Divieto di cumulo Clausole campione

Divieto di cumulo. 1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, a eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni, nonché con altri assegni di ricerca presso qualsiasi ente
Divieto di cumulo. Per il personale assicurato dal datore di lavoro contro infortuni resta inibita ogni forma di cumulo tra le indennità relative a tale assicurazione e le prestazioni corrisposte dall'INPS.
Divieto di cumulo. 1. La sovvenzione concessa per la realizzazione dell’Operazione non è cumulabile né con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime “de minimis”, né con finanziamenti europei a gestione diretta, concessi a valere sulle medesime spese ammissibili. 2. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato. 3. Qualora fosse superato il massimale previsto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013, il Beneficiario della sovvenzione perderà il diritto all’intero aiuto in conseguenza del quale il massimale è stato superato.
Divieto di cumulo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 4 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna “E’ fatto divieto di affidare incarichi ai titolari di borse e assegni a qualunque titolo erogati da questa Università, nonché ai titolari di altri contratti di diritto privato in atto con questa Università, fatta salva la fattispecie della docenza a contratto, dei contratti per prestazioni occasionali, e la fattispecie di cui all’art. 15 del Regolamento che disciplina l’attività dei Dottorati”.
Divieto di cumulo. Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.
Divieto di cumulo. 1. LAZIOcrea S.p.A. dichiara di non percepire contributi, finanziamenti o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per gli stessi interventi o per gli stessi costi previsti dal Progetto.
Divieto di cumulo. 1. I contributi di cui al presente Avviso non possono essere cumulati con altri finanziamenti pubblici nazionali, regionali o comunitari relative agli stessi costi ammissibili, alle stesse spese rendicontabili e rendicontate.
Divieto di cumulo. Il contributo di cui al Bando ed alla presente Convenzione non è cumulabile con altri finanziamenti, contributi o incentivi pubblici concessi per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.
Divieto di cumulo. L’Indennizzo per la garanzia Xxxxx non potrà mai essere cumulato con l’Indennizzo dovuto per le altre coperture assicurative accessorie, ove acquistate.
Divieto di cumulo. 1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio o per attività di ricerca a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere e utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno. 2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, master universitari. Comporta altresì il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche differenti da quelle previste dal comma 1 dell'art.22 Legge n.240/2010. 3. La titolarità dell’assegno non è altresì compatibile con la contemporanea titolarità di altri assegni di ricerca né di altri contratti di collaborazione all’attività di ricerca. 4. Gli assegnisti non possono assumere incarichi di supplenza nelle scuole, pena la risoluzione del contratto di conferimento dell'assegno. 5. Previo integrale assolvimento dei propri compiti e previa autorizzazione scritta del responsabile scientifico e del direttore della struttura presso la quale si svolge la ricerca, l'assegnista può esercitare attività lavorativa occasionale, a condizione che essa: a) sia compatibile con l’esercizio dell’attività di ricerca; b) non pregiudichi lo svolgimento dell'attività di ricerca; c) non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dall’assegnista. 6. Il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato contestualmente al verificarsi della variazione stessa. 7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nel bando di concorso o nel contratto comporta l'immediata decadenza dal godimento dell'assegno di ricerca ed esclude il beneficiario da eventuali rinnovi. 8. Qualora la decadenza, dichiarata dal Rettore o dal direttore della struttura previa contestazione scritta, o l'eventuale rinuncia al godimento dell'assegno intervengano prima della scadenza dell'assegno, il compenso è corrisposto proporzionalmente al periodo di attività prestata dall'assegnista.