Assemblee Clausole campione

Assemblee. Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Assemblee. Il conduttore non avrà diritto di voto, in luogo del proprietario della porzione di immobile locata, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Non avrà inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Assemblee. 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il mese. 3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali. 4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. 6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo. 7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stes...
Assemblee. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 di- pendenti, i lavoratori in forza all’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle organiz- zazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipu- lanti. In assenza di rappresentanze sindacali aziendali le riunioni pos- sono essere convocate dalle organizzazioni sindacali locali. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Dire- zione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di do- dici ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribu- zione. Detto diritto verrà goduto di norma per un ora al mese cumulabile comunque con un limite massimo di due ore mensili. Nelle unità aziendali che occupano normalmente meno di 15 di- pendenti, i lavoratori hanno diritto a due ore di assemblee an- nuali retribuite (1° Gennaio-31 Dicembre) da suddividersi nei due semestri. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rap- presentanza sindacale aziendale. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto del- l’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguar- dia dei beni e degli impianti; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipu- lanti al fine di garantire la prosecuzione delle attività produttive in corso.
Assemblee. I termini dei Titoli conterranno disposizioni per la convocazione di assemblee dei portatori di tali Xxxxxx per valutare questioni aventi un impatto sui loro interessi in generale. Tali disposizioni consentono a maggioranze definite di vincolare tutti i portatori, inclusi i portatori che non abbiano partecipato e votato all’assemblea del caso e i titolari che abbiano votato in maniera contraria alla maggioranza.
Assemblee. Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unita’ immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalita’ di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprieta’ o da almeno tre conduttori.
Assemblee. Nelle aziende in cui sono normalmente occupati più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazione singola o unitaria delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL o dalle XX.XX. territoriali firmatarie il presente contratto. La convocazione sarà comunicata alla Società entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dall'orario di lavoro nonché, entro il limite di 10 ore annue complessive, regolarmente retribuite, durante l'orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso all'Azienda, dirigenti esterni del sindacato firmatario del presente CCNL, che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Assemblee. Nelle Istituzioni ove siano occupati più di 10 (dieci) dipendenti, o tale numero venga raggiunto sommando le dipendenti o i dipendenti di più istituti facenti capo alla medesima Istituzione nell’ambito comunale, provinciale, regionale le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L’Istituzione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i e sono indette nella misura di 10 (dieci) ore annue dalle R.S.U. di cui all’art.12 del presente CCNL o in loro assenza dalle RSA e nella misura di 2 (due) ore annue dalle XX.XX. firmatarie del presente CCNL. Della convocazione della riunione deve essere data all’Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione entro i termini suddetti, dirigenti esterne/i dei sindacati firmatari del presente CCNL Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 (tre) ore di durata. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede di Istituzione tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità della stessa, in considerazione della sua finalità ricettiva e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.
Assemblee. Secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 300/70, potranno essere promosse dalla R.S.U. e, congiuntamente o singolarmente, dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, assemblee del personale su materie di interesse sindacale inerenti il rapporto di lavoro. L'esercizio di tale diritto avverrà nel rispetto delle seguenti modalità: - la convocazione sarà comunicata alla Direzione - per iscritto, con preavviso di 48 ore (salvo casi di particolare urgenza) - con l'indicazione di argomenti trattati, eventuali partecipanti esterni, luogo, data e durata; - normalmente le assemblee saranno tenute alla fine o all'inizio dell'orario di lavoro o della sosta giornaliera; - lo svolgimento di tali assemblee durante l'orario di lavoro è limitato a 10 ore retribuite pro capite per anno di calendario durante le quali decorrerà la normale retribuzione ordinaria. La partecipazione a queste assemblee da parte di personale turnista in turno di riposo o al di fuori del normale orario di lavoro non darà luogo a nessuna forma né diretta né indiretta di retribuzione; - di volta in volta sarà messo a disposizione, da parte dell'Azienda, un locale idoneo per lo svolgimento di dette assemblee; - il diritto a indire assemblee retribuite, può essere esercitato * da parte della R.S.U. entro il limite di 7 ore l'anno * da parte delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto collettivo - secondo quanto previsto alla lettera a), punto 4., parte prima dell'Accordo interconfederale del 23.12.93 - per le restanti 3 ore l'anno.
Assemblee. Qualora si presenti la necessità di indire assemblee fuori dei casi di cui agli accordi nazionali che regolano la materia, gli organismi sindacali aziendali cureranno di concordare con l’impresa le modalità, l’ora e il locale della riunione tenendo conto delle esigenze operative dello sportello.