazione e/o diffusione delle suddette informazioni attraverso gli apparati messi a disposizione del Cliente. Il Cliente inoltre manleverà e terrà indenne Vodafone, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, dalle rivendicazioni legali, dalle responsabilità, dalle perdite e dai danni pre- tesi da qualsiasi persona, sia fisica (ivi compreso il personale del Cliente) che giuridica, che siano ad essa rivolte ovunque nel mondo a seguito di legittime rivendicazioni di violazione di diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri di proprietà del Cliente. 8.4 Vodafone ha la facoltà di sospendere immediatamente la fornitura del Servizio, senza preavviso, qualora il Cliente ne faccia l’uso improprio indicato nei precedenti Articoli 9.1,9.2,9.3 dandone, se del caso, idonea comunicazione alle autorità competenti. 8.5 L’utilizzo del Servizio fornito da e con altre infrastrutture, sia nazionali che estere è soggetto alle limitazioni e alle responsabilità stabilite da ciascun gestore ovvero operatore internazionale che eroga il Servizio stesso, in conformità alla legislazione vigente nei singoli Stati ospitanti detti gestori/operatori, alla normativa internazionale applicabile in materia, nonché ai regolamenti di utilizzo delle infrastrutture interessate. 8.6 Il Cliente è sempre tenuto a comunicare immediatamente a Vodafone la richiesta di interventi sui propri Apparati/Prodotti, sui ter- minali e/o sul software per la corretta prestazione del Servizio. Gli eventuali danni arrecati alle apparecchiature di proprietà di Vodafo- ne ma a disposizione del Cliente ad altro titolo, ovvero alla Piattaforma o al Portale, causati in conseguenza della mancata tempestiva comunicazione, saranno considerati di esclusiva responsabilità del Cliente. Pertanto in tali casi, ove da detti danni si verificassero dei malfunzionamenti o delle interruzioni nella fornitura del Servizio, Vodafone non potrà esserne considerata responsabile. 8.7 Il Cliente è consapevole che Vodafone non può esercitare un controllo sui contenuti delle informazioni e/o dei dati che transitano sulla rete, sulla Piattaforma e sul Portale ed eventualmente conservate presso i propri Data Center, anche per effetto della crittografia delle stesse applicata all’origine dal Cliente. Pertanto Vodafone non è responsabile dei contenuti di qualunque natura che siano stati inviati/ricevuti dal Cliente e/o immessi o conservati sulle infrastrutture rese disponibili con il Servizio. 8.8 Qualora il Servizio preveda che il Cliente effettui autonomamente da remoto l’inserimento e/o l’aggiornamento dei dati e/o in- formazioni immesse nella Piattaforma a sua disposizione, il Cliente prende atto e accetta che Vodafone non effettua né potrebbe effettuare alcun controllo su tali dati e/o informazioni. Pertanto, il Cliente si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessa- rie alla protezione dei dati e/o informazioni immesse sulla Piattaforma e ad ottemperare autonomamente e direttamente a tutte le disposizioni normative in materia di protezione di dati personali. 8.9 Il Cliente si obbliga ad imporre ai propri Utenti il rispetto delle stesse obbligazioni che il medesimo assume col Contratto e sarà responsabile, manleverà e manterrà indenne Vodafone per le loro inadempienze. 8.10 È responsabilità del Cliente provvedere ad effettuare periodicamente nel corso della durata del Contratto un back-up dei dati e contenuti immessi dal Cliente stesso e dagli Utenti nelle infrastrutture hardware e software con cui Vodafone eroga il Servizio. 8.11 Il Cliente si obbliga ad aggiornare i propri software, apparati e Sistemi secondo le configurazioni consigliate e manutenute dai rispettivi fornitori/produttori. Qualora il Cliente non provveda agli aggiornamenti necessari entro i termini fissati e resi noti dai rispettivi fornitori/produttori, Vodafone si riserva il diritto di interrompere il Servizio ai sensi del successivo Articolo Art. 13. 8.12 Il Cliente è obbligato a tenere indenne ed a manlevare Vodafone, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le eventuali spese legali, che possano essere poste a suo carico in relazione all’utilizzo del Servizio. 8.13 Il Cliente sarà ugualmente responsabile per l’uso del Servizio da parte di terzi. Parimenti, Vodafone non sarà responsabile per qualsiasi danno o perdita subite dal Cliente o da terzi in caso di qualunque uso illecito, improprio o non autorizzato del Servizio av- venuto anche a seguito dell’accesso agli strumenti di autenticazione al Servizio da parte di terzi e/o a seguito della perdita delle credenziali di accesso. 8.14 Al Cliente è consentito rivendere, distribuire, fornire o concedere in sublicenza i Servizi agli Utenti (ciascuna di tali azioni costitu- isce una “Rivendita”). Per ciascuna Rivendita, il Cliente: i) sarà responsabile, come tra il Cliente e Vodafone, dell’uso e di tutte le operazioni degli Utenti riguardanti i Servizi; ii) richiederà a ciascun Utente di impegnarsi per iscritto a non utilizzare impropriamente i Servizi e ad adempiere agli obblighi esposti nel presente Contratto di Servizi esplicitamente o implicitamente riferiti agli Utenti; iii) non renderà agli Utenti alcuna dichiarazione o garanzia, né offrirà indennizzi o assumerà impegni per conto di Vodafone; iv) sarà responsabile di ottenere e mantenere valide tutte le licenze, i permessi, le decisioni, le istruzioni e le dichiarazioni ministeriali nonché le altre autorizzazioni governative necessarie alla Rivendita; v) osserverà tutte le leggi e i regolamenti applicabili alla Rivendita; e vi) rimborserà a Vodafone eventuali costi e spese da questa sostenuti a seguito di violazioni della presente clausola da parte del Cliente.

  • Inadempimento del Cliente CGS_BUS_PLACET_1021 14.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi do- vuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 13 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all’articolo 10.11, trascorso almeno 1 (un) giorno dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di racco- mandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante l’indicazio- PLACET GAS | PARTITA IVA 14.2 Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. 14.3 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l’avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore. 14.4 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l’ammontare di tali importi e l’indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente. 14.5 Il Fornitore, trascorsi inutilmente almeno 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ul- timo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della for- nitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA o definito nel prezziario del Distributore. 14.6 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della for- nitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell’Articolo 24 relativo alle comunicazioni. 14.7 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmet- tere al SII la richiesta di risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 9 del TIMG. In tali casi, la risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore come data di risoluzione contrattuale. 14.8 Ove l’intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all’interruzione della fornitura anche sotto for- ma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L’esecuzione dell’intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto. 14.9 Ove non sia possibile eseguire l’intervento di interruzione della fornitura, il For- nitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto e richiedere al SII la relativa ri- soluzione contrattuale, in conformità alle previsioni di cui all’art. 13 del TIMG. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del servizio di default. 14.10 Nel caso cui al precedente comma 14.9, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Di- stributore competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere: (a) copia delle fatture non pagate; (b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; (c) copia della comunicazione con cui il Fornitore ha dichiarato al Cliente finale la risoluzione del Contratto, unitamente alla documentazione attestante la rice- zione di tale comunicazione da parte del Cliente; (d) copia del Contratto (ove disponibile) o, in subordine dell’ultima fattura pagata; (e) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulte- riore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale. 14.11 In caso di inadempimento al Contratto, il Cliente si obbliga a consentire al Distri- butore di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il Punto di fornitura. 14.12 In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata. Decorso inutilmente il termine ultimo per il pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, chiedendo al SII la risoluzione contrat- tuale. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di ultima istanza attivati dal SII. 14.13 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici: (a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazio- ne di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità; (b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nono- stante alternativamente: i. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii. il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. 14.14 Nei casi di cui al comma 14.13, al Cliente finale non può essere richiesto il paga- mento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. 14.15 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in fattura come Corrispettivo CMOR - nell’ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

  • Recesso del Cliente 1. Il Cliente ha il diritto di recedere, in qualsiasi momento dal Contratto di Conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, senza addebito di spese, oneri o penalità per la chiusura del Conto, inviando una comunicazione in forma scritta alla Banca. Il recesso dal Contratto provoca la chiusura del Conto e di tutti i Servizi/Prodotti che ad esso accedono (inclusa la convenzione di assegno), fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione. Il recesso dal Contratto comporterà altresì il pagamento da parte della Banca di tutto quanto sia dovuto al Cliente. Salvo diverso accordo, qualora la comunicazione di recesso pervenga alla Banca dopo che una disposizione di pagamento a valere sul Conto sia divenuta irrevocabile, il rapporto di Conto corrente non potrà essere estinto prima dell’esecuzione dell’operazione medesima. 2. Qualora il Cliente receda dal Contratto di Conto Corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella indicata. 3. Il Cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal Contratto, può - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso diverso da quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante. A tal fine il Cliente deve inviare alla Banca una comunicazione in forma scritta. 4. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, solo qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente (c.d. operatività a firme disgiunte).

  • Obblighi del Contraente Il Contraente si impegna: - nel caso in cui gli accordi intercorsi con l’Impresa prevedano una inclusione automatica obbligatoria di tutti i viaggiatori, ad assicurare con la presente polizza tutti i clienti che acquistino un viaggio di propria organizzazione; - nel caso in cui gli accordi intercorsi con l’Impresa prevedano la facoltà per il viaggiatore di aderire alle coperture offerte dal presente contratto, a proporre a tutta la propria clientela la presente polizza; - a mettere a disposizione di tutti gli assicurati in formato cartaceo o elettronico e prima della sottoscrizione del contratto il “Set informativo” comprensivo di “Scheda di polizza” e il “Questionario per la rilevazione delle esigenze dell’Assicurato” relativo alla presente polizza; - a pubblicare nei cataloghi e/o nei siti le garanzie assicurative previste dalla presente polizza previa accettazione dei testi da parte dell’Impresa.

  • Cessione del contratto 24.1 Il Cliente acconsente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di gas naturale. Nel caso di cessione d’azienda o del ramo d’azienda da parte del Fornitore rimane ferma l’applicazione dell’articolo 2558 c.c.. 24.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

  • Divieto di cessione del contratto Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

  • (Norme regolatrici del contratto) Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme: a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni); b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni); c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili; d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi; f) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti); g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012; h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica; i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i) , in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato. L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

  • Documenti che fanno parte del contratto 1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest’ultimo; b) il presente Capitolato Speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo (materialmente allegato); c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come da elenco elaborati allegato, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; d) l’elenco dei prezzi unitari (materialmente allegato); e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui al D. Lgs. 50/2016 e all’art. 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; f) il cronoprogramma di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 207 del 2010; g) le polizze di garanzia di cui agli artt. 35 e 37. 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare: a) il Codice dei Contratti; b) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile; c) il D. Lgs. n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite ed integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, ed ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui al D. Lgs. 50/2016; c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.