Aggiudicazione degli appalti. 1. Le offerte prese in considerazione ai fini dell’aggiudicazione sono presentate per scritto, soddisfano, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati nei bandi o nella documentazione di gara e provengono da un prestatore di servizi che soddisfi le condizioni di partecipazione. 2. Salvo decida che l’aggiudicazione dell’appalto non è nell’interesse pubblico, l’ente aggiudicatore assegna l’appalto al prestatore di servizi che sia stato ritenuto in grado di adempiere i termini del contratto e che, esclusivamente in base ai criteri di valutazione precisati nei bandi o nella documentazione di gara, abbia presentato: a) l’offerta più vantaggiosa; o b) il prezzo più basso, se il prezzo è l’unico criterio. 3. L’ente aggiudicatore che riceve un’offerta a un prezzo esageratamente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte pervenute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni di partecipazione e che sia in grado di adempiere i termini del contrat- to. 4. L’ente aggiudicatore non ricorre a opzioni, non interrompe l’appalto né modifica gli appalti assegnati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente Accordo.
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Samples: Accordo Di Partenariato Economico Globale, Accordo Di Partenariato Economico Globale
Aggiudicazione degli appalti. 1. Le offerte prese in considerazione ai fini dell’aggiudicazione sono presentate per scritto, soddisfano, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati nei bandi o nella documentazione di gara e provengono da un prestatore di servizi che soddisfi le condizioni di partecipazione.
2. Salvo decida che l’aggiudicazione dell’appalto non è nell’interesse pubblico, l’ente aggiudicatore assegna l’appalto al prestatore di servizi che sia stato ritenuto in grado di adempiere i termini del contratto e che, esclusivamente in base ai criteri di valutazione precisati nei bandi o nella documentazione di gara, abbia presentato:
(a) l’offerta più vantaggiosa; o
(b) il prezzo più basso, se il prezzo è l’unico criterio.
3. L’ente aggiudicatore che riceve un’offerta a un prezzo esageratamente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte pervenute può verificare che il fornitore prestatore di servizi soddisfi le condizioni di partecipazione e che sia in grado di adempiere i termini del contrat- tocontratto.
4. L’ente aggiudicatore non ricorre a opzioni, non interrompe l’appalto né modifica gli appalti assegnati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente Accordo.
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Samples: Accordo Di Libero Scambio, Accordo Di Libero Scambio
Aggiudicazione degli appalti. 1. Le offerte prese in considerazione ai fini dell’aggiudicazione sono presentate per scritto, soddisfano, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati nei bandi o nella documentazione di gara e provengono da un prestatore di servizi che soddisfi le condizioni di partecipazione.
2. Salvo decida che l’aggiudicazione dell’appalto non è nell’interesse pubblico, l’ente aggiudicatore assegna l’appalto al prestatore di servizi che sia stato ritenuto in grado di adempiere i termini del contratto e che, esclusivamente in base ai criteri di valutazione precisati nei bandi o nella documentazione di gara, abbia presentato:
a) l’offerta più vantaggiosa; o
b) il prezzo più basso, se il prezzo è l’unico criterio.
3. L’ente aggiudicatore che riceve un’offerta a un prezzo esageratamente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte pervenute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni di partecipazione e che sia in grado di adempiere i termini del contrat- tocontratto.
4. L’ente aggiudicatore non ricorre a opzioni, non interrompe l’appalto né modifica gli appalti assegnati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente Accordo.
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