ADDEBITO R.I.D. Clausole campione

ADDEBITO R.I.D.. Il servizio R.I.D. è utilizzabile fino al: - 31 gennaio 2014 per i R.I.D. ordinari e i R.I.D. veloci, - 31 gennaio 2016, per i “R.I.D. finanziari” e per i “R.I.D. a importo fisso”. Dopo le suddette date saranno possibili solo gli addebiti diretti come previsti dal successivo art. M11). Il servizio consente al Correntista di effettuare pagamenti in favore di una determinata Azienda che risulta creditrice nei suoi confronti, senza recarsi per ogni pagamento presso uno sportello bancario. Per l’attivazione del servizio il Correntista deve sottoscrivere un modulo R.I.D. standard con il quale autorizza la Banca ad addebitare, con disposizione continuativa e permanente, il proprio conto corrente degli importi relativi agli ordini di incasso elettronici emessi dall’Azienda Creditrice interessata. L’ordine vale solo nei limiti delle disponibilità esistenti sul conto corrente stesso e quindi viene eseguito salvo buon fine (“sbf”). Le autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente R.I.D. sottoscritte dal Correntista si riferiscono alle sole tipologie di R.I.D. ammesse per lo specifico correntista dalle norme di legge o dagli accordi interbancari vigenti alla data di sottoscrizione dell’autorizzazione permanente di addebito. La Banca si riserva la facoltà di non dare corso alla costituzione di domiciliazioni o all’esecuzione degli addebiti qualora tali richieste si riferissero a fattispecie in contrasto con le norme sopra indicate. Il consenso è validamente formato quando il Correntista fornisce alla Banca direttamente – con la sottoscrizione del modulo R.I.D. - o indirettamente, per il tramite di un terzo beneficiario, l’autorizzazione permanente all’addebito in conto corrente. Il R.I.D. è pagabile esclusivamente tra sportelli bancari italiani e viene addebitato alla data di scadenza dell’ordine, a condizione che il conto corrente di addebito presenti disponibilità sufficienti di fondi e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito. Se la scadenza cade in un giorno non operativo il pagamento viene eseguito il primo giorno operativo successivo. Debitore e creditore possono convenire un importo massimo consentito per singolo addebito tramite R.I.D. Il Correntista avrà facoltà di opporsi agli addebiti secondo quanto specificato nelle relative autorizzazioni permanenti all’addebito in conto corrente e comunque fermo quanto previsto dalle norme di legge e dagli accordi interbancari vigenti alla data prevista per l’addebito. Per gli a...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).