Architettura di massima del sistema Clausole campione

Architettura di massima del sistema. Grazie all'installazione dei principali componenti su macchine separate riusciamo ad ottenere una soluzione scalabile ed estendibile in qualsiasi momento. Tutti i componenti critici sono inoltre ridondati e bilanciati in modo da assicurare un alto livello di tolleranza ai guasti ed assicurare alte performance. Riportiamo qui di seguito un'architettura di massima del sistema che ha il solo scopo di descrivere l'approccio utilizzato e non ha la pretesa di essere dettagliata ed esaustiva in termini di numero di macchine coinvolte e di moduli utilizzati. Come è possibile vedere dallo schema riportato di seguito il sistema è strutturato logicamente su 3 livelli. WAN IPVS IPVS Log DB LDAP SMTP PEC SMTP Small Business LDAP Storage Master + Slave Master + Slave SMTP PEC DB Slave Rete Backend Rete Storage Interconnessione Reti interne Ramelli / Gobetti Rete Storage Rete Backend Monitoraggio Nagios Server Provisioning Rete Backend MX DC2 Gobetti Rete Storage MX DC1 Ramelli
Architettura di massima del sistema. Resta valido nella sua interezza quanto descritto all'interno del corrispondente paragrafo del MO, al quale si rimanda.
Architettura di massima del sistema. L'architettura del sistema è modulare, ossia scalabile ed estendibile. In qualsiasi momento è, infatti, possibile aggiungere, aggiornare o effettuare un upgrade delle macchine. Come per il servizio PEC, la connettività viene fornita da carrier indipendenti ed in più è presente una connessione diretta al Mix di Milano. Il routing viene gestito direttamente da Aruba S.p.A. tramite il proprio Autonomous System. I router di sistema, sia per la sede di via Gobetti che per quella di via Ramelli, sono connessi ai vari carrier, garantendo così un alto livello di tolleranza ai guasti nel caso in cui si verifichino problemi nella connessione verso uno dei 2 carrier stessi. Dietro i router sono presenti, sia per la sede di Via Ramelli che per quella di Gobetti, degli apparati switch che gestiscono i link verso i router e rappresentano i root switch dell'intera rete. Dietro gli switch sono presenti sistemi di load balancing e di monitoring. Gli apparati hanno la funzione di bilanciare il carico per tutte le macchine della rete e di monitorare i processi dell'intero sistema. Nel caso di malfunzionamento di una macchina, oltre alla segnalazione del problema al Network Operations Center (NOC), è presente un meccanismo automatico di esclusione della macchina stessa (failover). Il sistema è altamente ridondato e garantisce quindi un elevato livello di tolleranza ai guasti. Oltre alla ridondanza della rete elettrica e della connettività viene infatti assicurata anche la ridondanza di tutte le macchine coinvolte. Ogni servizio erogato viene svolto da almeno 2 macchine che, al presentarsi di eventuali problemi, possono essere temporaneamente escluse.

Related to Architettura di massima del sistema

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

  • Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.