Appropriatezza delle operazioni. 1. La Banca, quando presta servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti, richiede al cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza nel settore d’investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto. 2. Nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e sulla base delle informazioni di cui all’articolo che precede la Banca procede alla verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta. 3. La Banca ha il diritto di presumere che il cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale. 4. La Banca, qualora ritenga che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente, avverte lo stesso di tale situazione. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato. 5. La Banca, qualora il cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al primo comma o qualora tali informazioni non siano sufficienti, avverte il cliente, che tale decisione impedirà di determinare se il servizio o lo strumento sia per lo stesso appropriato. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato. 6. Le previsioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso di prestazione dei servizi con modalità di “mera esecuzione” di cui all’articolo 4, della Sottosezione C) del presente contratto.
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Samples: Investment Services Agreement, Investment Services Agreement, Investment Services Agreement
Appropriatezza delle operazioni. 1. La Banca, quando presta servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti, richiede al cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza nel settore d’investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto.
2. Nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dal servizio di Gestione di portafogli, sulla base delle informazioni di cui all’articolo che precede al precedente articolo 4, la Banca procede alla verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.
3. La Banca ha il diritto di presumere che il cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale.
4. La Banca, qualora ritenga che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente, avverte lo stesso di tale situazione. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
5. La Banca, qualora il cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al primo comma o qualora tali informazioni non siano sufficienti, avverte il cliente, cliente che tale decisione impedirà di determinare se il servizio o lo strumento sia per lo stesso appropriato. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
6. Le previsioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso di prestazione dei servizi con modalità di “mera esecuzione” di cui all’articolo 4, della Sottosezione C) del presente contratto).
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