Atti relativi ai Consorzi e alle Aggregazioni con soggettività giuridica Clausole campione

Atti relativi ai Consorzi e alle Aggregazioni con soggettività giuridica. In caso di partecipazione nella forma di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico deve inviare e far pervenire a Consip S.p.A. attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali atti relativi a Consorzi/Contratti di rete” per quanto riguarda il Consorzio fra società cooperative e il Consorzio stabile non iscritti alla CCIAA, copia dell’atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall’atto costitutivo o dallo Statuto o dal certificato della CCIAA, copia della delibera dell’organo deliberativo di ogni consorziata esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. In caso di partecipazione nella forma dell’Aggregazione con soggettività giuridica l’operatore economico deve inviare e far pervenire a Consip S.p.A. attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali atti relativi a Consorzi/Contratti di rete” copia del Contratto di rete. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico, la consegna di una copia autentica della documentazione sopra indicata.Con riferimento all’ammissione dei Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, si rimanda a quanto previsto al precedente paragrafo 4.3. Ove non diversamente espressamente indicato, tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati a Consip S.p.A. esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema in conformità a quanto stabilito dalle Regole, in formato elettronico, e, qualora ne sia richiesta la sottoscrizione, essere sottoscritti, pena la non ammissione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).