Asta pubblica Clausole campione
Asta pubblica. 1. Per l’alienazione di beni immobili viene adottato il sistema dell'asta pubblica
2. La gara deve essere esperita mediante offerte per schede segrete.
3. Dell’alienazione deve essere data pubblicità mediante pubblicazione nelle seguenti forme: - se il valore stimato è inferiore o uguale a € 100.000,00, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e inoltre sul sito web dell’Ente per un periodo di pubblicazione non inferiore a quindici giorni consecutivi; - se il valore stimato è superore a € 100.000,00, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito web dell’Ente e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per un periodo di pubblicazione non inferiore a quindici giorni consecutivi.
4. La presentazione delle offerte deve avvenire nel termine fissato dall'avviso d'asta.
5. Per partecipare all’asta dovrà essere prodotta insieme alla offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre e in lettere, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari a un decimo del valore posto a base della gara e costituita mediante versamento della somma in contanti presso la Tesoreria comunale, ovvero mediante fideiussione bancaria, ovvero tramite polizza assicurativa.
6. Per l'osservanza del termine vale la data del timbro postale sul plico contenente l'offerta pervenuta ovvero del protocollo laddove venga consegnato a mano o in altra forma.
7. L'apertura delle offerte avviene nel modo stabilito dal Bando di gara ed è fatta dalla stessa Commissione comunale avente competenza in ordine all’espletamento delle ordinarie procedure d’appalto. L'aggiudicazione è disposta con riferimento all'offerta di valore economico più elevato (valore economico maggiore). In caso di parità si procede ad una nuova gara tra i soggetti che hanno presentato offerte di pari importo, assumendo a base l’importo delle stesse offerte. L’aggiudicazione avviene a favore del soggetto che abbia presentato l’offerta di valore economico più elevato.
8. La cauzione è sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari.
9. La cauzione prodotta dagli aggiudicatari è svincolata dopo la firma del contratto.
10. Il contratto è stipulato decorsi almeno 30 giorni dall'intervenuta aggiudicazione pubblicata sul sito web del Comune.
11. Il contratto viene stipulato previo versamento dell'intero corrispettivo dovuto. In caso di mancata stipulazione per causa imputabile all’aggiudicatario, il Comune, previa diffida ad adempiere entro i successivi 15 giorni, provvederà ad introitare l’...
Asta pubblica. 1. All’alienazione degli immobili si procede di regola mediante asta pubblica secondo il criterio di cui all’art. 73, lettera c), del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, per mezzo di offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’avviso d’asta.
2. Il ricorso a detto sistema è tassativo quando il valore di stima del bene è pari, o superiore ad € 40.000,00.
3. L’asta viene resa nota attraverso un apposito avviso pubblicato all’albo pretorio per un periodo di almeno trenta (30) giorni antecedenti la data fissata per l’asta.
4. L’avviso deve indicare:
a) l’indicazione della deliberazione di Consiglio Comunale e della determinazione dirigenziale di indizione dell’asta;
b) le modalità di svolgimento dell’asta, l’ufficio presso il quale richiedere la documentazione, i termini e le modalità per la presentazione delle offerte, l’ufficio al quale far pervenire le stesse;
c) il bene immobile in vendita, con indicazione del prezzo posto a base di gara, la destinazione d’uso, lo stato di consistenza, gli identificativi catastali, gli eventuali vincoli e/o condizioni;
d) le dichiarazioni personali sulla capacità a contrattare con la P.A., da rendere mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni ovvero di atto notorio in conformità alle prescrizioni di ▇▇▇▇▇;
e) le modalità di aggiudicazione e l’eventuale esistenza di diritto di prelazione, nonché le modalità di anticipazione e pagamento del prezzo definitivo;
f) la cauzione;
g) l’indicazione del Responsabile del Procedimento.
Asta pubblica. Nel caso di asta pubblica si fa luogo ad una gara fra tutte le persone o ditte in possesso dei requisiti prescritti, le quali presentino offerta in regola con le disposizioni del bando. Dell’asta pubblica deve essere dato un preventivo avviso da pubblicarsi secondo forme di pubblicità obbligatorie legislative vigenti e future. Il bando di gara deve indicare quanto meno:
a) il comune proponente, gli estremi della determinazione a contrarre, l’oggetto del contratto, il valore della prestazione ovvero l’importo base, nonché il termine per l’adempimento della prestazione stessa;
b) l’entità e le modalità di costituzione della cauzione provvisoria e di quella definitiva, o delle altre ulteriori forme di garanzia;
c) i requisiti di capacità tecnico-economica e di affidabilità prescritti;
d) il criterio di aggiudicazione prescelto nonché i criteri e le modalità di presentazione delle offerte. All’aggiudicazione si fa luogo, se non previsto in senso difforme da norma di legge, indifferentemente secondo il criterio del prezzo più basso ovvero dell’offerta economicamente più vantaggiosa; nel bando di gara e nella determinazione a contrarre verrà comunque indicato uno dei seguenti criteri:
a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo base di asta indicato dall’amministrazione;
b) offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili, a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l’assistenza tecnica, la consistenza finanziaria, l’esperienza maturata. In questo caso i criteri e gli elementi numerici corrispondenti che saranno applicati per l’aggiudicazione della gara devono necessariamente essere menzionati nel bando di gara, nell’ordine decrescente di importanza che è loro attribuita. Con il pubblico incanto ovvero asta pubblica si provvede alla pubblicazione di un bando di gara e chiunque abbia il possesso dei requisiti prescritti nel bando è ammesso a presentare un’offerta.
Asta pubblica. 1. Seguono la procedura dell'asta pubblica: ◦ le unità immobiliari ad uso residenziale non occupate. In tal caso, il prezzo a base d'asta è pari al valore di stima individuato ai sensi dell'art. 3; ◦ le unità immobiliari ad uso residenziale occupate per le quali i conduttori, titolari di regolare contratto di locazione, non hanno esercitato l'opzione preliminare di acquisto. In tale caso il prezzo a base d'asta è pari al valore di stima individuato ai sensi dell'art. 3 ridotto del 20%, considerando il suo stato di “occupato”.
2. All'asta pubblica non possono essere vendute unità immobiliari occupate abusivamente.
Asta pubblica. 1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede di norma mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base di vendita determinato ai sensi dell’art. 5, indicato nel relativo bando, senza alcuna prefissione di limiti di aumento e con esclusione delle offerte in diminuzione., secondo le procedure di cui all’art. 73 lettera c) del R.D. 25.05.1924 n. 827.
2. L’asta pubblica viene indetta con Determinazione del Responsabile del Settore competente, che individua i beni da alienare, approva il bando d’asta ed impegna le eventuali somme necessarie.
3. In uno stesso bando si può disporre l’alienazione di più beni. In questo caso il bando sarà suddiviso per lotti e i concorrenti potranno essere esonerati dal presentare duplicazione dei documenti qualora presentino offerte per più di un lotto.
4. Il bando pubblico deve contenere le seguenti informazioni minime:
a) la descrizione, la consistenza, l’individuazione catastale e la destinazione urbanistica del bene da alienare;
b) l'indicazione degli oneri, vincoli, passività e pesi comunque gravanti sul bene;
c) i dati relativi al possesso dell'immobile;
d) il prezzo estimativo posto a base di gara;
e) i termini e le modalità di presentazione dell'offerta;
f) l'anno, il mese, il giorno ed il luogo in cui si procederà alla gara;
g) l'indicazione dei documenti e delle dichiarazioni obbligatorie;
h) l'indicazione delle cause che comportano l'esclusione dalla gara, ovvero di quelle che comportano l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
i) il nominativo del Responsabile del Procedimento e l'ufficio presso cui sono visibili gli atti di gara;
j) l'ammontare della cauzione richiesta e le modalità di versamento;
k) l’ammontare delle spese tecniche sostenute dall’Ente di cui all’art. 5 punto 7 e le modalità di versamento;
l) l'avvertenza che la gara avverrà ad unico e definitivo incanto senza possibilità di offerte in aumento in sede di gara, fatta salva la possibilità di migliorare le offerte aventi il medesimo importo;
m) l'indicazione che si farà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta che sia superiore al prezzo posto a base d'asta;
n) i termini e le modalità di pagamento del corrispettivo.
5. Il bando pubblico disciplina tutti gli aspetti dell'alienazione non riconducibili espressamente al presente regolamento.
6. L'apertura delle offerte viene effettuata in seduta pubblica nel tempo e nel luogo stabilito n...
Asta pubblica. Nel caso di asta pubblica si fa luogo ad una gara fra tutte le persone o ditte in possesso dei requisiti prescritti, le quali presentino offerta in regola con le disposizioni del bando. Dell'asta pubblica deve essere dato un preventivo avviso da pubblicarsi secondo forme di pubblicità obbligatorie legislative vigenti e future. Il bando di gara deve indicare quanto meno:
a) il comune proponente, gli estremi della determinazione a contrarre, l'oggetto del contratto, il valore della prestazione ovvero l'importo base, nonché il termine per l'adempimento della prestazione stessa;
b) l'entità e le modalità di costituzione della cauzione provvisoria e di quella definitiva, o delle altre ulteriori forme di garanzia;
c) i requisiti di capacità tecnico-economica e di affidabilità prescritti;
d) il criterio di aggiudicazione prescelto nonché i criteri e le modalità di presentazione delle offerte.
a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo base di asta indicato dall'amministrazione;
b) offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili, a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la consistenza finanziaria, l'esperienza maturata.
Asta pubblica. Per l’alienazione di beni immobili viene adottato il sistema dell'asta pubblica
Asta pubblica. 1. Seguono la procedura dell'asta pubblica: ◦ le unità immobiliari ad uso diverso dal residenziale occupate da conduttori provvisti di regolare contratto di locazione, che non hanno esercitato il diritto di prelazione. In tal caso, il prezzo a base d'asta è pari al valore di stima, individuato ai sensi dell'art. 3, ridotto del 30%, 20%, considerando il suo stato di “occupato”. ◦ i fabbricati a prevalente uso diverso dal residenziale a intera proprietà del Comune, occupati e non, venduti in blocco a seguito della valutazione della convenienza a vendere l'edificio a corpo e non le singole unità immobiliari. In tal caso, il prezzo a base d'asta è pari al valore di stima, individuato ai sensi dell'art. 3, ridotto, in caso di occupazioni, del 20% relativamente alle parti occupate qualora nella perizia di stima non si sia teniuto conto di tale stato.
2. All'asta pubblica non possono essere vendute unità immobiliari occupate abusivamente. Nel caso di unità immobiliari occupate da soggetti con contratti disdettati, scaduti e non rinnovati, ovvero sprovvisti di titolo, si procederà alla vendita all'asta dell'immobile nello stato di “libero”, previa procedura di sfratto all'occupante abusivo. Qualora l'asta non giunga a buon esito al primo incanto si procederà ad un nuovo incanto che abbia come valore a base d'asta quello individuato al precedente comma 1, ridotto del 10%.
Asta pubblica. L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede del- l'Ulss. Un estratto u^ .;so è altresì pubblicato sul Bollettino Uffi- ciale della Hegione e su due o più quotidiani, di cui uno a larga dif- fusione locale e almeno uno a divulgazione nazionale, non meno di 36 giorni prima di quello fissato per la gara. L'avviso deve contenere: — l'oggetto del contratto — le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara — i criteri di aggiudicazione
Asta pubblica. In esecuzione della deliberazione giuntale n. di data , si comunica che questo Ente intende assegnare in affitto per l’annata agraria 2017/2018 il fondo rustico nel proseguo evidenziato.
