Contratto di Assicurazione sulla vita Temporanea per il caso di morte, con Assicurazioni Complementari per il caso di CRILL “Malattia Grave” e di rendita vitalizia pagabile
in caso di LTC “Non Autosufficienza” nel compimento
Pramerica tre per TE
degli atti della vita quotidiana
Il presente Set Informativo, contenente:
• DIP Vita
• DIP Aggiuntivo Vita
• Condizioni di assicurazione
• Modulo Proposta di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione Prima della sottoscrizione leggere attentamente il DIP Vita e il DIP Aggiuntivo Vita.
Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari".
Edizione 01/20
Pramerica Life S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.
Pagina lasciata intenzionalmente bianca
SET INFORMATIVO
“Pramerica tre per TE”
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE, CON ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI PER IL CASO DI CRILL “MALATTIA GRAVE” E DI
RENDITA VITALIZIA PAGABILE IN CASO DI LTC “NON AUTOSUFFICIENZA” NEL COMPIMENTO DEGLI ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA
Il presente Set Informativo, contenente:
DIP Vita Pag. 2
DIP Aggiuntivo Vita Pag. 4
Condizioni di Assicurazione Pag. 10
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.
Pramerica tre per TE
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Mod. PTxT - 01/20
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il DIP Vita e il DIP Aggiuntivo Vita.
Contratto di Assicurazione Temporanea per il caso di Morte con Assicurazioni Complementari per il caso di CRILL “Malattia Grave” e di rendita vitalizia pagabile in caso di LTC “Non autosufficienza” nel compimento degli atti della vita
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita)
Compagnia: Pramerica Life S.p.A.
Data realizzazione documento: 01/01/2020
Prodotto: Pramerica tre per TE
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza è volta a tutelare l’Assicurato e la propria famiglia dalle difficoltà che possono insorgere in caso di eventi gravi e imprevisti che possono
compromettere la stabilità economica
Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni?
Le prestazioni assicurate sono le seguenti:
Assicurazione Principale
Decesso, qualunque possa essere la causa, salvo i limiti di copertura di cui sotto.
In caso di Decesso e Invalidità Funzionale Grave e Permanente verificatosi prima della scadenza con- trattuale, la Compagnia garantisce il pagamento di un importo pari al capitale assicurato, a condizione che la polizza sia in regola con i pagamenti dei premi.
Assicurazioni Complementari (valide solo se espres- samente richiamate in proposta e polizza)
Invalidità Funzionale Grave e Permanente (IFGP),
salvo i limiti di copertura di cui sotto;
Beneficio in vita (c.d. Living Needs Benefits)
In caso di Beneficio in vita, la Compagnia garantisce il pagamento anticipato, totale o parziale, del capitale caso morte, qualora l’Assicurato abbia una malattia terminale che comporti un’aspettativa di vita di sei mesi o meno, o necessiti del trapianto di un organo vitale in mancanza del quale gli rimarrebbero sei mesi o meno di vita, a condizione che la polizza sia in regola con i pagamenti dei premi.
– il Contraente deve scegliere, almeno una delle seg- uenti garanzie:
Xxxxxxxx Xxxxx (c.d. Critical Illnes – CRILL), tali si intendono: cancro e infarto
Non Autosufficienza (c.d. Long Term Care – LTC)
Il capitale minimo assicurabile non potrà essere infe- riore a euro 100.000 – in caso di decesso o IFGP – ed euro 50.000 in caso di Malattie Gravi.
Il capitale massimo assicurabile non potrà essere su- periore a euro 1.000.000 – in caso di decesso o IFGP
– ed euro 400.000 in caso di Xxxxxxxx Xxxxx.
In caso di Non Autosufficienza la rendita mensile min- ima sarà di euro 500, mentre la rendita mensile mas- sima sarà di euro 3.000.
È possibile modificare i termini del contratto mediante
l’esercizio delle seguenti opzioni contrattuali:
- Flash Benefit: in caso di morte dell’Assicurato, è previsto il pagamento anticipato al Beneficiario entro 48 ore dal ricevimento della documentazione richiesta, di un importo pari al 25% della prestazione caso morte, con un massimo di euro 20.000;
Che cosa NON è assicurato?
Non sono assicurabili le persone che al momento della stipula della polizza:
non abbiano ancora compiuto 18 anni;
abbiano compiuto 65 anni (garanzia Decesso e Non
Autosufficienza) e 55 anni (xxxxxxxx Xxxxxxxx Gravi);
alla scadenza dell’Assicurazione abbiano un’età superiore a 70 anni.
Le garanzie Decesso, Invalidità Funzionale Grave e Permanente, Beneficio in vita, Malattie Gravi e Non Autosufficienza non operano in caso di:
dolo del Contraente o del Beneficiario;
partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
suicidio, se avviene nei primi 2 anni dalla decorrenza della copertura assicurativa o trascorso questo periodo, nei primi 6 mesi dalla eventuale riattivazione dell’assicurazione.
La garanzia Invalidità Funzionale Grave e Permanente non opera in caso di:
dolo dell’Assicurato.
La garanzia Non Autosufficienza non opera quando l’infortunio dipenda, direttamente o indirettamente, da:
dolo o colpa grave del Contraente o del Beneficiario;
partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti criminali;
atto intenzionale dell’Assicurato, in particolare le conseguenze di un tentativo di suicidio;
malattie/infortuni correlate all’abuso di alcool, nonché quelli conseguenti all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili.
Ci sono limiti di copertura?
La garanzia Decesso è sottoposta ad un periodo di carenza di 5 anni, qualora l’Assicurato non si sia sottoposto al test HIV e la morte sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o da altra patologia da essa collegata. Qualora, però, il Contratto di Assicurazione risulti in regola con il pagamento dei premi, la Compagnia liquiderà il solo importo dei premi versati al netto dei costi sostenuti da quest’ultima.
La garanzia Malattie Gravi non opera per Invalidità Permanente inferiore al 5%.
DIP Vita PTxT - 01/20
La garanzia Malattie Gravi è sottoposta ad un periodo di carenza di 180 giorni.
La garanzia Non Autosufficienza è sottoposta ad un periodo di carenza di 1 anno in caso di malattia, e di 3 anni in caso di malattie neurologiche, nervose e mentali dovute a cause organiche.
La garanzia Non Autosufficienza è sottoposta ad un periodo di franchigia di 90 giorni a partire dalla data di denuncia dello stato di non autosufficiente.
Dove vale la copertura?
Il rischio di Decesso è coperto senza alcun limite territoriale.
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Pag. 1 di 2 DIP Vita - Pramerica tre per TE
Che obblighi ho? - A seconda della tua età e della prestazione assicurata, devi compilare e sottoscrivere il questionario anamnestico o devi sottoporti a specifiche visite mediche – unico presupposto per la sottoscrizione del Contratto di Assicurazione. - Le tue dichiarazioni devono essere esatte, veritiere e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la risoluzione del Contratto di Assicurazione. - In qualità di Contraente, sei tenuto a comunicare alla Compagnia ogni eventuale cambiamento di cittadinanza e/o residenza fiscale entro 30 giorni dalla variazione. - Per modificare l’opzione di cui alla sezione seguente, il Contraente deve darne comunicazione alla Compagnia almeno 90 giorni prima di ogni scadenza triennale. |
Quando e come devo pagare? - Il Contraente paga il premio di sottoscrizione tramite assegno (non trasferibile), Bonifico Bancario/Postale, Bancomat e/o Carta di credito, Bollettino MAV. - Il Contraente paga i successivi premi annui anticipati, mediante addebito sul proprio conto corrente bancario/postale. Qualora il Contraente non sia titolare di un conto corrente bancario/postale il premio potrà essere corrisposto con la modalità “Bollettino MAV” (in questo caso il premio non può essere frazionato). L’entità del premio si determina annualmente in base all’età dell’Assicurato, all’ammontare delle prestazioni assicurate, allo stato di salute e all’attività professionale e sportiva svolta dall’Assicurato. - Il Contraente ha la possibilità di scegliere tra due opzioni – opzione modificabile ogni 3 anni: • mantenere inalterate le garanzie ricalcolando il premio annuo in base all’età assicurativa raggiunta; • mantenere inalterato il premio rideterminando le garanzie prestate. - È previsto un premio annuo minimo di euro 200. Il premio annuo può essere frazionato in rate mensili, trimestrali e semestrali: in questo caso l’ammontare minimo della rata non può essere inferiore a euro 100. - La durata del periodo di pagamento dei premi coincide con la durata del contratto, che deve essere compresa fra un minimo di 5 anni e un massimo di 20 anni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? - Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente è messo a conoscenza dell’accettazione della proposta da parte della Compagnia, ossia dal giorno in cui la Compagnia rilascia al Contraente la polizza o il Contraente riceve per iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la comunicazione di assenso della Compagnia ed il relativo documento di polizza. Per i contratti che non prevedono accertamenti sanitari ma la compilazione di un questionario anamnestico, le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicata in proposta e in polizza, a condizione che sia stato pagato il premio, che l’incasso sia andato a buon fine e che la proposta con i relativi allegati siano stati compilati e sottoscritti dal Contraente e dall’Assicurato in ogni loro parte. Nel caso in cui il versamento sia stato effettuato dopo la data indicata in proposta, il Contratto entra in vigore dalle ore 24 del giorno dell’avvenuto pagamento. - La durata del Contratto varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 20 anni. - La durata della garanzia Beneficio in vita (Living Needs Benefits) è paria a quella delle garanzie principali diminuita di 12 mesi. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto e risolvere il contratto? - Hai la facoltà di esercitare il diritto di revoca finché il contratto non sia concluso, ovvero sino a quando la Compagnia non rilascia al Contraente la polizza o comunica per iscritto allo stesso il proprio assenso mediante lettera raccomandata. - Hai, altresì, la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data in cui si è perfezionato il contratto. - Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo della Compagnia. - La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca – qualora il Contraente avesse già versato il premio dovuto – o di recesso, rimborserà il premio pagato al Contraente, al netto dei costi, delle eventuali imposte e delle spese sostenute dalla Compagnia per gli accertamenti sanitari eseguiti dall’Assicurato. - Hai la facoltà di risolvere il Contratto sospendendo il pagamento dei premi. La sospensione del pagamento dei premi comporta l’interruzione delle coperture e i premi già versati, alla data di risoluzione, non verranno rimborsati da parte della Compagnia. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO |
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DIP Vita - Pramerica tre per TE
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Contratto di Assicurazione Temporanea per il caso di Morte con Assicurazioni Complementari per il caso di CRILL “Malattia Grave” e di rendita vitalizia pagabile in caso di LTC “Non autosufficienza” nel compimento degli atti della vita quotidiana
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Aggiuntivo Vita)
Compagnia: Pramerica Life S.p.A. Prodotto: Premerica tre per TE
Data realizzazione documento: 01/01/2020
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del contratto.
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DIP Aggiuntivo Vita PTxT - 01/20
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 14/03/1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19/03/1990. Iscritta all’Albo Imprese IVASS al n. 1.00086. |
Il patrimonio netto di Pramerica Life S.p.A. ammonta ad € 60,23 milioni al 31/12/2018, di cui il capitale sociale è pari ad € 12,5 milioni e le riserve patrimoniali ammontano ad € 47,73 milioni. L’indice di solvibilità di Pramerica, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 294,5 % che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni? Oltre a quanto indicato nel DIP Vita sono esposte di seguito maggiori informazioni. Il Decesso è coperto senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione e sport dell’Assicurato. La garanzia Invalidità Funzionale Grave e Permanente – operante se richiamata in polizza – comprende: - coma irreversibile; - perdita anatomica totale e permanente di entrambi gli arti superiori a partire dal polso; - perdita anatomica totale e permanente di entrambi gli arti inferiori a partire dal collo del piede; - perdita anatomica totale e permanente di uno degli arti superiori a partire dal polso, unitamente ad uno degli arti inferiori a partire dal collo del piede; - perdita totale e permanente dell’uso di entrambi gli arti superiori o di entrambi gli arti inferiori o di uno degli arti superiori e di uno degli arti inferiori congiuntamente. | |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Le garanzie Decesso, Invalidità Funzionale Grave e Permanente, Beneficio in vita, Malattie Gravi e Non Autosufficienza non operano in caso di: partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, tumulto popolare o operazioni militari; l’arrivo dell’Assicurato in un paese in situazione di guerra o similari o l’insorgenza di detta situazione comporta dopo 14 giorni l’esclusione totale della copertura per qualsiasi causa. La copertura non opererà tuttavia per l’incidente di volo; incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, anche se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; |
eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti; guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi. La garanzia Malattie Gravi non opera in caso di: scompenso cardiaco, l’angina, la miocardite, l’infarto miocardico conseguente ad un qualsiasi intervento sulle arterie coronariche (angioplastica coronaria o by–pass coronarico); tumori che sono istologicamente descritti come benigni, precancerosi o non–invasivi, qualsiasi lesione descritta come carcinoma in–situ, i cancri localizzati della prostata (istologicamente descritti dalla classificazione, qualsiasi forma di cancro in presenza del virus di immunodeficienza HIV, tutti i tumori della pelle ad esclusione del melanoma, melanomi sottili, tumori alla tiroide in stadio precoce, leucemia linfocitica cronica (LLC) inferiore allo stadio RAI 3. La garanzia Non Autosufficienza non opera in caso di: patologie nervose o mentali non di causa organica (es. depressione, psicosi, ecc...); atti compiuti dall’Assicurato quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata; infortunio che avvenga quando l’Assicurato si trova in stato di ebrezza caratterizzato da un tasso alcolico uguale o superiore al tasso autorizzato dal codice della strada in vigore alla data del sinistro; rifiuto di seguire le prescrizioni mediche; incidente aereo tranne se in qualità di passeggero di una linea aerea debitamente abilitata al trasporto pubblico dei passeggeri e in ogni caso se viaggia come membro dell’equipaggio; contaminazione nucleare o chimica, guerra, invasione, ostilità nemiche (sia in caso di dichiarazione di guerra o meno), partecipazione attiva in tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato; sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero altra patologia collegata allo stato di positività all’HIV; pratica delle seguenti attività sportive, alpinismo, arrampicata libera, speleologia, automobilismo, motociclismo, motocross, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, ecc.), hockey, rugby, football americano, arti marziali, pugilato, atletica pesante, immersioni subacquee, salti dal trampolino su sci o idrosci, sci o idrosci acrobatico, bob, slittino; partecipazione dell’Assicurato a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; svolgimento di una delle seguenti professioni: addetti a lavori in pozzi, cave, gallerie, miniere, o su piattaforme petrolifere, palombari/sommozzatori, speleologi, paracadutisti, piloti commerciali privati (non di linea), addetti a contatto con materiale esplosivo o pirotecnico, collaudatori di veicoli, motoveicoli e/o aeromobili. | |
Ci sono limiti di copertura? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. | |
Che obblighi ho? / Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: in caso di sinistro deve essere presentata alla Compagnia denuncia scritta e deve essere prodotta tutta la documentazione indicata all’interno delle Condizioni di Assicurazione. Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente alla Compagnia con le conseguenti tempistiche: • in caso di Malattie Gravi (CRILL) entro e non oltre 180 giorni dalla data in cui sia stata diagnosticata la stessa – a condizione che l’Assicurato sia in vita nei 30 giorni successivi all’evento; • in caso di Invalidità Funzionale Grave e Permanente e Non Autosufficienza (LTC) non è previsto un termine perentorio entro il quale inviare la denuncia.. Prescrizione: si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione relativamente alle “garanzie vita” prestate dalla Compagnia si prescrivono in 10 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. In caso di omessa richiesta da parte degli aventi diritto entro detto termine, la Compagnia avrà l’obbligo di devolvere l’importo dovuto al Fondo per le Vittime delle Frodi Finanziarie, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanza. Liquidazione della prestazione: verificata la sussistenza del diritto alla liquidazione, la Compagnia esegue il pagamento entro 30 dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta; decorso tale termine il Beneficiario può richiedere gli interessi moratori dal termine stesso. La compagnia, inoltre, garantisce il pagamento entro 48 ore in caso di richiesta di Flash Benefit. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare da parte della Compagnia: a. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave: • il rifiuto, in caso di sinistro, di qualsiasi pagamento; • la contestazione della validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui la Compagnia stessa ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; b. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave: • la riduzione, in caso di sinistro, del capitale assicurato in relazione al maggior rischio accertato; • la facoltà di recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Oltre a quanto indicato nel DIP Vita sono esposte di seguito maggiori informazioni. - All’atto della sottoscrizione del contratto, il Contraente sceglie una delle seguenti opzioni – opzione modificabile ogni 3 anni: • mantenere inalterate le garanzie ricalcolando il premio annuo in base all’età assicurativa raggiunta; • mantenere inalterato il premio rideterminando le garanzie prestate. Per modificare l’opzione, il Contraente deve darne comunicazione alla Compagnia con almeno 90 giorni prima di ogni scadenza triennale. - La modifica del frazionamento del premio può avvenire solamente alla ricorrenza annuale della polizza mediante richiesta scritta da inviare almeno due mesi prima della ricorrenza annuale della polizza stessa |
Rimborso | È facoltà della Compagnia richiedere all’Assicurato di effettuare un qualsiasi accertamento sanitario e/o consegnare una qualsiasi documentazione sanitaria al fine di completare la valutazione del rischio. In tal caso, la copertura assicurativa rimane sospesa dalla data di richiesta di ulteriore documentazione sino alla data di emissione della polizza; qualora si dovesse verificare il decesso dell’Assicurato, la Compagnia provvederà a restituire il premio di rata al Contraente. Nel caso in cui la Compagnia dovesse comunicare per iscritto al Contraente la non accettazione del rischio, la Compagnia provvederà a restituire il premio di rata versato e nulla sarà dovuto per la morte conseguenza diretta di Infortunio. |
Sconti | Non sono previsti sconti di premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Xxxxxx | Oltre a quanto indicato nel DIP Vita sono esposte di seguito maggiori informazioni. Per i contratti che prevedono la preventiva verifica delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante accertamenti sanitari, la copertura assicurativa entra in vigore, a condizione che sia stato effettuato il versamento della prima rata di premio e che l’incasso sia andato a buon fine: alle ore 24 del giorno in cui il documento di polizza è emesso dalla Compagnia; ovvero alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicata in proposta e in polizza, qualora questo sia successivo a quello di emissione del documento di polizza. Se il versamento del premio è effettuato dopo tali date, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento. |
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Nel caso in cui il decesso dell’Assicurato dovesse avvenire tra l’entrata in vigore della copertura
assicurativa e la data di perfezionamento del contratto, la Compagnia corrisponderà al Beneficiario:
- l’intero capitale indicato nella proposta di polizza, oppure
- l’eventuale capitale ridotto correlato al nuovo premio risultante dalla differenza tra il premio iniziale e il premio aumentato dell’eventuale sovrappremio che la Compagnia, nell’accettare la proposta, avrebbe richiesto in considerazione delle attività professionali e/o sportive svolte dall’Assicurato, e/o in considerazione delle condizioni di salute dello stesso dichiarate in proposta.
Qualora il contratto non si sia ancora perfezionato (indipendentemente dal fatto che il contratto) preveda la possibilità di limitarsi alla compilazione del questionario anamnestico o la necessità di una verifica delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante accertamenti sanitari), la Compagnia liquiderà al Beneficiario il capitale assicurato della sola Assicurazione Principale (le eventuali Garanzie Accessorie richiamate in proposta si intendono escluse), con il limite massimo di importo liquidabile pari ad Euro 600.000, qualora il decesso dell’Assicurato – purché intervenuto dopo la sottoscrizione della proposta di polizza da parte del Contraente e dell’Assicurato e sempre che la prima rata di premio sia stata pagata e ricevuta dalla Compagnia – sia una conseguenza diretta di infortunio.
Sospensione Non sono previsti casi di sospensione delle garanzie.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Revoca Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Recesso Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Risoluzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO
Valori di riscatto e riduzione
Richiesta di informazioni
Non sono previsti né riscatti né riduzioni.
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A chi è rivolto questo prodotto?
Questa polizza – grazie ad un piano assicurativo modellabile a seconda dei bisogni personali di ognuno – è ideale per chi desidera garantire a sé stesso e ai propri cari una protezione assicurativa che tuteli dal rischio di Malattie Gravi, dall’insorgere delle condizioni di Non Autosufficienza e dal verificarsi dell’Invalidità Funzionale Grave e Permanente, e preservi economicamente la famiglia dalle difficoltà che possono sopraggiungere in caso di scomparsa improvvisa dell’Assicurato, soprattutto qualora rappresenti il principale o l’unico produttore di reddito.
Quali costi devo sostenere?
La Compagnia preleva un costo fisso sul premio come di seguito indicato:
Premio Annuo | Premio mensile | Premio trimestrale | Premio semestrale | |
Assicurazione principale + 1 garanzie aggiuntiva | Euro 20 | Euro 2 | Euro 6 | Euro 10 |
Assicurazione principale + 2 garanzie aggiuntive | Euro 0 | Euro 0 | Euro 0 | Euro 0 |
Per le spese di acquisizione e gestione del contratto, viene trattenuta dalla Compagnia una percentuale del premio pari
al 50% al netto dell’importo fisso.
La quota parte percepita dai distributori, con riferimento all’intero flusso commissionale, è pari al 6,29%. In caso di recesso, la Compagnia tratterrà la somma di euro 50 per le spese sostenute per l’emissione del Contratto di Assicurazione. Qualora per la conclusione del Contratto di Assicurazione sia prevista la visita medica e il Contraente (o l’Assicurato se persona diversa) esegua la stessa presso un centro medico non convenzionato (previa autorizzazione della Compagnia), il costo della stessa dovrà essere anticipato dal Contraente (o dall’Assicurato se persona diversa) e, successivamente all’emissione della polizza, verrà rimborsato. Laddove non sia prevista una visita medica (per età dell’Assicurato e prestazione assicurata), ma si renda necessaria una richiesta di documentazione sanitaria alla fine di completare la valutazione del rischio, le relative spese saranno a carico del Cliente. | |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa Assicuratrice All’IVASS | I reclami, aventi ad oggetto il rapporto contrattuale e specificamente l’effettività della prestazione e della quantificazione/erogazione delle somme dovute o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati, in forma scritta, tramite posta, fax o e-mail, a: Qualora il diretto interessato, anche tramite i suoi rappresentanti, non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta nel termine massimo di 45 giorni, prima di interessare l’Autorità giudiziaria, può rivolgersi a: IVASS Servizio Tutela del Consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax 00.00000000 PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx La richiesta dovrà essere redatta in forma scritta e contenere le seguenti informazioni: • dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, domicilio ed eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la presentazione del reclamo all’IVASS, sul sito dell’Autorità è presente un apposito modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione del reclamo. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/08/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. |
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DIP Aggiuntivo Vita - Pramerica tre per TE
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e sulle garanzie aggiuntive Malattie Gravi (CRILL) e Non Autosufficienza (LTC) non sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni. Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF, con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa in vigore. In particolare, la detrazione spetta al Contraente a condizione che sia il soggetto che ha pagato il premio e che l’Assicurato – se persona diversa – sia fiscalmente a carico del Contraente stesso. Le somme corrisposte in caso di morte, di Invalidità Funzionale Grave e Permanente, Beneficio in Vita, Malattie Gravi e Non Autosufficienza, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF. |
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI EAVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
SUL SITO INTERNET DELLA COMPAGNIA È DISPONIBILE, INVECE, UN’AREA RISERVATA ATTRAVERSO LA QUALE SI POTRÀ ACCEDERE ALLA PROPRIA POSIZIONE ASSICURATIVA CONSULTANDO I DATI PRINCIPALI DELLE POLIZZE SOTTOSCRITTE, QUALI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, LE COPERTURE ASSICURATIVE IN ESSERE, LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SOTTOSCRITTE E LO STATO DEI PAGAMENTI DEI PREMI.
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DIP Aggiuntivo Vita - Pramerica tre per TE
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
GLOSSARIO pag. 2
QUALI SONO LE PRESTAZIONI?
1. Assicurazione Principale pag. 7
2. Assicurazioni Complementari pag. 7
• Invalidità Funzionale Grave e Permanente (IFGP) pag. 8
• Critical Illness (CRILL) pag. 9
• Long Term Care (LTC) pag. 10
• Living Needs Benefit — Beneficio in vita (LNB) pag. 12
3. Opzioni pag. 13
• Opzione Flash Benefit pag. 13
COSA NON E’ ASSICURATO? CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
4. Persone non assicurabili pag. 14
5. Esclusioni e limitazioni pag. 14
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA LA COMPAGNIA?
6. Denuncia del sinistro e documentazione da presentare pag. 17
7. Prescrizione pag. 18
8. Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato pag. 18
9. Pagamenti della Compagnia pag. 18
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
10. Premio (limiti e mezzi di pagamento) pag. 20
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
11. Conclusione del contratto e decorrenza della copertura pag. 21
12. Durata pag. 21
COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?
13. Revoca della proposta pag. 22
14. Diritto di recesso pag. 22
15. Risoluzione pag. 22
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI?
16. Riscatto pag. 23
17. Riduzione pag. 23
18. Mancato pagamento del premio: sospensione e risoluzione pag. 23
19. Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione pag. 23
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
20. Costi pag. 24
ALTRE INFORMAZIONI
21. Beneficiario pag. 25
22. Non pignorabilità e non sequestrabilità pag. 25
23. Cessione — Pegno — Vincolo pag. 25
24. Tasse ed imposte pag. 25
25. Controversie e foro competente pag. 25
26. Legge applicabile al contratto pag. 26
27. Lingua in cui è redatto il contratto pag. 26
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GLOSSARIO
Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per
modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto; può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato.
Carenza
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato
avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurata.
Caricamenti
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.
Cessione
Condizione secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto. Tale atto diviene efficace solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso.
Compagnia
Pramerica Life S.p.A., società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione
Conclusione del contratto
Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte della Compagnia. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Compagnia.
Condizioni di assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Consolidamento
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (semestralmente), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.
Contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di
assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
Costi
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società, nonché oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l’emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
Decorrenza
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato
il premio pattuito.
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Differimento (periodo di)
Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la scadenza del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.
Durata del contratto
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Durata del pagamento dei premi
Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.
Esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Estratto Conto Annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto.
Età assicurativa
Modalità di calcolo dell’età dell’Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
Fondo Pramerica Financial
Nome della Gestione Separata della Compagnia (vedi “Gestione separata”)
Assicurazioni Complementari
Garanzia di puro rischio abbinata facoltativamente all’ Assicurazione Principale, come ad esempio la garanzia complementare infortuni o la garanzia esonero pagamento premi in caso di invalidità.
Assicurazione Principale
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario, ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari.
Garanzia Aggiuntiva
Si veda “Assicurazioni Complementari”
Gestione separata (Gestione interna separata)
Fondo appositamente creato dalla Compagnia di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
Impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere
sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
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Imposta sulle assicurazioni
Imposta applicata ai premi versati dal Cliente relativamente a garanzie non attinenti la vita umana.
Intermediario
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo
atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. (IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell’ISVAP. Ogni riferimento all’ISVAP contenuto nella documentazione contrattuale e precontrattuale deve intendersi effettuato all’IVASS).
Liquidazione
Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Xxxxxx trattenuto
Parte del tasso di rendimento finanziario che viene trattenuta dalla Compagnia, secondo il meccanismo illustrato
nella Clausola di Rivalutazione delle Condizioni di assicurazione.
Opzione
Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, la possibilità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.
Partecipazione agli utili
Percentuale del rendimento finanziario attribuita al Contratto.
Pegno
Condizione secondo cui il contraente ha la facoltà di dare in pegno il contratto. Tale atto diviene efficace solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. Qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia della garanzia prestata richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno. Con il pegno il Contraente pone il valore di riscatto del contratto come garanzia reale per un affidamento concesso da terzi (di solito una banca).
Perfezionamento del contratto
Vedi “Conclusione del contratto”.
Polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
Premio
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Compagnia.
Prescrizione
Estinzione di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
Prestito
Somma che il Contraente può richiedere alla Compagnia nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto
dal contratto. Le condizioni, il tasso d’interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono definite in una
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apposita appendice da allegare al contratto.
Proposta
Documento con il quale il Contraente, in qualità di proponente, manifesta alla Compagnia la volontà di concludere un contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Proroga
Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.
Questionario Sanitario (o anamnestico)
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la Compagnia
utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
Quietanza di Pagamento
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su apposito modulo della Compagnia in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza) o con Bancomat/Carta di credito, costituito invece dall’estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Compagnia (addebito diretto SEPA), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
Recesso (o ripensamento)
Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento della gestione separata
L’insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di assicurazione, che regolano la gestione separata.
Retrocessione
La percentuale del rendimento conseguito nel periodo di osservazione, dalla gestione separata degli investimenti che la Compagnia riconosce agli assicurati.
Revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Riattivazione
Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.
Ricorrenza annuale
L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riduzione
Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.
Riscatto
Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di assicurazione.
Riscatto parziale
Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta e determinato in base alle Condizioni di assicurazione.
Riserva matematica
Debito che la compagnia di assicurazione ha maturato nei confronti dei propri assicurati, sulla base degli impegni
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contrattualmente assunti. Si definisce Riserva Matematica perché fa riferimento a formule matematiche attuariali per la sua quantificazione e perché costituita dall’accantona- mento di una quota dei premi di tariffa pagati dal contraente. La legge impone alle Compagnia particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.
Risoluzione del contratto
Interruzione dell’efficacia del contratto a fronte di richiesta scritta del Cliente o per mancato pagamento dei premi.
Rivalutazione delle Prestazioni
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (semestrale) stabilita dalle Condizioni di assicurazione.
Sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed
erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
Sovrappremio
Maggiorazione di premio richiesta dalla Compagnia per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l’Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l’Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).
Tariffa
Insieme di basi demografiche e finanziarie che consentono di determinare il premio che il Contraente deve
versare per ottenere la prestazione richiesta.
Tariffa Privilegiata
Tariffa basata sul principio di differenziazione del rischio (e quindi dell’importo del premio da versare) in funzione
delle condizioni di salute e all’abitudine al fumo dell’Assicurato.
Tasso di Rendimento Minimo Garantito
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.
Trasformazione
Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l’importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Compagnia, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.
Vincolo
Condizione secondo cui il contraente ha la facoltà di vincolare le somme assicurate dal contratto. Tale atto diviene efficace solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. Qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia della garanzia prestata richiede l’assenso scritto del vincolatario. Con il vincolo di polizza il Contraente designa un terzo beneficiario, che si antepone al primo, nella riscossione (totale o parziale) della prestazione assicurativa, al verificarsi di alcune condizioni.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Oggetto del contratto
Contratto di assicurazione di temporanea caso morte, a premio annuo costante, con Assicurazioni Complementari. Il contratto prevede il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari in caso di decesso dell’Assicurato entro la scadenza contrattuale.
Al momento della sottoscrizione il Contraente deve scegliere, oltre alla copertura Temporanea caso morte almeno una delle Assicurazioni Complementari CRILL e LTC.
Il contratto è disciplinato dalla documentazione precontrattuale, dalle condizioni di assicurazione che seguono, nonché da quanto indicato nelle eventuali appendici e negli allegati.
QUALI SONO LE PRESTAZIONI?
Prestazioni Assicurate
Il contratto è costituito dall’Assicurazione Principale, da almeno una delle Assicurazioni Complementari CRILL e LTC e delle eventuali uteriori Assicurazioni Complementari.
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
Art. 1 - Assicurazione Principale
In caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga entro la durata contrattuale, la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario designato il capitale assicurato, a condizione che la polizza sia in regola con il pagamento dei premi, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5.
La Compagnia offre, inoltre, una garanzia temporanea all’Assicurato anche quando il contratto non si sia ancora concluso (indipendentemente dal fatto che il contratto preveda la possibilità di limitarsi alla compilazione del questionario anamnestico o la necessità di una verifica delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante accertamenti sanitari).
In particolare, la Compagnia liquiderà al Beneficiario il capitale assicurato della sola Assicurazione Principale (le eventuali Assicurazioni Complementari richiamate in proposta si intendono escluse), con il limite massimo di importo liquidabile pari ad Euro 600.000,00 (seicentomila/00), a condizione che:
• il decesso dell’Assicurato sia intervenuto dopo la sottoscrizione della proposta di polizza da parte del Contraente e dell’Assicurato;
• la prima rata di premio sia stata pagata e l’incasso sia andato a buon fine;
• Il decesso sia una conseguenza diretta di infortunio.
Per infortunio si deve intendere l’evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Nel momento in cui il contratto si perfeziona, qualora si dovesse verificare il decesso dell’assicurato, la Compagnia provvederà a liquidare il capitale assicurato indicato sul documento di polizza secondo quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione.
Nel caso in cui la Compagnia dovesse comunicare per iscritto al Contraente la non accettazione del rischio, il contratto si intenderà non concluso e la Compagnia provvederà a restituire il premio di rata versato.
Pertanto nulla sarà dovuto al Contraente e/o al Beneficiario, neppure per la morte conseguenza diretta di
infortunio.
Sono in ogni caso fatte salve le esclusioni e limitazioni dalla copertura assicurativa di cui al successivo art. 5.
Si precisa che qualora non si verifichi il decesso entro la durata contrattuale, il contratto si intenderà estinto
ed i premi versati resteranno acquisiti dalla Compagnia.
Art. 2 - Assicurazioni complementari
Il Contraente, al momento della sottoscrizione della proposta, deve integrare la prestazione prevista dall’Assicurazione Principale con almeno una delle seguenti Assicurazioni Complementari:
• Critical Illness (CRILL);
• Long Term Care (LTC);
e può integrare la prestazione prevista con una delle seguenti Assicurazioni Complementari:
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• Invalidità Funzionale Grave e Permanente (IFGP);
• Living Needs Benefif – Beneficio in Vita (LNB).
Per le Assicurazioni Complementari valgono le seguenti norme comuni :
• operano unicamente se il Contraente ne fa richiesta al momento della sottoscrizione della proposta;
• entrano in vigore a partire dall’entrata in vigore dell’Assicurazione Principale;
• rimangono sospese nei propri effetti in caso di sospensione dell’Assicurazione Principale;
• vengono riattivate in caso di riattivazione dell’Assicurazione Principale, salvo diversa richiesta scritta del Contraente e salvo quanto previsto per le Assicurazioni Complementari IFGP, LTC e CRILL per le quali è necessaria una valutazione delle condizioni dell’Assicurato/Contraente;
• in caso di sospensione delle sole Assicurazioni Complementari, queste non possono essere riattivate;
• in tutti i casi di estinzione delle Assicurazioni Complementari gli eventuali premi pagati relativi alle coperture stesse restano acquisiti dalla Compagnia;
• si estinguono in caso di estinzione dell’Assicurazione Principale, oltre che nei casi specificamente previsti per le
singole Assicurazioni Complementari.
• INVALIDITA’ FUNZIONALE GRAVE E PERMANENTE (di seguito anche “IFGP”)
Prestazione assicurata
La presente Assicurazione Complementare garantisce la liquidazione all’Assicurato designato in polizza (o al suo legale rappresentante) del capitale caso morte assicurato, a condizione che la polizza sia in regola con il pagamento dei premi, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5, nel caso in cui l’Assicurato venga colpito, entro la scadenza contrattuale, da Invalidità Funzionale Grave e Permanente.
Una volta riconosciuto lo stato di IFGP il contratto cesserà di produrre effetto.
Definizione di Invalidità Funzionale Grave e Permanente
Ai fini della presente Assicurazione Complementare, per IFGP si intende una delle seguenti condizioni:
a. coma irreversibile;
b. perdita anatomica totale e permanente di:
- entrambi gli arti superiori a partire dal polso;
- entrambi gli arti inferiori a partire dal collo del piede;
- uno degli arti superiori a partire dal polso, unitamente ad uno degli arti inferiori a partire dal collo del piede;
c. perdita totale e permanente dell’uso di entrambi gli arti superiori o inferiori (con cui si intende la perdita completa delle loro funzioni motorie, in seguito a paralisi motoria completa, ovvero, anchilosi totale di ciascuna delle tre principali articolazioni degli arti superiori o inferiori con l’impossibilità di recupero) o di uno degli arti superiori e di uno degli arti inferiori congiuntamente.
Durata
La presente Assicurazione Complementare ha la medesima durata dell’Assicurazione Principale.
Premio
Per la presente Assicurazione Complementare non è richiesto il pagamento di alcun premio.
Fino a quando l’IFGP non è riconosciuta o non è stata definitivamente accertata, il Contraente è tenuto a proseguire
il versamento dei premi dell’Assicurazione Principale e delle eventuali Assicurazioni Complementari.
Una volta riconosciuto lo stato di IFGP il contratto cesserà di produrre i suoi effetti e la Compagnia restituirà l’importo
degli eventuali premi pagati successivamente alla data di denuncia dell’IFGP.
Estinzione
La presente Assicurazione Complementare si estingue, oltre che in caso di estinzione dell’Assicurazione Principale,
al verificarsi della morte o dell’IFGP dell’Assicurato nonché qualora venga riconosciuto il LNB totale.
Si precisa inoltre che qualora non si verifichi l'IFGP entro la durata contrattuale, il contratto si intenderà estinto ed i
premi versati resteranno acquisiti dalla Compagnia.
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• CRITICAL ILLNESS – Malattia Grave (di seguito anche “CRILL”)
Prestazione assicurata
La presente Assicurazione Complementare garantisce la liquidazione del capitale assicurato indicato in polizza per la specifica copertura qualora l’Assicurato venga colpito, entro la scadenza contrattuale, da una delle malattie gravi di seguito definite.
Definizioni di malattia grave
Ai fini della presente Assicurazione Complementare, per Malattia Grave si intende esclusivamente una delle seguenti
patologie che abbia comportato una invalidità dell’Assicurato superiore al 5%:
a) Infarto miocardico
L’infarto miocardico è la necrosi di una parte del muscolo miocardico risultante da insufficiente apporto sanguigno alla zona interessata (coronaropatia). La diagnosi deve essere corredata da cartella clinica con relativi esami cardiologici (elettrocardiogramma ed enzimi/markers cardiaci aumentati).
Inoltre, devono essere soddisfatti i seguenti tre criteri al fine di formulare la diagnosi di nuovo infarto miocardico acuto:
1) sintomatologia clinicamente costante con la diagnosi di infarto acuto del miocardio;
2) nuove alterazioni elettrocardiografiche di ischemia non riconducibili ad eventi avvenuti precedentemente alla data
di decorrenza del contratto;
3) tipica elevazione degli enzimi/markers biochimici cardiaci.
b) Cancro
Il cancro è un tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne, con l’invasione e la distruzione del tessuto normale, che eventualmente possono diffondersi ad altri organi (metastasi). Il termine “cancro” include anche la leucemia, il linfoma e la malattia di Hodgkin.
E’ necessario che il cliente fornisca alla Compagnia un referto con la diagnosi di cancro unitamente a un’istologia attestante la malignità del tumore. Nel caso in cui non ci fosse alcun referto della suddetta patologia, è necessario il certificato medico di un oncologo che ne confermi la malignità. Tale documentazione verrà comunque valutata anche dal medico fiduciario della Compagnia.
Durata
La presente Assicurazione Complementare ha la medesima durata dell’Assicurazione Principale.
Premio
Il premio della presente Assicurazione Complementare è determinato in base:
• all’importo della prestazione assicurata;
• all’età assicurativa raggiunta dell’Assicurato;
• allo stato di salute dell’Assicurato;
• all’attività professionale e sportiva svolta dall’Assicurato.
Finché la Malattia Grave non sia stata definitivamente accertata, il Contraente è tenuto a proseguire il pagamento del
premio pattuito per tutta la durata prevista.
Accertata la Malattia Grave, verrà restituito l’importo dei relativi premi pagati e scaduti posteriormente alla data di denuncia del sinistro della presente garanzia e nessun premio successivo sarà dovuto ai sensi della presente Assicurazione. Il Contraente è tenuto a continuare a pagare i premi previsti dell’Assicurazione Principale e delle altre eventuali Assicurazioni Complementari.
Estinzione
Con il pagamento del capitale assicurato per Malattia Grave, la presente Assicurazione Complementare si estingue e nulla è più dovuto qualora l’Assicurato venga in seguito colpito da altra Malattia Grave; la garanzia non sarà più operativa, mentre rimarrà in vigore l’Assicurazione Principale e le altre eventuali Assicurazioni Complementari.
Il Contraente è quindi tenuto a continuare a pagare i premi previsti dell’Assicurazione Principale e delle altre eventuali Assicurazioni Complementari.
Se alla data di scadenza della presente Assicurazione Complementare l’Assicurato non è stato colpito da una Malattia Grave, la presente Assicurazione Complementare si estingue ed i premi versati restano acquisiti dalla Compagnia.
Pag. 9 di 26 Condizioni di Assicurazione - Pramerica tre per TE 18
La presente Assicurazione Complementare si estingue, oltre che nei casi sopra indicati e in caso di estinzione dell’Assicurazione Principale al verificarsi della morte o dell’IFGP dell’Assicurato nonché qualora venga riconosciuto il LNB totale.
Pagamento del capitale CRILL
La Compagnia comunica, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista se intende riconoscere o meno il sinistro Malattia Grave.
Qualora la Compagnia riconosca il diritto all’indennizzo della Malattia Grave verrà liquidato all’Assicurato il capitale assicurato previsto in proposta e polizza, entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta comprese le eventuali integrazioni che si dovessero ritenere necessarie.
In caso di morte dell’Assicurato in fase di liquidazione del sinistro, quindi di decesso avvenuto almeno dopo 30 giorni dall’evento ma prima dell’erogazione del pagamento, il capitale verrà versato agli eredi dell’Assicurato e fra loro ripartito secondo le regole successorie.
• LONG TERM CARE – Non autosufficienza (di seguito anche “LTC”)
Prestazione assicurata
La presente Assicurazione Complementare garantisce l’erogazione a favore dell’Assicurato di una rendita vitalizia pagabile in rate mensili posticipate, nel caso in cui l’Assicurato si trovi in uno stato di non autosufficienza come di seguito definito e fintanto che si trovi in tale stato.
L’importo della rendita mensile assicurabile varia da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro mensili, in base a quanto previsto in proposta e polizza.
Definizione dello stato di non autosufficienza
Ai fini della presente Assicurazione Complementare, si intende non autosufficiente la persona il cui stato di salute comporti l’impossibilità di compiere in autonomia almeno 4 delle 6 attività di vita quotidiana (di seguito elencate) in maniera presumibilmente permanente e irreversibile:
1. Lavarsi: la capacità di lavarsi nella vasca o nella doccia (e anche di entrare e uscire autonomamente dalla vasca o dalla doccia);
2. Vestirsi e Svestirsi: la capacità di mettersi, togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento ed eventualmente
anche bretelle, arti artificiali o altri apparecchi protesici senza l’assistenza di una terza persona;
3. Andare al bagno ed usarlo: la capacità di mantenere un livello ragionevole di igiene personale (ad esempio lavarsi, radersi, pettinarsi, ecc);
4. Spostarsi: la capacità di passare dal letto ad una sedia o sedia a rotelle e viceversa senza l’aiuto di una terza persona;
5. Continenza: la capacità di controllare le funzioni corporali o comunque di mingere ed evacuare in modo da mantenere un livello di igiene personale soddisfacente;
6. Alimentarsi: la capacità di nutrirsi autonomamente, anche con il cibo preparato da altri, e di bere senza l’aiuto di una terza persona.
Durata
La presente Assicurazione Complementare ha la medesima durata dell’Assicurazione Principale.
Premio
Il premio della presente Assicurazione Complementare è determinato in base:
• all’importo della prestazione assicurata;
• all’età assicurativa raggiunta dell’Assicurato;
• allo stato di salute dell’Assicurato;
• all’attività professionale e sportiva svolta dall’Assicurato.
Finché il sinistro per lo stato di non autosufficienza non sia stato definitivamente accertato, il Contraente è tenuto a proseguire il pagamento del premio pattuito per tutta la durata prevista. Accertato il sinistro per Non Autosufficienza, verrà restituito l’importo dei premi relativi alla presente Assicurazione Complementare, pagati e scaduti posteriormente
Pag. 10 di 26 Condizioni di Assicurazione - Pramerica tre per TE 19
al periodo di franchigia di 90 giorni dopo la denuncia della Non Autosufficienza e nessun premio successivo, relativo
alla presente Assicurazione Complementare, sarà dovuto.
Il Contraente è tenuto a continuare a pagare i premi previsti dell’Assicurazione Principale e delle altre eventuali Assicurazioni Complementari.
Estinzione
Con il pagamento della prestazione assicurata per Non Autosufficienza, la presente Assicurazione Complementare si estingue e nulla è più dovuto. La copertura non sarà più operativa mentre rimarrà in vigore l’Assicurazione Principale e le altre eventuali Assicurazioni Complementari.
Il Contraente è quindi tenuto a continuare a pagare i premi previsti dell’Assicurazione Principale e delle eventuali Assicurazioni Complementari.
Se alla data di scadenza della presente Assicurazione Complementare l’Assicurato non è stato colpito dalla Non Autosufficienza, la presente Assicurazione Complementare si estingue ed i premi versati restano acquisiti dalla Compagnia.
La presente Assicurazione Complementare si estingue, oltre che nei casi sopra indicati e in caso di estinzione dell’Assicurazione Principale, al verificarsi della morte o dell’IFGP dell’Assicurato nonché qualora venga riconosciuto il LNB totale.
Pagamento della prestazione LTC
La rendita sarà corrisposta se lo stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato risulterà confermato in maniera definitiva,
ovvero tale da escludere la possibilità di un miglioramento delle condizioni di salute dell’Assicurato stesso.
La Compagnia si impegna ad accertare la Non Autosufficienza dell’Assicurato entro 180 giorni dalla data di ricezione
della denuncia, accompagnata dalla documentazione prevista.
L’erogazione della rendita avrà inizio, se perdura la Non Autosufficienza, dopo che siano trascorsi 90 giorni (periodo di franchigia) a partire dalla data di denuncia. Qualora gli accertamenti necessitino di più di 90 giorni, all’atto dell’accertamento verranno erogate le eventuali rate di rendita arretrate e non erogate.
Una volta accertata e riconosciuta la Non Autosufficienza e il diritto alla prestazione assicurata, e purché sia decorso
il suddetto periodo di franchigia, la Compagnia inizia a corrispondere la rendita mensile assicurata. Decorsi 90 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore dell’Assicurato.
La rendita vitalizia non è riscattabile, è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.
Nel caso in cui l’Assicurato deceda prima che la Non Autosufficienza sia stata accertata, verranno comunque erogate ai suoi eredi le eventuali rate di rendita, se dovute, maturate fino alla data del decesso dell’Assicurato, e la somma risultante verrà fra loro ripartita secondo le regole successorie.
Rivedibilità dello stato di Non Autosufficienza
L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo
lettera raccomandata, il recupero dello stato di autosufficienza.
La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non autosufficiente da un proprio medico di fiducia, e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di Non Autosufficienza.
In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento della somma assicurata può essere sospeso fino all’avvenuto
accertamento.
Qualora durante l’erogazione della rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza, il pagamento della rendita assicurata viene interrotto e le rendite precedentemente erogate, ma non dovute, dovranno essere restituite alla Compagnia.
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• LIVING NEEDS BENEFIT - BENEFICIO IN VITA (di seguito anche “LNB”)
Prestazione assicurata
Nel caso in cui:
• all’Assicurato venga diagnosticata una malattia terminale che, a giudizio del medico nominato dalla Compagnia e del medico curante dell’Assicurato, comporti un’aspettativa di vita dell’Assicurato di sei mesi o meno;
• l’Assicurato necessiti del trapianto di uno dei seguenti organi vitali: cuore, polmoni, fegato, midollo osseo, in mancanza del quale rimarrebbero all’Assicurato sei mesi o meno di vita.
la Compagnia si impegna a pagare all’Assicurato, a condizione che la polizza sia in regola con il pagamento dei premi, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5 l’importo che si ottiene:
a. riducendo proporzionalmente, per un periodo pari a sei mesi, il capitale assicurato caso morte dell’Assicurazione Principale in vigore alla data del riconoscimento dello stato di malattia terminale, rivalutato per un ulteriore semestre nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione;
b. detraendo dall’ammontare così ottenuto l’importo delle rate di premio lordo eventualmente dovute sull’Assicurazione Principale nei sei mesi successivi alla data di riconoscimento dello stato di malattia terminale ridotte proporzionalmente per il periodo di tempo che va dal giorno successivo alla data del riconoscimento dello stato di malattia terminale alla data di scadenza della rata stessa (tale detrazione non viene applicata qualora la presente Assicurazione Complementare sia abbinata all’Assicurazione Complementare di esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità totale e permanente – INVEP e all’Assicurato venga riconosciuto lo stato di invalidità totale e permanente).
Una volta eseguito il pagamento del Living Needs Benefit totale il contratto cesserà di produrre effetti automaticamente
e la Compagnia restituirà gli eventuali premi pagati successivamente alla data di denuncia del LNB.
In caso di decesso dell’Assicurato prima del pagamento del Living Needs Benefit la Compagnia provvederà a liquidare il Capitale caso morte ai beneficiari designati.
Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato facciano richiesta parziale del capitale disponibile, il capitale assicurato dell’Assicurazione Principale e delle eventuali ulteriori Assicurazioni Complementari viene ridotto in proporzione.
Si precisa inoltre che qualora non venga riconosciuto il LNB entro la durata contrattuale, il contratto si intenderà estinto ed i premi versati resteranno acquisiti dalla Compagnia.
Durata
La presente Assicurazione Complementare ha la medesima durata dell’Assicurazione Principale, diminuita di 12 mesi.
Premio
Per la presente Assicurazione Complementare non è richiesto il pagamento di alcun premio.
Fino a quando la malattia non venga riconosciuta come terminale o comunque lo stato di malattia terminale non sia stato definitivamente accertato, il Contraente è tenuto a proseguire il versamento dei premi dell’Assicurazione Principale e delle eventuali Assicurazioni Complementari per la durata prevista.
Una volta accertato lo stato di malattia terminale la Compagnia restituirà l’importo degli eventuali premi pagati scaduti successivamente alla data di denuncia della malattia stessa.
In caso di riconoscimento del LNB parziale, i premi eventualmente dovuti sull’ Assicurazione Principale e sulle Assicurazioni Complementari successivamente al riconoscimento dello stato di malattia terminale sono calcolati in base al nuovo capitale assicurato dell’Assicurazione Principale e all’età e durata iniziali.
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Art. 3 - Opzioni
• Opzione Flash Benefit
In caso di morte dell’Assicurato, il Beneficiario ha la facoltà di esercitare l’opzione “Flash Benefit” inviando alla Direzione della Compagnia il modulo “Flash Benefit”, con i relativi allegati e l’originale del certificato di morte dell’Assicurato. La Compagnia anticiperà entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista il 25% del capitale liquidabile in caso di morte dell’Assicurato, con un massimo di 20.000 euro al Beneficiario designato, se persona fisica maggiorenne . In caso di più Beneficiari, il precedente importo sarà suddiviso nelle quote spettanti a ciascuno, secondo quanto indicato in polizza.
Nel caso l’Assicurato abbia più polizze, l’importo massimo liquidabile è comunque di 20.000 euro (equamente suddiviso tra i diversi contratti).
Il pagamento sarà effettuato tramite assegno o bonifico.
La liquidazione della residua parte di capitale avverrà con le modalità e secondo le condizioni previste dalle Condizioni di assicurazione.
Qualora, in corso di istruttoria del sinistro, dovesse emergere l’applicabilità di esclusioni o limitazioni, la Compagnia si riserva la facoltà di recuperare l’importo erogato a titolo di anticipazione.
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COSA NON E’ ASSICURATO? CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 4 - Persone non assicurabili
• Assicurazione Principale, IFGP e LNB
Il Contraente, se persona fisica, per poter stipulare il contratto deve avere almeno 18 anni e capacità di agire. In caso di Contraente persona giuridica, il contratto deve essere sottoscritto dal suo Legale Rappresentante che dovrà essere identificato all’atto della stipula del contratto.
L’Assicurato deve essere una persona fisica con un’età assicurativa compresa tra i 18 i 65 anni.
L’età massima dell’Assicurato alla scadenza è di 70 anni.
• CRILL - Limiti di età
L’età minima dell’Assicurato è 18 anni, mentre l’età massima è 55 anni. L’età massima dell’Assicurato alla scadenza è pari a 70 anni.
• LTC - Limiti di età
L’età minima dell’Assicurato è 18 anni, mentre l’età massima è 65 anni. L’età massima dell’Assicurato alla scadenza è pari a 70 anni.
Art. 5 – Esclusioni e Limitazioni
Il rischio di morte è coperto senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione e sport dell’Assicurato.
L’assicurazione vale per qualunque causa di decesso, con le seguenti esclusioni e limitazioni.
• ESCLUSIONI
- Assicurazione Principale -
È escluso dall’assicurazione il decesso causata da:
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, tumulto popolare o operazioni militari; l’arrivo dell’Assicurato in un paese in situazione di guerra o similari o l’insorgenza di detta situazione comporta dopo 14 giorni l’esclusione totale della copertura per qualsiasi causa. La copertura non opererà tuttavia per l’incidente di volo;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo anche se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dalla eventuale riattivazione dell’assicurazione;
• eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate
artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
• guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi.
In questi casi la Compagnia liquiderà il solo importo dei premi versati calcolati al momento della morte dell’Assicurato, al netto dei costi indicati all’art. 20 e nel DIP Aggiuntivo Vita.
- Assicurazioni Complementari -
• IFGP: oltre alle esclusioni previste dall’Assicurazione Principale, è escluso dall’assicurazione l’IFGP che derivi da dolo dell’Assicurato;
• LNB: si applicano le esclusioni previste dall’Assicurazione Principale;
• CRILL: oltre alle esclusioni previste per l’Assicurazione Principale, sono escluse/i dalla copertura prevista dall’Assicurazione Complementare CRILL:
a. tutte le diagnosi che non rientrano nella definizione di infarto miocardico come ad esempio lo scompenso cardiaco, l’angina, la miocardite, l’infarto miocardico conseguente ad un qualsiasi intervento sulle arterie coronariche (angioplastica coronaria o by–pass coronarico);
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b. tutte le diagnosi che non rientrano nella definizione di cancro, come ad esempio tutti i tumori che sono istologicamente descritti come benigni, precancerosi o non–invasivi, qualsiasi lesione descritta come carcinoma in–situ, i cancri localizzati della prostata (istologicamente descritti dalla classificazione TNM Sesta Edizione del 2002 come stadio inferiore a T2N0M0 o allo stadio equivalente di un altro sistema di valutazione riconosciuto), qualsiasi forma di cancro in presenza del virus di immunodeficienza HIV, tutti i tumori della pelle ad esclusione del melanoma, melanomi sottili che all’esame istologico presentino un livello di Xxxxx inferiore al III o inferiore a 1.0 mm secondo Xxxxxxx, tumori alla tiroide in stadio precoce che misurino meno di 1cm di diametro e istologicamente descritti come T1 dalla AJCC Sesta Edizione della classificazione TNM in assenza di metastasi, leucemia linfocitica cronica (LLC) inferiore allo stadio RAI 3;
c. tutti i sinistri derivanti da eventi post–traumatici;
d. le Malattie Gravi insorte in precedenza della stipula del contratto;
e. la morte dell’Assicurato se avvenuta entro 30 giorni dalla prima diagnosi della Malattia Grave;
f. l’abuso di alcool, nonché l’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e, sostanze psicotrope e simili;
g. la pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo, speleologia, immersioni subacquee, automobilismo, motociclismo, salti con sci o idrosci, sport aerei (ad esempio deltaplano, paracadutismo, volo con ultraleggeri, parapendio);
h. malattie o condizioni patologiche pregresse precedenti la data di effetto delle garanzie sottaciute alla Compagnia
con dolo o colpa grave.
• LTC: il rischio di Non Autosufficienza è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, ad
eccezione, oltre alle esclusioni previste per l’Assicurazione Principale, dei seguenti casi:
x. xxxx o colpa grave del Contraente o del Beneficiario;
b. patologie nervose o mentali non di causa organica (es. depressione, psicosi, etc.);
c. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi o colposi;
x. xxxx intenzionale dell’Assicurato, in particolare le conseguenze di un tentativo di suicidio;
e. atti compiuti dall’Assicurato quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
f. infortunio che avvenga quando l’Assicurato si trova in stato di ebrezza caratterizzato da un tasso alcolico uguale o superiore al tasso autorizzato dal codice della strada in vigore alla data del sinistro;
g. malattie/infortuni correlate all’abuso di alcool, nonché quelli conseguenti all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili;
h. rifiuto di seguire le prescrizioni mediche;
i. incidente aereo tranne se in qualità di passeggero di una linea aerea debitamente abilitata al trasporto pubblico dei passeggeri e in ogni caso se viaggia come membro dell’equipaggio;
j. contaminazione nucleare o chimica, guerra, invasione, ostilità nemiche (sia in caso di dichiarazione di guerra o meno), partecipazione attiva in tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato;
k. sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero altra patologia collegata allo stato di positività all’HIV;
l. pratica delle seguenti attività sportive, alpinismo, arrampicata libera, speleologia, automobilismo, motociclismo, motocross, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, ecc.), hockey, rugby, football americano, arti marziali, pugilato, atletica pesante, immersioni subacquee, salti dal trampolino su sci o idrosci, sci o idrosci acrobatico, bob, slittino;
m. partecipazione dell’Assicurato a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
n. svolgimento di una delle seguenti professioni: addetti a lavori in pozzi, cave, gallerie, miniere, o su piattaforme petrolifere, palombari/sommozzatori, speleologi, paracadutisti, piloti commerciali privati (non di linea), addetti a contatto con materiale esplosivo o pirotecnico, collaudatori di veicoli, motoveicoli e/o aeromobili.
In questi casi, non è prevista alcuna prestazione.
Non sono inoltre assicurabili coloro che risultassero già affetti da invalidità totale e permanente e/o non autosufficienti
o avessero già in corso accertamenti a tale scopo al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
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• LIMITAZIONI
Il presente contratto prevede le seguenti limitazioni:
- Assicurazione Principale -
- Carenza in assenza del test HIV
Qualora la morte dell’Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o ad altra patologia ad essa collegata, la Compagnia non riconoscerà il pagamento del capitale assicurato, ma, qualora il contratto risulti in regola con il pagamento dei premi, corrisponderà il solo importo dei premi versati al netto dei costi indicati all’art. 20.
Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di una o più precedenti polizze, espressamente richiamate nel testo della nuova polizza, il periodo di carenza si calcola a partire dalla data di perfezionamento della prima polizza sostituita.
- Assenza di visite mediche.
Non sono previsti periodi di carenza relativi alla verifica delle condizioni di salute dell’Assicurato.
Resta intesa che vale in ogni caso quanto previsto all’art. 10 relativo alle dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato rese in fase di assunzione.
Resta inoltre salva la possibilità di rettifica della prestazione assicurata in base all’età vera dell’Assicurato, qualora
quella denunciata risulti errata.
- Assicurazioni Complementari –
• IFGP: si applicano le limitazioni previste dall’Assicurazione Principale;
• LNB: si applicano le limitazioni previste dall’Assicurazione Principale;
• CRILL
Nel caso in cui i limiti di età e di capitale assicurato sia prevista unicamente la compilazione del questionario anamnestico, la Compagnia applicherà un periodo di carenza di 180 giorni, dalla data di perfezionamento della polizza.
Nessuna prestazione verrà pagata per la presente Assicurazione Complementare se durante i primi 180 giorni dalla
data effetto della garanzia:
• l’Assicurato presentasse segni e/o sintomi o si sottoponesse ad accertamenti i cui risultati porteranno alla diagnosi di una delle malattie gravi coperte, indipendentemente dalla data di diagnosi; oppure:
• all’Assicurato venisse diagnosticata una Malattia Grave” coperte.
In caso di insorgenza di una Malattia Grave durante il periodo di carenza, sempre ché il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà al Contraente i premi versati per la presente Assicurazione Complementare, al netto dei costi indicati all'art. 20 e nel DIP Aggiuntivo la presente garanzia non sarà più operativa, mentre rimarrà in vigore l’Assicurazione Principale e le altre eventuali Assicurazioni Complementari.
• LTC
La garanzia in caso di Non Autosufficienza prevista dalla presente Assicurazione Complementare è operante alle
seguenti condizioni di carenza:
- per infortunio: nessuna carenza;
- per malattia: lo stato di perdita di autosufficienza deve verificarsi per la prima volta a partire da un anno dalla data
di decorrenza del contratto;
- per malattie neurologiche, nervose o mentali dovute a causa organica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Parkinson, Alzheimer, demenza senile, sclerosi multipla): lo stato di perdita di autosufficienza deve verificarsi per la prima volta a partire da tre anni dalla data di decorrenza del contratto.
In caso di perdita di autosufficienza da parte dell’Assicurato durante i periodi di carenza sopra indicati, la Compagnia corrisponderà al Contraente i premi versati per la presente Assicurazione Complementare al netto dei costi indicati all'art. 20 e nel DIP Aggiuntivo e la garanzia non sarà più operativa, mentre rimarrà in vigore l’Assicurazione Principale e le altre eventuali Assicurazioni Complementari. La presente copertura è sottoposta ad un periodo di franchigia di 90 giorni a partire dalla data di denuncia dello stato di Non Autosufficienza.
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CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA LA COMPAGNIA?
Art. 6 - Denuncia del sinistro e documentazione da presentare
La Compagnia richiede, al fine di verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento delle prestazioni e di individuarne gli aventi diritto, la consegna preventiva - unitamente alla richiesta scritta di liquidazione - dei seguenti documenti:
In caso di morte dell’Assicurato:
• certificato di morte dell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
• codice fiscale e documento di identità valido del Beneficiario;
• relazione medica attestante le cause della morte;
• originale (o copia autenticata) della cartella clinica se esistente;
• qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) sul quale viene indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire; per capitale liquidabile non superiore a 50.000,00 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati. In caso di esistenza di testamento, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e l’atto di notorietà devono riportare gli estremi precisando altresì che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire;
• originale (o copia autenticata) del testamento se esistente;
• copia del verbale redatto dalle competenti autorità se la morte è dovuta ad infortunio o ad infortunio conseguente ad incidente stradale;
• questionario di adeguata verifica della clientela;
• modulo di attestazione di residenza fiscale (FATCA/CRS).
In caso di Invalidità Funzionale Grave e Permanente (IFGP):
• dichiarazione del medico curante attestante lo stato di salute dell’Assicurato;
• documentazione sanitaria relativa all’evento;
• certificato di esistenza in vita (per uso assicurativo) dell’Assicurato;
• copia di un documento di identità valido dell’Assicurato e del Contraente;
• questionario di adeguata verifica della clientela;
• modulo di attestazione di residenza fiscale (FATCA/CRS).
In caso di Malattia Grave (CRILL):
• denuncia di sinistro alla Compagnia entro 180 giorni dalla data in cui sia stata diagnosticata la Malattia Grave, a condizione che l’Assicurato sia in vita nei 30 giorni successivi all’evento, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, compilata sull’apposito modulo firmato dal medico curante;
• la dichiarazione del medico specialista attestante lo stato di salute dell’Assicurato;
• la documentazione sanitaria relativa all’evento;
• certificato di esistenza in vita (per uso assicurativo) dell’Assicurato;
• copia di un documento di identità valido dell’Assicurato.
In caso di Non Autosufficienza (LTC):
• denuncia mediante lettera raccomandata alla Compagnia;
• certificato del medico curante o del medico ospedaliero che espone lo stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato, con la data della sua sopravvenienza e l’origine incidentale o patologica dello stato di Non Autosufficienza (sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato);
• copia di un documento d’identità valido dell’Assicurato.
La Compagnia richiede inoltre, al fine di verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento della prestazione assicurata, ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato.
In caso di Living Needs Benefit (LNB):
• modulo di “Denuncia Sinistro Living Needs Benefit - Beneficio in Vita” (fornito dalla Compagnia su richiesta dei
soggetti sopra indicati);
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• dichiarazione del medico curante attestante lo stato di salute dell’Assicurato;
• documentazione sanitaria relativa all’evento
• certificato di esistenza in vita (per uso assicurativo) dell’Assicurato;
• copia di un documento di identità valido dell’Assicurato e del Contraente;
• questionario di adeguata verifica della clientela;
• modulo di attestazione di residenza fiscale (FATCA/CRS).
Inoltre, nel caso i Beneficiari al pagamento delle prestazioni risultino minorenni o incapaci, è necessario fornire il decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo all’esercente la potestà sui minorenni o al rappresentante degli incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Compagnia da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa.
La documentazione sanitaria da inviare alla Compagnia, a supporto delle richieste di liquidazione, deve essere emessa esclusivamente da uno dei seguenti Paesi:
Paesi membri dell’Unione Europea, Andorra, Australia, Canada, Isole del Canale della Manica, Gibilterra, Hong Kong, Islanda, Isola di Man, Giappone, Liechtenstein, Monaco, Nuova Zelanda, Norvegia, San Marino, Arabia Saudita, Sud Africa, Svizzera, Turchia, Stati Uniti d’America.
In caso di documentazione emessa da Paesi diversi da quelli sopra elencati, la Compagnia si riserva il diritto di non
accettarla, o eventualmente di richiedere o effettuare ulteriori accertamenti sanitari.
Oltre a quanto sopra il Contraente, il Beneficiario, l’Assicurato o il suo legale rappresentante, a richiesta della
Compagnia, sotto pena di decadenza dai diritti derivanti dalla presente assicurazione, hanno inoltre l’obbligo di:
• rendere in modo veritiero, completo ed esatto ogni dichiarazione richiesta dalla Compagnia per l’accertamento dello stato di Invalidità Funzionale Grave e Permanente (IFGP), di Malattia Grave (CRILL), di Malattia Terminale (LNB);
• consentire che la Compagnia accerti con medici di sua fiducia e a sue spese lo stato di Invalidità Funzionale Grave e Permanente (IFGP), Non Autosufficienza (LTC) e/o Malattia Terminale (LNB) dell’Assicurato;
• fornire ogni ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario che la Compagnia ritenesse opportuno richiedere solamente in relazione ad ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.
Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.
Art. 7 - Prescrizione
Il diritto alla liquidazione delle prestazioni derivante dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrive in dieci anni da quando si è verificato il fatto che abbia determinato l’insorgenza del conseguente diritto (Cod. Civ. art. 2952 comma II). In caso di omessa richiesta da parte degli aventi diritto entro detti termini, la Compagnia, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di depositi dormienti, avrà l’obbligo di devolvere l’importo dovuto al Fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 8. Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte, complete e veritiere.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, da parte della Compagnia:
a. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con xxxx o colpa grave:
- il rifiuto, in caso di sinistro, di qualsiasi pagamento;
- la contestazione della validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui la Compagnia stessa ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
b. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave:
- la riduzione, in caso di sinistro, del capitale assicurato in relazione al maggior rischio accertato;
- la facoltà di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
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Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dalla sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente e/o dall’Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, nel qual caso sarà applicato il precedente punto a). Inoltre, l’inesatta indicazione della data di nascita dell’Assicurato comporta la rettifica delle prestazioni assicurate in base alla data corretta.
Si precisa che le dichiarazioni, rese dal Contraente e dall’Assicurato o acquisite dalla Compagnia, all’atto della sottoscrizione di ulteriori contratti di assicurazione stipulati con la Compagnia stessa, non liberano il Contraente e l’Assicurato dall’obbligo di fornire dichiarazioni esatte complete e veritiere con riferimento al presente contratto di assicurazione.
Il Contraente è altresì tenuto a comunicare alla Compagnia ogni eventuale cambiamento di cittadinanza e/o
residenza fiscale entro 30 giorni dalla variazione.
Art. 9 - Pagamenti della Compagnia
Verificatosi l’obbligo di pagamento delle prestazioni, la Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, comprensiva di quella eventualmente necessaria all’individuazione, identificazione e verifica dei dati del Beneficiario, nonché delle eventuali integrazioni che si dovessero rendere necessarie.
Decorso tale termine il Beneficiario può richiedere gli interessi moratori a partire dal termine stesso. Ogni pagamento viene effettuato con assegno o bonifico.
La liquidazione di importo superiore a 10 milioni di euro richiesta da un unico Contraente/Beneficiario o da più Contraenti/Beneficiari, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, sarà effettuata nell’arco dei tre mesi successivi alla richiesta di liquidazione frazionando l’importo da movimentare in più operazioni ciascuna delle quali non potrà essere superiore ad euro 10 milioni e sarà effettuata a distanza di tre mesi dalla precedente.
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QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Art. 10 - Premio (limiti e mezzi di pagamento)
Il Contraente deve pagare il premio annuo anticipato per tutta la durata del contratto. L’importo del premio si determina annualmente in base:
• all’ammontare della prestazione assicurata;
• all’età assicurativa raggiunta dell’Assicurato;
• allo stato di salute dell’Assicurato;
• all’attività professionale e sportiva svolta dall’Assicurato.
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente sceglie se, per le sole coperture ramo vita, alla ricorrenza annuale dell’assicurazione, vuole:
a. mantenere inalterate le prestazioni assicurate ricalcolando il premio annuo in base all’età assicurativa raggiunta;
b. mantenere inalterato il premio annuo calcolato alla decorrenza, fatto salvo quanto di seguito al punto “Modifica delle condizioni tariffarie”, ricalcolando le prestazioni assicurate in base all’età assicurativa raggiunta.
L’opzione scelta è modificabile da parte del Contraente con frequenza triennale con richiesta che deve essere inviata dal Contraente almeno 90 giorni prima della ricorrenza triennale in cui l’opzione può essere esercitata.
Il premio annuo anticipato è dovuto dal Contraente per tutta la durata del contratto ma non oltre la morte, l’Invalidità Funzionale Grave e Permanente o il riconoscimento del Living Needs Benefit totale dell’Assicurato (se richiamate in proposta).
È previsto un premio annuo minimo di 200,00 euro.
Il premio annuo può essere frazionato in rate mensili, trimestrali e semestrali.
La rata minima non può essere inferiore a 100,00 euro, indipendentemente dal frazionamento.
Il pagamento del premio di sottoscrizione può essere effettuato tramite assegno (non trasferibile), bonifico bancario/
postale, carta di credito e/o bancomat, bollettino MAV.
Le rate di premio devono essere pagate alle scadenze pattuite mediante addebito diretto SEPA sul proprio conto corrente bancario/postale.
Nel caso in cui il Contraente non sia titolare di un conto corrente bancario/postale, potrà corrispondere il premio annuo con la modalità “bollettino MAV”, ma tale premio non potrà essere frazionato.
Le spese del pagamento del premio gravano su chi lo effettua.
È ammessa una dilazione di 30 giorni, senza oneri ed interessi, durante i quali la copertura assicurativa rimane in vigore.
Tuttavia il Contraente non può opporre, a giustificazione del mancato pagamento del premio, il mancato ricevimento
di avviso di scadenza o l’esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.
Ai fini della corretta determinazione e valutazione da parte della Compagnia del rischio assicurativo, dell’ammontare del capitale assicurato e del premio, oltre che per adempiere a specifici adempimenti previsti dalla normativa nel tempo vigente, la Compagnia si riserva di chiedere al Contraente e/o all’Assicurato ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario.
Si precisa che l’importo del premio totale annuo indicato in proposta di assicurazione è al netto di eventuali ulteriori sovrappremi calcolati dalla Compagnia nel corso della fase istruttoria, a seguito della valutazione delle dichiarazioni e delle eventuali analisi sanitarie fatte dall’Assicurato.
Nel caso venga applicato un sovrappremio, l’importo complessivo del premio totale annuo relativo all’ammontare del capitale assicurato sarà comunicato al Contraente dalla Compagnia e il Contraente potrà:
a. non accettare di corrispondere il nuovo premio totale annuo determinato (o la differenza tra il nuovo premio e il premio indicato in proposta qualora avesse già versato quest’ultimo), con la conseguenza che il capitale assicurato iniziale sarà ricalcolato e ridotto in base alla differenza tra il nuovo premio e il premio indicato in proposta;
b. accettare di corrispondere il nuovo premio totale annuo determinato (o la differenza tra il nuovo premio e il premio indicato in proposta qualora avesse già versato quest’ultimo), mantenendo la copertura assicurativa per il capitale iniziale indicato in proposta.
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Il Contraente può in ogni caso richiedere, al proprio Intermediario o al Servizio Clienti, chiarimenti in ordine
agli elementi che concorrono a determinare il premio.
Modifica delle condizioni tariffarie
La Compagnia si riserva la possibilità di modificare le condizioni tariffarie relative alle Assicurazioni Complementari in corso di contratto, qualora variassero le basi tecniche utilizzate per la determinazione dei premi, impegnandosi a comunicare, almeno 90 giorni prima della scadenza dell’annualità di polizza, il nuovo premio da pagare per l’annualità assicurativa successiva.
Il Contraente potrà richiedere le basi tecniche con le quali è stato calcolato il nuovo premio.
Il pagamento del nuovo premio implica l’accettazione della modifica contrattuale.
Il Contraente che non intenda accettare un’eventuale aumento del premio dovrà informarne la Compagnia, mediante una comunicazione scritta, almeno 45 giorni prima della ricorrenza annuale di polizza. In tal caso, la prestazione assicurata verrà ridotta, applicando all’ultimo premio corrisposto il tasso di premio aggiornato riferito all’età assicurativa raggiunta alla riscossione annua.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
Art. 11 – Conclusione del contratto e decorrenza della copertura
Il contratto è concluso quando la Compagnia rilascia al Contraente il documento di polizza o lo stesso riceve per iscritto la comunicazione di accettazione della proposta dalla Compagnia.
Si precisa che il presente contratto prevede la preventiva verifica delle condizioni di salute dell’Assicurato. A determinate condizioni (capitale assicurato, età dell’Assicurato), è prevista la possibilità di limitarsi alla compilazione del questionario anamnestico .
L’emissione del documento di polizza avviene a condizione che:
• la proposta di assicurazione e i documenti allegati siano compilati e sottoscritti dal Contraente e dall’Assicurato (se diverso) in ogni loro parte;
• la prima rata di premio sia stata pagata e l’incasso sia andato a buon fine;
• l’Assicurato abbia correttamente compilato il questionario sanitario e/o effettuato tutti gli accertamenti sanitari
eventualmente richiesti dalla Compagnia;
• la Compagnia, ricevuta tutta la documentazione, abbia completato la valutazione della stessa e delle dichiarazioni e/o delle analisi sanitarie dell’Assicurando, comunicando al Contraente, in caso di esito positivo della fase istruttoria, l’importo del premio dovuto comprensivo di eventuali sovrappremi.
La copertura assicurativa entra in vigore, a condizione che sia stato effettuato il versamento della prima rata di premio e che l’incasso sia andato a buon fine:
• alle ore 24 del giorno di decorrenza indicata in proposta;
• alle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento, se successivo alla data di decorrenza indicata
in proposta.
Resta inteso che è facoltà della Compagnia richiedere all’Assicurato di effettuare un qualsiasi accertamento sanitario e/o consegnare una qualsiasi documentazione sanitaria al fine di completare la valutazione del rischio.
In tal caso, la copertura assicurativa rimane sospesa dalla data di richiesta di ulteriore documentazione sino alla data di emissione della polizza.
Art. 12 – Durata
Il presente contratto prevede una durata minima di 5 anni e una durata massima di 20 anni.
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COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?
Art. 13 - Revoca della proposta
Ai sensi dell’art. 176 CAP, il Contraente può revocare la proposta di assicurazione prima del perfezionamento del contratto che avviene nel momento in cui la Compagnia rilascia al Contraente la polizza o comunica per iscritto allo stesso il proprio assenso, mediante lettera raccomandata con l’indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dal Contraente e dalla Compagnia cessano dal ricevimento della comunicazione stessa da parte della Compagnia. Qualora il Contraente avesse già eseguito il versamento del premio dovuto, la Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà il premio pagato al Contraente stesso, con diritto di recuperare costi indicati nella sezione “Quali costi devo sostenere?” del DIP Aggiuntivo Vita, le eventuali imposte e le spese per gli eventuali accertamenti sanitari eseguiti dall’Assicurato, se sostenute dalla Compagnia.
Art. 14 - Diritto di recesso
Ai sensi dell’art. 177 CAP, il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui si è
perfezionato.
Il Contraente deve richiedere il recesso per iscritto, mediante lettera raccomandata.
La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da quest’ultimo pagato con diritto di recuperare costi indicati nella sezione “Quali costi devo sostenere?” del DIP Aggiuntivo Vita, le eventuali imposte e le spese per gli eventuali accertamenti sanitari eseguiti dall’Assicurato, se sostenute da la Compagnia.
La Compagnia tratterrà per l’operazione di recesso 50,00 euro, in relazione alle spese sostenute per l’emissione del contratto ai sensi dell’art. 177 CAP.
Art. 15 – Risoluzione
Il contratto si estingue:
• con l’esercizio del diritto di recesso;
• in caso di liquidazione della prestazione prevista per morte, IFGP o LNB totale dell’Assicurato entro la durata contrattuale;
• qualora NON si verifichi la morte o l’IFGP o NON venga riconosciuto il LNB totale entro la durata contrattuale;
• in caso di mancata corresponsione del premio relativo alla prima annualità, che comporta la risoluzione del contratto trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata non versata (le rate non pagate restano acquisite dalla Compagnia);
• altre ipotesi specificamente previste per le Assicurazioni Complementari.
In caso di estinzione i premi versati restano acquisiti dalla Compagnia.
Il contratto estinto non può essere riattivato.
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SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI?
Art. 16 – Riscatto
Il presente contratto non prevede la possibilità di riscattare anticipatamente.
Art. 17 – Riduzione
Il presente contratto non prevede la possibilità di riduzione della prestazione assicurata.
Art. 18 - Mancato pagamento del premio: sospensione e risoluzione
Il pagamento del premio - o di una rata, se il premio è frazionato - deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di
scadenza pattuita.
Nel caso in cui, nel corso della durata del contratto, il Contraente non corrisponda un’annualità di premio - o una rata, se il premio è frazionato - entro il termine previsto, il contratto è sospeso dalla Compagnia.
Una volta che il contratto è sospeso, la garanzia assicurativa non è più operativa e il Contraente può chiedere la riattivazione del contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 19.
Si precisa che qualora il Contraente non richieda la riattivazione, il contratto è risoluto di diritto con la perdita definitiva della copertura assicurativa e dei premi versati, che restano definitivamente acquisiti dalla Compagnia.
Art. 19 – Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione
Il Contraente ha diritto di riattivare il contratto entro i seguenti termini:
- Assicurazione Principale -
Entro 3 mesi dalla data di scadenza della rata di premio non pagata senza che venga fatta alcuna valutazione da parte della Compagnia; oltre tale periodo, entro un ulteriore termine di 3 mesi ma solo previa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta della Compagnia che può richiedere all’Assicurato degli accertamenti sanitari e/o altra documentazione (a carico del Cliente stesso) e decidere circa la riattivazione in base al loro esito.
- Assicurazione Principale + LTC -
Entro 3 mesi dalla data di scadenza della rata di premio non pagata senza che venga fatta alcuna valutazione da parte della Compagnia; oltre tale periodo, entro un ulteriore termine di 3 mesi ma solo previa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta della Compagnia che può richiedere all’Assicurato degli accertamenti sanitari e/o altra documentazione (a carico del Cliente stesso) e decidere circa la riattivazione in base al loro esito.
- Assicurazione Principale + CRILL, oppure Assicurazione Principale + CRILL + LTC -
Entro 6 mesi dalla data di scadenza della rata di premio non pagata ma solo previa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta della Compagnia che può richiedere all’Assicurato degli accertamenti sanitari e/o altra documentazione (a carico del Cliente stesso) e decidere circa la riattivazione in base al loro esito.
L’eventuale presenza di LNB e IFGP non determina alcuna variazione rispetto a quanto sopra descritto.
Nel caso in cui la Compagnia autorizzi la riattivazione, la stessa viene concessa dietro il pagamento del premio – o di tutte le rate di premio – arretrato aumentato degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione, nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione. Per saggio annuo di riattivazione si intende il tasso che si ottiene aggiungendo 3 punti percentuali alla misura annua di rivalutazione determinata, ai sensi della Clausola di Rivalutazione, alla ricorrenza semestrale della polizza alla quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse determinato dal Ministero del Tesoro.
La riattivazione del contratto, effettuata entro i termini di cui sopra, avviene alle ore 24 del giorno di ricevimento da parte della Compagnia del pagamento dell’importo dovuto. A partire dalla sua riattivazione, il contratto prevede le normali prestazioni, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione in ordine alla validità delle garanzie assicurative.
Trascorso il periodo di sospensione senza che il contraente abbia versato quanto dovuto, lo stesso non è più riattivabile.
In questo caso il contratto si risolve ed i premi pagati vengono acquisiti dalla Compagnia.
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QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
Art. 20 – Costi
• Costi gravanti sul premio
I costi sono la parte di premio che viene trattenuta dalla Compagnia per far fronte alle spese per l’acquisizione e la gestione del contratto.
A tal fine la Compagnia preleva un importo del premio determinato nella misura del 50% del premio netto, oltre ad un importo fisso per ogni importo pagato come di seguito indicato:
Importo Fisso Premio Annuo | Importo Fisso Premio Semestrale | Importo Fisso Premio Trimestrale | Importo Fisso Premio Mensile | |
Assicurazione Principale + 1 Assicurazione Complementare | € 20,00 | € 10,00 | € 6,00 | € 2,00 |
Assicurazione Principale + 2 Assicurazioni Complementari | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
• Costi per visita medica
Per i contratti che prevedono la preventiva verifica delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante visita medica
(per età dell’Assicurato e capitale assicurato), il costo della visita medica è a carico della Compagnia.
Nel caso in cui questa venga effettuata in uno dei Centri Medici Convenzionati, il pagamento avverrà direttamente da parte della Compagnia; nel caso di visite mediche effettuate in un Centro Medico non convenzionato (previa autorizzazione della Compagnia), il costo della stessa dovrà essere anticipato dal Contraente (o dall’Assicurato se persona diversa) e, successivamente all’emissione della polizza, verrà rimborsato per un importo massimo pari a:
- € 120,00 + IVA per un VM1
- € 190,00 + IVA per un VM2
- € 220,00 + IVA per un VM3
- € 340,00 + IVA per un VM4
- € 100,00 + IVA per un VM LTC
Laddove non sia prevista una visita medica (per età dell’Assicurato e prestazione assicurata), ma si renda necessaria una richiesta di documentazione sanitaria al fine di completare la valutazione del rischio, le relative spese saranno a carico del Cliente.
• Costi per recesso
In caso di recesso, la Compagnia tratterrà una somma pari a 50 € per le spese sostenute per l’emissione del contratto.
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ALTRE INFORMAZIONI
Art. 21 - Beneficiario
Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla
Compagnia o contenute in un testamento valido.
La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
1. dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
2. dopo la morte del Contraente (il Contraente ha tuttavia la possibilità di dichiarare la propria volontà rispetto all’eventuale trasferimento ad un soggetto terzo della titolarità della polizza in caso di propria premorienza. Tale dichiarazione potrà contenere il conferimento al nuovo Contraente della piena facoltà di disporre della polizza, anche per quanto riguarda il riscatto, l’apposizione di pegno o vincolo e la variazione dei Beneficiari precedentemente designati);
3. dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo richiedono l’assenso scritto del Beneficiario.
Si precisa che, salvo diverse indicazioni del Contraente all’interno della proposta, in caso di designazione di più
Beneficiari, la prestazione assicurata sarà liquidata agli stessi in parti uguali.
Art. 22 - Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art 1923 del Codice Civile le somme dovute dalla Compagnia non sono pignorabili né sequestrabili. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni (art. 1923 comma 2 del Codice Civile).
Art. 23 - Cessione - Pegno - Vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, abbia emesso la relativa appendice.
In presenza di un pegno o di un vincolo il pagamento di qualsiasi prestazione richiede l’assenso scritto del creditore o del vincolatario.
Art. 24 - Tasse ed imposte
Xxxxx e imposte relative al contratto se previste, sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.
Art. 25 – Controversie e Foro competente
Le controversie di natura medica sul riconoscimento e l’indennizzabilità del sinistro e dei relativi criteri di indennizzabilità , nonché su riconoscimento e cessazione dello stato di invalidità totale e permanente e dello stato di non autosufficienzaa norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
La richiesta di Collegio Medico arbitrale è effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dalla comunicazione del rifiuto all’indennizzo da parte della Compagnia o entro 60 giorni dalla comunicazione del mancato riconoscimento del sinistro IFGP x XXXXX o dalla comunicazione relativa all’invalidità totale e permanente e alla non autosufficienza.
Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Ove ne riscontri l’opportunità, è data facoltà al Collegio Medico di rinviare l’accertamento definitivo dello stato dello stato di salute o della non autosufficienza ad epoca da definirsi dal Collegio stesso.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e
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sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo,
errore o violazione di xxxxx contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, purché sul territorio italiano.
Art. 26 - Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Per tutto ciò che non è specificamente disciplinato valgono, in quanto applicabili,
le norme di legge in materia.
Art. 27 - Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto ed ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.
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Pramerica Life S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Tel. 0272258.1 - Fax 0000000000
Capitale Sociale € 12.500.000 i.v. Partita IVA 10528800963
Codice fiscale e n. di iscrizione Registro imprese di Milano 02653150108
Iscritta all’Albo imprese di Assicurazione al n. 1.00086
Appartenente al Gruppo Eurovita regolarmente iscritto all’Albo Gruppo Assicurativo al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.