Aspettativa non retribuita per malattia. Almeno 24 ore prima che siano superati i suddetti limiti alla conservazione del posto di lavoro, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a 6 mesi durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto. A tal fine la direzione aziendale, su richiesta del dipendente o dei suoi familiari, fornirà lo stato di applicazione della norma contrattuale. Terminato il periodo di comporto, al lavoratore, tuttora affetto dalle richiamate patologie, sarà riconosciuto un periodo di aspettativa non retribuita pari a 12 mesi. II datore di lavoro è tenuto a dare riscontro alla suddetta istanza, dando al lavoratore comunicazione scritta relativa alla durata e ai termini del periodo di aspettativa. Qualora i suddetti termini spirino senza che il lavoratore rientri in servizio, il datore di lavoro ha facoltà di procedere al licenziamento del lavoratore per superamento dei limiti di tempo massimo previsti per il periodo di comporto. Resta salvo che in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di comporto dovrà essere computato ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore in aspettativa.
Appears in 6 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale
Aspettativa non retribuita per malattia. Almeno 24 ore prima che siano superati i suddetti limiti alla conservazione del posto di lavoro, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a 6 mesi durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto. A tal fine la direzione aziendale, su richiesta del dipendente o dei suoi familiari, fornirà lo stato di applicazione della norma contrattuale. Terminato il periodo di comporto, comporto al lavoratore, tuttora che risulta ancora affetto dalle richiamate patologie, sarà riconosciuto un periodo di aspettativa non retribuita pari a 12 mesi. II Il datore di lavoro è tenuto a dare riscontro alla suddetta istanza, dando al lavoratore comunicazione scritta relativa alla durata e ai termini del periodo di aspettativa. Qualora i suddetti termini spirino senza che Al termine di tale periodo qualora il lavoratore non rientri in servizio, il datore di lavoro ha facoltà di procedere al licenziamento del lavoratore per superamento dei limiti di tempo massimo previsti per il periodo di comporto. Resta salvo che in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di comporto dovrà essere computato ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore in aspettativa.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro Del Terziario, Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro Del Terziario, Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro Dell’artigianato
Aspettativa non retribuita per malattia. Almeno 24 ore prima che siano superati i suddetti limiti alla Nei confronti dei lavoratori ammalati, la conservazione del posto di lavoroposto, il lavoratore sarà prolungata, a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a 6 mesi durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto. A tal fine la direzione aziendale, su richiesta del dipendente o dei suoi familiari, fornirà lo stato di applicazione della norma contrattuale. Terminato il periodo di comporto, al lavoratore, tuttora affetto dalle richiamate patologie, sarà riconosciuto per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita pari e non superiore a 12 mesi270 giorni (duecentosettanta), alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici. II Ai lavoratori affetti dalle particolari malattie di cui al secondo periodo del punto 4 dell’articolo 31 (Periodo di Comporto per Malattia) del presente articolo, la conservazione del posto fissata nel periodo massimo di 360 (trecentosessanta) giorni, determinati dalla sommatoria dei periodi indennizzati e retribuiti sarà, prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita di 90 giorni in aggiunta al periodo di conservazione del posto, in relazione al perdurare della malattia debitamente certificata. I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma, dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A/R prima della scadenza del centottantesimo giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa accettazione delle suddette condizioni: il datore di lavoro è tenuto a dare darà riscontro alla suddetta istanzarichiesta di cui al precedente comma, dando al lavoratore comunicazione scritta relativa alla durata e ai termini comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa. Qualora i suddetti termini spirino senza che il lavoratore rientri in servizio, Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro ha facoltà di potrà procedere al licenziamento del lavoratore per superamento dei limiti del periodo di tempo massimo previsti per comporto il periodo stesso sarà considerato utile ai fini dell'anzianità di comporto. Resta salvo che servizio in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di comporto dovrà essere computato ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore in aspettativarapporto.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Aspettativa non retribuita per malattia. Almeno 24 ore prima che siano superati i suddetti limiti alla conservazione del posto di lavoro, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a 6 4 mesi durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto. A tal fine la direzione aziendale, su richiesta del dipendente o dei suoi familiari, fornirà lo stato di applicazione della norma contrattuale. Terminato il periodo di comporto, al lavoratore, tuttora affetto dalle richiamate patologie, sarà riconosciuto un periodo di aspettativa non retribuita pari a 12 mesi. II datore di lavoro è tenuto a dare riscontro alla suddetta istanza, dando al lavoratore comunicazione scritta relativa alla durata e ai termini del periodo di aspettativa. Qualora i suddetti termini spirino senza che il lavoratore rientri in servizio, il datore di lavoro ha facoltà di procedere al licenziamento del lavoratore per superamento dei limiti di tempo massimo previsti per il periodo di comporto. Resta salvo che in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di comporto dovrà essere computato ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore in aspettativa.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto a Tempo Parziale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Aspettativa non retribuita per malattia. Almeno 24 ore prima che siano superati i suddetti limiti alla Nei confronti dei lavoratori ammalati, la conservazione del posto posto, fissata nel periodo massimo di lavorogiorni 180 (centottanta), il lavoratore sarà prolungata, a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a 6 mesi durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto. A tal fine la direzione aziendale, su richiesta del dipendente o dei suoi familiari, fornirà lo stato di applicazione della norma contrattuale. Terminato il periodo di comporto, al lavoratore, tuttora affetto dalle richiamate patologie, sarà riconosciuto per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita pari e non superiore a 12 mesi120 giorni (centoventi), alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici. II Ai lavoratori affetti dalle particolari malattie di cui al comma due dell’art. 98 del presente Contratto, la conservazione del posto fissata nel periodo massimo di 270 (duecentosettanta) giorni, determinati dalla sommatoria dei periodi indennizzati e retribuiti sarà, prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita di 8 (otto) mesi in aggiunta al periodo di conservazione del posto, in relazione al perdurare della malattia debitamente certificata. I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma, dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A/R prima della scadenza del centottantesimo giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa accettazione delle suddette condizioni. Il datore di lavoro è tenuto a dare darà riscontro alla suddetta istanzarichiesta di cui al precedente comma, dando al lavoratore comunicazione scritta relativa alla durata e ai termini comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa. Qualora i suddetti termini spirino senza che il lavoratore rientri in servizio, Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro ha facoltà di potrà procedere al licenziamento ai sensi dell'articolo 98 del lavoratore per superamento dei limiti di tempo massimo previsti per presente contratto; il periodo stesso sarà considerato utile ai fini dell'anzianità di comporto. Resta salvo che servizio in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di comporto dovrà essere computato ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore in aspettativarapporto.
Appears in 1 contract
Aspettativa non retribuita per malattia. Almeno 24 ore prima che siano superati i suddetti limiti alla conservazione del posto di lavoro, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a 6 12 (dodici) mesi durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto. A tal fine Qualora il lavoratore sia affetto da una patologia grave e continuativa, per i primi 2 mesi di cui al precedente comma avrà diritto ad un indennizzo nella misura del 100% della propria retribuzione. Qualora il protrarsi dell’assenza dal lavoro sia connessa ad una patologia grave e continuativa per la direzione aziendalequale si possano anche rendere necessarie terapie salvavita, su richiesta periodicamente documentata da personale medico specialistico del dipendente o dei suoi familiari, fornirà lo stato di applicazione della norma contrattuale. Terminato il periodo di comportoServizio Sanitario Nazionale (SSN), al lavoratore, tuttora affetto dalle richiamate patologie, sarà lavoratore è riconosciuto il diritto di richiedere tramite istanza per iscritto di poter beneficiare di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita pari retribuito fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata, che consenta al lavoratore dipendente di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a 12 mesicomplessivi 24 mesi continuativi. II Il datore di lavoro è tenuto a dare riscontro alla suddetta istanza, dando al lavoratore comunicazione scritta relativa alla durata e ai termini del periodo di aspettativa. Qualora i suddetti termini spirino senza che il lavoratore rientri in servizio, il datore di lavoro ha facoltà di procedere al licenziamento del lavoratore per superamento dei limiti di tempo massimo previsti per il periodo di comporto. Resta salvo che in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di comporto dovrà essere computato ai fini dell'anzianità dell’anzianità di servizio del lavoratore in aspettativa.
Appears in 1 contract
Aspettativa non retribuita per malattia. Almeno 24 ore prima che siano superati i suddetti limiti alla Nei confronti dei lavoratori ammalati, la conservazione del posto posto, fissata nel periodo massimo di lavorogiorni 180 (centottanta), il lavoratore sarà prolungata, a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a 6 mesi durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto. A tal fine la direzione aziendale, su richiesta del dipendente o dei suoi familiari, fornirà lo stato di applicazione della norma contrattuale. Terminato il periodo di comporto, al lavoratore, tuttora affetto dalle richiamate patologie, sarà riconosciuto per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita pari e non superiore a 12 mesi120 giorni (centoventi), alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici. II Ai lavoratori affetti dalle particolari malattie di cui al comma due dell’art. 103 del presente Contratto, la conservazione del posto fissata nel periodo massimo di 270 (duecentosettanta) giorni, determinati dalla sommatoria dei periodi indennizzati e retribuiti sarà, prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita di 8 (otto) mesi in aggiunta al periodo di conservazione del posto, in relazione al perdurare della malattia debitamente certificata. I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma, dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A/R prima della scadenza del centottantesimo giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa accettazione delle suddette condizioni. Il datore di lavoro è tenuto a dare darà riscontro alla suddetta istanzarichiesta di cui al precedente comma, dando al lavoratore comunicazione scritta relativa alla durata e ai termini comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa. Qualora i suddetti termini spirino senza che il lavoratore rientri in servizio, Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro ha facoltà di potrà procedere al licenziamento ai sensi dell'articolo 103 del lavoratore per superamento dei limiti di tempo massimo previsti per presente contratto; il periodo stesso sarà considerato utile ai fini dell'anzianità di comporto. Resta salvo che servizio in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di comporto dovrà essere computato ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore in aspettativarapporto.
Appears in 1 contract
Aspettativa non retribuita per malattia. Almeno 24 ore prima che siano superati i suddetti limiti alla conservazione del posto di lavorolavoro di cui al precedente articolo, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a 6 mesi durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto. A tal fine Qualora il lavoratore sia affetto da una patologia grave e continuativa per i primi 2 mesi di cui al precedente comma avrà diritto ad un indennizzo nella misura del 100% della propria retribuzione. Qualora il protrarsi dell’assenza dal lavoro sia connessa ad una patologia grave e continuativa per la direzione aziendale, su richiesta quale si rendano necessarie terapie salvavita periodicamente documentata da personale medico specialistico del dipendente o dei suoi familiari, fornirà lo stato di applicazione della norma contrattuale. Terminato il periodo di comportoServizio Sanitario Nazionale (SSN), al lavoratore, tuttora affetto dalle richiamate patologie, sarà lavoratore è riconosciuto il diritto di richiedere tramite istanza per iscritto di poter beneficiare di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita pari retribuito fino alla propria guarigione clinica ovvero per un periodo non superiore a 12 mesi. II Il datore di lavoro è tenuto a dare riscontro alla suddetta istanza, dando al lavoratore comunicazione scritta iscritta relativa alla durata e ai termini del periodo di aspettativa. Qualora i suddetti termini spirino senza che il lavoratore rientri in servizio, il datore di lavoro ha facoltà di procedere al licenziamento del lavoratore per superamento dei limiti di tempo massimo previsti per il periodo di comporto. Resta salvo che in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di comporto dovrà essere computato ai fini dell'anzianità dell’anzianità di servizio del lavoratore in aspettativa.
Appears in 1 contract
Aspettativa non retribuita per malattia. Almeno 24 ore prima che siano superati i suddetti limiti alla conservazione del posto di lavoro, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a 6 mesi durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto. A tal fine la direzione aziendale, su richiesta del dipendente o dei suoi familiari, fornirà lo stato di applicazione della norma contrattuale. Terminato Qualora il periodo di comportoprotrarsi dell’assenza dal lavoro sia connessa ad una patologia grave e continuativa per la quale si rendano necessarie terapie salvavita periodicamente documentata da personale medico specialistico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), al lavoratore, tuttora affetto dalle richiamate patologie, sarà lavoratore è riconosciuto il diritto di richiedere tramite istanza per iscritto di poter beneficiare di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita pari retribuito fino alla propria guarigione clinica ovvero per un periodo non superiore a 12 mesi. II Il datore di lavoro è tenuto a dare riscontro alla suddetta istanza, dando al lavoratore comunicazione scritta iscritta relativa alla durata e ai termini del periodo di aspettativa. Qualora i suddetti termini spirino senza che il lavoratore rientri in servizio, il datore di lavoro ha facoltà di procedere al licenziamento del lavoratore per superamento dei limiti di tempo massimo previsti per il periodo di comporto. Resta salvo che in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di comporto dovrà essere computato ai fini dell'anzianità dell’anzianità di servizio del lavoratore in aspettativa.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto a Tempo Parziale
Aspettativa non retribuita per malattia. Almeno 24 ore prima che siano superati i suddetti limiti alla conservazione del posto di lavoro, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà potra usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a 6 mesi durante il quale non decorrerà decorrera retribuzione né si avrà avra decorrenza di anzianità anzianita per alcun istituto. A tal fine la direzione aziendale, su richiesta del dipendente o dei suoi familiari, fornirà fornira lo stato di applicazione della norma contrattuale. Terminato il periodo di comporto, al lavoratore, tuttora affetto dalle richiamate patologie, sarà sara riconosciuto un periodo di aspettativa non retribuita pari a 12 mesi. II datore di lavoro è tenuto a dare riscontro alla suddetta istanza, dando al lavoratore comunicazione scritta relativa alla durata e ai termini del periodo di aspettativa. Qualora i suddetti termini spirino senza che il lavoratore rientri in servizio, il datore di lavoro ha facoltà facolta di procedere al licenziamento del lavoratore per superamento dei limiti di tempo massimo previsti per il periodo di comporto. Resta salvo che in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di comporto dovrà dovra essere computato ai fini dell'anzianità dell'anzianita di servizio del lavoratore in aspettativa.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale
Aspettativa non retribuita per malattia. Almeno 24 ore prima che siano superati i suddetti limiti alla conservazione del posto di lavoro, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà chiedere di usufruire, previa richiesta scrittascritta con raccomandata a.r. o PEC, di un periodo di aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a 6 mesi durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto. A tal fine la direzione aziendale, su richiesta del dipendente o dei suoi familiari, fornirà lo stato di applicazione della norma contrattuale. Terminato Qualora il periodo di comportoprotrarsi dell’assenza dal lavoro sia connessa ad una patologia grave e continuativa per la quale si rendano necessarie terapie salvavita periodicamente documentata da personale medico specialistico del Servizio Sanitario Nazionale, al lavoratore, tuttora affetto dalle richiamate patologie, sarà lavoratore è riconosciuto il diritto di richiedere tramite istanza per iscritto di poter beneficiare di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita pari retribuito fino alla propria guarigione clinica ovvero per un periodo non superiore a 12 mesi. II Il datore di lavoro è tenuto a dare riscontro alla suddetta istanza, dando al lavoratore comunicazione scritta relativa alla durata e ai termini del periodo di aspettativa. Qualora i suddetti termini spirino senza che il lavoratore rientri in servizio, il datore di lavoro ha facoltà di procedere al licenziamento del lavoratore per superamento dei limiti di tempo massimo previsti per il periodo di comporto. Resta salvo che in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di comporto dovrà essere computato ai fini dell'anzianità dell’anzianità di servizio del lavoratore in aspettativa.
Appears in 1 contract
Samples: www.confederazionecnl.it