Sommario
Contratto Unico per la Prestazione dei
Servizi di Investimento ed Accessori Documentazione Informativa e Contrattuale
Sommario
INFORMAZIONI GENERALI SULLA BANCA, SUI SERVIZI D’INVESTIMENTO E SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI DEPOSITI
DELLA CLIENTELA 1
SINTESI DELLA STRATEGIA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 1
SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI 1
SINTESI DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE 2
SINTESI DELLA POLITICA DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO 3
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI 4
PARTE “A” - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI 4
PARTE “B” - LA RISCHIOSITA’ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 5
PARTE “C” - LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE Dl PATRIMONI PERSONALIZZATA 6
TRATTAMENTO FISCALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 6
CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE 6
CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE A SPECIFICI PRODOTTI/SERVIZI 8
SEZIONE I - SERVIZI DI INVESTIMENTO 8
SOTTOSEZIONE A - DISPOSIZIONI COMUNI 8
SOTTOSEZIONE B - SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI 9
SOTTOSEZIONE C - RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI, DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DALLA BANCA E DA IMPRESE DI
ASSICURAZIONE, CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI 9
SOTTOSEZIONE D - GESTIONE DI PORTAFOGLI 11
NORME INTEGRATIVE DELLA CONSULENZASU BASE NON INDIPENDENTE PER MODELLO “FULL” 11
CONTRATTO UNICO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO ED ACCESSORI
DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA E CONTRATTUALE (Ed. 16/12/2019)
INFORMAZIONI GENERALI SULLA BANCA, SUI SERVIZI D’INVESTIMENTO E SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI DEPOSITI DELLA CLIENTELA
Informazioni Generali
La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (in forma contratta “BNL SpA” e denominazione commerciale “BNL”, di seguito anche solo: ”Banca”) ha sede legale in Roma, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 00 e risulta iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con numero d’iscrizione, codice fiscale e partita IVA 09339391006. La BNL è inoltre iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia al n. 78.60 ed è Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Nazionale del Lavoro, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d’Italia al n. 1005. Il legale rappresentante della Banca è l’Amministratore Delegato. La BNL SpA è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas S.A. – Parigi ai sensi dell’art. 2497 cod. civ. - Capitale sociale: Euro 2.076.940.000.
Mezzi di comunicazione
Per ogni esigenza i clienti possono mettersi in contatto con la Banca attraverso il numero x00.000.000 o scrivendo alla sede legale all’indirizzo sopra riportato o tramite i contatti reperibili sul sito xxxx://xxx.xxx.xx/xxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/Xxxxxx/Xxxxxxxx/Xxxx-Xxxxxxx. La lingua ufficiale utilizzata sia nei rapporti Banca-Cliente che nella redazione della documentazione è l’italiano. I clienti, tuttavia, possono chiedere di ottenere documentazione in inglese o francese. La Banca si riserva la facoltà di accettare, ove possibile, la richiesta della clientela. Sito internet: xxx.xxx.xx.
Autorizzazioni
La BNL SpA è stata autorizzata dalla Banca d’Italia (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx) alla prestazione dei seguenti servizi d’investimento:
• Ricezione e trasmissione ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari
• Esecuzione di ordini per conto dei clienti
• Negoziazione per conto proprio
• Gestione di portafogli
• Consulenza in materia d’investimenti
• Sottoscrizione e/o collocamento, con assunzione a fermo, ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente nonché collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente.
Rendicontazioni sui servizi prestati
La Banca fornisce ai clienti, su supporto durevole, rendiconti anche periodici sui servizi prestati, tenuto conto della tipologia e della complessità degli strumenti finanziari e della natura del servizio. Tali rendiconti comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi svolti per conto dei clienti. La tipologia, i contenuti e la periodicità della documentazione fornita a rendiconto dell’attività svolta sono indicati di seguito, con riferimento ai servizi d’investimento interessati.
I documenti citati sono inviati per posta al domicilio del cliente, alle condizioni indicate nell’apposita documentazione. In alternativa è possibile ricevere tali documenti - ove disponibili e solo per i clienti che aderiscono ai “servizi a distanza”
- in versione telematica, nell’apposita area riservata, accessibile sul sito internet della Banca.
Misure a tutela degli strumenti finanziari e delle somme detenute dalla Banca per conto della Clientela
La Banca è responsabile nei confronti del cliente degli strumenti finanziari e dei fondi depositati presso di essa. Gli strumenti finanziari depositati presso la Banca possono essere cartacei o dematerializzati. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati.
La Banca è autorizzata a sub-depositare in tutto o in parte i titoli presso depositari abilitati, intermediari, corrispondenti esteri o altri organismi che effettuano servizi di gestione accentrata o di custodia di strumenti finanziari ovvero, se la Banca lo ritiene necessario, presso altre banche e/o organismi, italiani ed esteri (indicati in apposite comunicazioni e rendicontazioni che saranno periodicamente inviate al Cliente) che ne consentano la custodia e l’amministrazione accentrata.
Gli strumenti finanziari e la liquidità di pertinenza del Cliente possono essere immessi in un “conto omnibus” aperto presso un depositario abilitato, intestato alla Banca, unitamente agli strumenti finanziari di una pluralità di Clienti. L'immissione degli strumenti di pertinenza del Cliente in un conto “omnibus” potrebbe comportare il rischio di confusione del patrimonio del Cliente rispetto a quello di altri Clienti. Al fine di evitare tale rischio la Banca conserva apposite evidenze contabili degli strumenti detenuti per ciascun Cliente, con indicazione del depositario (o sub- depositario) dei beni medesimi.
La Banca non deposita (o sub-deposita) i beni della clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, salvo sussista una delle seguenti condizioni:
a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di investitori professionali e questi chiedano per iscritto alla Banca di depositarli presso quel soggetto;
b) la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto.
Per alcuni OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) non esiste alcun soggetto responsabile per la custodia delle quote o azioni emesse, pertanto la titolarità delle parti dell’OICR può risultare da registrazioni extra-contabili tenute da agenti incaricati dell’OICR interessato che non rivestono la qualifica di intermediario depositario. In tali casi, le registrazioni della Banca nel Conto Xxxxxx riflettono le evidenze rilasciate dall’agente dell’OICR.
Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli sub-depositati, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente degli strumenti finanziari detenuti ai sensi e per gli effetti del Contratto di deposito a custodia ed amministrazione.
Per quanto riguarda la tutela delle somme di denaro depositate dai clienti, la Banca Nazionale del Lavoro aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che interviene a garantire, con un limite massimo per depositante di euro 100.000, nel caso di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria della Banca. I depositi tutelati sono le somme in conto corrente, i certificati di deposito nominativi, gli assegni circolari e titoli assimilabili. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente.
SINTESI DELLA STRATEGIA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
Il presente documento, che costituisce una sintesi della complessiva Strategia di Classificazione della Clientela di BNL S.p.A., viene consegnato ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria sui servizi di investimento di primo e secondo livello (Direttiva n.2014/65/UE, Regolamenti Delegati e regolamentazione nazionale attuativa). In esso vengono riepilogati i criteri di classificazione adottati da BNL per qualificare la clientela cui vengono offerti i servizi d’investimento e le indicazioni circa la possibilità per il cliente di richiedere una diversa classificazione, con le implicazioni che ciò comporterebbe sotto il profilo della tutela del cliente. La versione integrale della Strategia di Classificazione della Clientela è disponibile sul sito internet xxx.xxx.xx e presso ogni Filiale della Banca. L’obiettivo principale della classificazione consiste nell’assegnazione del corretto livello di tutela in funzione della tipologia di clientela considerata. La protezione si sostanzia principalmente nel fornire informazioni chiare e complete sugli strumenti finanziari oggetto dei servizi d’investimento e nel valutare la coerenza tra le caratteristiche dell’investitore e gli investimenti considerati. Tale protezione sarà modulata in base alla classificazione assegnata al cliente, di seguito riportata in ordine crescente di tutela:
Controparti Qualificate - i clienti, definiti controparti qualificate ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato (di seguito: “Testo Unico della Finanza” o anche “Tuf”) e delle relative norme di attuazione, ai quali la Banca presta specifici servizi di investimento, con regime di informativa semplificata, nel rispetto dei fondamentali obblighi di condotta, di agire in modo onesto, equo e professionale e fornendo comunicazioni chiare e non fuorvianti in relazione alla natura e all’attività del soggetto. Per questi soggetti si presume la massima conoscenza e competenza in tema di strumenti finanziari.
Clienti Professionali - i soggetti che possiedono l’esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi assunti. Più in particolare sono considerati Clienti Professionali di diritto:
1) I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali (ad esempio):
a) banche;
b) imprese di investimento;
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
d) imprese di assicurazione;
e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
g) altri investitori istituzionali indicati dalla legge;
2) Le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
a) fatturato netto: 40.000.000 euro;
b) fondi propri: 2.000.000 euro;
c) totale di bilancio: 20.000.000 euro.
3) Gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari.
4) I soggetti e gli Enti classificabili come professionali sulla base di quanto previsto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con apposita regolamentazione. Clienti al Dettaglio - i clienti che, non rientrando in una delle due categorie sopra esposte, richiedono il massimo livello di tutela.
La Banca procede alla classificazione del cliente, in base alle informazioni in possesso della Banca ed in applicazione dei criteri sopra indicati, e ne informa l’interessato mediante l’apposita sezione del Contratto Unico per la Prestazione di Servizi d’Investimento ed Accessori che gli viene consegnata. L’iniziale classificazione può tuttavia essere oggetto di modifica su esplicita richiesta del Cliente ed in presenza degli specifici requisiti previsti. L’accoglimento della eventuale richiesta del Cliente, di passaggio verso una categoria che prevede un minore livello di tutela, è rimessa alla valutazione della Banca, che si riserva di accoglierla o meno, motivando un eventuale rifiuto.
Il personale della Banca è a completa disposizione del Cliente per fornire le indicazioni relative alla procedura necessaria per il passaggio di status e alle implicazioni sui servizi ed i prodotti offerti e sul livello di tutela associato.
SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI
Il presente documento costituisce una sintesi della Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini adottata dalla Banca in applicazione della normativa comunitaria di primo e secondo livello recepita nel Testo Unico della Finanza e nella regolamentazione secondaria di attuazione. Il testo integrale della Strategia d’Esecuzione e Trasmissione degli Ordini, che costituisce parte integrante del presente Contratto, è a disposizione presso tutte le filiali della Banca ed è reperibile sul sito internet xxx.xxx.xx. (xxxxx://xxx.xx/xx/Xxxxxx/Xxxxxxxxxxx).
La Banca, in base alla Strategia d’Esecuzione e Trasmissione degli Ordini di cui si è dotata, nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti al dettaglio ovvero dei clienti professionali (congiuntamente i “Clienti”), di negoziazione in conto proprio ovvero di ricezione e trasmissione di ordini impartiti
da Clienti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2, del Testo Unico della Finanza, ha individuato, per ciascuna tipologia di strumento finanziario, la sede di esecuzione ovvero i soggetti negoziatori ai quali trasmettere gli ordini al fine di ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per i Clienti (c.d. “best execution”).
In particolare, la Politica di esecuzione degli ordini dei Clienti viene declinata con riferimento ai seguenti servizi di investimento:
• il servizio di esecuzione di ordini per conto dei Clienti;
• il servizio di negoziazione per conto proprio;
• il servizio di ricezione e trasmissione di ordini.
La strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini si applica, altresì, agli ordini disposti nell’ambito della prestazione del servizio di Gestione di Portafogli.
Nel raggiungimento del “miglior risultato possibile” (c.d. Best Execution) per i Clienti, la Banca tiene conto, in ordine di importanza, di:
• prezzo degli strumenti finanziari;
• costi relativi all’esecuzione dell’ordine;
• rapidità nell’esecuzione dell’ordine;
• dimensioni dell’ordine;
• natura dell’ordine;
• probabilità di esecuzione e di regolamento dell’ordine;
• ogni altra considerazione pertinente ai fini della esecuzione dell’ordine.
Al fine di stabilire l’importanza relativa dei suddetti fattori, la Banca tiene conto dei seguenti criteri:
- le caratteristiche dell’ordine del cliente;
- le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine;
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto. Per tutte le categorie di clienti, sia per i clienti al dettaglio che professionali, la Banca ha deciso di privilegiare tra i fattori sopra elencati il c.d. corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione dell’ordine.
Il modello adottato dalla Banca prevede, per quasi tutte le tipologie di strumenti finanziari trattati, l’individuazione di un soggetto negoziatore/intermediario terzo cui trasmettere, ai fini della sua esecuzione, il singolo ordine ricevuto dai clienti (al dettaglio e dai clienti professionali) ovvero disposto nell’ambito del servizio di gestione di portafogli.
La Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini prevede che gli ordini impartiti possano essere eseguiti anche al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o di un sistema organizzato di negoziazione (OTF).
Per la selezione delle sedi di esecuzione e delle controparti, ove ricercare il “miglior risultato possibile” nonché dei soggetti negoziatori ai quali trasmettere gli ordini, la Banca tiene conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di fattori quali: (i) la politica di esecuzione adottata; in particolare, considerando l’estensione delle sedi di esecuzione all’interno delle quali il negoziatore va a “ricercare” le migliori condizioni possibili per l’esecuzione degli ordini ricevuti; (ii) la competitività delle commissioni di negoziazione rispetto alla media applicata dal mercato per flussi analoghi; (iii) lo standing, ovvero il merito creditizio, affidabilità, professionalità, quota di mercato; (iiii) la rapidità di esecuzione.
Nel caso in cui i Clienti impartiscano istruzioni specifiche, la Banca esegue o trasmette gli ordini attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni. Queste ultime, pertanto, possono pregiudicare le misure previste nella Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.
La Banca provvede ad effettuare il riesame della Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini con periodicità almeno annuale e comunque al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti.
Le modifiche rilevanti apportate alla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini sono portate a conoscenza clienti.
SINTESI DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
Come ogni grande istituzione finanziaria, BNL, che fa parte del Gruppo Bancario BNP Paribas, nel normale esercizio delle proprie attività e nell’erogazione dei propri molteplici servizi incontra situazioni potenziali di conflitti di interesse, nei confronti del Cliente o tra propri Clienti, che si possono manifestare in modo permanente od occasionale al proprio interno e/o nell’ambito del Gruppo di appartenenza. Il manifestarsi/verificarsi di simili situazioni di potenziali conflitti di interesse è, in una certa misura, connaturato alle attività degli intermediari che prestano alla Clientela una pluralità di servizi/attività di investimento; ciò appare confermato anche dalla normativa vigente, che, avuto riguardo all’impossibilità per gli intermediari di eliminare del tutto i conflitti di interesse, prescrive, ai soggetti abilitati di provvedere alla loro corretta gestione, al fine di evitare che gli stessi possano generare un significativo pregiudizio ai Clienti.
Alla luce del recepimento, da parte dell’ordinamento italiano, della disciplina in materia di conflitti di interesse prevista dalla normativa comunitaria sui servizi di investimento, BNL ha adottato misure al fine di identificare e prevenire o gestire i conflitti d’interesse, nei confronti di Clienti o fra Clienti, rilevanti ai fini della normativa e idonei a danneggiare in modo significativo gli interessi dei Clienti medesimi.
La presente comunicazione descrive le misure adottate dalla Banca nel contesto del Gruppo BNP Paribas e nell’ambito della propria politica di gestione dei conflitti di interesse, conformemente alle disposizioni di legge relative al recepimento da parte dell’ordinamento italiano della disciplina sui conflitti di interesse prevista dalla normativa comunitaria sui servizi di investimento di primo e secondo livello, nonché dalla normativa nazionale e dalla regolamentazione degli Organi di Vigilanza (Consob e Banca d’Italia).
Definizioni
Rientrano nella nozione di conflitto di interesse le situazioni nelle quali, nell’esercizio dei servizi e delle attività di investimento o dei servizi accessori di BNL, si determini una contrapposizione tra gli interessi della Banca (e/o dei suoi collaboratori e/o di soggetti aventi con essa un legame di controllo diretto o indiretto) e quelli dei suoi Clienti ovvero dei Clienti della Banca tra loro.
La politica di gestione dei conflitti di interesse di BNL è destinata ad adottare misure ragionevoli volte a prevenire quelle situazioni di conflitto di interesse nelle quali il risultato di un’operazione effettuata dalla Banca danneggi in modo significativo gli interessi di un Cliente. Sono soggetti a tale disciplina anche i conflitti di interesse determinati da incentivi indebiti da parte di terzi o dalla remunerazione e dai piani di incentivazione della Banca.
Regole generali
BNL ha identificato, all’interno della propria struttura e dell’operatività che la caratterizza, situazioni di conflitto di interesse, attuali e potenziali, in cui si possa trovare la stessa, o i suoi collaboratori, e/o le altre entità appartenenti al Gruppo BNP Paribas nell’ambito delle proprie attività e dei servizi svolti nei confronti dei Clienti e che comportano un rischio di danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più Clienti.
A solo titolo di esempio, alcune situazioni nelle quali possono sorgere dei conflitti d’interesse sono connesse alla detenzione di partecipazioni rilevanti in Clienti emittenti strumenti finanziari o alla concessione di finanziamenti significativi a Clienti emittenti strumenti finanziari.
Per far fronte alle situazioni di conflitti di interesse identificate dalla Banca, nell’ambito del Gruppo BNP Paribas sono state adottate una pluralità di misure.
• Principi deontologici
Sono stati statuiti una serie di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, tra i quali: integrità, equità, imparzialità, rispetto del segreto professionale e priorità assoluta degli interessi del Cliente.
A tal riguardo, la Banca si è dotata di un Codice etico, conformando il proprio comportamento nei confronti della Clientela ai seguenti principi e valori fondamentali:
• centralità del Cliente e sviluppo del servizio,
• etica e trasparenza,
• xxxxxxxxxxx, lealtà e collaborazione,
• rispetto del segreto professionale,
• rispetto delle norme di legge e dei regolamenti emanati dagli organi di vigilanza. Al fine di consentire l’attuazione e l’osservanza di quanto previsto dal Codice etico, la Banca ha predisposto e reso operativi gli opportuni strumenti conoscitivi, applicativi, esplicativi, formativi, di aggiornamento, di informazione e sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori nonché previsto periodiche attività di verifica allo scopo di monitorare il grado di osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori delle disposizioni contenute nel Codice.
• Dispositivi permanenti di controllo
La Banca, in linea con quanto disposto dal Gruppo BNP Paribas ed in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente, ha istituito all’interno della propria struttura la Funzione Compliance la cui missione principale è quella di contribuire a preservare la Banca e il Gruppo dal rischio di non conformità del proprio ordinamento organizzativo interno alle norme vigenti, tra cui quelle poste a tutela della prevenzione e gestione dei conflitti di interesse sorti sia tra le diverse attività svolte dalla Banca e dal Gruppo BNP Paribas sia con riferimento ai dipendenti ed agli esponenti aziendali.
• Separatezza ed indipendenza funzionale
Le misure di prevenzione di situazioni “strutturali” di conflitto di interesse comprendono disposizioni permanenti volte ad assicurare la necessaria separatezza organizzativa, operativa, gerarchica, e, ove necessario, anche fisica delle attività. La struttura organizzativa adottata prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l’opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili ai fini della prevenzione del conflitto di interesse.
• Barriere informative
Altre misure preventive consistono nei cosiddetti “Chinese Walls” (definiti anche barriere informative), cioè soluzioni organizzative di tipo statico in grado di stabilire una segregazione per comparti delle attività con l’obiettivo di impedire la circolazione delle informazioni privilegiate tra i dipendenti o collaboratori.
• Soluzioni organizzative dinamiche
Infine, onde strutturare e rafforzare maggiormente il presidio sui conflitti di interesse, vi sono altre soluzioni organizzative di tipo dinamico, tra cui:
• Registro Insider: la Banca ha istituito, così come previsto dalla normativa vigente, un registro delle persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate, cioè un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. Il Registro in esame, al fine di regolare l’accesso a suddette informazioni, include un elenco di tutte le persone che accedono a informazioni privilegiate in modo regolare o occasionale;
• “Watch List” e “Restricted List”: sono liste di controllo indicanti gli emittenti di strumenti/prodotti finanziari, utilizzate per monitorare ovvero limitare l’operatività della Banca o di altre società del Gruppo nonché dei dipendenti, collaboratori ed amministratori i quali, nello svolgimento delle proprie funzioni, possano acquisire informazioni confidenziali relative agli strumenti/prodotti di cui sopra ed ai rispettivi enti emittenti.
Entrambe le soluzioni organizzative hanno la finalità di impedire l’utilizzo improprio di informazioni privilegiate o confidenziali.
Laddove le misure sopra descritte non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, BNL informerà il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti di interesse affinché questi possa assumere una decisione informata sui servizi prestati.
La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata da BNL è oggetto di revisione e aggiornamento periodico. Le relative modifiche verranno comunicate ai Clienti.
Il personale della Banca è a disposizione della clientela per ulteriori informazioni sulla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca.
SINTESI DELLA POLITICA DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO
Finalità
L’Investment Policy di BNL ha la finalità di illustrare ai Clienti e ai potenziali Clienti di BNL, la politica di prestazione dei servizi e attività di investimento adottata dalla Banca, esplicitandone le modalità di offerta e di erogazione attraverso i diversi canali di distribuzione. La presente politica trova applicazione anche rispetto alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi. Per avvalersi dei servizi e delle attività d’investimento offerti da BNL e illustrati nel presente documento i Clienti sottoscrivono un contratto quadro, denominato “Contratto Unico per la Prestazione dei Servizi di investimento ed Accessori” (di seguito anche: il “Contratto” o “CUF”) disponibile presso la rete BNL o sul sito internet xxx.xxx.xx. Il presente documento integra l’informativa pre-contrattuale predisposta dalla Banca. Qualunque aggiornamento apportato ai contenuti del presente documento sarà reso disponibile ai Clienti presso la rete BNL o sul sito internet xxx.xxx.xx.
Le modalità di offerta dei servizi e delle attività d’investimento in BNL
I servizi e le attività di investimento sono prestati dalla Banca nel rispetto delle regole di condotta poste dalla normativa comunitaria di primo e secondo livello, dal Testo Unico della Finanza (come modificato) e dalla regolamentazione di attuazione.
In particolare, il modello organizzativo di BNL prevede una diversificazione dell’offerta di Servizi di investimento in funzione dei canali di distribuzione, delle modalità di prestazione e della tipologia di prodotti finanziari oggetto di offerta.
Con riferimento ai canali di distribuzione, BNL prevede l’offerta del servizio di consulenza “su base non indipendente”, prestato in abbinamento agli altri servizi di investimento, per i seguenti canali che prevedono la contestuale presenza fisica o l’interazione diretta fra il Cliente e il personale Banca, ossia:
i) in sede,
ii) fuori sede,
iii) canali a distanza idonei all’interazione diretta con il Cliente (ordini telefonici alle Agenzie o alle sale operative, o tramite sistemi di web collaboration, mediante funzioni che consentono al Cliente di incontrare il proprio Gestore della Relazione in video tramite webcam e di dialogare mediante la funzione di desktop sharing)1. Nell’ambito del servizio di consulenza “su base non indipendente”, la Banca, limitatamente ai clienti del mercato Retail, prevede modalità di prestazione del servizio stesso differenziate e non cumulabili tra loro, automatizzate attraverso sistema WEB (c.d. roboadvisory) o con relazione diretta Cliente - Gestore (fisica o da remoto). A tal riguardo, la Banca propone tre diversi modelli di offerta, ognuno dei quali può prevedere prodotti e servizi specifici abbinati al modello stesso:
a) Smart: la relazione tra il Cliente e la Banca avviene di regola a distanza, tramite la piattaforma di trading on line (c.d. TOL), senza interazione diretta (in questo caso non vi è di norma l’erogazione del servizio di consulenza “su base non indipendente”). Opzionale a tale modello è la prestazione di un servizio di consulenza “su base non indipendente” ad investimento automatizzato (Roboadvisory)2 , che presuppone la sottoscrizione di apposita contrattualistica.
b) Powered: prevede una forma di consulenza “su base non indipendente” erogata prevalentemente tramite Gestore non dedicato in Agenzia o attraverso strumenti di web collaboration.
c) Full: prevede una forma di consulenza “su base non indipendente” a pagamento che si concretizza tra l’altro tramite una relazione diretta con il Cliente per il tramite di incontri periodici con gestore personalizzato. La predetta attività di consulenza può essere, a scelta del Cliente, condotta in Agenzia o attraverso strumenti di web collaboration.
L’adesione a uno qualsiasi dei modelli di offerta sopra descritti presuppone la titolarità da parte del Cliente dei servizi a distanza, che consentono di accedere ai servizi informativi e dispositivi della Banca via internet, telefono e mobile.
Inoltre, la scelta del modello “Full” presuppone l’apertura di un conto corrente dedicato, per la gestione della liquidità destinata agli investimenti.
E’ fatta salva la possibilità per il Cliente di aderire in qualsiasi momento ad un altro modello di offerta rispetto a quello inizialmente scelto, sottoscrivendone la relativa documentazione e acquisendone pertanto le caratteristiche.
Anche per la clientela del Private Banking e di Sviluppo e Consulenza Finanziaria (c.d. SCF) è prevista l’erogazione di consulenza “su base non indipendente” a pagamento, che si concretizza tra l’altro tramite una relazione diretta con il Cliente per il tramite di incontri periodici. La predetta attività di consulenza può essere, a scelta del Cliente, condotta in Agenzia o attraverso strumenti di web collaboration ed è assicurato un Private Banker/Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede personalizzato. Anche in questo caso, presupposto è l’apertura di un conto corrente dedicato, per la gestione della liquidità destinata agli investimenti.
BNL presta alla propria clientela il servizio di consulenza basandosi sulle informazioni ricevute dalla stessa, in termini di esperienza e conoscenza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento.
In particolare, si specifica che il servizio di consulenza su iniziativa della Banca (c.d. consulenza “attiva”) prestato a clienti del Mercato Retail e del Mercato Corporate Banking ha ad oggetto principalmente prodotti d’investimento emessi in proprio o dal Gruppo BNP Paribas; per la clientela del Private Banking e di Sviluppo e Consulenza Finanziaria (c.d. SCF), la consulenza ha invece ad oggetto una gamma di offerta più ampia in un sistema ad “architettura aperta”.
Tramite il canale telefonico di “accesso diretto” alle sale operative di BNL, si prevede la prestazione del servizio di consulenza nel caso di operazioni:
• con clienti al dettaglio su prodotti d’investimento;
• di negoziazione con clienti al dettaglio di strumenti finanziari derivati OTC (ad esclusione delle operazioni di compravendita a termine di valuta);
• di negoziazione con clienti Professionali su richiesta e/o di diritto, di strumenti finanziari derivati OTC maggiormente strutturati, secondo la classificazione al riguardo adottata dalla Banca.
Attraverso i canali che non prevedono la contestuale presenza fisica delle parti e non consentono l’interazione diretta fra il Cliente e il personale Banca (quali: le piattaforme di trading on line (c.d. TOL), le piattaforme informatiche (ad es: Bloomberg) o il canale di Banca Telefonica), il Cliente opera su propria iniziativa, senza potersi avvalere del servizio di consulenza. Gli adempimenti obbligatori applicati su detti canali implicano la valutazione di appropriatezza degli ordini
ricevuti dai Clienti e quindi la verifica della loro rispondenza all’esperienza e conoscenza del Cliente.
Il modello di offerta del servizio di consulenza sopra descritto è inoltre derogabile, per determinate e limitate fattispecie operative, in presenza di particolari condizioni previamente individuate nelle procedure interne della Banca e adeguatamente documentate.
Il servizio di consulenza su base non indipendente, offerto come sopra descritto non è prestato per Clienti classificati come Controparti Qualificate.
1 Funzione che consente di prestare il Servizio di Consulenza a distanza, attraverso la condivisione dello schermo del PC del Gestore della Relazione, in modo tale che il Cliente visualizzi gli stessi contenuti nello stesso istante.
2 Servizio non ancora disponibile.
La prestazione dei servizi di investimento in BNL: Profilazione della clientela Al fine di prestare i servizi d’investimento e di raccomandare gli strumenti/prodotti finanziari adatti ai Clienti o potenziali Clienti, BNL prevede un apposito “Questionario per la definizione del Profilo Finanziario del Cliente” che costituisce un utile e fondamentale fonte di conoscenza dello stesso, così da porre la Banca nelle condizioni di valutare le competenze in materia finanziaria e le esigenze del Cliente in relazione alle sue caratteristiche di Investitore.
In particolare:
• nella prestazione dei servizi c.d. esecutivi (esecuzione di ordini; ricezione e trasmissione di ordini; collocamento), la Banca valuta il livello di conoscenza ed esperienza finanziaria del Cliente, al fine di poter condurre una valutazione di “Appropriatezza” delle disposizioni formulate dal Cliente;
• nella prestazione dei servizi di consulenza e di gestione di portafogli, oltreché il livello di conoscenza ed esperienza finanziaria, la Banca valuta il "Profilo Finanziario" dell’Investitore, determinato in base alle informazioni acquisite dal Cliente in merito agli obiettivi di investimento e alla situazione finanziaria dello stesso (inclusa la sua tolleranza al rischio e capacità di sostenere eventuali perdite), al fine di poter suggerire o eseguire operazioni effettivamente “adeguate” per il Cliente.
La Profilazione si riferisce - di norma - al singolo Cliente. Nel caso in cui un rapporto riguardi più soggetti cointestatari (anche con facoltà di compiere operazioni separatamente) la Profilazione si riferisce ad un profilo unitario pur riferito ad una cointestazione, ottenuto mediante la compilazione di un questionario riferito non ai singoli Clienti cointestatari bensì al rapporto di cointestazione (unitariamente considerato). Le informazioni e le avvertenze formulate dalla Banca –sia in generale sia con riferimento alle singole operazioni – (ad es. in tema d’incentivi, adeguatezza/appropriatezza, conflitti di interesse) s’intendono pienamente efficaci nei confronti di tutti i cointestatari, anche se rese nei confronti di un singolo cointestatario.
La Classificazione dei prodotti di investimento
Tutti i prodotti/strumenti finanziari sono trattati tenendo conto del target market proprio del prodotto/strumento, vale a dire il mercato di riferimento per il quale tale prodotto/strumento finanziario risulta compatibile e a cui lo stesso è destinato, nonché nel rispetto della strategia distributiva adottata dalla Banca.
In particolare ciascun emittente individua il target market del prodotto/strumento finanziario destinato agli investitori proponendo conseguentemente una idonea strategia distributiva.
La Banca, sulla base delle informazioni e indicazioni fornite dagli emittenti e dell’analisi delle caratteristiche della clientela risultanti dai questionari di profilazione, individua in concreto il target market dello specifico prodotto/strumento e la relativa la strategia di distribuzione.
Qualora la Banca realizzi prodotti/strumenti finanziari per la distribuzione alla clientela, assicura che tali prodotti vengano concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato mercato di riferimento dalla stessa identificato all’interno di una determinata categoria di clienti. Inoltre Banca assicura che la strategia di distribuzione adottata per i prodotti/strumenti finanziari realizzati, sia coerente con il mercato di clientela per le cui esigenze tali prodotti/strumenti finanziari sono stati realizzati.
La valutazione di adeguatezza
La valutazione di adeguatezza degli ordini ricevuti dai Clienti o delle raccomandazioni fornite dalla Banca può avere il seguente esito:
a) positivo (adeguatezza dell’operazione): in tal caso la Banca può procedere nell’esecuzione dell’operazione;
b) negativo (inadeguatezza dell’operazione): in tal caso si possono verificare le seguenti alternative:
1. se l’esito negativo riguarda:
- prodotti emessi da BNL e dal Gruppo BNP Paribas;
- prodotti emessi da terzi e collocati da BNL, limitatamente al periodo di collocamento, ad eccezione di Titoli di Stato facenti parte della white list;
- perfezionamento per la Clientela al Dettaglio di nuova operazione in Derivati OTC/modifica di una operazione in derivati OTC esistente;
la Banca non può procedere nell’esecuzione dell’operazione;
2. se l’esito negativo riguarda:
- prodotti emessi da terzi negoziati sul Mercato Secondario, BNL concluderà con detto giudizio l’offerta del servizio di consulenza, informando il Cliente dell’Inadeguatezza dell’operazione. Tuttavia, nel caso il Cliente intenda comunque dar corso all’operazione, lo stesso può procedere di sua iniziativa, nell’ambito dei servizi d’investimento offerti dalla Banca, al di fuori della consulenza. In questa circostanza, il Cliente prende atto e accetta che l’operazione viene sottoposta alla verifica di Appropriatezza, cioè alla valutazione del livello di esperienza e conoscenza che il Cliente ha di comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento richiesti comportano. Nel caso lo strumento o il servizio non risultino appropriati per il Cliente o potenziale Cliente, BNL provvede ad informarlo prontamente di tale situazione.
Per gli ordini ricevuti dai Clienti e/o le raccomandazioni fornite dalla Banca, l’Adeguatezza è valutata in base al grado di complessità di ogni singolo prodotto, alla conformità rispetto al rischio medio ponderato di portafoglio, agli obiettivi di investimento dichiarati dal Cliente e alla frequenza dell’operazione. Nell’ambito del servizio di Gestione di portafogli, l’adeguatezza delle operazioni effettuate viene
verificata sulla base del Profilo Finanziario del Cliente e nel rispetto delle caratteristiche della linea di gestione prescelta dallo stesso.
Tale valutazione di adeguatezza, effettuata – come detto - rispetto al rischio medio ponderato del portafoglio del Cliente, comporta che possono risultare adeguate per l’investitore anche operazioni su singoli strumenti/prodotti finanziari che, se considerati isolatamente, avrebbero livello di rischio superiore a quello idoneo per il Cliente, ma risultano coerenti con gli obiettivi e le caratteristiche dell’investitore in quanto valutati nell’ambito del portafoglio complessivo detenuto dal cliente e rispetto all’Indice Sintetico di Rischio di tale portafoglio (c.d. ISR di portafoglio).
La politica degli incentivi di BNL
La Banca consente la ricezione o pagamento di incentivi entro i limiti e alle condizioni previsti in materia dalle norme delle fonti europee, primarie e secondarie, e dalle relative disposizioni di attuazione. In particolare, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento diverso dalla gestione di portafogli, BNL può versare o percepire compensi o commissioni o prestazioni non monetarie da terzi o da chi agisce per conto di questi, a condizione che:
a) siano compatibili con l’obbligo di servire al meglio gli interessi dei suoi Clienti;
b) siano volti ad accrescere la qualità dei servizi dalla Banca prestati.
Tali obblighi non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono la prestazione dei servizi di investimento o sono necessari a tale fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e di cambio che per loro natura non possono entrare in conflitto con il dovere dell’intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.
Con riferimento al servizio di collocamento e all’attività di distribuzione di strumenti finanziari e prodotti bancari e prodotti di investimento assicurativi, l’ammontare degli incentivi (anche sui prodotti collocati in precedenza) che vengono corrisposti alla Banca direttamente dalle Società di Gestione/Compagnie di Assicurazione è di norma determinato in percentuale dei costi e delle commissioni applicate al Cliente dalla Società Emittente od offerente.
La percezione di incentivi da parte di BNL, che può riguardare anche utilità non monetarie (come ad esempio, le prestazioni fornite da terzi sotto forma di formazione del personale, fornitura di materiale pubblicitario, di computer e di prodotti informatici), è ritenuta ammissibile nella misura in cui la stessa trovi giustificazione nell’incremento della qualità dei servizi nell’interesse della clientela. Detto incremento consiste, in particolare, nello svolgimento di tutte le attività di assistenza e supporto prestate alla clientela nelle fasi di distribuzione e commercializzazione nonché nelle fasi successive alla vendita dei prodotti finanziari. Dette attività sono rappresentate, tra l’altro: dall’informativa periodica resa ai clienti ad integrazione di quella obbligatoria, relativamente ai prodotti finanziari detenuti dagli stessi; dall’assistenza telefonica fornita ai Clienti, con l’obiettivo di verificare la dinamica del valore dei prodotti finanziari in cui il cliente ha investito; dalla pianificazione di incontri periodici con la clientela, volti a fornire la valutazione su base continuativa dell’adeguatezza degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio, rispetto alle caratteristiche e necessità finanziarie del Cliente; dalla prestazione di servizio di assistenza volto a individuare e verificare l’asset allocation ottimale per il Cliente.
Nell’ambito della prestazione del servizio di gestione patrimoniale la Banca non accetta onorari, commissioni benefici monetari e non monetari, ad eccezione dei benefici non monetari minori consentiti ai sensi della normativa vigente.
Prima della prestazione dei servizi di investimento la Banca comunica, se del caso, l’esistenza, natura e importo o metodo di calcolo degli incentivi, nell’ambito dell’informativa sui costi ed oneri fornita al Cliente in forma aggregata. I benefici non monetari minori sono descritti in modo generico. I benefici non monetari di altra natura, ricevuti o pagati dalla Banca in relazione al servizio di investimento prestato a un cliente, sono quantificati e indicati separatamente.
Tale informativa viene resa in forma analitica a richiesta del cliente. Inoltre, almeno una volta l’anno, qualora la Banca riceva incentivi continuativi in relazione ai servizi di investimento prestati, informa su base individuale il Cliente in merito all’importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. Laddove non sia possibile quantificare ex ante l’importo dei pagamenti o benefici da ricevere o pagare, la Banca comunicherà al cliente il metodo di calcolo di tale importo, fornendo successivamente (rendicontazioni ex post) le informazioni sull’importo del pagamento o beneficio ricevuto.
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI AVVERTENZE GENERALI
Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l’investitore deve
informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L’investitore deve concludere un’operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un’operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l’investitore e l’intermediario devono valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest’ultimo.
PARTE “A” - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
2) la sua liquidità;
3) la divisa in cui è denominato;
4) gli altri fattori fonte di rischi generali.
1) La variabilità del prezzo.
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
1.1) Titoli di capitale e titoli di debito.
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea dei soci deciderà di distribuire. L’assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell’emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all’andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione – che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
1.2) Rischio specifico e rischio generico.
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell’indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
1.3) Il rischio emittente.
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all’investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell’emittente tanto maggiore è il tasso d’interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’investitore. Per valutare la congruità del tasso d’interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d’interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
1.4) Il rischio d’interesse.
Con riferimento ai titoli di debito, l’investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell’acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall’investitore fino alla scadenza.
Qualora l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d’interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un’unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all’anno; l’aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo dell’8,6%. E’ dunque importante per l’investitore, al fine di valutare l’adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l’investimento.
1.5) L’effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l’investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L’investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d’investimento e società d’investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall’investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell’intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d’investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
2) La liquidità.
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l’investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
3) La divisa.
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l’investitore, tipicamente l'euro per l’investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l’investimento. L’investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’investimento.
4) Gli altri fattori fonte di rischi generali. 4.1) Denaro e valori depositati.
L’investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell’intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
4.2) Commissioni ed altri oneri.
Prima di avviare l’operatività, l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni riguardo tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all’intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d’intermediazione. L’investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l’investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l’autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L’investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l’incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l’investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L’investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
4.5) Sistemi elettronici di negoziazione.
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione “gridati”. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall’investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all’hardware o al software dei sistemi medesimi.
4.6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati.
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita dell’investitore (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
4.7) Rischio connesso all’utilizzo del “bail in”
La Direttiva 2014/59/UE, recepita in Italia dai decreti legislativi nn. 180-181 del 16 novembre 2015, ha istituito un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Tra gli strumenti di risoluzione che possono essere utilizzati dalle Autorità è previsto lo strumento del “bail-in”, che significa “salvataggio interno” (“interno” perché effettuato da chi ha investito in quella banca in crisi, e non dall’esterno, cioè dallo Stato). Con l’applicazione del “bail-in”, i possessori di strumenti finanziari emessi da una banca in “crisi”, si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’emittente lo strumento finanziario.
Inoltre, le Autorità hanno la facoltà di modificare la scadenza ad esempio delle obbligazioni e delle altre passività soggette al salvataggio interno, oltre che modificare l’importo e la data di pagamento degli interessi su detti titoli e passività, anche sospendendo i pagamenti per un periodo transitorio. L’ordine di applicazione del “bail- in” prevede che in primo luogo le perdite siano sostenute dai “proprietari” della banca, ovvero gli azionisti e, a seguire (se il contributo degli azionisti non fosse stato sufficiente), dagli altri soggetti indicati. Ciascuno interviene solo dopo che le risorse della categoria precedente sono state esaurite secondo il seguente ordine:
i) azionisti;
ii) detentori di altri titoli di capitale (ad esempio chi possiede azioni di risparmio);
iii) altri creditori subordinati (ad esempio chi possiede obbligazioni subordinate);
iv) gli altri creditori non subordinati (ad esempio chi ha obbligazioni non subordinate) e i depositi interbancari e delle grandi imprese (tuttavia, dal 1° gennaio 2019, i depositi interbancari e quelli delle grandi imprese saranno assoggettati al bail-in solo dopo gli altri creditori non subordinati);
v) depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese per l’importo che va oltre i 100.000 euro;
vi) Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che contribuisce al “salvataggio interno” al posto dei depositanti protetti.
Lo strumento sopra descritto del “bail-in” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa quali:
(i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
(ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
(iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività.
PARTE “B” - LA RISCHIOSITA’ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Gli strumenti finanziari derivati possono essere caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L’investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l’esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell’operazione, l’investitore e l’intermediario devono verificare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest’ultimo.
Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.
1) Opzioni.
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L’investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
1.1) L’acquisto di un’opzione.
L’acquisto di un’opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l’opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l’investitore avrà perso l’intera somma utilizzata per l’acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell’acquisto di un’opzione, l’investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un’operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo “americano”, esercitarla prima della scadenza. L’esercizio dell’opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l’acquisto o la consegna dell’attività sottostante. Un investitore che si accingesse ad acquistare un’opzione relativa ad un’attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l’opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l’esercizio dell’opzione diventi profittevole è remota.
1.2) La vendita di un’opzione.
La vendita di un’opzione comporta in generale l’assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l’opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell’opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se l’opzione venduta è di tipo “americano”, il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l’operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l’attività sottostante. L’esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l’opzione è stata venduta.
Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte “A”, l’investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.
2) Termini e condizioni contrattuali.
L’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l’investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l’attività sottostante e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.
2.1) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi. Condizioni particolari di illiquidità del mercato possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. L’assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
2.2) Rischio di cambio.
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l’investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
3) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps.
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta dell’investitore (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni possono comportare l’assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all’investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, sulle norme applicabili e sui rischi conseguenti.
3.1) I contratti di swaps possono comportare un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard.
Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Prima di sottoscrivere un contratto, l’investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l’investitore può essere chiamato dall’intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell’operazione sia solida patrimonialmente, poiché, nel caso in cui dal contratto si origini un differenziale a favore dell’investitore, esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l’investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l’intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
PARTE “C” - LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE Dl PATRIMONI PERSONALIZZATA
Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell’esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell’esecuzione delle relative operazioni.
L’investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. L’investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell’apposito contratto scritto. La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall’intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L’intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. L’investitore deve informarsi approfonditamente presso l’intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l’investitore e l’intermediario devono valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest’ultimo.
1. La rischiosità di una linea di gestione.
L’investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:
a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell’ambito della linea di gestione.
1.1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione.
Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l’investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari.
Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l’investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d’investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata. 1.2) La leva finanziaria.
Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all’unità. Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l’intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L’incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale. L’intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni, ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte “B” del presente documento).
L’investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all’unità, oltre a valutarne con l’intermediario l’adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:
a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l’intermediario é tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
c) comprendere che l’uso di una leva finanziaria superiore all’unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l’investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell’intermediario.
2. Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale. 2.1) Richiamo.
Nell’ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall’intermediario, per conto del Cliente, operazioni su strumenti finanziari. E’ quindi opportuno che l’investitore prenda conoscenza di quanto sopra riportato al riguardo, nelle parti “A” e “B” della presente sezione informativa.
2.2) Commissioni ed altri oneri.
Prima di concludere il contratto di gestione, l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni circa tutte le commissioni e le modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all’intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d’intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l’investitore deve considerare che le modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente al numero delle operazioni eseguite, potrebbero aumentare il rischio che l’intermediario esegua operazioni non necessarie.
TRATTAMENTO FISCALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Per la tassazione dei redditi da capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria inerenti le diverse tipologie di strumenti finanziari viene applicato il trattamento fiscale nella misura pro tempore vigente per legge.
Ai sensi del Qualified Intermediary Agreement stipulato tra BNL e l’IRS (“Internal Revenue Service”, Agenzia statunitense corrispondente all’Agenzie delle Entrate), BNL applica i benefici fiscali previsti dai trattati per evitare la doppia imposizione tra il Paese di residenza fiscale del Cliente e gli U.S.A., solo a seguito della presentazione da parte del Cliente dello specifico modulo IRS correttamente compilato e sottoscritto.
CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE
Art. 1 - Oggetto del contratto e suo perfezionamento
1. Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti tra il Cliente e la Banca integrando le condizioni speciali delle singole "Sezioni" relative agli specifici prodotti/servizi offerti dalla Banca.
2. Per l'instaurazione del rapporto, il Cliente sottoscrive apposito modulo o contratto con il quale sceglie altresì i singoli prodotti/servizi di cui chiede l'attivazione. La sottoscrizione del suddetto modulo/contratto comporta l'accettazione delle presenti condizioni generali nonché delle condizioni speciali relative agli specifici prodotti/servizi prescelti.
Art. 2 - Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente
1. Nei rapporti con il Cliente, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.
Art. 3 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni
La Banca osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni in materia di trasparenza e correttezza nella prestazione dei servizi di investimento e accessori della normativa europea, del Testo Unico della Finanza e delle relative disposizioni di attuazione, nonché le previsioni del Decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni (Testo Unico delle Leggi Bancarie e creditizie, o “TUB”) e delle relative disposizioni di attuazione, in quanto applicabili.
Art. 4 - Ufficio Reclami della Banca e Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie.
Il Cliente può rivolgere reclamo scritto, indirizzato all’Ufficio Reclami della Banca, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 00 Xxxx, ovvero all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxxx.xxx o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx. Nel caso in cui il Cliente (se Cliente al dettaglio) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio Reclami ovvero siano decorsi più di sessanta giorni dalla presentazione del reclamo senza che la Banca abbia comunicato le proprie determinazioni, al fine di dirimere l’eventuale controversia con la Banca, potrà ricorrere all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) previsto dall’apposito regolamento Consob (accessibile da: xxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx).
Tale Arbitro conosce delle controversie relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio dei servizi ed attività d’investimento, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n.524/2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori. Il ricorso all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. In ogni caso, il Cliente potrà proporre un’istanza di mediazione dinanzi ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro del Ministero della Giustizia. Tra tali organismi, il Cliente può avvalersi dei servizi offerti dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxx.
Il ricorso all’ACF o ad un organismo di mediazione, nella misura di quanto previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria, è peraltro condizione per poter poi eventualmente ricorrere all’Autorità giudiziaria.
Art. 5 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela
1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni di cui alle seguenti Sezioni; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e, comunque, tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ. a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
4. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità di tale esecuzione.
Art. 6 - Invio di corrispondenza alla Banca
1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti; essi hanno corso a rischio del Cliente, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardo nella trasmissione (per causa non imputabile alla Banca).
2. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile.
Art. 7 - Invio della corrispondenza al Cliente
1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca - anche relativi alle presenti condizioni - saranno fatti al Cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo (anche di posta elettronica) comunicato per iscritto.
In alternativa alla forma cartacea, qualora l’operatività del presente contratto lo consenta, è in facoltà del Cliente scegliere di ricevere le comunicazioni periodiche di trasparenza relative allo svolgimento del rapporto contrattuale nonché altre eventuali comunicazioni inerenti detto rapporto, in forma elettronica, c.d. “Servizio di dematerializzazione”; le modalità dell’utilizzo della forma elettronica sono comunicate al Cliente all’atto dell’adesione al “Servizio di dematerializzazione” predetto. In ogni momento del rapporto il Cliente ha la facoltà di modificare la tecnica di comunicazione utilizzata (cartacea o elettronica). L’adesione al “Servizio di dematerializzazione”, così come la facoltà di modifica della tecnica di comunicazione, può essere effettuata anche in Agenzia.
2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono pienamente efficaci anche nei confronti degli altri.
Art. 8 - Identificazione del Cliente e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca
1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.
2. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione, l’idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).
Art. 9 - Deposito delle firme autorizzate
1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.
2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).
Art. 10 - Poteri di rappresentanza
1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, o telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.
3. Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito ai commi precedenti. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
Art. 11 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto
1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, ivi comprese le attività collegate all’attribuzione del profilo finanziario del rapporto, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con
piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari.
L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
3. Ad ulteriore specifica di quanto previsto nel comma 1 - e fermo quanto in generale ivi previsto -, per ciò che concerne l’operatività, i cointestatari con facoltà di disposizione disgiunta si conferiscono vicendevole e reciproco mandato, con piena liberazione della Banca, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1394 cod.civ. e 1395 cod. civ., affinché venga posta in essere, anche da uno solo di essi in nome e per conto di tutti gli altri cointestatari oppure in nome e per conto di uno solo degli altri, qualsivoglia tipo di operazione (di sottoscrizione/acquisto, vendita/rimborso, conversione, etc.) in relazione agli strumenti/prodotti finanziari in custodia ed amministrazione (es. azioni, obbligazioni, certificates, e ogni altro strumento/ prodotto finanziario anche nominativo, oltre che i certificati di deposito) e agli organismi di investimento collettivo del risparmio, conferendosi al riguardo ogni più ampio potere e facoltà.
4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.
5. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
Art. 12 - Diritto di garanzia
1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a 2 volte il predetto credito.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
Art. 13 – Compensazione
1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.
3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 11 sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 2, cod. civ., salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.
Art. 14 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla Clientela ed imputazione dei pagamenti
1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all’art. 1193, comma 2, cod. civ. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest’ultimo.
Art. 15 - Determinazione e modifica delle condizioni
1. Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nel modulo di cui all’art. 1, nonché nei fogli informativi a disposizione nei locali della Banca, con riferimento ai rispettivi rapporti.
2. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo, con preavviso minimo di 60 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal cliente. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, senza penalità e spese di chiusura, con diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Se il Cliente non esercita il diritto di recesso nei termini stabiliti, la Banca riterrà approvate le modifiche.
Art. 16 - Incedibilità dei Servizi
1. I Prodotti e/o i Servizi di cui alle seguenti Sottosezioni sono di natura strettamente personale e non possono in nessun caso essere ceduti dal Cliente a terzi.
Art. 17 – Incentivi
1. La Banca potrà ricevere o pagare incentivi entro i limiti e alle condizioni indicati dalle disposizioni vigenti.
2. Per i servizi diversi dalla gestione di portafogli e dalla consulenza, se prestata su base indipendente: la Banca non ammette di pagare o percepire compensi o commissioni o di fornire o ricevere benefici non monetari se non dallo stesso Cliente (o da soggetto che agisca per suo conto), a meno che detti pagamenti o benefici:
a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito alla clientela;
b) non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente. In tali casi, l’esistenza, la natura e l’importo (ovvero il metodo di calcolo) di tali pagamenti o benefici sono comunicati chiaramente al cliente prima della prestazione del servizio, nonché, se del caso, le eventuali modalità per trasferire al cliente i predetti compensi o benefici (monetari o non monetari) percepiti per la prestazione del servizio. Resta inteso che tali obblighi non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione del servizio (quali, ad esempio: costi di custodia, competenze di regolamento e cambio).
3. Per i servizi di gestione di portafogli e di consulenza, se prestata su base indipendente:
a) La Banca restituisce integralmente al cliente, dopo la loro ricezione nei tempi ragionevolmente necessari, ogni compenso, commissione o beneficio monetario eventualmente pagato o fornito da terzi, in relazione ai servizi prestati al cliente, sulla base di un’apposita politica a tal fine definita dalla Banca. La Banca inoltre informa i clienti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario ad essi trasferiti mediante adeguate modalità.
b) La Banca non accetta benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entità, che risultano ammissibili in quanto rientrino nelle categorie previste dalla normativa vigente, siano ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento della Banca in alcun modo pregiudizievole per gli interessi del cliente. I benefici non monetari di minore entità eventualmente percepiti dalla Banca sono comunicati ai clienti prima della prestazione del servizio, fornendone una descrizione generica.
4. In relazione alla prestazione del servizio di gestione di portafogli o di altri servizi di investimento o accessori, potrebbe essere fornita alla Banca ricerca in materia di investimenti da parte di soggetti terzi. Tale ipotesi non costituisce percezione di incentivi secondo la normativa di riferimento, in quanto detta ricerca verrà remunerata direttamente dalla Banca mediante risorse proprie o, in alternativa, verrà pagata attraverso un apposito conto di pagamento per la ricerca, finanziato e gestito dalla Banca secondo la normativa applicabile.
Art. 18 - Spese e oneri fiscali
1. Le spese e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso.
2. Per il pagamento di quanto dovuto la Banca è autorizzata ad addebitare il c/c collegato ai detti rapporti.
Art. 19 - Legge applicabile
1. I rapporti con la Clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.
CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE A SPECIFICI PRODOTTI/SERVIZI SEZIONE I SERVIZI DI INVESTIMENTO
SOTTOSEZIONE A - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1. Premessa
1. I rapporti sono regolati, oltre che dalle “Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente”, dalle seguenti disposizioni comuni e dalla disciplina contrattuale relativa a ciascuno dei rapporti medesimi.
Art. 2. Conflitti di interessi
1. La Banca adotta ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, tra la Banca, inclusi i suoi dirigenti, dipendenti, gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse ad essa, e i clienti della stessa, oppure tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.
2. La Banca adotta disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli dirette ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi della clientela.
3. Quando le misure adottate ai sensi del comma 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca procederà a dare chiara informazione ai clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché gli stessi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati. Tale informativa è fornita al cliente su supporto duraturo.
4. Quanto sopra indicato trova applicazione anche per i conflitti di interesse derivanti dall’eventuale percezione di incentivi corrisposti da soggetti terzi o derivanti dalle politiche di remunerazione e dalle strutture di incentivazione adottate. Art. 3 - Servizio di consulenza in materia di investimenti.
1. Il servizio di "consulenza in materia di investimenti" consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro richiesta del cliente stesso o per iniziativa della Banca, con riferimento alla richiesta o alla disposizione di una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata quando viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.
2. Le raccomandazioni personalizzate sono rese dalla Banca sulla base delle informazioni fornite dal cliente secondo quanto previsto dal successivo art. 4. Resta in facoltà del cliente di non avvalersi della Banca al fine di dare esecuzione alle raccomandazioni personalizzate. Il cliente prende atto che le raccomandazioni personalizzate possono perdere repentinamente la propria validità dal punto di vista
della loro convenienza per il cliente a seguito anche di avvenimenti congiunturali e di mercato.
3. La Banca fornirà le raccomandazioni personalizzate con diligenza, professionalità, trasparenza e nell’interesse del cliente. In ogni caso, il cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che le obbligazioni assunte dalla Banca sono obbligazioni di mezzi e non di risultato. La Banca non garantisce, pertanto, alcuno specifico risultato collegato alle raccomandazioni personalizzate fornite e non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle operazioni consigliate e/o ai risultati dalle stesse determinati. Nessuna responsabilità potrà quindi insorgere a carico della Banca per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il cliente dovesse subire a seguito delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni personalizzate fornite dalla Banca.
4. La Banca effettua una valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti/prodotti finanziari che compongono il portafoglio del Cliente (con esclusione degli strumenti derivati non trattati su sedi di negoziazioni (c.d. derivati OTC)), quando il Cliente lo richiede e, in ogni caso, almeno una volta l’anno. Tale valutazione periodica viene effettuata con maggiore frequenza in base al profilo di rischio del Cliente e al tipo di strumenti/prodotti finanziari oggetto di raccomandazione.
5. Quando il presente rapporto contrattuale sia intestato a più persone, ciascuna di esse singolarmente potrà richiedere e ottenere dalla Banca raccomandazioni personalizzate con piena efficacia anche nei confronti degli altri cointestatari.
6. La Banca fornisce ai clienti raccomandazioni personalizzate nell’ambito del servizio di consulenza su base non indipendente, avente ad oggetto un’ampia gamma di strumenti e prodotti finanziari, principalmente emessi dalla Banca o da entità ad essa collegate.
7. In relazione alla tipologia di classificazione del Cliente da parte della Banca a fini commerciali, la Banca – in aggiunta al servizio di consulenza di cui ai precedenti commi – si impegna a fornire una consulenza su base non indipendente in maniera strutturata e continuativa dietro pagamento di un corrispettivo; il Cliente può scegliere di aderire a tale ulteriore modalità di prestazione del servizio di consulenza sottoscrivendo l’apposita documentazione.
8. La Banca potrà offrire inoltre un servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente secondo le modalità e i termini indicati in un apposito contratto sottoscritto dai Clienti per l’attivazione di tale servizio.
Art. 4 – Valutazione di adeguatezza nei servizi di Consulenza in materia di investimenti e di Gestione di portafogli
1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o potenziale cliente (anche rispetto alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di sostenere perdite), nella prestazione del servizio di Consulenza in materia di investimenti e/o di Gestione di portafogli, la Banca ottiene dal cliente le informazioni necessarie in merito:
a) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria, anche in relazione alla capacità di sostenere eventuali perdite;
c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.
2. Qualora la Banca non ottenga le informazioni di cui al comma 1. si astiene dal prestare il servizio di Consulenza in materia di investimenti e il servizio di Gestione di portafogli.
3. La Banca - sulla base delle informazioni ricevute dal cliente e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito – procede alla valutazione che la specifica ‘operazione consigliata o realizzata nell’ambito del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri:
a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente in questione;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione.
4. La Banca effettua la valutazione di cui al precedente comma sulla base delle informazioni originariamente fornite, senza che alcun inadempimento o responsabilità possa esserle imputato in mancanza di comunicazione da parte del cliente di ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni originariamente fornite, a meno che esse siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.
5. Quando la Banca fornisce il servizio di Consulenza in materia di investimenti o di Gestione di portafogli ad un cliente professionale, può presumere che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato come cliente professionale, lo stesso abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze per comprendere i rischi inerenti all’operazione consigliata o alla gestione del suo portafoglio.
6. In caso di prestazione del servizio di Consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale considerato tale di diritto, la Banca può presumere che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.
7. Nel caso di rapporto cointestato (anche con facoltà per i cointestatari di disporre operazioni disgiuntamente) la valutazione di adeguatezza e/o appropriatezza viene effettuata dalla Banca con riguardo al “Profilo Finanziario” attribuito, sulla base dell’apposito Questionario di Profilazione, al rapporto in cointestazione unitariamente considerato. Inoltre, in conformità alla regolamentazione vigente, in caso di rapporto intestato ad un cliente (anche non persona fisica) e su cui sia autorizzato ad operare un altro soggetto (come, ad esempio, il procuratore, rappresentante o legale rappresentante), si precisa che, ai fini della suddetta valutazione, sono considerati: la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del cliente a cui è intestato il rapporto (e non quelli del rappresentante o delegato ad operare), mentre le conoscenze ed esperienze rilevanti sono quelle del rappresentante (e, in generale, del soggetto autorizzato a effettuare operazioni per conto del cliente).
Art. 5. Appropriatezza delle operazioni.
1. La Banca, quando presta servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti, richiede al cliente di fornire informazioni in merito alla sua
conoscenza ed esperienza nel settore d’investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto.
2. Nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dal servizio di Gestione di portafogli, sulla base delle informazioni di cui al precedente articolo 4, la Banca procede alla verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.
3. La Banca ha il diritto di presumere che il cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale.
4. La Banca, qualora ritenga che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente, avverte lo stesso di tale situazione. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
5. La Banca, qualora il cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al primo comma o qualora tali informazioni non siano sufficienti, avverte il cliente che tale decisione impedirà di determinare se il servizio o lo strumento sia per lo stesso appropriato. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
6. Le previsioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso di prestazione dei servizi con modalità di “mera esecuzione” di cui all’articolo 4, della Sottosezione C) del presente contratto).
Art. 6. Durata del contratto-Recesso
1. I contratti disciplinati dalle successive Sottosezioni sono a tempo indeterminato e il Cliente può recedere - anche relativamente ad uno solo di essi – con comunicazione scritta, in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà con le medesime modalità, in presenza di giustificato motivo, ovvero, in assenza di quest’ultimo, con un preavviso di 15 giorni. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione, da darsi mediante lettera raccomandata a/r.
Art. 7 Impossibilità di comunicazione delle informazioni e/o di esecuzione degli ordini. Registrazione delle comunicazioni
1. Il Cliente esonera la Banca da qualsiasi responsabilità per eventuali disguidi che possano intervenire nella richiesta o nella comunicazione delle informazioni, nonché nella trasmissione ed esecuzione degli ordini, dovuti a cattivo funzionamento dei sistemi, degli impianti telefonici ed elettronici o comunque dovuti a situazioni e circostanze alla Banca non imputabili o comunque non prevedibili.
2. La Banca, inoltre, non risponderà per la mancata comunicazione di informazioni o esecuzione di ordini dovuti a causa di forza maggiore e/o ad eventi, ancorché non imprevedibili, comunque indipendenti dalla propria volontà e diligenza.
3. Il Cliente prende atto e accetta che la Banca registra le conversazioni telefoniche e le comunicazioni fra Cliente e Banca che danno luogo o possono dar luogo ad operazioni d’investimento.
SOTTOSEZIONE B - SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
Art. 1 - Oggetto del contratto
1. La Banca svolge il servizio di deposito in amministrazione di strumenti finanziari e altre specie di titoli (di seguito denominati anche semplicemente titoli) alle seguenti condizioni. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso oppositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).
Art. 2 - Titoli e strumenti finanziari oggetto del deposito
1. Oggetto del deposito possono essere sia titoli e strumenti finanziari cartacei, che strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V, del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione.
2. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
3. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la Banca depositaria prende luogo dalla consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili, secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
Art. 3 - Svolgimento del servizio
1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.
2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente stesso.
3. Per i titoli non quotati nelle Borse italiane, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
4. In mancanza di istruzioni contrarie, da conferire alla Banca con congruo anticipo rispetto alla data di negoziazione "ex cedola" o "ex dividendo", la Banca medesima cura l’incasso degli interessi o dei dividendi.
5. La Banca è espressamente autorizzata per i titoli nominativi oggetto del deposito ad apporre e firmare in nome e per conto del Cliente, anche a favore della Banca, la girata di trasferimento.
Art. 4 - Obbligazioni del Cliente
1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.
Art. 5 - Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente
1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a.r. a pagare entro il termine di 15 giorni decorrente dal ricevimento della raccomandata stessa.
2. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
3. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni.
4. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
5. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art. 6 - Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito
1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca, che provvede nel tempo tecnicamente necessario. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l’avviso deve essere rinnovato.
2. In caso di parziale o totale ritiro dei suddetti titoli subdepositati a norma del successivo art. 10 la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente, tenendo conto della necessità di ricevere i titoli medesimi dagli organismi subdepositari. Art. 7 - Invio del Rendiconto Finanziario Integrato
1. La Banca invia trimestralmente al Cliente un rendiconto finanziario integrato recante la posizione dei prodotti finanziari associati al deposito titoli. Il Cliente ha facoltà di chiedere di ricevere il rendiconto con frequenza maggiore, con costi a proprio carico. Ai fini di tale rendicontazione, per strumenti/prodotti finanziari associati al deposito titoli si intendono tutte le tipologie di prodotti finanziari del risparmio amministrato (es. azioni, obbligazioni, titoli di Stato), del risparmio gestito (es. SICAV, fondi comuni di investimento, gestioni patrimoniali), dei prodotti d'investimento assicurativi/previdenziali (es. polizze tradizionali, multiramo index linked, fondi pensione) negoziati e/o collocati/intermediati dalla Banca. I prodotti d'investimento assicurativi/previdenziali e del risparmio gestito sono inclusi anche se sottoscritti da uno solo degli intestatari del deposito, fermo restando che la rendicontazione obbligatoria del singolo prodotto assicurativo/previdenziale e di risparmio gestito sarà inviata dalle rispettive società emittenti all’indirizzo indicato in sede di sottoscrizione. Ai fini di un dettaglio complessivo della posizione finanziaria del cliente, la Banca indicherà anche il saldo del conto corrente (associato al deposito) e di eventuali conti di deposito/certificati di deposito, parimenti intestati al cliente.
2. La Banca invierà il rendiconto finanziario integrato nel caso in cui il deposito abbia un saldo maggiore di zero alla data di rendicontazione o si registrino movimenti (limitatamente agli strumenti del risparmio amministrato) nel periodo di rendicontazione. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento del rendiconto senza che sia pervenuto alla Banca un reclamo scritto specifico, la comunicazione si intenderà senz’altro riconosciuta esatta ed approvata.
3. La Banca potrà fornire tale rendiconto periodico ai clienti mediante accesso a un sistema on-line.
4. Quando la Banca presta al cliente anche il servizio di gestione del portafoglio può fornire il rendiconto periodico su indicato unitamente al rendiconto periodico che fornisce per le attività di gestione del portafoglio.
Art. 8 - Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito
1. In deroga all’art. 11 delle condizioni generali, quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà anche solo con lettera raccomandata. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere.
Art. 9 - Trasferimento del deposito di titoli cartacei
1. La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo dandone comunicazione al Cliente.
Art. 10 - Sub-deposito dei Titoli
1. La Banca è autorizzata a subdepositare in tutto o in parte i Titoli presso depositari abilitati. Al riguardo la Banca è sin d’ora espressamente autorizzata dal Cliente a procedere col sub-deposito dei Titoli presso gli intermediari, corrispondenti esteri o altri organismi che effettuano servizi di gestione accentrata o di custodia di strumenti finanziari elencati nella clausola che segue ovvero, se la Banca lo ritiene necessario, presso altre banche e/o organismi, italiani ed esteri, indicati nelle apposite comunicazioni e rendicontazioni che saranno periodicamente inviate al Cliente che ne consentano la custodia e l’amministrazione accentrata. Il Cliente prende altresì atto ed acconsente affinché i depositari si avvalgano a propria volta, e per particolari esigenze, dei servizi di altri depositari.
2. Registrazioni della Banca in assenza di Subdepositari. Il Cliente prende atto che per alcuni OICR non esiste alcun soggetto responsabile per la custodia delle quote o azioni emesse e che la titolarità delle parti dell’OICR può risultare da registrazioni extra-contabili tenute da agenti incaricati dell’OICR interessato che non rivestono la qualifica di intermediario depositario. In tali casi, le registrazioni della Banca nel Conto Xxxxxx riflettono le evidenze rilasciate dall’agente dell’OICR.
3. Xxxxx quanto precisato nelle clausole che precedono, resta comunque inteso che, anche relativamente ai Titoli sub-depositati, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente ai sensi e per gli effetti del presente Contratto.
SOTTOSEZIONE C - RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI, DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI, CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
Art. 1 - Oggetto del contratto
1. La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di esecuzione ordini per conto dei clienti, di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari derivati non quotati
sui mercati regolamentati (c.d “Over the Counter” o OTC), di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, di collocamento di strumenti finanziari, di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione. Nello svolgimento dei predetti servizi, la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio.
2. Le caratteristiche delle attività svolte consistono:
- nella compravendita di strumenti finanziari nella quale la Banca si pone come controparte diretta del Cliente (negoziazione per conto proprio) ovvero interviene, come controparte di un terzo soggetto operante sul mercato, nell’interesse del Cliente (esecuzione di ordini per conto dei clienti);
- per quanto riguarda la ricezione e trasmissione di ordini, nella raccolta delle disposizioni del Cliente e nella loro tempestiva trasmissione al soggetto autorizzato alla negoziazione o al collocamento;
- per quanto riguarda il collocamento/distribuzione, nell’offerta al cliente di acquistare e/o sottoscrivere strumenti e/o prodotti finanziari e/o prodotti di investimento assicurativi, in sede di collocamento e/o distribuzione.
Art. 2 - Conferimento degli ordini
1. Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto eventualmente anche attraverso “Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede” a tal fine autorizzati. All’atto del ricevimento dell’ordine, la Banca o il consulente finanziario rilasciano apposita attestazione cartacea.
2. Qualora vengano impartiti attraverso consulenti finanziari, gli ordini, ai fini della loro esecuzione nel rispetto della priorità di ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima. I consulenti finanziari possono ricevere esclusivamente: a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale operano ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente; c) strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.
3. È facoltà della Banca non trasmettere o non eseguire l’ordine conferito dal Cliente, dandone immediata comunicazione al Cliente stesso.
4. Ove l’ordine sia impartito telefonicamente, l’assolvimento dei cennati obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del cliente risultano da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
5. In materia di ordini impartiti telefonicamente, la Banca si riserva la facoltà di assegnare alla clientela uno specifico canale telefonico facente parte del c.d. "servizi a distanza", per il quale è prevista la sottoscrizione di separato contratto.
6. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal Cliente qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.
7. La Banca è tenuta – ai sensi del Regolamento UE n.600/2014 e del Regolamento Del. UE n.590/2017 - ad effettuare le segnalazioni alle competenti Autorità di determinate operazioni su strumenti finanziari, specificando i codici identificativi del Cliente. Ai fini di tali adempimenti, la Banca necessita del c.d. Codice LEI (Legal Entity Identifier) del Cliente (se diverso da persona fisica operante come consumatore o che svolge attività professionale) Il Cliente si obbliga pertanto a fornire alla Banca i suddetti Codici identificativi e a segnalare prontamente alla Banca eventuali modifiche degli stessi. Il Cliente è quindi consapevole e accetta che la Banca non potrà dare seguito ad un ordine oggetto degli obblighi di segnalazione, qualora la stessa non disponga dei predetti codici identificativi o se detti codici siano invalidi. In caso di modifiche della normativa applicabile sopra citata, troveranno applicazione e s’intendono richiamate le disposizioni tempo per tempo vigenti.
8. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al mancato adempimento, da parte del Cliente, degli obblighi a previsti a Suo carico dalla normativa vigente e dal presente contratto.
9. Come previsto dall’art. 1, comma 345-terdecies, della L. 23-12-2005 n.266, nelle ipotesi in cui sussistano i presupposti previsti dalla legge in materia di “rapporti dormienti” (che consistono nella mancata movimentazione dei rapporti da parte del cliente per il periodo di 10 anni), la Banca è tenuta a devolvere al relativo Fondo
c.d. “rapporti dormienti” (istituito presso il MEF) il controvalore dei titoli presenti nel deposito titoli del cliente. Al ricorrere di tali presupposti di dormienza e per la suddetta finalità di devoluzione prevista dalla legge in materia di “rapporti dormienti”, il Cliente, eventualmente anche per i propri eredi e aventi causa, autorizza espressamente la Banca alla liquidazione dei titoli presenti nel deposito titoli.
Art. 3 - Misure per l’esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente
1. La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere, allorché esegue ordini, il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
2. Per stabilire l’importanza relativa dei fattori di cui al comma 1, la Banca tiene conto dei seguenti criteri:
a) caratteristiche dell’ordine del cliente;
b) caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine;
c) caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.
3. La Banca provvede a fornire ai clienti informazioni sulla propria strategia di esecuzione di ordini, specificando se la stessa preveda che gli ordini possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione. Con la sottoscrizione della documentazione per l’avvio del rapporto, il Cliente presta il proprio consenso alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca (descritta nella documentazione informativa a disposizione della clientela).
4. La Banca, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, si attiene alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute. Queste ultime, pertanto, possono pregiudicare il conseguimento da parte della Banca del miglior risultato possibile.
5. La Banca si riserva di procedere all’esecuzione degli ordini conferiti e in caso di rifiuto ne dà prontamente informazione al cliente.
Art. 4 - Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente
1. Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i clienti tenendo conto dei fattori e dei criteri di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo.
2. Le misure di cui al comma che precede identificano, per ciascuna categoria di strumenti, i soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.
3. La Banca provvede a fornire ai clienti informazioni appropriate sulla propria strategia di trasmissione stabilita ai sensi del presente articolo.
4. La Banca, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, si attiene alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute. Queste ultime, pertanto, possono pregiudicare il conseguimento da parte della Banca del miglior risultato possibile.
5. La Banca si riserva di procedere alla trasmissione degli ordini conferiti e in caso di rifiuto ne dà prontamente informazione al cliente.
Art. 5 - Gestione degli ordini dei clienti
1. La Banca che tratta ordini, per conto dei clienti applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Banca adempie alle seguenti condizioni quando tratta gli ordini dei clienti:
a) assicura che gli ordini eseguiti per conto dei clienti siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
b) tratta gli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente;
c) informa il cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
3. Se la Banca ha la responsabilità di controllare o disporre il regolamento di un ordine eseguito, adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro, di pertinenza dei clienti, ricevuti a regolamento dell’ordine eseguito siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto del cliente.
4. La Banca provvede ad effettuare un uso corretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei soggetti rilevanti, come definiti dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis del Testo Unico.
Art. 6 - Mera esecuzione degli ordini - Execution Only
1. La Banca può prestare i servizi di mera esecuzione degli ordini e di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia necessario procedere alla determinazione di appropriatezza, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i suddetti servizi sono connessi ad uno dei seguenti strumenti finanziari non complessi:
a.1) azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione di quelle che incorporano uno strumento derivato;
a.2) obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato, ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, in un mercato equivalente di un paese terzo o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione di quelle che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato;
a.3) strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelli che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato;
a.4) azioni o quote di OICVM, ad esclusione degli OICVM strutturati di cui all’articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 583/2010;
a.5) depositi strutturati, ad esclusione di quelli che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all’uscita dal prodotto prima della scadenza;
a.6) altri strumenti finanziari non complessi, che soddisfano i criteri specificati dall’articolo 57 del Regolamento UE 2017/565;
b) il servizio è prestato a iniziativa del cliente;
c) il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non sarà tenuta a valutare l’appropriatezza e che pertanto l’investitore non beneficerà della corrispondente protezione.
L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
2. Per la classificazione degli strumenti finanziari come “complessi” o “non complessi”, ai fini della prestazione del servizio di mera esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini con le modalità che precede, la Banca si attiene agli orientamenti delle competenti Autorità di Xxxxxxxxx.
Art. 7 - Concessione di finanziamenti al Cliente
1. E' facoltà della Banca concedere alla clientela finanziamenti destinati alla esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene la Banca stessa, previa acquisizione di adeguate garanzie a fronte del finanziamento concesso.
2. Configura, tra l'altro, concessione di finanziamento l'effettuazione di operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all'acquisizione da parte del Cliente a titolo di provvista di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse, sempre previa acquisizione di adeguante garanzie a fronte del finanziamento concesso.
3. In ogni caso il valore degli strumenti finanziari o delle altre garanzie offerte dall'investitore deve risultare congruo rispetto all'importo del finanziamento concesso. Detta congruità dovrà essere e permanere effettiva durante tutta la durata del singolo contratto.
4. I finanziamenti di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo nonché le specifiche caratteristiche degli stessi (tipologia, tasso e maggiori oneri in caso di mora, prezzi, condizioni, ius variandi) sono oggetto di espresse pattuizioni integrative delle presenti norme, contenute nei relativi atti di finanziamento.
Art. 8 - Garanzie relative alle operazioni richieste
1. L’esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente di compravendita su strumenti finanziari è subordinata, in quanto previsto dalle disposizioni vigenti, alla
costituzione da parte del Cliente stesso delle garanzie comunicate dalla Banca, comunque non inferiori ai limiti previsti dalle citate disposizioni.
Art. 9 – Variabilità del valore degli investimenti effettuati
1. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
Art. 10– Strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati
1. Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:
- il rischio di non essere facilmente liquidabili;
- la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
Art. 11 - Vendite allo scoperto
1. Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata il Cliente prende atto che la ricopertura dell’operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione sarà eseguita in conformità alle vigenti disposizioni.
Art. 12 - Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati
Per la negoziazione di strumenti finanziari derivati non quotati sui mercati regolamentati (c.d. “Over The Counter" – “O.T.C.”) si rinvia ad apposita documentazione contrattuale.
Art. 13 - Deposito degli strumenti finanziari
1. Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui alla presente Sottosezione saranno immessi o registrati in un deposito amministrato presso la Banca disciplinato dalle norme contenute nella Sottosezione B - Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari.
Art. 14 - Opposizione all’esecuzione degli ordini nel rapporto cointestato
1. In deroga a quanto disposto dall’art. 11 delle Condizioni Generali, la Banca quando da uno dei cointestatari le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata, non darà corso agli ordini che non le siano stati impartiti congiuntamente da tutti i cointestatari. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere.
Art. 15 – Rendicontazioni delle operazioni eseguite
1. La Banca fornisce ai clienti la rendicontazione dei servizi prestati. La rendicontazione comprende, laddove previsto, i costi delle operazioni e dei servizi prestati.
2. Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l’offerta fuori sede:
a) la Banca fornisce prontamente al cliente, su un supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine;
b) nel caso di un cliente al dettaglio, viene inviato un avviso su supporto duraturo che conferma l’esecuzione dell’ordine entro il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal medesimo.
Le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante comunicazione da inviarsi attraverso l’utilizzo dei sistemi previsti con l’adesione da parte del Cliente ai Servizi a distanza.
3. Le disposizioni previste dal precedente comma 2, lettera b), non trovano applicazione quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente al dettaglio da un diverso soggetto.
4. Su richiesta del cliente la Banca fornisce anche informazioni circa lo stato dell’ordine.
5. Nel caso di ordini per un cliente al dettaglio relativi a quote o azioni di OICR, che vengono eseguiti periodicamente, la Banca oltre a quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, fornisce, almeno ogni sei mesi, le informazioni previste al riguardo dalla regolamentazione vigente (art. 59, par. 4, Regolamento Delegato UE n.2017/656).
6. Per gli strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o posizioni con passività potenziali, la Banca informa i clienti al dettaglio di eventuali perdite per cui il valore iniziale di uno strumento subisca un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Salvo che sia diversamente concordato con il cliente, tale comunicazione, effettuata strumento per strumento, verrà inviata entro la fine del giorno lavorativo nel quale la predetta soglia è superata o, qualora sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo.
7. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto specifico, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 20 giorni dalla data di ricezione della documentazione stessa.
Art. 16 – Efficacia degli ordini a seguito del recesso
1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dall’art. 4 delle Disposizioni Comuni, restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.
SOTTOSEZIONE D - GESTIONE DI PORTAFOGLI
Art. 1 - Svolgimento del servizio
La Banca presta il servizio di gestione di portafogli ai sensi delle norme del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione. Il servizio è regolato dalle disposizioni dello specifico contratto e del mandato sottoscritto dal Cliente per l’attivazione del servizio di gestione (il “Contratto di Gestione”), nonché dalle previsioni del presente “Contratto Unico per la prestazione dei Servizi d’Investimento ed Accessori”, in quanto applicabili.
Art. 2 - Commissioni e oneri a carico del Cliente
Per le attività svolte nell’ambito del servizio di gestione, sono previste a carico del Cliente le commissioni, spese e oneri di seguito richiamati.
- commissioni di ingresso/sottoscrizione;
- commissioni di gestione (ivi comprese le commissioni di gestione dovute agli “OICR target”, ove previste);
- commissioni di performance.
Sono inoltre a carico del Cliente le spese e oneri previsti per:
- custodia degli strumenti finanziari;
- sottoscrizione e/o intermediazione addebitate da terzi emittenti e/o intermediari;
- regolamento delle operazioni;
- invio del rendiconto periodico o in occasione della chiusura del mandato;
- operazioni di rimborso parziale;
- oneri di natura fiscale (ivi compresa l’Imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461).
Gli importi di tutti i costi, oneri e commissioni dovute alla Banca per la prestazione del servizio di gestione sono indicati nell’apposito documento riepilogativo delle condizioni economiche allegato al sopra citato Contratto di Gestione.
NORME INTEGRATIVE DELLA CONSULENZA SU BASE NON INDIPENDENTE PER MODELLO “FULL”
Art. 1 – Oggetto e contenuto del servizio di consulenza su base non indipendente del modello “Full”
1. Il servizio di consulenza su base non indipendente prestato nell’ambito del modello di offerta Full si articola in una serie integrata di specifiche raccomandazioni personalizzate strettamente collegate ad operazioni di negoziazione in strumenti e/o prodotti finanziari effettuate dal Cliente tramite la stessa Banca,
2. Le raccomandazioni personalizzate - che la Banca fornisce al Cliente periodicamente, su sua specifica richiesta, ovvero tutte le volte in cui siano rilevati disallineamenti rispetto alla composizione ed allocazione ottimale del portafoglio investimenti - hanno ad oggetto specifiche operazioni di Investimento / disinvestimento su determinati strumenti e/o prodotti finanziari che vengono individuate dalla Banca (i) nel rispetto del profilo di esperienza e conoscenza del Cliente, del suo livello di tolleranza al rischio e dei suoi obiettivi di investimento, nonché (ii) nel modo ritenuto più idoneo ed adeguato a realizzare gli obiettivi d’investimento espressi di volta in volta dal Cliente stesso. Per portafoglio investimenti deve intendersi esclusivamente il portafoglio investimenti a valere del deposito titoli del modello Full, a nulla rilevando a questi fini la titolarità di altri eventuali depositi titoli in BNL, mono o cointestati, diversi dal modello Full.
3. Le attività sopradescritte vengono prestate con riguardo ad un’ampia gamma di strumenti e/o prodotti finanziari (che possono avere un carattere di esclusività per il modello Full), emessi e/o collocati sia dalla Banca e da società del Gruppo BNP Paribas sia da società terze, oltre che riguardo a prodotti e/o strumenti finanziari negoziati sul mercato secondario (mentre esulano dall’ambito del servizio, allo stato, alcuni servizi e specifici strumenti/prodotti finanziari, quali, ad esempio, il servizio di gestioni individuali di portafogli d’investimento, gli strumenti finanziari derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati, c.d. derivati over the counter o derivati otc).
4. Resta inteso che il Cliente è libero di dare esecuzione o meno alle raccomandazioni personalizzate fornite dalla Banca. In particolare, ogni decisione di investimento o disinvestimento costituisce assoluta prerogativa del Cliente e, solo a seguito della disposizione d’investimento/disinvestimento del Cliente, la Banca darà corso alle operazioni sugli strumenti e/o prodotti finanziari oggetto di dette raccomandazioni personalizzate.
5. Ad integrazione del rendiconto finanziario integrato, il Cliente potrà richiedere in qualsiasi momento alla Banca l’elaborazione di ulteriori resoconti e concordare con il proprio gestore personalizzato appositi incontri, dedicati ad esaminare il portafoglio investimenti e gli esiti delle attività di investimento/disinvestimento, fermo restando che l’unica documentazione e rendicontazione fornita in relazione al servizio in oggetto è quella elaborata e prodotta attraverso le apposite procedure elettroniche della Banca. Qualunque eventuale ulteriore documentazione, a qualsiasi titolo fornita al Cliente dal gestore personalizzato, non potrà essere considerata legalmente rilevante né in alcun modo equivalente o anche solo assimilabile alla rendicontazione della Banca o alle raccomandazioni personalizzate fornite nell’ambito del servizio.
6. Per tutta la durata del servizio, il Cliente verrà contattato dal gestore personalizzato con periodicità almeno quadrimestrale ed ogni qualvolta che, per iniziativa della Banca o su richiesta del Cliente, venga ravvisata l’esigenza o l’opportunità di fornire al Cliente una raccomandazione personalizzata diretta ad ottimizzare la composizione del portafoglio investimenti mediante una o più specifiche operazioni di negoziazione su determinati strumenti e/o prodotti finanziari.
7. Ove non risulti possibile contattare ed incontrare il Cliente, la Banca metterà a disposizione le raccomandazioni personalizzate in area privata su XXX.xx (o le invierà in formato elettronico all’indirizzo e-mail del Cliente ove disponibile nei sistemi anagrafici della Banca).
8. Il Cliente prende atto che le raccomandazioni personalizzate fornite in materia di investimenti si fondano su una valutazione di adeguatezza effettuata ai sensi di quanto previsto nell’art. 4 di cui alle CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE A SPECIFICI PRODOTTI/SERVIZI, SEZIONE I - SERVIZI DI INVESTIMENTO, SOTTOSEZIONE A - DISPOSIZIONI COMUNI del presente contratto. In particolare, il Cliente è consapevole ed accetta che, nell’ambito del servizio, l’adeguatezza venga valutata dalla Banca a livello integrato, con riferimento al portafoglio investimenti oggetto del servizio. Pertanto, potrebbero essere raccomandate/eseguite specifiche operazioni che sarebbero non adeguate al profilo finanziario del Cliente se considerate di per sé, ma che risultano adeguate nell’ambito del portafoglio investimenti del Cliente, in quanto dette operazioni d’investimento rispondono agli specifici obiettivi, di volta in volta, espressi dal Cliente.
Art. 2 – Natura del servizio di consulenza su base non indipendente del modello “Full”
1. Per le attività svolte ai sensi del precedente articolo, la Banca assume unicamente obbligazioni di mezzi e non di risultato e la medesima non assume responsabilità per i rendimenti delle singole operazioni eseguite o della complessiva strategia d’investimento posta in essere dal Cliente sulla base delle raccomandazioni personalizzate fornite nell’ambito del servizio.
Art. 3 – Conto corrente dedicato
1. Il Cliente prende atto e accetta che il modello Full presuppone l’apertura di un conto corrente dedicato ai fini della gestione della liquidità destinata al portafoglio investimenti.
Art. 4 – Cointestazioni
1. In caso di cointestazioni, salvo diversa richiesta impartita per iscritto alla Banca, le raccomandazioni personalizzate possono essere dirette a ciascun intestatario separatamente, con piena efficacia anche nei confronti degli altri cointestatari.
Art. 5 – Pagamento di un corrispettivo.
1.A fronte delle attività di cui alle presenti Norme integrative, il Cliente riconosce ed accetta di pagare un corrispettivo trimestrale, calcolato secondo i termini e modalità indicati nel Documento di Sintesi; il Cliente autorizza conseguentemente espressamente la Banca ad addebitare, anche allo scoperto, il conto di regolamento del deposito titoli.
Art. 6 – Rinvio
1. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si applicano le CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE e le CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE A SPECIFICI PRODOTTI/SERVIZI (in quanto compatibili) del presente contratto, ivi incluse – in particolare – le clausole relative alla consulenza in materia di investimenti e alla valutazione di adeguatezza di cui, rispettivamente, all’art. 3 e all’art. 4 di cui alle CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE A SPECIFICI PRODOTTI/SERVIZI, SEZIONE I - SERVIZI DI INVESTIMENTO, SOTTOSEZIONE A - DISPOSIZIONI COMUNI.