Assunzione in servizio. I candidati dichiarati vincitori e in regola con la prescritta documentazione hanno titolo ad essere assunti in servizio in qualità di dirigente scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite dei posti effettivamente vacanti e disponibili annualmente, e sono tenuti a effettuare il corso di formazione di cui all’art. 17. Le assunzioni sono effettuate nell’ordine delle graduatorie di cui all’art. 15, previa stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro, a norma del vigente C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale dell’autonoma Area della dirigenza scolastica del comparto scuola. Il numero dei posti annualmente vacanti e disponibili per le assunzioni dei vincitori è determinato prima delle assunzioni, a norma delle vigenti disposizioni, tenendo conto dei posti riservati alla mobilità, con decreto del dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale competente, da pubblicare all’albo dell’Ufficio medesimo. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di cui al comma 1 e sono tenuti alla permanenza in servizio nell’ambito regionale per un periodo di 6 anni. Ai dirigenti scolastici assunti in servizio compete il trattamento economico relativo alla predetta qualifica prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa vigente. La costituzione del rapporto di lavoro è, comunque, subordinata all’autorizzazione all’assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
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Assunzione in servizio. I candidati dichiarati vincitori A seguito dell’approvazione della graduatoria di merito il candidato vincitore sarà invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di 36 (trentasei) mesi, con inquadramento come Tecnologo di II livello e trattamento economico corrispondente a quello previsto dall’art. 5, commi 2 e 3, del Regolamento per l’istituzione del Tecnologo a tempo determinato citato in regola premessa, e sarà assunto in via provvisoria con la prescritta documentazione hanno titolo ad essere assunti in servizio in qualità riserva di dirigente scolastico con accertamento dei requisiti prescritti per il livello per il quale risulta vincitore. Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale e dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro subordinato, anche per quanto riguarda il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. Per quanto riguarda i diritti e doveri del dipendente si fa riferimento ai principi stabiliti dal CCNL Comparto Università e alla normativa vigente in materia in pubblico impiego. Il servizio sarà prestato presso le sedi dell’Università degli Studi di Firenze con l’obbligo di osservanza di un orario pari a tempo indeterminato, 36 ore medie settimanali nel limite dei posti effettivamente vacanti trimestre. Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico amministrativo. Al momento dell’assunzione lo stesso non dovrà avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato e disponibili annualmente, e sono tenuti a effettuare non dovrà trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ovvero dovranno optare per il corso rapporto di formazione impiego presso questo Ateneo. Non si potrà procedere all’assunzione del vincitore che non risulti in possesso del provvedimento di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero di cui all’artal precedente art. 172 punto 1. Le assunzioni sono effettuate nell’ordine delle graduatorie di cui all’artlettera c) e punto 2. 15, previa stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro, a norma del vigente C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale dell’autonoma Area della dirigenza scolastica del comparto scuolalettera b). Il numero dei posti annualmente vacanti e disponibili per le assunzioni dei vincitori è determinato prima delle assunzioni, a norma delle vigenti disposizioni, tenendo conto dei posti riservati alla mobilità, con decreto del dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale competente, da pubblicare all’albo dell’Ufficio medesimo. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato sarà proporzionato alla durata del contratto. Decorso tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, i dipendenti si intendono confermati in servizio. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici e giuridici decorrono dal Contratto Collettivo Nazionale giorno di cui presa di servizio. I cittadini non appartenenti all’Unione Europea dovranno essere in possesso di uno dei titoli di soggiorno previsti dalla vigente normativa in materia di immigrazione al comma 1 fine della stipulazione del contratto di lavoro subordinato con l’Università degli Studi di Firenze. Pertanto, non si potrà procedere alla stipula del contratto qualora il vincitore non sia in possesso di idoneo titolo di soggiorno necessario ai fini dell’assunzione nonché qualora lo stesso non intenda stipulare contestualmente il contratto di soggiorno nei casi previsti dalla legge. Qualora si verifichi tale condizione il suddetto candidato verrà dichiarato decaduto e sono tenuti si procederà alla permanenza stipula del contratto con altro candidato idoneo in servizio nell’ambito regionale per un periodo ordine di 6 annigraduatoria. Ai dirigenti scolastici assunti L’accertamento di tale condizione verrà effettuato al momento della convocazione in servizio compete il trattamento economico relativo alla predetta qualifica prevista dal Contratto Collettivo Nazionale servizio. Inoltre, costituirà causa di Lavoro risoluzione del contratto la perdita del possesso del titolo di soggiorno necessario all’instaurazione e dalla normativa vigente. La costituzione proseguimento del rapporto di lavoro è, comunque, subordinata all’autorizzazione all’assunzione da parte della Presidenza qualora detta perdita si verifichi dopo la stipulazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449contratto di lavoro subordinato.
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Assunzione in servizio. I candidati dichiarati vincitori A seguito dell’approvazione della graduatoria di merito il candidato vincitore sarà invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50%, della durata di 40 mesi, con inquadramento come Tecnologo di II livello e trattamento economico corrispondente a quello previsto dall’art. 5 del Regolamento per l’istituzione del Tecnologo a tempo determinato citato in regola premessa, e sarà assunto in via provvisoria con la prescritta documentazione hanno titolo ad essere assunti in servizio in qualità riserva di dirigente scolastico con accertamento dei requisiti prescritti per il livello per il quale risulta vincitore. Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale e dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro subordinato, anche per quanto riguarda il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. Per quanto riguarda i diritti e doveri del dipendente si fa riferimento ai principi stabiliti dal CCNL Comparto Università e alla normativa vigente in materia in pubblico impiego. Il servizio sarà prestato presso le sedi dell’Università degli Studi di Firenze con l’obbligo di osservanza di un orario pari a tempo indeterminato, 18 ore medie settimanali nel limite dei posti effettivamente vacanti trimestre. Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico amministrativo. Al momento dell’assunzione lo stesso non dovrà avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato e disponibili annualmente, e sono tenuti a effettuare non dovrà trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ovvero dovranno optare per il corso rapporto di formazione impiego presso questo Ateneo. Non si potrà procedere all’assunzione del vincitore che non risulti in possesso del provvedimento di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero di cui all’art. 17. Le assunzioni sono effettuate nell’ordine delle graduatorie di cui all’art. 15, previa stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro, a norma del vigente C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale dell’autonoma Area della dirigenza scolastica del comparto scuola2. Il numero dei posti annualmente vacanti e disponibili per le assunzioni dei vincitori è determinato prima delle assunzioni, a norma delle vigenti disposizioni, tenendo conto dei posti riservati alla mobilità, con decreto del dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale competente, da pubblicare all’albo dell’Ufficio medesimo. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato sarà proporzionato alla durata del contratto. Decorso tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, i dipendenti si intendono confermati in servizio. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici e giuridici decorrono dal Contratto Collettivo Nazionale giorno di cui presa di servizio. I cittadini non appartenenti all’Unione Europea dovranno essere in possesso di uno dei titoli di soggiorno previsti dalla vigente normativa in materia di immigrazione al comma 1 fine della stipulazione del contratto di lavoro subordinato con l’Università degli Studi di Firenze. Pertanto, non si potrà procedere alla stipula del contratto qualora il vincitore non sia in possesso di idoneo titolo di soggiorno necessario ai fini dell’assunzione nonché qualora lo stesso non intenda stipulare contestualmente il contratto di soggiorno nei casi previsti dalla legge. Qualora si verifichi tale condizione il suddetto candidato verrà dichiarato decaduto e sono tenuti si procederà alla permanenza stipula del contratto con altro candidato idoneo in servizio nell’ambito regionale per un periodo ordine di 6 annigraduatoria. Ai dirigenti scolastici assunti L’accertamento di tale condizione verrà effettuato al momento della convocazione in servizio compete il trattamento economico relativo alla predetta qualifica prevista dal Contratto Collettivo Nazionale servizio. Inoltre, costituirà causa di Lavoro risoluzione del contratto la perdita del possesso del titolo di soggiorno necessario all’instaurazione e dalla normativa vigente. La costituzione proseguimento del rapporto di lavoro è, comunque, subordinata all’autorizzazione all’assunzione da parte della Presidenza qualora detta perdita si verifichi dopo la stipulazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449contratto di lavoro subordinato.
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Assunzione in servizio. A seguito dell’approvazione della graduatoria di merito il candidato vincitore sarà invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di 30 mesi, con inquadramento come Tecnologo di I candidati dichiarati vincitori livello e trattamento economico corrispondente a quello previsto dall’art. 5 del Regolamento per l’istituzione del Tecnologo a tempo determinato citato in regola premessa, e sarà assunto in via provvisoria con la prescritta documentazione hanno titolo ad essere assunti in servizio in qualità riserva di dirigente scolastico con accertamento dei requisiti prescritti per il livello per il quale risulta vincitore. Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale e dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro subordinato, anche per quanto riguarda il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. Per quanto riguarda i diritti e doveri del dipendente si fa riferimento ai principi stabiliti dal CCNL Comparto Università e alla normativa vigente in materia in pubblico impiego. Il servizio sarà prestato presso le sedi dell’Università degli Studi di Firenze con l’obbligo di osservanza di un orario pari a tempo indeterminato, 36 ore medie settimanali nel limite dei posti effettivamente vacanti trimestre. Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico amministrativo. Al momento dell’assunzione lo stesso non dovrà avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato e disponibili annualmente, e sono tenuti a effettuare non dovrà trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ovvero dovranno optare per il corso rapporto di formazione impiego presso questo Ateneo. Non si potrà procedere all’assunzione del vincitore che non risulti in possesso del provvedimento di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero di cui all’artal precedente art. 172 punto 1. Le assunzioni sono effettuate nell’ordine delle graduatorie di cui all’art. 15, previa stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro, a norma del vigente C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale dell’autonoma Area della dirigenza scolastica del comparto scuolalettera c). Il numero dei posti annualmente vacanti e disponibili per le assunzioni dei vincitori è determinato prima delle assunzioni, a norma delle vigenti disposizioni, tenendo conto dei posti riservati alla mobilità, con decreto del dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale competente, da pubblicare all’albo dell’Ufficio medesimo. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato sarà proporzionato alla durata del contratto. Decorso tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, i dipendenti si intendono confermati in servizio. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici e giuridici decorrono dal Contratto Collettivo Nazionale giorno di cui presa di servizio. I cittadini non appartenenti all’Unione Europea dovranno essere in possesso di uno dei titoli di soggiorno previsti dalla vigente normativa in materia di immigrazione al comma 1 fine della stipulazione del contratto di lavoro subordinato con l’Università degli Studi di Firenze. Pertanto, non si potrà procedere alla stipula del contratto qualora il vincitore non sia in possesso di idoneo titolo di soggiorno necessario ai fini dell’assunzione nonché qualora lo stesso non intenda stipulare contestualmente il contratto di soggiorno nei casi previsti dalla legge. Qualora si verifichi tale condizione il suddetto candidato verrà dichiarato decaduto e sono tenuti si procederà alla permanenza stipula del contratto con altro candidato idoneo in servizio nell’ambito regionale per un periodo ordine di 6 annigraduatoria. Ai dirigenti scolastici assunti L’accertamento di tale condizione verrà effettuato al momento della convocazione in servizio compete il trattamento economico relativo alla predetta qualifica prevista dal Contratto Collettivo Nazionale servizio. Inoltre, costituirà causa di Lavoro risoluzione del contratto la perdita del possesso del titolo di soggiorno necessario all’instaurazione e dalla normativa vigente. La costituzione proseguimento del rapporto di lavoro è, comunque, subordinata all’autorizzazione all’assunzione da parte della Presidenza qualora detta perdita si verifichi dopo la stipulazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449contratto di lavoro subordinato.
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Assunzione in servizio. I candidati dichiarati vincitori e in regola con la prescritta documentazione hanno titolo ad essere assunti in servizio in qualità di dirigente scolastico con rapporto Il candidato risultato vincitore sarà invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, nel limite dei posti effettivamente vacanti e disponibili annualmentecon inquadramento nella categoria D, e sono tenuti a effettuare il corso di formazione di cui all’art. 17. Le assunzioni sono effettuate nell’ordine delle graduatorie di cui all’art. 15posizione economica D1, previa stipulazione di apposito contratto individuale di lavoroarea tecnica, a norma tecnico scientifica ed elaborazione dati, ai sensi del vigente C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale dell’autonoma Area della dirigenza scolastica del comparto scuola. Il numero dei posti annualmente vacanti e disponibili per le assunzioni dei vincitori è determinato prima delle assunzioni, a norma delle vigenti disposizioni, tenendo conto dei posti riservati alla mobilità, con decreto del dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale competente, da pubblicare all’albo dell’Ufficio medesimo. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di cui al comma 1 e sono tenuti alla permanenza in servizio nell’ambito regionale per un periodo di 6 anni. Ai dirigenti scolastici assunti in servizio compete il trattamento economico relativo alla predetta qualifica prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente del comparto Università e saranno assunti in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per la categoria per la quale è risultato vincitore. Al momento dell’assunzione lo stesso non dovrà avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato e non dovrà trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 ovvero dovrà optare per il rapporto di impiego presso questo Ateneo. Il periodo di prova sarà pari a tre mesi. Decorso tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici e giuridici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio. I cittadini non appartenenti all’Unione Europea dovranno essere in possesso di uno dei titoli di soggiorno previsti dalla vigente normativa vigentein materia di immigrazione al fine della stipulazione del contratto di lavoro subordinato con l’Università degli Studi di Firenze. La costituzione Pertanto, non si potrà procedere alla stipula del contratto qualora il vincitore non sia in possesso di idoneo titolo di soggiorno necessario ai fini dell’assunzione nonché qualora lo stesso non intenda stipulare contestualmente il contratto di soggiorno nei casi previsti dalla legge. Qualora si verifichi tale condizione il suddetto candidato verrà dichiarato decaduto e si procederà alla stipula del contratto con altro candidato idoneo in ordine di graduatoria. L’accertamento di tale condizione verrà effettuato al momento della convocazione in servizio. Inoltre, costituirà causa di risoluzione del contratto la perdita del possesso del titolo di soggiorno necessario all’instaurazione e proseguimento del rapporto di lavoro è, comunque, subordinata all’autorizzazione all’assunzione da parte della Presidenza qualora detta perdita si verifichi dopo la stipulazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449contratto di lavoro subordinato.
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Assunzione in servizio. I candidati dichiarati vincitori e saranno invitati a stipulare, in regola con la prescritta documentazione hanno titolo ad essere assunti in servizio in qualità di dirigente scolastico con rapporto di lavoro conformità a tempo indeterminato, nel limite quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale dei posti effettivamente vacanti e disponibili annualmente, e sono tenuti a effettuare il corso di formazione di cui all’art. 17. Le assunzioni sono effettuate nell’ordine delle graduatorie di cui all’art. 15, previa stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro, a norma del vigente C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale dell’autonoma Area della dirigenza scolastica dipendenti del comparto scuola. Il numero dei posti annualmente vacanti e disponibili per le assunzioni dei vincitori è determinato prima delle assunzionidell’Università 2006-2009, a norma delle vigenti disposizioni, tenendo conto dei posti riservati alla mobilità, con decreto del dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale competente, da pubblicare all’albo dell’Ufficio medesimo. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di cui al comma 1 e sono tenuti alla permanenza in servizio nell’ambito regionale per un periodo di 6 anni. Ai dirigenti scolastici assunti in servizio compete il trattamento economico relativo alla predetta qualifica prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Istruzione e dalla normativa vigente. La costituzione Ricerca Triennio 2016- 2018, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca – Triennio 2019-2021 (sottoscritto il 6 dicembre 2022) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2019-2021, il contratto di lavoro individuale per l’assunzione nell’Area Collaboratori, Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali con rapporto di lavoro èsubordinato a tempo determinato (36 mesi) a tempo pieno con diritto al relativo trattamento economico. Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego di cui al presente bando, comunqueil candidato stesso sarà invitato a presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro individuale, idonea documentazione. Scaduto inutilmente il termine sopracitato, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell’interessato, nel caso di comprovato impedimento, si provvederà all’immediata risoluzione del rapporto. Comporta altresì l’immediata risoluzione dal rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tale caso l’Amministrazione, valutati i motivi, potrà prorogare il termine per l’assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio. I contratti a tempo determinato possono essere prorogati e/o rinnovati e comunque la loro durata massima è di 36 mesi. In nessun caso il rapporto di lavoro potrà trasformarsi in assunzione a tempo indeterminato. L’assunzione in servizio è comunque subordinata all’autorizzazione all’assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449all’esistenza, al momento, dell’apposita copertura finanziaria nel bilancio d’Ateneo.
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