Contratti a tempo determinato. Art. 65 Modalita’ e causali di impiego
1. Ai sensi dell’art. 23, della L. 23/02/1987 n. 56, le parti individuano ipotesi per la quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a un mese e non superiore a 12 mesi, ai sensi della L. 18/04/1962 n. 230.
2. Le assunzioni ai sensi del precedente punto 1), potranno aver luogo in presenza di:
a. Incrementi di attività in dipendenza di progetti straordinari e/o di periodi stagionali: in questo caso può avvenire: · con contratto a tempo indeterminato utilizzando a tal fine quanto previsto dal Capo 3° (rapporto a tempo parziale); · con contratto a tempo indeterminato, prevedendo la sospensione temporanea del lavoratore dal momento della cessazione della stagione all’inizio di quella successiva. Durante il periodo di sospensione, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro, il lavoratore non maturerà alcun istituto contrattuale e di legge a carico del datore di lavoro. Resta inteso che lo stato di sospensione non preclude altro rapporto di lavoro, fermo restando che il lavoratore al ripristino della nuova stagione sia a disposizione dell’azienda dandone conferma entro il 31 gennaio; · a termine fisso secondo le vigenti disposizioni contrattuali e di legge.
b. punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici della struttura lavorativa.
c. assunzioni per sostituzione di lavoratori assenti per ferie.
d. aspettative diverse da quelle già previste dall’art. 1, lettera b) della L. 230/62.
3. Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di all’art. 8 bis, della L. 79/1983.
4. I datori di lavoro, con un numero di dipendenti fino a 15, non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le ipotesi di contratto a tempo determinato di cui al punto 2), in numero superiore a 2 unità.
5. Nelle singole strutture lavorative che abbiamo più di 15 dipendenti è consentito in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per 3 lavoratori. Ai fini del calcolo delle unità predette non si computano le assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste direttamente dalla L. 230/62 e dalla L. 196/97, quelle effettuate con contratto di formazione e lavoro e quelle effettuate ai sensi del successivo art. 106 (congedi familiari non retribuiti).
6. I datori di lavoro che si avvalgono del presente...
Contratti a tempo determinato. 1. Il presente articolo disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato e recepisce, in- tegrandole, le norme di cui al D.lgs n. 81/2015 ss.mm.ii. e la normativa vigente in materia.
2. Il numero complessivo di contratti a tempo determinato attivabili da ciascuna impresa, visto quanto previsto dall’art. 23, d.lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii, è stabilito nelle misure di se- guito indicate: La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti di lavoro di cui al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero. Ai fini dell’applicazione della presente disciplina, i lavoratori a tempo parziale sono compu- tati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.
3. La durata complessiva del rapporto a termine – comprensivo di rinnovi e proroghe – non può superare i 36 mesi, limite oltre il quale il rapporto di lavoro è da intendersi a tem- po indeterminato.
4. La durata minima è pari a 30 giorni di calendario per tutti i contratti a termine, ad ec- cezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazio- ne del posto.
5. L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto. La mancanza della forma scritta comporta la nullità della clausola relativa al termine, con la conseguenza che il con- tratto si considera a tempo indeterminato.
6. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massi- ma di dodici mesi, può essere stipulato presso la sede territoriale dell’ispettorato del lavo- ro competente per territorio.
7. Sono esclusi dalle percentuali di utilizzo di cui al comma 2 del presente articolo as- sunzioni di lavoratori a tempo determinato ricompresi nelle seguenti casistiche:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi definiti di lavoro anche in misura non uniforme la durata e individuata in 10 mesi, prolungabile a 18 mesi a seguito di contrattazione con le RSU/RSA o in mancanza con le Organizzazioni Sindacali terri- toriali firmatarie del presente CCNL.
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni; ai sensi del comma 2 dell’art. 23, d.lgs. n. 81/2015 e del comma 2 dell’art. 21, le parti potranno convenire di consider...
Contratti a tempo determinato. In caso di assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a termine, di qualsiasi natura o di somministrazione di lavoro a tempo determinato, le BCC informeranno le RSA o in mancanza le XX.XX. territoriali in merito ai nominativi, alla tipologia del contratto, alla durata, alla mansione ed alla qualifica attribuita. Le BCC valuteranno con attenzione l'assunzione di coloro che hanno già effettuato in passato periodi di lavoro con contratto a tempo determinato. Presso ciascuna azienda, la presenza di lavoratori assunti e/o distaccati con contratto a termine, di tutte le fattispecie, ai sensi del presente accordo non può superare il 20% (venti per cento) dell’organico in servizio, con il minimo di due e con arrotondamento ad uno delle eventuali frazioni. Per i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, le aziende dovranno comunicare almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso l’intenzione di non confermarlo a tempo indeterminato.
Contratti a tempo determinato. Nella lettera di assunzione sono specificate le ragioni a fronte delle quali è apposto il termine al contratto di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge Ai sensi dell'art. 10, comma 7 del D.Lgs. n. 368/2001, le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato in numero superiore al 15% dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5%. In luogo della predetta percentuale nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti è previsto il limite quantitativo di 5 assunzioni. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui ai precedenti commi. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro. L'azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della R.S.U., informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell'ambito dell'unità produttiva di appartenenza. Ai sensi dell’art. 5, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 368 del 2001, l’ulteriore contratto a termine stipulabile in deroga al limite complessivo di 36 mesi può avere una durata fino a 12 mesi. Per quanto non previsto dal presente titolo in tema di contratto a termine, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Contratti a tempo determinato. Ai contratti a tempo determinato si applicano le disposizioni previste dal d. lgs. 6.9.2001 n. 368; l’eventuale disciplina di dettaglio è stabilita in sede di contrattazione di 2° livello.
Contratti a tempo determinato. Le Parti raccomandano alle B.C.C./C.R.A. di valutare con particolare attenzione, in occasione di eventuali assunzioni a tempo indeterminato, la posizione di coloro che, in passato, abbiano intrattenuto contratti di lavoro a termine, con la stessa o con altre B.C.C./C.R.A..
Contratti a tempo determinato. Art. 68 (Modalità e limiti numerici) Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla vigente normativa in materia, le parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell'organico in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. 70 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive ovvero sedi aziendali ovvero filiali aziendali che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive ovvero sedi aziendali ovvero filiali aziendali che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di cui all'art. 8-bis, della legge n. 79/1983.
Contratti a tempo determinato. In base alla copertura finanziaria dei progetti di ricerca di riferimento, e in rispetto delle norme vigenti in materia, l’Ufficio ha provveduto al rinnovo di 218 contratti a tempo determinato in scadenza per i vari profili dell’Istituto, gravanti sui progetti di ricerca e sui capitoli di Xxxxxxxx. A tal proposito, si segnala la normativa di cui al decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013 n. 125 che ha permesso il rinnovo di contratti a tempo determinato, oltre il quinquennio. Per il personale dell’Istituto non in possesso dei requisiti di cui alla suddetta legge n. 125/2013, l’Ufficio ha proceduto al relativo rinnovo, in base al Contratto decentrato di ente firmato il 22 dicembre 2015 con cui è stato stabilito che sono prorogabili fino al 31 dicembre 2018 i singoli contratti di lavoro a tempo determinato del personale dipendente, non già prorogabili ai sensi dell’art. 1 comma 426 della legge 190/2014, in essere alla data di sottoscrizione dell’accordo medesimo, previo accertamento dell’esistenza della necessaria copertura finanziaria e sulla base delle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica e che la proroga è convenuta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 2 del D.Lgs n. 81/2015. Si è proceduto all’assunzione di 1 idoneo con il profilo di CTER a tempo determinato, a seguito di chiamata idoneo di una selezione espletata precedentemente e di 16 assunzioni di vincitori di pubbliche selezioni con il profilo di Ricercatore. Nel II semestre 2016 sono state indette 11 selezioni a tempo determinato: 1 Primo tecnologo, 1 Tecnologo, 6 CTER, 3 Operatori tecnici. Sono state, altresì, indette selezioni per 23 unità di personale a tempo determinato per il profilo di Ricercatore, gravanti su progetti di ricerca.
Contratti a tempo determinato. Le parti, con l'obiettivo di favorire l'impiego e il reimpiego dei lavoratori, iscritti nelle liste di collocamento, individuano nel ricorso alle prestazioni a tempo determinato un'utile strumento di gestione di particolari punte d'attività. Il contratto a termine potrà essere stipulato per una durata complessiva, compresa la proroga, non superiore a 3 anni. Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 20% dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva fino a 40 dipendenti, del 15% fino a 70, e del 10% per le altre. Dette percentuali potranno essere aumentate, previo accordo con le rappresentanze sindacali. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 8 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per due lavoratori. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: − nella fase di avvio di nuove attività; − per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, comprese le attivtà previste nell’elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modificazioni; − per intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno; − al termine di un periodo di tirocinio o di stage; − con lavoratori di età superiore ai 55 anni; − qualora l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale. Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute, pena la decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta all’Ente Bilaterale costituito presso l’associazione per ottenere la necessaria autorizzazione, e su richiesta di questa, a fornire indicazioni analitiche delle tipologie dei contratti a termine. Decorsi 5 giorni senza risposta la domanda si intende accolta. L’Ente Bilaterale, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi in un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto che, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potranno, quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla sospensione del contratto stesso, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate. All'atto della richiesta di nul...
Contratti a tempo determinato. È consentita l’assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti agli artt. 62-bis e 62-quater del presente contratto nonché dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Il ricorso alle agenzie per la ricerca del personale disciplinate all’articolo 4, D.Lgs. 276/2003, è ammesso per la sola ricerca di lavoratori sportivi con qualifiche tecniche. L’ausilio delle agenzie di lavoro è ammesso per la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato ovvero determinato, anche part-time, di durata superiore ai due anni. Fatta salva la disciplina applicabile ai rapporti di lavoro subordinato costituiti dai lavoratori sportivi, agli effetti di quanto previsto dal D.lgs. 36/2021, l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni.