Divieto di cumulo. 1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, a eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni, nonché con altri assegni di ricerca presso qualsiasi ente
Divieto di cumulo. Per il personale assicurato dal datore di lavoro contro infortuni resta inibita ogni forma di cumulo tra le indennità relative a tale assicurazione e le prestazioni corrisposte dall'INPS.
Divieto di cumulo. 1. La sovvenzione concessa per la realizzazione dell’Operazione non è cumulabile né con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime “de minimis”, né con finanziamenti europei a gestione diretta, concessi a valere sulle medesime spese ammissibili.
2. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
3. Qualora fosse superato il massimale previsto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013, il Beneficiario della sovvenzione perderà il diritto all’intero aiuto in conseguenza del quale il massimale è stato superato.
Divieto di cumulo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 4 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna “E’ fatto divieto di affidare incarichi ai titolari di borse e assegni a qualunque titolo erogati da questa Università, nonché ai titolari di altri contratti di diritto privato in atto con questa Università, fatta salva la fattispecie della docenza a contratto, dei contratti per prestazioni occasionali, e la fattispecie di cui all’art. 15 del Regolamento che disciplina l’attività dei Dottorati”.
Divieto di cumulo. Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.
Divieto di cumulo. 1. LAZIOcrea S.p.A. dichiara di non percepire contributi, finanziamenti o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per gli stessi interventi o per gli stessi costi previsti dal Progetto.
Divieto di cumulo. 1. I contributi di cui al presente Avviso non possono essere cumulati con altri finanziamenti pubblici nazionali, regionali o comunitari relative agli stessi costi ammissibili, alle stesse spese rendicontabili e rendicontate.
Divieto di cumulo. Il contributo di cui al Bando ed alla presente Convenzione non è cumulabile con altri finanziamenti, contributi o incentivi pubblici concessi per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.
Divieto di cumulo. L’Indennizzo per la garanzia Xxxxx non potrà mai essere cumulato con l’Indennizzo dovuto per le altre coperture assicurative accessorie, ove acquistate.
Divieto di cumulo. 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con nessun’altra agevolazione pubblica concessa a fronte dei medesimi costi ammissibili di cui all’articolo 4.
1. Ai fini della concessione del contributo di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, le imprese beneficiarie presentano la domanda ai Vice Commissari, redatta secondo gli schemi definiti con i provvedimenti di cui all’articolo 13.
2. Il modulo di domanda comprende una DSAN attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, l’ammontare della riduzione del fatturato e l’importo dei costi di produzione a fronte dei quali è richiesto il contributo. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni parziali o incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste dai Vice Commissari sono motivi ostativi alla concessione del contributo. In caso di richiesta di integrazione documentale o di chiarimenti da parte dei Vice Commissari, l’impresa beneficiaria deve inviare la risposta entro 30 giorni dalla richiesta medesima.
3. A valere sul presente decreto, ciascuna impresa beneficiaria può presentare, entro i limiti di cui all’articolo 5, una sola domanda di agevolazione riferita a una o più unità produttive ubicate nei territori di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c).
4. I contributi di cui al presente decreto sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998.
5. Le domande di contributo sono istruite dai Vice Commissari secondo l’ordine cronologico di presentazione. In caso di domande pervenute incomplete rileva, per l’ordine cronologico di concessione, la data di completamento della documentazione richiesta dai Vice Commissari all’impresa beneficiaria di cui al comma 2.
6. In alternativa alla procedura a sportello di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, i Vice Commissari, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, possono concedere i contributi alle imprese beneficiarie sulla base della procedura valutativa con procedimento a graduatoria di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998. I provvedimenti di cui all’articolo 13 del presente decreto regolano i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La graduatoria delle domande di contributo è redatta in ordine decrescente sulla base dell’entità della riduzione del fatturat...