Common use of Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore totale) Clause in Contracts

Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore totale). Se dalle stime eseguite secondo le distinte modalità di cui sopra risulta che i valori delle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) alle relative partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro ai sensi dell’art. 1907 del Codice civile “Assicurazione parziale”. A parziale deroga del comma precedente, non si dà luogo all’applicazione della Regola proporzionale per quelle garanzie la cui somma assicurata maggiorata del 10% sia superiore al valore risultante al momento del Sinistro. Se tale valore risulta superato, la Regola proporzionale viene applicata per la sola eccedenza. Tuttavia, qualora l’ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all’articolo 2.16, limitatamente ai soli beni danneggiati o distrutti al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale od inferiore a Euro 25.000, la Compagnia indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza l’applicazione del primo comma del presente articolo, nonché senza l’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile. Assicurazione a Valore totale Esempi di calcolo dell’Indennizzo Caso A: bene rimpiazzato/ricostruito con uno nuovo senza applicazione della tolleranza

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Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore totale). Se dalle stime eseguite secondo le distinte modalità di cui sopra risulta che i valori delle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) alle relative partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro ai sensi dell’art. 1907 del Codice civile “Assicurazione parziale”. A parziale deroga del comma precedente, non si dà luogo all’applicazione della Regola proporzionale per quelle garanzie la cui somma assicurata maggiorata del 10% sia superiore al valore risultante al momento del Sinistro. Se tale valore risulta superato, la Regola proporzionale viene applicata per la sola eccedenza. Tuttavia, qualora l’ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all’articolo 2.16, limitatamente ai soli beni danneggiati o distrutti al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale od inferiore a Euro 25.00010.000, la Compagnia indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza l’applicazione del primo comma del presente articolo, nonché senza l’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile. Assicurazione a Valore totale Esempi di calcolo dell’Indennizzo Caso A: bene rimpiazzato/ricostruito con uno nuovo senza applicazione della tolleranza

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