contratto di rete il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
contratto di rete. L’iscri- zione di quest’ultimo nel registro dell’imprese ove hanno la sede tutte le im- prese-s.p.a. contraenti (art. 3, comma 4o quater, d.l. 5/2009) presuppone al- lora l’avvenuta iscrizione della deliberazione costitutiva del patrimonio desti- l’efficace sintesi di Abbadkssa, Le disposizioni generali, cit., p. 40], fra i quali pare doversi ricomprendere — benché il punto meriti maggiore approfondimento — la disciplina della destinazione patrimoniale a « specifici affari ». Posta l’illegittimità di convenzioni innominate volte ad alterare il regime di responsabi- lità (qui) della società nei confronti dei terzi, andrebbero pertanto respinte (conf. Spada, Articolazione, cit., p. 25) le recenti, timide proposte di consentire, mediante il richiamo al nuovo art. 2645 ter, la costituzione di patrimoni destinati « atipici » da parte di società a responsabilità limitata, quantunque nel rispetto delle regole organizzative previste dalla fattispecie legale (autonoma contabilità, diritto di opposizione dei creditori sociali, obbligo di « menzione » ecc.: Lkwzi, Le destinazioni atipiche e l’art. 2645 ter c.c., in Contratto e impr., 2007, p. 244 ss.) ed, in specie, del limite quantitativo del dieci per cento, posto dal comma 2o dell’art. 2447 bis (X. Xxxxxx, L’art. 2645 ter, cit., p. 1760). Ancor meno persuadono i tentativi di sostenere, sulla base di una — peraltro assai di- scutibile — interpretazione letterale della disciplina del « contratto di rete », che le s.r.l. contraenti possano, in virtù dell’adesione alla rete, costituire patrimoni destinati (come in- vece ritiene Gkwtiki, Una prospettiva, cit., p. 90, nt. 28); lo stesso dato testuale pare infatti militare in senso contrario là dove, stabilendo che la costituzione del vincolo di destinazione possa avvenire « ai sensi dell’art. 2447 bis, comma 1o, lett. a) », implica l’osservanza dei li- miti e delle condizioni previste da quel paradigma normativo.
contratto di rete è stato originariamente introdotto nell’ordinamento per effetto dei commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Successivamente, l’articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (di seguito decreto), ha apportato significative novità alla disciplina civilistica dell’istituto, sostituendo i commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 3 del d.l. n. 5 del 2009, e ha contemporaneamente istituito un’agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete, subordinandone l’efficacia all’autorizzazione della Commissione europea. La Commissione europea, con decisione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011 ha ritenuto che la misura fiscale in esame non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La norma agevolativa ha per obiettivo il completamento del programma comune di rete previsto nel contratto e a tal fine istituisce un regime di sospensione di imposta sugli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma stesso, che abbia ottenuto la preventiva asseverazione da parte degli organismi abilitati. Il regime di sospensione d’imposta cessa nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite, salvo il verificarsi di eventi interruttivi della sospensione. Con la presente circolare vengono dati i primi chiarimenti sui presupposti per accedere all’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 42 del decreto in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete.
More Definitions of contratto di rete
contratto di rete e consorzio: analogie e dif- ferenze. — 5. Il « contratto di rete » come società consortile di diritto speciale. — 6. L’ordinamento patrimoniale del « contratto di rete ». — 7. « Contratto di rete »e desti- nazione patrimoniale compartecipata. — 8. Segue: profili di disciplina della destinazio- ne patrimoniale compartecipata nel contesto del « contratto di rete ». — 9. Il « contrat- to di rete »quale laboratorio per una riforma della disciplina dei consorzi.
contratto di rete si intende lo strumento disciplinato dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del Progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
contratto di rete. (che richiama la figura definita dalla l. 33/2009), riprende il termine «reti» in una accezione che appare – visto il tenore della disposizione (art. 5) – generica e volta a ricomprendere qualsiasi eterogenea forma di raggruppamento fra imprese.
contratto di rete. (come ogni sua modifica) è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui risulta iscritto ogni partecipante, e sua efficacia decorre da quando è eseguita l’ultima iscrizione. Ufficio del registro provvede a comunicare l’iscrizione (e le eventuali modifiche) del contratto di rete agli altri Uffici di registro interessati. Se previsto un Fondo patrimoniale comune, contratto di rete viene iscritto presso la sezione del registro delle imprese dove questo ha sede. Agenzia delle entrate vigila sui contratti di rete sottoscritti e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato luogo ad agevolazioni, revocando i benefici indebitamente percepiti.
contratto di rete. La qual cosa non esclude che si possa, pur con questa precisazione, discorrere di requisiti di forma-‐ contenuto riguardo agli elementi che il legislatore richiede connotino il testo a cui è affidata l’espressione degli accordi intervenuti tra le parti.
contratto di rete. Ritiene che « il terzo che intesse un rapporto giuridico con l’organo co- mune non [possa] aggredire uno qualsiasi dei patrimoni destinati al medesimo affare »an- che Scarpa, La responsabilità patrimoniale delle imprese contraenti per le obbligazioni as- sunte a favore di una rete tra loro costituita, in Resp. civ., 2010, p. 411, il quale però non si dà carico di approfondirne le ragioni, né di individuarne il fondamento giuridico.
contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla legge 33/2009 e successive modificazioni, il contratto con cui più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare
1 Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21).
2 Comma sostituito da art. 1, c. 1, lett. a), DPReg. 3/10/2017, n. 0228/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42). 3 Comma abrogato da art. 1, c. 1, lett. b), DPReg. 3/10/2017, n. 0228/Pres. (B.U.R. 18/10/2017, n. 42). 4 Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. a), DPReg. 6/5/2019, n. 074/Pres. (B.U.R. 22/5/2019, n. 21). in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso;