ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI. Articolo 8 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata in Italia anche fuori dalla sede sociale. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa potrà essere convocata nel maggior termine di centottanta giorni, ai sensi del comma 2 dell'art. 2364 del Codice Civi- le. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dal presente Statuto. Xxxxx i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale o a due dei suoi membri e quelli previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea viene convocata dal Presidente del Con- siglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, dell'elenco delle materie da trattare e delle altre informazioni richieste dalle disposi- zioni di legge e regolamentari di volta in volta ap- plicabili, mediante avviso da pubblicarsi nella Gaz- zetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Società nonché con le modalità previste dalla CONSOB con proprio regolamento. Articolo 9 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che risultano a ciò legittimati in base alle disposizio- ni di legge e regolamentari in vigore. In particola- re, hanno diritto di intervenire e votare in Assem- blea i soggetti, per i quali, sia pervenuta alla So- cietà la comunicazione dell'intermediario abilitato, che attesti, sulla base delle risultanze contabili al settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, la legit- timazione dei soggetti stessi all'intervento in As- semblea e all'esercizio del diritto di voto. La comunicazione dell'intermediario indicata al pa- ragrafo che precede dovrà pervenire alla Società en- tro la fine del terzo giorno di mercato aperto pre- cedente la data dell'Assemblea in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento. La legittimazione all'intervento e al voto in Assem- blea resta ferma qualora la comunicazione sia perve- nuta alla Società oltre i termini indicati al para- grafo che precede, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'As- semblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, alle condizioni e termini previsti dalle leggi e dalle disposizioni regolamentari vigenti; tale delega potrà essere notificata elettronicamente mediante posta elettronica certificata e mediante le eventuali ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione. Non è ammessa la possibilità, da parte della Socie- tà, di designare il rappresentante ex art. 135- undecies del D.Lgs. n. 58/98. Articolo 10 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consi- glio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età. In caso di loro assenza da un Presi- dente eletto a tale scopo dall'Assemblea stessa fra gli azionisti con il voto della maggioranza dei pre- senti. L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, quando ritenuto opportuno, due o più scrutatori e un Segretario anche fra non soci. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Il Notaio è designato dal Presidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accer- tare l'identità e la legittimazione dei presenti, anche per delega, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, verificare la sussistenza del numero legale per l'assunzione delle deliberazioni, stabi- lire le modalità della votazione, accertare e pro- clamare i risultati della stessa. Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può di- sporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo. Articolo 11 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il di- sposto di legge. Per la nomina del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 20. Articolo 12 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, e dal Segreta- rio o dal Notaio.
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Samples: Verbale Dell'assemblea Straordinaria
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI. Articolo 8 L'Assemblea ARTICOLO 10
10.1 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è ordinaria convocata dall'organo ammini- strativo presso la sede sociale o straordinaria altrove, purché in Italia, mediante avviso comuni- cato ai sensi di legge soci almeno otto giorni prima dell'assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, tra cui, in via esemplificativa e può essere convocata in Italia anche fuori dalla sede sociale. L'Assemblea non esaustiva, la raccomandata a/r, il telegramma, il fax, la posta elettronica.
10.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata nei casi previsti dalla legge e co- munque almeno una volta l'anno, l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi 120 (cento- venti) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa , o entro 180 (centottanta) giorni. L'assemblea dovrà inoltre essere convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. Spetta all'assemblea ordinaria, fintantoché lo Stato italiano detenga direttamente o indirettamente il controllo della società ai sensi dell'art. 2359, I comma n. 1 c.c., autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe operative al Presi- dente su specifiche materie delegabili ai sensi di legge.
11.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere convocata nel maggior termine prevista una data di centottanta giorni, ai sensi del comma 2 dell'artseconda e quella di ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.
11.2 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convo- cazione. 2364 del Codice Civi- le. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dal presente Statuto. Xxxxx i poteri L'avviso di convocazione spettanti può indicare al massimo due date ulteriori per legge le assemblee successive alla prima.
11.3 L'assemblea di seconda o ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.
12.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolar- mente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del collegio sindacale.
12.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato. Ai componenti degli organi amministrativi e del collegio sindacale non presenti, dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte. ARTICOLO 13
13.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto.
13.2 Ove richiesto, i soci devono esibire i propri titoli azionari al Collegio Sindacale fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.
13.3 Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza e/o audiovideo conferenza. È dunque ammessa la partecipazione a due distanza, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio e/o audiovisivi, anche della totalità dei suoi membri partecipanti, incluso se del caso il Presidente della riunione, alle seguenti condizioni:
a) che almeno il segretario della riunione o il notaio, che provvederanno alla for- mazione del verbale, siano presenti nel luogo di convocazione della riunione e quelli previsti da specifiche disposizioni sia - no nella condizione di leggesvolgere i propri compiti, l'Assemblea viene convocata dal potendo seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, compresa la imputabilità a ciascun intervenuto ed al Presidente del Con- siglio di Amministrazione o da chi ne fa le vecidella riunione delle loro rispettive dichiarazioni;
b) che sia consentito al Presidente della riunione, con indicazione il supporto del segretario o del notaio, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazio - ne simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, dell'ora nonché di visionare, scambian - do se del caso documentazione. Nei suddetti casi di partecipazione a distanza alle riunioni collegiali, qualora segretario o notaio e del luogo dell'adunanzaPresidente non siano presenti nel- lo stesso luogo, dell'elenco delle materie da trattare il verbale dovrà essere sottoscritto successivamente, senza ritardo e delle altre informazioni richieste dalle disposi- zioni nel rispetto degli eventuali termini necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di legge deposito o di pubblicazione, dal segretario e regolamentari dal Presidente della riu- nione mentre, nel caso di volta in volta ap- plicabiliverbale notarile, mediante avviso da pubblicarsi nella Gaz- zetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Società nonché con le modalità previste dalla CONSOB con proprio regolamentoil verbale potrà essere sottoscritto dal solo Notaio.
Articolo 9 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che risultano a ciò legittimati in base alle disposizio- ni di legge e regolamentari in vigore. In particola- re, hanno diritto di intervenire e votare in Assem- blea i soggetti, per i quali, sia pervenuta alla So- cietà la comunicazione dell'intermediario abilitato, che attesti, sulla base delle risultanze contabili al settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, la legit- timazione dei soggetti stessi all'intervento in As- semblea e all'esercizio del diritto di voto. La comunicazione dell'intermediario indicata al pa- ragrafo che precede dovrà pervenire alla Società en- tro la fine del terzo giorno di mercato aperto pre- cedente la data dell'Assemblea in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento. La legittimazione all'intervento e al 13.4 Il voto in Assem- blea resta ferma qualora la comunicazione sia perve- nuta alla Società oltre i termini indicati al para- grafo che precede, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'As- semblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, alle condizioni e termini previsti dalle leggi e dalle disposizioni regolamentari vigenti; tale delega potrà essere notificata elettronicamente mediante posta elettronica certificata e mediante le eventuali ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione. Non segreto non è ammessa la possibilità, da parte della Socie- tà, di designare il rappresentante ex art. 135- undecies del D.Lgs. n. 58/98ammesso.
Articolo 10 L'Assemblea 14.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consi- glio di Amministrazione oovvero, in caso di sua assenza o impedimentoassenza, dal Vice Presidente se nominato ovicepresidente, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di etàove nominato. In caso di loro assenza da del Presidente e del vicepresidente l'assemblea è presieduta dalla per- sona designata dalla maggioranza degli intervenuti.
14.2 L'assemblea nomina un Presi- dente eletto a tale scopo dall'Assemblea stessa fra gli azionisti con il voto della maggioranza dei pre- senti. L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, quando ritenuto opportuno, due o più scrutatori e un Segretario anche fra non soci. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Il Notaio è designato dal Presidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accer- tare l'identità e la legittimazione dei presentisegretario, anche per delega, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, verificare la sussistenza del numero legale per l'assunzione delle deliberazioni, stabi- lire le modalità della votazione, accertare e pro- clamare i risultati della stessa. Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può di- sporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivoazionista.
Articolo 11 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il di- sposto di legge. Per la nomina del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 20.
Articolo 12 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, e dal Segreta- rio o dal Notaio.
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Samples: Costituzione Di Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI. Articolo 8 L'Assemblea 12.1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata in Italia anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia. L'Assemblea L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'annol'an- no, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa potrà essere convocata nel maggior termine di centottanta giorni, ai sensi giorni nei casi previsti dall'art.2364 del comma 2 dell'artcod.civ.
12.2. 2364 del Codice Civi- le. L'Assemblea L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie ma- terie alla stessa riservate dalla legge o dal presente Statuto.
12.3. Xxxxx i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale collegio sindacale o a due dei ai suoi membri e quelli previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea l'assemblea viene convocata dal Presidente del Con- siglio Consiglio di Amministrazione Amministrazio- ne o da chi ne fa le vecidall’amministratore unico, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, dell'elenco delle materie da trattare e delle altre informazioni richieste dalle disposi- zioni disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta ap- plicabiliapplicabili, mediante avviso da pubblicarsi nella Gaz- zetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Società nonché con le modalità previste dalla CONSOB con proprio regolamentospedito ai soci almeno ot- to giorni prima di quello fissato per l’assemblea stessa al domicilio ri- sultante dal libro soci.
Articolo 9 12.4. L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunica- zione (compresi Lettera Raccomandata AR, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata) o qualsiasi altro strumento che dia la cer- tezza dell’avvenuto ricevimento.
12.5. In mancanza delle dette formalità, l'assemblea si reputa rego- larmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, nel rispetto delle prescrizioni di legge.
12.6. Se la Società ha emesso, in conformità alle disposizioni di legge e del presente statuto, diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono esse- re approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla sola categoria interessata. Le previsioni di cui al presente titolo, in quanto compatibili, sono applicabili anche per regolare il corretto svolgimento delle dette assemblee speciali.
13.1. Possono intervenire all'Assemblea all'assemblea gli azionisti che risultano a ciò legittimati in base alle disposizio- ni disposizioni di legge e regolamentari in vigore. In particola- re, hanno diritto di intervenire e votare in Assem- blea i soggetti, per i quali, sia pervenuta alla So- cietà la comunicazione dell'intermediario abilitato, che attesti, sulla base delle risultanze contabili al settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, la legit- timazione dei soggetti stessi all'intervento in As- semblea e all'esercizio del diritto di voto. La comunicazione dell'intermediario indicata al pa- ragrafo che precede dovrà pervenire alla Società en- tro la fine del terzo giorno di mercato aperto pre- cedente la data dell'Assemblea in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento. La legittimazione all'intervento e al voto in Assem- blea resta ferma qualora la comunicazione sia perve- nuta alla Società oltre i termini indicati al para- grafo che precede, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazionevi- gore.
13.2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'As- semblea all'assemblea può farsi far- si rappresentare, mediante delega scritta, alle condizioni e termini previsti dalle leggi e dalle disposizioni regolamentari vigenti; tale delega potrà xxxxxxx.Xx voto può essere notificata elettronicamente mediante posta elettronica certificata e mediante le eventuali ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione. Non è ammessa la possibilità, da parte della Socie- tà, di designare il rappresentante ex art. 135- undecies del D.Lgs. n. 58/98dato per corrispondenza.
Articolo 10 L'Assemblea 14.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente presidente del Consi- glio consiglio di Amministrazione oammi- nistrazione o dall’amministratore unico e, in caso di sua assenza rispettiva assen- za o impedimento, dal Vice Presidente se nominato o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età. In caso di loro assenza da un Presi- dente presidente eletto a tale scopo dall'Assemblea stessa fra dall'assem- blea stessa, tra gli azionisti con il voto della maggioranza dei pre- sentipresenti.
14.2. L'Assemblea L'assemblea nomina, su proposta del Presidentepresidente, quando ritenuto opportuno, due o più scrutatori e un Segretario anche fra non soci, un segretario. L'assistenza del Segretario segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea dell'assemblea è redatto da un Notaionotaio. Il Notaio è designato Le delibera- zioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assembleapre- sidente e dal segretario o dal notaio.
15.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione dell'Assembleadella stessa, accer- tare accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, presenti anche per delegadelega e in genere il diritto dei soci a parteciparvi, nonchè dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, verificare la sussistenza del numero legale per l'assunzione dell'assemblea e accertare gli esiti delle deliberazioni, stabi- lire le modalità della votazione, accertare e pro- clamare i risultati della stessavotazioni. Non esaurendosi Le votazioni avvengono sempre in un giorno la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può di- sporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivomodo pale- se.
Articolo 11 15.1. Per la validità della costituzione dell'Assembleadell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale va- le il di- sposto disposto di legge. Per la nomina del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 20.
Articolo 12 Le deliberazioni dell'Assemblea devono 15.2. L'assemblea, sia in forma ordinaria che straordinaria, si potrà tenere, nel rispetto delle norme di legge, del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, anche in più luoghi, siano essi contigui o distanti, purchè questi luoghi siano tra lo- ro audio e/o video collegati e con l'osservanza delle seguenti condi- zioni (che dovranno constare dai relativi verbali): - che il soggetto verbalizzante ed il presidente dell'assemblea si trovi- no in un medesimo luogo; - che sia possibile per il presidente dell'assemblea accertare la iden- tità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dei la- vori assembleari, constatare e proclamare i risultati di ciascuna vota- zione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire in modo ade- guato e immediato gli eventi oggetto della sua attività di verbalizza- zione; - che sia possibile per gli intervenuti partecipare in modo adeguato al- l'assemblea, anche se da verbale sottoscritto dal Presidentediversi luoghi tra loro audio-video collegati, ascoltando, intervenendo e dal Segreta- rio o dal Notaiopartecipando alle votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno.
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Samples: Statuto Della Società
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI. Articolo 8 L'Assemblea L’assemblea è ordinaria o e straordinaria ai sensi di legge e legge. L’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero nel termine di 180 (centottanta) giorni nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze, relative alla struttura ed all’oggetto della società. L’assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che l’organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge per gli oggetti ad essa riservati. Il luogo di convocazione dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è nella sede sociale o anche altrove, ma sempre nel territorio della Repubblica Italiana, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione L'Assemblea si riunisce in Italia anche fuori sede straordinaria nei casi previsti dalla sede legge. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa potrà essere convocata nel maggior termine di centottanta giorni, ai sensi del comma 2 dell'art. 2364 del Codice Civi- le. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge o dal e al presente Statuto. Xxxxx , obbligano tutti i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale soci, ancorché non intervenuti o a due dei suoi membri e quelli previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea viene convocata dal Presidente del Con- siglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, dell'elenco delle materie da trattare e delle altre informazioni richieste dalle disposi- zioni di legge e regolamentari di volta in volta ap- plicabili, mediante avviso da pubblicarsi nella Gaz- zetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Società nonché con le modalità previste dalla CONSOB con proprio regolamentodissenzienti.
Articolo 9 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che risultano a ciò legittimati in base alle disposizio- ni di legge e regolamentari in vigore. In particola- re, hanno diritto di intervenire e votare in Assem- blea i soggetti, per i quali, sia pervenuta alla So- cietà la comunicazione dell'intermediario abilitato, che attesti, sulla base delle risultanze contabili al settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, la legit- timazione dei soggetti stessi all'intervento in As- semblea e all'esercizio del diritto di voto. La comunicazione dell'intermediario indicata al pa- ragrafo che precede dovrà pervenire alla Società en- tro la fine del terzo giorno di mercato aperto pre- cedente la data dell'Assemblea in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento. La legittimazione all'intervento e al voto in Assem- blea resta ferma qualora la comunicazione sia perve- nuta alla Società oltre i termini indicati al para- grafo che precede, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'As- semblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, alle condizioni e termini previsti dalle leggi e dalle disposizioni regolamentari vigenti; tale delega potrà essere notificata elettronicamente mediante posta elettronica certificata e mediante le eventuali ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione. Non è ammessa la possibilità, da parte della Socie- tà, di designare il rappresentante ex art. 135- undecies del D.Lgs. n. 58/98.
Articolo 10 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consi- glio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età. In caso di loro assenza da un Presi- dente eletto a tale scopo dall'Assemblea stessa fra gli azionisti con il voto della maggioranza dei pre- senti. L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, quando ritenuto opportuno, due o più scrutatori e un Segretario anche fra non soci. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Il Notaio è designato dal Presidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accer- tare l'identità e la legittimazione dei presenti, anche per delega, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, verificare la sussistenza del numero legale per l'assunzione delle deliberazioni, stabi- lire le modalità della votazione, accertare e pro- clamare i risultati della stessa. Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può di- sporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.
Articolo 11 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il di- sposto di legge. Per la nomina del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 20.
Articolo 12 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, e dal Segreta- rio o dal Notaio.
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Samples: Concessione Per La Progettazione E Costruzione Di Un Parcheggio