Definizione di contratto di rete

contratto di rete il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
contratto di rete alle quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 2-bis, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (nel testo integrato dalla Legge di conversione 17 dicembre 2012, n.221), si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, tenuto altresì conto della segnalazione Avcp 27 settembre 2012, n. 2. Non è ammesso che un’impresa partecipi singolarmente e quale componente di un RTI o di un consorzio ovvero che partecipi a RTI o consorzi diversi, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei RTI o consorzi ai quali l’impresa partecipa. In armonia con lo spirito della L. 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, è fatto divieto alle imprese offerenti di attuare intese mediante raggruppamento temporaneo allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza (artt. 2, 5 e 6). A tal fine, è vietata la costituzione di RTI nei quali vi sia la presenza di più soggetti individualmente in grado di soddisfare i requisiti economici e tecnici prescritti dal presente documento (c.d. raggruppamento sovrabbondante), salvo che il concorrente produca idonee motivazioni giustificative (da inserire, nel caso, in Busta A, o comunque su richiesta della stazione appaltante) che evidenzino, tra l’altro, (a) il piano di business in rapporto al valore economico/dimensione/tipologia della prestazione richiesta dal presente appalto; (b) lo stato delle imprese coinvolte, quale il coinvolgimento in altri appalti, stato di difficoltà, temporanea difficoltà ad utilizzare i mezzi a disposizione; (c) stato di necessità in termini di attuale capacità produttiva (d) ogni altro elemento volto a fornire un serio principio di prova dell’interesse concreto e differenziato del concorrente a partecipare alla gara nella modalità di “raggruppamento sovrabbondante” e solo secondo questa peculiare modalità. Pertanto, la stazione appaltante si riserva di escludere motivatamente il concorrente partecipante secondo la modalità di “raggruppamento sovrabbondante” qualora, sulla base delle giustificazioni prodotte e di un accertamento concreto e specifico anche in rapporto al mercato di riferimento, non sia possibile evincere un interesse concreto, proporzionato e differenziato tale da escludere ragionevolmente che l’aggregazione sia finalizzata ad ingenerare effetti collusivi macroscopicamente anticoncorrenziali. A norma dell’art. 80, c. 5, lett. m del D. Lgs. n. 50/2016, non è ammessa ...
contratto di rete e desti- nazione patrimoniale compartecipata. — 8. Segue: profili di disciplina della destinazio- ne patrimoniale compartecipata nel contesto del « contratto di rete ». — 9. Il « contrat- to di rete »quale laboratorio per una riforma della disciplina dei consorzi.

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contratto di rete è stato originariamente introdotto nell’ordinamento per effetto dei commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Successivamente, l’articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (di seguito decreto), ha apportato significative novità alla disciplina civilistica dell’istituto, sostituendo i commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 3 del d.l. n. 5 del 2009, e ha contemporaneamente istituito un’agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete, subordinandone l’efficacia all’autorizzazione della Commissione europea. La Commissione europea, con decisione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011 ha ritenuto che la misura fiscale in esame non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La norma agevolativa ha per obiettivo il completamento del programma comune di rete previsto nel contratto e a tal fine istituisce un regime di sospensione di imposta sugli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma stesso, che abbia ottenuto la preventiva asseverazione da parte degli organismi abilitati. Il regime di sospensione d’imposta cessa nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite, salvo il verificarsi di eventi interruttivi della sospensione. Con la presente circolare vengono dati i primi chiarimenti sui presupposti per accedere all’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 42 del decreto in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete.
contratto di rete si intende lo strumento disciplinato dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del Progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
contratto di rete. La qual cosa non esclude che si possa, pur con questa precisazione, discorrere di requisiti di forma-­‐ contenuto riguardo agli elementi che il legislatore richiede connotino il testo a cui è affidata l’espressione degli accordi intervenuti tra le parti.
contratto di rete deve escludere l’Università dalla prestazione di ulteriori eventuali contributi in denaro (come invece con- sentito dall’art. 2615 ter, comma 2o, c.c.); d) la partecipazione dell’Università deve essere paritaria in relazione all’impostazione dei programmi di ricerca. Merita peraltro attenzione la proposta, de iure condendo, di intervenire direttamente sull’art. 2602 c.c., concedendo anche a non imprenditori la facoltà di una partecipazione in misura non prevalente al consorzio, pur con una limitazione dei voti complessivamente at- tribuibili, che non dovrebbero superare il terzo dei voti complessivi (Xxxxx, Coordinamento consortile, cit., p. 164).
contratto di rete alle quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 2-bis, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (nel testo integrato dalla Legge di conversione 17 dicembre 2012, n.221), si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, tenuto altresì conto della segnalazione Avcp 27 settembre 2012, n. 2 A norma dell’art. 80 c. 1, lett. m) X.X.xx. n. 50/2016, non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in RTI o in consorzio, che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
contratto di rete. Ritiene che « il terzo che intesse un rapporto giuridico con l’organo co- mune non [possa] aggredire uno qualsiasi dei patrimoni destinati al medesimo affare »an- che Scarpa, La responsabilità patrimoniale delle imprese contraenti per le obbligazioni as- sunte a favore di una rete tra loro costituita, in Resp. civ., 2010, p. 411, il quale però non si dà carico di approfondirne le ragioni, né di individuarne il fondamento giuridico.
contratto di rete devono osservare pena esclusione le seguenti condizioni: