Common use of Anticipo sull’indennizzo Clause in Contracts

Anticipo sull’indennizzo. Fermo il disposto dell’Art. 9.5 Pagamento dell’Indennizzo - e a richiesta del Contraente - l’Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell’ammontare presumibile del danno con il massimo di € 1.000.000,00, a condizione che: • l’Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Art. 9.1 Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato - e che ne faccia esplicita richiesta; • non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno; • l’Indennizzo presumibile non sia inferiore a € 30.000,00 per la Sezione Danni ai beni e per la Sezione Eventi catastrofali; • non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche). La Società corrisponderà l’anticipo dopo 60 giorni (90 giorni per la Sezione Eventi catastrofali) dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non potrà comunque superare € 250.000,00 in caso di Sinistro relativo alle Sezioni Danni ai beni ed Eventi catastrofali qualunque sia l’entità del danno stimato. La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo, vale a dire decurtata dell’Anticipo sull’Indennizzo già versato.

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Samples: www.cotroneoassicurazioni.it

Anticipo sull’indennizzo. Fermo il disposto dell’Art. 9.5 12.5 Pagamento dell’Indennizzo - e a richiesta del Contraente - l’Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell’ammontare presumibile del danno con il massimo di € 1.000.000,00danno, a condizione che: • l’Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Art. 9.1 12.1 Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato - e che ne faccia esplicita richiesta; • non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno; • l’Indennizzo l’indennizzo presumibile non sia inferiore a € 15.000,00 per le Sezioni Danni ai beni e Furto e Rapina e € 30.000,00 per la Sezione Danni ai beni e per la Sezione Eventi catastrofali; catastrofali • non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche). La Società corrisponderà l’anticipo dopo 60 giorni (90 giorni per la Sezione Eventi catastrofali) dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non potrà comunque superare superare: • € 50.000,00 in caso di Sinistro relativo alla Sezione Furto e Xxxxxx • € 250.000,00 in caso di Sinistro relativo alle Sezioni Danni ai beni ed Eventi catastrofali qualunque sia l’entità del danno stimato. La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo, vale a dire decurtata dell’Anticipo sull’Indennizzo già versato.

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Samples: www.unipolsai.it

Anticipo sull’indennizzo. Fermo il disposto dell’Art. 9.5 12.5 Pagamento dell’Indennizzo - e a richiesta del Contraente - l’Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell’ammontare presumibile del danno con il massimo di € 1.000.000,00danno, a condizione che: • l’Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Art. 9.1 12.1 Denuncia del Sinistro e obblighi obbli- ghi del Contraente o dell’Assicurato - e che ne faccia esplicita richiesta; • non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno; • l’Indennizzo l’indennizzo presumibile non sia inferiore a € 15.000,00 per le Sezioni Danni ai beni e Furto e Rapina e € 30.000,00 per la Sezione Danni ai beni e per la Sezione Eventi catastrofali; catastrofali • non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche). La Società corrisponderà l’anticipo dopo 60 giorni (90 giorni per la Sezione Eventi catastrofali) dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non potrà comunque superare superare: • € 50.000,00 in caso di Sinistro relativo alla Sezione Furto e Rapina • € 250.000,00 in caso di Sinistro relativo alle Sezioni Danni ai beni ed Eventi catastrofali qualunque sia l’entità del danno stimato. La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo, vale a dire decurtata dell’Anticipo sull’Indennizzo già versato.

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Samples: www.28corso.it

Anticipo sull’indennizzo. Fermo il disposto dell’Art. 9.5 12.5 Pagamento dell’Indennizzo - e a richiesta del Contraente - l’Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell’ammontare presumibile del danno con il massimo di € 1.000.000,00danno, a condizione che: • l’Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Art. 9.1 12.1 Denuncia del Sinistro e obblighi obbli- ghi del Contraente o dell’Assicurato - e che ne faccia esplicita richiesta; • non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno; • l’Indennizzo l’indennizzo presumibile non sia inferiore a € 15.000,00 per le Sezioni Danni ai beni e Furto e Rapina e € 30.000,00 per la Sezione Danni ai beni e per la Sezione Eventi catastrofali; catastrofali • non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche). La Società corrisponderà l’anticipo dopo 60 giorni (90 giorni per la Sezione Eventi catastrofali) dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non potrà comunque superare superare: • € 50.000,00 in caso di Sinistro relativo alla Sezione Furto e Xxxxxx • € 250.000,00 in caso di Sinistro relativo alle Sezioni Danni ai beni ed Eventi catastrofali qualunque sia l’entità del danno stimato. La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo, vale a dire decurtata dell’Anticipo sull’Indennizzo già versato.

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