Accrual of Interest Clausole campione

Accrual of Interest. Each Certificate (or in the case of the redemption of part only of a Certificate, that part only of such Certificate) will cease to bear interest (if any) from the date for its redemption or exercise, as the case may be, unless payment of principal and/or delivery of all assets deliverable is improperly withheld or refused. In such event, interest will continue to accrue until whichever is the earlier of: (i) the date on which all amounts due in respect of such Certificate have been paid and/or all assets deliverable in respect of such Certificate have been delivered; and (ii) five days after the date on which the full amount of the moneys payable in respect of such Certificate has been received by the Principal Certificate Agent and/or all assets in respect of such Certificate have been received by any agent appointed by the Issuer to deliver such assets to Holders and notice to that effect has been given to the Holders in accordance with Condition 11, provided that if Credit Certificate Condition 1(B) or Credit Certificate Condition 2 applies in respect of the Certificates; and (A) Accrual of Interest upon Credit Event" is specified as Not Applicable in the applicable Final Terms, each Certificate shall cease to bear interest from the Interest Period End Date immediately preceding the Credit Event Determination Date, or if the Credit Event Determination Date is an Interest Period End Date such Interest Period End Date or, if the Credit Event Determination Date falls prior to the first Interest Period End Date, no interest shall accrue on the Certificates; or (B) Accrual of Interest upon Credit Event" is specified as being Applicable in the applicable Final Terms, each Certificate shall cease to bear interest from the Credit Event Determination Date; and provided further that, if:
Accrual of Interest. Unless otherwise provided in the applicable Final Terms, each Certificate will cease to accrue interest from and including its due date for redemption unless payment of the amount and/or delivery of any Entitlement due on redemption is improperly withheld or refused or unless default is otherwise made in respect of the payment or delivery in which case interest shall continue to accrue from the date such amount or delivery of such Entitlement was due until such amount or delivery of such Entitlement is paid or delivered, as the case may be. For the avoidance of doubt, no interest on the Certificates shall accrue beyond the Redemption Date (as defined below) in the event that delivery of any Entitlement is postponed due to the occurrence of a Settlement Disruption Event.
Accrual of Interest. Each Certificate (or in the case of the redemption of part only of a Certificate, that part only of such Certificate) will cease to bear interest (if any) from the date for its redemption or exercise, as the case may be, unless payment of principal and/or delivery of all assets deliverable is improperly withheld or refused. In such event, interest will continue to accrue until whichever is the earlier of: (i) the date on which all amounts due in respect of such Certificate have been paid and/or all assets deliverable in respect of such Certificate have been delivered; and (ii) five days after the date on which the full amount of the moneys payable in respect of such Certificate has been received by the Principal Certificate Agent and/or all assets in respect of such Certificate have been received by any agent appointed by the Issuer to deliver such assets to Holders and notice to that effect has been given to the Holders in accordance with Condition 11.

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  • Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Legge applicabile Al contratto si applica la legge italiana.

  • Modalità di trattamento dei dati Tutti i tuoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

  • Legge applicabile e giurisdizione Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l’Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in xxx xxxxxxxxx, xxx Xxxx xx Xxxxxx.

  • Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

  • Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 1. Ai sensi dell’ALLEGATO A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE di cui al D.Lgs. 50/2016 e Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie di opere generali e specializzate sono individuati secondo gli importi nella tabella seguente: Gruppi di lavorazioni omogenee Cat. Importo lavorazioni Aliquota % Classificazione lavori Qualificazione obbligatoria SI/NO Subappalto/avvalimento Opere Edili OG 1 Cl. III € 828.199,72 43,96% Prevalente Si Subappaltabile al 49,99% (ex art.105, co.1 del D.Lgs. 50/2016) Si avvalimento Strutture OS21 Cl. III € 770.901,39 40,92% Scorporabile Si Subappaltabile al 100% ex art.105, co.2. Divieto di avvalimento (ex art.89, co.11 del D.Lgs. 50/2016) Impianti OG11 Cl. I € 284.689,42 15,11% Scorporabile Si Subappaltabile al 100% ex art.105 co.2. Divieto di avvalimento (ex art.89, co.11 del D.Lgs. 50/2016) 2. Per quanto non descritto nel presente articolo, si rimanda alle indicazioni degli elaborati progettuali del PFTE ed ai documenti quantificativi. 3. Le indicazioni del presente capitolato e del PFTE, i disegni, i calcoli e le specifiche tecniche, incluse le descrizioni delle relazioni e delle lavorazioni, del computo metrico nel loro insieme forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere da realizzare oggetto del contratto. 4. Sono in ogni caso comprese nell’oggetto dell’appalto tutte le opere e forniture, ancorché non esplicitamente individuate negli elaborati di progetto, in quantità e qualità tali da consentire la consegna completa delle opere finite e collaudabili. 5. Nell’esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto del presente capitolato devono essere rispettate tutte le norme obbligatorie delle Leggi e Decreti dello Stato, dei Regolamenti e delle Direttive dell’Unione Europea, dei Regolamenti e Circolari di Ministeri ed Enti di controllo nonché le Norme volontarie del CNL, UNI, CEI ed ISO in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali edili ed impiantistici e in materia di installazione di macchinari e di esecuzione di qualsiasi opera. 6. Si precisa al riguardo che le citate norme costituiscono prescrizioni e specifiche progettuali in mancanza di disposizioni esplicite contenute nei documenti progettuali. 7. Sono a carico dell’Appaltatore, e quindi comprese nel prezzo di aggiudicazione, tutte le opere ausiliarie relative all’esecuzione degli allacciamenti elettrici, di gas, idrici, fognari e telefonici o, in generale, di trasmissione dati, alle reti gestite dalle Aziende dei Pubblici Servizi nonché l’assistenza, la mano d’opera, i materiali, i mezzi d’opera necessari in aiuto alle aziende erogatrici dei servizi medesimi ed alle ditte da esse incaricate per l’esecuzione dei lavori di allacciamento. 8. Il rispetto delle predette leggi e norme deve essere perseguito con le opportune integrazioni o, anche, variazioni delle forniture e installazioni desumibili dalle descrizioni di prezzo, dai calcoli, dalle norme tecniche e specifiche e dai disegni di progetto, rimanendo gli eventuali maggiori oneri dell’Appaltatore comunque compensati nell’importo forfettario di aggiudicazione e di contratto. 9. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e che dovrà tenerne conto nella redazione del progetto esecutivo. 10.L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

  • LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 25.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

  • Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

  • Divieto di cessione del contratto e dei crediti È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo quadro e i singoli contratti attuativi, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della società utilizzatrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. La cessione di credito soggiace, in ogni caso, alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.ii. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la società utilizzatrice, ha la facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il presente atto e i singoli contratti attuativi.