Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica.
4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo.
5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti.
7. ...
Assenze per malattia. 1. L’art. 24 del CCNL RAI del 14/7/97 del personale non dirigente, è integrato con l’aggiunta dei seguenti commi:
a) “5 bis. In caso di patologie gravi che richiedano, terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turnazione.
b) 5 ter La disciplina di cui al comma 5bis si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A, di cui al d. lgs. n. 834 del 1981, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, correlata alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata dal competente servizio della Azienda sanitaria locale."
c) 5 quater Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, l'ENAC favorisce un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.”
2. La lett. a), del comma 6, dell’art. 24 CCNL RAI del 14/7/97 è sostituita come segue:
a) l’intera retribuzione fissa mensile, relativa alle voci retributive indicate dalla lettera a) alla lettera i) nell’art. 61, comma 1 del presente contratto”
3. Il comma 8, dell’art. 24 del CCNL RAI del 14/7/97 del personale non dirigente è sostituito dal seguente: “11. L’Ente dispone il controllo della malattia di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso le competenti aziende sanitarie locali.”
Assenze per malattia. 1.Dopo il comma 6 dell’art. 23 del CCNL del 1 settembre 1995, è inserito il seguente comma: “6.bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale della azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 6, lettera a). Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, ove ottenuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento”.
Assenze per malattia. ART. 36 –
Assenze per malattia. L’assenza per malattia, documentata con certificato medico fin dal primo giorno, deve essere comunicata tempestivamente con contestuale indicazione del numero di certificato medico e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. La scuola dovrà disporre il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni. Il dipendente che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o domicilio risultante dagli atti dell’ufficio, è tenuto a comunicarlo preventivamente. Qualora lo stesso debba allontanarsi, durante la fascia di reperibilità, dall’indirizzo comunicato (ad esempio per visite mediche), è tenuto a darne preventiva comunicazione. Il dipendente dovrà farsi trovare nel domicilio comunicato in ciascun giorno, anche festivo, negli orari stabiliti dalle vigenti disposizioni (9.00/13.00 – 15.00/18.00).
Assenze per malattia. 1. Le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.
2. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’assenza, il relativo certificato medico alla Direzione stessa. Il certificato può essere inviato anche per posta elettronica o consegnato da altra persona a ciò delegata.
3. Successivamente al quarantesimo giorno, l’assenza determina la sospensione della formazione. Il medico in formazione specialistica è tenuto a darne comunicazione alla Direzione della Scuola e agli uffici competenti dell’Ateneo al fine di sospendere la formazione e modificare l’importo del trattamento economico.
4. La comunicazione deve essere data dall’inizio dell’assenza, nel caso in cui dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore ai quaranta giorni.
5. Al fine del superamento del periodo di comporto (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica compresi i giorni non lavorativi.
Assenze per malattia. 1.Dopo il comma 7 dell’art. 21 del CCNL del 6.7. 95, è inserito il seguente: “7.bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera
Assenze per malattia. Relativamente alle assenze per malattia si procederà ad un computo globale, cioè cumulandole nell’anno solare di riferimento. Nel caso in cui vengano effettuate assenze superiori a 60 giorni - anche non continuativi - si procederà ad una decurtazione del premio correlato alla performance organizzativa ed individuale, in relazione ai giorni di assenza eccedenti i suddetti 60. Nel predetto computo dei giorni di malattia non sono conteggiati: - i giorni di assenza per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapia salvavita ai sensi dell’art. 43 del CCNL 21/05/2018; - i giorni di ricovero ospedaliero ed i giorni allo stesso equiparati ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. In particolare si richiama l’art. 42, comma 11, CCNL 21/05/2018 secondo cui “le assenze dovute a day hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o dalla struttura sanitaria che effettua la prestazione purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day surgery, day service, pre-ospedalizzazione e pre- ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza”.
Assenze per malattia. (1) Previo accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative a livello aziendale, l'azienda può chiedere il certificato medico recante la sola prognosi a partire dal primo giorno lavorativo di malattia.
Assenze per malattia. All’articolo 15 del D.P.R. 7 maggio 2008