Assenza per malattia. In caso di assenza per malattia o infortunio al lavoratore viene assicurato il seguente trattamento: a) mantenimento del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare; b) integrazione delle indennità a carico dell'ente competente da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico in modo da raggiungere complessivamente: - il 75% della retribuzione mensile dal 1° al 10° giorno; - il 100% della retribuzione mensile dal 11° al 180° giorno. In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del lavoratore, la scuola ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia.
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Samples: CCNL Scuola Aninsei 2002 2005, Accordo Di Collaborazione, c.c.n.l. Aninsei 2006 2009
Assenza per malattia. 1. In caso di assenza per malattia o infortunio al lavoratore viene assicurato il seguente trattamento:
a) mantenimento del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare;
b) integrazione delle indennità a carico dell'ente competente da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico in modo da raggiungere complessivamente: - il 75% della retribuzione mensile dal 1° °al 10° °giorno; - il 100% della retribuzione mensile dal 11° °al 180° °giorno.
2. In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del lavoratore, la scuola ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia.
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