DISPOSIZIONI PRELIMINARI. 1. Le disposizioni contenute nel presente C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente si applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo.
2. Il trasferimento del personale educativo sia maschile che femminile viene effettuato, indifferentemente, nei convitti e negli educandati in conformità a quanto previsto nell’art. 4 ter della legge n. 333 del 20 agosto 2001. E’ richiesto il possesso della specializzazione ove prescritta.
3. Le disposizioni per il passaggio del personale educativo nei ruoli dei docenti sono regolate in base ai criteri previsti negli articoli 3 e 37 del presente contratto.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. 1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. I Soggetti Attuatori sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo; e pertanto si intende che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai Soggetti Attuatori con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.
3. I sottoscrittori del presente atto sono tenuti a comunicare all'Amministrazione comunale ogni variazione del titolo di proprietà al fine dell'applicabilità delle obbligazioni nello stesso contenute.
4. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai Soggetti Attuatori non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione, il Comune le abbia accettate e dichiari espressamente di liberare l'originario obbligato.
5. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. 1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. I lottizzanti, come sopra presenti e rappresentati, sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai lottizzanti con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest’ultimo. Di conseguenza i lottizzanti, per se e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo, si obbligano esplicitamente a rendere edotti gli acquirenti degli oneri assunti nei riguardi del Comune e non ancora soddisfatti alla data dell'alienazione, ed a fare espresso riferimento alla presente convenzione negli atti preliminari e definitivi di vendita dei terreni e delle unità immobiliari su essi edificate all'interno della lottizzazione, inserendo obbligatoriamente negli stessi atti la seguente clausola: "L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione di Piano Urbanistico Attuativo stipulata con il Comune di Santarcangelo di Romagna in data e trascritta il accettandone i relativi effetti formali e sostanziali. L'acquirente si impegna ad osservare in proprio le norme circa l'edificazione nonché ad inserire le clausole di cui al presente articolo nel contratto di ulteriore trasferimento dei lotti.” Tali clausole dovranno essere specificatamente approvate dall'acquirente ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del Codice Civile.
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai lottizzanti non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Ai fini del presente titolo, valgono le seguenti definizioni:
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. 1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. I proponenti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai proponenti con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest’ultimo, sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai proponenti non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. 1.Tutte le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
2. Il Proponente è obbligato in solido per sé e i propri aventi causa a qualsiasi titolo. In caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal Proponente con la presente convenzione si trasferiscono agli acquirenti, indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.Le garanzie già prestate dal Proponente non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte fino a quando i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta al Comune idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
3. L’attuazione del piano attuativo deve avvenire nel rispetto: dei vigenti strumenti urbanistici, con particolare riferimento alle N.T.A. del R.U.C.; degli articoli della presente convenzione; delle N.T.A. del piano attuativo, che si allegano al presente atto sub “A” per formarne parte integrante e sostanziale; degli altri elaborati del piano attuativo, che, ancorché non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La sottoscrizione della presente convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all’esecuzione delle previsioni della medesima, con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati, conformi alla stessa.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e costituisce patto.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. 1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. E’ fatto divieto di frazionare e trasferire agli acquirenti dei lotti e/o alloggi, in tutto o in parte, la titolarità dell’obbligo a realizzare le opere di urbanizzazione.
3. In caso di alienazione delle aree che dovranno essere oggetto di realizzazione delle opere di urbanizzazione da cedere al Comune (strade, parcheggi, parchi/giardini, etc., ad esclusione dei lotti edificabili), gli obblighi assunti dai soggetti attuatori, con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.
4. I sottoscrittori del presente atto sono tenuti a comunicare all’Amministrazione comunale ogni variazione del titolo di proprietà al fine dell’applicabilità delle obbligazioni nello stesso contenute.
5. In caso di trasferimento di cui al comma 3 le garanzie già prestate dagli Attuatori non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione, il Comune le abbia accettate e dichiari espressamente di liberare l’originario obbligato.
6. I sottoscrittori del presente atto e i loro aventi causa sono obbligati a riportare e riferire il contenuto della presente convenzione nei successivi atti di trasferimento dei lotti edificabili.
7. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all’esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi allo stessa.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. 1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
2. La presente convenzione è da ritenersi integrativa e modificativa della convenzione stipulata tra le parti in data 28.10.2005, con atto a rogito del Notaio dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx reg. 9662 del 17.11.2005.
3. Tutte le previsioni di cui alla convenzione stipulata in data 28.10.2005 in contrasto con la presente devono ritenersi abrogate.
4. La lottizzante si impegna per sé, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo a realizzare gli interventi oggetto del Piano di Lottizzazione approvato con delibera C.C. n. …… del , dei suoi allegati e secondo le norme della presente convenzione.
5. Sono allegati al Piano di Lottizzazione:
Tavola 1 : Xxxxx xxxxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx 00 (PGT) Tavola 2 : Rilievo quotato del lotto e calcolo superficie terreno - estratto mappa catastale – aerofotogrammetrico Tavola 3 : Planivolumetrico e planimetria piano interrato Tavola 4 : Aree cedute - Piano Terra Tavola 5 : Autorimessa interrata e locali tecnologici in cessione a standard Tavola 6 : Trasferimento aree Tavola 7 : Aree in asservimento – Piano Terra Tavola 8 : Urbanizzazioni primarie – Piano Terra Tavola 9 : Urbanizzazioni secondarie – Piano Terra Tavola 10 : Aree con obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della lottizzante Tavola 11: Altezze e distanze Tavola 12: Schema profilo altezze Tavola 13: Verifica superficie drenante Tavola 14: piano interrato – verifica 122/89 Tavola 15: Urbanizzazioni
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art. 1 Allineamento contrattuale …………………………………………………………………………………………………… pag. 8 Art. 2 – Rinvii ad altra contrattazione ……………………………………………………………………………………… pag. 8 Art. 3 – Modello contrattuale ………………………………………………………………………………………………………………… pag. 8 Art. 4 – Decorrenza e durata …………………………………………………………………………………………………………………… pag. 8 Art. 5 – Procedure per la disdetta …………………………………………………………………………………………………… pag. 8 TITOLO II – Settori di competenza