contratto di rete il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
contratto di rete alle quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 2-bis, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (nel testo integrato dalla Legge di conversione 17 dicembre 2012, n.221), si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, tenuto altresì conto della segnalazione Avcp 27 settembre 2012, n. 2. Non è ammesso che un’impresa partecipi singolarmente e quale componente di un RTI o di un consorzio ovvero che partecipi a RTI o consorzi diversi, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei RTI o consorzi ai quali l’impresa partecipa. Ai sensi di quanto previsto dalla L. 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, è fatto divieto alle imprese offerenti di attuare intese mediante raggruppamento temporaneo allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza (artt. 2, 5 e 6). A tal fine, è vietata la costituzione di RTI nei quali vi sia la presenza di più soggetti individualmente in grado di soddisfare i requisiti economici e tecnici prescritti dal presente documento (c.d. raggruppamento sovrabbondante), salvo che il concorrente produca idonee motivazioni giustificative (da inserire, nel caso, in Busta A, o comunque su richiesta della stazione appaltante) che evidenzino, tra l’altro, (a) il piano di business in rapporto al valore economico/dimensione/tipologia della prestazione richiesta dal presente appalto; (b) lo stato delle imprese coinvolte, quale il coinvolgimento in altri appalti, stato di difficoltà, temporanea difficoltà ad utilizzare i mezzi a disposizione; (c) stato di necessità in termini di attuale capacità produttiva (d) ogni altro elemento volto a fornire un serio principio di prova dell’interesse concreto e differenziato del concorrente a partecipare alla gara nella modalità di “raggruppamento sovrabbondante” e solo secondo questa peculiare modalità. Pertanto, la stazione appaltante si riserva di escludere motivatamente il concorrente partecipante secondo la modalità di “raggruppamento sovrabbondante” qualora, sulla base delle giustificazioni prodotte e di un accertamento concreto e specifico anche in rapporto al mercato di riferimento, non sia possibile evincere un interesse concreto, proporzionato e differenziato tale da escludere ragionevolmente che l’aggregazione sia finalizzata ad ingenerare effetti collusivi macroscopicamente anticoncorrenziali. A norma dell’art. 80, c. 5, lett. m del D. Lgs. n. 50/2016, non è ammess...
contratto di rete è stato originariamente introdotto nell’ordinamento per effetto dei commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Successivamente, l’articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (di seguito decreto), ha apportato significative novità alla disciplina civilistica dell’istituto, sostituendo i commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 3 del d.l. n. 5 del 2009, e ha contemporaneamente istituito un’agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete, subordinandone l’efficacia all’autorizzazione della Commissione europea. La Commissione europea, con decisione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011 ha ritenuto che la misura fiscale in esame non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La norma agevolativa ha per obiettivo il completamento del programma comune di rete previsto nel contratto e a tal fine istituisce un regime di sospensione di imposta sugli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma stesso, che abbia ottenuto la preventiva asseverazione da parte degli organismi abilitati. Il regime di sospensione d’imposta cessa nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite, salvo il verificarsi di eventi interruttivi della sospensione. Con la presente circolare vengono dati i primi chiarimenti sui presupposti per accedere all’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 42 del decreto in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete.
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contratto di rete come società consortile di diritto speciale. — 6. L’ordinamento patrimoniale del « contratto di rete ». — 7. « Contratto di rete »e desti- nazione patrimoniale compartecipata. — 8. Segue: profili di disciplina della destinazio- ne patrimoniale compartecipata nel contesto del « contratto di rete ». — 9. Il « contrat- to di rete »quale laboratorio per una riforma della disciplina dei consorzi.
contratto di rete con difformità più o meno accentuate rispetto allo schema delineato dal legislatore: privo, ad esempio, di ogni indicazione circa il fondo comune, il programma dell’attività comune o gli obiettivi strategici del sodalizio (65). In queste evenienze, la nul- lità del « contratto di rete »per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali non può elidere la rilevanza giuridica dell’attività comune svolta, della trama dei rapporti posti in essere tra le parti del contratto e/o l’organo esecutivo dello stesso ed i terzi. E, ravvisati gli estremi di un esercizio in comune di attività economica, non sembra azzardato applicare il regime residuale della società in nome collettivo irregolare (arg. ex art. 2249 c.c.) (66). È vero che, nella disciplina del « contratto di rete », la scelta implicita, consistente nell’omissione di ogni indicazione circa il fondo patrimoniale co- mune della rete, comporta l’applicazione del regime residuale dell’impresa collettiva priva di autonomia patrimoniale (c.d. comunione di impresa). Al- (64 ) Eppure, la legislazione speciale e la casistica giurisprudenziale attestano la sussi- stenza di rilevanti interessi, sovente pubblici, ad aggiungere la responsabilità delle singole imprese socie di una società consortile alla garanzia del patrimonio sociale. Emblematica la disciplina degli appalti di lavori pubblici (comb. disp. art. 13, comma 1o e 2o, e 10, comma 1o, lett. e, l. 11 febbraio 1994, n. 109, nonché art. 96, d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554), che esplicitamente sancisce la responsabilità solidale dei soci di una società consortile ag- giudicataria dell’appalto, in qualsiasi tipo costituita nei confronti della Pubblica Ammini- strazione, nonché nei riguardi delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Ma proprio queste norme speciali sono indicative dell’inammissibilità di simili clausole atipiche, in assenza di una specifica previsione del legislatore. Cfr. Xx Xxxxxxx, Sub art. 2615 ter, in Codice commentato delle società2, a cura di Xxxxxxxx, Xxxxxx, Marziale, Ror- dorf, Salafia, (Ipsoa) Milano 2007, p. 1921 s., che rileva come la clausola in questione tutelerebbe i terzi oltre il loro affidamento; Xxxxx, I consorzi, cit., p. 320; ed in giurispru- denza, in senso preclusivo, sulla premessa del palese contrasto di queste clausole con il carattere essenziale della s.r.l., Xxxx. 27 novembre 2003, n. 18113, cit., seguita da Trib. Napoli 1 luglio 2004, cit.; e già App. Roma 11 febbraio 1974, in G. comm., 1974, II, p. 532. Diversamente ...
contratto di rete si intende lo strumento disciplinato dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del Progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
contratto di rete fra (comunione di) impresa e società (consortile), cit., p. 331 e 334 s.
contratto di rete alle quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 2-bis, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (nel testo integrato dalla Legge di conversione 17 dicembre 2012, n.221), si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, tenuto altresì conto della segnalazione Avcp 27 settembre 2012, n. 2 A norma dell’art. 80 c. 1, lett. m) X.X.xx. n. 50/2016, non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in RTI o in consorzio, che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
contratto di rete devono osservare pena esclusione le seguenti condizioni:
contratto di rete. La qual cosa non esclude che si possa, pur con questa precisazione, discorrere di requisiti di forma-‐ contenuto riguardo agli elementi che il legislatore richiede connotino il testo a cui è affidata l’espressione degli accordi intervenuti tra le parti.