AMMONTARE DEL DANNO. Fermo restando che la somma assicurata indicata nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica, stabilisce la massima esposizione della Società Assicuratrice per Assicurato, per sinistro e per anno, si precisa che la Società determina l’indennizzo in base al valore originario di acquisto dei beni. Sia il valore sia il possesso dei beni e la data di acquisto, debbono essere provati da apposita documentazione riferita a tali beni oggetto del sinistro (fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili validi documenti fiscali probatori di norma intestati all’assicurato). In caso di danno parziale la Società riconoscerà quale indennizzo liquidabile le spese necessarie alla riparazione del bene, fino alla concorrenza della somma prevista nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica, senza applicazione di degrado. Qualora si renda necessaria la sostituzione del bene danneggiato, il calcolo dell’indennizzo sarà effettuato come segue: a) In presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi fino a 12 mesi precedenti alla data del Sinistro: nessun degrado; b) In presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi oltre i 12 mesi: c) In assenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi l’indennizzo sarà prestato nella misura forfettaria di € 60,00. Sono escluse dalla garanzia le lenti “usa e getta”.
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Samples: Condizioni Generali Di Assicurazione, Polizza Di Assicurazione Vari Rischi Connessi Alla Frequenza Di Istituti Scolastici, Contratto Di Assicurazione Multirischio
AMMONTARE DEL DANNO. Fermo restando che la somma assicurata indicata nel Modulo di polizza e/o nella scheda Scheda di offerta tecnica, stabilisce la massima esposizione della Società Assicuratrice per Assicurato, per sinistro e per anno, si precisa che la Società determina l’indennizzo l'indennizzo in base al valore originario di acquisto dei benibeni secondo le seguenti modalità:
a) Indennizzo al 100% senza applicazione del degrado: in presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi entro i 12 mesi precedenti la data del sinistro.
b) Degrado del 50%: in presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi oltre i 12 mesi precedenti la data del Sinistro;
c) Euro 50,00: in assenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi. Sia il valore sia il possesso dei beni e la data di acquisto, debbono essere provati da apposita documentazione riferita a tali beni oggetto del sinistro (fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili validi documenti fiscali probatori di norma intestati all’assicuratoall'assicurato). In caso La società si riserva di danno parziale richiedere all'Assicurato la Società riconoscerà quale indennizzo liquidabile le spese necessarie alla riparazione del bene, fino alla concorrenza della somma prevista nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica, senza applicazione di degrado. Qualora si renda necessaria la sostituzione consegna del bene danneggiato, il calcolo dell’indennizzo sarà effettuato come segue:
a) In presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi fino a 12 mesi precedenti alla data del Sinistro: nessun degrado;
b) In presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi oltre i 12 mesi:
c) In assenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi l’indennizzo sarà prestato nella misura forfettaria di € 60,00. Sono escluse dalla garanzia le lenti “"usa e getta”".
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Samples: Assicurazione, Insurance Contract, Assicurazione
AMMONTARE DEL DANNO. Fermo restando che la somma assicurata indicata nel Modulo nella combinazione di polizza e/o nella scheda di offerta tecnicagaranzia prescelta, stabilisce la massima esposizione della Società Assicuratrice per Assicurato, per sinistro e per anno, si precisa che la Società determina l’indennizzo in base al valore originario di acquisto dei beni. Sia beni quando gli stessi siano stati acquistati nei sei mesi precedenti la data del sinistro, purché sia il valore sia il possesso dei beni e la data di acquisto, debbono essere risultino provati da apposita documentazione riferita a tali beni oggetto del sinistro (fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili validi documenti fiscali probatori di norma intestati all’assicurato). In caso di danno parziale la Società riconoscerà quale indennizzo liquidabile le spese necessarie alla riparazione del bene, fino alla concorrenza diverso per l’indennizzo si terrà conto della somma prevista nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica, senza applicazione di degrado. Qualora si renda necessaria la sostituzione semplice vetustà del bene danneggiatoall’atto del Sinistro, il calcolo dell’indennizzo sarà effettuato indipendentemente dallo stato di conservazione ed utilizzo del bene stesso. In tal caso verrà applicato un degrado calcolato come segue:
a) In presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi fino a 12 ai tre mesi precedenti alla la data del Sinistro: nessun degradodegrado del 30%;
b) In presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi oltre i 12 mesi:tre mesi e fino ai sei mesi precedenti la data del sinistro: degrado del 50%.
c) In presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi oltre i sei mesi: degrado del 60%.
d) In assenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi l’indennizzo sarà prestato nella misura forfettaria di € 60,00stessi: Euro 30,00. Sono escluse dalla garanzia le lenti “usa e getta”.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole
AMMONTARE DEL DANNO. Fermo restando che la somma assicurata indicata nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnicanell’Allegato 1 “Quadro sinottico”, stabilisce la massima esposizione della Società Assicuratrice per Assicurato, per sinistro e per anno, si precisa che la Società determina l’indennizzo in base al valore originario di acquisto dei beni. Sia il valore sia il possesso dei beni e la data di acquisto, debbono essere provati da apposita documentazione riferita a tali beni oggetto del sinistro (fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili validi documenti fiscali probatori di norma intestati all’assicurato). In caso di danno parziale la Società riconoscerà quale indennizzo liquidabile le spese necessarie alla riparazione del bene, fino alla concorrenza della somma prevista nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnicanell’Allegato 1 “Quadro sinottico”, senza applicazione di degrado. Qualora si renda necessaria la sostituzione del bene danneggiato, il calcolo dell’indennizzo sarà effettuato come segue:
a) In presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi fino a 12 mesi precedenti alla data del Sinistro: nessun degrado;
b) In presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi oltre i 12 mesi:: degrado del 40%.
c) In assenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi l’indennizzo sarà prestato nella misura forfettaria di € euro 60,00. La società si riserva di richiedere all’Assicurato la consegna del bene danneggiato. Sono escluse dalla garanzia le lenti “usa e getta”.
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Samples: Assicurazione, Condizioni Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Multirischio
AMMONTARE DEL DANNO. Fermo restando che la somma assicurata indicata nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnicaofferta, stabilisce la massima esposizione della Società Assicuratrice per Assicurato, per sinistro e per anno, si precisa che la Società determina l’indennizzo in base al valore originario di acquisto dei beni. Sia il valore sia il possesso dei beni e la data di acquisto, debbono devono essere provati da apposita documentazione riferita a tali beni oggetto del sinistro (fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili validi documenti fiscali probatori di norma intestati all’assicurato). In caso di danno parziale la Società riconoscerà quale indennizzo liquidabile le spese necessarie Qualora sia possibile provvedere alla riparazione del benebene danneggiato, fino alla concorrenza della somma prevista nel Modulo l'indennizzo verrà effettuato sulla base dell'importo risultante dalla documentazione fiscale di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica, senza applicazione di degradoriparazione. ' Qualora si renda necessaria la sostituzione del bene danneggiato, il calcolo dell’indennizzo dell'indennizzo sarà effettuato come segue:: '
a) In presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi fino a 12 mesi precedenti alla la data del Sinistro: nessun degrado;.
b) In presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi oltre i 12 mesi:
c) : In assenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi l’indennizzo sarà prestato nella misura forfettaria stessi, l'indennizzo non potrà superare l'importo di € Euro 60,00. Sono escluse dalla garanzia le lenti “usa e getta”La società si riserva di richiedere all’Assicurato la consegna del bene danneggiato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole
AMMONTARE DEL DANNO. Fermo restando che la somma assicurata indicata nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnicaofferta, stabilisce la massima esposizione della Società Assicuratrice per Assicurato, per sinistro e per anno, si precisa che la Società determina l’indennizzo in base al valore originario di acquisto dei beni. Sia beni quando gli stessi siano stati acquistati nei sei mesi precedenti la data del sinistro, purché sia il valore sia il possesso dei beni e la data di acquisto, debbono essere risultino provati da apposita documentazione riferita a tali beni oggetto del sinistro (fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili validi documenti fiscali probatori di norma intestati all’assicurato). In caso di danno parziale la Società riconoscerà quale indennizzo liquidabile le spese necessarie alla riparazione del bene, fino alla concorrenza diverso per l’indennizzo si terrà conto della somma prevista nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica, senza applicazione di degrado. Qualora si renda necessaria la sostituzione semplice vetustà del bene danneggiatoall’atto del Sinistro, il calcolo dell’indennizzo sarà effettuato indipendentemente dallo stato di conservazione ed utilizzo del bene stesso. In tal caso verrà applicato un degrado calcolato come segue:
a) In presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi fino a 12 ai tre mesi precedenti alla la data del Sinistro: nessun degradodegrado del 30% ;
b) In presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi oltre i 12 mesi:tre mesi e fino ai sei mesi precedenti la data del sinistro: degrado del 50%.
c) In Oltre i sei mesi o in assenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi l’indennizzo sarà prestato nella misura forfettaria di € 60,00stessi: degrado del 60%. Sono escluse dalla garanzia le lenti “usa e getta”.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole
AMMONTARE DEL DANNO. Fermo restando che la somma assicurata indicata nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnicaofferta, stabilisce la massima esposizione della Società Assicuratrice per Assicurato, per sinistro e per anno, si precisa che la Società determina l’indennizzo in base al valore originario di acquisto dei beni. Sia beni quando gli stessi siano stati acquistati nei sei mesi precedenti la data del sinistro, purché sia il valore sia il possesso dei beni e la data di acquisto, debbono essere risultino provati da apposita documentazione riferita a tali beni oggetto del sinistro (fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili validi documenti fiscali probatori di norma intestati all’assicurato). In caso di danno parziale la Società riconoscerà quale indennizzo liquidabile le spese necessarie alla riparazione del bene, fino alla concorrenza diverso per l’indennizzo si terrà conto della somma prevista nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica, senza applicazione di degrado. Qualora si renda necessaria la sostituzione semplice vetustà del bene danneggiatoall’atto del Sinistro, il calcolo dell’indennizzo sarà effettuato indipendentemente dallo stato di conservazione ed utilizzo del bene stesso. In tal caso verrà applicato un degrado calcolato come segue:
a) In presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi fino a 12 ai tre mesi precedenti alla la data del Sinistro: nessun degradodegrado del 30%;
b) In presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi oltre i 12 mesi:tre mesi e fino ai sei mesi precedenti la data del sinistro: degrado del 50%.
c) In Oltre i sei mesi o in assenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi l’indennizzo sarà prestato nella misura forfettaria di € 60,00stessi: degrado del 60%. Sono escluse dalla garanzia le lenti “usa e getta”.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole
AMMONTARE DEL DANNO. Fermo restando che la somma assicurata indicata nel Modulo nella combinazione di polizza e/o nella scheda di offerta tecnicagaranzia prescelta, stabilisce la massima esposizione della Società Assicuratrice per Assicurato, per sinistro e per anno, si precisa che la Società determina l’indennizzo in base al valore originario di acquisto dei beni. Sia beni quando gli stessi siano stati acquistati nei sei mesi precedenti la data del sinistro, purché sia il valore sia il possesso dei beni e la data di acquisto, debbono essere risultino provati da apposita documentazione riferita a tali beni oggetto del sinistro (fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili validi documenti fiscali probatori di norma intestati all’assicurato). In caso di danno parziale la Società riconoscerà quale indennizzo liquidabile le spese necessarie alla riparazione del bene, fino alla concorrenza diverso per l’indennizzo si terrà conto della somma prevista nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica, senza applicazione di degrado. Qualora si renda necessaria la sostituzione semplice vetustà del bene danneggiatoall’atto del Sinistro, il calcolo dell’indennizzo sarà effettuato indipendentemente dallo stato di conservazione ed utilizzo del bene stesso. In tal caso verrà applicato un degrado calcolato come segue:
a) In presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi fino a 12 ai tre mesi precedenti alla la data del Sinistro: nessun degradodegrado del 30% ;
b) In presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi oltre i 12 mesi:tre mesi e fino ai sei mesi precedenti la data del sinistro: degrado del 50%.
c) In Oltre i sei mesi o in assenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi l’indennizzo sarà prestato nella misura forfettaria di € 60,00stessi: degrado del 60%. Sono escluse dalla garanzia le lenti “usa e getta”.
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AMMONTARE DEL DANNO. Fermo restando che la somma assicurata indicata nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica, stabilisce la massima esposizione della Società Assicuratrice per Assicurato, per sinistro e per anno, si precisa che la Società determina l’indennizzo in base al valore originario di acquisto dei beni. beni Sia il valore sia il possesso dei beni e la data di acquisto, debbono essere provati da apposita documentazione riferita a tali beni oggetto del sinistro (fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili validi documenti fiscali probatori di norma intestati all’assicurato). In caso di danno parziale la Società riconoscerà quale indennizzo liquidabile le spese necessarie alla riparazione del bene, fino alla concorrenza della somma prevista nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica, senza applicazione di degrado. Qualora si renda necessaria la sostituzione del bene danneggiato, il calcolo dell’indennizzo sarà effettuato come segue:
a) In presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi fino a 12 mesi precedenti alla data del Sinistro: nessun degrado;
b) In presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi oltre i 12 mesi:
c) In assenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi l’indennizzo sarà prestato nella misura forfettaria di € 60,00. Sono escluse dalla garanzia le lenti “usa e getta”.
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AMMONTARE DEL DANNO. Fermo restando che la somma assicurata indicata nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica, stabilisce la massima esposizione della Società Assicuratrice per Assicurato, per sinistro e per anno, si precisa che la Società determina l’indennizzo in base al valore originario di acquisto dei beni. beni Sia il valore sia il possesso dei beni e la data di acquisto, debbono essere provati da apposita documentazione riferita a tali beni oggetto del sinistro (fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili validi documenti fiscali probatori di norma intestati all’assicurato). In caso di danno parziale la Società riconoscerà quale indennizzo liquidabile le spese necessarie alla riparazione del bene, fino alla concorrenza della somma prevista nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica, senza applicazione di degrado. Qualora si renda necessaria la sostituzione del bene danneggiato, il calcolo dell’indennizzo sarà effettuato come segue:
a) In presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi fino a 12 36 mesi precedenti alla data del Sinistro: nessun degrado;
b) In presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi oltre i 12 36 mesi:
c) In assenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi l’indennizzo non sarà prestato nella misura forfettaria di € 60,00possibile prevedere alcun indennizzo. Sono escluse dalla garanzia le lenti “usa e getta”.
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AMMONTARE DEL DANNO. Fermo restando che la somma assicurata indicata nel Modulo nella combinazione di polizza e/o nella scheda di offerta tecnicagaranzia prescelta, stabilisce la massima esposizione della Società Assicuratrice per Assicurato, per sinistro e per anno, si precisa che la Società determina l’indennizzo in base al valore originario di acquisto dei beni. Sia beni quando gli stessi siano stati acquistati nei dodici mesi precedenti la data del sinistro, purché sia il valore sia il possesso dei beni e la data di acquisto, debbono essere risultino provati da apposita documentazione riferita a tali beni oggetto del sinistro (fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili validi documenti fiscali probatori di norma intestati all’assicurato). In caso di danno parziale la Società riconoscerà quale indennizzo liquidabile le spese necessarie alla riparazione del bene, fino alla concorrenza diverso per l’indennizzo si terrà conto della somma prevista nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica, senza applicazione di degrado. Qualora si renda necessaria la sostituzione semplice vetustà del bene danneggiatoall’atto del Sinistro, il calcolo dell’indennizzo sarà effettuato indipendentemente dallo stato di conservazione ed utilizzo del bene stesso. In tal caso verrà applicato un degrado calcolato come segue:
a) In presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi fino a 12 oltre i dodici mesi precedenti alla la data del Sinistro: nessun degradodegrado del 40%;
b) In presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi oltre i 12 mesi:
c) In assenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi l’indennizzo sarà prestato nella misura forfettaria non potrà superare l’importo di € 60,00Euro 50,00. La società si riserva di richiedere all’Assicurato la consegna del bene danneggiato. Sono escluse dalla garanzia le lenti “usa e getta”.
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Samples: Informative Communication on Behavioral Obligations of Intermediaries
AMMONTARE DEL DANNO. Fermo restando che la somma assicurata indicata nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnicanell’Allegato 1 “Quadro Sinottico”, stabilisce la massima esposizione della Società Assicuratrice per Assicurato, per sinistro e per anno, si precisa che la Società determina l’indennizzo in base al valore originario di acquisto dei beni. Sia beni quando gli stessi siano stati acquistati nei sei mesi precedenti la data del sinistro, purché sia il valore sia il possesso dei beni e la data di acquisto, debbono essere risultino provati da apposita documentazione riferita a tali beni oggetto del sinistro (fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili validi documenti fiscali probatori di norma intestati all’assicurato). In caso di danno parziale la Società riconoscerà quale indennizzo liquidabile le spese necessarie alla riparazione del bene, fino alla concorrenza diverso per l’indennizzo si terrà conto della somma prevista nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica, senza applicazione di degrado. Qualora si renda necessaria la sostituzione semplice vetustà del bene danneggiatoall’atto del Sinistro, il calcolo dell’indennizzo sarà effettuato indipendentemente dallo stato di conservazione ed utilizzo del bene stesso. In tal caso verrà applicato un degrado calcolato come segue:
a) In in presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi fino a 12 ai tre mesi precedenti alla la data del Sinistro: nessun degradodegrado del 30%;
b) In in presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi oltre i 12 mesi:tre mesi e fino ai sei mesi precedenti la data del sinistro: degrado del 50%.
c) In in presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi oltre i sei mesi: degrado del 60%.
d) in assenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi l’indennizzo sarà prestato nella misura forfettaria stessi: euro 30,00. La società si riserva di € 60,00richiedere all’Assicurato la consegna del bene danneggiato. Sono escluse dalla garanzia le lenti “usa e getta”.
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