ALL INCLUSIVE Clausole campione

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  • Divieto di cumulo 1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, a eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni, nonché con altri assegni di ricerca presso qualsiasi ente

  • Conflitto di interesse Si richiama l’attenzione del Contraente sulla circostanza che il soggetto distributore del Contratto, Poste Italiane S.p.A., ha un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del Contratto stesso, sia in virtù dei suoi rapporti di gruppo con Poste Vita S.p.A., sia perché percepisce, quale compenso per l’attività di distribuzione del Contratto, tramite la rete degli uffici postali, parte delle commissioni che Poste Vita S.p.A. trattiene dal Premio Versato. Inoltre, si rilevano potenziali situazioni di conflitto di interesse che potrebbero scaturire da rapporti con BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, società di gestione interamente controllata dalla capogruppo Poste Italiane S.p.A., e con soggetti terzi, in relazione alla struttura finanziaria del Contratto ed alla gestione delle attività finanziarie sottostanti. In proposito si rileva che la Gestione Separata potrà investire in titoli obbligazionari emessi da società ap- partenenti al Gruppo Poste Italiane, mentre non sarà possibile investire in quote di OICR promossi o gestiti dalle medesime società. Inoltre il Fondo Interno Assicurativo potrebbe investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti al Gruppo Poste Italiane, di cui la Com- pagnia fa parte, fino ad un massimo del 50% del Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo. Si sottolinea inoltre che, alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, la Compagnia ha affidato la gestione del Fondo Interno Assicurativo a BlackRock Investment Management (UK) Ltd., appartenente al Gruppo BlackRock, Inc., e si riserva, in ogni caso, il diritto, nel corso della durata del Contratto, di revocare l’incarico conferito alla suddetta società e affidare la gestione del Fondo Interno Assicurativo o delegare lo svolgimento di specifiche funzioni inerenti la gestione a terzi. A tale proposito, si precisa che il Fondo Interno Assicurativo potrà investire anche in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dal soggetto cui è stata o sarà affidata la gestione del Fondo Interno Assicurativo o da coloro cui verranno delegate specifiche funzioni ine- renti l’attività di gestione o ancora da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti al gruppo di cui tali soggetti facciano parte. Poste Vita S.p.A. si impegna, in ogni caso, ad operare in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e ad otte- nere per essi il miglior risultato possibile, con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle attività poste in essere, astenendosi dall’effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi, nonché da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione a danno di un’altra. Poste Vita S.p.A. può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei Contraenti, avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire. Poste Vita S.p.A. assicura che l’investimento finanziario non sia gravato da alcun onere altrimenti evitabile o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettante. A tal pro- posito Poste Vita S.p.A. non ha stipulato nessun accordo di riconoscimento di utilità con terze parti. Poste Vita S.p.A. è dotata di procedure che prevedono il monitoraggio e gestione di potenziali situazioni di conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Contraente e che potrebbero derivare dai rapporti con la capogruppo Poste Italiane S.p.A. (relativamente alla distribuzione dei prodotti assicurativi tramite la rete degli Uffici Postali di Poste Italiane S.p.A.), con BancoPosta Fondi S.p.A. SGR e soggetti terzi (in relazione alla struttura finanziaria del Contratto ed alla gestione delle attività finanziarie sottostanti). Il risultato della suddetta attività è oggetto di analisi e verifica da parte della funzione Compliance di Poste Vita S.p.A. Ad ulteriore presidio, Poste Vita S.p.A. ha adottato linee guida in materia, individuando le fattispecie ope- rative in conflitto attuale o potenziale. Le linee guida disciplinano anche situazioni di potenziale conflitto di interesse che implicano rapporti con le società del Gruppo Poste Italiane e con altre parti correlate, e che sono oggetto di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi compresi poteri e deleghe all’operatività. In osservanza delle disposizioni normative vigenti, Poste Vita S.p.A. determina, nel rendiconto annuale della Gestione Separata e del Fondo Interno Assicurativo, l’esatta quantificazione delle utilità ricevute e retroces- se agli Assicurati, nonché il valore monetario delle utilità rappresentate da servizi.

  • Conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

  • Affidamento del servizio La gestione del servizio di cui all’art. 1 è affidata a Società in possesso dei seguenti requisiti: a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m-quater) del D.Lgs. n°163/2006; b) che all’impresa non è stata applicata alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscano di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; c) di essere in regola, ai sensi dell’art. 17 Legge n. 68/99, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; d) Iscrizione alla CCIAA per oggetto di attività concernente il servizio oggetto della gara o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza. e) di essere in possesso di sistema di qualità aziendale certificato secondo la norma ISO 9001:2008 per le attività di accertamento delle entrate comunali; f) di non avere pendenze, contenziosi in essere o debiti di qualsiasi genere con il Comune di Siderno; g) non aver subito risoluzioni in danno per contratti stipulati con enti pubblici e/o rescissioni contrattuali connesse ad inadempienze e/o mancati e/o incompleti riversamenti delle somme di spettanza dell’Ente Appaltante; h) non essere stato sottoposto a cancellazione e/o sospensione dall’Albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ed istituito con Decreto del Ministero delle Finanze e dei Comuni 289/2000; i) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara di importo non inferiore ad € 1.500.000 (eurounmilionecinquecento/00). Per servizi analoghi devono intendersi servizi di accertamento e riscossione di tributi e/o entrate patrimoniali. j) possesso di idonee dichiarazioni bancarie (da allegare in originale), rilasciate da almeno due istituti bancari attestanti che l’impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti le suddette dichiarazioni bancarie devono essere presentate almeno dall’Impresa capogruppo. k) di aver svolto negli ultimi cinque anni o avere in corso di esecuzione, con un unico contratto, alla data di pubblicazione della presente gara, con regolarità e senza contestazioni, il servizio di supporto alle attività di accertamento e riscossione coattiva di tributi comunali in almeno 3 comuni di classe IV o superiori (ex art. 2 del D.Lgs.507/1993). l) di avere un organico medio di dipendenti nell’ultimo triennio composto da almeno 20 unità lavorative con contratto C.C.N.L. a tempo indeterminato tra cui: - almeno n. 2 dipendenti provvisti di abilitazione a “messo notificatore”; - almeno n. 2 dipendenti provvisti di abilitazione all’esercizio della professione di “avvocato”; - almeno n. 2 dipendenti provvisti di abilitazione ad “ufficiale della riscossione” Tale requisito potrà essere attestato mediante autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, corredata da copia del suo documento di identità non autenticato, in corso di validità. In caso di ATI costituita o in corso di costituzione o di Consorzio i requisiti soggettivi dovranno essere posseduti da tutti i componenti dell’associazione temporanea. I requisiti di capacità tecnico organizzativa di cui alle lettere i) e l) dovrà essere posseduto cumulativamente dai raggruppandi, fermo restando che la mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria. In ogni caso, detti requisiti devono essere posseduti al momento della pubblicazione del presente Bando e risultare da una o più dichiarazioni allegate alla domanda di partecipazione. Le ditte concorrenti in associazione temporanea di imprese non potranno concorrere, al contempo, anche autonomamente, in più di una associazione. Nel caso di partecipazione in ATI in corso di costituzione la domanda di partecipazione e l’offerta dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti di tutte le imprese associande. I raggruppamenti temporanei di imprese possono essere già costituiti, ovvero va dichiarata, pena l’esclusione dalla gara, l’intenzione di costituirsi in A.T.I in casi di aggiudicazione, con indicazione dell’impresa capogruppo, la partizione dei lavori e le quote di partecipazione, nel pieno rispetto dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario e/o tecnico - organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06. In osservanza dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 è escluso l’avvalimento relativamente ai requisiti di carattere soggettivo.

  • Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. L’Appaltatore si obbliga inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16/bis, comma 10, della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore e dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti. Qualora l’Amministrazione accerti che l'Appaltatore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al presente capitolato, si procederà comunque a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore. L'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l’Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all’inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Amministrazione competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

  • Divieto di cessione Il Cliente non potrà trasferire o cedere, anche parzialmente, a terzi il presente contratto o gli obblighi e i diritti da esso derivanti, salvo espressa autorizzazione scritta da parte di Vodafone.

  • DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il contratto, pena la risoluzione e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, fatti salvi il diritto al risarcimento degli ulteriori danni a favore del Comune e le più gravi sanzioni previste dalla legge. Il subappalto è regolato secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, con particolare riguardo all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010 n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia. In ogni caso, potrà essere affidata in subappalto quota parte del servizio in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, previa verifica del possesso da parte del/dei subappaltatore/i dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di capacità tecnica, ed in particolare le iscrizioni ed autorizzazioni necessarie per l'effettuazione del servizio. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri dell'appaltatore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione. Si precisa che, qualora il committente paghi direttamente il subappaltatore, il contratto di subappalto dovrà stabilire il momento della maturazione del credito da parte di quest’ultimo. La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell’atto notarile, tale cambiamento.

  • Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

  • Diritto di recesso Il consumatore ha il diritto di recedere dal Contratto di cre- dito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del Contratto. Si. Ai sensi dell’art. 125-ter c.1 del D.lgs. n. 385 del 1993 in tema di recesso del consumatore: il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se suc- cessivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le infor- mazioni previste ai sensi dell’art. 125-bis c. 1 del D.lgs. n. 385 del 1993. Il diritto di recesso si esercita con l’invio di una raccomandata a.r. al Finanziatore Santander Consumer Bank S.p.A., Corso Massimo D’Azeglio 33/E, 10126 To- rino. La comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, telex all’indirizzo di cui sopra oppure mediante posta elettronica a recessi@santan- xxxxxxxxxxx.xx o fax al n. 000 000.00.000 a condizione che sia confermata me- diante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto (48) ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se conse- gnata all'ufficio postale accettante entro i termini suindicati. L'avviso di ricevi- mento non e', comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso, che è efficace decorsi tre giorni dal suo ricevimento. Qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recesso, il Finan- ziatore avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio del diritto di recesso del Coobbligato.

  • Divieto di cessione del contratto Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.