Titoli di credito. Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Titoli di credito. Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
Titoli di credito. Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
Titoli di credito. Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che: Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Titoli di credito. Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
1. il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
2. la Compagnia non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
3. per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiederne un duplicato l’Assicurazione copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento o per avere un duplicato. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Titoli di credito. Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabi- lito che: - Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; - l’Assicurato deve restituire a Europ Assistance l’in- dennizzo per essi percepito non appena, per effet- to della procedura di ammortamento - se consen- tita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci; - il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cam- biari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Titoli di credito. Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che: • la Compagnia non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze; • l’Assicurato deve restituire alla Compagnia l’Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci; • il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Titoli di credito. Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
1 Assimoco, salvo diversa pattuizione, non paga l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; 2 l'Assicurato deve restituire ad Assimoco l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
Titoli di credito. Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che: - il loro valore è dato dalla somma da essi portata; - la Compagnia non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; - per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’Assicurazione copre solo le relative spese.
Titoli di credito. Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria. L'indennizzo per i titoli, monete o banconote estere, sarà determinato in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro oppure, se non vi è prezzo di mercato di tali titoli in tale giorno, al valore fissato concordemente tra le Parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Xxxxxxxxx di Borsa di Milano.