DISPOSIZIONI PRELIMINARI Clausole campione

DISPOSIZIONI PRELIMINARI. 1. Le disposizioni contenute nel presente C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente si applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo. 2. Il trasferimento del personale educativo sia maschile che femminile viene effettuato, indifferentemente, nei convitti e negli educandati in conformità a quanto previsto nell’art. 4 ter della legge n. 333 del 20 agosto 2001. E’ richiesto il possesso della specializzazione ove prescritta. 3. Le disposizioni per il passaggio del personale educativo nei ruoli dei docenti sono regolate in base ai criteri previsti negli articoli 3 e 37 del presente contratto.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. 1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 2. Il lottizzante è obbligato in solido per sé e per suoi aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal lottizzante con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest’ultimo. 3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal lottizzante non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione. 4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all’esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi allo stessa.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. 1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 2. I proponenti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai proponenti con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest’ultimo, sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3. 3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai proponenti non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Ai fini del presente titolo, valgono le seguenti definizioni:
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e costituisce patto.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. 1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 2. E’ fatto divieto di frazionare e trasferire agli acquirenti dei lotti e/o alloggi, in tutto o in parte, la titolarità dell’obbligo a realizzare le opere di urbanizzazione. 3. In caso di alienazione delle aree che dovranno essere oggetto di realizzazione delle opere di urbanizzazione da cedere al Comune (strade, parcheggi, parchi/giardini, etc., ad esclusione dei lotti edificabili), gli obblighi assunti dai soggetti attuatori, con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune. 4. I sottoscrittori del presente atto sono tenuti a comunicare all’Amministrazione comunale ogni variazione del titolo di proprietà al fine dell’applicabilità delle obbligazioni nello stesso contenute. 5. In caso di trasferimento di cui al comma 3 le garanzie già prestate dagli Attuatori non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione, il Comune le abbia accettate e dichiari espressamente di liberare l’originario obbligato. 6. I sottoscrittori del presente atto e i loro aventi causa sono obbligati a riportare e riferire il contenuto della presente convenzione nei successivi atti di trasferimento dei lotti edificabili. 7. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all’esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi allo stessa.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. 1. Tutte le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. 2. Il Proponente è obbligati in solido con i suoi aventi causa a qualsiasi titolo per le obbligazioni derivanti dal presente atto. Si deve perciò intendere che, in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal Proponente con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti, indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune; inoltre, le eventuali garanzie già prestate dal Proponente non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte fino a quando i successivi aventi causa a qualsiasi titolo non abbiano prestato a loro volta al Comune idonee garanzie a sostituzione o integrazione. 3. L’attuazione del PROGETTO deve avvenire nel rispetto: dei vigenti strumenti urbanistici, con particolare riferimento alle N.T.A. del R.U.C., agli articoli della presente convenzione e delle N.T.A. del PROGETTO, che si allegano al presente atto sub “A” per formarne parte integrante e sostanziale; degli altri elaborati del PROGETTO, che, ancorché non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 4. La sottoscrizione della presente convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all’esecuzione delle previsioni della medesima, con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati, conformi allo stessa.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente capitolato. Il collaudo in corso d'opera, che può essere richiesto dal direttore dei lavori o dall’appaltatore per l’accertamento delle condizioni di fatto impossibili da riscontrare al termine dei lavori, è obbligatorio comunque nei casi previsti dall’art. 17 comma 8 della LR 12/96, come modificata dalla LR 29/99. Le operazioni di collaudo dovranno svolgersi secondo le modalità' e tempistiche indicate dall'art. 17 della LR n. 12/96 come modificata dalla LR 29/99. Entro il termine previsto dalla legge a partire dalla data dell'attestazione di ultimazione lavori, si procederà al collaudo definitivo, che verrà eseguito dal Collaudatore nominato dall'Amministrazione appaltante, secondo le vigenti disposizioni di legge. Ai sensi e nei limiti disposti dall'art. 17, comma 5, della LR n. 12/96 come modificata dalla LR n. 29/99, è facoltà dell'amministrazione appaltante sostituire l'espletamento delle operazioni di collaudo con il rilascio del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e vistato dal coordinatore del ciclo, ovvero redatto direttamente dal coordinatore del ciclo qualora il direttore dei lavori fosse un tecnico esterno all'amministrazione appaltante. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori di cui all'art. IV.6.1 del presente capitolato e deve essere approvato entro i due mesi successivi alla data di emissione. Per quanto riguarda lo svolgiment...
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. 1.1 Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 1.2 La presente Convenzione disciplina l’attuazione del Piano Attuativo per il completamento del Piano di Lottizzazione residenziale denominato C.I.S. 4, approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 9 febbraio 2007 – n. 13 – registrato come Pratica Edilizia n. 3PA/2020, ai sensi dell’articolo 45 delle N.T.A. della prima Variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvata con deliberazione consiliare n. 26 in data 26 aprile 2017, il cui avviso di deposito ed approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 32 del 09 agosto 2017 ai fini dell’efficacia della stessa, che classifica l’ambito del Piano di Lottizzazione in argomento negli Ambiti territoriali a destinazione prevalente residenziale come “Aree soggette a Piani Attuativi, previsti dal PRG (D.G.R. VII/12654 del 7/04/03) già convenzionati”. Il progetto di Piano Attuativo per il completamento del Piano di Lottizzazione denominato CIS 4 prevede: - per quanto concerne la capacità edificatoria il completamento degli interventi edilizi privati non ancora attuati, nel rispetto della capacità edificatoria del Piano di Lottizzazione originario pari ad una volumetria edificabile di 50.698 mc, pari a 16.900 mq di Slp e nel rispetto del planivolumetrico approvato, fatte salve eventuali varianti planivolumetriche ai sensi dell’articolo 14 – comma 12 – della L.R. n. 12/2005; - il completamento delle opere di urbanizzazione secondaria (strada di collegamento con il Viale Europa e parco urbano), da realizzarsi sulle aree già cedute al Comune con la stipula della Convenzione urbanistica originaria e richiamate al precedente punto d) delle premesse, come specificato agli articoli seguenti. 1.3 I Lottizzanti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai Lottizzanti con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune di Palazzolo sull'Oglio e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo. 1.4 In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal lottizzante non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua...
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. 2.1 Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2.2 Nel Contratto, ogni riferimento a: i. un soggetto è da intendersi riferito ad ogni persona fisica, società, associazione (con o senza personalità giuridica) ed ogni altra persona giuridica, consorzi, oltre che allo Stato e ad ogni ente di diritto pubblico qualora agiscano quali enti di diritto privato e non come autorità di diritto pubblico; ii. un allegato, un articolo o un comma di un articolo sono da intendersi riferiti ad un al- legato, un articolo o un comma di un articolo del Contratto. 2.3 La forma singolare include quella plurale e viceversa, ogni qualvolta il contesto lo ri- chieda. 2.4 In caso di difformità o contrasto tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e quanto previsto nel Modulo d’Ordine o negli altri Allegati opererà il seguente ordine di prevalenza: (1) Modulo d’Ordine; (2) Condizioni Generali di Contratto; (3) gli altri Allegati. Qualsiasi modifica alle presenti Condizioni Generali di Contratto potrà essere rea- lizzata esclusivamente a mezzo del Modulo d’Ordine. 2.5 Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la Società potrà agire sia (i) in qualità di autonomo titolare di tutte o parte delle Anagrafiche sia, laddove specificata- mente indicato nel Modulo d’Ordine (ii) come concessionaria per conto di terze parti, che rivestono il ruolo di autonomi titolari che hanno regolarmente designato responsabile esterno del trattamento la Società ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (nel seguito, le “Terze Parti”). La Società ed eventualmente le Terze Parti (di seguito, collettivamente i “Ti- tolari” e, singolarmente il “Titolare”) dovranno comunicare, all’interno di ciascun Modulo d’Ordine, la propria ragione sociale e i dati di contatto del Titolare. 2.6 Il Cliente, salvo espresso accordo contrario previsto nel Modulo d’Ordine, per tutta la durata del Contratto e per un periodo di 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione dello stesso, per qualsivoglia motivo, non potrà sollecitare né avere alcun rapporto contrattuale diretto con le Terze Parti indicate al paragrafo precedente e al relativo Modulo d’Ordine in relazione a servizi uguali, simili e/o in competizione con le attività realizzate da parte della Società. Nel caso fosse dimostrata, da parte del Cliente, la violazione del presente art. 2.6, il Cliente è obbligato al pagamento di una penale pari a euro 5000 (cinquemila). Le Parti si danno atto che la penale di cui ...