Common use of Assemblea Clause in Contracts

Assemblea. Nelle unità aziendali ove siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite. Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti, delle attrezzature e del patrimonio aziendale. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi dì essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durata.

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Assemblea. Nelle unità aziendali ove nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità all'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario per la trattazione di lavoro in assemblee indette problemi di interesse sindacali e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali Organizzazioni nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro fino ad un entro il limite massimo di dieci dodici ore all'anno normalmente retribuiteannue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 117, Parte terza. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la Rappresentanza sindacale aziendale. Lo svolgimento delle assemblee riunioni durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presentidelle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti, impianti e il servizio al pubblico. Tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle attrezzature e del patrimonio aziendale. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi dì essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durataAssociazioni sindacali facenti capo alle Organizzazioni sindacali stipulanti.

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Assemblea. Nelle unità aziendali ove nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario per la trattazione di lavoro in assemblee indette problemi di interesse sindacali e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali Organizzazioni nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro fino ad un entro il limite massimo di dieci dodici ore all'anno normalmente retribuiteannue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 117. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la Rappresentanza sindacale aziendale. Lo svolgimento delle assemblee riunioni durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presentidelle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti, impianti e il servizio al pubblico. Tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle attrezzature e del patrimonio aziendale. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi dì essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durataAssociazioni sindacali facenti capo alle Organizzazioni sindacali stipulanti.

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Assemblea. Nelle unità aziendali ove siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità nell'unita medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità l'unita aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite. Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti, delle attrezzature e del patrimonio aziendale. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi dì essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durata.

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Assemblea. Nelle unità unita aziendali ove siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità nell'unita medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità l'unita aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro. La convocazione dovrà dovra essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite. Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà dovra essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità funzionalita delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti, delle attrezzature e del patrimonio aziendale. Le riunioni possono riguardare la generalità generalita dei lavoratori ovvero gruppi dì essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durata.

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Assemblea. Nelle unità aziendali ove siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima nell'unitàmedesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale inlocale messo a disposizione dal datore di lavoro. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali durante l'orario di lavoro dilavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite. Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, ,tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti, delle attrezzature delleattrezzature e del patrimonio aziendale. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi dì essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durata.

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Assemblea. Nelle unità aziendali ove siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite. Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti, delle attrezzature e del patrimonio aziendale. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durata.

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Assemblea. Nelle unità aziendali ove nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità all'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario per la trattazione di lavoro in assemblee indette problemi di interesse sindacali e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali Organizzazioni nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro nonchè durante l'orario di lavoro fino ad un entro il limite massimo di dieci dodici ore all'anno normalmente retribuiteannue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 117, Parte terza. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la Rappresentanza sindacale aziendale. Lo svolgimento delle assemblee riunioni durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presentidelle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti, impianti e il servizio al pubblico. Tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle attrezzature e del patrimonio aziendale. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi dì essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durataAssociazioni sindacali facenti capo alle Organizzazioni sindacali stipulanti.

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Assemblea. Nelle unità aziendali ove nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità all'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario per la trattazione di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie problemi di interesse interessi sindacale e del lavoro. Le Dette riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoroavranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti. La convocazione dovrà essere comunicata di norma inviata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro fino ad un entro il limite massimo di dieci dodici ore all'anno normalmente retribuiteannue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 78. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di esse. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato firmatario del presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee riunioni durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presentidelle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti, delle attrezzature e del patrimonio aziendale. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi dì essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacatiAssemblee di cui ai commi precedenti potranno essere convocate anche a livello territoriale dalle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, previo relativo preavviso al datore di lavoro. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di duratasingolarmente o unitariamente.

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Assemblea. Nelle unità aziendali ove nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario per la trattazione di lavoro in assemblee indette problemi di interesse sindacali e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali Organizzazioni nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro fino ad un entro il limite massimo di dieci dodici ore all'anno normalmente retribuiteannue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 117. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la Rappresentanza sindacale aziendale. Lo svolgimento delle assemblee riunioni durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendaleavere luogo, tenendo comunque, con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presentidelle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti, impianti e il servizio al pubblico. Tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle attrezzature e del patrimonio aziendale. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi dì essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durataAssociazioni sindacali facenti capo alle Organizzazioni sindacali stipulanti.

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