CONTRATTAZIONE NAZIONALE Clausole campione

CONTRATTAZIONE NAZIONALE. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro costituendo fonte primaria di regolamentazione degli aspetti normativi ed economici del personale, in coerenza con le indicazioni di politica dei redditi e dell'occupazione stabiliti dal Governo e dalle Parti Sociali. Il presente contratto individua, per il secondo livello, ambiti e competenze diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del primo livello, prevedendo opportune garanzie procedurali per il rispetto di quanto stabilito nonché i soggetti abilitati. Il Contratto Collettivo Nazionale ha durata triennale sia per la parte normativa sia per quella economica. Fanno parte dell’ambito delle competenze fondamentali assegnate alla contrattazione nazionale, i seguenti temi qualificanti di carattere generale: - recepimento delle intese Governo-Parti Sociali in materia di lavoro, previa analisi e valutazione congiunta; - politiche occupazionali; - sistema di relazioni industriali; - diritti sindacali; - disciplina del rapporto di lavoro; - disciplina del lavoro atipico; - nuove figure professionali, conseguenti a nuove attività o a cambiamenti organizzativi, per le quali non sia possibile procedere al relativo inquadramento sulla base delle norme del presente CCNL; - trattamenti retributivi ed economici; - nuovi regimi di orario connessi alla funzionalità dei servizi anche con riguardo alle esigenze indotte dal mercato di riferimento; - progetti di telelavoro. Alla contrattazione di cui alla presente lettera A) viene altresì ricondotta, secondo criteri e modalità negoziati nel rispetto della procedura che segue, la gestione delle conseguenze sul piano sociale dell’attuazione dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro, ivi ricomprendendo processi di mobilità collettiva. Riguardo a quanto precede, l’Azienda fornirà alle XX.XX. nazionali stipulanti il presente CCNL, una informazione preventiva, con indicazione contestuale della data dell’avvio del confronto, che sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare gli effetti sociali di cui sopra. Detto confronto negoziale si esaurirà entro e non oltre i 12 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, successivi alla data fissata dall’Azienda per il primo incontro, durante i quali l’Azienda non darà luogo all’attuazione dei progetti previsti e le XX.XX. si asterranno da ogni azione diretta. All’esito positivo del p...
CONTRATTAZIONE NAZIONALE. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte primaria di regolamentazione degli aspetti normativi ed economici del personale. Il presente contratto individua, per il livello aziendale/territoriale, ambiti e competenze diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e della contrattazione nazionale, prevedendo opportune garanzie procedurali per il rispetto di quanto stabilito nonché i soggetti abilitati, anche in coerenza con quanto previsto dal Testo Unico sulla Rappresentanza. Il Contratto Collettivo Nazionale ha durata triennale sia per la parte normativa sia per quella economica. Fanno parte dell’ambito delle competenze fondamentali assegnate alla contrattazione nazionale, i seguenti temi qualificanti di carattere generale: - recepimento delle intese Governo-Parti Sociali in materia di lavoro, previa analisi e valutazione congiunta; - politiche occupazionali; - sistema di relazioni industriali; - diritti sindacali; - disciplina del rapporto di lavoro; - nuove figure professionali, conseguenti a nuove attività o a cambiamenti organizzativi, per le quali non sia possibile procedere al relativo inquadramento sulla base delle norme del presente CCNL; - trattamenti retributivi ed economici.
CONTRATTAZIONE NAZIONALE. La contrattazione collettiva di I° livello vuole riconoscere alle imprese il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro che si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL. Alla contrattazione collettiva nazionale sono demandati tutti gli elementi quadro del rapporto di lavoro e del trattamento retributivo base dei lavoratori dipendenti e delle agibilità ed agevolazioni sindacali riconosciute alle Parti stipulanti. La contrattazione di I° livello, fermo restando il rinvio a quella di secondo livello, regola inoltre, gli istituti specificati nel presente CCNL e le seguenti materie:
CONTRATTAZIONE NAZIONALE. In coerenza con i contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993 tra il Governo le Parti Sociali, le Parti convengono sui seguenti principi. - Le Parti confermano la centralità del livello nazionale di contrattazione con le cadenze e gli obiettivi di cui al citato Protocollo del 23 luglio 1993. - Inoltre le Parti confermano la volontà di procedere anche al di fuori delle cadenze previste dal suddetto Protocollo, e sulla base delle proposte provenienti dall’Osservatorio Nazionale di settore, alle integrazioni contrattuali che dovessero scaturire dalle norme di legge di nuova emanazione contenenti rinvii alla contrattazione. - Parimenti nel xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx XXXX, xx Parti presteranno la necessaria attenzione a tutti quei provvedimenti legislativi che dovessero incidere sui costi complessivi contrattuali e procederanno ad incontrarsi nel rispetto dei principi del protocollo del 23 luglio 1993.
CONTRATTAZIONE NAZIONALE. A tal fine l’Azienda fornirà alle competenti strutture territoriali delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL una preventiva comunicazione con contestuale indicazione della data dell’avvio del confronto, anche in tal caso, finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare gli effetti sociali dei processi citati, per quanto demandato dall’accordo nazionale. Il negoziato di cui al comma che precede si esaurirà entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di fissazione dell’ incontro e ove il confronto medesimo non si sia concluso positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni. Durante lo svolgimento della predetta procedura l’Azienda non darà luogo all’attuazione dei progetti previsti per la parte riguardante la specifica regione e le XX.XX. si asterranno da ogni azione diretta. In relazione alla procedura sopra descritta la competente Delegazione Sindacale sarà individuata secondo le norme contenute nell’art. 8.

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