ADEGUAMENTO DEL CANONE Clausole campione

ADEGUAMENTO DEL CANONE. Il canone di questo Contratto è stato calcolato utilizzando il tasso leasing, valido per l’intera durata del Contratto stesso.
ADEGUAMENTO DEL CANONE. Il canone d’appalto è fisso e non è soggetto a variazioni. L’Appaltatore assume l'obbligo di provvedere, secondo le indicazioni del Comune di Arzachena ad effettuare tutte le operazioni necessarie per adattare il servizio all'aumento del numero degli utenti (ad esempio per nuovi insediamenti abitativi, aumento della popolazione residente, ecc.). Il canone può essere rideterminato annualmente, a partire dal secondo anno dall’inizio del servizio solo nel caso di variazione pari o superiore a 500 (cinquecento) “utenze ragguagliate”, determinate come somma dei seguenti elementi:  nuove utenze domestiche;  nuove utenze non domestiche, ragguagliando le superfici lorde destinate all’attività nella misura di 20 mq = 1 utenza domestica. Per nuove utenze si intendono esclusivamente quelle per le quali viene attivato il servizio per la prima volta. Nel caso in cui l'entità dell’aumento o delle diminuzione del numero delle “utenze ragguagliate” come sopra determinate sia inferiore a 500 (cinquecento), non si procede ad alcuna variazione del canone. Nel caso in cui l'entità dell’aumento o della riduzione del numero delle “utenze ragguagliate” come sopra determinate sia superiore a 500 (cinquecento), l’aumento o la riduzione del corrispettivo per il servizio viene applicato per la parte che eccede in ragione di € 200/anno, IVA esclusa, per “utenza ragguagliata”. L’eventuale richiesta di adeguamento del canone per gli anni successivi al primo deve essere inoltrata, pena la decadenza, almeno trenta giorni prima della data di inizio del nuovo anno di gestione, unitamente all’elenco delle nuove utenze e a tutti gli elementi per determinare l’adeguamento del canone. Quanto di diritto spettante alla Ditta, previo riconoscimento di quanto dovuto da parte dell’Amministrazione Comunale con proprio atto, sarà pertanto riconosciuto a partire dalla prima mensilità dell’anno successivo alla richiesta di revisione del canone. Nel caso in cui la tariffa di smaltimento della frazione secca residua subisca un aumento o una diminuzione rispetto alla tariffa indicata, si applica quanto disposto all’art. 15 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. Qualora eventuali variazioni delle modalità esecutive dei servizi da svolgere, per nuove o mutate esigenze della collettività, o per il necessario adeguamento a nuove norme afferenti la materia in questione, dovessero comportare la necessità di ridefinire, in accordo fra le parti, una nuova pattuizione contrattuale integrativa, ques...
ADEGUAMENTO DEL CANONE. Ordinariamente il valore economico del canone di partenza sarà aggiornato annualmente sulla base delle variazioni dei prezzi che lo determinano. Il canone sarà altresì adeguato in occasione di particolari eventi come la realizzazione di interventi di risparmio energetico eseguiti dall’Amministrazione durante il periodo dell’esecuzione contrattuale, l’esclusione dal servizio di uno o più edifici/ impianti, edifici con ampliamenti o riduzioni del volume riscaldato, inserimento di ulteriori edifici nel servizio. Nei successivi paragrafi sono descritti i casi previsti.
ADEGUAMENTO DEL CANONE. Ciascuna delle parti, in ogni momento del rapporto contrattuale, ha diritto all'adeguamento del canone in relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15, escluso il parametro relativo alla vetustà che si applica al momento del rinnovo contrattuale. L'adeguamento del canone avrà effetto dal mese successivo a quello durante il quale sia stato richiesto mediante lettera raccomandata (48) (49).
ADEGUAMENTO DEL CANONE. Il canone d’appalto è fisso e non è soggetto a revisione per il primo anno di esercizio. A partire dal secondo anno, il corrispettivo annuo sarà sottoposto a rivalutazione secondo l’indice medio di aumento dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT relativo alle tabelle di raccolta rifiuti (rif. Codice
ADEGUAMENTO DEL CANONE. ART. 2.5 –
ADEGUAMENTO DEL CANONE. Ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. 163/2006 “tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo”. In particolare i prezzi unitari di aggiudicazione non potranno subire variazioni nel corso del primo anno di validità dell'appalto. Il canone d'appalto, con cadenza annuale, è soggetto a revisione, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto e a fronte dell'eventuale mancata pubblicazione da parte dell'ISTAT dei dati relativi all'andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle Amministrazioni pubbliche, la revisione del canone d'appalto è operata applicando il 90% dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. La revisione del canone scatterà previa presentazione da parte dell'appaltatore di apposita richiesta corredata dai calcoli relativi alla revisione stessa.
ADEGUAMENTO DEL CANONE. Il valore economico del canone di partenza sarà annualmente aggiornato sulla base delle variazioni delle quantità, dei consumi e dei prezzi che lo determinano come specificato nei successivi paragrafi.
ADEGUAMENTO DEL CANONE. Il canone d’appalto è fisso e non è soggetto a variazioni. L’Appaltatore assume l'obbligo di provvedere, secondo le indicazioni del Comune di Sennori, ad effettuare tutte le operazioni necessarie per adattare il servizio all'aumento del numero degli utenti (ad esempio per nuovi insediamenti abitativi, aumento della popolazione residente, ecc.). Il canone può essere rideterminato annualmente, a partire dal secondo anno solo nei seguenti casi:
ADEGUAMENTO DEL CANONE. Il canone di partenza sarà annualmente aggiornato sulla base delle variazioni delle quantità, dei consumi e dei prezzi che lo determinano.