Assetti contrattuali. 1. Le Parti stipulanti, con riferimento a quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, individuano due livelli di contrattazione: A. contratto collettivo nazionale di lavoro; B. secondo livello di contrattazione, in base alle specifiche clausole di cui all’art 39 del presente CCNL ed in conformità ai criteri ed alle procedure da tale articolo indicate. A) Contratto collettivo nazionale di lavoro 1. Il contratto collettivo nazionale ha durata triennale e definisce tutti gli elementi del rapporto di lavoro tanto per la parte economica che normativa. 2. Definisce altresì il trattamento retributivo con funzione di garanzia nella direzione della salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni contrattuali. 3. Il CCNL individua, per la contrattazione di secondo livello, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assetti contrattuali. 1. 1 Le Parti stipulanti, con riferimento a quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, parti stipulanti individuano due livelli di contrattazione:
A. un contratto collettivo nazionale di lavoro;
B. un secondo livello di contrattazione, in base alle specifiche clausole di cui all’art 39 all’art. 4 del presente CCNL ed in conformità ai criteri ed alle procedure da tale articolo contratto indicate.
A) Contratto collettivo nazionale di lavoro
1. Il presente contratto collettivo nazionale ha durata triennale e definisce tutti gli elementi del rapporto di lavoro quadriennale tanto per la parte economica che normativa; esso disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione degli aspetti normativi.
2. Definisce altresì il trattamento retributivo con una specifica funzione di garanzia nella direzione della salvaguardia garanzia. Per gli aumenti retributivi vengono presi a riferimento le dinamiche macro economiche, gli andamenti del potere di acquisto delle retribuzioni contrattualisettore e dei tradizionali indici dei prezzi al consumo, all’interno dell’equilibrio negoziale complessivo risultante dal rinnovo contrattuale.
3. Il CCNL individua, per la contrattazione di secondo livello, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto rispetti a quelli propri del livello nazionale.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Verbale Di Accordo
Assetti contrattuali. 1. Le Parti stipulanti, con riferimento a quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, stipulanti individuano due livelli di contrattazione:
A. contratto collettivo nazionale di lavoro;
B. secondo livello di contrattazione, in base alle specifiche clausole di cui all’art all'art. 39 del presente CCNL c.c.n.l. ed in conformità ai criteri ed alle procedure da tale articolo indicate.
A) Contratto collettivo nazionale di lavoro
1. Il contratto collettivo nazionale ha durata triennale e definisce tutti gli elementi del rapporto di lavoro tanto per la parte economica che normativa.
2. Definisce altresì il trattamento retributivo con funzione di garanzia nella direzione della salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni contrattuali.
3. Il CCNL c.c.n.l. individua, per la contrattazione di secondo livello, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale.
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Sources: Transportation & Logistics
Assetti contrattuali. 1. Le Parti stipulanti, con riferimento a quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, parti stipulanti individuano due livelli di contrattazione:
A. un contratto collettivo nazionale di lavoro;
B. un secondo livello di contrattazione, in base alle specifiche clausole di cui all’art 39 all’art. 4 del presente CCNL ed in conformità ai criteri ed alle procedure da tale articolo contratto indicate.
A) Contratto collettivo nazionale di lavoro
1. Il presente contratto collettivo nazionale ha durata triennale e definisce tutti gli elementi del rapporto di lavoro quadriennale tanto per la parte economica che normativa; esso disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione degli aspetti normativi.
2. Definisce altresì il trattamento retributivo con una specifica funzione di garanzia nella direzione della salvaguardia garanzia. Per gli aumenti retributivi vengono presi a riferimento le dinamiche macro economiche, gli andamenti del potere di acquisto delle retribuzioni contrattualisettore e dei tradizionali indici dei prezzi al consumo, all’interno dell’equilibrio negoziale complessivo risultante dal rinnovo contrattuale.
3. Il CCNL individua, per la contrattazione di secondo livello, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto rispetti a quelli propri del livello nazionale.
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