Operazioni peritali. Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.
Operazioni peritali. Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni, verranno impostate e condotte in modo da contenere, per quanto possibile, le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.
Operazioni peritali. In caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività – anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Operazioni peritali. Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.
Operazioni peritali. Si conviene che, in caso di Sinistro che colpisca uno o più re- parti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interes- sate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Operazioni peritali. In caso di Sinistro che colpisca uno o più aree pertinenti l’Azienda Agricola, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate da Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.
Operazioni peritali. In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pre- giudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati. Verificata l’operatività della garanzia, concordato l’ammontare dell’indennizzo in ottemperanza alle presenti Condizioni di Assicurazione e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua provvede al pagamento dell’indennizzo entro ven- ticinque giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell’Assicurato dell’atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedi- mento stesso risulti che non ricorre il caso previsto al punto 13.1 c) “Rischi esclusi” (danni causati o agevolati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata).
Operazioni peritali. Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati. Onorari dei periti HDI rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito (purché iscritto ad un’associazione peritale od un albo professionale) che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto della procedura per la valutazione del danno, nonché l’eventuale quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente ad HDI della relativa documentazione a prova delle spese sostenute. La garanzia viene prestata senza applicazione di quanto disposto in polizza in caso di assicurazione parziale Onorari progettisti e consulenti HDI, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa all’Assicurato, secondo le tariffe dei rispettivi ordini professionali, gli onorari e le spese di architetti, di ingegneri, di geometri, di geologi, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni allo scopo di effettuare la ricostruzione od il rimpiazzo degli enti distrutti o danneggiati, escluse, comunque, le spese inerenti l’attività di liquidazione. La garanzia viene prestata senza applicazione di quanto disposto in polizza in caso di assicurazione parziale Spese di ricerca e riparazione del guasto HDI rimborsa le spese necessariamente sostenute per la ricerca e riparazione di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione esistenti nei fabbricati assicurati che abbiano provocato un danno per fuoriuscita di acqua condotta o di altro fluido in essi contenuto.
Operazioni peritali. Si conviene che in caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da Sinistro o comunque da esso danneggiati. Inoltre, fermo l’obbligo da parte del Contraente/Assicurato di conservare tracce ed i residui del Sinistro, è concesso al Contraente/Assicurato stesso di poter proseguire l’attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto all’Indennizzo.
Operazioni peritali. Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro che colpisca uno o più, reparti, le operazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiato In caso di sinistro le somme assicurate, i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Si conviene però che sia le somme assicurate, sia i limiti di indennizzo sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di una somma complessiva pari a quella originariamente assicurate o del minor limite di indennizzo e che l'Assicurato si impegna a pagare il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.