ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI Clausole campione

ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI. Il Contraente deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.
ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI. Il Contraente deve dare comunicazione ad HDI Italia della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente. HDI Italia, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.
ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI. La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società per le quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato (franchigie, scoperti e simili).
ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI. Se la polizza prevede anche altre Assicurazioni Complementari, tali assicurazioni cessano al momento stesso in cui il Contraente viene riconosciuto invalido ai sensi delle presenti condizioni ad eccezione dell’Assicurazione Complementare Living Needs Benefit.
ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile, il Contraente deve dare comunicazione con lettera raccomandata alla Compagnia della stipulazione delle altre assicurazioni per i medesimi rischi garantiti con la presente polizza.
ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI. Prestazioni che possono essere aggiunte, a richiesta del Cliente, a fronte del pagamento, in alcuni casi, del relativo premio aggiuntivo.
ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI. Il Contraente, al momento della sottoscrizione della proposta, deve integrare la prestazione prevista dall’Assicurazione Principale con almeno una delle seguenti Assicurazioni Complementari: • Critical Illness (CRILL); • Long Term Care (LTC); e può integrare la prestazione prevista con una delle seguenti Assicurazioni Complementari: • Invalidità Funzionale Grave e Permanente (IFGP); • Living Needs Benefif – Beneficio in Vita (LNB). Per le Assicurazioni Complementari valgono le seguenti norme comuni : • operano unicamente se il Contraente ne fa richiesta al momento della sottoscrizione della proposta; • entrano in vigore a partire dall’entrata in vigore dell’Assicurazione Principale; • rimangono sospese nei propri effetti in caso di sospensione dell’Assicurazione Principale; • vengono riattivate in caso di riattivazione dell’Assicurazione Principale, salvo diversa richiesta scritta del Contraente e salvo quanto previsto per le Assicurazioni Complementari IFGP, LTC e CRILL per le quali è necessaria una valutazione delle condizioni dell’Assicurato/Contraente; • in caso di sospensione delle sole Assicurazioni Complementari, queste non possono essere riattivate; • in tutti i casi di estinzione delle Assicurazioni Complementari gli eventuali premi pagati relativi alle coperture stesse restano acquisiti dalla Compagnia; • si estinguono in caso di estinzione dell’Assicurazione Principale, oltre che nei casi specificamente previsti per le singole Assicurazioni Complementari.
ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI. L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione. La Società, entro 30 giorni dal giorno della comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni.
ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI. Se la polizza prevede anche altre Assicurazioni Complementari, tali assicurazioni cessano al momen- to stesso in cui il Contraente viene riconosciuto invalido ai sensi delle presenti condizioni ad eccezione dell’Assicurazione Complementare Living Needs Benefit. ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE PER IL CASO DI MORTE DA INFORTUNIO (valida solo se espressamente richiamata in proposta e in polizza)
ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI. Art. 3 Decorrenza / Durata del contratto Art. 4 Pagamento del Premio / Termini di rispetto Art. 5 Polizza libro matricola